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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 29/09/2025, n. 2889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2889 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di NOCERA INFERIORE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Rg. 1110/20
Il Giudice, dott.ssa Gisella Ciniglio, rilevato che l'udienza già fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c., rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite, le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il Giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”; lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti, con cui le stesse, riportandosi alle note conclusive depositate in atti, hanno chiesto decidersi la causa;
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c. con sentenza allegata al presente provvedimento.
Il Giudice dott.ssa Gisella Ciniglio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
-Sezione Seconda Civile-
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Gisella Ciniglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 1110 dell'anno 2020, avente ad oggetto: Appello
Avverso sentenza del Giudice di Pace – Danno a cose, e vertente
Tra
- (c.f. ) rapp.to e difeso dall' avv. Alessandro Parte_1 C.F._1
Ruggiero e con lo stesso elettivamente domiciliato in Nocera Inferiore alla via Gustavo
Origlia, n.75, giusta procura in atti;
appellante
Contro
- in persona del l.r.p.t. (p. iva ) rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 P.IVA_1
Ceschini Francesco e con lo stesso elettivamente domiciliato in Salerno alla via Manzo, n.
21, giusta procura in atti;
appellata
e
pag. 2/8 - (c.f. ) residente in [...] C.F._2
Michelangelo, n. 30;
appellata contumace
Conclusioni delle parti: come da comparse conclusionali in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c.
e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione all'uopo notificato aveva convenuto in giudizio Parte_1 innanzi al Giudice di Pace di Nocera Inferiore la e al Controparte_3 Controparte_2 fine di sentirli condannare al risarcimento dei danni asseritamente patiti in conseguenza del sinistro occorso in data 30.11.2016, ore 15.45 circa in Angri.
Segnatamente, la difesa dell'allora attore aveva dedotto che in data 30 novembre 2016
l'autovettura NC TA tg. EM539GP, di proprietà di al momento Parte_1 del sinistro condotta da , percorreva via Taurano allorquando veniva Parte_2 urtata alla parte anteriore sinistra dal veicolo Peugeot tg. CB125PV che fuoriusciva in retromarcia da una traversa laterale senza concedere la dovuta precedenza.
Con comparsa di risposta ritualmente depositata si costituiva in giudizio la Controparte_3 mentre rimaneva contumace.
[...] Controparte_4
La difesa della compagnia assicurativa aveva in limine sollevato eccezione l'improponibilità della domanda risarcitoria per la violazione del dettato dell'art. 148 D. Lgs. n. 205/09; venendo al merito, aveva contestato l'effettiva verificazione del sinistro per via della mancata segnalazione dell'urto da parte del sistema QD presente sul veicolo Peugeot tg.
pag. 3/8 CB125PV nonché delle conclusioni cui era giunto il proprio perito di fiducia circa la non compatibilità ed incoerenza dei danni riportati dal veicolo Peugeot tg. CB125PV.
Istruita la causa mediante prova documentale e testimoniale, era stato disposto l'espletamento di una CTU tecnica preordinata ad accertare i danni riportati dal veicolo
Parte_3
Con la gravata sentenza il primo giudicante ha, in rigetto della domanda attorea, così statuito “ (…) rigetta la domanda e condanna l'attore al rimborso delle spese di lite in favore di
[...]
liquidate in € 1.000,00 oltre spese generali, iva e cpa, oltre le spese di ctu come da separato CP_3 decreto;
dispone rimettersi gli atti alla Procura della Repubblica di Nocera Inferiore per le determinazioni di sua competenza (…) ”.
Con atto di citazione in appello, notificato telematicamente in data 11.06.2020 alla
[...]
in persona del l.r.p.t. e ad interponeva CP_3 Controparte_5 gravame avverso la sentenza 4088/19 depositata in cancelleria in data 27.08.2019.
