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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/09/2025, n. 9188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9188 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE D I ROMA
Sezione II lavoro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO S E N T E N Z A Ai sensi dell'art 429 Ic. c.p.c.
Il giudice monocratico Dr.ssa Claudia Canè, Giudice della seconda sezione Lavoro, ha pronunciato e pubblicato nella causa RG. N 5286/2025 all'udienza del 23/9/25 mediante lettura, la seguente sentenza TRA
rappresentata e difesa anche disgiuntamente dagli avv.ti Parte_1
Angelica Parente e Domenico Bianculli giusta delega a margine del ricorso pec:
Email_1
RICORRENTE E
in persona del Legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Maria Francesca CP_1
Granata pec t giusta procura alle liti notarile Email_2
RESISTENTE
Controparte_2
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: calcolo nel TFS del servizio pre ruolo
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 13/02/2025 la ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale di Roma, sezione lavoro, per ivi sentire:
“I.). Accertare e dichiarare il diritto della Prof.ssa a percepire il Parte_1
TFS (Trattamento di Fine servizio) relativo al servizio pre-ruolo prestato, come supplente temporanea, alle dipendenze del , dal 17.03.1981 al Controparte_2
31.08.1997; II.). Condannare il , in persona del e/o Controparte_2 CP_3
l , in persona del legale rappresentante p.t., anche Controparte_4 in solido tra loro, al pagamento, in favore della Prof.ssa della Parte_1 somma di euro 24.153,00 ovvero di quella diversa somma, maggiore o minore, che verrà accertata anche all'esito della c.t.u. - a titolo di TFS relativo al periodo dal 17.03.1981 al 31.08.1997, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e di mora maturati dalla data di cessazione del rapporto stesso a quella dell'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.” A sostegno di ricorso deduceva di essere docente di scuola secondaria di secondo grado e di aver prestato servizio pre -ruolo dal 17/03/1981 al 31/08/1997 per un totale di 3609 giorni pari a 9 anni, 10 mesi e 24 giorni;
che il 28/12/1992, in servizio presso l'ITC di Genzano di Roma presentava domanda di trattamento in quiescenza prot n 4598; che l'1/9/97 veniva immessa in ruolo come docente con contratto a tempo indeterminato;
che il 19/10/21 presentava domanda di cessazione e pignoramento con riconoscimento dei requisiti entro il 31/12/22, allegando tutta la documentazione prevista, senza la domanda di TFS non essendo quest'ultima richiesta;
che dopo essere stata messa in quiescenza ,riceveva il Tfs presuntivamente per il periodo di lavoro svolto in ruolo dall' 1 settembre 97 fino alla data del pensionamento, senza alcuna considerazione del periodo pre-ruolo; che la segreteria del personale del liceo Volterra, ultima scuola in cui la ricorrente aveva prestato servizio, le comunicava verbalmente che l'ATP di Roma aveva chiesto i certificati di servizio e la domanda di riscatto del servizio pre-ruolo ai fini del Tfs;
che la ricorrente consegnava tutti i certificati di servizio, ma non la domanda di riscatto depositata nel 1992; che il , CP_2 tramite il liceo Volterra , comunicava che era in corso la ricerca della domanda di buonuscita presso le scuole dove aveva prestato servizio e le rispondeva che dopo il collocamento a riposo non era più possibile presentare alcuna domanda;
che la domanda della ricorrente volta al computo del servizio per ruolo nel Tfs veniva respinta in quanto non si trovava la domanda di riscatto;
che tale decisione era illegittima in quanto la ricorrente aveva presentato il 28 /12/ 92 presso l' ITC di Genzano detta domanda;
che, qualora la domanda non si fosse trovata, sottolineava che lo stesso nel suo portale affermava che ai fini dell'erogazione del Tfs CP_1 pre ruolo non era necessaria alcuna domanda;
che i resistenti avevano avuto una condotta illegittima perché solo dopo due anni dal pensionamento avevano chiesto la domanda di riscatto del servizio pre-ruolo , laddove avrebbero potuto verificare prima della cessazione dal servizio della ricorrente tale omissione;
che in ogni caso , in materia previdenziale vigeva il principio dell'automatismo delle prestazioni per cui spettava il Tfs richiesto indipendentemente da omissioni del lavoratore e/o del datore;
che veniva violato anche il principio della giusta retribuzione ex art 36 Cost;
che il comportamento dell' violava il CP_1 principio di parità di trattamento tra i percettori del Tfr e del Tfs;
che spettava per Tfs la somma di euri 24153,00 . Concludeva come sopra Si costituiva l' eccependo la carenza di legittimazione passiva in quanto, essendo CP_1 ordinatore secondario di spesa, aveva liquidato il trattamento di fine servizio operando il relativo calcolo in base ai dati comunicati con il modello Pl predisposto dall'amministrazione datrice di lavoro, per cui chiedeva di integrare il contraddittorio nei confronti del
[...]
del merito per ottenere i dati sui quali la ricorrente voleva fosse calcolato il Controparte_2
Tfs; precisava che il Tfs spettava solo dalla data di immissione in ruolo, mentre per il servizio pre ruolo occorreva una domanda di riscatto da presentarsi prima della cessazione del servizio e tale domanda non era pervenuta all' . CP_4
Chiedeva il rigetto del ricorso Nessuno si costituiva per il che rimaneva contumace Controparte_2
La causa veniva discussa e decisa con pubblica lettura della sentenza. La domanda di integrazione del contraddittorio nei confronti del appare superata CP_2 dalla notifica del ricorso al rimasto contumace. CP_2 Con La ricorrente lamenta di non aver ottenuto l'integrale pagamento del in quanto non è stato valutato il periodo di servizio prestato pre ruolo dal 17/3/81 al 31/8/97 certificato come da documentazione in atti . Occorre esaminare la disciplina dettata dal DPR 1032/73 volto a disciplinare l'indennità di buonuscita . All' art 1 si prevede “ i dipendenti statali, all'atto della cessazione dal servizio, conseguono il diritto all'indennità di buonuscita o all'assegno vitalizio secondo le norme del presente testo unico. Sono dipendenti statali, ai fini delle suddette prestazioni, gli impiegati civili e gli operai dello Stato nonché i magistrati ordinari, amministrativi e della giustizia militare, gli avvocati ed i procuratori dello Stato, gli insegnanti delle scuole e degli istituti di istruzione statali.”
