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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 03/12/2025, n. 461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 461 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
Reg.Gen.N._______
Cron.N.__________
Rep.N.___________
Verb.Coll.________
Scad.Ter._________
Dep.Min._________
CORTE di APPELLO di POTENZA Pubbl.___________
Oggetto__________ REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Potenza, Sezione Civile, nelle persone dei sigg. magistrati:
Dott. PASQUALE CRISTIANO Presidente
Dott. MICHELE VIDETTA Consigliere
Dott.ssa ADELE APICELLA G.A. estensore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 99 del Ruolo Generale dell'anno 2023, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 583/2022, pubblicata il 4.7.2022 dal Tribunale di Matera in composizione monocratica, vertente tra
(già (C.F. , rappresentata e Pt_1 Parte_2 P.IVA_1 difesa, in virtù di procura in calce all'atto di citazione del giudizio di primo grado, dagli avv.ti
AR GA NI e PA AR, elettivamente domiciliata in Milano al Corso Italia, n. 13, presso lo studio dei difensori
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del Sindaco legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2
p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione in appello, dall'avv. Vincenzo Francomano, elettivamente domiciliato in al Corso Garibaldi, n. 48, CP_1
presso lo studio del difensore
APPELLATO – APPELLANTE INCIDENTALE
trattenuta in decisione all'udienza di discussione del 25.2.2025 sulle conclusioni rassegnate alla medesima udienza dalle parti e riportate nel relativo verbale in atti, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con atto di citazione, notificato in data 17.12.2020, la istituto Parte_3
di credito specializzato nella gestione e nello smobilizzo del credito verso le pubbliche amministrazioni, deduceva di essere cessionaria di crediti derivanti dalla somministrazione di energia elettrica, originariamente in capo alle società e Controparte_2 Controparte_3
nei confronti del oggetto di cessione in suo favore con atti
[...] Controparte_1 stipulati mediante scritture private autenticate da notaio e regolarmente notificate all'Ente comunale.
Pertanto, chiedeva di accertare e dichiarare il suo credito nei confronti del per la somma di CP_1
€ 41.878,51 in linea capitale, oltre interessi moratori, anatocistici e costi di recupero del credito ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lg. vo n. 231/2002, nonché della somma di € 3.286,75 a titolo di interessi moratori maturati a fronte del ritardato pagamento della sorta capitale di crediti ulteriori
(Note di Debito Interessi), oltre interessi anatocistici e costi di recupero del credito ai sensi del suddetto articolo, nella misura di € 40,00 per ciascuna delle fatture pagate in ritardo, con conseguente condanna dell' al pagamento delle suindicate somme in suo favore o, in CP_4
via subordinata, al pagamento delle diverse somme che risulteranno provate in corso di causa o, in via ulteriormente subordinata, di condannare il al pagamento di tutte le somme CP_1
eventualmente dovute a qualsiasi titolo, anche per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.
Con vittoria delle spese di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta, datata 24.6.2021, si costituiva in giudizio il CP_1
che, in primo luogo, contestava la fondatezza della domanda attorea in merito all'an
[...]
debeatur, assumendo di aver provveduto al pagamento di tutte le fatture azionate dall'attrice, ad esclusione di nove fatture riportate e dettagliate in atti per un importo totale di € 176,04.
Inoltre, contestava la legittimità della richiesta di pagamento di interessi moratori e anatocistici e precisava che, per le fatture emesse nel 2015 e parte di quelle emesse nel 2019, il pagamento era Part stato erroneamente effettuato in favore della per cui la avrebbe dovuto Controparte_2 rivolgersi a quest'ultima per recuperare il suo credito.
Contestava, altresì, la legittimità della richiesta di pagamento di interessi anatocistici e costi di recupero del credito ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lg. vo n. 231/2002, nella misura di € 40,00 per ciascuna delle fatture pagate in ritardo, in quanto non previamente informato della probabilità di dover affrontare una maggior spesa in caso di ritardato pagamento e, dunque, indicare la stessa nel bilancio di previsione per ciascun anno.
Pertanto, concludeva chiedendo il rigetto delle domande attoree, in quanto infondate in fatto e in diritto, con vittoria di spese di giudizio.
All'udienza del 5.4.2022, precisate le conclusioni, la causa veniva riservata per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Con sentenza n. 583/2022, pubblicata il 4.7.2022, il Tribunale di Matera condannava il CP_1
Part
al pagamento, in favore della 1) della somma di € 27.366,79, oltre interessi ex
[...]
D.Lg. vo n. 231/2002 sulle fatture indicate in motivazione dal 29.12.2018 al 17.12.2020, ed interessi anatocistici, sempre al saggio previsto dalla citata legislazione speciale, dal 18.12.2020 al soddisfo;
2) della somma di € 3.840,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
3) delle spese di giudizio.
Innanzitutto, il Tribunale riteneva privo di fondamento l'assunto del che si riteneva CP_1
liberato dal pagamento delle fatture erroneamente effettuato alla cedente Controparte_2
Esaminati gli atti di cessione di credito intervenuti tra le società cedenti e la Parte_4
individuate le fatture in essi riportate e verificati i crediti validamente ceduti, il Giudice di primo grado statuiva che i crediti vantati nei confronti del dall' e CP_1 Controparte_2 dall' e che risultavano ceduti, direttamente o indirettamente, alla Controparte_3
ammontavano a complessivi € 27.366,79. Parte_5
Quanto alla richiesta di pagamento degli interessi ex D.Lg. vo n. 231/2002 (disciplinante i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali), stabiliva la decorrenza degli stessi -mancando la prova della data di spedizione delle fatture al Comune- dalla messa in mora inviata con Pec del 29.11.2018.
Quindi, statuiva che gli stessi decorrevano sulla sorta capitale, pari ad € 27.366,79, dal 29.12.2018
e sino al 17.12.2020, data di notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado;
quanto alla richiesta degli interessi anatocistici sui primi, che gli stessi decorrevano, ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.c., dal 18.12.2020 e sino alla data di effettivo pagamento, sempre al saggio previsto dalla legislazione speciale. In merito alla richiesta di risarcimento danni ex art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/2002, richiedendo la somma di € 40,00 per ogni fattura non pagata nei termini e, quindi, considerato che le fatture regolarmente azionate erano 96, riconosceva all'attrice la complessiva somma di €
3.840,00, stante l'accertato ritardo nel pagamento delle stesse.
Infine, ritenendo di applicare i soli interessi al saggio legale, rigettava la richiesta di applicazione del saggio di interessi ex D. Lgs. n. 231/2002 su tale ultima somma, essendo detti interessi previsti da una norma speciale, applicabile ai soli ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
***** ***** *****
Con atto di appello datato 6.2.2023, la impugna la suindicata sentenza per i Parte_5 seguenti motivi: 1) Errata valutazione delle prove in merito all'individuazione dei crediti di cui si è resa cessionaria, 2) Errata indicazione del dies ad quem degli interessi moratori;
3) Omessa pronuncia sulle domande relative alle Note Debito Interessi.
Quindi, conclude chiedendo: in via principale, nel merito, di accertare e dichiarare la stessa creditrice nei confronti del dei seguenti importi: 1) € 41.879,51 (e non € Controparte_1
27.366,79) in linea capitale portato dalle fatture indicate nell'elenco prodotto;
2) gli interessi moratori, nella misura prevista dall'art. 5 D. Lgs. n. 231/2002, maturati e maturandi sull'importo di cui al precedente n. 1), con decorrenza dalla data di scadenza di ciascuna fattura al saldo;
3) gli ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5 D. Lgs. n. 231/2002, in forza del rinvio di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., prodotti dagli interessi di cui al precedente n. 2), scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado al saldo;
4) € 5.960,00 (e non € 3.840,00) ai sensi dell'art. 6, comma 2, D.
Lgs. n. 231/2002, in ragione di € 40,00 per ciascuna delle fatture indicate nell'elenco prodotto;
5) €
3.286,75 a titolo di interessi di mora maturati a fronte del ritardato pagamento delle fatture (c.d.
Note Debito Interessi) indicate nell'elenco prodotto;
6) gli ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5 D. Lgs. n. 231/2002 in forza del rinvio di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., prodotti dagli interessi di cui al precedente n. 5), scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado al saldo;
7) € 20.320,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/2002, in ragione di € 40,00 per ciascuna delle fatture il cui ritardato pagamento da parte del ha generato gli interessi di cui al precedente n. 5); o CP_1
dei diversi importi ritenuti dovuti, e, conseguentemente, condannare il in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, al relativo pagamento in favore della stessa.
Con vittoria di spese del secondo grado di giudizio. Con comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale, depositata il 24.4.2023, si costituisce in giudizio il che chiede di accogliere le seguenti conclusioni: 1) Controparte_1 rigettare l'appello principale proposto dalla perché infondato in fatto e in diritto;
Parte_5
2) in accoglimento dell'appello incidentale, riformare la sentenza impugnata dichiarando nulla, inammissibile ogni domanda proposta, nonché infondata in fatto e in diritto;
3) condannare la
[...]
pagamento delle spese del doppio grado di giudizio. CP_5
Con un primo motivo assume la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 81 c.p.c., 1260 c.c. e
70 del R.D. 18 novembre 1923 n. 2440.
In particolare, sostiene sussista il difetto di legittimazione ad agire e/o titolarità del credito azionato di per inefficacia dell'atto di cessione del credito nei propri confronti. Parte_5
In particolare, afferma che il Tribunale ha erroneamente applicato la disciplina generale della cessione del credito regolata dall'art. 1260 c.c., dovendosi, invece, applicare la disciplina speciale dell'art. 70 R.D. n. 2440/1923, che, nei rapporti contrattuali di durata in cui è parte una pubblica amministrazione debitrice, subordina l'efficacia della cessione del credito all'espressa adesione dell'amministrazione interessata.
Quindi, sostiene che l'inefficacia dell'atto di cessione travolge il titolo che, secondo la Parte_5
legittima l'azione e la pretesa da essa fatta valere in giudizio.
[...]
Con un secondo motivo afferma che il Tribunale abbia errato nell'aver ritenuto raggiunta la prova, anche solamente in parte, dell'an e del quantum debeatur del credito azionato dalla Parte_5
nei suoi confronti.
In particolare, sostiene che ha posto a fondamento e prova del credito azionato Parte_5 fatture commerciali, tutte debitamente contestate, alle quali l'ordinamento non attribuisce valore probatorio pieno nel giudizio ordinario di cognizione.
Inoltre, afferma che le fatture riportate nell'atto di citazione erano state tutte pagate, ad eccezione di un importo di € 176,04, saldato in corso di causa, seppure alcune direttamente all'impresa NI , con la conseguenza che il credito vantato è inesistente e l'azione proposta CP_2
infondata.
Con un terzo motivo contesta la sentenza nella parte in cui ritiene dovuti, rispettivamente, gli interessi di mora sulle fatture non pagate o pagate in ritardo alla gli interessi Parte_5
anatocistici e le spese di recupero dei crediti azionati, in quanto non ha tenuto in adeguata considerazione i punti 2 e 3 della Relazione Contabile prot. 2227/2021, come riportati nella comparsa di costituzione e risposta nel primo grado di giudizio, in cui ha eccepito l'infondatezza in punto di fatto e di diritto delle ridette pretese creditorie della società di factoring. Ciò in quanto aveva già provveduto al pagamento della sorta capitale, residuando solo l'importo di
€ 176,04, saldato in corso di causa, e, pertanto, nulla era dovuto a titolo di interessi e accessori vari.
Inoltre, sostiene che le domande aventi ad oggetto il risarcimento dei danni ex art. 6, comma 2, D.
Lgs. n. 231/2002 (€ 40,00 per ogni fattura non pagata nei termini), di ulteriori interessi di mora maturati a fronte del ritardato pagamento delle citate fatture con relativi interessi anatocistici a decorrere dalla notifica dell'atto di citazione devono essere rigettate, perché attinenti al pagamento di somme di denaro dallo stesso non dovute, in quanto non previste nell'atto di Cessione di Credito del 17 febbraio 2020, non preventivamente comunicate e relative a voci di spesa predisposte dalla unilateralmente. Parte_5
Con un quarto motivo di gravame contesta la pronuncia di assorbimento formulata dal Tribunale sulle restanti questioni.
Con decreto del 9.5.2023, la Corte dispone la trattazione della causa mediante lo scambio e il deposito, con modalità telematica, di note scritte, ai sensi degli artt. 83, comma 7, lett. h) del D.L.
n. 18/2020 e 221 del D.L. n. 34/2020, come modificato dalla legge di conversione n. 77/2020.
Le parti depositano le note di trattazione scritta reiterando le proprie difese.
All'udienza del 25.2.2025 la causa viene trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un primo motivo di gravame l'appellante principale censura la sentenza impugnata per errata valutazione delle prove in merito all'individuazione dei crediti di cui la stessa si è resa cessionaria.
