TRIB
Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 26/09/2025, n. 1607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1607 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. ssa Caterina Petrosino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2866 /2024 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall' avv. to COPPOLA Parte_1
DANIELE giusta mandato in atti
Ricorrente
E
rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. to MATRANGA Salvatore giusta procura in atti
Resistente nonchè
in persona del legale rapp. te pt rapp. to e difeso dall'avv. to SERRELLI CP_2
SUSANNA giusta procura in atti
Resistente
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 25.05.2024 il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 100 2024 9008496277/000, notificata il 21/05/2024, con riferimento agli avvisi di addebito nn. 400 2018 00 00466747 000, 400 2018 00
00998362 000, 400 2018 00 04018034 000, 400 2018 00 04230116 000, 400 2018 00
04850885 000 , 400 2018 00 05480053 000, 400 2018 00 07064386 000, 400 2018 00
08800759 00, 400 2019 00 00382222 000, n. 400 2019 00 00613712 000, 400 2019 00
01054448 000, 400 2019 00 01402891 000, 400 2019 00 03692315 00, 400 2019 00
05195473 000, 400 2019 00 05581023 000, 400 2019 00 06016 305 000, 400 2019 00
08410041 000, 400 2019 00 09635015 000, 400 2021 00 03220708 000, 400 2022 00
00132376 000, 400 2023 00 00924677 000, eccependo l'omessa notifica di tali atti e la prescrizione dei crediti. Pertanto, adiva il Tribunale di Salerno in funzione del giudice del lavoro per vedere: “annullare, revocare o comunque dichiarare prive di effetti la :Intimazione di Pagamento n. 100 2024 90084962 77/000 per mancata notifica dell'avviso di addebito;
dichiarare illegittima la Intimazione di Pagamento n. 100 2023 90095561 91/000 perchè portante crediti prescritti;
dichiarare prescritti i crediti contributivi, per decorso del termine prescrizionale , portati dall'avviso di addebito chiarificati e dichiarare illegittima la
Intimazione di Pagamento n. 100 2024 90084962 77/000; Accertare e dichiarare la intervenuta prescrizione dei crediti sottesi agli avvisi di addebito per cui vi è Intimazione, per decorso del termine quinquennale - Prescrizione del diritto di procedere ad esecuzione –
Decadenza dell'Ente impositore e dichiarare illegittima di detti Avvisi e la Intimazione di
Pagamento n. 100 2024 90084962 77/000; accertare e dichiarare la intervenuta prescrizione dell'avverso diritto, accertare e dichiarare la prescrizione del diritto di procedere ad esecuzione;
d) Prescrizione del diritto di procedere ad esecuzione per intervenuta prescrizione del credito portato dai ruoli e dall' avviso di addebito opposto e e) intervenuta prescrizione del credito portato degli avvisi di addebito sottesi ed impugnati, anche successivamente alla sua assunta notificazione;
f) decadenza della Concessionaria della
Riscossione e dell' nell'esercizio dell'azione di riscossione dei crediti per prescrizione CP_2 del credito e del diritto di procedere in executiviis;
condannare le resistenti
[...] in persona del L.R. p.t. , e l in persona del Direttore e Controparte_3 CP_4
L.R.p.t. alla cancellazione, a loro cura e spese, della posizione debitorie contributive impugnate ed iscritte presso i loro registri/ruoli; condannare l Controparte_1
– in persona del L.R. p.t. e l' – in persona del Direttore e L.R. p.t. a
[...] CP_2 provvedere alla cancellazione dei ruoli debitori/sanzionatori impugnati e iscritti presso i propri registri;
condannare le resistenti - in persona del Controparte_3 L.R. p.t., e l' - in persona del Legale Rapp.te p.t. - alla restituzione delle somme CP_2 eventualmente versate al fine di evitare azioni esecutive sul patrimonio della ricorrente;
condannare le resistenti - in persona del L.R. p.t., e l' Controparte_3
- in persona del Legale Rapp.te p.t. al pagamento delle spese e compensi, Iva e Cassa CP_2 come per legge, Contributo Unificato versato, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario”.
Si costituiva l , chiedendo il rigetto della Controparte_5 domanda sull'assunto della regolare notifica di atti interruttivi della prescrizione. CP_ Si costituiva l , chiedendo parimenti il rigetto della domanda con vittoria delle spese di lite.
Il giudice, sulle conclusioni dei procuratori delle parti richiamate nelle note scritte ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 26.09.2025 decideva come da sentenza.
Il ricorso va disatteso per le ragioni di seguito illustrate.
Giova evidenziare che il sistema normativo delle riscossioni delineato dal d.lgs. n. 46 del
1999, agli articoli 17, comma 1, 24, 25, 29, dall'art. 30, comma 1, d.l. n. 78 del 2010 conv. in legge n. 122 del 2010, dal d.P.R. n. 602 del 1973 e dal d.lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass. n. 16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n.
594 del 2016; n. 24215 del 2009; in materia di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie cfr. Cass. n. 21793 del 2010; n. 6119 del 2004): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti ai merito della pretesa contributiva ai sensi del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi quinto e sesto, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente,
l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., primo comma) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. secondo comma e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617 c.p.c. secondo comma) o meno (art. 617
c.p.c. primo comma).
Occorre premettere che i soggetti che ricevono la notificazione di cartelle di pagamento per il recupero di crediti previdenziali dispongono di due distinti rimedi processuali, a seconda che intendano contestare nel merito la pretesa contributiva dell'ente oppure vogliano far valere irregolarità formali della procedura.
Nel primo dei due casi è possibile il ricorso al giudice del lavoro, utilizzando la previsione contenuta nei commi 5 e 6 dell'art. 24 del d. legs. n. 46 del 1999, secondo cui contro
l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore (comma 5); e il giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva è regolato dagli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile. Nel corso del giudizio di primo grado il giudice del lavoro può sospendere
l'esecuzione del ruolo per gravi motivi (comma 6).
Si è sul punto precisato (Cass. Sez.
6 - L., Ordinanza n. 8931 del 19.4.2011, Cass.
21153/2019) che « In tema di iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, il termine previsto dall'art. 24, quinto comma, del d.lgs. n. 46 del 1999 per proporre opposizione nel merito, onde accertare la fondatezza della pretesa dell'ente, deve ritenersi perentorio, pur in assenza di un'espressa indicazione in tal senso, perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo. Tale disciplina non fa sorgere dubbi di legittimità costituzionale per contrasto con l'art. 24 Cost., poiché rientra nelle facoltà discrezionali del legislatore la previsione dei termini di esercizio del diritto di impugnazione
(v. Corte costituzionale, ord. n. 111 del 2007).
Nel secondo, invece, trova applicazione quanto previsto dal comma 2 dell'art. 29 del predetto d. legs., in forza del quale alle entrate indicate nel comma 1 non si applica la disposizione del comma 1 dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'articolo 16 del presente decreto e le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie.
Lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni. Ed invero, nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata (Così statuendo, la S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una ''relata in bianco", ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento)" (Cass., sez. 6 n. 24506 del 2016).
E' stato ancora precisato che in materia di riscossione di contributi previdenziali,
l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ex art. 3, commi
9 e 10, della I. n. 335 del 1995), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi" (Cass. 18256/2020; Cass. n. 29294 del 2019; n. 22292 del
2019; n. 28583 del 2018; n. 594 del 2016).
Laddove l'opposizione ex art. 615 cpc- che è un tipo di azione di accertamento negativo del credito - sia proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 non potuta esercitare per omessa notifica della cartella, la censura di mancata notifica della cartella non vale a negare l'esistenza di un titolo esecutivo ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione (come - appunto - segnala Cass. n. 28583 del 2018, cit.), ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria" (così Cass. n.
22292 del 2019; n. 29294 del 2019).
Sulla differenza tra opposizione agli atti esecutivi e opposizione all'esecuzione si è chiarito come "la prima tende a paralizzare temporaneamente l'azione esecutiva o determinati atti esecutivi, mentre la seconda è volta a negarla in radice. Nel primo caso l'opponente riconosce l'altrui azione esecutiva, ma sostiene che non vi sia stato un regolare svolgimento del processo esecutivo per meri vizi formali degli atti di esecuzione e/o di quelli ad essa prodromici;
ha un interesse (giuridicamente apprezzabile) a dolersene perché vuole non già sottrarsi al pagamento del debito (che non nega), ma ai danni e alle spese ulteriori conseguenti all'altrui azione esecutiva e/o ai singoli atti in cui essa si estrinseca;
nella seconda, invece, l'opponente nega a monte l'azione esecutiva o per inesistenza (originaria o sopravvenuta) del titolo esecutivo o perché sostiene che esso abbia un contenuto diverso da quello preteso dal creditore o, ancora, perché i beni staggiti (nell'esecuzione per espropriazione, oggi non rilevante) sono impignorabili.
E poiché la qualificazione giuridica d'una domanda necessariamente postula l'individuazione dell'interesse ad agire che ne è a monte, nel caso in cui sia dedotta l'omessa notifica della cartella al fine di far valere fatti estintivi del credito, l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore (per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito)".
Pertanto, a fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione, (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza).
Nel caso che ci occupa, parte attrice ha lamentato in primo luogo un vizio dell'iter notificatorio per omessa notifica degli atti presupposti alla impugnata intimazione. E tali doglianze relative ai vizi propri della cartella (e degli avviso di addebito) – che configurano una opposizione agli atti esecutivi - sono state proposte nel termine di 20 giorni dalla notifica dell'atto impugnato . CP_ A ben vedere, l , nel costituirsi tempestivamente in giudizio, ha dato prova della notifica via pec degli avvisi di addebito sottostanti all'opposta intimazione.
Gli avvisi di addebito nn. 400 2018 00 00466747 000, 400 2018 00 00998362 000, 400 2018
00 04018034 000, 400 2018 00 04230116 000, 400 2018 00 04850885 000 , 400 2018 00
05480053 000, 400 2018 00 07064386 000, 400 2018 00 08800759 00, 400 2019 00
00382222 000, n. 400 2019 00 00613712 000, 400 2019 00 01054448 000, 400 2019 00
01402891 000, 400 2019 00 03692315 00, 400 2019 00 05195473 000, 400 2019 00 05581023 000, 400 2019 00 06016 305 000, 400 2019 00 08410041 000, 400 2019 00
09635015 000, 400 2021 00 03220708 000, 400 2022 00 00132376 000, 400 2023 00
00924677 000 sono stati notificati al medesimo indirizzo pec cui risulta la notifica dell'opposta intimazione ( rispettivamente alle seguenti date: Email_1
1.04.2018, 29.05.2018, 8.07.2018, 12.07.2018, 13.08.2018, 13.08.2018, 11.10.2018,
4.12.2019, 24.12.2018, 13.02.2019, 13.03.2019, 27.04.2019, 29.05.2019, 6.07.2019,
30.07.2019, 14.09.2019, 1.10.2019, 4.12.2019, 15.12.2019, 7.12.2021, 24.02.2022,
31.05.2023.
Il ricorrente, nella prima difesa, ha eccepito la nullità delle notifiche in quanto avvenute a mezzo pec proveniente da indirizzo non ufficiale.
Giova rilevare che nel caso della posta elettronica certificata la prova della notificazione (pur se non sino a querela di falso ma sino a prova contraria, come affermato dalla recente sentenza n. 15035 del 21 luglio 2016 della prima sezione civile della Corte di Cassazione)
è assolta dai due messaggi elettronici previsti dall'art. 6 del DPR 11 febbraio 2005, n. 68
(regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata a norma dell'art. 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3) che così recita nei primi sei commi che qui rilevano:
“1. Il gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal mittente fornisce al mittente stesso la ricevuta di accettazione nella quale sono contenuti i dati di certificazione che costituiscono prova dell'avvenuta spedizione di un messaggio di posta elettronica certificata.
2. Il gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal destinatario fornisce al mittente, all'indirizzo elettronico del mittente, la ricevuta di avvenuta consegna.
3. La ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione.
4. La ricevuta di avvenuta consegna può contenere anche la copia completa del messaggio di posta elettronica certificata consegnato secondo quanto specificato dalle regole tecniche di cui all'articolo 17.
5. La ricevuta di avvenuta consegna è rilasciata contestualmente alla consegna del messaggio di posta elettronica certificata nella casella di posta elettronica messa a disposizione del destinatario dal gestore, indipendentemente dall'avvenuta lettura da parte del soggetto destinatario.
6. La ricevuta di avvenuta consegna è emessa esclusivamente a fronte della ricezione di una busta di trasporto valida secondo le modalità previste dalle regole tecniche di cui all'articolo 17”.
La Suprema Corte ha chiarito che 'la ricevuta di avvenuta consegna (RAC), rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata del destinatario, costituisce documento idoneo a dimostrare, fino a prova contraria, che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario' (cfr Cass. civ. 15035/16; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 26705 del 21/10/2019).
Ed invero, nel momento in cui il sistema genera la ricevuta di accettazione e di consegna del messaggio nella casella del destinatario, si determina una presunzione di conoscenza dell'atto, analoga a quella prevista, per le dichiarazioni negoziali, dall'art. 1335, pertanto, il destinatario, ove deduca la nullità della notifica, è tenuto a dimostrare le difficoltà di cognizione del contenuto della comunicazione correlate all'utilizzo dello strumento telematico (cfr. Sez. 3 - , Sentenza n. 25819 del 31/10/2017; Cass. 4624/2020).
Occorre altresì aggiungere che l'art. 1, lett. f), del d.p.r. n. 68 del 2005, definisce il messaggio di posta elettronica certificata, come «un documento informatico composto dal testo del messaggio, dai dati di certificazione e dagli eventuali documenti informatici allegati». La lett.
i-ter), dell'art. 1 del CAD - inserita dall'art. 1, comma 1, lett. c), del d.Lgs. 30 dicembre 2010,
n. 235 -, poi, definisce «copia per immagine su supporto informatico di documento analogico» come «il documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico», mentre la lett. lett. i-quinquies), dell'art. 1 del medesimo CAD - inserita dall'art. 1, comma 1, lett. c), del d.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 -, nel definire il
«duplicato informatico» parla di «documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario».
Dunque, alla luce della disciplina surriferita, la notifica della cartella di pagamento (o avviso di addebito) può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio PEC un documento informatico, che sia duplicato informatico dell'atto originario (il c.d. "atto nativo digitale"), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la c.d. "copia informatica").
Pertanto, la Corte regolatrice ha affermato che l'invio via PEC della cartella esattoriale può essere qualificato come invio del documento informatico originale o al più di una sua copia informatica;
per cui non è dovuta una attestazione di conformità (cfr Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 30948 del 27/11/2019). Diventa pertanto del tutto irrilevante anche l'estensione del file (.pdf), non essendo prevista la necessità del formato .p7m.).
Nella situazione in esame, l ha depositato i file concernenti l'accettazione della pec e CP_2 la sua consegna al destinatario, rilasciati dal gestore di posta elettronica certificata e dal gestore utilizzato dal destinatario. Questi danno certezza circa il documento oggetto della notifica, ossia le cartelle di pagamento e gli avvisi di addebito, allegati al messaggio all'interno della “busta” telematica, visualizzabile come file in formato PDF.
La notifica è avvenuta presso l'indirizzo pec dell'opponente e proveniente da indirizzo PEC
( ), dal quale è chiaramente evincibile il mittente, Email_2 anche se eventualmente diverso da quello risultante dai pubblici registri (fermo restando che alcuna prova è stata fornita a supporto dell'allegazione attorea).
Rileva a tal punto evidenziare che l'art. 26, comma 2, d.P.R. n. 602/1973 prevede che "La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata
(INIPEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta”.
L'art. 30 del D.L. n. 78/2020, convertito in L. n. 122/2020 prevede analogamente che
“L'avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e , dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale…”. CP_2
Tali disposizioni legislative prevedono, dunque, espressamente che l'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario debba risultare dagli elenchi previsti dalla legge, ma nulla dice in ordine all'indirizzo PEC del mittente, non imponendo dunque a quest'ultimo di usare necessariamente l'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dai pubblici elenchi. Lo stesso d.P.R. n. 68/2005, nel fissare le regole tecniche per la trasmissione dei messaggi di PEC, nulla prescrive in ordine alla fonte da cui debba essere estratto l'indirizzo
PEC del mittente. L'art. 26, comma 2, d.P.R. n. 602/1973 e l'art. 30, comma 4, d.l. n. 78/2010 consentono, quindi, al notificante di eseguire la notificazione a partire da un qualsiasi indirizzo di posta elettronica certificata, con una soluzione che diverge da quella adottata dall'art. 3 bis, comma 1, 1. n. 53/94 con riguardo alle notificazioni telematiche eseguite in proprio a cura degli avvocati. Ciò in quanto il legislatore ha attribuito il potere di notificare gli atti della riscossione a soggetti previamente individuati dagli artt. 26 d.P.R. n. r. 602/1973 e 30, comma 4, d.l. n.
78/2010 e dotati di una peculiare qualifica in ragione della quale è assicurata - a monte -
l'attendibilità dell'indirizzo PEC del mittente, non risultando, dunque, necessario l'utilizzo di un indirizzo PEC risultante dai pubblici elenchi.
Sul punto, occorre richiamare una recente sentenza della Corte regolatrice (cfr Cass. sez. un. 18.5.2022, n. 15979) la quale ha affermato che la più stringente regola, di cui all'art. 3- bis, comma 1, della L. n. 53 del 1994 detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali, imponendo la notifica esattamente agli indirizzi oggetto di elencazione accessibile e registrata, realizza il principio di elettività della domiciliazione per chi ne sia destinatario, cioè soggetto passivo, associando tale esclusività ad ogni onere di tenuta diligente del proprio casellario, laddove nessuna incertezza si pone invece ove sia il mittente a promuovere la notifica da proprio valido indirizzo PEC, come nel caso di specie.
La Suprema Corte ha ribadito che la ricevuta di avvenuta consegna (RAC), rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata del destinatario, costituisce documento idoneo a dimostrare, fino a prova contraria, che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario, salva la prova contraria di cui è onerata la parte che sollevi la relativa eccezione, dell'esistenza di errori tecnici riferibili al sistema informatizzato, deduzione e prova non fornite.
Come già ricordato, nel momento in cui il sistema genera la ricevuta di accettazione della
PEC e di consegna della stessa nella casella del destinatario si determina una presunzione di conoscenza della comunicazione da parte del destinatario analoga a quella prevista, in tema di dichiarazioni negoziali, dall'art. 1335 c.c. (v. Cass. n. 25819 del 31/10/2017, Cass.
n. 4624 del 21/02/2020 e Cass. n. 15001 del 28/05/2021). L'operatività dei principi già operanti in tema di notificazioni secondo i sistemi tradizionali, determina che gravava sul destinatario della notifica la prova della difformità fra il contenuto dei messaggi pec in esame e le cartelle di pagamento (e gli avvisi di addebito in esame) (ex plurimis, v. Cass. 20 ottobre
2002, n. 18141).
Dunque, alla luce dei principi sopra richiamati, la prova della consegna della PEC all'indirizzo PEC del ricorrente, risultante dalle ricevute di accettazione e consegna prodotte, fa presumere la conoscenza dell'atto che l ha allegato alle PEC da parte del ricorrente, CP_2 il quale, ove avesse voluto dedurre che la PEC non conteneva alcuna cartella o un atto diverso da quello indicato, avrebbe dovuto fornirne la prova, evenienza questa non verificatasi nella specie in cui non vi è alcuna specifica contestazione, né- come detto - sono stati dedotti errori di sistema o altri elementi atti a confutare le ricevute di avvenuta consegna.
Ebbene nel caso di specie, pacifica la consegna della busta, la parte ricorrente nemmeno deduce che, dall'ipotizzata violazione delle forme legali (nella specie provenienza della notifica da un indirizzo pec dell' diverso da quello risultante dai pubblici registri), sia CP_2 derivata la sua mancata conoscenza degli atti notificati, non avendo, come detto, avanzato alcun concreto dubbio in relazione alla integrità o eventuale modificazione del file allegato al messaggio trasmesso per posta elettronica certificata.
D'altra parte, e con indicazione che si attaglia al caso di specie, la Suprema Corte ha recentemente affermato che laddove l'agente della riscossione abbia effettuato la notifica per mezzo di un indirizzo p.e.c. non risultante nei pubblici registri (RegInde,
INI Pec e Ipa) non si verifica alcuna nullità della notifica.
Viene infatti in rilievo, in questo caso, il rispetto dei canoni di leale collaborazione e buona fede che informano il rapporto fra Amministrazione e contribuente;
di conseguenza, poiché
l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia ex se la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorre che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro, del quale però, come nella specie, sia evidente ictu oculi la provenienza (cfr Cass. n. 982/2023;
Cassazione civile sez. trib., 03/07/2023, n.18684).
Di tale concreto pregiudizio il ricorrente non ha dato sufficiente indicazione nella specie;
consegue, l'infondatezza della censura.
Pertanto, le notifiche degli avvisi di addebito avvenute via pec risultano tutte regolarmente avvenute.
Pertanto, la mancata opposizione entro il termine perentorio di legge stabilizza definitivamente il titolo esecutivo stragiudiziale (tal è la cartella di pagamento e l'avviso di addebito) e lo rende autonoma fonte dell'obbligazione in esso cristallizzata (così come avviene per le sentenze e per i titoli giudiziali coperti da giudicato), precludendo qualsiasi successiva azione di accertamento negativo del debito (che sarebbe inammissibile per carenza di interesse, giacchè ogni questione relativa alla pretesa creditoria portata dal titolo esecutivo è definitivamente superata dall'intervenuta stabilizzazione del titolo di per sé autonoma e nuova fonte di obbligazione). Con orientamento ormai costante la Suprema Corte, infatti, afferma che una volta decorso il termine indicato dall'art. 24, comma 5 d.lgs. 46/1999, il credito dell'Istituto previdenziale diventa incontrovertibile, cioè non più contestabile da parte del creditore che perde la possibilità di far valere sia i vizi formali, che il merito della pretesa (cfr. Cass. 7959/2011;
Cass. 18145/2012), salva la possibilità di far valere fatti estintivi, modificativi successivi alla notifica del titolo.
Pertanto, la parte ricorrente non può più contestare la fondatezza della pretesa creditoria, potendo il giudice vagliare solo la eccepita prescrizione successiva alla notifica dei richiamati avvisi di addebito.
La Suprema Corte a Sezioni Unite, risolvendo di recente un contrasto giurisprudenziale, ha sancito che “la scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24 comma 5 del dlgs 26 febbraio 1999, n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della cd conversione del termine di prescrizione breve (nella specie quinquennale secondo l'art. 3, commi 9 e 10 , della legge 335/1995) in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 ccc. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquisire efficacia di giudicato. Lo stesso CP_ vale per l'avviso di addebito dell' che ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto istituto”. “ Tale principio si applica con riguardo a tutti gli atti di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, Province, Comuni e degli altri enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione delle norme tributarie o amministrative” (Cass.
SS.UU. 23397/2016).
Il giudicante ritiene di non discostarsi da tale recente pronuncia.
A ben vedere, divenuta intangibile la pretesa contributiva per la richiamata mancata opposizione degli atti sopra richiamati - quali atti presupposti della intimazione di pagamento impugnata - la prescrizione quinquennale , al momento della notifica di quest'ultima del 21.05.2024, non era maturata, tenuto conto della regolare notifica via pec rispettivamente in data 26.04.2019, 7.05.2022 e 26.06.2023 delle intimazioni di pagamento nn. 10020199005579006000 (avente ad oggetto i primi due avvisi notificati il 1.04.2018 e
29.05.2018), 10020229001490785000 (avente ad oggetto i primi 18 avvisi notificati tra il 08.07.2018 ed il 15.12.2019) e 10020239003858935000 (avente ad oggetto tutti gli avvisi di addebito in esame).
Pertanto, anche l'eccezione di prescrizione non può trovare accoglimento.
Il ricorso va dunque disatteso.
Le spese processuali seguono la soccombenza, tenendo conto dell'importo degli avvisi di addebito oggetto della opposta intimazione, e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
1. Rigetta il ricorso;
2. Condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro
2.800,00 con aggiunta del 15% per rimborso spese generali in favore dell' con CP_6 attribuzione al procuratore costituito, ed euro 2.800,00 con aggiunta del 15% per rimborso spese generali in favore dell'
[...]
, 26.09.2025 CP_7
Il Giudice dott.ssa Caterina Petrosino