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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 15/12/2025, n. 5439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5439 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 997/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
sezione III CIVILE
Il giudice dr.ssa Francesca Alonzo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N.R.G. 997 dell'anno 2025
TRA
ATTORE Parte_1
E
CONVENUTO Controparte_1
OGGETTO: Vendita di cose mobili rassegnate dalle parti le seguenti
CONCLUSIONI Per parte attrice: “ Accertare e dichiarare, per i motivi e ragioni di cui al presente atto, il grave inadempimento della alle obbligazioni nascenti dal contratto internazionale di Controparte_2 vendita n. 34-34/22F del 22.11.2022 a danno della , quale conseguenza Controparte_3 immediata e diretta del suo inadempimento;
pronunciare la risoluzione del contratto per grave inadempimento della convenuta e, per l'effetto, condannare la stessa alla restituzione della somma equivalente alla merce non consegnata nei termini previsti pari ad € 11.054,56, e al risarcimento dei danni sofferti dalla , quale conseguenza immediata e diretta del dedotto Parte_1 inadempimento, che si quantificano come di seguito specificato, oltre interessi, ovvero in via subordinata, condannare la convenuta al pagamento in favore della ricorrente di quella diversa
Pagina 1 somma che il Tribunale adito dovesse ritenere comunque dovuta ed accertata a titolo di risarcimento del danno, se del caso anche a mezzo CTU estimativa ovvero, in via di estremo subordine, in via equitativa;
in specie, condannare la convenuta alla restituzione della somma di € 1.520,64 a titolo di differenza causato dall'aumento non dovuto e illegittimo del prezzo di confezione con la fattura del n. 117 del 12-09-2024; condannare la convenuta al rimborso della penale prevista dalla legge ucraina già pagata alla data del 14/11/2024 pari ad € 2.334,64, e quella da pagare successivamente fino alla conclusione del relativo procedimento, come meglio descritto e quantificato nella narrativa il tutto oltre interessi e rivalutazione;
condannare la convenuta al rimborso delle spese pagate a titolo di risarcimento dei danni corrisposti al proprio cliente per la somma di € 7.435,58, come meglio descritto e quantificato nella narrativa il tutto oltre interessi e rivalutazione;
condannare, infine, la convenuta alla rifusione delle spese e dei compensi professionali relativi al presente giudizio, tenuto conto dell'aumento del 30% ex art. 4, comma 1-bis d.m. 55 del 2014.”.
Per parte convenuta contumace nessun documento ovvero atto di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Premesso che in data 22.11.2022, la concludeva con la il Parte_1 Controparte_4 contratto n. 34-34/22F avente ad oggetto la fornitura di caffè macinato ed in grani, allegato quale documento 02, che prevedeva all'art.3, quali condizioni della consegna, che la stessa avvenisse alle condizioni EXW (luogo di spedizione Mondovì (CN) Italia, e che “la merce dovrà essere consegnata all'Acquirente nel territorio doganale dell'Ucraina entro e non oltre 180 giorni dalla data di pagamento della merce.” In virtù del contratto, in data 04.03.2024, la ordinava la merce Parte_1 Parte_2 and come specificata in "order 6 (11)" e nella Proforma Invoice №23 del 04.03.2024 Pt_3 allegati quali documenti 03, per un prezzo totale di EURO 46.515,84 pagando € 0,79 alla confezione, e tale somma veniva corrisposta nei giorni 07/03/2024 e13/03/2024 tramite due pagamenti via bonifico SWIFT di € 17.000,00 e di € 28.645,44 come risulta dai documenti allegati da parte attrice n. 04 e 05. In data 13.05.2024 e del 18.06.2024, la forniva parzialmente la merce, Controparte_2 rispettivamente per € 20.129,76 e € 11.574,24 come documentato d parte attrice ai doc. 06 e 07, per un totale di merce pari ad € 31.704,00 riconoscendo il proprio ritardo nella comunicazione di cui al doc. 08 allegato da parte attrice. Dopo vari solleciti e promesse di fornitura, la Controparte_4 proponeva di concludere definitivamente la collaborazione, promettendo di fornire “caffe macinato in confezioni da 250,00 gr per un totale di 11.136 confezioni”, al