TRIB
Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 11/04/2025, n. 473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 473 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
Collegiale definitiva
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PERUGIA
I Sezione Civile
in composizione collegiale in persona di
Loredana Giglio Presidente est.
Gaia Muscato Giudice
Elena Stramaccioni Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al nr. 1898/2024 RG
TRA
nata a [...], il [...], rappresentata, assistita e difesa, dall' Parte_1
Avv. Laura Antonelli (c.f.: ; PEC: fax: C.F._1 Email_1
075 9474350elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto Avvocato, in via A. Gramsci n. 8,
06012 Città di Castello
RICORRENTE
CONTRO
nato a [...], il [...] , rappresentato e difeso, in forza Controparte_1 di procura speciale allegata mediante strumenti informatici ed apposta in calce al presente atto, ai sensi dell'art. 83, c. 3 c.p.c., dall'Avv. Gloria Cangi del Foro di Perugia (C.F. ) C.F._2 presso il cui studio sito in Città di Castello (PG), Via Sant'Antonio n. 4/A ha eletto domicilio pagina 1 di 7 RESISTENTE
Con l'intervento del PM c/o il Tribunale di Perugia
Oggetto: affidamento e mantenimento figlio minore
Conclusioni: come da verbale di udienza del 18.2.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamato e trascritto
SINTETICA ESPOSIZIONE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. e hanno intrattenuto relazione sentimentale dalla quale sono Controparte_2 Controparte_1 nate le figlie ( il 23.11.2014) e ( il 10.03.2019). Per_1 Persona_2
Con ricorso diretto al Tribunale di Perugia ha esposto che : dopo la nascita della Controparte_2 prima figlia la coppia ha convissuto nel comune di Pistrino di Citerna ( PG) in abitazione di proprietà del padre del compagno;
nel 2015 è stato tratto in arresto per reati connessi a Controparte_1 detenzione illecita di sostanze stupefacenti ma il rapporto è comunque proseguito anche in ragione della tenera età della minore il ha continuato a fare utilizzo di sostanze stupefacenti Per_1 CP_1 ed ha iniziato ad assumere condotte aggressive nei confronti della compagna e un atteggiamento di totale disinteresse verso la figlia;
a seguito di denuncia presentata dalla ricorrente nel 2019 è stato aperto, avanti al Tribunale per i Minorenni procedimento a tutela delle minori nel cui ambito è stato adottato provvedimento di sospensione della responsabilità genitoriale di e Controparte_1 collocamento della ricorrente e delle due figli minori in struttura comunitaria protetta;
successivamente il Tribunale per i Minorenni ha revocato le limitazioni della responsabilità genitoriale del e la CP_1 coppia si è riavvicinata ritornando a vivere nel Comune di Pistrino di Citerna;
il rapporto, tuttavia, si è deteriorato a causa delle condotte del compagno che ha interrotto il percorso terapeutico presso il locale SERD ma è diventato un assiduo giocatore di poker. Il rapporto si è interrotto definitivamente nel 2023 quando si è trasferito presso la madre, in abitazione adiacente a quella Controparte_1 dove è rimasta, invece, la ricorrente con le due figlie minori, e ( di proprietà del Per_1 Per_2 padre del . Ha sostenuto che il compagno si interessa poco delle due minori e quando le CP_1 bambine sono con lui di fatto sono affidate alla nonna paterna. Con riguardo agli aspetti economici ha rappresentato che il svolge regolare attività lavorativa con uno stipendio medio mensile pari CP_1 ad oltre 1500,00 euro, quanto alla sua condizione che dopo aver svolto vari lavori e tentato anche di avviare un'autonoma attività, attualmente svolge attività lavorativa come donna delle pulizie ed esposto, ancora, che sarebbe sua intenzione reperire una diversa abitazione poiché il compagno le fa “ pesare” che lei e le figlie abitano in immobile di proprietà del di lui padre. Ha concluso chiedendo l'affidamento esclusivo delle figlie minori, disciplinato il diritto di visita e frequentazione del compagno con le figlie previo coinvolgimento dei Servizi Sociali territorialmente competenti, contributo di mantenimento a carico del padre di euro 500,00 mensili ( 250,00 euro per ciascuna figlia), oltre al 50% delle spese straordinarie e la percezione in via esclusiva dell'assegno unico.
pagina 2 di 7 Instaurato il contraddittorio si è costituito in giudizio che ha contestato l'asserito Controparte_1 utilizzo di sostanze stupefacenti chiarendo che non vi è mai stato alcun percorso al SERD ma esclusivamente due controllo tossicologici disposti dal Tribunale per i Minorenni che sono risultati entrambi negativi;
all'attualità ha rappresentato di svolgere attività lavorativa come mulettista e di essere, per tale ragione, sottoposto a controlli periodici dal medico dell'ABOCA SPA per la verifica dell'eventuale utilizzo di sostanze alcoliche o stupefacenti che hanno dato sempre esito negativo. Ha sostenuto di dedicarsi al gioco del poker quale “ secondo” lavoro nei periodi nei quali non è impegnato nel lavoro stagionale agricolo. Ha sostenuto che dopo la presentazione del ricorso giurisdizionale il rapporto con la ex compagna – che ha iniziato a svolgere attività lavorativa a tempo indeterminato presso un bar ed anche la gestione delle due bambine che vedono, con tempi pressochè paritari, sia il padre che la madre ( essendo peraltro le rispettive abitazioni site all'interno dello stesso complesso immobiliare) e, in particolare, ha sostenuto che la mattina la madre accompagna le bambine a scuola e il padre le va a riprendere secondo uno schema così organizzato : il lunedì, il mercoledì e il venerdì il padre va a riprendere le minori a scuola e le accompagna nelle varie attività extrascolastiche trascorrendo con loro il resto della giornata, cena compresa nell'abitazione dove vive anche la nonna delle minori alle quali sono molto legate;
nelle giornate di martedì e giovedì e di sabato e domenica le minori restano con la madre e la settimana successiva si osservano le stesse modalità di frequentazione ma in modo “ invertito” ( due giorni e il fine settimana con il padre, tre pomeriggi e serate con la madre). Alle esigenze di mantenimento delle minori i due genitori provvedono in modo diretto e il resistente versa, mensilmente, alla madre anche la sua quota di assegno unico per la quale, peraltro, si è reso disponibile a che sia percepito per intero dalla madre. Ha rappresentato che le condizioni economiche delle parti sono pressochè paritarie, potendo la ricorrente ad oggi contare su uno stipendio di euro 1300,00 a fronte di circa 1600,00 del resistente ( 20.000,00 euro netti annui) la cui famiglia, tuttavia, provvede al pagamento anche delle utenze dell'abitazione dove la signora vive con le Pt_1 due bambine. Ha contestato la sussistenza dei presupposti per l'affidamento esclusivo delle minori sostenendo di avere con le figlie un buon rapporto, rafforzato dalla presenza e ausilio dei nonni paterni e in assenza di condotte pregiudizievoli che ad oggi potrebbero giustificare la scelta di un regime di affidamento “ limitativo” della sua responsabilità genitoriale. Ha concluso chiedendo che sia disposto l'affidamento condiviso delle minori, collocamento alternato paritario tra il padre e la madre secondo lo schema adottato di fatto sinora, previsione di mantenimento diretto e divisione al 50% delle spese straordinarie, regolamentazione del diritto di visita e frequentazione delle minori con ciascun genitore anche nei periodi estivi e festivi, attribuzione dell'assegno unico alla madre.
Con la memoria ex art. 473 bis nr.17 c.p.c. la ricorrente ha sostanzialmente confermato quanto sostenuto dal resistente ed ha modificato le sue conclusioni chiedendo l'affidamento condiviso delle minori con collocamento paritario presso i genitori, secondo lo schema alternato già indicato dal padre e mantenimento diretto, ha chiesto che si preveda a che l'assegno unico sia interamente percepito da lei.
Con la seconda memoria ex art. 473 bis nr. 17 c.p.c. ha, tuttavia, nuovamente e parzialmente modificato le domande, sostenendo che poiché il padre avrebbe omesso, in alcune occasioni, di far fronte all'impegno di tenere le figlie, recandosi anche a fare una vacanza in Egitto per 10 giorni senza considerare gli impegni di lavoro della madre, ha chiesto che sia disposto l'affidamento condiviso ma pagina 3 di 7 con collocamento prevalente delle minori presso la madre, possibilità per il padre di vedere e tenere le figlie solo due pomeriggi ( e non tre) a settimana, nei giorni di lunedì e di mercoledì o di lunedì o venerdì dall'uscita di scuola sino a dopo cena con pernottamento presso la madre e un giorno nel fine settimana da scegliersi tra il sabato o la domenica. Ha chiesto che sia previsto, in ragione del maggior tempo che le minori trascorreranno con la madre, contributo di mantenimento a carico del padre di euro
150,00 , suddivisione al 50% delle spese straordinarie, assegno unico per la sola madre e che siano, infine, regolamentate anche le vacanze estive e i periodi festivi.
All'udienza di comparizione si è proceduto all'audizione delle parti.
La signora ha dichiarato che effettivamente dopo la presentazione del ricorso il rapporto con Pt_1
l'ex compagno è migliorato ed ha confermato che, di fatto, la suddivisione dei tempi di frequentazione e visita delle minori con i genitori è pressochè paritaria anche se, in genere, le bambine preferiscono pernottare nell'abitazione materna. Ha dichiarato di avere, adesso, uno stipendio mensile di circa 1200- 1300,00 euro e che le utenze dell'abitazione sono pagate dal suocero;
si è dichiarata non contraria al pernottamento delle bambine presso il padre posto che l'abitazione che condivide con la madre è adiacente a quella dove vive la ricorrente con le figlie e ad ulteriore abitazione dove vive il nonno paterno.
Il Sig. ha dichiarato di aver proposto il collocamento paritario delle minori presso ciascun CP_1 genitore e rappresentato che la ex compagna non paga l'affitto né le bollette e che, in realtà, ha uno stipendio un po' più alto del suo che come trattorista svolge attività lavorativa stagionale;
ha dichiarato, ancora, che è supportato nella cura delle figlie dalla madre ( nonna paterna delle minori) e che è solo la figlia più grande, che in genere preferisce rientrare a dormire nell'abitazione materna che è Per_1 praticamente attaccata a quella del padre e della nonna.
La causa, non apparendo necessario procedere ad ulteriori attività istruttorie, è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni delle parti come rassegnate nel verbale di udienza.
2. Può disporsi, anche alla luce dei chiarimenti e delle dichiarazioni rese direttamente in udienza dalle parti, l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevedendosi il mantenimento della residenza anagrafica presso l'abitazione materna. In corso di causa non sono emerse attuali e specifiche condotte del padre sintomatiche di inidoneità all'esercizio della responsabilità genitoriale tant'è che, di fatto, è stato disposto in accordo tra le parti un regime di collocamento pressochè paritario che, per quanto dichiarato anche dalla ricorrente in sede di udienza di comparizione, ha migliorato il rapporto del padre con le minori e tra le stesse parti. Le criticità che in passato avevano portato all'adozione, da parte dell'autorità giudiziaria minorile, della limitazione della responsabilità genitoriale del sig.
sono state ritenute superate già dal Tribunale per i Minorenni che con provvedimento del CP_1
14.5.2021 ha revocato le limitazioni per il padre dando atto del positivo percorso seguito dallo stesso e delle valutazioni favorevoli espresse dai Servizi Sociali incaricati del monitoraggio e vigilanza sul nucleo familiare ( cfr. documentazione allegata al ricorso).
Non appare controindicato, trattandosi sostanzialmente della conferma del regime di fatto già praticato dalle parti, prevedere un collocamento pressochè paritario delle minori presso il padre e la madre, pagina 4 di 7 secondo lo schema indicato dalla stessa ricorrente nella prima memoria ex art. 473 bis nr. 17 c.p.c e poi, invece, mutato senza alcuna specifica allegazione con la richiesta, invece, di riduzione dei tempi di frequentazioni, richiesta che appare contraddetta da quanto invece dichiarato in sede di udienza di comparizione.
Il collocamento pressochè paritario appare peraltro giustificato anche dalla circostanza che le abitazioni della madre e quella dove il padre vive con la mamma ( nonna paterna delle minori) sono adiacenti e nello stesso complesso vive anche, in separato appartamento, il nonno paterno sicchè, di fatto, le minori si trovano a frequentare il padre e la madre senza particolari spostamenti e, comunque, all'interno di un contesto caratterizzata dalla presenza di una rete familiare di supporto.
Si dispone, pertanto, salvo diversa determinazione che potrà essere assunta in accordo tra le parti, che le minori possano vedere e restare – a settimane alterne - con il padre nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, dall'orario di uscita di scuola sino a subito dopo cena quando saranno riaccompagnate a casa della madre mentre trascorreranno i giorni di martedì, giovedì, sabato e domenica con la madre;
la settimana successiva le minori trascorreranno i giorni di martedì e giovedì dall'orario di uscita di scuola sino a dopo cena nonché il sabato e la domenica, sino a dopo cena, con il padre e i restanti giorni
( lunedì, mercoledì e venerdì) con la madre. Si dispone che laddove non vi sia espressa contrarietà delle minori le stesse potranno pernottare a casa del padre nel fine settimana di sua spettanza ed anche in uno dei giorni infrasettimanali, apparendo tale possibilità funzionale anche alle esigenze di organizzazione della madre e di lavoro. Per il periodo estivo si prevede che le minori potranno trascorrere con ciascun genitore non meno di 10 giorni anche non necessariamente continuativi, in periodi da concordarsi tra le parti entro la fine del mese di maggio di ogni anno. Durante le vacanze natalizie le minori potranno trascorrere con ciascun genitore almeno 3 giorni, anche non necessariamente continuativi, comprensivi ad anni alterni del 24 e 25 dicembre o del 25 e 26 dicembre ovvero del 31 dicembre e 1 gennaio.
Durante le vacanze di Pasqua le minori trascorreranno con il padre il giorno di Pasqua e con la madre il lunedì dell'Angelo o viceversa secondo il criterio dell'alternanza. Le altre festività infrannuali saranno trascorsi dalle minori con il padre o con la madre sempre secondo la regola dell'alternanza.
Entrambi i genitori dovranno mantenere rapporti con la scuola ed occuparsi delle esigenze extrascolastiche delle minori.
Le parti potranno peraltro modificare l'assetto indicato in via giudiziale di comune accordo.
Per quanto riguarda gli aspetti economici si ritiene coerente con l'assetto pressochè paritario del collocamento e con le condizioni economiche delle parti prevedere il mantenimento ordinario c.d. diretto : il padre ha uno stipendio medio – per i mesi in cui lavora – di poco superiore a quello della madre che, tuttavia, usufruisce dell'abitazione di proprietà del suocero che provvede anche al pagamento delle relative utenze sicchè non vi è ragione di prevedere, in una situazione che non registra significative differenze reddituali, alcun contributo periodico del padre in favore della madre delle minori. Le spese straordinarie di natura medica, scolastica e ricreativa dovranno essere suddivise al
50% e previamente concordate e potranno essere individuate e disciplinate secondo le indicazioni del protocollo adottato dal Tribunale di Perugia nel mese di maggio del 2016 che si intende in questa sede richiamato “ per relationem”. Si ritiene giustificato, infine, preso atto dell'adesione prestata dal ricorrente, prevedere che l'assegno unico per le minori sia percepito dalla sola madre.
pagina 5 di 7 Le spese di lite, considerando l'esito della controversia, possono essere dichiarate integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, rigettata ogni altra istanza, così provvede:
1.AFFIDA le minori e in modo condiviso a entrambi i genitori con Per_1 Persona_2 attribuzione congiunta della responsabilità genitoriale nelle questioni di maggior rilevanza della vita delle minori, con mantenimento della residenza anagrafica presso la madre;
2. DISPONE - salvo diverso accordo tra le parti - che le minori possano vedere e restare – a settimane alterne - con il padre nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, dall'orario di uscita di scuola sino a subito dopo cena quando saranno riaccompagnate a casa della madre mentre trascorreranno i giorni di martedì, giovedì, sabato e domenica con la madre;
la settimana successiva le minori trascorreranno i giorni di martedì e giovedì dall'orario di uscita di scuola sino a dopo cena nonché il sabato e la domenica, sino a dopo cena, con il padre e i restanti giorni ( lunedì, mercoledì e venerdì) con la madre.
Si dispone che laddove non vi sia espressa contrarietà delle minori le stesse potranno pernottare a casa del padre nel fine settimana di sua spettanza ed anche in uno dei giorni infrasettimanali.
Per il periodo estivo si prevede che le minori potranno trascorrere con ciascun genitore non meno di 10 giorni anche non necessariamente continuativi, in periodi da concordarsi tra le parti entro la fine del mese di maggio di ogni anno. Durante le vacanze natalizie le minori potranno trascorrere con ciascun genitore almeno 3 giorni, anche non necessariamente continuativi, comprensivi ad anni alterni del 24 e
25 dicembre o del 25 e 26 dicembre ovvero del 31 dicembre e 1 gennaio. Durante le vacanze di Pasqua le minori trascorreranno con il padre il giorno di Pasqua e con la madre il lunedì dell'Angelo o viceversa secondo il criterio dell'alternanza. Le altre festività infrannuali saranno trascorsi dalle minori con il padre o con la madre sempre secondo la regola dell'alternanza.
3. DISPONE che i genitori provvedano al mantenimento ordinario delle figlie in modo diretto e con suddivisione al 50% delle spese straordinarie per la cui individuazione e disciplina si fa richiamo “ per relationem” al protocollo sulle spese straordinarie adottato dal Tribunale di Perugia e dal COA nel mese di maggio del 2016.
4.DISPONE che l'assegno unico spettante per le minori sia percepito in via esclusiva dalla madre.
Dichiara le spese di lite compensate
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Perugia, 4.4.2025 – 10.4.2025 Il Presidente est.
Loredana Giglio pagina 6 di 7
pagina 7 di 7