Articolo 454 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 453Articolo 455
Versione
6 maggio 1952
Art. 454.
(Assunzione del ricupero da parte dell'autorita' marittima)


L'avviso di cui al secondo comma dell'articolo 507 del codice deve essere affisso nell'albo dell'ufficio compartimentale, nonche', quando si tratta di relitti di notevole entita', pubblicato nel giornale degli annunzi legali e deve essere trasmesso a tutti i compartimenti per la affissione.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente