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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 16/07/2025, n. 3169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3169 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD – SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, dr.ssa Rosa Pacelli, ha pronunciato, ha pronunciato all'esito del deposito di note sostitutive d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n. R.G. 12788/2024
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 422/2024 (R.G. n. 10249/2024)
TRA
, nato IL 12.01.1962 a Lusciano (CE), rappresentato e difeso Parte_1
dall'avv.to Davide Beatrice, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti
Ricorrente in opposizione
E
Controparte_1
in persona del Presidente e legale
[...]
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to Giuseppe Mazzarella, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti
Resistente in opposizione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.10.2024 la parte opponente in epigrafe ha chiesto l'accoglimento della opposizione e – conseguentemente - la revoca del decreto ingiuntivo nr. 422/2024 emesso in data 08.08.2024 da questo Tribunale nell'ambito del procedimento monitorio n. 10249/2024 R.G. e notificatogli in data 09.09.2024, con il quale gli era ingiunto il pagamento della somma complessiva di € 39.673,67 oltre interessi e rivalutazione, a titolo di contributi soggettivo, integrativo e di maternità per gli anni dal 2005 al 2012, oltre interessi e sanzioni come da Statuto della CP_1
1 Nello specifico, ha eccepito: la prescrizione quinquennale della pretesa contributiva relativa agli anni 2011 e 2012 ex art. 3, comma 9, L. n. 335/95; l'inammissibilità della domanda monitoria non avendo la provveduto, prima di azionarla, allo sgravio CP_1
dei ruoli sottesi alle cartelle di pagamento relative ai medesimi crediti e oggetto della sentenza n. 4420/2022 della Corte d'Appello di Napoli;
l'infondatezza della pretesa creditoria per insussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla Ha chiesto, CP_1
quindi, l'accoglimento dell'opposizione con vittoria di spese e attribuzione.
Si è costituita la contestando tutto quanto ex adverso dedotto, deducendo in CP_1
primo luogo il mancato decorso del termine di prescrizione sia per l'intervento della sentenza n. 4420/2022 della Corte d'Appello di Napoli, che aveva rigettato l'eccezione di prescrizione avanzata dal per le annualità dal 2005 al 2010, sia per non aver Pt_1
l'assicurato inoltrato le dichiarazioni reddituali previste dalla normativa vigente. Ha dedotto, inoltre, la sussistenza nel caso di specie dei presupposti per l'iscrizione alla e per il conseguente obbligo contributivo, essendo il ricorrente rimasto iscritto CP_1 all'Albo professionale negli anni in parola, e non avendo fornito prova, anche tramite presunzioni, del mancato svolgimento dell'attività professionale. Ha, infine, chiesto, in via subordinata e condizionata all'accoglimento della domanda, di chiamare in causa l ai fini della condanna della stessa al risarcimento dei danni. Controparte_2
Ha concluso, quindi, chiedendo il rigetto del ricorso con conferma del decreto ingiuntivo opposto. Il tutto con vittoria di spese e attribuzione.
Verificata la rituale comunicazione del decreto di sostituzione dell'udienza del
29.05.2025, ex art. 127 ter c.p.c., lette le relative note, ritenuta la causa decidibile allo stato degli atti, il Giudicante vi provvede con sentenza.
L'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Giova innanzitutto sottolineare come, anche nel rito del lavoro, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, configurandosi come giudizio ordinario di cognizione, debba svolgersi secondo le norme del procedimento ordinario dinanzi al giudice adìto e secondo i principi generali in tema di onere della prova, per cui spetta a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.
Per tale motivo l'opposto, che dal punto di vista sostanziale è parte attrice, ha l'onere di articolare la propria domanda secondo quanto previsto dall'art. 414 c.p.c. (richiamato
2 dall'art. 442 c.p.c.), mentre l'opponente ingiunto, che resta convenuto sostanziale, ha l'onere di articolare le proprie difese ai sensi dell'art. 416, co. 3, c.p.c., ossia di prendere specifica posizione in maniera precisa - e non limitata a una generica contestazione - circa i fatti allegati dall'attore a fondamento della domanda e di indicare in modo specifico i mezzi di prova e in modo particolare i documenti, che deve contestualmente depositare.
È chiaro, dunque, che l'opposizione a decreto ingiuntivo che non sia corredata da validi elementi probatori volti a smontare la pretesa creditoria, va rigettata (cfr. Cassazione civile, sez. lav., n. 13467 del 2003; Cassazione civile, sez. lav., n. 8502 del 2002).
Nel caso di specie, i motivi di opposizione si sostanziano nella dedotta illegittima duplicazione dei titoli, nell'eccezione di prescrizione quinquennale dei contributi richiesti dalla nonché nel non aver svolto negli anni dal 2005 al 2012 alcuna CP_1 attività professionale nonostante l'iscrizione all'albo.
In primo luogo, va rigettata l'eccezione avente a oggetto la presunta illegittima duplicazione di titoli esecutivi.
Parte opponente fa riferimento, in particolare, alla sentenza n. 4420/2022 della Corte
d'Appello di Napoli, con la quale è stata esaminata e rigettata la medesima eccezione di prescrizione reiterata con l'odierna opposizione. Nello specifico, il aveva Pt_1
iscritto in data 14.03.2018 dinanzi al Tribunale di Napoli Nord ricorso in opposizione avverso intimazione di pagamento n. 028 2017 9000658927 000 avente a oggetto i crediti in parola, eccependone la prescrizione (cfr. sent. n. 1869/2020, RG n. 3707/2018, allegata al fascicolo monitorio e alla memoria difensiva della fase di opposizione). La
Corte partenopea, poi, in riforma della sentenza di primo grado, ha ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione.
Ciò posto, va rilevato come nel nostro ordinamento non esista un divieto assoluto di duplicazione di titoli esecutivi, e anzi la giurisprudenza di legittimità, smentendo tale possibilità, ha espresso il seguente principio di diritto (Cfr. Cass. Civ., sez. III, ordinanza 28 agosto 2019, n. 21768): “deve negarsi che esista un principio, generale ed assoluto, ostativo alla duplicazione dei titoli esecutivi. Così, ad es., il creditore che abbia già una cambiale, può in teoria chiedere un decreto ingiuntivo adducendo la cambiale quale prova scritta del credito;
il creditore che abbia stipulato un contratto per atto pubblico, può in teoria introdurre un ordinario giudizio di condanna del
3 debitore adducendo quel contratto come prova. La possibilità per il creditore titolato di munirsi di un secondo titolo esecutivo trova ostacolo non già nel (supposto) divieto di duplicazione dei titoli esecutivi, ma in tre limiti derivanti da altri ed espliciti princìpi dell'ordinamento, e cioè: a) il principio di consumazione dell'azione ed il divieto del bis in idem, i quali impediscono al creditore di iniziare un secondo giudizio di accertamento dell'esistenza del medesimo credito già dedotto in giudizio;
b) il principio dell'interesse (art. 100 c.p.c.), che non consente l'introduzione di giudizi dai quali il creditore non possa trarre alcun vantaggio giuridico concreto;
c) il principio
(desumibile dagli artt. 1175 e 1375 c.c.) che vieta l'abuso del diritto (Sez. 3, Sentenza n.
20106 del 18/09/2009) e del processo (ex multis, Sez. U, Sentenza n. 9935 del
15/05/2015). Così, per restare in tema di ricorso monitorio, non potrà domandare un decreto ingiuntivo il creditore che abbia già ottenuto una sentenza od un altro decreto ingiuntivo per il medesimo titulus obligationis e nei confronti della medesima persona, perché ha ormai consumato l'azione, e si tratterà dunque solo di stabilire se la sua domanda sia impedita da litispendenza o giudicato;
non potrà farlo chi ha già un titolo che gli consenta l'iscrizione di ipoteca giudiziale sui beni della medesima persona, perché nessun vantaggio ulteriore ne trarrebbe;
non potrà farlo chi, in considerazione delle specificità del caso concreto, risulti mosso unicamente da intenti emulativi, fraudolenti o vessatori”.
Peraltro, con riguardo alla specifica materia previdenziale, merita di essere richiamata, ex multis, Cass. civ, Sez. lavoro, sentenza n. 21239 dell'8.10.2014, la quale ha chiarito che
“Nessuna norma impedisce all'ente previdenziale di scegliere di avviare la procedura di riscossione mediante iscrizione a ruolo ed emanazione della relativa cartella esattoriale, ancorché l'ente previdenziale abbia già ottenuto un titolo esecutivo giudiziale, né contempla sanzioni sul piano della validità della cartella esattoriale”.
Applicando i principi appena esposti al caso di specie, e posto che la sentenza invocata rigetta l'opposizione proposta dallo stesso avverso cartella esattoriale ma non Pt_1
contiene la condanna dello stesso al pagamento dei relativi contributi, deve ritenersi evidente la sussistenza dell'interesse ad agire in capo alla atteso che titolo CP_1
giudiziale (decreto ingiuntivo) e titolo stragiudiziale (cartella di pagamento) si differenziano con riguardo agli effetti, quali ad esempio la limitazione alla pignorabilità dei beni previste dalla normativa di settore in tema di esecuzione esattoriale.
4 Se dunque l'interesse ad agire è ravvisabile, ne consegue che non può venire in considerazione alcun abuso del diritto, alcuna vessazione, alcun intento fraudolento o emulativo a danno del debitore.
L'eccezione va, pertanto, rigettata.
Quanto all'eccezione di prescrizione, si osserva quanto segue.
Lasciando in disparte l'ormai riconosciuta applicabilità dell'art. 635, comma 2, c.p.c., anche alle Casse di previdenza “privatizzate” per il perdurante carattere pubblicistico dell'attività istituzionale di previdenza ed assistenza svolta dagli enti (Cfr. Cassazione civile, sez. lavoro, n. 21735 del 2015 e n. 23616 del 2020), nel presente giudizio a cognizione piena la questione della valenza di prova scritta del credito ex art. 635, comma 2, c.p.c. della dichiarazione del Direttore dell'ente previdenziale non assume alcun rilievo, non discutendosi della validità o regolarità dei documenti alla stregua dei quali è stato emesso il decreto ingiuntivo, neppure contestata, bensì della mera persistenza dell'obbligo di versamento dei contributi, o meglio, dell'estinzione dello stesso per prescrizione.
Sotto tale profilo, la ha eccepito il mancato decorso del termine di CP_1 prescrizione come disciplinato dagli artt. 19, L. 773/1982 e dall'art. 33 del Regolamento
Contributivo della a mente dei quali la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla CP_1
da parte dell'obbligato, della dichiarazione di cui all'art. 17. CP_1
L'opponente nulla ha allegato e provato circa l'invio delle predette dichiarazioni annuali per gli anni in rilievo, espressamente contestato dalla CP_1
L'exordium praescriptionis, in particolare, risulta ancorato alla presentazione dell'apposita dichiarazione di cui all'art. 17, L. 773/1982.
In base all'art. 19, co. 2, L. cit., infatti, “Per i contributi gli accessori e le sanzioni dovuti ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla , da parte dell'obbligato, della dichiarazione di cui all'articolo 17”. CP_1
Su tale aspetto si è pronunciata di recente la Suprema Corte di Cassazione, confermando invero un orientamento già espresso, ribadendo quanto segue: “Invero, da un lato, si è detto (Sez. L, Sentenza n. 4981 del 04/03/2014, Rv. 630395 - 01) che, in materia contributiva previdenziale, la L. 8 agosto 1995, n. 335, ha unificato la durata dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali, ma non anche le regole in ordine alla decorrenza dei medesimi. Ne consegue che, con riferimento alla Cassa nazionale di
5 previdenza ed assistenza a favore dei geometri, trova ancora applicazione la L. 20 ottobre 1982, n. 773, art. 19, secondo cui la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla , da parte dell'obbligato, della comunicazione della CP_1
dichiarazione dei redditi e del volume d'affari di cui all'art. 17 della medesima Legge.
Dall'alto lato, si è rilevato (Sez. L, Sentenza n. 7000 del 14/03/2008, Rv. 602494 - 01;
Sez. L, Sentenza n. 29664 del 18/12/2008, Rv. 606238 - 01 ed altre successive conformi) che, in tema di contributi previdenziali dovuti alla Controparte_1
la prescrizione dei contributi decorre dalla trasmissione a quest'ultima
[...]
della dichiarazione, da parte del debitore, dell'ammontare del proprio reddito professionale dichiarato, anche in caso di denuncia incompleta o infedele, non decorrendo, invece, ove sia trascurato completamente il dovere di presentare la dichiarazione annuale. Né una diversa decorrenza del termine di prescrizione può desumersi dall'art. 6 del Regolamento citato, che fa riferimento al momento in cui la
ha ottenuto dai competenti uffici i dati definitivi da comunicare all'interessato, CP_1
posto che la ricezione dei dati da parte dell'Amministrazione finanziaria non può costituire un'indiscriminata "rimessione in termini" della ai fini della CP_1
prescrizione e determinare la conseguente disapplicazione della norma che impone il decorso di quest'ultima dalla presentazione della denuncia dei redditi ai fini IRPEF.
Infine, non può trovare applicazione alla specie neppure l'invocato art. 2941 c.c., n. 8, posto che la causa di sospensione della prescrizione ricorre quando sia posto in essere dal debitore un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore
l'esistenza dell'obbligazione, consistente in una condotta ingannatrice e fraudolenta tale da comportare, per il creditore, una vera e propria impossibilità di agire, non una mera difficoltà di accertamento del credito, come nella specie, ove la , pur non avendo CP_1
poteri assimilabili a quelli dell' ha egualmente il diritto L. n. 773 del 1982, ex art. CP_3
17 comma 13, di ottenere dai competenti uffici informazioni concernenti gli iscritti”
(Cassazione civile, sez. lavoro, n. 15787 del 2023).
Applicando i principi appena richiamati al caso in esame, dunque, si evidenzia come parte opponente non abbia contestato l'inadempimento degli obblighi comunicativi in merito ai redditi prodotti nel corso delle annualità oggetto del presente giudizio, e come il disposto normativo richiamato, da qualificarsi quale legge speciale rispetto alla disciplina generale di cui agli art. 2943 e ss. c.c., e pertanto derogatoria rispetto alla stessa, non consenta di individuare a carico della un onere di attivazione presso CP_1
6 altre fonti di conoscenza dei redditi del ricorrente, ad esempio attraverso l'accesso alle banche dati detenute dall' . Controparte_2
Ne discende che il termine di prescrizione non è ancora decorso.
L'eccezione sollevata dalla risulta, quindi, fondata. CP_1
A ciò si aggiunga, per mero onere di completezza motivazionale, che non può non valorizzarsi, con riferimento ai contributi relativi agli anni dal 2005 al 2010, della sentenza n. 4420/2022 della Corte d'Appello di Napoli citata, e che la ha, infine, CP_1
eccepito e provato di aver inoltrato al diversi atti di sollecito aventi a oggetto i Pt_1
contributi per gli anni 2011 e 2012, e segnatamente: lettera raccomandata A/R del
13/02/2019; lettera raccomandata A/R del 11/12/2019; lettera raccomandata A/R del
30/06/2020; lettera raccomandata A/R del 17/07/2023.
L'opponente nulla ha eccepito circa tale documentazione.
L'eccezione va, pertanto, rigettata.
Quanto alla sussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla , si osserva quanto CP_1
segue.
Giova premettere come, come dedotto dalla stessa in memoria, la giurisprudenza CP_1
di legittimità abbia a più riprese ribadito che “In tema di Controparte_1
ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della
[...]
contribuzione minima, è condizione sufficiente l'iscrizione all'albo professionale, essendo, invece, irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito, dovendo peraltro escludersi che la mera iscrizione ad altra gestione sia di per sé ostativa all'insorgere degli obblighi nei confronti della CP_3
previdenza di categoria;
dall'obbligo di iscrizione consegue, inoltre, l'applicazione delle norme regolamentari della predetta che stabiliscono le condizioni per le CP_1
quali è possibile derogare alla presunzione di svolgimento di attività professionale da parte degli iscritti all'albo” (Cassazione civile, sez. lav., n. 28188 del 2022).
La Suprema Corte ha, poi, ribadito di recente che “L'imposizione di un contributo obbligatorio a carico degli iscritti all'albo dei geometri che non svolgono attività professionale continuativa e l'individuazione di presupposti di fatto per il riconoscimento del requisito del carattere continuativo di tale attività non comportano
l'estensione dell'obbligo di iscrizione alla a Controparte_1
nuove categorie di soggetti, ma danno attuazione al principio - desumibile dall' art. 22
7 della l. n. 773 del 1982 , che già prevedeva il cd. contributo di solidarietà (poi trasformato in contributo soggettivo minimo), e dagli interventi normativi successivi, dal d.lgs. n. 509 del 1994 alla l. n. 335 del 1995 - secondo cui ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione alla e del pagamento della contribuzione minima è condizione CP_1
sufficiente l'iscrizione all'albo professionale, restando irrilevanti la natura occasionale dell'attività e la mancata produzione di reddito” (Cassazione civile, sez. lavoro, n.
30191 del 2024).
Nel caso di specie, la pretesa contributiva avanzata dalla ha ad oggetto il solo CP_1 periodo di iscrizione all'albo professionale, avente a oggetto nel 2012 i soli primi sei mesi (cfr. controllo contributivo effettuato dalla in atti). CP_1
La difesa di parte ricorrente, d'altro canto, a dedotto unicamente di non aver svolto attività professionale negli anni dal 2005 al 2012 e di aver inoltrato istanza di cancellazione alla con annessa cancellazione della partita IVA nel settembre CP_1
2012 (cfr. istanza di cancellazione allegata al ricorso).
La domanda va, quindi, integralmente rigettata, restando assorbita, in quanto condizionata all'accoglimento della domanda, l'istanza di chiamata in causa del terzo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto della natura e del valore della causa e dell'assenza di istruttoria.
P.Q.M.
Il Giudice unico del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Rosa Pacelli, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto e lo dichiara esecutivo;
b) Condanna l'opponente al pagamento in favore della Controparte_4
in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite, che si CP_1 liquidano in € 3.291,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Si comunichi.
Aversa, 16.07.2025
Il Giudice
Dott.ssa Rosa Pacelli
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD – SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, dr.ssa Rosa Pacelli, ha pronunciato, ha pronunciato all'esito del deposito di note sostitutive d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n. R.G. 12788/2024
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 422/2024 (R.G. n. 10249/2024)
TRA
, nato IL 12.01.1962 a Lusciano (CE), rappresentato e difeso Parte_1
dall'avv.to Davide Beatrice, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti
Ricorrente in opposizione
E
Controparte_1
in persona del Presidente e legale
[...]
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to Giuseppe Mazzarella, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti
Resistente in opposizione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.10.2024 la parte opponente in epigrafe ha chiesto l'accoglimento della opposizione e – conseguentemente - la revoca del decreto ingiuntivo nr. 422/2024 emesso in data 08.08.2024 da questo Tribunale nell'ambito del procedimento monitorio n. 10249/2024 R.G. e notificatogli in data 09.09.2024, con il quale gli era ingiunto il pagamento della somma complessiva di € 39.673,67 oltre interessi e rivalutazione, a titolo di contributi soggettivo, integrativo e di maternità per gli anni dal 2005 al 2012, oltre interessi e sanzioni come da Statuto della CP_1
1 Nello specifico, ha eccepito: la prescrizione quinquennale della pretesa contributiva relativa agli anni 2011 e 2012 ex art. 3, comma 9, L. n. 335/95; l'inammissibilità della domanda monitoria non avendo la provveduto, prima di azionarla, allo sgravio CP_1
dei ruoli sottesi alle cartelle di pagamento relative ai medesimi crediti e oggetto della sentenza n. 4420/2022 della Corte d'Appello di Napoli;
l'infondatezza della pretesa creditoria per insussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla Ha chiesto, CP_1
quindi, l'accoglimento dell'opposizione con vittoria di spese e attribuzione.
Si è costituita la contestando tutto quanto ex adverso dedotto, deducendo in CP_1
primo luogo il mancato decorso del termine di prescrizione sia per l'intervento della sentenza n. 4420/2022 della Corte d'Appello di Napoli, che aveva rigettato l'eccezione di prescrizione avanzata dal per le annualità dal 2005 al 2010, sia per non aver Pt_1
l'assicurato inoltrato le dichiarazioni reddituali previste dalla normativa vigente. Ha dedotto, inoltre, la sussistenza nel caso di specie dei presupposti per l'iscrizione alla e per il conseguente obbligo contributivo, essendo il ricorrente rimasto iscritto CP_1 all'Albo professionale negli anni in parola, e non avendo fornito prova, anche tramite presunzioni, del mancato svolgimento dell'attività professionale. Ha, infine, chiesto, in via subordinata e condizionata all'accoglimento della domanda, di chiamare in causa l ai fini della condanna della stessa al risarcimento dei danni. Controparte_2
Ha concluso, quindi, chiedendo il rigetto del ricorso con conferma del decreto ingiuntivo opposto. Il tutto con vittoria di spese e attribuzione.
Verificata la rituale comunicazione del decreto di sostituzione dell'udienza del
29.05.2025, ex art. 127 ter c.p.c., lette le relative note, ritenuta la causa decidibile allo stato degli atti, il Giudicante vi provvede con sentenza.
L'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Giova innanzitutto sottolineare come, anche nel rito del lavoro, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, configurandosi come giudizio ordinario di cognizione, debba svolgersi secondo le norme del procedimento ordinario dinanzi al giudice adìto e secondo i principi generali in tema di onere della prova, per cui spetta a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.
Per tale motivo l'opposto, che dal punto di vista sostanziale è parte attrice, ha l'onere di articolare la propria domanda secondo quanto previsto dall'art. 414 c.p.c. (richiamato
2 dall'art. 442 c.p.c.), mentre l'opponente ingiunto, che resta convenuto sostanziale, ha l'onere di articolare le proprie difese ai sensi dell'art. 416, co. 3, c.p.c., ossia di prendere specifica posizione in maniera precisa - e non limitata a una generica contestazione - circa i fatti allegati dall'attore a fondamento della domanda e di indicare in modo specifico i mezzi di prova e in modo particolare i documenti, che deve contestualmente depositare.
È chiaro, dunque, che l'opposizione a decreto ingiuntivo che non sia corredata da validi elementi probatori volti a smontare la pretesa creditoria, va rigettata (cfr. Cassazione civile, sez. lav., n. 13467 del 2003; Cassazione civile, sez. lav., n. 8502 del 2002).
Nel caso di specie, i motivi di opposizione si sostanziano nella dedotta illegittima duplicazione dei titoli, nell'eccezione di prescrizione quinquennale dei contributi richiesti dalla nonché nel non aver svolto negli anni dal 2005 al 2012 alcuna CP_1 attività professionale nonostante l'iscrizione all'albo.
In primo luogo, va rigettata l'eccezione avente a oggetto la presunta illegittima duplicazione di titoli esecutivi.
Parte opponente fa riferimento, in particolare, alla sentenza n. 4420/2022 della Corte
d'Appello di Napoli, con la quale è stata esaminata e rigettata la medesima eccezione di prescrizione reiterata con l'odierna opposizione. Nello specifico, il aveva Pt_1
iscritto in data 14.03.2018 dinanzi al Tribunale di Napoli Nord ricorso in opposizione avverso intimazione di pagamento n. 028 2017 9000658927 000 avente a oggetto i crediti in parola, eccependone la prescrizione (cfr. sent. n. 1869/2020, RG n. 3707/2018, allegata al fascicolo monitorio e alla memoria difensiva della fase di opposizione). La
Corte partenopea, poi, in riforma della sentenza di primo grado, ha ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione.
Ciò posto, va rilevato come nel nostro ordinamento non esista un divieto assoluto di duplicazione di titoli esecutivi, e anzi la giurisprudenza di legittimità, smentendo tale possibilità, ha espresso il seguente principio di diritto (Cfr. Cass. Civ., sez. III, ordinanza 28 agosto 2019, n. 21768): “deve negarsi che esista un principio, generale ed assoluto, ostativo alla duplicazione dei titoli esecutivi. Così, ad es., il creditore che abbia già una cambiale, può in teoria chiedere un decreto ingiuntivo adducendo la cambiale quale prova scritta del credito;
il creditore che abbia stipulato un contratto per atto pubblico, può in teoria introdurre un ordinario giudizio di condanna del
3 debitore adducendo quel contratto come prova. La possibilità per il creditore titolato di munirsi di un secondo titolo esecutivo trova ostacolo non già nel (supposto) divieto di duplicazione dei titoli esecutivi, ma in tre limiti derivanti da altri ed espliciti princìpi dell'ordinamento, e cioè: a) il principio di consumazione dell'azione ed il divieto del bis in idem, i quali impediscono al creditore di iniziare un secondo giudizio di accertamento dell'esistenza del medesimo credito già dedotto in giudizio;
b) il principio dell'interesse (art. 100 c.p.c.), che non consente l'introduzione di giudizi dai quali il creditore non possa trarre alcun vantaggio giuridico concreto;
c) il principio
(desumibile dagli artt. 1175 e 1375 c.c.) che vieta l'abuso del diritto (Sez. 3, Sentenza n.
20106 del 18/09/2009) e del processo (ex multis, Sez. U, Sentenza n. 9935 del
15/05/2015). Così, per restare in tema di ricorso monitorio, non potrà domandare un decreto ingiuntivo il creditore che abbia già ottenuto una sentenza od un altro decreto ingiuntivo per il medesimo titulus obligationis e nei confronti della medesima persona, perché ha ormai consumato l'azione, e si tratterà dunque solo di stabilire se la sua domanda sia impedita da litispendenza o giudicato;
non potrà farlo chi ha già un titolo che gli consenta l'iscrizione di ipoteca giudiziale sui beni della medesima persona, perché nessun vantaggio ulteriore ne trarrebbe;
non potrà farlo chi, in considerazione delle specificità del caso concreto, risulti mosso unicamente da intenti emulativi, fraudolenti o vessatori”.
Peraltro, con riguardo alla specifica materia previdenziale, merita di essere richiamata, ex multis, Cass. civ, Sez. lavoro, sentenza n. 21239 dell'8.10.2014, la quale ha chiarito che
“Nessuna norma impedisce all'ente previdenziale di scegliere di avviare la procedura di riscossione mediante iscrizione a ruolo ed emanazione della relativa cartella esattoriale, ancorché l'ente previdenziale abbia già ottenuto un titolo esecutivo giudiziale, né contempla sanzioni sul piano della validità della cartella esattoriale”.
Applicando i principi appena esposti al caso di specie, e posto che la sentenza invocata rigetta l'opposizione proposta dallo stesso avverso cartella esattoriale ma non Pt_1
contiene la condanna dello stesso al pagamento dei relativi contributi, deve ritenersi evidente la sussistenza dell'interesse ad agire in capo alla atteso che titolo CP_1
giudiziale (decreto ingiuntivo) e titolo stragiudiziale (cartella di pagamento) si differenziano con riguardo agli effetti, quali ad esempio la limitazione alla pignorabilità dei beni previste dalla normativa di settore in tema di esecuzione esattoriale.
4 Se dunque l'interesse ad agire è ravvisabile, ne consegue che non può venire in considerazione alcun abuso del diritto, alcuna vessazione, alcun intento fraudolento o emulativo a danno del debitore.
L'eccezione va, pertanto, rigettata.
Quanto all'eccezione di prescrizione, si osserva quanto segue.
Lasciando in disparte l'ormai riconosciuta applicabilità dell'art. 635, comma 2, c.p.c., anche alle Casse di previdenza “privatizzate” per il perdurante carattere pubblicistico dell'attività istituzionale di previdenza ed assistenza svolta dagli enti (Cfr. Cassazione civile, sez. lavoro, n. 21735 del 2015 e n. 23616 del 2020), nel presente giudizio a cognizione piena la questione della valenza di prova scritta del credito ex art. 635, comma 2, c.p.c. della dichiarazione del Direttore dell'ente previdenziale non assume alcun rilievo, non discutendosi della validità o regolarità dei documenti alla stregua dei quali è stato emesso il decreto ingiuntivo, neppure contestata, bensì della mera persistenza dell'obbligo di versamento dei contributi, o meglio, dell'estinzione dello stesso per prescrizione.
Sotto tale profilo, la ha eccepito il mancato decorso del termine di CP_1 prescrizione come disciplinato dagli artt. 19, L. 773/1982 e dall'art. 33 del Regolamento
Contributivo della a mente dei quali la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla CP_1
da parte dell'obbligato, della dichiarazione di cui all'art. 17. CP_1
L'opponente nulla ha allegato e provato circa l'invio delle predette dichiarazioni annuali per gli anni in rilievo, espressamente contestato dalla CP_1
L'exordium praescriptionis, in particolare, risulta ancorato alla presentazione dell'apposita dichiarazione di cui all'art. 17, L. 773/1982.
In base all'art. 19, co. 2, L. cit., infatti, “Per i contributi gli accessori e le sanzioni dovuti ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla , da parte dell'obbligato, della dichiarazione di cui all'articolo 17”. CP_1
Su tale aspetto si è pronunciata di recente la Suprema Corte di Cassazione, confermando invero un orientamento già espresso, ribadendo quanto segue: “Invero, da un lato, si è detto (Sez. L, Sentenza n. 4981 del 04/03/2014, Rv. 630395 - 01) che, in materia contributiva previdenziale, la L. 8 agosto 1995, n. 335, ha unificato la durata dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali, ma non anche le regole in ordine alla decorrenza dei medesimi. Ne consegue che, con riferimento alla Cassa nazionale di
5 previdenza ed assistenza a favore dei geometri, trova ancora applicazione la L. 20 ottobre 1982, n. 773, art. 19, secondo cui la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla , da parte dell'obbligato, della comunicazione della CP_1
dichiarazione dei redditi e del volume d'affari di cui all'art. 17 della medesima Legge.
Dall'alto lato, si è rilevato (Sez. L, Sentenza n. 7000 del 14/03/2008, Rv. 602494 - 01;
Sez. L, Sentenza n. 29664 del 18/12/2008, Rv. 606238 - 01 ed altre successive conformi) che, in tema di contributi previdenziali dovuti alla Controparte_1
la prescrizione dei contributi decorre dalla trasmissione a quest'ultima
[...]
della dichiarazione, da parte del debitore, dell'ammontare del proprio reddito professionale dichiarato, anche in caso di denuncia incompleta o infedele, non decorrendo, invece, ove sia trascurato completamente il dovere di presentare la dichiarazione annuale. Né una diversa decorrenza del termine di prescrizione può desumersi dall'art. 6 del Regolamento citato, che fa riferimento al momento in cui la
ha ottenuto dai competenti uffici i dati definitivi da comunicare all'interessato, CP_1
posto che la ricezione dei dati da parte dell'Amministrazione finanziaria non può costituire un'indiscriminata "rimessione in termini" della ai fini della CP_1
prescrizione e determinare la conseguente disapplicazione della norma che impone il decorso di quest'ultima dalla presentazione della denuncia dei redditi ai fini IRPEF.
Infine, non può trovare applicazione alla specie neppure l'invocato art. 2941 c.c., n. 8, posto che la causa di sospensione della prescrizione ricorre quando sia posto in essere dal debitore un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore
l'esistenza dell'obbligazione, consistente in una condotta ingannatrice e fraudolenta tale da comportare, per il creditore, una vera e propria impossibilità di agire, non una mera difficoltà di accertamento del credito, come nella specie, ove la , pur non avendo CP_1
poteri assimilabili a quelli dell' ha egualmente il diritto L. n. 773 del 1982, ex art. CP_3
17 comma 13, di ottenere dai competenti uffici informazioni concernenti gli iscritti”
(Cassazione civile, sez. lavoro, n. 15787 del 2023).
Applicando i principi appena richiamati al caso in esame, dunque, si evidenzia come parte opponente non abbia contestato l'inadempimento degli obblighi comunicativi in merito ai redditi prodotti nel corso delle annualità oggetto del presente giudizio, e come il disposto normativo richiamato, da qualificarsi quale legge speciale rispetto alla disciplina generale di cui agli art. 2943 e ss. c.c., e pertanto derogatoria rispetto alla stessa, non consenta di individuare a carico della un onere di attivazione presso CP_1
6 altre fonti di conoscenza dei redditi del ricorrente, ad esempio attraverso l'accesso alle banche dati detenute dall' . Controparte_2
Ne discende che il termine di prescrizione non è ancora decorso.
L'eccezione sollevata dalla risulta, quindi, fondata. CP_1
A ciò si aggiunga, per mero onere di completezza motivazionale, che non può non valorizzarsi, con riferimento ai contributi relativi agli anni dal 2005 al 2010, della sentenza n. 4420/2022 della Corte d'Appello di Napoli citata, e che la ha, infine, CP_1
eccepito e provato di aver inoltrato al diversi atti di sollecito aventi a oggetto i Pt_1
contributi per gli anni 2011 e 2012, e segnatamente: lettera raccomandata A/R del
13/02/2019; lettera raccomandata A/R del 11/12/2019; lettera raccomandata A/R del
30/06/2020; lettera raccomandata A/R del 17/07/2023.
L'opponente nulla ha eccepito circa tale documentazione.
L'eccezione va, pertanto, rigettata.
Quanto alla sussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla , si osserva quanto CP_1
segue.
Giova premettere come, come dedotto dalla stessa in memoria, la giurisprudenza CP_1
di legittimità abbia a più riprese ribadito che “In tema di Controparte_1
ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della
[...]
contribuzione minima, è condizione sufficiente l'iscrizione all'albo professionale, essendo, invece, irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito, dovendo peraltro escludersi che la mera iscrizione ad altra gestione sia di per sé ostativa all'insorgere degli obblighi nei confronti della CP_3
previdenza di categoria;
dall'obbligo di iscrizione consegue, inoltre, l'applicazione delle norme regolamentari della predetta che stabiliscono le condizioni per le CP_1
quali è possibile derogare alla presunzione di svolgimento di attività professionale da parte degli iscritti all'albo” (Cassazione civile, sez. lav., n. 28188 del 2022).
La Suprema Corte ha, poi, ribadito di recente che “L'imposizione di un contributo obbligatorio a carico degli iscritti all'albo dei geometri che non svolgono attività professionale continuativa e l'individuazione di presupposti di fatto per il riconoscimento del requisito del carattere continuativo di tale attività non comportano
l'estensione dell'obbligo di iscrizione alla a Controparte_1
nuove categorie di soggetti, ma danno attuazione al principio - desumibile dall' art. 22
7 della l. n. 773 del 1982 , che già prevedeva il cd. contributo di solidarietà (poi trasformato in contributo soggettivo minimo), e dagli interventi normativi successivi, dal d.lgs. n. 509 del 1994 alla l. n. 335 del 1995 - secondo cui ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione alla e del pagamento della contribuzione minima è condizione CP_1
sufficiente l'iscrizione all'albo professionale, restando irrilevanti la natura occasionale dell'attività e la mancata produzione di reddito” (Cassazione civile, sez. lavoro, n.
30191 del 2024).
Nel caso di specie, la pretesa contributiva avanzata dalla ha ad oggetto il solo CP_1 periodo di iscrizione all'albo professionale, avente a oggetto nel 2012 i soli primi sei mesi (cfr. controllo contributivo effettuato dalla in atti). CP_1
La difesa di parte ricorrente, d'altro canto, a dedotto unicamente di non aver svolto attività professionale negli anni dal 2005 al 2012 e di aver inoltrato istanza di cancellazione alla con annessa cancellazione della partita IVA nel settembre CP_1
2012 (cfr. istanza di cancellazione allegata al ricorso).
La domanda va, quindi, integralmente rigettata, restando assorbita, in quanto condizionata all'accoglimento della domanda, l'istanza di chiamata in causa del terzo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto della natura e del valore della causa e dell'assenza di istruttoria.
P.Q.M.
Il Giudice unico del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Rosa Pacelli, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto e lo dichiara esecutivo;
b) Condanna l'opponente al pagamento in favore della Controparte_4
in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite, che si CP_1 liquidano in € 3.291,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Si comunichi.
Aversa, 16.07.2025
Il Giudice
Dott.ssa Rosa Pacelli
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