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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 09/12/2025, n. 1087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1087 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. LAV. N. 2140/2024
Udienza del 09/12/2025
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
dato atto, tuttavia, che le note di trattazione di parte ricorrente sono state depositate alle ore 09:16 di oggi, quindi in violazione del temine perentorio assegnato per il relativo deposito che scadeva alle ore 08:30; visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 2140/2024 promossa
DA
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Alberto Eugenio Durante
- RICORRENTE -
CONTRO
(C.F. Controparte_1
r esso, P.IVA_1
l' Controparte_2
[...] P.IVA_2
Dirigente pro tempore
Pagina 1 di 11 R.G. LAV. N. 2140/2024
rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417-bis cod. proc. civ., dalla Dott.ssa Maria Elena Burgello, funzionaria dell'Amministrazione
- RESISTENTE -
avente ad oggetto: graduatorie permanenti ad esaurimento (GAE) - valutazione del punteggio per il servizio militare prestato non in costanza di rapporto di lavoro.
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso (e contestuale istanza cautelare ex art. 700 cod. proc. civ.) depositato in data 07/08/2024, ha Parte_1 esposto di aver inoltrato, in data 05/03/2024, domanda di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento con la quale richiedeva il riconoscimento di 12 punti in relazione al servizio militare obbligatorio prestato nell'Esercito Italiano.
Le graduatorie provvisorie, pubblicate in data 14/06/2024, tuttavia, non tenevano conto della richiesta di riconoscimento del suddetto punteggio.
Il ricorrente sostiene che - contrariamente a quanto opinato dal
- il servizio di leva militare, pur prestato non in costanza di CP_1 nomina, sarebbe invece sempre valutabile ai fini del punteggio come espressamente previsto dall'art. 485, comma 7, del D. Lgs. n.
297/1994.
Cita, a supporto della sua tesi, anche la giurisprudenza di legittimità
(Cass. ord. n. 8586/2024).
1.1. Il ricorrente ha, quindi, concluso chiedendo che il Tribunale voglia:
- accertare e dichiarare l'illegittimità e/o la nullità della graduatoria ad esaurimento, biennio 2024/2026, della provincia di , per CP_2 il profilo professionale di docente di diritto - A046 - II fascia (recte,
III fascia) delle GAE nonché di ogni altro atto e provvedimento presupposto e/o connesso e/o conseguente;
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- ordinare la rettifica del punteggio da attribuirgli nella anzidetta graduatoria in misura pari a 124 punti (essendo esso attualmente pari a 112 punti).
2. Si è costituito il che ha Controparte_1 concluso chiedendo che il ricorso venga respinto.
3. L'istanza cautelare (R.G. n. 2140-1/2024) è stata rigettata da questo Giudice con ordinanza del 15/09/2024 per difetto del fumus boni iuris.
4. Ciò premesso, nel merito, il ricorso è infondato e deve essere pertanto rigettato.
4.1. In ordine alla motivazione, ritiene questo Giudice che anche in questa sede di merito si debba ribadire il percorso giuridico e logico- motivazionale già illustrato in sede di tutela cautelare ai fini del fumus, che di seguito si trascrive ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., non essendovi ragione alcuna per discostarsi da tale motivazione:
« 4. Il ricorrente chiede, in sintesi, che gli venga riconosciuto il punteggio aggiuntivo di 12 punti (da sommarsi a quello attualmente riconosciuto pari a 112 punti, così come risultante dalle graduatorie provinciali definitive di terza fascia nelle quali è inserito – doc. n. 4 allegato al ricorso) in ragione del servizio militare a suo tempo prestato nell'Esercito Italiano (nell'allora “Corpo degli Agenti di Custodia”) dal 01/01/1980 a
31/12/1980 (doc. n. 3 allegato al ricorso – foglio matricolare), come richiesto nella domanda di aggiornamento (doc. n. 2 allegato al ricorso, nella quale si indica, tuttavia, erroneamente la data finale del 31/03/1981, anziché quella del 31/12/1980 risultante dal foglio matricolare).
È pacifico che il servizio militare sia stato prestato non in costanza di nomina.
5. Orbene, l'art. 485, comma 7, del D. Lgs. n. 297/1994 (T.U. in materia di istruzione) stabilisce che «Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti».
5.1. Questo Giudice non ignora che la Suprema Corte ha affermato che non è corretta l'interpretazione secondo cui l'art. 485 del D. Lgs. n. 297/1994 sarebbe applicabile soltanto dopo l'assunzione in ruolo, ai fini della ricostruzione di carriera, mentre ai fini del punteggio nelle graduatorie ad esaurimento continuerebbe a trovare applicazione
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l'art. 84 del d.P.R. n. 417/1974 (Cass. ord. n. 41894/2021 e, da ultimo, Cass. ord. n.
8586/2024).
Il principio di diritto affermato dalle pronunce appena citate è il seguente: «il servizio militare di leva è sempre utilmente valutabile, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (articolo 77, comma sette, DPR nr. 237/1964 e art. 2050, comma 1, D. Lgs nr. 66/2010), anche se prestato in costanza di rapporto di lavoro
(articolo 77, comma otto DPR nr. 237/1964 e art. 2050, comma due, D. Lgs nr. 66/2010), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (articolo 77, comma sette
DPR nr. 237/1964 e art. 2050, comma uno)» (così, testualmente, Cass. ord. n.
41894/2021 cit.), ribadendosi che «il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.), ai fini dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1, cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2, cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1, cit.)» (così, testualmente, Cass. ord. n. 8586/2024).
5.2. Le pronunce della Suprema Corte hanno, quindi, affermato (in astratto, come sarà subito precisato) la valutabilità del servizio militare obbligatorio anche in relazione alla formazione delle graduatorie, precisando che esso deve essere valutato in misura non inferiore a quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
5.3. In realtà, nessuna delle pronunce della Suprema Corte ha però affrontato la questione se, in concreto, il bando di aggiornamento delle graduatorie prevedesse o meno la valutabilità dei servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (vale a dire presso altre pubbliche amministrazioni). Tale questione, infatti, non è mai stata oggetto dei motivi di ricorso sottoposti all'attenzione del Giudice di legittimità che, di conseguenza, ha dato per scontato che nel bando fosse prevista la valutazione del servizio prestato presso altre pubbliche amministrazioni, con conseguente illegittimità della esclusione del servizio militare (che deve essere equiparato al servizio predetto).
6. Come è noto, infatti, non tutti i bandi di concorso prevedono l'attribuzione di un punteggio per il servizio prestato presso altre pubbliche amministrazioni.
6.1. L'art. 1 del d.P.R. n. 487/1994 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei
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concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi) stabilisce, infatti, che l'amministrazione che indice il concorso adotta, tra le seguenti, la tipologia selettiva più funzionale alla natura dei profili professionali richiesti nel bando di concorso:
a) concorso per esami;
b) concorso per titoli ed esami;
c) corso-concorso.
All'art. 8, comma 2, secondo periodo, si specifica che «il bando indica i titoli valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per categorie di titoli».
In altri termini, rientra nella discrezionalità dell'Amministrazione stabilire quali siano i “titoli valutabili” ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio e non esiste alcuna norma che imponga la valutazione del servizio reso quale dipendente di una pubblica amministrazione nelle procedure concorsuali ai fini dell'attribuzione del punteggio (né esiste una norma di rango primario - come si chiarirà subito - che imponga, in modo assoluto, la valutazione del servizio militare al medesimo fine).
7. Nel caso di specie, il ricorrente non ha neppure dedotto che il bando di concorso
(ovvero il D.M. n. 37 del 29/02/2024 – doc. n. 1 allegato al ricorso), finalizzato all'aggiornamento delle graduatorie permanenti per il biennio 2024/2025 - 2025/2026, contempli la valutabilità, ai fini dell'attribuzione del punteggio, dei servizi prestati come impiegato civile presso enti pubblici.
Invero, il ricorrente non ha neppure prodotto le tabelle di valutazione dei titoli
(ovvero gli allegati 1 e 2 al bando di concorso).
8. Nulla osta, però, alla loro acquisizione poiché, in realtà, la tabella contenente i titoli valutabili ai fini dell'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento è stata
“legificata” dal decreto-legge n. 97/2004 (convertito nella legge n. 143/2004), che, all'art. 1 (recante “Disposizioni in materia di graduatorie permanenti”), comma 1, ha stabilito:
«1. A decorrere dall'anno scolastico 2004-2005 le graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, di seguito denominato: “testo unico”, sono rideterminate, limitatamente all'ultimo scaglione1 previsto dall'articolo 1 Ovvero il secondo scaglione o c.d. terza fascia che comprende i “docenti che abbiano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami anche ai soli fini abilitativi in relazione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto e siano inseriti, alla data di entrata in vigore della predetta legge Pagina 5 di 11 R.G. LAV. N. 2140/2024
1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, in base alla Tabella allegata al presente decreto. Sono valutabili, dando luogo all'attribuzione del punteggio, esclusivamente i titoli previsti dalla predetta Tabella».
8.1. Tale tabella (allegata al decreto-legge n. 97/2004) elenca:
- alla lettera A) i titoli di accesso alla graduatoria;
- alla lettera B) il servizio di insegnamento o di educatore;
- alla lettera C) gli “altri titoli”, tra i quali non figurano, però, i servizi prestati quali impiegati civili presso enti pubblici (vi compaiono, invece, a titolo esemplificativo: ogni titolo di studio di livello pari o superiore a quelli che danno accesso alla graduatoria;
ogni abilitazione o idoneità all'insegnamento posseduta in aggiunta al titolo valutato quale titolo di accesso;
il dottorato di ricerca, ecc.).
8.2. Nulla è stato innovato, per quanto qui rileva, dal successivo D.M. n. 27 del
15/03/2007 (emanato in attuazione dell'art. 1, comma 607, della legge n. 296/2006) che ha approvato la nuova tabella di valutazione dei titoli della terza fascia delle graduatorie ad esaurimento.
Le modifiche sono state infatti espressamente limitate dalla legge alla ridefinizione, in particolare, delle disposizioni riguardanti la valutazione dei titoli previsti dal punto
C.11) della predetta tabella, riguardante i diplomi di specializzazione o master universitario di durata almeno annuale.
Il comma 607 dell'art. 1 della legge n. 296/2006 (finanziaria 2007) ha poi espressamente precisato che «Sono fatte salve le valutazioni dei titoli conseguiti anteriormente e già riconosciuti nelle graduatorie permanenti relative al biennio
2005/2006-2006/2007».
Da tale ultima disposizione consegue che non è ammesso il riconoscimento di nuovi titoli anche se preesistenti al biennio 2005/06 e 2006/07, sicché il ricorrente non può oggi (ovvero con la domanda di aggiornamento presentata per gli anni scolastici
2024/25 e 2025/26) chiedere il riconoscimento di un titolo (servizio militare svolto nel
1980) anche se conseguito anteriormente alla legge finanziaria 2007, poiché la stessa legge fa salvi i soli titoli (non solo preesistenti, ma anche) “già riconosciuti” nelle graduatorie valide per il biennio 2005/06 e 2006/07.
n. 124 del 1999, in una graduatoria per l'assunzione del personale non di ruolo. Si prescinde da quest'ultimo requisito per il personale che abbia superato le prove del corrispondente concorso per titoli ed esami conclusosi successivamente al 31 marzo 1995” (art. 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255). Pagina 6 di 11 R.G. LAV. N. 2140/2024
8.3. Ne consegue che, secondo una legittima valutazione effettuata direttamente dal
Legislatore (e neppure dall'Amministrazione che, quindi, è vincolata al rispetto di tale previsione legislativa) non sono valutabili (come si evince in modo inequivocabile dall'avverbio “esclusivamente” utilizzato dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge n.
97/2004), per coloro che (come il ricorrente) sono inseriti nella terza fascia (o “ultimo scaglione”, per utilizzare la terminologia legislativa) delle graduatorie permanenti ad esaurimento, i servizi prestati come impiegati civili presso gli enti pubblici, atteso che essi non compaiono nella citata Tabella A tra i titoli di servizio ivi elencati.
Il Legislatore, con una scelta - si ripete - non irragionevole, ha quindi ritenuto di non attribuire valore ai servizi prestati presso altre PP.AA., ma solo ai servizi di insegnamento (c.d. servizio specifico), in quanto ritenuti gli unici aventi un valore qualificante per l'aspirante docente.
Pertanto, non essendo attribuito alcun punteggio ai servizi prestati, in genere, come impiegato civile presso enti pubblici (si pensi, ad esempio, al servizio prestato alle dipendenze di un ente locale o di un ministero), del tutto legittima (e anzi doverosa) si appalesa la scelta dell'Amministrazione di non attribuire valore alcuno al servizio militare prestato non in costanza di nomina e di attribuire, invece, valore al solo servizio militare di leva ed ai servizi sostitutivi assimilati per legge “solo se prestati in costanza di nomina” (art. 2, comma 8, del bando di aggiornamento delle graduatorie per il biennio
2024/2025 e 2025/2026).
Se fosse, invece, attribuito un punteggio al servizio militare (notoriamente a scarso contenuto intellettuale, dovendo essere prestato a prescindere dal titolo di studio), pur se svolto non in costanza di nomina, il ricorrente assumerebbe una posizione di vantaggio, priva di giustificazione alcuna, rispetto a coloro che hanno prestato servizio in altre pubbliche amministrazioni (non essendo questo – come detto – valutabile), per giunta con l'attribuzione di un punteggio esattamente pari a coloro che hanno prestato servizio in costanza di nomina ed hanno, pertanto, dovuto rinunciare all'espletamento di una supplenza a causa del servizio militare svolto.
Si tratterebbe, all'evidenza, di una soluzione equiparativa del tutto irragionevole in quanto assunta a fronte di situazioni nettamente diverse: il ricorrente, avendo pacificamente prestato il servizio di leva non in costanza di nomina, non ha infatti dovuto rinunciare all'espletamento di una supplenza (con conseguente perdita del relativo punteggio) come invece accade per coloro che hanno prestato servizio militare in costanza di nomina (ovvero: i) sia per coloro che, già nominati, hanno poi dovuto
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lasciare la supplenza per espletare la leva obbligatoria;
ii) sia per coloro che, una volta chiamati alle armi, non hanno successivamente potuto accettare una supplenza conferita nel corso del periodo della leva militare). In questi ultimi due casi, infatti, il riconoscimento del servizio militare con l'attribuzione di un punteggio pari all'insegnamento (c.d. servizio specifico) si appalesa come una misura compensativa.
Né si rilevano profili di illegittimità costituzionale della disciplina legislativa sopra delineata, atteso che l'art. 52 della Costituzione stabilisce che l'adempimento del servizio militare obbligatorio “non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino”, essendo evidente che nessun pregiudizio deriva a chi presta il servizio militare non in costanza di nomina (nei due sensi sopra specificati) ed essendo ininfluente che ciò abbia comportato l'eventuale (e generica) necessità di dover differire e ritardare la ricerca di un'attività lavorativa.
8.4. In conclusione, solo nel caso in cui fosse stata prevista l'attribuzione di un punteggio per il servizio prestato come impiegato civile presso altre pubbliche amministrazioni, allora il ricorrente avrebbe avuto senz'altro diritto alla valutazione del servizio militare obbligatorio che deve essere equiparato al predetto servizio come espressamente previsto dall'art. 2050, comma 1, del D. Lgs. n.
66/2010, secondo il quale «i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici».
9. Né può trovare applicazione nella odierna controversia il D.M. n. 201/2000 che regolamenta le modalità di conferimento delle supplenze.
È, infatti, sì vero che la Tabella allegata al citato D.M. stabilisce (nella nota n. 10 al punto “E) - Titoli di Servizio” della stessa Tabella) che:
«10. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati come servizi di insegnamento purché prestati dopo il conseguimento del titolo (o di più titoli congiunti) valido per l'accesso all'insegnamento medesimo.
Ferma la predetta condizione, il servizio militare è valutato come servizio di prima fascia solo in una graduatoria a scelta dell'interessato e come servizio di seconda fascia in eventuali altre graduatorie.
Il periodo di servizio militare è interamente valutato senza alcun riferimento alle cadenze dell'anno scolastico».
Tuttavia, lo stesso D.M. chiarisce che la Tabella allegata trova applicazione
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unicamente ai fini della formazione delle (diverse) graduatorie di circolo e di istituto2
(e non delle graduatorie permanenti, oggi ad esaurimento) e, nell'ambito di queste, limitatamente agli aspiranti «inclusi nella seconda e nella terza fascia»3, i quali «sono graduati secondo la tabella di valutazione dei titoli annessa al presente regolamento
(allegato A)» (art. 5, comma 4, secondo periodo del D.M. cit.), mentre «gli aspiranti della prima fascia sono inclusi secondo la graduazione derivante dall'automatica trasposizione dell'ordine di scaglione e del punteggio con cui figurano nella corrispondente graduatoria permanente» (art. 5, comma 4, primo periodo, del D.M. cit.).
Ne consegue la inapplicabilità della disposizione di cui alla nota n. 10 del punto “E)
- Titoli di Servizio” della Tabella allegata al D.M. n. 201/2000 alla formazione delle graduatorie permanenti, la cui disciplina, anche in ordine ai titoli valutabili, si rinviene in altre disposizioni normative di rango primario (decreto-legge n. 97/2004, decreto- legge n. 136/2004, art. 8-novies e legge n. 296/2006, art. 1, comma 607).
10. Quanto appena esposto spiega anche l'orientamento di merito (ex multis,
Tribunale di Bergamo, sentenza del 19 aprile 2023; Corte di Appello di Brescia, sent. n.
329/2022; Tribunale di Catanzaro, sentenza 11 luglio 2023, n. 598 - R.G. n. 1805/2022) in tema di punteggio attribuibile nel settore del personale ATA (amministrativo, tecnico e ausiliario) che oramai si è consolidato nel senso di ritenere legittima l'attribuzione
(prevista nel D.M. n. 50 del 3 marzo 2021 - Procedure di aggiornamento Graduatorie
ATA di circolo e d'istituto di terza fascia) di punti 0,6 per ogni anno di servizio militare prestato non in costanza di nomina ovvero lo stesso punteggio che viene attribuito per ogni anno di servizio espletato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali ed enti locali (così effettuandosi la equiparazione voluta dall'art. 2050, comma 1, del D. Lgs.
n. 66/2010), mentre viene riconosciuto il punteggio pieno (6 punti) al solo servizio militare prestato in costanza di rapporto di lavoro (o di nomina) poiché, in questo caso, 2 Che vengono utilizzate dai Dirigenti scolastici per il conferimento delle: a) supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche per posti che non sia possibile coprire con il personale incluso nelle graduatorie permanenti, ai sensi dell'articolo 1, comma 3; b) supplenze temporanee per la sostituzione del personale temporaneamente assente e per la copertura di posti resisi disponibili, per qualsiasi causa, dopo il 31 dicembre di ciascun anno (art. 7, comma 1, del D.M. n. 201/2000). R.G. LAV. N. 2140/2024
Part l'aspirante , non avendo potuto espletare la supplenza a causa dell'adempimento del dovere di assolvere al servizio militare, verrebbe ingiustamente penalizzato rispetto a chi, invece, non essendo stato chiamato a svolgere il servizio di leva militare, ha potuto prestare regolarmente servizio nell'amministrazione quale supplente a tempo determinato.
10.1. Con una recentissima pronuncia, la Suprema Corte ha infatti chiarito che non vi è «ragione alcuna per far derivare una parificazione del servizio militare o sostitutivo reso non in costanza di rapporto, con quello reso in pendenza di rapporto, situazioni in sé disomogenee per quanto sopra detto» (Cass. n. 22432/2024).
La stessa decisione si discosta anche da quanto affermato nelle altre pronunce (sopra citate) nelle quali si sostiene che l'art. 485, comma 7, del D. Lgs. n. 297/1994 sarebbe applicabile (non solo alla ricostruzione della carriera del docente, ma) anche alla formazione delle graduatorie ad esaurimento.
Si è, infatti, correttamente obiettato che la citata disposizione (prevista per il personale docente) e quella (del tutto analoga) contenuta nell'art. 569, comma 3, del medesimo D. Lgs. (concernente il personale ATA) «riguardano in senso stretto non la valutazione del servizio militare o sostitutivo nei concorsi o nelle graduatorie, ma ai fini del “riconoscimento del servizio agli effetti della carriera” (così l'intestazione della sez. IV, capo III, parte Terza, del d. lgs. n. 297 del 1994 e così la rubrica dell'art.
569).
Si tratta infatti di due fenomeni del tutto diversi, sicché non vi è luogo a richiamare, rispetto alle questioni - di portata comparativa delle diverse posizioni - sui concorsi o sulle graduatorie, quanto vale per la carriera e per la ricostruzione ai fini di essa dei servizi precedentemente resi» (Cass. n. 22432/2024 cit.).
La collocazione sistematica dell'invocato art. 485 all'interno del D. Lgs. n. 297/1994
(nella Sezione IV rubricata “Riconoscimento del servizio agli effetti della carriera”) ed il contenuto sostanziale del medesimo articolo (tutto imperniato sulla regolamentazione dei criteri da seguire per la ricostruzione della carriera dopo l'immissione in ruolo) ne evidenziano la non pertinenza al caso di specie.
10.2. Anche la Corte d'Appello di Catanzaro ha (in riforma della sentenza di primo grado) rigettato il ricorso di un docente che chiedeva il riconoscimento di ulteriori 12 punti nelle graduatorie permanenti in ragione del servizio militare che aveva svolto
(nell'anno 1999) non in costanza di nomina quale docente, ma successivamente al conseguimento del titolo di studio necessario all'accesso all'insegnamento.
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Ebbene, la Corte d'Appello ha, in particolare, osservato che «la norma contenuta nell'art. 485, per il suo tenore e per la sua collocazione sistematica, non può essere utilmente richiamata in materia di formazione delle graduatorie permanenti» (Corte
d'Appello di Catanzaro, sentenza del 26/09/2017, pubblicata il 28/10/2017 n. 1694
- R.G. 788/2016) ».
5. Le spese di lite, considerata la complessità giuridica delle questioni affrontate, devono essere integralmente compensate tra le parti (sia per la fase cautelare sia per la presente fase di merito).
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Catanzaro, in data 9 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
Pagina 11 di 11
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3 La prima fascia “comprende gli aspiranti inseriti in graduatoria permanente per il medesimo posto
o classe di concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto”; la seconda fascia “comprende gli aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria permanente forniti di specifica abilitazione o di specifica idoneità a concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto”; la terza fascia
“comprende gli aspiranti forniti di titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto” (art. 5, comma 3, del D.M. n. 201/2000). Pagina 9 di 11
Udienza del 09/12/2025
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
dato atto, tuttavia, che le note di trattazione di parte ricorrente sono state depositate alle ore 09:16 di oggi, quindi in violazione del temine perentorio assegnato per il relativo deposito che scadeva alle ore 08:30; visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 2140/2024 promossa
DA
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Alberto Eugenio Durante
- RICORRENTE -
CONTRO
(C.F. Controparte_1
r esso, P.IVA_1
l' Controparte_2
[...] P.IVA_2
Dirigente pro tempore
Pagina 1 di 11 R.G. LAV. N. 2140/2024
rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417-bis cod. proc. civ., dalla Dott.ssa Maria Elena Burgello, funzionaria dell'Amministrazione
- RESISTENTE -
avente ad oggetto: graduatorie permanenti ad esaurimento (GAE) - valutazione del punteggio per il servizio militare prestato non in costanza di rapporto di lavoro.
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso (e contestuale istanza cautelare ex art. 700 cod. proc. civ.) depositato in data 07/08/2024, ha Parte_1 esposto di aver inoltrato, in data 05/03/2024, domanda di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento con la quale richiedeva il riconoscimento di 12 punti in relazione al servizio militare obbligatorio prestato nell'Esercito Italiano.
Le graduatorie provvisorie, pubblicate in data 14/06/2024, tuttavia, non tenevano conto della richiesta di riconoscimento del suddetto punteggio.
Il ricorrente sostiene che - contrariamente a quanto opinato dal
- il servizio di leva militare, pur prestato non in costanza di CP_1 nomina, sarebbe invece sempre valutabile ai fini del punteggio come espressamente previsto dall'art. 485, comma 7, del D. Lgs. n.
297/1994.
Cita, a supporto della sua tesi, anche la giurisprudenza di legittimità
(Cass. ord. n. 8586/2024).
1.1. Il ricorrente ha, quindi, concluso chiedendo che il Tribunale voglia:
- accertare e dichiarare l'illegittimità e/o la nullità della graduatoria ad esaurimento, biennio 2024/2026, della provincia di , per CP_2 il profilo professionale di docente di diritto - A046 - II fascia (recte,
III fascia) delle GAE nonché di ogni altro atto e provvedimento presupposto e/o connesso e/o conseguente;
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- ordinare la rettifica del punteggio da attribuirgli nella anzidetta graduatoria in misura pari a 124 punti (essendo esso attualmente pari a 112 punti).
2. Si è costituito il che ha Controparte_1 concluso chiedendo che il ricorso venga respinto.
3. L'istanza cautelare (R.G. n. 2140-1/2024) è stata rigettata da questo Giudice con ordinanza del 15/09/2024 per difetto del fumus boni iuris.
4. Ciò premesso, nel merito, il ricorso è infondato e deve essere pertanto rigettato.
4.1. In ordine alla motivazione, ritiene questo Giudice che anche in questa sede di merito si debba ribadire il percorso giuridico e logico- motivazionale già illustrato in sede di tutela cautelare ai fini del fumus, che di seguito si trascrive ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., non essendovi ragione alcuna per discostarsi da tale motivazione:
« 4. Il ricorrente chiede, in sintesi, che gli venga riconosciuto il punteggio aggiuntivo di 12 punti (da sommarsi a quello attualmente riconosciuto pari a 112 punti, così come risultante dalle graduatorie provinciali definitive di terza fascia nelle quali è inserito – doc. n. 4 allegato al ricorso) in ragione del servizio militare a suo tempo prestato nell'Esercito Italiano (nell'allora “Corpo degli Agenti di Custodia”) dal 01/01/1980 a
31/12/1980 (doc. n. 3 allegato al ricorso – foglio matricolare), come richiesto nella domanda di aggiornamento (doc. n. 2 allegato al ricorso, nella quale si indica, tuttavia, erroneamente la data finale del 31/03/1981, anziché quella del 31/12/1980 risultante dal foglio matricolare).
È pacifico che il servizio militare sia stato prestato non in costanza di nomina.
5. Orbene, l'art. 485, comma 7, del D. Lgs. n. 297/1994 (T.U. in materia di istruzione) stabilisce che «Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti».
5.1. Questo Giudice non ignora che la Suprema Corte ha affermato che non è corretta l'interpretazione secondo cui l'art. 485 del D. Lgs. n. 297/1994 sarebbe applicabile soltanto dopo l'assunzione in ruolo, ai fini della ricostruzione di carriera, mentre ai fini del punteggio nelle graduatorie ad esaurimento continuerebbe a trovare applicazione
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l'art. 84 del d.P.R. n. 417/1974 (Cass. ord. n. 41894/2021 e, da ultimo, Cass. ord. n.
8586/2024).
Il principio di diritto affermato dalle pronunce appena citate è il seguente: «il servizio militare di leva è sempre utilmente valutabile, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (articolo 77, comma sette, DPR nr. 237/1964 e art. 2050, comma 1, D. Lgs nr. 66/2010), anche se prestato in costanza di rapporto di lavoro
(articolo 77, comma otto DPR nr. 237/1964 e art. 2050, comma due, D. Lgs nr. 66/2010), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (articolo 77, comma sette
DPR nr. 237/1964 e art. 2050, comma uno)» (così, testualmente, Cass. ord. n.
41894/2021 cit.), ribadendosi che «il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.), ai fini dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1, cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2, cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1, cit.)» (così, testualmente, Cass. ord. n. 8586/2024).
5.2. Le pronunce della Suprema Corte hanno, quindi, affermato (in astratto, come sarà subito precisato) la valutabilità del servizio militare obbligatorio anche in relazione alla formazione delle graduatorie, precisando che esso deve essere valutato in misura non inferiore a quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
5.3. In realtà, nessuna delle pronunce della Suprema Corte ha però affrontato la questione se, in concreto, il bando di aggiornamento delle graduatorie prevedesse o meno la valutabilità dei servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (vale a dire presso altre pubbliche amministrazioni). Tale questione, infatti, non è mai stata oggetto dei motivi di ricorso sottoposti all'attenzione del Giudice di legittimità che, di conseguenza, ha dato per scontato che nel bando fosse prevista la valutazione del servizio prestato presso altre pubbliche amministrazioni, con conseguente illegittimità della esclusione del servizio militare (che deve essere equiparato al servizio predetto).
6. Come è noto, infatti, non tutti i bandi di concorso prevedono l'attribuzione di un punteggio per il servizio prestato presso altre pubbliche amministrazioni.
6.1. L'art. 1 del d.P.R. n. 487/1994 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei
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concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi) stabilisce, infatti, che l'amministrazione che indice il concorso adotta, tra le seguenti, la tipologia selettiva più funzionale alla natura dei profili professionali richiesti nel bando di concorso:
a) concorso per esami;
b) concorso per titoli ed esami;
c) corso-concorso.
All'art. 8, comma 2, secondo periodo, si specifica che «il bando indica i titoli valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per categorie di titoli».
In altri termini, rientra nella discrezionalità dell'Amministrazione stabilire quali siano i “titoli valutabili” ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio e non esiste alcuna norma che imponga la valutazione del servizio reso quale dipendente di una pubblica amministrazione nelle procedure concorsuali ai fini dell'attribuzione del punteggio (né esiste una norma di rango primario - come si chiarirà subito - che imponga, in modo assoluto, la valutazione del servizio militare al medesimo fine).
7. Nel caso di specie, il ricorrente non ha neppure dedotto che il bando di concorso
(ovvero il D.M. n. 37 del 29/02/2024 – doc. n. 1 allegato al ricorso), finalizzato all'aggiornamento delle graduatorie permanenti per il biennio 2024/2025 - 2025/2026, contempli la valutabilità, ai fini dell'attribuzione del punteggio, dei servizi prestati come impiegato civile presso enti pubblici.
Invero, il ricorrente non ha neppure prodotto le tabelle di valutazione dei titoli
(ovvero gli allegati 1 e 2 al bando di concorso).
8. Nulla osta, però, alla loro acquisizione poiché, in realtà, la tabella contenente i titoli valutabili ai fini dell'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento è stata
“legificata” dal decreto-legge n. 97/2004 (convertito nella legge n. 143/2004), che, all'art. 1 (recante “Disposizioni in materia di graduatorie permanenti”), comma 1, ha stabilito:
«1. A decorrere dall'anno scolastico 2004-2005 le graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, di seguito denominato: “testo unico”, sono rideterminate, limitatamente all'ultimo scaglione1 previsto dall'articolo 1 Ovvero il secondo scaglione o c.d. terza fascia che comprende i “docenti che abbiano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami anche ai soli fini abilitativi in relazione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto e siano inseriti, alla data di entrata in vigore della predetta legge Pagina 5 di 11 R.G. LAV. N. 2140/2024
1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, in base alla Tabella allegata al presente decreto. Sono valutabili, dando luogo all'attribuzione del punteggio, esclusivamente i titoli previsti dalla predetta Tabella».
8.1. Tale tabella (allegata al decreto-legge n. 97/2004) elenca:
- alla lettera A) i titoli di accesso alla graduatoria;
- alla lettera B) il servizio di insegnamento o di educatore;
- alla lettera C) gli “altri titoli”, tra i quali non figurano, però, i servizi prestati quali impiegati civili presso enti pubblici (vi compaiono, invece, a titolo esemplificativo: ogni titolo di studio di livello pari o superiore a quelli che danno accesso alla graduatoria;
ogni abilitazione o idoneità all'insegnamento posseduta in aggiunta al titolo valutato quale titolo di accesso;
il dottorato di ricerca, ecc.).
8.2. Nulla è stato innovato, per quanto qui rileva, dal successivo D.M. n. 27 del
15/03/2007 (emanato in attuazione dell'art. 1, comma 607, della legge n. 296/2006) che ha approvato la nuova tabella di valutazione dei titoli della terza fascia delle graduatorie ad esaurimento.
Le modifiche sono state infatti espressamente limitate dalla legge alla ridefinizione, in particolare, delle disposizioni riguardanti la valutazione dei titoli previsti dal punto
C.11) della predetta tabella, riguardante i diplomi di specializzazione o master universitario di durata almeno annuale.
Il comma 607 dell'art. 1 della legge n. 296/2006 (finanziaria 2007) ha poi espressamente precisato che «Sono fatte salve le valutazioni dei titoli conseguiti anteriormente e già riconosciuti nelle graduatorie permanenti relative al biennio
2005/2006-2006/2007».
Da tale ultima disposizione consegue che non è ammesso il riconoscimento di nuovi titoli anche se preesistenti al biennio 2005/06 e 2006/07, sicché il ricorrente non può oggi (ovvero con la domanda di aggiornamento presentata per gli anni scolastici
2024/25 e 2025/26) chiedere il riconoscimento di un titolo (servizio militare svolto nel
1980) anche se conseguito anteriormente alla legge finanziaria 2007, poiché la stessa legge fa salvi i soli titoli (non solo preesistenti, ma anche) “già riconosciuti” nelle graduatorie valide per il biennio 2005/06 e 2006/07.
n. 124 del 1999, in una graduatoria per l'assunzione del personale non di ruolo. Si prescinde da quest'ultimo requisito per il personale che abbia superato le prove del corrispondente concorso per titoli ed esami conclusosi successivamente al 31 marzo 1995” (art. 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255). Pagina 6 di 11 R.G. LAV. N. 2140/2024
8.3. Ne consegue che, secondo una legittima valutazione effettuata direttamente dal
Legislatore (e neppure dall'Amministrazione che, quindi, è vincolata al rispetto di tale previsione legislativa) non sono valutabili (come si evince in modo inequivocabile dall'avverbio “esclusivamente” utilizzato dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge n.
97/2004), per coloro che (come il ricorrente) sono inseriti nella terza fascia (o “ultimo scaglione”, per utilizzare la terminologia legislativa) delle graduatorie permanenti ad esaurimento, i servizi prestati come impiegati civili presso gli enti pubblici, atteso che essi non compaiono nella citata Tabella A tra i titoli di servizio ivi elencati.
Il Legislatore, con una scelta - si ripete - non irragionevole, ha quindi ritenuto di non attribuire valore ai servizi prestati presso altre PP.AA., ma solo ai servizi di insegnamento (c.d. servizio specifico), in quanto ritenuti gli unici aventi un valore qualificante per l'aspirante docente.
Pertanto, non essendo attribuito alcun punteggio ai servizi prestati, in genere, come impiegato civile presso enti pubblici (si pensi, ad esempio, al servizio prestato alle dipendenze di un ente locale o di un ministero), del tutto legittima (e anzi doverosa) si appalesa la scelta dell'Amministrazione di non attribuire valore alcuno al servizio militare prestato non in costanza di nomina e di attribuire, invece, valore al solo servizio militare di leva ed ai servizi sostitutivi assimilati per legge “solo se prestati in costanza di nomina” (art. 2, comma 8, del bando di aggiornamento delle graduatorie per il biennio
2024/2025 e 2025/2026).
Se fosse, invece, attribuito un punteggio al servizio militare (notoriamente a scarso contenuto intellettuale, dovendo essere prestato a prescindere dal titolo di studio), pur se svolto non in costanza di nomina, il ricorrente assumerebbe una posizione di vantaggio, priva di giustificazione alcuna, rispetto a coloro che hanno prestato servizio in altre pubbliche amministrazioni (non essendo questo – come detto – valutabile), per giunta con l'attribuzione di un punteggio esattamente pari a coloro che hanno prestato servizio in costanza di nomina ed hanno, pertanto, dovuto rinunciare all'espletamento di una supplenza a causa del servizio militare svolto.
Si tratterebbe, all'evidenza, di una soluzione equiparativa del tutto irragionevole in quanto assunta a fronte di situazioni nettamente diverse: il ricorrente, avendo pacificamente prestato il servizio di leva non in costanza di nomina, non ha infatti dovuto rinunciare all'espletamento di una supplenza (con conseguente perdita del relativo punteggio) come invece accade per coloro che hanno prestato servizio militare in costanza di nomina (ovvero: i) sia per coloro che, già nominati, hanno poi dovuto
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lasciare la supplenza per espletare la leva obbligatoria;
ii) sia per coloro che, una volta chiamati alle armi, non hanno successivamente potuto accettare una supplenza conferita nel corso del periodo della leva militare). In questi ultimi due casi, infatti, il riconoscimento del servizio militare con l'attribuzione di un punteggio pari all'insegnamento (c.d. servizio specifico) si appalesa come una misura compensativa.
Né si rilevano profili di illegittimità costituzionale della disciplina legislativa sopra delineata, atteso che l'art. 52 della Costituzione stabilisce che l'adempimento del servizio militare obbligatorio “non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino”, essendo evidente che nessun pregiudizio deriva a chi presta il servizio militare non in costanza di nomina (nei due sensi sopra specificati) ed essendo ininfluente che ciò abbia comportato l'eventuale (e generica) necessità di dover differire e ritardare la ricerca di un'attività lavorativa.
8.4. In conclusione, solo nel caso in cui fosse stata prevista l'attribuzione di un punteggio per il servizio prestato come impiegato civile presso altre pubbliche amministrazioni, allora il ricorrente avrebbe avuto senz'altro diritto alla valutazione del servizio militare obbligatorio che deve essere equiparato al predetto servizio come espressamente previsto dall'art. 2050, comma 1, del D. Lgs. n.
66/2010, secondo il quale «i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici».
9. Né può trovare applicazione nella odierna controversia il D.M. n. 201/2000 che regolamenta le modalità di conferimento delle supplenze.
È, infatti, sì vero che la Tabella allegata al citato D.M. stabilisce (nella nota n. 10 al punto “E) - Titoli di Servizio” della stessa Tabella) che:
«10. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati come servizi di insegnamento purché prestati dopo il conseguimento del titolo (o di più titoli congiunti) valido per l'accesso all'insegnamento medesimo.
Ferma la predetta condizione, il servizio militare è valutato come servizio di prima fascia solo in una graduatoria a scelta dell'interessato e come servizio di seconda fascia in eventuali altre graduatorie.
Il periodo di servizio militare è interamente valutato senza alcun riferimento alle cadenze dell'anno scolastico».
Tuttavia, lo stesso D.M. chiarisce che la Tabella allegata trova applicazione
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unicamente ai fini della formazione delle (diverse) graduatorie di circolo e di istituto2
(e non delle graduatorie permanenti, oggi ad esaurimento) e, nell'ambito di queste, limitatamente agli aspiranti «inclusi nella seconda e nella terza fascia»3, i quali «sono graduati secondo la tabella di valutazione dei titoli annessa al presente regolamento
(allegato A)» (art. 5, comma 4, secondo periodo del D.M. cit.), mentre «gli aspiranti della prima fascia sono inclusi secondo la graduazione derivante dall'automatica trasposizione dell'ordine di scaglione e del punteggio con cui figurano nella corrispondente graduatoria permanente» (art. 5, comma 4, primo periodo, del D.M. cit.).
Ne consegue la inapplicabilità della disposizione di cui alla nota n. 10 del punto “E)
- Titoli di Servizio” della Tabella allegata al D.M. n. 201/2000 alla formazione delle graduatorie permanenti, la cui disciplina, anche in ordine ai titoli valutabili, si rinviene in altre disposizioni normative di rango primario (decreto-legge n. 97/2004, decreto- legge n. 136/2004, art. 8-novies e legge n. 296/2006, art. 1, comma 607).
10. Quanto appena esposto spiega anche l'orientamento di merito (ex multis,
Tribunale di Bergamo, sentenza del 19 aprile 2023; Corte di Appello di Brescia, sent. n.
329/2022; Tribunale di Catanzaro, sentenza 11 luglio 2023, n. 598 - R.G. n. 1805/2022) in tema di punteggio attribuibile nel settore del personale ATA (amministrativo, tecnico e ausiliario) che oramai si è consolidato nel senso di ritenere legittima l'attribuzione
(prevista nel D.M. n. 50 del 3 marzo 2021 - Procedure di aggiornamento Graduatorie
ATA di circolo e d'istituto di terza fascia) di punti 0,6 per ogni anno di servizio militare prestato non in costanza di nomina ovvero lo stesso punteggio che viene attribuito per ogni anno di servizio espletato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali ed enti locali (così effettuandosi la equiparazione voluta dall'art. 2050, comma 1, del D. Lgs.
n. 66/2010), mentre viene riconosciuto il punteggio pieno (6 punti) al solo servizio militare prestato in costanza di rapporto di lavoro (o di nomina) poiché, in questo caso, 2 Che vengono utilizzate dai Dirigenti scolastici per il conferimento delle: a) supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche per posti che non sia possibile coprire con il personale incluso nelle graduatorie permanenti, ai sensi dell'articolo 1, comma 3; b) supplenze temporanee per la sostituzione del personale temporaneamente assente e per la copertura di posti resisi disponibili, per qualsiasi causa, dopo il 31 dicembre di ciascun anno (art. 7, comma 1, del D.M. n. 201/2000). R.G. LAV. N. 2140/2024
Part l'aspirante , non avendo potuto espletare la supplenza a causa dell'adempimento del dovere di assolvere al servizio militare, verrebbe ingiustamente penalizzato rispetto a chi, invece, non essendo stato chiamato a svolgere il servizio di leva militare, ha potuto prestare regolarmente servizio nell'amministrazione quale supplente a tempo determinato.
10.1. Con una recentissima pronuncia, la Suprema Corte ha infatti chiarito che non vi è «ragione alcuna per far derivare una parificazione del servizio militare o sostitutivo reso non in costanza di rapporto, con quello reso in pendenza di rapporto, situazioni in sé disomogenee per quanto sopra detto» (Cass. n. 22432/2024).
La stessa decisione si discosta anche da quanto affermato nelle altre pronunce (sopra citate) nelle quali si sostiene che l'art. 485, comma 7, del D. Lgs. n. 297/1994 sarebbe applicabile (non solo alla ricostruzione della carriera del docente, ma) anche alla formazione delle graduatorie ad esaurimento.
Si è, infatti, correttamente obiettato che la citata disposizione (prevista per il personale docente) e quella (del tutto analoga) contenuta nell'art. 569, comma 3, del medesimo D. Lgs. (concernente il personale ATA) «riguardano in senso stretto non la valutazione del servizio militare o sostitutivo nei concorsi o nelle graduatorie, ma ai fini del “riconoscimento del servizio agli effetti della carriera” (così l'intestazione della sez. IV, capo III, parte Terza, del d. lgs. n. 297 del 1994 e così la rubrica dell'art.
569).
Si tratta infatti di due fenomeni del tutto diversi, sicché non vi è luogo a richiamare, rispetto alle questioni - di portata comparativa delle diverse posizioni - sui concorsi o sulle graduatorie, quanto vale per la carriera e per la ricostruzione ai fini di essa dei servizi precedentemente resi» (Cass. n. 22432/2024 cit.).
La collocazione sistematica dell'invocato art. 485 all'interno del D. Lgs. n. 297/1994
(nella Sezione IV rubricata “Riconoscimento del servizio agli effetti della carriera”) ed il contenuto sostanziale del medesimo articolo (tutto imperniato sulla regolamentazione dei criteri da seguire per la ricostruzione della carriera dopo l'immissione in ruolo) ne evidenziano la non pertinenza al caso di specie.
10.2. Anche la Corte d'Appello di Catanzaro ha (in riforma della sentenza di primo grado) rigettato il ricorso di un docente che chiedeva il riconoscimento di ulteriori 12 punti nelle graduatorie permanenti in ragione del servizio militare che aveva svolto
(nell'anno 1999) non in costanza di nomina quale docente, ma successivamente al conseguimento del titolo di studio necessario all'accesso all'insegnamento.
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Ebbene, la Corte d'Appello ha, in particolare, osservato che «la norma contenuta nell'art. 485, per il suo tenore e per la sua collocazione sistematica, non può essere utilmente richiamata in materia di formazione delle graduatorie permanenti» (Corte
d'Appello di Catanzaro, sentenza del 26/09/2017, pubblicata il 28/10/2017 n. 1694
- R.G. 788/2016) ».
5. Le spese di lite, considerata la complessità giuridica delle questioni affrontate, devono essere integralmente compensate tra le parti (sia per la fase cautelare sia per la presente fase di merito).
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Catanzaro, in data 9 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
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1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3 La prima fascia “comprende gli aspiranti inseriti in graduatoria permanente per il medesimo posto
o classe di concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto”; la seconda fascia “comprende gli aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria permanente forniti di specifica abilitazione o di specifica idoneità a concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto”; la terza fascia
“comprende gli aspiranti forniti di titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto” (art. 5, comma 3, del D.M. n. 201/2000). Pagina 9 di 11