TAR Palermo, sez. III, sentenza 23/03/2026, n. 755
TAR
Sentenza 23 marzo 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Incompetenza della Commissione di gara ad adottare il provvedimento di esclusione

    Il Collegio ha ritenuto fondato il motivo di ricorso, affermando che l'art. 7 del d.lgs. 36/2023 attribuisce al RUP la competenza a disporre le esclusioni dalle gare. Ha altresì escluso che il vizio di incompetenza possa considerarsi meramente formale e sanabile ai sensi dell'art. 21-octies l. 241/90.

  • Accolto
    Annullamento del provvedimento di esclusione

    L'accoglimento del ricorso principale comporta l'annullamento del provvedimento di esclusione e, di conseguenza, la riammissione del RTI alla procedura di gara.

  • Accolto
    Incompetenza della Commissione di gara

    L'annullamento del provvedimento di esclusione contenuto nel verbale comporta l'annullamento dello stesso verbale nella parte relativa all'esclusione.

  • Altro
    Rigetto dell'istanza di estromissione/sostituzione del membro del RTI

    Poiché il ricorso principale è stato accolto, le censure subordinate, tra cui quella relativa al rigetto dell'istanza di estromissione, sono assorbite.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Palermo, sez. III, sentenza 23/03/2026, n. 755
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
    Numero : 755
    Data del deposito : 23 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo