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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 17/06/2025, n. 533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 533 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna
Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 669 /2023 R.G.L. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
CUCINOTTA MAURIZIO, per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, resistente,
(c.f. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Oliviero Atzeni, resistente,
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso depositato il 29 marzo 2023 ha adito il Tribunale di Parte_1
Barcellona Pozzo di Gotto esponendo di essere stata assunta alle dipendenze dell'
[...]
dal 1° agosto 1998 e di aver svolto attività lavorativa con Controparte_1
continuità, sino al 2020, quando la Commissione Medica di verifica di Palermo ha dichiarato la permanente non idoneità lavorativa e, con delibera n. 4 del 29.07.20,
l' resistente l'ha dispensata dal servizio. CP_1
La ricorrente ha esposto che, nonostante la continuità lavorativa, l' resistente ha CP_1
versato, solo parzialmente, i contributi del 2010, 2011, 2014, 2018 e 2019, mentre ha omesso di versare, integralmente, i contributi per gli anni 2015, 2016, 2017, 2020, 2021
e 2022. Ha chiesto, pertanto, la condanna dell' al Controparte_1 versamento dei contributi dovuti e non versati, ordinando all' Controparte_2 di esigere dall' predetto, il versamento dei
[...] Controparte_1
contributi previdenziali relativi alla posizione della ricorrente, procedendo al relativo aggiornamento della situazione contributiva. In caso di intervenuta, parziale, prescrizione dei contributi dovuti, ritenere e dichiarare il diritto della deducente alla
CP_ costituzione di una rendita vitalizia, ex art. 13 L. 1338/62, da parte dell' - previo versamento della relativa riserva matematica, da parte del datore di lavoro inadempiente o, in subordine, da parte della ricorrente medesima - pari alla pensione o quota di pensione adeguata che sarebbe spettata alla deducente, in relazione ai contributi omessi.
Condannare l' , ai sensi dell'art. 2116, II comma c.c., al risarcimento Controparte_1 dei danni tutti occorsi alla lavoratrice, ivi compreso l'eventuale rimborso della riserva matematica che la lavoratrice dovrà versare per la costituzione della rendita vitalizia, nell'ipotesi di omissione da parte dell' ; in via subordinata, Controparte_1 condannare L al risarcimento di tutti i danni patiti e patendi dalla Controparte_1
lavoratrice, in conseguenza della acclarata omissione del versamento dei contributi previdenziali e assicurativi da determinarsi nel corso del giudizio, ovvero da liquidarsi in separata sede.
Non si è costituito in giudizio l' , nonostante la Controparte_1
notifica del ricorso. CP_ Si è costituito l' con memoria depositata il 20.03.2024, chiedendo la condanna di parte resistente al versamento, in proprio favore, dei contributi dovuti in forza dell'accertando rapporto di lavoro unitamente alle sanzioni di legge, se previste, entro i limiti della prescrizione.
Chiesti chiarimenti a parte ricorrente, all'udienza del 20.05.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa come segue.
2- Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
In punto di diritto, la Suprema Corte di legittimità ha più volte affermato (vd. da ultimo
Cass. n. 3661 del 2019; Cass. civ. sez. lav. n.2164 del 01/02/2021) che il lavoratore, sulla base delle previsioni contenute nella L. n. 153 del 1969, art. 39 e della L. n. 467 del 1978, art. 4, ha un vero e proprio diritto soggettivo al regolare versamento dei contributi previdenziali in proprio favore ed alla conformità alle prescrizioni di legge della propria posizione assicurativa, costituendo questa un bene suscettibile di lesione e di tutela giuridica nei confronti del datore di lavoro che lo abbia pregiudicato (cfr. Cass.
23 novembre 1989 n. 379; n. 9850 del 2002); pertanto ogni qualvolta non trovi applicazione il principio dell'automaticità delle prestazioni previdenziali fissato dall'art. 2116, 1 comma c.c. o il lavoratore subisca pregiudizio nella realizzazione della tutela previdenziale, egli ha diritto ad essere risarcito dal datore di lavoro ai sensi del disposto dell'art. 2116 c.c., comma 2.
Tale comma statuisce difatti che qualora le istituzioni di previdenza, per mancata o irregolare contribuzione, non siano tenute a corrispondere in tutto o in parte le prestazioni, il datore è responsabile del danno che ne deriva al prestatore.
L'omissione della contribuzione (cfr. Cass. 22/1/2015 n. 1179 e in motivazione, Cass.
7/2/2018 n. 2964) produce infatti un duplice pregiudizio patrimoniale a carico del prestatore di lavoro, consistente, da un lato, nella perdita, totale o parziale, della prestazione previdenziale pensionistica, che si verifica al momento in cui il lavoratore raggiunge l'età pensionabile, e, dall'altro, nella necessità di costituire la provvista necessaria ad ottenere un beneficio economico corrispondente alla pensione, attraverso una previdenza sostitutiva, eventualmente pagando quanto occorre a costituire la rendita di cui alla L. 12 agosto 1962, n. 1338, art. 13.
La responsabilità del datore di lavoro per danni subiti dal lavoratore a causa di mancata o irregolare contribuzione rappresenta un'ipotesi di responsabilità contrattuale, derivante dalla violazione di una specifica ed indisponibile obbligazione imposta dalla legge, da ciò conseguendo che il termine di prescrizione della relativa azione risarcitoria
è quello di cui all'art. 2946 c.c. (vedi Cass. 15/6/2007 n. 13997, Cass. 25/11/2009 n.
24768).
Nel caso in esame, i rapporti lavorativi tra la ricorrente e l' risultano Controparte_1
dimostrati dagli allegati contratti, buste paga, delibere allegate al ricorso ( cfr).
Non risulta, però, dimostrata da parte ricorrente l'esistenza di alcun atto interruttivo della prescrizione antecedente alla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio.
Non può infatti valere, a tal fine, la lettera del 16 gennaio 2020 (all.6 del ricorso), non essendo stata prodotta la missiva stessa asseritamente inviata dalla ricorrente, in modo da poterne valutare il contenuto, se valevole o meno come atto interruttivo della prescrizione (anzi, invero, dalla nota allegata parrebbe che la comunicazione inviata avesse ad oggetto una mera “richiesta verifica situazione contributiva [..]” peraltro non relativa alla posizione della ricorrente ). Pt_1
La diffida del 17.05.2022 (all. 7 ricorso) non riguarda, invece, la ricorrente Pt_1
attenendo solo alle posizioni di
[...] Persona_1 Persona_2 CP_3
e (cfr diffida).
[...] Persona_3 CP_4 Persona_4 Ne consegue che i contributi maturati e non versati o versati solo parzialmente dal 2010 sino al quinquennio antecedente alla notifica all'ente previdenziale del ricorso introduttivo del presente giudizio devono ritenersi prescritti.
Infatti l'obbligo del versamento contributivo era comunque sussistente per cui, in mancanza di apposita denuncia dell'omissione contributiva all'ente previdenziale da CP_ parte della lavoratrice, la prescrizione del credito è iniziata a decorrere nel corso del rapporto.
Per quanto riguarda, invece, il versamento dei contributi non coperti da prescrizione - ovvero quelli omessi o parzialmente versati con decorrenza dalla notifica del ricorso introduttivo del giudizio sino al quinquennio ad essa anteriore- la parte datrice di lavoro dovrà essere condannata al relativo versamento all'Istituto previdenziale ai sensi dell'art. 2113 comma 1.
Di contro, per i contributi prescritti, la ricorrente risulta titolare delle seguenti posizioni soggettive: a) nei confronti dell' , del diritto alla costituzione della rendita vitalizia CP_2 ex lege 12 agosto 1962, n. 1338, art. 13; b) nei confronti dell' Controparte_1
del diritto a che questi versi all'Istituto la riserva matematica per la
[...]
costituzione della relativa rendita.
CP_ In definitiva l' va condannato al versamento all' Controparte_1
dei contributi non coperti da prescrizione nei termini sopra eposti;
mentre per il periodo coperto da prescrizione, l' va condannato a titolo risarcitorio al Controparte_1
CP_ versamento presso l' ed in favore della ricorrente dell'importo della riserva matematica per la costituzione della rendita ex art. 13 l. cit.
Non può, invece, trovare accoglimento la domanda di risarcimento del danno in caso di omesso versamento della riserva matematica da parte dell' , dal Controparte_1
momento che il pregiudizio è stato prospettato solo in via eventuale. La pretesa risarcitoria potrà piuttosto essere fatta valere dalla ricorrente, in presenza di tutti i presupposti, solo nell'ipotesi – allo stato non prevedibile – in cui l' si Controparte_1 renda inadempiente agli obblighi derivanti dall'esecuzione della presente sentenza.
Tenuto conto dell'accertata omissione dei contributi da parte dell' Controparte_1
, quest'ultimo va condannato al pagamento in favore della ricorrente
[...]
delle spese del giudizio.
CP_ Spese compensate tra l' e le altre parti in ragione della posizione processuale.
p.q.m.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 637/2023 RG, così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l' al Controparte_1
CP_ versamento all' in favore della parte ricorrente , dei contributi Parte_1
omessi o parzialmente omessi nel periodo relativo al quinquennio anteriore alla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio all'ente previdenziale;
CP_ 2) condanna altresì l' al versamento presso l' ed in Controparte_1 favore della ricorrente dell'importo della riserva matematica per la costituzione della rendita ex art. 13 l. 1338/62 relativamente ai periodi coperti da prescrizione, ovvero per i periodi antecedenti al quinquennio dalla notifica del ricorso introduttivo del giudizio;
3) condanna l' al pagamento in favore della ricorrente Controparte_1 delle spese del giudizio, liquidate in € 3.291,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
CP_ 4) compensa integralmente le spese tra l' e le altre parti.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 10.06.2025
Il Giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano