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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 31/03/2025, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
Sentenza con motivazione contestuale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Laura Ciarcia, pronunciando nella causa n. 426/2024
R.G.A.C. promossa da (Avv. Antonio Oronzo) contro l' Parte_1 CP_1
(avv.Roberta Del Sordo e Cristina Grappone) avente ad oggetto: azione di accertamento negativo in relazione a domanda di ripetizione dell'indebito, osserva quanto segue:
- 1 -
Con atto di ricorso, depositato il 6.5.2024, la ricorrente in epigrafe indicata, titolare di pensione diretta di vecchiaia Cat. VO n. 001- 230010049418 con decorrenza 10/2023 relativa all'attività di impiegata svolta presso la Banca Popolare di Bari e di trattamento pensionistico di reversibilità Cat. SOCTPS n. 09391643 con decorrenza 04/2017 liquidato a seguito del decesso del coniuge, premesso di aver risolto anticipatamente il proprio rapporto di lavoro con la Banca Popolare di Bari nel gennaio 2021 senza aver maturato i requisiti minimi per accedere al trattamento pensionistico di vecchiaia, deduceva di aver richiesto e ottenuto il diritto di fruire dell'Assegno Straordinario di
Solidarietà di cui all'art. 5 comma 1, lett. B) del Decreto Interministeriale n. 83486 del
28.07.2014 (che le era stato corrisposto dall' , dal gennaio 2021 fino al settembre CP_1
2023) e lamentava che l' di Chieti, in applicazione di quanto previsto dall'art. 1, CP_1 comma 41, della L. 335/1995 (TAB. F) aveva proceduto alla riduzione della pensione di reversibilità decurtandola nella misura del 50%. Concludeva chiedendo di “1) - Accertare e dichiarare, per i motivi tutti esposti nel presente ricorso, la natura non reddituale dell'Assegno Straordinario di Solidarietà percepito dalla ricorrente nel periodo gennaio
2021 settembre 2023. 2) - Per l'effetto accertare e dichiarare l'erroneità e/o illegittimità della riduzione del 50% operata dall' nel periodo gennaio 2021 settembre 2023 ex art. CP_1
1 comma 41 L. 335/1995 sul trattamento di reversibilità SOCTPS n. 09391643 in godimento dalla Sig.ra 3) - Per l'effetto condannare l' a Parte_1 CP_1 corrispondere alla ricorrente la quota di pensione di reversibilità illegittimamente decurtata nel suddetto periodo ammontante a complessivi € 64.431,00 oltre accessori come per legge o di quella somma maggiore o minore che dovesse risultare a seguito di espletanda CTU ove il Giudicante lo ritenesse necessario. 4) Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva tempestivamente in giudizio l' contestando la fondatezza dell'avversa richiesta ed in proposito osservando che CP_1
“all'assegno di che trattasi non può che riconoscersi la natura di retribuzione suppletiva”.
Dopo aver dedotto che “La somma effettivamente dovuta alla sarebbe in realtà Pt_1 pari ad € 58.384,36” e contestato il cumulo di interessi e rivalutazione monetaria, lo stesso concludeva chiedendo “nel merito rigettare l'avverso ricorso, in quanto del tutto infondato in fatto e diritto, anche in punto di quantum per le premesse causali. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
Matura per la decisione allo stato degli atti, la causa è decisa mediante adozione della presente sentenza con motivazione contestuale, previo deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
- 2 -
La domanda in questa sede proposta appare fondata su ragioni tali da giustificarne l'accoglimento.
Come affermato di recente dalla giurisprudenza di legittimità (Cassazione civile sez. lav. -
23/05/2024, n. 14447) l'assegno straordinario erogato dal Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale dipendente dalle imprese di credito è “una misura che non solo presuppone la cessazione del rapporto di lavoro, ma che viene corrisposta previa rinuncia al preavviso e all'eventuale impugnazione del recesso datoriale, dunque quale incentivo all'esodo (così, tra le numerose, Cass. n. 4425 del 2012, 26926 del 2016 e, da ult.,
9899 del 2020)”.
Dal momento che, come rilevato nella predetta pronuncia “Le somme corrisposte in forma rateale o in unica soluzione a titolo di assegno straordinario dal Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale dipendente dalle imprese di credito, di cui al D.M. n.