L' art 2 recita :
“ l'indennità di buonuscita, l'assegno vitalizio e le altre prestazioni previste dal presente testo unico non spettano: al personale civile non di ruolo assunto temporaneamente per periodi inferiori a un anno e al personale supplente delle scuole di istruzione primaria e secondaria e degli istituti professionali e di istruzione artistica”
L'art 14 afferma:
“Ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita e dell'assegno vitalizio, si computa il servizio effettivo prestato in qualità di dipendente statale a far tempo dalla data indicata dal primo comma dell'art. 41; per il computo si osservano le norme concernenti il trattamento di quiescenza dei dipendenti dello Stato”. L'art 15 dispone:
“I servizi statali non compresi nell'art. 14 nonché i servizi non statali e i periodi di tempo di cui è prevista la computabilità come servizio effettivo ai fini del trattamento di quiescenza dei dipendenti dello Stato sono ammessi a riscatto” Pertanto il servizio prestato dai dipendenti statali pre ruolo è valutato ai fini del computo della pensione , come di fatto lo è stato per la ricorrente , ma ai fini del Tfs occorre presentare domanda di riscatto. Sostiene la ricorrente che tale domanda è stata presentata presso l'ITC di Genzano in data 28/12/92 assunta a protocollo n 4598. Si ritiene che tale domanda non possa ritenersi presentata in quanto il numero di protocollo è scritto a mano, non siglato e non è indicato l'istituto che ha protocollato il documento , inoltre comunque non potrebbero essere compreso i peridi pre ruolo prestati successivamente a dicembre del 1992 , data assunta come data di presentazione della domanda . Circa le doglianze di parte ricorrente a nulla rileva la circostanza secondo cui lo stesso portale afferma che per l'indennità di buonuscita non occorre domanda , in quanto nel caso in CP_1 esame si tratta di valorizzare un periodo che senza domanda di riscatto non può per legge essere computato ai fini della quantificazione dell'indennità di buonuscita richiesta e non di ottenere la predetta indennità ,corrisposta dall'istituto ma non nella misura voluta. Circa poi la violazione dell'obbligo di diligenza , correttezza e buon fede da parte della P.A., la quale solo due anni dopo il pensionamento, in data 16/8/24 ,aveva chiesto di produrre la domanda di riscatto e ciò in quanto in data 19/10/21 la ricorrente aveva presentato domanda di pensionamento ma non domanda di Tfs non essendo richiesta ed essendo ancora in servizio avrebbe potuto colmare le lacune riscontrate ( cfr ricorso) , si ritiene che in primo Pa luogo profili di responsabilità della non avrebbero come conseguenza quanto sperato, ossia l'accoglimento della domanda consistente nella somma di Tfs mancante ,in secondi luogo al momento della domanda di pensionamento , 19/10/21, come ammesso da parte ricorrente non veniva chiesto il Tfs, sul presupposto che per esso non occorreva la domanda , Pa per cui alla non veniva attenzionato il problema del pre ruolo così da poter all'epoca verificare se vi era stato il riscatto e informare la lavoratrice delle lacune riscontrate. Deduce, poi, parte ricorrente che essendo il Tfs una prestazione previdenziale varrebbe il principio dell'automatismo, ossia la prestazione come richiesta sarebbe comunque erogabile. Non si condivide tale assunto perché il principio dell'automatismo garantisce al lavoratore trattamenti previdenziali anche in presenza di omissioni contributive imputabili al datore di lavoro, nel caso in esame ,la prestazione richiesta non viene erogata nella misura richiesta per fatto imputabile allo stesso lavoratore . Non appropriati rispetto alla mancato computo del servizio pre ruolo sono il principio della giusta retribuzione ex art 36 cost e la dedotta disparità di trattamento tra i lavoratori percettori del Tfr e del Tfs in quanto , con riferimento all'art 36 Cost non si spiega perché il trattamento non sarebbe adeguato e con riferimento alla disparità di trattamento non viene nel presente giudizio richiesto il pagamento del Tfr in luogo del Tfs , né esplicitata la differenza economica . Circa poi la domanda, presente nelle sole conclusioni, volta ad ottenere la liquidazione di una somma ex art 2116 2° comma cc , articolo che pone a carico dell'imprenditore o meglio datore di lavoro la responsabilità del danno da mancata contribuzione, la stessa non merita accoglimento, in quanto nel caso in esame il danno ,consistente nel mancato computo del periodo pre ruolo nel Tfs è imputabile alla ricorrente . Il ricorso deve essere respinto. Le spese , liquidate in dispositivo , seguono la soccombenza con l' , mentre nulla si CP_1 dispone con il Ministero contumace
PQM
Definitivamente pronunciando , ogni contraria eccezione e/o istanza disattese : rigetta il ricorso , condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite , liquidate in euro 2140,00 oltre iva cpa e spese generali nulla sulle spese con il CP_2
Roma 23/9/25
Il giudice