Ed in particolare, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “ accogliere l'appello per i motivi sopra esposti e per l'effetto in riforma della sentenza di primo grado accogliere la domanda attorea in quanto fondata in fatto ed in diritto;
accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità di , Controparte_2 proprietaria del veicolo tg. CB125PV, assicurata per la rca da;
per l'effetto condannare CP_1
in solido con al pagamento della somma di € 4.285,00 e/o della Controparte_2 Controparte_3 minore o maggiore somma che l'On. Giudicante riterrà opportuno riconoscere;
vinte le spese e compensi di giudizo”.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio, depositando la relativa comparsa di risposta, la appellata società la quale eccepiva, nel merito, Controparte_3 CP_3
l'assoluta ineccepibilità della sentenza impugnata sia sotto il profilo processuale che sostanziale;
chiedeva, dunque, la reiezione dell'appello in quanto infondato, in fatto ed in diritto.
L'appello non può ritenersi fondato e, quindi, va rigettato per quanto di seguito esposto.
pag. 4/8 Risulta condivisibile quanto evidenziato dal primo giudice sulla scorta delle risultanze probatorie acquisite nel corso del giudizio di primo grado.
Invero, l'unico teste escusso, sig. riferiva: “ indifferente; ricordo che il Testimone_1 sinistro per cui è causa si è verificato nel 2016, verso la fine del mese di novembre, in Angri;
ricordo che era un primo pomeriggio, non ricordo il nome della strada ma posso precisare che era una strada di periferia;
ho visto il veicolo di colore nero, era scura, procedere sulla strada principale con direzione Angri Parte_3 centro allorquando ho visto un veicolo sempre di colore nero uscire in retromarcia da una traversina privata posta sul lato destro rispetto alla direzione di marcia della ed urtava con la sua parte Parte_3 posteriore la parte anteriore laterale sinistra del veicolo;
posso precisare che fino a quando Parte_3 sono rimasto sul luogo del sinistro non sono intervenute autorità e nessuno lamentava dolori;
entrambe i veicoli erano condotti da persone di sesso maschile, io ho lasciato i miei dati al conducente del veicolo NC
TA che era un ragazzo;
la strada percorsa dalla era pianeggiante, stretta, nel senso che ci possono Pt_3 passare due auto ma facendo attenzione, la strada teatro del sinistro è a doppio senso di circolazione;
la traversa da cui proveniva la vettura in manovra di retromarcia è sprovvista di cancello e consiste in un viale
a fondo cieco in cui vi sono abitazioni su entrambe i lati;
non ricordo se vi era segnaletica stradale a regolare
l'intersezione; riconosco nelle foto allegate alla produzione di parte attrice e controfirmata dal Giudicante il veicolo NC e il danno dallo stesso riportato”.
Risulta, dunque, condivisibile quanto evidenziato dal primo giudice, sulla scorta dell'appena riportato tenore del contributo testimoniale acquisito nel corso del giudizio di primo grado.
Quanto alla mancanza totale di riscontri oggettivi, rispetto all'inattendibile narrato testimoniale per come finora argomentato, è sufficiente evidenziare che:
- il teste non dice dove si trovava collocato al momento Testimone_1 dell'impatto tra i veicoli tenuto conto che il predetto avveniva in una strada stretta in cui passavano due veicoli ma “facendo attenzione”;
- il teste riferisce che il veicolo Peugeot fuoriusciva da una strada senza cancello, a fondo cieco con abitazione su entrambe i lati. Tale affermazione non è condivisibile nella misura in cui dall'elaborato peritale del ctu si evidenzia che il veicolo Peugeot Persona_1
pag. 5/8 fuoriusciva da una strada delimitata da una serra da un lato e da una piantagione di alberi dall'altro ove non figura alcuna abitazione;
- il teste riconosce delle foto ritraenti il solo veicolo NC TA al di fuori del contesto ove aveva a verificarsi il sinistro per cui è causa.
Vieppiù che nella consulenza tecnica presente in atti, redatta in primo grado dal ctu P.A.
al quesito n. 4 della stessa viene riportato quanto segue: Persona_1
“ (…) tenuto conto che non è stato possibile ispezionarlo ( il veicolo Peugeot) in quanto nonostante convocato a mezzo raccomandata a/r a presenziare alle operazioni peritali è risultato assente, per tali circostanze non potendo analizzare eventuali danni presenti e/o postumi di riparazione riconducibili all'evento, non si è nella possibilità di poter esprimere parere tecnico circa la compatibilità dei danni;
l'analisi del report della scatola nera installata sul veicolo Peugeot rileva che alla data dell'evento
(30.11.2016) alle ore 15.44 il predetto veicolo giunge a via Taurano nel comune di Angri (luogo dell'evento) e riparte alle 15.50 (…)”.
Da quanto sopra appare inattendibili la stessa verificazione del sinistro tenuto conto che il proprietario del veicolo Peugeot, benchè regolarmente notiziato, immotivatamente decideva di non presenziare alle operazioni peritali non consentendo così al perito di valutare la compatibilità dei danni riportati dai veicoli coinvolti secondo la dinamica descritta in atti.
Non può sottacersi, inoltre, come la scatola nera montata sul veicolo Peugeot, regolarmente in funzione, non abbia segnalato l'urto tra i veicoli nonostante lo stesso dovrebbe essere stato alquanto violento. Si veda a tal proposito la documentazione fotografica ritraente la
NC TA addirittura con l'airbag conducente scoppiato.
Infine occorre evidenziare che il veicolo Peugeot “ risulta essere stato coinvolto in altri numerosi incidenti” così come dichiarato dal perito di fiducia della nella stima dei danni CP_3 redatta in fase stragiudiziale, dichiarazione, peraltro, mai contestata dall'odierno appellante.
pag. 6/8 Da tutto quanto esposto l'appello deve essere rigettato con conseguente conferma della gravata sentenza.
Ogni ulteriore questione resta assorbita in tutto quanto sino ad ora esposto.
Le spese di lite relative al giudizio di gravame, in applicazione del principio della soccombenza, si pongono a carico dell'appellante e si liquidano come da dispositivo secondo i parametri medi ed escludendo la fase istruttoria.
Nulla sulle spese tra la parte soccombente e in ragione della Controparte_2 contumacia di quest'ultimo.
Deve darsi atto, infine, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato. L'art. 1, co. 17, l. 24 dicembre 2012 n.228, nell'introdurre in seno all'art. 13 del
D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 il nuovo comma l quater, ha infatti previsto che: “quando l' impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o e dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis”. In queste ipotesi, “il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e
l'obbligo di pagamento sorgo al momento del deposito dello stesso”. Quanto al regime temporale della novella, le nuove disposizioni “si applicano ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge” (art. 1, co. 18, l. n. 223/2012). Ne consegue che, stante la pubblicazione sulla G.U. 29 dicembre 2012 n. 302 e l'entrata in vigore alla data dell'1 gennaio 2013, l'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.115/2002, è norma cogente per i procedimenti, come quello in oggetto, iniziati successivamente al 31 gennaio 2013.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione Seconda Civile, in funzione di giudice d'appello, definitivamente pronunciando sulla causa d'appello n. 1110/2020, avverso la sentenza n. 4088/2019 del Giudice di Pace di Nocera Inferiore come in epigrafe promossa, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così dispone:
pag. 7/8 a) dichiara la contumacia di;
Controparte_2
b) rigetta l'appello;
c) condanna al rimborso delle spese processuali del giudizio di Parte_1 gravame, in favore della parte appellata costituita, , che liquida in € Controparte_3
1.701,00 oltre CPA ed IVA se dovute per legge;
d) Nulla per le spese nei confronti di Controparte_2
e) ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Provvedimento redatto e trasmesso telematicamente in data 29.09.2025
Il Giudice
(dott.ssa Gisella Ciniglio)
pag. 8/8