prezzo concordato del saldo di € 14.811,84; con questo accordo s'impegnava alla fornitura entro e non oltre il 30.09.2024 come documentato da parte attrice al doc.11, imponendo alla società ucraina il prezzo di € 1,33 alla confezione al posto dell'originario prezzo di € 0,79. In data 12.09.2024 la fornita la merce per soli € 3.757,28 come documentato dal doc. 12 CP_4 di parte attrice, parzialmente viziata come documentato da parte attrice al doc. 09. In data 02.10.2024 la provvedeva, ad inviare via pec alla la diffida Parte_1 Controparte_4 di pagamento e di costituzione in mora, dichiarando formalmente la risoluzione di diritto del predetto contratto per l'inadempimento dello stesso nei tempi previsti come documentato al doc. 13 di parte attrice, invitando alla restituzione della somma equivalente alla merce non Controparte_4 consegnata nei termini previsti (€11.054,56), oltre la somma di € 990,00 a titolo di penale per la mancata consegna della merce entro 08.09.2024, richiesta contestata dalla convenuta, come da doc. 14 lett. 01 di parte attrice con cui si asseriva l'esistenza di accordo tra le parti con cui veniva concordata la consegna entro il 15.10.2024. Con missiva del 04.10.2024, la , ai soli fini conciliativi, formulava una proposta Parte_1 transattiva, con cui la società ucraina era disponibile ad accettare la rimanente merce entro il 12.10.2024, con il pagamento del 50% della penale che allora raggiungeva la somma di € 1.890,00,
Pagina 2 ed il pagamento del concorso delle spese legali sostenute per € 325,00 omnia e la , Controparte_2 con risposta nello stesso giorno contestava come da doc. 14 lett. 03 di parte attrice. Con missiva del 07.10.2025 documentata al doc. 14 lett. 04 di parte attrice, la Parte_1 ribadiva tutte le contestazioni e inadempienze da parte della convenuta chiedendo quanto alla concordata la consegna al 15.10.2024, copia del documento, ribadendone l'inesistenza dell'accordo e accettava la controproposta della , la quale nei giorni successivi confermava la Controparte_4 consegna al giorno 12.10.2024 come da comunicazioni allegate ai doc. 14 lett. 5-6-7 di parte attrice. Con email del 9.10.2024 la comunicava ritardo nella consegna, e con email del CP_4 10.10.2024 veniva comunicato che la merce non sarebbe stata consegnata come da doc. 14 08-09 di parte attrice, proponendo di posticipare la consegna entro il 31.10.2024, facendosi carico della penale dal 16.10.2024 fino alla data effettiva della consegna. Con email dell'11.10.2024 documentata al doc. 14 lett. 10 di parte attrice, la Parte_1 comunicava che sarebbe stata disponibile ad accettare la consegna della merce entro il 31.10.24, a condizione che la penale a carico della società italiana fosse a partire dal 15.10.2024, con pagamento entro il ritiro;
che la conferma della prontezza della merce arrivasse 5 giorni prima della consegna;
e che a carico della società italiana anche il contributo per le spese legali;
che la firma dell'accordo doveva avvenire entro e non oltre 15.10.2024; In data 15.10.2024 a fronte del silenzio della convenuta, inviava nuovamente e Parte_1 definitivamente la diffida e la costituzione in mora, confermando la risoluzione del contratto per grave inadempimento da parte della convenuta come da doc. 17 allegato da parte attrice. Con comunicazione la in data 18.10.2024, come documentato al doc. 20 di parte Parte_1 attrice ribadiva la volontà e disponibilità di ricevere la merce, nonostante fosse ormai più che evidente la mala fede e scorrettezza della , continuando ad accumulare la penale prevista CP_4 dalla Legge Ucraina (€45,00 al giorno per ogni giorno di ritardo da parte del fornitore a partire dall'8.09.2024), ed alla data del 14/11/2024 aveva dovuto corrispondere al Fisco la somma di € 2.334,64 (UHR 98.151,73) a titolo della penale per la violazione delle norme del commercio internazionale calcolata alla data del 14.11.2024 come documentato al doc. 21 di parte attrice. Inoltre, a seguito di diffida da parte della la doveva rimborsare alla Parte_4 Parte_1 stessa la somma di € 7.435,58 (UAH 312.602,30) a titolo della penale e del risarcimento per la mancata fornitura della merce concordata come documentato al doc. 22 di parte attrice.
A seguito del silenzio della convenuta, in data 13.01.2025veniva iscritto a ruolo la presente causa. In data 27.02.2025 veniva esperita la mediazione con esito negativo. In data 08.05.2025 si teneva udienza avanti alla dr.ssa in cui veniva disposta la rinotifica dell'atto di citazione a Per_1 diversa società a cui la convenuta risultava ceduta con atto del 19.02.2025, e la G.I. disponeva rinvio al 11.09.2025. A tale udienza veniva dichiarata la contumacia di parte convenuta e fissata udienza di precisazione delle conclusioni ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c. al 27.11.2025. A seguito di istanza di parte l'udienza veniva trattata in forma scritta ed a seguito del deposito delle note di udienza la G.I. dr.ssa Francesca Alonzo, subentrata nel ruolo, non rilevando il deposito di note scritte nel termine assegnato, per malfunzionamento di Consolle, rinviava la causa all'08.01.26. A seguito di istanza di parte ed allegata documentazione attestante il regolare deposito delle note di udienza da parte attrice, la Giudice revocava l'udienza, e trattandosi di causa documentale la tratteneva a decisione. In punto di diritto si osserva che risulta assorbente la presenza di clausola compromissoria nell'art.9 del contratto di vendita internazionale, prodotto al doc. 2 da parte attrice che preclude la trattazione del merito. Facendo seguito alla giurisprudenza della Suprema Corte come ultimo ribadito nell'Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 18394 Anno 2025, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha riaffermato un principio cruciale: a presenza di una clausola per arbitrato internazionale solleva una vera e propria questione di giurisdizione. L'arbitrato non è un semplice procedimento alternativo, ma una funzione sostitutiva di quella del giudice ordinario. ha ribadito il principio noto come “Kompetenz-Kompetenz”, secondo cui spetta agli arbitri stessi decidere sulla
Pagina 3 propria competenza. Qualsiasi obiezione riguardante la validità della clausola compromissoria o il mancato esperimento di procedure preliminari (come una mediazione) deve essere sollevata e decisa all'interno del procedimento arbitrale, non davanti al giudice statale. Dalla inequivocabile formulazione dell'art.9 del contratto prodotto da parte attrice non risulta possibile procedere avanti al Giudice italiano, in quanto viene previsto che tutte le controversie vengano sottoposte al Tribunale arbitrale commerciale internazionale, con indicazione della lingua inglese e del diritto polacco da applicare. Non risulta ad oggi che parte attrice abbia previamente adito il Tribunale scelto nel contratto, né risulta documentato da parte attrice lodo arbitrale che sconfessi tale determinazione, con la conseguente possibilità di adire il Foro Italiano, pertanto oggi irregolarmente adito. Pertanto visto l'art.37 c.p.c., per cui il difetto di giurisdizione può essere rilevato anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, visto l'art. 11 L.218/95, e tenuto conto della giurisprudenza più recente, si ritiene che attualmente sussista un difetto di giurisdizione in capo all'Ufficio adito, per cui solo eventuale ricorso ai sensi dell'art.41 c.p.c. potrebbe eventualmente sanare. Tali considerazioni preliminari allo stato impediscono che venga trattato il merito e rilevata la contumacia di parte convenuta, e la mancata contestazione di parte, si ritiene che nulla debba essere deciso in punto spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro ogni contraria istanza ed Parte_1 Controparte_1
eccezione disattesa, così provvede:
DICHIARA SUSSISTERE DIFETTO di GIURISDIZIONE in capo al Giudice adito a favore del Tribunale arbitrale commerciale internazionale;
CONCEDE termine di legge per ricorso avanti alla Corte di Cassazione con decorrenza dalla comunicazione della presente sentenza;
NULLA decide in punto spese.
