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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 18/12/2025, n. 4644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4644 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI - I SEZIONE CIVILE -
in persona dei signori magistrati:
Dott. IU SA Presidente
Dott.ssa Laura Cantore Giudice
Dott.ssa ER UA Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 12473/2024, discussa nella camera di consiglio del 16.12.2025, promossa con ricorso depositato in data 26.11.2024
DA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Aurelia Scardicchio Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'Avv. Rina Serra Controparte_1
RESISTENTE
NONCHE'
in persona del Presidente in carica e legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Carmelina La Gatta
RESISTENTE
OGGETTO: Attribuzione di quota di pensione
CONCLUSIONI: All'udienza del 17.11.2025, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, di cui al verbale di udienza, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 26.11.2024 la ricorrente, , adiva questo Parte_1
Tribunale chiedendo la determinazione della quota a lei spettante della pensione di reversibilità dell'ex coniuge deceduto, . Persona_1 Esponeva di aver contratto matrimonio con il de cuius il 16.05.1992, dal quale erano nate due figlie, (01.02.1994) e (17.07.1999). Rappresentava che, con sentenza Per_2 Per_3 parziale n. 3529/2018 del 10.07.2018, trascritta nei registri dello stato civile del Comune di Bari
(BA), questo Tribunale aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra le parti;
che, successivamente, in data 26.01.2019, l'ex coniuge aveva contratto nuove nozze con e che il era deceduto il 05.08.2024. La Controparte_1 Per_1 ricorrente riferiva, inoltre, di percepire, al momento del decesso dell'ex marito, un assegno divorzile pari a € 200,00 mensili, di essere disoccupata, di non aver contratto nuovo matrimonio e di essere affetta da diverse patologie. Precisava di vivere in locazione nell'immobile sito in
Bari (BA), alla Via Monsignor Francesco NI n. 24, per il quale corrispondeva un canone mensile di € 600,00, convivendo con la figlia , anch'essa disoccupata. Riferiva, infine, Per_3 che con comunicazione del 26.08.2024, l' aveva rigettato la sua domanda di pensione CP_2 indiretta, motivando il diniego con la “presenza di precedente altra domanda presentata in data
08.08.2024”. Sulla base di tali circostanze, la ricorrente chiedeva l'attribuzione di una quota della pensione di reversibilità dell'ex coniuge deceduto, da determinarsi tenendo conto della durata legale del matrimonio (26 anni), nonché delle proprie condizioni di salute e dell'età (57 anni), con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio , la quale rappresentava di essere coniugata con il Controparte_1 dal 26.01.2019 e di aver intrattenuto con lui una stabile relazione prematrimoniale sin Per_1 dal dicembre 2014. Evidenziava di essersi occupata costantemente del de cuius durante i quattro anni di malattia che hanno preceduto il decesso e di sostenere il pagamento del canone di locazione dell'abitazione coniugale, pari a € 560,00 mensili. Dichiarava, inoltre, di essere stata riconosciuta invalida al 74% e di non percepire alcuna pensione. Sulla base di tali elementi, chiedeva il rigetto della domanda avversa e l'attribuzione esclusiva in proprio favore della pensione di reversibilità del marito deceduto, tenendo conto della durata complessiva della relazione con il (10 anni), della propria condizione di invalidità e della propria età (57 Per_1 anni), con vittoria di spese.
Si costituiva altresì l' che si rimetteva alla valutazione equitativa del Tribunale in CP_2 ordine alla ripartizione della pensione di reversibilità tra la ricorrente e la resistente.
Con decreto del 19.12.2024, veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti.
All'udienza del 09.06.2025, il Giudice delegato disponeva che l' trasmettesse, entro il CP_2
15.09.2025, una nota informativa relativa all'ammontare della pensione di reversibilità del de cuius e alla quota già percepita dalla resistente. Successivamente, all'udienza del 06.10.2025, sentite le parti, il Giudice formulava proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., individuando in € 300,00 mensili netti la quota di reversibilità da attribuire alla ricorrente, con compensazione delle spese.
All'udienza del 17.11.2025, verificata la regolarità del contraddittorio e tentata invano la conciliazione, il Giudice procedeva all'ascolto delle parti. La ricorrente confermava il ricorso e dichiarava di non accettare la proposta conciliativa formulata dal Giudice delegato;
la resistente, invece, confermava la memoria difensiva e manifestava adesione alla proposta del Giudice.
Indi, il Giudice rimetteva immediatamente la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso può ritenersi fondato nei termini di seguito precisati.
Non vi è dubbio sull'esistenza dell'an del diritto della ricorrente a percepire una quota della pensione di reversibilità dell'ex coniuge deceduto;
diritto che – ricorrendone i presupposti per la beneficiaria – la legge sottopone alle sole due condizioni della titolarità di un assegno divorzile in capo al coniuge divorziato nonché del suo mancato passaggio a nuove nozze.
Nel caso di specie, risulta documentalmente provata la titolarità, in capo alla ricorrente, di un assegno divorzile pari a € 200,00 mensili, riconosciuto con sentenza definitiva n. 4266/2023 del 24.10.2023, pronunciata nel giudizio di divorzio intercorso tra la stessa e il defunto Per_1
Parimenti, emerge dagli atti che la ricorrente sia libera di stato e non abbia contratto nuove nozze, né tale circostanza è stata contestata dalla controparte.
Pertanto, la controversia ha ad oggetto unicamente la determinazione del quantum spettante alle due aventi diritto.
A tal proposito, si deve preliminarmente precisare che la ripartizione della pensione di reversibilità tra il coniuge superstite e l'ex coniuge, ai sensi dell'art. 9 delle legge n. 898/70, deve essere operata, di regola, tenendo conto della durata del rapporto matrimoniale di ciascun coniuge: tale criterio non si applica automaticamente (in base cioè ad un mero calcolo matematico) ma può essere corretto da altri criteri (tra cui quelli previsti dall'art. 5 della medesima legge) anche se la durata del matrimonio assume valore preponderante nella ripartizione della pensione. Quanto alla durata dei matrimoni, si è precisato che deve farsi riferimento “[…] alla durata legale dei medesimi e, quindi, quanto al coniuge divorziato, fino alla sentenza di divorzio, senza che rilevi che lo stesso, pronunciata la separazione per sua colpa, abbia immediatamente iniziato una stabile convivenza con altra persona” (Cass. Civ., sez. I, sent. n. 10575 del 23.04.2008).
La giurisprudenza di legittimità ha ulteriormente precisato che: “la ripartizione del trattamento di reversibilità fra ex coniuge e coniuge superstite, va fatta “tenendo conto della durata del rapporto” cioè sulla base del criterio temporale, che, tuttavia, a seguito della sentenza della
Corte costituzionale n. 419 del 1999, per quanto necessario e preponderante, non è però esclusivo, comprendendo la possibilità di applicare correttivi di carattere equitativo applicati con discrezionalità; fra tali correttivi è compresa la durata dell'eventuale convivenza prematrimoniale del coniuge superstite e dell'entità dell'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge, senza mai confondere, però, la durata della prima con quella del matrimonio, cui si riferisce il criterio legale, né individuare nell'entità dell'assegno divorzile un limite legale alla quota di pensione attribuibile all'ex coniuge, data la mancanza di qualsiasi indicazione normativa in tal senso” (Cass. Civ., sez. I, sent. n. 10391 del 21.06.2012).
Sempre la Suprema Corte, del resto, ha chiarito condivisibilmente che “in tema di attribuzione delle quote della pensione di reversibilità ex art. 9 della legge n. 898 del 1970 a favore dell'ex coniuge divorziato e del coniuge già convivente e superstite, consegue al principio solidaristico
– secondo cui il meccanismo divisionale non è strumento di perequazione economica fra le posizioni degli aventi diritto, ma è preordinato alla continuazione della funzione di sostegno economico, assolta a favore dell'ex coniuge e del coniuge convivente, durante la vita del dante causa, rispettivamente con il pagamento dell'assegno di divorzio e con la condivisione dei rispettivi beni economici da parte dei coniugi conviventi – che la ripartizione del trattamento economico va effettuata, oltre che sulla base del criterio primario della durata dei rispettivi matrimoni, anche ponderando ulteriori elementi, quali l'entità dell'assegno di mantenimento riconosciuto all'ex coniuge, alle condizioni economiche dei due e alla durata delle rispettive convivenze prematrimoniali” (Cass. Civ, sent. n. 16093/2012; Cass. Civ, sent. n. 11226/2013).
La giurisprudenza di legittimità ha recentemente riaffermato il consolidato principio secondo cui “la ripartizione del trattamento di reversibilità, in caso di concorso fra coniuge divorziato
e coniuge superstite, aventi entrambi i requisiti per la relativa pensione, deve essere effettuata, oltre che sulla base del criterio della durata dei rispettivi matrimoni, anche ponderando (alla luce della sentenza interpretativa di rigetto della Corte Costituzionale n. 419 del 1999) ulteriori elementi, correlati alla finalità solidaristica che presiede al trattamento di reversibilità, da individuare facendo riferimento all'entità dell'assegno di mantenimento riconosciuto all'ex coniuge ed alle condizioni economiche dei due, nonché alla durata delle rispettive convivenze prematrimoniali. Non tutti tali elementi, peraltro, devono necessariamente concorrere né essere valutati in egual misura, rientrando nell'ambito del prudente apprezzamento del giudice di merito la determinazione della loro rilevanza in concreto” (Cass. Civ., ord. n. 8263/2020).
Ciò premesso, va rilevato che il matrimonio tra la ricorrente e il ha avuto una durata Per_1 legale di circa 26 anni, mentre quello contratto con l'odierna resistente si è protratto per soli 5 anni. Tale differenza temporale costituisce un elemento rilevante nella determinazione del quantum della quota di pensione di reversibilità spettante alle aventi diritto. La durata del vincolo matrimoniale, infatti, rappresenta il criterio legale principale cui il giudice deve attenersi nella ripartizione del trattamento pensionistico, in quanto esprime il peso e la rilevanza del contributo personale e familiare offerto dal coniuge al percorso di vita dell'altro.
Venendo allora agli elementi risultanti ex actis che possono fungere, nella specie, da correttivi al criterio legalmente preponderante, occorre considerare innanzitutto la posizione della ricorrente.
Al momento del decesso dell'ex coniuge, la percepiva un assegno divorzile pari a € Pt_1
200,00, ha 57 anni e ha dichiarato di essere affetta da diverse patologie. Tuttavia, non ha allegato alcuna documentazione attestante una riduzione della sua capacità lavorativa o uno stato di invalidità. La ricorrente ha altresì rappresentato di condurre in locazione un immobile con canone mensile di € 600,00, nel quale convive con la figlia minore , attualmente Per_3 disoccupata.
Diversa, e sensibilmente più gravosa, appare la posizione della resistente. La infatti, CP_1 ha 57 anni ed è stata riconosciuta invalida al 74%, come documentato in atti, senza tuttavia percepire alcuna pensione connessa al proprio stato di invalidità. A ciò si aggiunge l'onere del canone di locazione dell'abitazione familiare, pari a € 480,00 mensili, oltre a € 60,00 di spese condominiali, in forza di un contratto stipulato nel 2019 e tuttora vigente per effetto del rinnovo automatico.
