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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 19/02/2026, n. 1474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1474 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1474/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
RUVOLO MICHELE, Relatore
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4795/2023 depositato il 05/11/2023
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Palermo - Via E Morselli 8 90100 Palermo PA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 880/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AGRIGENTO sez. 2 e pubblicata il 20/07/2023
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120200027709876000 IRAP 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato il 5 novembre 2023, l'Agenzia delle Entrate – Riscossione impugnava la sentenza n. 880/2023, pronunciata il 19 giugno 2023 dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo Fulton grado di Agrigento, Sezione II, depositata il 20 luglio 2023, con la quale era stato accolto il ricorso della società Resistente_1 S.r.l. ed era stata annullata la cartella di pagamento n. 29120200027709876000, relativa a IRAP e ritenute anno d'imposta 2016.
Nel corso del giudizio di appello, con memoria depositata in data 20 aprile 2024, la società appellata dichiarava di aver aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, ai sensi dell'art. 1, commi 231 e seguenti, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (c.d. rottamazione-quater), chiedendo la sospensione del giudizio fino alla scadenza dell'ultima rata, fissata al 30 novembre 2027 .
All'udienza del 13 maggio 2024, questo Collegio, preso atto dell'istanza e della documentazione prodotta, disponeva la sospensione del procedimento, come da verbale di udienza.
Successivamente, la società Resistente_1 S.r.l. depositava il provvedimento di accoglimento della definizione agevolata emesso dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione e le ricevute di pagamento delle rate, ed in particolare la quietanza relativa al pagamento della prima rata, effettuato in data 2 novembre 2023, per l'importo di € 13.736,33 .
All'udienza del 20.1.2026 la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'art. 46 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 prevede che il giudizio sia dichiarato estinto per cessata materia del contendere quando sopravvengono fatti che eliminano la ragione della lite.
Di recente ha affermato Cass. 29574/2025 che “con l'art. 12-bis, D.L. n. 84 del 2025, inserito in sede di conversione dalla L. n. 108 del 2025, è stato previsto che il secondo periodo, comma 236, dell'art. 1, L. n. 197 del 2022, si interpreta nel senso che, ai soli fini dell'estinzione, l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e l'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell'ente impositore, della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, della comunicazione dell'esito alla domanda dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata”.
Nella specie Dalla documentazione versata in atti risulta che la società Resistente_1 S.r.l. ha presentato istanza di adesione alla definizione agevolata in data 18 aprile 2023 e che l'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha accolto l'istanza, determinando un importo complessivo dovuto pari ad € 137.357,62.
La società ha versato la prima rata in data 2.11.2023 per l'importo di € 13.736,33, come da quietanza prodotta. Tale sopravvenienza fa venir meno l'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio e impone, pertanto, la dichiarazione di estinzione del presente appello per cessata materia del contendere (art. 46 cit.).
Le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate pure considerato che la condanna alle spese del ricorrente contrasterebbe con la "ratio" della definizione agevolata, dissuadendolo ad aderire alla stessa, mediante la previsione di oneri ulteriori rispetto a quelli contemplati dalla legge (Cass. n. 10198/2018).
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia dichiara l'estinzione del giudizio e compensa le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Palermo, 20.1.2026
Il Giudice est. Il Presidente
HE LO LF AL
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
RUVOLO MICHELE, Relatore
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4795/2023 depositato il 05/11/2023
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Palermo - Via E Morselli 8 90100 Palermo PA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 880/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AGRIGENTO sez. 2 e pubblicata il 20/07/2023
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120200027709876000 IRAP 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato il 5 novembre 2023, l'Agenzia delle Entrate – Riscossione impugnava la sentenza n. 880/2023, pronunciata il 19 giugno 2023 dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo Fulton grado di Agrigento, Sezione II, depositata il 20 luglio 2023, con la quale era stato accolto il ricorso della società Resistente_1 S.r.l. ed era stata annullata la cartella di pagamento n. 29120200027709876000, relativa a IRAP e ritenute anno d'imposta 2016.
Nel corso del giudizio di appello, con memoria depositata in data 20 aprile 2024, la società appellata dichiarava di aver aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, ai sensi dell'art. 1, commi 231 e seguenti, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (c.d. rottamazione-quater), chiedendo la sospensione del giudizio fino alla scadenza dell'ultima rata, fissata al 30 novembre 2027 .
All'udienza del 13 maggio 2024, questo Collegio, preso atto dell'istanza e della documentazione prodotta, disponeva la sospensione del procedimento, come da verbale di udienza.
Successivamente, la società Resistente_1 S.r.l. depositava il provvedimento di accoglimento della definizione agevolata emesso dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione e le ricevute di pagamento delle rate, ed in particolare la quietanza relativa al pagamento della prima rata, effettuato in data 2 novembre 2023, per l'importo di € 13.736,33 .
All'udienza del 20.1.2026 la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'art. 46 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 prevede che il giudizio sia dichiarato estinto per cessata materia del contendere quando sopravvengono fatti che eliminano la ragione della lite.
Di recente ha affermato Cass. 29574/2025 che “con l'art. 12-bis, D.L. n. 84 del 2025, inserito in sede di conversione dalla L. n. 108 del 2025, è stato previsto che il secondo periodo, comma 236, dell'art. 1, L. n. 197 del 2022, si interpreta nel senso che, ai soli fini dell'estinzione, l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e l'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell'ente impositore, della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, della comunicazione dell'esito alla domanda dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata”.
Nella specie Dalla documentazione versata in atti risulta che la società Resistente_1 S.r.l. ha presentato istanza di adesione alla definizione agevolata in data 18 aprile 2023 e che l'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha accolto l'istanza, determinando un importo complessivo dovuto pari ad € 137.357,62.
La società ha versato la prima rata in data 2.11.2023 per l'importo di € 13.736,33, come da quietanza prodotta. Tale sopravvenienza fa venir meno l'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio e impone, pertanto, la dichiarazione di estinzione del presente appello per cessata materia del contendere (art. 46 cit.).
Le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate pure considerato che la condanna alle spese del ricorrente contrasterebbe con la "ratio" della definizione agevolata, dissuadendolo ad aderire alla stessa, mediante la previsione di oneri ulteriori rispetto a quelli contemplati dalla legge (Cass. n. 10198/2018).
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia dichiara l'estinzione del giudizio e compensa le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Palermo, 20.1.2026
Il Giudice est. Il Presidente
HE LO LF AL