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Sentenza 26 dicembre 2025
Sentenza 26 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 26/12/2025, n. 684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 684 |
| Data del deposito : | 26 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Cozzarini Presidente relatore dott.ssa Giulia Dal Pos Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1648/2025 promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) residente a [...], C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Margherita Bigerna;
contro
nata a [...] il [...], residente a [...]
Gemona n. 1 (C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Elisa C.F._2
Sacilotto;
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: divorzio – cessazione degli effetti civili
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha proposto ricorso per ottenere il divorzio Parte_1
nei confronti di premettendo che i coniugi, sposatisi con CP_1
matrimonio concordatario in data 24/03/2007, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di Pordenone, si erano separati consensualmente con sentenza n. 668/2021 del Tribunale di Pordenone. In particolare, il ricorrente ha chiesto l'affidamento condiviso del figlio e la regolamentazione del Per_1
collocamento e del mantenimento del minorenne.
Si è costituita la parte resistente, aderendo alla domanda di divorzio ma contestando la richiesta di affidamento condiviso, chiedendo la conferma di quello esclusivo presso di sé, con rigida regolamentazione del rapporto tra padre e figlio.
Disposta la comparizione delle parti davanti al giudice relatore, non ha avuto esito positivo il tentativo di conciliazione, per cui sono stati adottati i provvedimenti temporanei e urgenti, mentre la causa è stata rimessa in decisione sulla domanda relativa allo stato.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta. Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di legge (di cui al secondo capoverso della lettera b), numero 2), dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898,
come modificata dalla legge n.55/2015) decorrente dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al presidente nel giudizio di separazione personale, concluso con sentenza n. 668/2021, pronunciata da questo Tribunale;
da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza e disponendosi la prosecuzione del procedimento dinanzi al giudice relatore sulle domande accessorie. La regolamentazione delle spese di causa deve essere rinviata alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi e in Pordenone in data 24/03/2007 Parte_1 CP_1
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pordenone di procedere all'annotazione della presente sentenza (registri atti di matrimonio, anno 2007,
parte 1, numero 10);
- rimette la causa in istruttoria come da ordinanza di data 16/12/2025
- rinvia all'esito del giudizio la definizione delle spese di lite.
Così deciso in Pordenone, in data 19 dicembre 2025
Il Presidente relatore Dott. Giorgio Cozzarini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Cozzarini Presidente relatore dott.ssa Giulia Dal Pos Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1648/2025 promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) residente a [...], C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Margherita Bigerna;
contro
nata a [...] il [...], residente a [...]
Gemona n. 1 (C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Elisa C.F._2
Sacilotto;
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: divorzio – cessazione degli effetti civili
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha proposto ricorso per ottenere il divorzio Parte_1
nei confronti di premettendo che i coniugi, sposatisi con CP_1
matrimonio concordatario in data 24/03/2007, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di Pordenone, si erano separati consensualmente con sentenza n. 668/2021 del Tribunale di Pordenone. In particolare, il ricorrente ha chiesto l'affidamento condiviso del figlio e la regolamentazione del Per_1
collocamento e del mantenimento del minorenne.
Si è costituita la parte resistente, aderendo alla domanda di divorzio ma contestando la richiesta di affidamento condiviso, chiedendo la conferma di quello esclusivo presso di sé, con rigida regolamentazione del rapporto tra padre e figlio.
Disposta la comparizione delle parti davanti al giudice relatore, non ha avuto esito positivo il tentativo di conciliazione, per cui sono stati adottati i provvedimenti temporanei e urgenti, mentre la causa è stata rimessa in decisione sulla domanda relativa allo stato.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta. Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di legge (di cui al secondo capoverso della lettera b), numero 2), dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898,
come modificata dalla legge n.55/2015) decorrente dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al presidente nel giudizio di separazione personale, concluso con sentenza n. 668/2021, pronunciata da questo Tribunale;
da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza e disponendosi la prosecuzione del procedimento dinanzi al giudice relatore sulle domande accessorie. La regolamentazione delle spese di causa deve essere rinviata alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi e in Pordenone in data 24/03/2007 Parte_1 CP_1
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pordenone di procedere all'annotazione della presente sentenza (registri atti di matrimonio, anno 2007,
parte 1, numero 10);
- rimette la causa in istruttoria come da ordinanza di data 16/12/2025
- rinvia all'esito del giudizio la definizione delle spese di lite.
Così deciso in Pordenone, in data 19 dicembre 2025
Il Presidente relatore Dott. Giorgio Cozzarini