La resistente ha inoltre evidenziato che, sebbene le nozze siano state celebrate nel 2019 – anche in ragione dei tempi necessari alla definizione del precedente giudizio di divorzio con la Pt_1
– , il suo rapporto affettivo con il era già iniziato nel dicembre 2014, immediatamente Per_1 dopo la separazione personale del de cuius. Dai certificati storici di stato di famiglia e di residenza emerge, poi, che i due convivevano stabilmente già dal 2016. Ne deriva che il loro legame, pur formalizzato in matrimonio per 5 anni, ha avuto una durata effettiva di circa 10 anni, protrattasi fino al decesso del nel 2024. Tale elemento conferma la solidità del Per_1 rapporto instaurato tra il e la e rafforza la necessità di attribuirgli adeguato Per_1 CP_1 peso nella valutazione del riparto della pensione di reversibilità tra le odierne parti. La resistente ha, infine, prodotto il cedolino pensionistico del de cuius relativo al mese di settembre, dal quale risulta un importo complessivo lordo pari a € 1.291,57, con chiara evidenza dell'accantonamento prudenziale operato dall' della somma di € 200,00 destinata CP_2 all'assegno divorzile in favore della ricorrente.
Tale quadro evidenzia come, se da un lato la ricorrente possa legittimamente far valere la lunga durata legale del matrimonio quale elemento determinante nella quantificazione della quota di reversibilità, dall'altro la resistente versa in condizioni personali ed economiche più gravose.
Pertanto, tenuto conto del trattamento di reversibilità erogato dall' (pari a un importo CP_2 mensile lordo di € 1.291,57), degli aspetti fino ad ora evidenziati, della durata legale dei rispettivi vincoli matrimoniali (26 anni con la ricorrente e 5 anni con la resistente), della durata della convivenza prematrimoniale tra la resistente e il nonché dell'ammontare Per_1 dell'assegno divorzile e delle condizioni economiche e di salute di entrambe le parti, appare congruo attribuire alla ricorrente una quota pari al 30% del trattamento di reversibilità, che le consentirà di godere di una prestazione superiore all'assegno divorzile (giustificata dalla durata legale del matrimonio). Alla coniuge superstite, invece, deve essere riconosciuto il restante 70% della predetta pensione di reversibilità: ciò trova giustificazione specialmente nel fatto che la resistente è stata riconosciuta invalida al 74% – circostanza che le impedisce di svolgere attività lavorativa – ed è gravata da un canone di locazione per l'abitazione familiare, pari a € 480,00 mensili, oltre € 60,00 di spese condominiali.
Quanto all'efficacia temporale, si condivide il dictum della Suprema Corte di Cassazione secondo cui: “Nel caso di concorso del coniuge superstite con quello divorziato, il diritto alla quota di reversibilità deve farsi decorrere dal primo giorno del mese successivo al decesso del coniuge assicurato o pensionato. Tale decorrenza nasce, per entrambi, nei confronti dell'ente previdenziale erogatore, onde a carico soltanto di quest'ultimo, e non anche del coniuge superstite che, nel frattempo, abbia percepito per intero e non “pro quota” il trattamento di reversibilità corrisposto dall'ente medesimo, debbono essere posti gli arretrati spettanti al coniuge divorziato (sul trattamento anzidetto in proporzione alla quota riconosciuta dal giudice), a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso dell'ex coniuge, salva ovviamente restando la facoltà per l'ente previdenziale di recuperare dal coniuge superstite le somme versategli in eccesso, trattandosi di ipotesi di indebito oggettivo disciplinata dall'art. 2033 cod. civ” (Cass. Civ., sent. n. 22259/2013).
Pertanto, poiché il decesso di è avvenuto in data 05.08.2024, la decorrenza Persona_1 del diritto deve essere fissata al 01.09.2024.
Le spese tra le parti si intendono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'istanza di cui al ricorso presentato in data
26.11.2024 da nei confronti di e dell' così Parte_1 Controparte_1 CP_2 provvede: 1) attribuisce, a decorrere da settembre 2024, la pensione di reversibilità di
[...]
, nato a [...] in data [...] e ivi deceduto in data 05.08.2024: Per_1
- a , nata a [...] il [...] e ivi residente a[...]
Francesco NI n. 24, una quota pari al 30%;
- a , nata a [...] il [...] e residente in [...] alla Controparte_1
Via Francesco Tateo n. 41, una quota pari al 70%;
2) spese integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 16.12.2025.
Il Presidente
IU SA
Il Giudice estensore
ER UA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI - I SEZIONE CIVILE -
in persona dei signori magistrati:
Dott. IU SA Presidente
Dott.ssa Laura Cantore Giudice
Dott.ssa ER UA Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 12473/2024, discussa nella camera di consiglio del 16.12.2025, promossa con ricorso depositato in data 26.11.2024
DA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Aurelia Scardicchio Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'Avv. Rina Serra Controparte_1
RESISTENTE
NONCHE'
in persona del Presidente in carica e legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Carmelina La Gatta
RESISTENTE
OGGETTO: Attribuzione di quota di pensione
CONCLUSIONI: All'udienza del 17.11.2025, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, di cui al verbale di udienza, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 26.11.2024 la ricorrente, , adiva questo Parte_1
Tribunale chiedendo la determinazione della quota a lei spettante della pensione di reversibilità dell'ex coniuge deceduto, . Persona_1 Esponeva di aver contratto matrimonio con il de cuius il 16.05.1992, dal quale erano nate due figlie, (01.02.1994) e (17.07.1999). Rappresentava che, con sentenza Per_2 Per_3 parziale n. 3529/2018 del 10.07.2018, trascritta nei registri dello stato civile del Comune di Bari
(BA), questo Tribunale aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra le parti;
che, successivamente, in data 26.01.2019, l'ex coniuge aveva contratto nuove nozze con e che il era deceduto il 05.08.2024. La Controparte_1 Per_1 ricorrente riferiva, inoltre, di percepire, al momento del decesso dell'ex marito, un assegno divorzile pari a € 200,00 mensili, di essere disoccupata, di non aver contratto nuovo matrimonio e di essere affetta da diverse patologie. Precisava di vivere in locazione nell'immobile sito in
Bari (BA), alla Via Monsignor Francesco NI n. 24, per il quale corrispondeva un canone mensile di € 600,00, convivendo con la figlia , anch'essa disoccupata. Riferiva, infine, Per_3 che con comunicazione del 26.08.2024, l' aveva rigettato la sua domanda di pensione CP_2 indiretta, motivando il diniego con la “presenza di precedente altra domanda presentata in data
08.08.2024”. Sulla base di tali circostanze, la ricorrente chiedeva l'attribuzione di una quota della pensione di reversibilità dell'ex coniuge deceduto, da determinarsi tenendo conto della durata legale del matrimonio (26 anni), nonché delle proprie condizioni di salute e dell'età (57 anni), con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio , la quale rappresentava di essere coniugata con il Controparte_1 dal 26.01.2019 e di aver intrattenuto con lui una stabile relazione prematrimoniale sin Per_1 dal dicembre 2014. Evidenziava di essersi occupata costantemente del de cuius durante i quattro anni di malattia che hanno preceduto il decesso e di sostenere il pagamento del canone di locazione dell'abitazione coniugale, pari a € 560,00 mensili. Dichiarava, inoltre, di essere stata riconosciuta invalida al 74% e di non percepire alcuna pensione. Sulla base di tali elementi, chiedeva il rigetto della domanda avversa e l'attribuzione esclusiva in proprio favore della pensione di reversibilità del marito deceduto, tenendo conto della durata complessiva della relazione con il (10 anni), della propria condizione di invalidità e della propria età (57 Per_1 anni), con vittoria di spese.
Si costituiva altresì l' che si rimetteva alla valutazione equitativa del Tribunale in CP_2 ordine alla ripartizione della pensione di reversibilità tra la ricorrente e la resistente.
Con decreto del 19.12.2024, veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti.
All'udienza del 09.06.2025, il Giudice delegato disponeva che l' trasmettesse, entro il CP_2
15.09.2025, una nota informativa relativa all'ammontare della pensione di reversibilità del de cuius e alla quota già percepita dalla resistente. Successivamente, all'udienza del 06.10.2025, sentite le parti, il Giudice formulava proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., individuando in € 300,00 mensili netti la quota di reversibilità da attribuire alla ricorrente, con compensazione delle spese.
All'udienza del 17.11.2025, verificata la regolarità del contraddittorio e tentata invano la conciliazione, il Giudice procedeva all'ascolto delle parti. La ricorrente confermava il ricorso e dichiarava di non accettare la proposta conciliativa formulata dal Giudice delegato;
la resistente, invece, confermava la memoria difensiva e manifestava adesione alla proposta del Giudice.
Indi, il Giudice rimetteva immediatamente la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso può ritenersi fondato nei termini di seguito precisati.
Non vi è dubbio sull'esistenza dell'an del diritto della ricorrente a percepire una quota della pensione di reversibilità dell'ex coniuge deceduto;
diritto che – ricorrendone i presupposti per la beneficiaria – la legge sottopone alle sole due condizioni della titolarità di un assegno divorzile in capo al coniuge divorziato nonché del suo mancato passaggio a nuove nozze.
Nel caso di specie, risulta documentalmente provata la titolarità, in capo alla ricorrente, di un assegno divorzile pari a € 200,00 mensili, riconosciuto con sentenza definitiva n. 4266/2023 del 24.10.2023, pronunciata nel giudizio di divorzio intercorso tra la stessa e il defunto Per_1
Parimenti, emerge dagli atti che la ricorrente sia libera di stato e non abbia contratto nuove nozze, né tale circostanza è stata contestata dalla controparte.
Pertanto, la controversia ha ad oggetto unicamente la determinazione del quantum spettante alle due aventi diritto.
A tal proposito, si deve preliminarmente precisare che la ripartizione della pensione di reversibilità tra il coniuge superstite e l'ex coniuge, ai sensi dell'art. 9 delle legge n. 898/70, deve essere operata, di regola, tenendo conto della durata del rapporto matrimoniale di ciascun coniuge: tale criterio non si applica automaticamente (in base cioè ad un mero calcolo matematico) ma può essere corretto da altri criteri (tra cui quelli previsti dall'art. 5 della medesima legge) anche se la durata del matrimonio assume valore preponderante nella ripartizione della pensione. Quanto alla durata dei matrimoni, si è precisato che deve farsi riferimento “[…] alla durata legale dei medesimi e, quindi, quanto al coniuge divorziato, fino alla sentenza di divorzio, senza che rilevi che lo stesso, pronunciata la separazione per sua colpa, abbia immediatamente iniziato una stabile convivenza con altra persona” (Cass. Civ., sez. I, sent. n. 10575 del 23.04.2008).
La giurisprudenza di legittimità ha ulteriormente precisato che: “la ripartizione del trattamento di reversibilità fra ex coniuge e coniuge superstite, va fatta “tenendo conto della durata del rapporto” cioè sulla base del criterio temporale, che, tuttavia, a seguito della sentenza della
Corte costituzionale n. 419 del 1999, per quanto necessario e preponderante, non è però esclusivo, comprendendo la possibilità di applicare correttivi di carattere equitativo applicati con discrezionalità; fra tali correttivi è compresa la durata dell'eventuale convivenza prematrimoniale del coniuge superstite e dell'entità dell'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge, senza mai confondere, però, la durata della prima con quella del matrimonio, cui si riferisce il criterio legale, né individuare nell'entità dell'assegno divorzile un limite legale alla quota di pensione attribuibile all'ex coniuge, data la mancanza di qualsiasi indicazione normativa in tal senso” (Cass. Civ., sez. I, sent. n. 10391 del 21.06.2012).
Sempre la Suprema Corte, del resto, ha chiarito condivisibilmente che “in tema di attribuzione delle quote della pensione di reversibilità ex art. 9 della legge n. 898 del 1970 a favore dell'ex coniuge divorziato e del coniuge già convivente e superstite, consegue al principio solidaristico
– secondo cui il meccanismo divisionale non è strumento di perequazione economica fra le posizioni degli aventi diritto, ma è preordinato alla continuazione della funzione di sostegno economico, assolta a favore dell'ex coniuge e del coniuge convivente, durante la vita del dante causa, rispettivamente con il pagamento dell'assegno di divorzio e con la condivisione dei rispettivi beni economici da parte dei coniugi conviventi – che la ripartizione del trattamento economico va effettuata, oltre che sulla base del criterio primario della durata dei rispettivi matrimoni, anche ponderando ulteriori elementi, quali l'entità dell'assegno di mantenimento riconosciuto all'ex coniuge, alle condizioni economiche dei due e alla durata delle rispettive convivenze prematrimoniali” (Cass. Civ, sent. n. 16093/2012; Cass. Civ, sent. n. 11226/2013).
La giurisprudenza di legittimità ha recentemente riaffermato il consolidato principio secondo cui “la ripartizione del trattamento di reversibilità, in caso di concorso fra coniuge divorziato
e coniuge superstite, aventi entrambi i requisiti per la relativa pensione, deve essere effettuata, oltre che sulla base del criterio della durata dei rispettivi matrimoni, anche ponderando (alla luce della sentenza interpretativa di rigetto della Corte Costituzionale n. 419 del 1999) ulteriori elementi, correlati alla finalità solidaristica che presiede al trattamento di reversibilità, da individuare facendo riferimento all'entità dell'assegno di mantenimento riconosciuto all'ex coniuge ed alle condizioni economiche dei due, nonché alla durata delle rispettive convivenze prematrimoniali. Non tutti tali elementi, peraltro, devono necessariamente concorrere né essere valutati in egual misura, rientrando nell'ambito del prudente apprezzamento del giudice di merito la determinazione della loro rilevanza in concreto” (Cass. Civ., ord. n. 8263/2020).
Ciò premesso, va rilevato che il matrimonio tra la ricorrente e il ha avuto una durata Per_1 legale di circa 26 anni, mentre quello contratto con l'odierna resistente si è protratto per soli 5 anni. Tale differenza temporale costituisce un elemento rilevante nella determinazione del quantum della quota di pensione di reversibilità spettante alle aventi diritto. La durata del vincolo matrimoniale, infatti, rappresenta il criterio legale principale cui il giudice deve attenersi nella ripartizione del trattamento pensionistico, in quanto esprime il peso e la rilevanza del contributo personale e familiare offerto dal coniuge al percorso di vita dell'altro.
Venendo allora agli elementi risultanti ex actis che possono fungere, nella specie, da correttivi al criterio legalmente preponderante, occorre considerare innanzitutto la posizione della ricorrente.
Al momento del decesso dell'ex coniuge, la percepiva un assegno divorzile pari a € Pt_1
200,00, ha 57 anni e ha dichiarato di essere affetta da diverse patologie. Tuttavia, non ha allegato alcuna documentazione attestante una riduzione della sua capacità lavorativa o uno stato di invalidità. La ricorrente ha altresì rappresentato di condurre in locazione un immobile con canone mensile di € 600,00, nel quale convive con la figlia minore , attualmente Per_3 disoccupata.
Diversa, e sensibilmente più gravosa, appare la posizione della resistente. La infatti, CP_1 ha 57 anni ed è stata riconosciuta invalida al 74%, come documentato in atti, senza tuttavia percepire alcuna pensione connessa al proprio stato di invalidità. A ciò si aggiunge l'onere del canone di locazione dell'abitazione familiare, pari a € 480,00 mensili, oltre a € 60,00 di spese condominiali, in forza di un contratto stipulato nel 2019 e tuttora vigente per effetto del rinnovo automatico.
La resistente ha inoltre evidenziato che, sebbene le nozze siano state celebrate nel 2019 – anche in ragione dei tempi necessari alla definizione del precedente giudizio di divorzio con la Pt_1
– , il suo rapporto affettivo con il era già iniziato nel dicembre 2014, immediatamente Per_1 dopo la separazione personale del de cuius. Dai certificati storici di stato di famiglia e di residenza emerge, poi, che i due convivevano stabilmente già dal 2016. Ne deriva che il loro legame, pur formalizzato in matrimonio per 5 anni, ha avuto una durata effettiva di circa 10 anni, protrattasi fino al decesso del nel 2024. Tale elemento conferma la solidità del Per_1 rapporto instaurato tra il e la e rafforza la necessità di attribuirgli adeguato Per_1 CP_1 peso nella valutazione del riparto della pensione di reversibilità tra le odierne parti. La resistente ha, infine, prodotto il cedolino pensionistico del de cuius relativo al mese di settembre, dal quale risulta un importo complessivo lordo pari a € 1.291,57, con chiara evidenza dell'accantonamento prudenziale operato dall' della somma di € 200,00 destinata CP_2 all'assegno divorzile in favore della ricorrente.
Tale quadro evidenzia come, se da un lato la ricorrente possa legittimamente far valere la lunga durata legale del matrimonio quale elemento determinante nella quantificazione della quota di reversibilità, dall'altro la resistente versa in condizioni personali ed economiche più gravose.
Pertanto, tenuto conto del trattamento di reversibilità erogato dall' (pari a un importo CP_2 mensile lordo di € 1.291,57), degli aspetti fino ad ora evidenziati, della durata legale dei rispettivi vincoli matrimoniali (26 anni con la ricorrente e 5 anni con la resistente), della durata della convivenza prematrimoniale tra la resistente e il nonché dell'ammontare Per_1 dell'assegno divorzile e delle condizioni economiche e di salute di entrambe le parti, appare congruo attribuire alla ricorrente una quota pari al 30% del trattamento di reversibilità, che le consentirà di godere di una prestazione superiore all'assegno divorzile (giustificata dalla durata legale del matrimonio). Alla coniuge superstite, invece, deve essere riconosciuto il restante 70% della predetta pensione di reversibilità: ciò trova giustificazione specialmente nel fatto che la resistente è stata riconosciuta invalida al 74% – circostanza che le impedisce di svolgere attività lavorativa – ed è gravata da un canone di locazione per l'abitazione familiare, pari a € 480,00 mensili, oltre € 60,00 di spese condominiali.
Quanto all'efficacia temporale, si condivide il dictum della Suprema Corte di Cassazione secondo cui: “Nel caso di concorso del coniuge superstite con quello divorziato, il diritto alla quota di reversibilità deve farsi decorrere dal primo giorno del mese successivo al decesso del coniuge assicurato o pensionato. Tale decorrenza nasce, per entrambi, nei confronti dell'ente previdenziale erogatore, onde a carico soltanto di quest'ultimo, e non anche del coniuge superstite che, nel frattempo, abbia percepito per intero e non “pro quota” il trattamento di reversibilità corrisposto dall'ente medesimo, debbono essere posti gli arretrati spettanti al coniuge divorziato (sul trattamento anzidetto in proporzione alla quota riconosciuta dal giudice), a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso dell'ex coniuge, salva ovviamente restando la facoltà per l'ente previdenziale di recuperare dal coniuge superstite le somme versategli in eccesso, trattandosi di ipotesi di indebito oggettivo disciplinata dall'art. 2033 cod. civ” (Cass. Civ., sent. n. 22259/2013).
Pertanto, poiché il decesso di è avvenuto in data 05.08.2024, la decorrenza Persona_1 del diritto deve essere fissata al 01.09.2024.
Le spese tra le parti si intendono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'istanza di cui al ricorso presentato in data
26.11.2024 da nei confronti di e dell' così Parte_1 Controparte_1 CP_2 provvede: 1) attribuisce, a decorrere da settembre 2024, la pensione di reversibilità di
[...]
, nato a [...] in data [...] e ivi deceduto in data 05.08.2024: Per_1
- a , nata a [...] il [...] e ivi residente a[...]
Francesco NI n. 24, una quota pari al 30%;
- a , nata a [...] il [...] e residente in [...] alla Controparte_1
Via Francesco Tateo n. 41, una quota pari al 70%;
2) spese integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 16.12.2025.
Il Presidente
IU SA
Il Giudice estensore
ER UA