Torino, 15 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Francesca Alonzo
Pagina 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
sezione III CIVILE
Il giudice dr.ssa Francesca Alonzo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N.R.G. 997 dell'anno 2025
TRA
ATTORE Parte_1
E
CONVENUTO Controparte_1
OGGETTO: Vendita di cose mobili rassegnate dalle parti le seguenti
CONCLUSIONI Per parte attrice: “ Accertare e dichiarare, per i motivi e ragioni di cui al presente atto, il grave inadempimento della alle obbligazioni nascenti dal contratto internazionale di Controparte_2 vendita n. 34-34/22F del 22.11.2022 a danno della , quale conseguenza Controparte_3 immediata e diretta del suo inadempimento;
pronunciare la risoluzione del contratto per grave inadempimento della convenuta e, per l'effetto, condannare la stessa alla restituzione della somma equivalente alla merce non consegnata nei termini previsti pari ad € 11.054,56, e al risarcimento dei danni sofferti dalla , quale conseguenza immediata e diretta del dedotto Parte_1 inadempimento, che si quantificano come di seguito specificato, oltre interessi, ovvero in via subordinata, condannare la convenuta al pagamento in favore della ricorrente di quella diversa
Pagina 1 somma che il Tribunale adito dovesse ritenere comunque dovuta ed accertata a titolo di risarcimento del danno, se del caso anche a mezzo CTU estimativa ovvero, in via di estremo subordine, in via equitativa;
in specie, condannare la convenuta alla restituzione della somma di € 1.520,64 a titolo di differenza causato dall'aumento non dovuto e illegittimo del prezzo di confezione con la fattura del n. 117 del 12-09-2024; condannare la convenuta al rimborso della penale prevista dalla legge ucraina già pagata alla data del 14/11/2024 pari ad € 2.334,64, e quella da pagare successivamente fino alla conclusione del relativo procedimento, come meglio descritto e quantificato nella narrativa il tutto oltre interessi e rivalutazione;
condannare la convenuta al rimborso delle spese pagate a titolo di risarcimento dei danni corrisposti al proprio cliente per la somma di € 7.435,58, come meglio descritto e quantificato nella narrativa il tutto oltre interessi e rivalutazione;
condannare, infine, la convenuta alla rifusione delle spese e dei compensi professionali relativi al presente giudizio, tenuto conto dell'aumento del 30% ex art. 4, comma 1-bis d.m. 55 del 2014.”.
Per parte convenuta contumace nessun documento ovvero atto di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Premesso che in data 22.11.2022, la concludeva con la il Parte_1 Controparte_4 contratto n. 34-34/22F avente ad oggetto la fornitura di caffè macinato ed in grani, allegato quale documento 02, che prevedeva all'art.3, quali condizioni della consegna, che la stessa avvenisse alle condizioni EXW (luogo di spedizione Mondovì (CN) Italia, e che “la merce dovrà essere consegnata all'Acquirente nel territorio doganale dell'Ucraina entro e non oltre 180 giorni dalla data di pagamento della merce.” In virtù del contratto, in data 04.03.2024, la ordinava la merce Parte_1 Parte_2 and come specificata in "order 6 (11)" e nella Proforma Invoice №23 del 04.03.2024 Pt_3 allegati quali documenti 03, per un prezzo totale di EURO 46.515,84 pagando € 0,79 alla confezione, e tale somma veniva corrisposta nei giorni 07/03/2024 e13/03/2024 tramite due pagamenti via bonifico SWIFT di € 17.000,00 e di € 28.645,44 come risulta dai documenti allegati da parte attrice n. 04 e 05. In data 13.05.2024 e del 18.06.2024, la forniva parzialmente la merce, Controparte_2 rispettivamente per € 20.129,76 e € 11.574,24 come documentato d parte attrice ai doc. 06 e 07, per un totale di merce pari ad € 31.704,00 riconoscendo il proprio ritardo nella comunicazione di cui al doc. 08 allegato da parte attrice. Dopo vari solleciti e promesse di fornitura, la Controparte_4 proponeva di concludere definitivamente la collaborazione, promettendo di fornire “caffe macinato in confezioni da 250,00 gr per un totale di 11.136 confezioni”, al prezzo concordato del saldo di € 14.811,84; con questo accordo s'impegnava alla fornitura entro e non oltre il 30.09.2024 come documentato da parte attrice al doc.11, imponendo alla società ucraina il prezzo di € 1,33 alla confezione al posto dell'originario prezzo di € 0,79. In data 12.09.2024 la fornita la merce per soli € 3.757,28 come documentato dal doc. 12 CP_4 di parte attrice, parzialmente viziata come documentato da parte attrice al doc. 09. In data 02.10.2024 la provvedeva, ad inviare via pec alla la diffida Parte_1 Controparte_4 di pagamento e di costituzione in mora, dichiarando formalmente la risoluzione di diritto del predetto contratto per l'inadempimento dello stesso nei tempi previsti come documentato al doc. 13 di parte attrice, invitando alla restituzione della somma equivalente alla merce non Controparte_4 consegnata nei termini previsti (€11.054,56), oltre la somma di € 990,00 a titolo di penale per la mancata consegna della merce entro 08.09.2024, richiesta contestata dalla convenuta, come da doc. 14 lett. 01 di parte attrice con cui si asseriva l'esistenza di accordo tra le parti con cui veniva concordata la consegna entro il 15.10.2024. Con missiva del 04.10.2024, la , ai soli fini conciliativi, formulava una proposta Parte_1 transattiva, con cui la società ucraina era disponibile ad accettare la rimanente merce entro il 12.10.2024, con il pagamento del 50% della penale che allora raggiungeva la somma di € 1.890,00,
Pagina 2 ed il pagamento del concorso delle spese legali sostenute per € 325,00 omnia e la , Controparte_2 con risposta nello stesso giorno contestava come da doc. 14 lett. 03 di parte attrice. Con missiva del 07.10.2025 documentata al doc. 14 lett. 04 di parte attrice, la Parte_1 ribadiva tutte le contestazioni e inadempienze da parte della convenuta chiedendo quanto alla concordata la consegna al 15.10.2024, copia del documento, ribadendone l'inesistenza dell'accordo e accettava la controproposta della , la quale nei giorni successivi confermava la Controparte_4 consegna al giorno 12.10.2024 come da comunicazioni allegate ai doc. 14 lett. 5-6-7 di parte attrice. Con email del 9.10.2024 la comunicava ritardo nella consegna, e con email del CP_4 10.10.2024 veniva comunicato che la merce non sarebbe stata consegnata come da doc. 14 08-09 di parte attrice, proponendo di posticipare la consegna entro il 31.10.2024, facendosi carico della penale dal 16.10.2024 fino alla data effettiva della consegna. Con email dell'11.10.2024 documentata al doc. 14 lett. 10 di parte attrice, la Parte_1 comunicava che sarebbe stata disponibile ad accettare la consegna della merce entro il 31.10.24, a condizione che la penale a carico della società italiana fosse a partire dal 15.10.2024, con pagamento entro il ritiro;
che la conferma della prontezza della merce arrivasse 5 giorni prima della consegna;
e che a carico della società italiana anche il contributo per le spese legali;
che la firma dell'accordo doveva avvenire entro e non oltre 15.10.2024; In data 15.10.2024 a fronte del silenzio della convenuta, inviava nuovamente e Parte_1 definitivamente la diffida e la costituzione in mora, confermando la risoluzione del contratto per grave inadempimento da parte della convenuta come da doc. 17 allegato da parte attrice. Con comunicazione la in data 18.10.2024, come documentato al doc. 20 di parte Parte_1 attrice ribadiva la volontà e disponibilità di ricevere la merce, nonostante fosse ormai più che evidente la mala fede e scorrettezza della , continuando ad accumulare la penale prevista CP_4 dalla Legge Ucraina (€45,00 al giorno per ogni giorno di ritardo da parte del fornitore a partire dall'8.09.2024), ed alla data del 14/11/2024 aveva dovuto corrispondere al Fisco la somma di € 2.334,64 (UHR 98.151,73) a titolo della penale per la violazione delle norme del commercio internazionale calcolata alla data del 14.11.2024 come documentato al doc. 21 di parte attrice. Inoltre, a seguito di diffida da parte della la doveva rimborsare alla Parte_4 Parte_1 stessa la somma di € 7.435,58 (UAH 312.602,30) a titolo della penale e del risarcimento per la mancata fornitura della merce concordata come documentato al doc. 22 di parte attrice.
A seguito del silenzio della convenuta, in data 13.01.2025veniva iscritto a ruolo la presente causa. In data 27.02.2025 veniva esperita la mediazione con esito negativo. In data 08.05.2025 si teneva udienza avanti alla dr.ssa in cui veniva disposta la rinotifica dell'atto di citazione a Per_1 diversa società a cui la convenuta risultava ceduta con atto del 19.02.2025, e la G.I. disponeva rinvio al 11.09.2025. A tale udienza veniva dichiarata la contumacia di parte convenuta e fissata udienza di precisazione delle conclusioni ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c. al 27.11.2025. A seguito di istanza di parte l'udienza veniva trattata in forma scritta ed a seguito del deposito delle note di udienza la G.I. dr.ssa Francesca Alonzo, subentrata nel ruolo, non rilevando il deposito di note scritte nel termine assegnato, per malfunzionamento di Consolle, rinviava la causa all'08.01.26. A seguito di istanza di parte ed allegata documentazione attestante il regolare deposito delle note di udienza da parte attrice, la Giudice revocava l'udienza, e trattandosi di causa documentale la tratteneva a decisione. In punto di diritto si osserva che risulta assorbente la presenza di clausola compromissoria nell'art.9 del contratto di vendita internazionale, prodotto al doc. 2 da parte attrice che preclude la trattazione del merito. Facendo seguito alla giurisprudenza della Suprema Corte come ultimo ribadito nell'Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 18394 Anno 2025, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha riaffermato un principio cruciale: a presenza di una clausola per arbitrato internazionale solleva una vera e propria questione di giurisdizione. L'arbitrato non è un semplice procedimento alternativo, ma una funzione sostitutiva di quella del giudice ordinario. ha ribadito il principio noto come “Kompetenz-Kompetenz”, secondo cui spetta agli arbitri stessi decidere sulla
Pagina 3 propria competenza. Qualsiasi obiezione riguardante la validità della clausola compromissoria o il mancato esperimento di procedure preliminari (come una mediazione) deve essere sollevata e decisa all'interno del procedimento arbitrale, non davanti al giudice statale. Dalla inequivocabile formulazione dell'art.9 del contratto prodotto da parte attrice non risulta possibile procedere avanti al Giudice italiano, in quanto viene previsto che tutte le controversie vengano sottoposte al Tribunale arbitrale commerciale internazionale, con indicazione della lingua inglese e del diritto polacco da applicare. Non risulta ad oggi che parte attrice abbia previamente adito il Tribunale scelto nel contratto, né risulta documentato da parte attrice lodo arbitrale che sconfessi tale determinazione, con la conseguente possibilità di adire il Foro Italiano, pertanto oggi irregolarmente adito. Pertanto visto l'art.37 c.p.c., per cui il difetto di giurisdizione può essere rilevato anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, visto l'art. 11 L.218/95, e tenuto conto della giurisprudenza più recente, si ritiene che attualmente sussista un difetto di giurisdizione in capo all'Ufficio adito, per cui solo eventuale ricorso ai sensi dell'art.41 c.p.c. potrebbe eventualmente sanare. Tali considerazioni preliminari allo stato impediscono che venga trattato il merito e rilevata la contumacia di parte convenuta, e la mancata contestazione di parte, si ritiene che nulla debba essere deciso in punto spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro ogni contraria istanza ed Parte_1 Controparte_1
eccezione disattesa, così provvede:
DICHIARA SUSSISTERE DIFETTO di GIURISDIZIONE in capo al Giudice adito a favore del Tribunale arbitrale commerciale internazionale;
CONCEDE termine di legge per ricorso avanti alla Corte di Cassazione con decorrenza dalla comunicazione della presente sentenza;
NULLA decide in punto spese.
Torino, 15 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Francesca Alonzo
Pagina 4