TRIB
Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 06/02/2025, n. 1056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1056 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 5922/2024 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione Nona Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Maria Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. Valentina Maderna Giudice Relatore
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A PARZIALE
nella causa civile di primo grado promossa da:
(C.F: ) assistita e difesa dall'avvocato PAGANO Parte_1 C.F._1
SARA con studio in VIALE MONZA, 204 20128 MILANO presso il quale ha eletto domicilio telematico
nei confronti di
(C.F.: ) CP_1 C.F._2
atti comunicati al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 70 e 71 c.p.c;
OGGETTO: RICORSO PER LA SEPRAZIONE GIUDIZIALE DEI CONIUGI E
SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
CONCLUSIONI
Rassegnate all'udienza ex art. 473 bis. 22 cpc rassegnate all'udienza del 04.02.2025
Per parte attrice: insisto per l'accoglimento della domanda di separazione e, decorso il termine di legge, la pronuncia di divorzio
Premesso che: le parti hanno contratto matrimonio con rito civile presso il consolato delle filippine a Milano in data
3.10.2013 (atto trascritto nei registri dello Stato civile del comune di Milano A. 2023- N.11-P.II-S.C)
Dall'unione coniugale non sono nati figli Con ricorso depositato presso questo Tribunale ha chiesto la pronuncia di Parte_1 separazione e, decorso il termine di legge, la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc celebrata in data 04.02.2025 il Giudice Delegato, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, ha dichiarato la contumacia del convenuto e ha proceduto all'esame della parte attrice.
All'esito, il difensore di parte attrice ha rappresentato di non aver formulato istanze di natura istruttoria.
Il giudice delegato, quindi, autorizzati i coniugi a vivere separati e ritenuta la causa matura per la decisione quanto alla pronuncia in ordine alla separazione, ha invitato il procuratore di parte attrice a precisare le conclusioni ordinando la discussione orale della causa.
Il difensore ha concluso come in epigrafe indicato.
La causa è stata discussa w decisa nella camera di consiglio del 05.02.2025
*******
Ritenuto:
Sulla giurisdizione e sulla legge applicabile
Sussiste la giurisdizione italiana in ordina alla pronuncia sullo status, a norma dell'art. 3, 1° co., lett.
a), Regolamento CE n. 1111/2019 essendo in Italia l'ultima residenza abituale dei coniugi e risiedendo ancora in Italia la parte attrice
La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 del Regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato in cui è adita l'autorità giurisdizionale
Sulla pronuncia di status che la domanda di separazione personale dei coniugi deve essere accolta, in quanto fondata. Dagli atti del processo è emerso il venir meno, allo stato, della comunione materiale e spirituale fra i coniugi in questione, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi. In particolare, le circostanze come riferite ed evidenziate dal coniuge nell'atto introduttivo, l'interruzione da tempo della convivenza (2023) e di qualsivoglia contatto tra i coniugi, non lasciano dubbi in merito all'esistenza dei suesposti presupposti richiesti per pronunciare la separazione personale dei coniugi. Deve dunque essere pronunciata la separazione personale ai sensi dell'art. 151 comma I c.c.
Le spese di lite
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando, nel procedimento pendente tra Parte_1
e , ogni altra e diversa domanda disattesa o respinta così provvede:
[...] CP_1
Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 CP_1 hanno contratto matrimonio con rito civile presso il consolato delle filippine a Milano in data
3.10.2013 (atto trascritto nei registri dello Stato civile del comune di Milano A. 2023- N.11-P.II-S.C)
Provvede con separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice delegato per la prosecuzione del giudizio in ordine alle ulteriori domande formulate dalle parti
Manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Spese al definitivo
Milano, 05/02/2025
Il Giudice rel Il Presidente
Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa Maria Laura Amato
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione Nona Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Maria Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. Valentina Maderna Giudice Relatore
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A PARZIALE
nella causa civile di primo grado promossa da:
(C.F: ) assistita e difesa dall'avvocato PAGANO Parte_1 C.F._1
SARA con studio in VIALE MONZA, 204 20128 MILANO presso il quale ha eletto domicilio telematico
nei confronti di
(C.F.: ) CP_1 C.F._2
atti comunicati al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 70 e 71 c.p.c;
OGGETTO: RICORSO PER LA SEPRAZIONE GIUDIZIALE DEI CONIUGI E
SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
CONCLUSIONI
Rassegnate all'udienza ex art. 473 bis. 22 cpc rassegnate all'udienza del 04.02.2025
Per parte attrice: insisto per l'accoglimento della domanda di separazione e, decorso il termine di legge, la pronuncia di divorzio
Premesso che: le parti hanno contratto matrimonio con rito civile presso il consolato delle filippine a Milano in data
3.10.2013 (atto trascritto nei registri dello Stato civile del comune di Milano A. 2023- N.11-P.II-S.C)
Dall'unione coniugale non sono nati figli Con ricorso depositato presso questo Tribunale ha chiesto la pronuncia di Parte_1 separazione e, decorso il termine di legge, la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc celebrata in data 04.02.2025 il Giudice Delegato, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, ha dichiarato la contumacia del convenuto e ha proceduto all'esame della parte attrice.
All'esito, il difensore di parte attrice ha rappresentato di non aver formulato istanze di natura istruttoria.
Il giudice delegato, quindi, autorizzati i coniugi a vivere separati e ritenuta la causa matura per la decisione quanto alla pronuncia in ordine alla separazione, ha invitato il procuratore di parte attrice a precisare le conclusioni ordinando la discussione orale della causa.
Il difensore ha concluso come in epigrafe indicato.
La causa è stata discussa w decisa nella camera di consiglio del 05.02.2025
*******
Ritenuto:
Sulla giurisdizione e sulla legge applicabile
Sussiste la giurisdizione italiana in ordina alla pronuncia sullo status, a norma dell'art. 3, 1° co., lett.
a), Regolamento CE n. 1111/2019 essendo in Italia l'ultima residenza abituale dei coniugi e risiedendo ancora in Italia la parte attrice
La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 del Regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato in cui è adita l'autorità giurisdizionale
Sulla pronuncia di status che la domanda di separazione personale dei coniugi deve essere accolta, in quanto fondata. Dagli atti del processo è emerso il venir meno, allo stato, della comunione materiale e spirituale fra i coniugi in questione, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi. In particolare, le circostanze come riferite ed evidenziate dal coniuge nell'atto introduttivo, l'interruzione da tempo della convivenza (2023) e di qualsivoglia contatto tra i coniugi, non lasciano dubbi in merito all'esistenza dei suesposti presupposti richiesti per pronunciare la separazione personale dei coniugi. Deve dunque essere pronunciata la separazione personale ai sensi dell'art. 151 comma I c.c.
Le spese di lite
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando, nel procedimento pendente tra Parte_1
e , ogni altra e diversa domanda disattesa o respinta così provvede:
[...] CP_1
Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 CP_1 hanno contratto matrimonio con rito civile presso il consolato delle filippine a Milano in data
3.10.2013 (atto trascritto nei registri dello Stato civile del comune di Milano A. 2023- N.11-P.II-S.C)
Provvede con separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice delegato per la prosecuzione del giudizio in ordine alle ulteriori domande formulate dalle parti
Manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Spese al definitivo
Milano, 05/02/2025
Il Giudice rel Il Presidente
Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa Maria Laura Amato