In particolare, assume che il Giudice di primo grado si è limitato a verificare quali, tra le fatture indicate come impagate nell'elenco prodotto, fossero comprese negli elenchi delle fatture cedute allegati agli atti di cessione dei crediti prodotti, senza avvedersi che le cessioni in questione avevano ad oggetto, oltre ai crediti già sorti e portati dalle fatture elencate, anche crediti futuri, non ancora fatturati, e che, quindi, non potevano essere indicati nell'elenco delle fatture.
Pertanto, chiede che vengano dichiarati dovuti anche: 1) € 14.512,72 in linea capitale;
2) gli interessi di mora, dalla data di scadenza di ciascuna fattura al saldo effettivo;
3) gli interessi anatocistici, al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.p.c., sugli interessi di mora che, alla data di notifica della citazione introduttiva del giudizio di primo grado, erano scaduti da almeno sei mesi;
4) € 1.960,00
a titolo di costi di recupero del credito ex art. 6, decreto legislativo n. 231/2002 in misura di € 40,00 per ciascuna delle 49 fatture sopra indicate.
Il motivo è fondato e, pertanto, va accolto.
La risulta cessionaria, oltre di crediti già sorti e portati dalle fatture emesse, in atti, Parte_5 liquidati dal Tribunale in complessivi € 27.366,79 in linea capitale, anche di crediti futuri, non indicati nell'elenco delle fatture, in quanto non ancora fatturati.
Dagli stralci degli atti di cessione tra a prima, e tra quest'ultima e l'odierna CP_2 CP_6
appellante emerge che alla sono stati ceduti sia i crediti già esistenti alla data della Parte_5
cessione, portati dalle fatture elencate, sia i crediti futuri di cui alle fatture da emettere successivamente, in periodi di tempo prestabiliti.
L'analisi complessiva delle fatture successive comporta un ulteriore importo dovuto dal CP_1
, pari ad € 14.512,72 in linea capitale, oltre interessi di mora ex D. Lgs. n. 231/2002, dal
[...]
29.12.2018, ed interessi anatocistici dal 18.12.2020., nonché i costi di recupero del credito (€
1.960,00) ex art. 6 D. Lgs. n. 231/2002, in misura di € 40,00 per ciascuna delle 49 fatture indicate in atti.
Con un secondo motivo di gravame l'appellante principale contesta l'errata indicazione del dies ad quem degli interessi moratori.
In particolare, sostiene che gli interessi di mora sulle fatture impagate continuano a maturare fino alla data dell'effettivo pagamento e non cessano alla data di introduzione del giudizio di primo grado.
Pertanto, gli interessi anatocistici decorrono, dalla data della domanda giudiziale, sugli interessi di mora che, a tale data, erano scaduti da almeno sei mesi e maturano (cumulandosi con gli interessi di mora) sino alla data dell'effettivo pagamento.
Il motivo è fondato e, pertanto, va accolto.
Come è noto, gli interessi moratori sono dovuti per il ritardato pagamento di un'obbligazione pecuniaria e si applicano anche nel caso in cui il contraente sia una pubblica amministrazione.
Il D. Lgs. n. 231/2002 -che disciplina i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali- prevede che gli stessi decorrano, ai sensi dell'art. 4, dopo “trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente”.
Quanto al dies a quo, mancando una prova della data di invio delle fatture al Controparte_1
il termine è da individuarsi nella messa in mora ricevuta dallo stesso con Pec del 29.11.2018, al quale andranno sommati i 30 giorni, così come prescritto dalla richiamata disposizione.
Pertanto, gli interessi decorreranno dal 29.12.2018. Tuttavia, il Giudice di primo grado ha erroneamente individuato il dies ad quem degli stessi alla data di introduzione del giudizio di primo grado e non al momento dell'effettivo soddisfo.
Quanto all'anatocismo, lo stesso dovrà applicarsi esclusivamente dal giorno della domanda giudiziale, e purché questi risultino scaduti da almeno sei mesi, e andranno calcolati fino alla data dell'effettivo soddisfo.
Con un terzo motivo di gravame l'appellante principale censura l'omessa pronuncia, da parte del
Giudice di primo grado, sulle domande relative alle Note Debito Interessi.
In particolare, sostiene di aver azionato anche i crediti per interessi di mora (portati dalle Note
Debito Interessi prodotte), maturati a fronte del ritardato pagamento, da parte del delle CP_1 fatture depositate e che tale importo ammonta ad € 3.286,75.
Inoltre, sostiene che sulla parte di tali interessi che alla data di notifica della citazione introduttiva del giudizio di primo grado era scaduta da almeno sei mesi sono dovuti gli interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5 D. Lgs. n. 231/2002, in forza del rinvio di cui all'art. 1284, comma
4, c.c., nonché i costi di recupero del credito ex art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/2002 in ragione di
€ 40,00 per ciascuna delle fatture il cui ritardato pagamento da parte del ha generato gli CP_1
interessi in questione.
Il motivo è fondato e, pertanto, va accolto.
La nota di debito è un documento fiscale che integra una fattura precedente, emessa per domandare il pagamento di interessi di mora per ritardato pagamento su un debito preesistente.
Pertanto, la stessa comporta un aumento dell'importo dovuto, rettificando una fattura precedentemente emessa.
Il Tribunale ha omesso di considerare i crediti per interessi di mora (portati dalle Note Debito
Interessi), pure azionati dall'odierna appellante, maturati a fronte del ritardato pagamento, da parte del delle fatture prodotte. CP_1
Quanto agli interessi anatocistici, gli stessi andranno calcolati sulla parte di interessi moratori che alla data della citazione introduttiva del giudizio di primo grado erano scaduti da almeno sei mesi,
e fino all'effettivo soddisfo.
In relazione alle Note Debito Interessi, sulle stesse non andranno applicati i costi di recupero ex art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/2002, dal momento che le stesse afferiscono a fatture per le quali è già stato computato il richiamato costo.
Con un primo motivo di appello incidentale il sostiene sussista il difetto di Controparte_1
legittimazione ad agire e/o titolarità del credito azionato dalla per inefficacia Parte_5 dell'atto di cessione del credito nei propri confronti, perchè nei rapporti contrattuali di durata in cui
è parte una pubblica amministrazione debitrice, l'efficacia della cessione del credito è subordinata all'espressa adesione dell'amministrazione interessata.
Il motivo è infondato e, pertanto, va rigettato.
La giurisprudenza è costante nel ritenere che le norme speciali trovano applicazione esclusivamente nei confronti delle amministrazioni pubbliche statali, e non anche nei confronti degli enti locali.
Recentemente la Corte di Cassazione ha ribadito che le disposizioni di cui al R.D. n. 2440/1923 sono “norme eccezionali riguardanti la sola amministrazione statale, pertanto insuscettibili di applicazione analogica o interpretazione estensiva con riguardo ad amministrazioni diverse” (v.
Cass. civ. n. 28390/2018).
Pertanto, secondo il richiamato orientamento, la disciplina concernente la cessione dei crediti nei confronti della pubblica amministrazione ha natura derogatoria e speciale rispetto alla disciplina codicistica della cessione del credito tra privati, prevista dagli artt. 1260 e ss. c.c., e si applica solo nei confronti delle amministrazioni statali e non degli enti locali (v. Cass. Civ. sent. n. 20739/2015).
Ne deriva l'efficacia, verso il della cessione a favore della Controparte_1 Parte_5
della posizione contrattuale relativa alla somministrazione di energia elettrica da parte della
[...]
senza che risulti necessaria l'adesione espressa da parte dell'Ente. CP_2
Con un secondo motivo di appello incidentale il sostiene che il Tribunale abbia errato CP_1 nell'aver ritenuto raggiunta la prova, anche solamente in parte, dell'an e del quantum debeatur del credito azionato dalla nei suoi confronti. Parte_5
Il motivo è infondato e, pertanto, va rigettato.
Dagli atti di causa risulta che la è cessionaria di Parte_5 Controparte_3
-a sua volta cessionaria della e della stessa per crediti Controparte_2 Controparte_2
maturati in esecuzione di contratti di somministrazione di energia elettrica.
Il sostiene di essersi liberato dal pagamento delle fatture erroneamente Controparte_1 effettuate all'impresa cedente Controparte_2
Ebbene, come correttamente rilevato dal Giudice di prime cure, le intervenute cessioni erano state regolarmente notificate al e, pertanto, erano divenute pienamente efficaci nei confronti CP_1
dello stesso.
Ne deriva che ogni pagamento successivamente effettuato nei confronti della Controparte_2
- creditore originario - non ha sortito effetti nei confronti della cessionaria Parte_5 L'onere probatorio da parte dell'odierna appellante risulta assolto dalla produzione dell'originario ordinativo di fornitura di energia elettrica e delle fatture azionate in conto capitale, poste dalla stessa a fondamento della titolarità del credito.
Con un terzo motivo di appello incidentale il contesta la sentenza di primo Controparte_1
grado nella parte in cui ritiene dovuti, rispettivamente, gli interessi di mora sulle fatture non pagate o pagate in ritardo alla gli interessi anatocistici e le spese di recupero dei crediti Parte_5
azionati, in quanto non ha tenuto in adeguata considerazione i punti 2 e 3 della Relazione Contabile prot. 2227/2021, in cui si eccepiva l'infondatezza in punto di fatto e di diritto delle ridette pretese creditorie della società di factoring.
Il motivo è infondato e, pertanto, va rigettato.
Necessita rilevare che la richiamata Relazione Contabile, prodotta dal non Controparte_1
risulta idonea a formare prova legale in suo favore, in quanto dallo stesso redatta, e il suo valore probatorio è discrezionalmente valutato dal Giudice.
Ebbene, dalla relazione stessa emerge che il ha effettuato, erroneamente, Controparte_1 taluni pagamenti in favore dell'originario creditore che, come rappresentato Controparte_2
innanzi, non assumono alcuna efficacia liberatoria.
Resta fermo quanto evidenziato innanzi in merito al calcolo dei relativi interessi moratori e anatocistici.
Con un quarto motivo di appello incidentale il contesta la pronuncia di Controparte_1
assorbimento formulata dal Tribunale sulle restanti questioni.
Il motivo è infondato e, pertanto, va rigettato.
Sul punto si rileva che il Giudice di prime cure ha correttamente ritenuto assorbite le questioni non dirimenti, e ciò in virtù del principio della ragione più liquida e di economicità di cui agli artt. 24 e
111 della Costituzione, secondo cui la trattazione della causa può essere limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere, potendo ritenere assorbite tutte le altre eccezioni e tematiche.
Le spese del primo grado e del presente grado di giudizio -stante l'accoglimento dell'appello principale- vanno liquidate a carico del in persona del Sindaco legale Controparte_1
rappresentante p.t., come indicato in dispositivo, secondo il criterio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., considerati per il primo grado di giudizio i parametri di cui al DM n. 55/2014 e per il secondo grado di giudizio i parametri di cui al DM n. 147/2022, tenuto conto dei valori medi, alla luce del valore della causa come dichiarato (scaglione tra € 26.000,00 e € 52.000,00).
Il tenore della decisione comporta l'obbligo a carico dell'appellante incidentale di versare un ulteriore importo -pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione proposta- a norma dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 583/2022, pubblicata il 4.7.2022 dal Tribunale di Matera in composizione monocratica, proposto da in persona del legale rappresentante p.t., contro il Parte_5
in persona del Sindaco legale rappresentante p.t., così provvede: Controparte_1
A) Accoglie l'appello principale, proposto dalla con atto di citazione del Parte_5
6.2.2023 e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna il CP_1
, in persona del Sindaco legale rappresentante p.t., al pagamento: a) della somma di
[...]
€ 41.879,51 in linea capitale, oltre interessi ex D.Lg. vo n. 231/2002 dal 29.12.2018 e fino all'effettivo soddisfo, ed interessi anatocistici ex D.Lg. vo n. 231/2002 dal 18.12.2020 e fino all'effettivo soddisfo;
b) della somma di € 5.800,00, oltre interessi legali, a titolo di costi di recupero del credito ex art. 6 D.Lg. vo n. 231/2002; c) della somma di € 3.286,75 per le Note
Debito Interessi, e relativi interessi anatocistici ex D.Lg. vo n. 231/2002 dal 18.12.2020 e fino all'effettivo soddisfo;
d) delle spese processuali del primo grado di giudizio, liquidate dal
Tribunale di Matera in € 786,00 per spese vive ed € 3.168,00 per compensi professionali, oltre
15% per spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge.
B) Rigetta l'appello incidentale, proposto dal Controparte_1
C) Condanna il in persona del Sindaco legale rappresentante p.t., al Controparte_1
pagamento, in favore della in persona del legale rappresentante p.t., delle Parte_5
spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 9.991,00 -di cui euro 2.058,00 per la fase di studio;
euro 1.418,00 per la fase introduttiva;
euro 3.045,00 per la fase istruttoria;
euro 3.470,00 per la fase decisionale-, per compensi professionali, oltre IVA e
CAP, come per legge.
D) Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione proposta.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi il 25.11.2025.
Avv. Adele Apicella Dott. Pasquale Cristiano G.A. estensore Presidente
Cron.N.__________
Rep.N.___________
Verb.Coll.________
Scad.Ter._________
Dep.Min._________
CORTE di APPELLO di POTENZA Pubbl.___________
Oggetto__________ REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Potenza, Sezione Civile, nelle persone dei sigg. magistrati:
Dott. PASQUALE CRISTIANO Presidente
Dott. MICHELE VIDETTA Consigliere
Dott.ssa ADELE APICELLA G.A. estensore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 99 del Ruolo Generale dell'anno 2023, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 583/2022, pubblicata il 4.7.2022 dal Tribunale di Matera in composizione monocratica, vertente tra
(già (C.F. , rappresentata e Pt_1 Parte_2 P.IVA_1 difesa, in virtù di procura in calce all'atto di citazione del giudizio di primo grado, dagli avv.ti
AR GA NI e PA AR, elettivamente domiciliata in Milano al Corso Italia, n. 13, presso lo studio dei difensori
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del Sindaco legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2
p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione in appello, dall'avv. Vincenzo Francomano, elettivamente domiciliato in al Corso Garibaldi, n. 48, CP_1
presso lo studio del difensore
APPELLATO – APPELLANTE INCIDENTALE
trattenuta in decisione all'udienza di discussione del 25.2.2025 sulle conclusioni rassegnate alla medesima udienza dalle parti e riportate nel relativo verbale in atti, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con atto di citazione, notificato in data 17.12.2020, la istituto Parte_3
di credito specializzato nella gestione e nello smobilizzo del credito verso le pubbliche amministrazioni, deduceva di essere cessionaria di crediti derivanti dalla somministrazione di energia elettrica, originariamente in capo alle società e Controparte_2 Controparte_3
nei confronti del oggetto di cessione in suo favore con atti
[...] Controparte_1 stipulati mediante scritture private autenticate da notaio e regolarmente notificate all'Ente comunale.
Pertanto, chiedeva di accertare e dichiarare il suo credito nei confronti del per la somma di CP_1
€ 41.878,51 in linea capitale, oltre interessi moratori, anatocistici e costi di recupero del credito ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lg. vo n. 231/2002, nonché della somma di € 3.286,75 a titolo di interessi moratori maturati a fronte del ritardato pagamento della sorta capitale di crediti ulteriori
(Note di Debito Interessi), oltre interessi anatocistici e costi di recupero del credito ai sensi del suddetto articolo, nella misura di € 40,00 per ciascuna delle fatture pagate in ritardo, con conseguente condanna dell' al pagamento delle suindicate somme in suo favore o, in CP_4
via subordinata, al pagamento delle diverse somme che risulteranno provate in corso di causa o, in via ulteriormente subordinata, di condannare il al pagamento di tutte le somme CP_1
eventualmente dovute a qualsiasi titolo, anche per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.
Con vittoria delle spese di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta, datata 24.6.2021, si costituiva in giudizio il CP_1
che, in primo luogo, contestava la fondatezza della domanda attorea in merito all'an
[...]
debeatur, assumendo di aver provveduto al pagamento di tutte le fatture azionate dall'attrice, ad esclusione di nove fatture riportate e dettagliate in atti per un importo totale di € 176,04.
Inoltre, contestava la legittimità della richiesta di pagamento di interessi moratori e anatocistici e precisava che, per le fatture emesse nel 2015 e parte di quelle emesse nel 2019, il pagamento era Part stato erroneamente effettuato in favore della per cui la avrebbe dovuto Controparte_2 rivolgersi a quest'ultima per recuperare il suo credito.
Contestava, altresì, la legittimità della richiesta di pagamento di interessi anatocistici e costi di recupero del credito ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lg. vo n. 231/2002, nella misura di € 40,00 per ciascuna delle fatture pagate in ritardo, in quanto non previamente informato della probabilità di dover affrontare una maggior spesa in caso di ritardato pagamento e, dunque, indicare la stessa nel bilancio di previsione per ciascun anno.
Pertanto, concludeva chiedendo il rigetto delle domande attoree, in quanto infondate in fatto e in diritto, con vittoria di spese di giudizio.
All'udienza del 5.4.2022, precisate le conclusioni, la causa veniva riservata per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Con sentenza n. 583/2022, pubblicata il 4.7.2022, il Tribunale di Matera condannava il CP_1
Part
al pagamento, in favore della 1) della somma di € 27.366,79, oltre interessi ex
[...]
D.Lg. vo n. 231/2002 sulle fatture indicate in motivazione dal 29.12.2018 al 17.12.2020, ed interessi anatocistici, sempre al saggio previsto dalla citata legislazione speciale, dal 18.12.2020 al soddisfo;
2) della somma di € 3.840,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
3) delle spese di giudizio.
Innanzitutto, il Tribunale riteneva privo di fondamento l'assunto del che si riteneva CP_1
liberato dal pagamento delle fatture erroneamente effettuato alla cedente Controparte_2
Esaminati gli atti di cessione di credito intervenuti tra le società cedenti e la Parte_4
individuate le fatture in essi riportate e verificati i crediti validamente ceduti, il Giudice di primo grado statuiva che i crediti vantati nei confronti del dall' e CP_1 Controparte_2 dall' e che risultavano ceduti, direttamente o indirettamente, alla Controparte_3
ammontavano a complessivi € 27.366,79. Parte_5
Quanto alla richiesta di pagamento degli interessi ex D.Lg. vo n. 231/2002 (disciplinante i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali), stabiliva la decorrenza degli stessi -mancando la prova della data di spedizione delle fatture al Comune- dalla messa in mora inviata con Pec del 29.11.2018.
Quindi, statuiva che gli stessi decorrevano sulla sorta capitale, pari ad € 27.366,79, dal 29.12.2018
e sino al 17.12.2020, data di notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado;
quanto alla richiesta degli interessi anatocistici sui primi, che gli stessi decorrevano, ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.c., dal 18.12.2020 e sino alla data di effettivo pagamento, sempre al saggio previsto dalla legislazione speciale. In merito alla richiesta di risarcimento danni ex art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/2002, richiedendo la somma di € 40,00 per ogni fattura non pagata nei termini e, quindi, considerato che le fatture regolarmente azionate erano 96, riconosceva all'attrice la complessiva somma di €
3.840,00, stante l'accertato ritardo nel pagamento delle stesse.
Infine, ritenendo di applicare i soli interessi al saggio legale, rigettava la richiesta di applicazione del saggio di interessi ex D. Lgs. n. 231/2002 su tale ultima somma, essendo detti interessi previsti da una norma speciale, applicabile ai soli ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
***** ***** *****
Con atto di appello datato 6.2.2023, la impugna la suindicata sentenza per i Parte_5 seguenti motivi: 1) Errata valutazione delle prove in merito all'individuazione dei crediti di cui si è resa cessionaria, 2) Errata indicazione del dies ad quem degli interessi moratori;
3) Omessa pronuncia sulle domande relative alle Note Debito Interessi.
Quindi, conclude chiedendo: in via principale, nel merito, di accertare e dichiarare la stessa creditrice nei confronti del dei seguenti importi: 1) € 41.879,51 (e non € Controparte_1
27.366,79) in linea capitale portato dalle fatture indicate nell'elenco prodotto;
2) gli interessi moratori, nella misura prevista dall'art. 5 D. Lgs. n. 231/2002, maturati e maturandi sull'importo di cui al precedente n. 1), con decorrenza dalla data di scadenza di ciascuna fattura al saldo;
3) gli ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5 D. Lgs. n. 231/2002, in forza del rinvio di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., prodotti dagli interessi di cui al precedente n. 2), scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado al saldo;
4) € 5.960,00 (e non € 3.840,00) ai sensi dell'art. 6, comma 2, D.
Lgs. n. 231/2002, in ragione di € 40,00 per ciascuna delle fatture indicate nell'elenco prodotto;
5) €
3.286,75 a titolo di interessi di mora maturati a fronte del ritardato pagamento delle fatture (c.d.
Note Debito Interessi) indicate nell'elenco prodotto;
6) gli ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5 D. Lgs. n. 231/2002 in forza del rinvio di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., prodotti dagli interessi di cui al precedente n. 5), scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado al saldo;
7) € 20.320,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/2002, in ragione di € 40,00 per ciascuna delle fatture il cui ritardato pagamento da parte del ha generato gli interessi di cui al precedente n. 5); o CP_1
dei diversi importi ritenuti dovuti, e, conseguentemente, condannare il in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, al relativo pagamento in favore della stessa.
Con vittoria di spese del secondo grado di giudizio. Con comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale, depositata il 24.4.2023, si costituisce in giudizio il che chiede di accogliere le seguenti conclusioni: 1) Controparte_1 rigettare l'appello principale proposto dalla perché infondato in fatto e in diritto;
Parte_5
2) in accoglimento dell'appello incidentale, riformare la sentenza impugnata dichiarando nulla, inammissibile ogni domanda proposta, nonché infondata in fatto e in diritto;
3) condannare la
[...]
pagamento delle spese del doppio grado di giudizio. CP_5
Con un primo motivo assume la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 81 c.p.c., 1260 c.c. e
70 del R.D. 18 novembre 1923 n. 2440.
In particolare, sostiene sussista il difetto di legittimazione ad agire e/o titolarità del credito azionato di per inefficacia dell'atto di cessione del credito nei propri confronti. Parte_5
In particolare, afferma che il Tribunale ha erroneamente applicato la disciplina generale della cessione del credito regolata dall'art. 1260 c.c., dovendosi, invece, applicare la disciplina speciale dell'art. 70 R.D. n. 2440/1923, che, nei rapporti contrattuali di durata in cui è parte una pubblica amministrazione debitrice, subordina l'efficacia della cessione del credito all'espressa adesione dell'amministrazione interessata.
Quindi, sostiene che l'inefficacia dell'atto di cessione travolge il titolo che, secondo la Parte_5
legittima l'azione e la pretesa da essa fatta valere in giudizio.
[...]
Con un secondo motivo afferma che il Tribunale abbia errato nell'aver ritenuto raggiunta la prova, anche solamente in parte, dell'an e del quantum debeatur del credito azionato dalla Parte_5
nei suoi confronti.
In particolare, sostiene che ha posto a fondamento e prova del credito azionato Parte_5 fatture commerciali, tutte debitamente contestate, alle quali l'ordinamento non attribuisce valore probatorio pieno nel giudizio ordinario di cognizione.
Inoltre, afferma che le fatture riportate nell'atto di citazione erano state tutte pagate, ad eccezione di un importo di € 176,04, saldato in corso di causa, seppure alcune direttamente all'impresa NI , con la conseguenza che il credito vantato è inesistente e l'azione proposta CP_2
infondata.
Con un terzo motivo contesta la sentenza nella parte in cui ritiene dovuti, rispettivamente, gli interessi di mora sulle fatture non pagate o pagate in ritardo alla gli interessi Parte_5
anatocistici e le spese di recupero dei crediti azionati, in quanto non ha tenuto in adeguata considerazione i punti 2 e 3 della Relazione Contabile prot. 2227/2021, come riportati nella comparsa di costituzione e risposta nel primo grado di giudizio, in cui ha eccepito l'infondatezza in punto di fatto e di diritto delle ridette pretese creditorie della società di factoring. Ciò in quanto aveva già provveduto al pagamento della sorta capitale, residuando solo l'importo di
€ 176,04, saldato in corso di causa, e, pertanto, nulla era dovuto a titolo di interessi e accessori vari.
Inoltre, sostiene che le domande aventi ad oggetto il risarcimento dei danni ex art. 6, comma 2, D.
Lgs. n. 231/2002 (€ 40,00 per ogni fattura non pagata nei termini), di ulteriori interessi di mora maturati a fronte del ritardato pagamento delle citate fatture con relativi interessi anatocistici a decorrere dalla notifica dell'atto di citazione devono essere rigettate, perché attinenti al pagamento di somme di denaro dallo stesso non dovute, in quanto non previste nell'atto di Cessione di Credito del 17 febbraio 2020, non preventivamente comunicate e relative a voci di spesa predisposte dalla unilateralmente. Parte_5
Con un quarto motivo di gravame contesta la pronuncia di assorbimento formulata dal Tribunale sulle restanti questioni.
Con decreto del 9.5.2023, la Corte dispone la trattazione della causa mediante lo scambio e il deposito, con modalità telematica, di note scritte, ai sensi degli artt. 83, comma 7, lett. h) del D.L.
n. 18/2020 e 221 del D.L. n. 34/2020, come modificato dalla legge di conversione n. 77/2020.
Le parti depositano le note di trattazione scritta reiterando le proprie difese.
All'udienza del 25.2.2025 la causa viene trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un primo motivo di gravame l'appellante principale censura la sentenza impugnata per errata valutazione delle prove in merito all'individuazione dei crediti di cui la stessa si è resa cessionaria.
In particolare, assume che il Giudice di primo grado si è limitato a verificare quali, tra le fatture indicate come impagate nell'elenco prodotto, fossero comprese negli elenchi delle fatture cedute allegati agli atti di cessione dei crediti prodotti, senza avvedersi che le cessioni in questione avevano ad oggetto, oltre ai crediti già sorti e portati dalle fatture elencate, anche crediti futuri, non ancora fatturati, e che, quindi, non potevano essere indicati nell'elenco delle fatture.
Pertanto, chiede che vengano dichiarati dovuti anche: 1) € 14.512,72 in linea capitale;
2) gli interessi di mora, dalla data di scadenza di ciascuna fattura al saldo effettivo;
3) gli interessi anatocistici, al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.p.c., sugli interessi di mora che, alla data di notifica della citazione introduttiva del giudizio di primo grado, erano scaduti da almeno sei mesi;
4) € 1.960,00
a titolo di costi di recupero del credito ex art. 6, decreto legislativo n. 231/2002 in misura di € 40,00 per ciascuna delle 49 fatture sopra indicate.
Il motivo è fondato e, pertanto, va accolto.
La risulta cessionaria, oltre di crediti già sorti e portati dalle fatture emesse, in atti, Parte_5 liquidati dal Tribunale in complessivi € 27.366,79 in linea capitale, anche di crediti futuri, non indicati nell'elenco delle fatture, in quanto non ancora fatturati.
Dagli stralci degli atti di cessione tra a prima, e tra quest'ultima e l'odierna CP_2 CP_6
appellante emerge che alla sono stati ceduti sia i crediti già esistenti alla data della Parte_5
cessione, portati dalle fatture elencate, sia i crediti futuri di cui alle fatture da emettere successivamente, in periodi di tempo prestabiliti.
L'analisi complessiva delle fatture successive comporta un ulteriore importo dovuto dal CP_1
, pari ad € 14.512,72 in linea capitale, oltre interessi di mora ex D. Lgs. n. 231/2002, dal
[...]
29.12.2018, ed interessi anatocistici dal 18.12.2020., nonché i costi di recupero del credito (€
1.960,00) ex art. 6 D. Lgs. n. 231/2002, in misura di € 40,00 per ciascuna delle 49 fatture indicate in atti.
Con un secondo motivo di gravame l'appellante principale contesta l'errata indicazione del dies ad quem degli interessi moratori.
In particolare, sostiene che gli interessi di mora sulle fatture impagate continuano a maturare fino alla data dell'effettivo pagamento e non cessano alla data di introduzione del giudizio di primo grado.
Pertanto, gli interessi anatocistici decorrono, dalla data della domanda giudiziale, sugli interessi di mora che, a tale data, erano scaduti da almeno sei mesi e maturano (cumulandosi con gli interessi di mora) sino alla data dell'effettivo pagamento.
Il motivo è fondato e, pertanto, va accolto.
Come è noto, gli interessi moratori sono dovuti per il ritardato pagamento di un'obbligazione pecuniaria e si applicano anche nel caso in cui il contraente sia una pubblica amministrazione.
Il D. Lgs. n. 231/2002 -che disciplina i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali- prevede che gli stessi decorrano, ai sensi dell'art. 4, dopo “trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente”.
Quanto al dies a quo, mancando una prova della data di invio delle fatture al Controparte_1
il termine è da individuarsi nella messa in mora ricevuta dallo stesso con Pec del 29.11.2018, al quale andranno sommati i 30 giorni, così come prescritto dalla richiamata disposizione.
Pertanto, gli interessi decorreranno dal 29.12.2018. Tuttavia, il Giudice di primo grado ha erroneamente individuato il dies ad quem degli stessi alla data di introduzione del giudizio di primo grado e non al momento dell'effettivo soddisfo.
Quanto all'anatocismo, lo stesso dovrà applicarsi esclusivamente dal giorno della domanda giudiziale, e purché questi risultino scaduti da almeno sei mesi, e andranno calcolati fino alla data dell'effettivo soddisfo.
Con un terzo motivo di gravame l'appellante principale censura l'omessa pronuncia, da parte del
Giudice di primo grado, sulle domande relative alle Note Debito Interessi.
In particolare, sostiene di aver azionato anche i crediti per interessi di mora (portati dalle Note
Debito Interessi prodotte), maturati a fronte del ritardato pagamento, da parte del delle CP_1 fatture depositate e che tale importo ammonta ad € 3.286,75.
Inoltre, sostiene che sulla parte di tali interessi che alla data di notifica della citazione introduttiva del giudizio di primo grado era scaduta da almeno sei mesi sono dovuti gli interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5 D. Lgs. n. 231/2002, in forza del rinvio di cui all'art. 1284, comma
4, c.c., nonché i costi di recupero del credito ex art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/2002 in ragione di
€ 40,00 per ciascuna delle fatture il cui ritardato pagamento da parte del ha generato gli CP_1
interessi in questione.
Il motivo è fondato e, pertanto, va accolto.
La nota di debito è un documento fiscale che integra una fattura precedente, emessa per domandare il pagamento di interessi di mora per ritardato pagamento su un debito preesistente.
Pertanto, la stessa comporta un aumento dell'importo dovuto, rettificando una fattura precedentemente emessa.
Il Tribunale ha omesso di considerare i crediti per interessi di mora (portati dalle Note Debito
Interessi), pure azionati dall'odierna appellante, maturati a fronte del ritardato pagamento, da parte del delle fatture prodotte. CP_1
Quanto agli interessi anatocistici, gli stessi andranno calcolati sulla parte di interessi moratori che alla data della citazione introduttiva del giudizio di primo grado erano scaduti da almeno sei mesi,
e fino all'effettivo soddisfo.
In relazione alle Note Debito Interessi, sulle stesse non andranno applicati i costi di recupero ex art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/2002, dal momento che le stesse afferiscono a fatture per le quali è già stato computato il richiamato costo.
Con un primo motivo di appello incidentale il sostiene sussista il difetto di Controparte_1
legittimazione ad agire e/o titolarità del credito azionato dalla per inefficacia Parte_5 dell'atto di cessione del credito nei propri confronti, perchè nei rapporti contrattuali di durata in cui
è parte una pubblica amministrazione debitrice, l'efficacia della cessione del credito è subordinata all'espressa adesione dell'amministrazione interessata.
Il motivo è infondato e, pertanto, va rigettato.
La giurisprudenza è costante nel ritenere che le norme speciali trovano applicazione esclusivamente nei confronti delle amministrazioni pubbliche statali, e non anche nei confronti degli enti locali.
Recentemente la Corte di Cassazione ha ribadito che le disposizioni di cui al R.D. n. 2440/1923 sono “norme eccezionali riguardanti la sola amministrazione statale, pertanto insuscettibili di applicazione analogica o interpretazione estensiva con riguardo ad amministrazioni diverse” (v.
Cass. civ. n. 28390/2018).
Pertanto, secondo il richiamato orientamento, la disciplina concernente la cessione dei crediti nei confronti della pubblica amministrazione ha natura derogatoria e speciale rispetto alla disciplina codicistica della cessione del credito tra privati, prevista dagli artt. 1260 e ss. c.c., e si applica solo nei confronti delle amministrazioni statali e non degli enti locali (v. Cass. Civ. sent. n. 20739/2015).
Ne deriva l'efficacia, verso il della cessione a favore della Controparte_1 Parte_5
della posizione contrattuale relativa alla somministrazione di energia elettrica da parte della
[...]
senza che risulti necessaria l'adesione espressa da parte dell'Ente. CP_2
Con un secondo motivo di appello incidentale il sostiene che il Tribunale abbia errato CP_1 nell'aver ritenuto raggiunta la prova, anche solamente in parte, dell'an e del quantum debeatur del credito azionato dalla nei suoi confronti. Parte_5
Il motivo è infondato e, pertanto, va rigettato.
Dagli atti di causa risulta che la è cessionaria di Parte_5 Controparte_3
-a sua volta cessionaria della e della stessa per crediti Controparte_2 Controparte_2
maturati in esecuzione di contratti di somministrazione di energia elettrica.
Il sostiene di essersi liberato dal pagamento delle fatture erroneamente Controparte_1 effettuate all'impresa cedente Controparte_2
Ebbene, come correttamente rilevato dal Giudice di prime cure, le intervenute cessioni erano state regolarmente notificate al e, pertanto, erano divenute pienamente efficaci nei confronti CP_1
dello stesso.
Ne deriva che ogni pagamento successivamente effettuato nei confronti della Controparte_2
- creditore originario - non ha sortito effetti nei confronti della cessionaria Parte_5 L'onere probatorio da parte dell'odierna appellante risulta assolto dalla produzione dell'originario ordinativo di fornitura di energia elettrica e delle fatture azionate in conto capitale, poste dalla stessa a fondamento della titolarità del credito.
Con un terzo motivo di appello incidentale il contesta la sentenza di primo Controparte_1
grado nella parte in cui ritiene dovuti, rispettivamente, gli interessi di mora sulle fatture non pagate o pagate in ritardo alla gli interessi anatocistici e le spese di recupero dei crediti Parte_5
azionati, in quanto non ha tenuto in adeguata considerazione i punti 2 e 3 della Relazione Contabile prot. 2227/2021, in cui si eccepiva l'infondatezza in punto di fatto e di diritto delle ridette pretese creditorie della società di factoring.
Il motivo è infondato e, pertanto, va rigettato.
Necessita rilevare che la richiamata Relazione Contabile, prodotta dal non Controparte_1
risulta idonea a formare prova legale in suo favore, in quanto dallo stesso redatta, e il suo valore probatorio è discrezionalmente valutato dal Giudice.
Ebbene, dalla relazione stessa emerge che il ha effettuato, erroneamente, Controparte_1 taluni pagamenti in favore dell'originario creditore che, come rappresentato Controparte_2
innanzi, non assumono alcuna efficacia liberatoria.
Resta fermo quanto evidenziato innanzi in merito al calcolo dei relativi interessi moratori e anatocistici.
Con un quarto motivo di appello incidentale il contesta la pronuncia di Controparte_1
assorbimento formulata dal Tribunale sulle restanti questioni.
Il motivo è infondato e, pertanto, va rigettato.
Sul punto si rileva che il Giudice di prime cure ha correttamente ritenuto assorbite le questioni non dirimenti, e ciò in virtù del principio della ragione più liquida e di economicità di cui agli artt. 24 e
111 della Costituzione, secondo cui la trattazione della causa può essere limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere, potendo ritenere assorbite tutte le altre eccezioni e tematiche.
Le spese del primo grado e del presente grado di giudizio -stante l'accoglimento dell'appello principale- vanno liquidate a carico del in persona del Sindaco legale Controparte_1
rappresentante p.t., come indicato in dispositivo, secondo il criterio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., considerati per il primo grado di giudizio i parametri di cui al DM n. 55/2014 e per il secondo grado di giudizio i parametri di cui al DM n. 147/2022, tenuto conto dei valori medi, alla luce del valore della causa come dichiarato (scaglione tra € 26.000,00 e € 52.000,00).
Il tenore della decisione comporta l'obbligo a carico dell'appellante incidentale di versare un ulteriore importo -pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione proposta- a norma dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 583/2022, pubblicata il 4.7.2022 dal Tribunale di Matera in composizione monocratica, proposto da in persona del legale rappresentante p.t., contro il Parte_5
in persona del Sindaco legale rappresentante p.t., così provvede: Controparte_1
A) Accoglie l'appello principale, proposto dalla con atto di citazione del Parte_5
6.2.2023 e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna il CP_1
, in persona del Sindaco legale rappresentante p.t., al pagamento: a) della somma di
[...]
€ 41.879,51 in linea capitale, oltre interessi ex D.Lg. vo n. 231/2002 dal 29.12.2018 e fino all'effettivo soddisfo, ed interessi anatocistici ex D.Lg. vo n. 231/2002 dal 18.12.2020 e fino all'effettivo soddisfo;
b) della somma di € 5.800,00, oltre interessi legali, a titolo di costi di recupero del credito ex art. 6 D.Lg. vo n. 231/2002; c) della somma di € 3.286,75 per le Note
Debito Interessi, e relativi interessi anatocistici ex D.Lg. vo n. 231/2002 dal 18.12.2020 e fino all'effettivo soddisfo;
d) delle spese processuali del primo grado di giudizio, liquidate dal
Tribunale di Matera in € 786,00 per spese vive ed € 3.168,00 per compensi professionali, oltre
15% per spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge.
B) Rigetta l'appello incidentale, proposto dal Controparte_1
C) Condanna il in persona del Sindaco legale rappresentante p.t., al Controparte_1
pagamento, in favore della in persona del legale rappresentante p.t., delle Parte_5
spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 9.991,00 -di cui euro 2.058,00 per la fase di studio;
euro 1.418,00 per la fase introduttiva;
euro 3.045,00 per la fase istruttoria;
euro 3.470,00 per la fase decisionale-, per compensi professionali, oltre IVA e
CAP, come per legge.
D) Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione proposta.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi il 25.11.2025.
Avv. Adele Apicella Dott. Pasquale Cristiano G.A. estensore Presidente