158/2000, hanno natura di incentivo all'esodo e non costituiscono reddito rilevante ai fini del divieto di cumulo di cui all'art. 1, comma 41, L. n. 335/1995”, non resta che concludere per l'illegittimità dell'operata riduzione della pensione di reversibilità percepita dalla ricorrente. CP_ Va, tuttavia, accolta la diversa prospettazione offerta dall' sulla somma effettivamente dovuta alla ricorrente, i cui parametri trovano riscontro nella documentazione offerta in comunicazione dall'Istituto (docc.nn. 10 e 11) e non sono stati contestati da parte ricorrente alla prima difesa utile e fatti propri nelle note difensive autorizzate. CP_ Ne consegue che l' debba essere in questa sede condannato a restituire alla ricorrente la minor somma di € 58.384,36, maggiorata degli accessori di legge, nei limiti di cui all'art. 16, comma 6°, della L. 412/1991.
- 3 - CP_ In applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c. l' va condannato al rimborso delle spese processuali sostenute dalla controparte che, tenuto conto del valore
Pag. 2 di 3 e della natura della controversia (dell'importanza e del numero delle questioni trattate, e con speciale riferimento all'attività svolta innanzi al giudice, ex d.m. 55/2014, escluso il compenso per la fase istruttoria che non ha avuto svolgimento e ridotto al 50 % il compenso per la fase decisionale, non essendo state in tale fase affrontate questioni diverse da quelle già prospettate nella precedente fase), si liquidano in complessivi euro
4743,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese al 15%,
I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, dichiara l'illegittimità della riduzione del 50% operata dall' nel pe-riodo gennaio 2021 settembre 2023 ex CP_1 art. 1 comma 41 L. 335/1995 sul trattamento di reversibilità n. 09391643 e, Pt_2 per l'effetto, condanna l' a corrispondere alla ricorrente la quota di pensione di CP_1 reversibilità illegittimamente decurtata nel suddetto periodo, ammontante a complessivi
€ 58.384,36, oltre agli accessori di legge, nei limiti di cui all'art. 16, comma 6°, della L.
412/1991, nonché al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro
4743,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese al 15%,
I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi.
Chieti, lì 31 marzo 2025
Il giudice del lavoro
dott.ssa Laura Ciarcia
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Laura Ciarcia, pronunciando nella causa n. 426/2024
R.G.A.C. promossa da (Avv. Antonio Oronzo) contro l' Parte_1 CP_1
(avv.Roberta Del Sordo e Cristina Grappone) avente ad oggetto: azione di accertamento negativo in relazione a domanda di ripetizione dell'indebito, osserva quanto segue:
- 1 -
Con atto di ricorso, depositato il 6.5.2024, la ricorrente in epigrafe indicata, titolare di pensione diretta di vecchiaia Cat. VO n. 001- 230010049418 con decorrenza 10/2023 relativa all'attività di impiegata svolta presso la Banca Popolare di Bari e di trattamento pensionistico di reversibilità Cat. SOCTPS n. 09391643 con decorrenza 04/2017 liquidato a seguito del decesso del coniuge, premesso di aver risolto anticipatamente il proprio rapporto di lavoro con la Banca Popolare di Bari nel gennaio 2021 senza aver maturato i requisiti minimi per accedere al trattamento pensionistico di vecchiaia, deduceva di aver richiesto e ottenuto il diritto di fruire dell'Assegno Straordinario di
Solidarietà di cui all'art. 5 comma 1, lett. B) del Decreto Interministeriale n. 83486 del
28.07.2014 (che le era stato corrisposto dall' , dal gennaio 2021 fino al settembre CP_1
2023) e lamentava che l' di Chieti, in applicazione di quanto previsto dall'art. 1, CP_1 comma 41, della L. 335/1995 (TAB. F) aveva proceduto alla riduzione della pensione di reversibilità decurtandola nella misura del 50%. Concludeva chiedendo di “1) - Accertare e dichiarare, per i motivi tutti esposti nel presente ricorso, la natura non reddituale dell'Assegno Straordinario di Solidarietà percepito dalla ricorrente nel periodo gennaio
2021 settembre 2023. 2) - Per l'effetto accertare e dichiarare l'erroneità e/o illegittimità della riduzione del 50% operata dall' nel periodo gennaio 2021 settembre 2023 ex art. CP_1
1 comma 41 L. 335/1995 sul trattamento di reversibilità SOCTPS n. 09391643 in godimento dalla Sig.ra 3) - Per l'effetto condannare l' a Parte_1 CP_1 corrispondere alla ricorrente la quota di pensione di reversibilità illegittimamente decurtata nel suddetto periodo ammontante a complessivi € 64.431,00 oltre accessori come per legge o di quella somma maggiore o minore che dovesse risultare a seguito di espletanda CTU ove il Giudicante lo ritenesse necessario. 4) Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva tempestivamente in giudizio l' contestando la fondatezza dell'avversa richiesta ed in proposito osservando che CP_1
“all'assegno di che trattasi non può che riconoscersi la natura di retribuzione suppletiva”.
Dopo aver dedotto che “La somma effettivamente dovuta alla sarebbe in realtà Pt_1 pari ad € 58.384,36” e contestato il cumulo di interessi e rivalutazione monetaria, lo stesso concludeva chiedendo “nel merito rigettare l'avverso ricorso, in quanto del tutto infondato in fatto e diritto, anche in punto di quantum per le premesse causali. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
Matura per la decisione allo stato degli atti, la causa è decisa mediante adozione della presente sentenza con motivazione contestuale, previo deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
- 2 -
La domanda in questa sede proposta appare fondata su ragioni tali da giustificarne l'accoglimento.
Come affermato di recente dalla giurisprudenza di legittimità (Cassazione civile sez. lav. -
23/05/2024, n. 14447) l'assegno straordinario erogato dal Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale dipendente dalle imprese di credito è “una misura che non solo presuppone la cessazione del rapporto di lavoro, ma che viene corrisposta previa rinuncia al preavviso e all'eventuale impugnazione del recesso datoriale, dunque quale incentivo all'esodo (così, tra le numerose, Cass. n. 4425 del 2012, 26926 del 2016 e, da ult.,
9899 del 2020)”.
Dal momento che, come rilevato nella predetta pronuncia “Le somme corrisposte in forma rateale o in unica soluzione a titolo di assegno straordinario dal Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale dipendente dalle imprese di credito, di cui al D.M. n.
158/2000, hanno natura di incentivo all'esodo e non costituiscono reddito rilevante ai fini del divieto di cumulo di cui all'art. 1, comma 41, L. n. 335/1995”, non resta che concludere per l'illegittimità dell'operata riduzione della pensione di reversibilità percepita dalla ricorrente. CP_ Va, tuttavia, accolta la diversa prospettazione offerta dall' sulla somma effettivamente dovuta alla ricorrente, i cui parametri trovano riscontro nella documentazione offerta in comunicazione dall'Istituto (docc.nn. 10 e 11) e non sono stati contestati da parte ricorrente alla prima difesa utile e fatti propri nelle note difensive autorizzate. CP_ Ne consegue che l' debba essere in questa sede condannato a restituire alla ricorrente la minor somma di € 58.384,36, maggiorata degli accessori di legge, nei limiti di cui all'art. 16, comma 6°, della L. 412/1991.
- 3 - CP_ In applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c. l' va condannato al rimborso delle spese processuali sostenute dalla controparte che, tenuto conto del valore
Pag. 2 di 3 e della natura della controversia (dell'importanza e del numero delle questioni trattate, e con speciale riferimento all'attività svolta innanzi al giudice, ex d.m. 55/2014, escluso il compenso per la fase istruttoria che non ha avuto svolgimento e ridotto al 50 % il compenso per la fase decisionale, non essendo state in tale fase affrontate questioni diverse da quelle già prospettate nella precedente fase), si liquidano in complessivi euro
4743,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese al 15%,
I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, dichiara l'illegittimità della riduzione del 50% operata dall' nel pe-riodo gennaio 2021 settembre 2023 ex CP_1 art. 1 comma 41 L. 335/1995 sul trattamento di reversibilità n. 09391643 e, Pt_2 per l'effetto, condanna l' a corrispondere alla ricorrente la quota di pensione di CP_1 reversibilità illegittimamente decurtata nel suddetto periodo, ammontante a complessivi
€ 58.384,36, oltre agli accessori di legge, nei limiti di cui all'art. 16, comma 6°, della L.
412/1991, nonché al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro
4743,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese al 15%,
I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi.
Chieti, lì 31 marzo 2025
Il giudice del lavoro
dott.ssa Laura Ciarcia
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