TRIB
Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 13/12/2025, n. 452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 452 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 953/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ISERNIA in persona del Giudice unico, dott.ssa Simona Di LO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n° 953/2020 RG del Tribunale di Isernia, trattenuta in decisione all'udienza del 23/10/2025, promossa da in persona Parte_1 dell'amministratore delegato e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Silvio
BA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in Trani (BT), via
Montegrappa n. 2
ATTORE nei confronti di rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Cappellu ed elettivamente domiciliata Controparte_1 presso lo studio del difensore sito in Isernia alla Via Umbria (Centro Comm. e Aff.) Int. b/24
CONVENUTA nei confronti di
, già rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2 Controparte_3
M. IS TT ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Annarosa Moscatiello sito in Isernia C.so Garibaldi 45,
CONVENUTA nei confronti di
, in persona del procuratore speciale p.t., Controparte_4 rappresentata e difesa dall'avv. Mario Antonio Ciarambino ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Foggia al Corso Cairoli n. 25
CONVENUTA avente ad oggetto: mutuo conclusioni come da verbale del 23/10/2025
pagina 1 di 6 FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha Parte_1 introdotto il giudizio di merito a seguito dell'opposizione ex art. 615 comma 2 c.p.c. proposta da nella procedura esecutiva promossa nei suoi confronti di nelle forme del Controparte_1 CP_5 pignoramento ex art. 72 bis drp 602/73. Nell'opposizione, la , fideiussore della Euro Far 99 CP_1 srl, aveva contestato l'applicabilità, al caso di specie, della procedura di riscossione esattoriale ex art. 9 co. 5 d.lgs. 123/98, la sua qualità di coobbligata della Euro Far 99 srl e la legittimità delle condizioni applicate dalla alle linee di credito intrattenute con l'impresa. Pt_1
Il g.e., ritenendo sussistente il fumus boni iuris, ha sospeso l'esecuzione e ha assegnato termine per Contr introdurre l'eventuale giudizio di merito, di fatto introdotto dal rassegnando le seguenti conclusioni: “- in via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di CP_7 in relazione ai motivi innanzi evidenziati;
-nel merito, respingere ogni e qualsiasi domanda
[...] proposta dall'opponente nei confronti di in quanto destituita di ogni fondamento e, per l Pt_2
'effetto, rigettare l'opposizione all'esecuzione promossa dal la Sig.ra con ricorso del Controparte_1
05/07/19; -con vittoria delle spese e competenze del giudizio, oltre gli accessori di legge”.
Si è costituita in giudizio chiedendo: “Dichiarare inammissibile l'opposizione originariamente CP_5 proposta e, per l'effetto, dichiarare valido ed efficace il pignoramento presso terzi;
2. Dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' ; Controparte_8
3. Accogliere la domanda proposta dalla Parte_1
4. Condannare chi di dovere al pagamento delle spese di lite.”
Si è costituita in giudizio , già , quale successore della Controparte_9 Controparte_3
Contr
chiedendo di riconoscersi sussistere il diritto della parte adiuvata / Controparte_10
Contr ad agire in executivis nei confronti della garante . Controparte_1
Si è costituita, infine, la chiedendo: “Rigettare integralmente la domanda promossa Controparte_1 dalla con atto di citazione ex art. 616 c.p.c. per i Parte_1 motivi di cui in narrativa, con ogni conseguenza di legge;
- In ogni caso, nel merito, accertare e dichiarare la insussistenza del diritto della
[...]
nonché, a monte, della Controparte_11 Controparte_12
a procedere ad esecuzione forzata e, in ogni caso, della relativa pretesa creditoria
[...] nei confronti della ricorrente, , per i motivi tutti dedotti in narrativa, con ogni relativa Controparte_1 conseguenza di legge. Con vittoria di spese e distrazione in favore del Procuratore antistatario”.
pagina 2 di 6 La causa, di natura documentale, pervenuta infine alla scrivente giudice, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 23.10.2025 previa concessione di termini ridotti ex art. 190 comma 2 c.p.c. per memorie conclusionali e eventuali repliche.
***
Deve, anzitutto, escludersi qualsiasi tipo di rilevanza, nel presente giudizio, della sentenza resa dal
Tribunale di Ancona n. 1001/2021 e dalla Corte di Appello di Ancona n. 164/2025, quest'ultima passata in giudicato, con cui è stato rideterminato il credito della (cui è Controparte_10 succeduta ) revocando il decreto ingiuntivo che la aveva Controparte_9 Controparte_10 ottenuto nei confronti della Euro Far 99 srl e dei garanti sul presupposto che ricevuto dall'Istituto di credito, anche in forza del pagamento effettuato dal Comitato Gestione Fondo di garanzia per le PMI ex L. 662/96, fosse superiore rispetto a quanto le sarebbe stato effettivamente dovuto, stante le patologie riscontrate nei contratti intercorsi tra la debitrice principale e la Controparte_10
Detta sentenza fa stato esclusivamente tra le parti di quei giudizi (ossia tra la Euro Far 99 srl, CP_13
, e da un lato e l dall'altro), per cui le
[...] Controparte_1 Controparte_14 Controparte_9 statuizioni ivi contenute non possono in alcun modo essere opposte a soggetti che di quel giudizio non ne hanno in alcun modo fatto parte.
Inoltre, va indagata la natura della garanzia prestata dal Fondo di Garanzia ex l.n. 662/1996.
A tal fine, va evidenziato che l'art. 2, comma 100, della L. n. 662/1996 ha previsto il finanziamento pubblico di un Fondo di garanzia presso il "allo scopo di assicurare una Parte_1
Parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese"; l'art. 2 del D.M. attività produttive del 20/6/2005 (che ha rideterminato le caratteristiche degli interventi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese), prevede, a sua volta, che: a) la
"garanzia diretta è concessa" alle banche ed agli intermediari finanziari iscritti negli albi ivi indicati
(comma 1); b) "la garanzia è esplicita, incondizionata ed irrevocabile ed è concessa nella misura massima variabile, ai sensi della normativa vigente, tra il 60% e 180% di ciascuna operazione finanziaria"; c) "nei limiti della copertura massima di ciascuna operazione, la garanzia diretta copre in misura variabile tra il 60% e l'80% dell'importo dell'esposizione dei soggetti richiedenti nei confronti delle piccole e medie imprese" (comma 2); d) "la garanzia è inoltre diretta, nel senso che si rivolge ad una singola esposizione" (comma 3); e) "in caso di inadempimento delle piccole e medie imprese, i soggetti richiedenti possono rivalersi sul Fondo per gli importi da esso garantiti, anziché continuare a perseguire il debitore principale"; f) "ai sensi dell'art. 1203 del codice civile, nell'effettuare il pagamento, il Fondo acquisisce il diritto a rivalersi sulle piccole e medie imprese inadempienti per le somme da esso pagate"; g) "nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del pagina 3 di 6 Fondo di gestione si applica, così come previsto dall'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 123, la procedura esattoriale di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, come sostituita dall'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46" (comma
4).
Il D.Lgs. n. 123/1998 (che reca le disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese a norma dell'art. 4, comma 4, lett. c), della L. n. 59/1997), prevede, inoltre, che: -
"nei casi di restituzione dell'intervento in conseguenza della revoca di cui al comma 3, o comunque disposta per azioni o fatti addebitati all'impresa beneficiaria, e della revoca di cui al comma 1, disposta anche in misura parziale purché proporzionale all'inadempimento riscontrato, l'impresa stessa versa il relativo importo maggiorato di un interesse..." (art. 9, comma 4); - "per le restituzioni di cui al comma
4 i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi"; - "al recupero dei crediti si provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione, nonché delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni" (art. 9, comma 5).
Dal predetto complesso assetto normativo si evince, quindi, che: - la garanzia diretta è concessa dal
Fondo di garanzia alla banca (o al soggetto finanziatore) in misura percentuale rispetto all'importo da questi complessivamente finanziato;
- in caso d'inadempimento dell'impresa che ha ricevuto il finanziamento, il soggetto finanziatore (anziché continuare a perseguire il debitore principale) può rivalersi sul Fondo per gli importi da esso garantiti;
- il Fondo, a sua volta, nell'effettuare il pagamento, acquisisce il diritto a rivalersi sull'impresa inadempiente, per le somme dallo stesso pagate, in surroga ai sensi dell'art. 1203 c.c.; - i crediti del Fondo di garanzia nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del D.Lgs. n. 123/1998 e delle disposizioni ivi richiamate sono assistiti da privilegio sin dalla nascita
(vedi, sul punto, Cass. n. 33369 del 2023); - il credito del Fondo di garanzia presuppone soltanto l'intervenuto pagamento (nella percentuale prevista) all'istituto di credito che aveva erogato il finanziamento bancario, non occorrendo, invece, un formale provvedimento di revoca del beneficio a carico dell'impresa inadempiente.
Il credito restitutorio vantato da per conto del Fondo e in conseguenza della surroga ex Pt_2 lege, ha natura pubblicistica ed è ontologicamente diverso rispetto al credito, di natura privatistica, originato dal finanziamento concesso dall'allora Di conseguenza, la Controparte_10 circostanza per cui sia stato giudizialmente accertata l'inesistenza di esposizioni debitorie dell'impresa pagina 4 di 6 e dei suoi garanti nei confronti di ES AN LO spa non vale in alcun modo a paralizzare il diritto di Contr di recuperare nei confronti della quanto liquidato all'Istituto finanziatore a titolo di CP_1 perdita sull'operazione finanziaria ammessa alla garanzia del Fondo, attenendo invece al diverso rapporto tra la medesima ed ES AN paolo S.p.A. la questione relativa alla ripetizione CP_1 delle somme da quest'ultima indebitamente percepite. Contr Ne deriva, quindi, la completa impermeabilità del diritto di alla restituzione delle somme corrisposte alla rispetto alla sentenza n. 164/2025 emessa, nel corso del Controparte_10 presente giudizio, dalla Corte di Appello di Ancona e passata in giudicato. Con conseguente rigetto anche del terzo motivo di opposizione fatto valere nella fase “cautelare” dalla . CP_1
***
Venendo, quindi, al merito dell'opposizione, va rilevato che la ha contestato l'applicabilità, CP_1 al caso di specie, della procedura di riscossione esattoriale di cui all'art. 9 co. 5 del d.lgs. 123/98.
Ebbene, va a tal fine evidenziato che la Cassazione, con una recente pronuncia, ha definitivamente riconosciuto che “il Collegio stima di dover dare continuità all'orientamento secondo cui "In tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, l'avvenuta escussione di quest'ultima nei confronti di determina la surrogazione di detto Parte_1 garante nella posizione del garantito, con la nascita di un diritto di natura privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese, con conseguente legittimità della riscossione esattoriale ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 46 del 1999"
(Cass., 3, n. 1005 del 16/1/2023); "In tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, in capo al gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, ex L. n. 662 del 1996, che ha soddisfatto il finanziatore, surrogandosi ad esso, sorge un diritto restitutorio di natura pubblicistica privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla diponibilità del
Fondo, con la conseguenza che ad esso è applicabile la procedura di riscossione coattiva dei crediti cc.dd. agevolati, ex art. 17 del D.Lgs. 146 del 1999, anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, ai sensi dell'art.
8-bis, comma 3, del D.L. n. 3 del 2015, conv. con modif. dalla L. n. 33 del 2015, pur se il credito sia sorto prima dell'entrata in vigore della norma, atteso che tale disposizione non è di interpretazione autentica, né innovativa, ma meramente ripetitiva e confermativa del regime già vigente"” (Cass. n. 9678/2025). Ne deriva, quindi, il rigetto del primo motivo di opposizione fatto valere dalla con il proprio ricorso, considerato che, secondo quanto chiarito dai giudici di CP_1 legittimità, il ricorso alla riscossione esattoriale opera tanto nei confronti del debitore principale che pagina 5 di 6 degli eventuali garanti e tanto nei casi di revoca del finanziamento, quanto nel caso di inadempimento della debitrice principale (e dei garanti).
***
La contesta, poi, di aver mai sottoscritto alcun documento che potesse impegnarla in via CP_1 principale o di garanzia con la Ubi Banca, nei cui confronti poteva, tutt'al più, dirsi obbligata la sola
Euro Far 99 srl.
L , poi incorporata nell' , ha, tuttavia, prodotto, quali allegati 3, Controparte_3 Controparte_9
4 e 5, le fideiussioni sottoscritte anche dalla e dalla stesse non disconosciute neanche dalla CP_1 sottoscrizione che attestano che la stessa si era costituita garante della Euro Far 99 srl e che, in forza di tale garanzia, è stata escussa dall , a seguito dell'iscrizione a ruolo delle somme portate dalla CP_5 cartella di pagamento n. 053 2018 0001 086218 001.
Anche tale ultimo motivo dell'opposizione proposta dalla sarebbe, dunque da rigettarsi. CP_1
Ne deriva, pertanto, il rigetto completo dell'opposizione proposta ex art. 615 comma 2 c.p.c., con assorbimento di ogni ulteriore questione.
***
La particolarità della vicenda, sotto il profilo delle conseguenze della sentenza emessa dalla Corte di
Appello di Ancona e passata in giudicato, giustifica la compensazione delle spese di lite tra tutte le parti in causa.
PQM
Il Tribunale di Isernia, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- Rigetta l'opposizione proposta da con ricorso del 5.7.2019 e, per l'effetto, Controparte_1 revoca l'ordinanza di sospensione dell'esecuzione emessa il 5.9.2019 e confermata il 18.9.2020;
- Compensa tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Isernia, il 13/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Simona Di LO
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ISERNIA in persona del Giudice unico, dott.ssa Simona Di LO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n° 953/2020 RG del Tribunale di Isernia, trattenuta in decisione all'udienza del 23/10/2025, promossa da in persona Parte_1 dell'amministratore delegato e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Silvio
BA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in Trani (BT), via
Montegrappa n. 2
ATTORE nei confronti di rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Cappellu ed elettivamente domiciliata Controparte_1 presso lo studio del difensore sito in Isernia alla Via Umbria (Centro Comm. e Aff.) Int. b/24
CONVENUTA nei confronti di
, già rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2 Controparte_3
M. IS TT ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Annarosa Moscatiello sito in Isernia C.so Garibaldi 45,
CONVENUTA nei confronti di
, in persona del procuratore speciale p.t., Controparte_4 rappresentata e difesa dall'avv. Mario Antonio Ciarambino ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Foggia al Corso Cairoli n. 25
CONVENUTA avente ad oggetto: mutuo conclusioni come da verbale del 23/10/2025
pagina 1 di 6 FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha Parte_1 introdotto il giudizio di merito a seguito dell'opposizione ex art. 615 comma 2 c.p.c. proposta da nella procedura esecutiva promossa nei suoi confronti di nelle forme del Controparte_1 CP_5 pignoramento ex art. 72 bis drp 602/73. Nell'opposizione, la , fideiussore della Euro Far 99 CP_1 srl, aveva contestato l'applicabilità, al caso di specie, della procedura di riscossione esattoriale ex art. 9 co. 5 d.lgs. 123/98, la sua qualità di coobbligata della Euro Far 99 srl e la legittimità delle condizioni applicate dalla alle linee di credito intrattenute con l'impresa. Pt_1
Il g.e., ritenendo sussistente il fumus boni iuris, ha sospeso l'esecuzione e ha assegnato termine per Contr introdurre l'eventuale giudizio di merito, di fatto introdotto dal rassegnando le seguenti conclusioni: “- in via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di CP_7 in relazione ai motivi innanzi evidenziati;
-nel merito, respingere ogni e qualsiasi domanda
[...] proposta dall'opponente nei confronti di in quanto destituita di ogni fondamento e, per l Pt_2
'effetto, rigettare l'opposizione all'esecuzione promossa dal la Sig.ra con ricorso del Controparte_1
05/07/19; -con vittoria delle spese e competenze del giudizio, oltre gli accessori di legge”.
Si è costituita in giudizio chiedendo: “Dichiarare inammissibile l'opposizione originariamente CP_5 proposta e, per l'effetto, dichiarare valido ed efficace il pignoramento presso terzi;
2. Dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' ; Controparte_8
3. Accogliere la domanda proposta dalla Parte_1
4. Condannare chi di dovere al pagamento delle spese di lite.”
Si è costituita in giudizio , già , quale successore della Controparte_9 Controparte_3
Contr
chiedendo di riconoscersi sussistere il diritto della parte adiuvata / Controparte_10
Contr ad agire in executivis nei confronti della garante . Controparte_1
Si è costituita, infine, la chiedendo: “Rigettare integralmente la domanda promossa Controparte_1 dalla con atto di citazione ex art. 616 c.p.c. per i Parte_1 motivi di cui in narrativa, con ogni conseguenza di legge;
- In ogni caso, nel merito, accertare e dichiarare la insussistenza del diritto della
[...]
nonché, a monte, della Controparte_11 Controparte_12
a procedere ad esecuzione forzata e, in ogni caso, della relativa pretesa creditoria
[...] nei confronti della ricorrente, , per i motivi tutti dedotti in narrativa, con ogni relativa Controparte_1 conseguenza di legge. Con vittoria di spese e distrazione in favore del Procuratore antistatario”.
pagina 2 di 6 La causa, di natura documentale, pervenuta infine alla scrivente giudice, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 23.10.2025 previa concessione di termini ridotti ex art. 190 comma 2 c.p.c. per memorie conclusionali e eventuali repliche.
***
Deve, anzitutto, escludersi qualsiasi tipo di rilevanza, nel presente giudizio, della sentenza resa dal
Tribunale di Ancona n. 1001/2021 e dalla Corte di Appello di Ancona n. 164/2025, quest'ultima passata in giudicato, con cui è stato rideterminato il credito della (cui è Controparte_10 succeduta ) revocando il decreto ingiuntivo che la aveva Controparte_9 Controparte_10 ottenuto nei confronti della Euro Far 99 srl e dei garanti sul presupposto che ricevuto dall'Istituto di credito, anche in forza del pagamento effettuato dal Comitato Gestione Fondo di garanzia per le PMI ex L. 662/96, fosse superiore rispetto a quanto le sarebbe stato effettivamente dovuto, stante le patologie riscontrate nei contratti intercorsi tra la debitrice principale e la Controparte_10
Detta sentenza fa stato esclusivamente tra le parti di quei giudizi (ossia tra la Euro Far 99 srl, CP_13
, e da un lato e l dall'altro), per cui le
[...] Controparte_1 Controparte_14 Controparte_9 statuizioni ivi contenute non possono in alcun modo essere opposte a soggetti che di quel giudizio non ne hanno in alcun modo fatto parte.
Inoltre, va indagata la natura della garanzia prestata dal Fondo di Garanzia ex l.n. 662/1996.
A tal fine, va evidenziato che l'art. 2, comma 100, della L. n. 662/1996 ha previsto il finanziamento pubblico di un Fondo di garanzia presso il "allo scopo di assicurare una Parte_1
Parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese"; l'art. 2 del D.M. attività produttive del 20/6/2005 (che ha rideterminato le caratteristiche degli interventi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese), prevede, a sua volta, che: a) la
"garanzia diretta è concessa" alle banche ed agli intermediari finanziari iscritti negli albi ivi indicati
(comma 1); b) "la garanzia è esplicita, incondizionata ed irrevocabile ed è concessa nella misura massima variabile, ai sensi della normativa vigente, tra il 60% e 180% di ciascuna operazione finanziaria"; c) "nei limiti della copertura massima di ciascuna operazione, la garanzia diretta copre in misura variabile tra il 60% e l'80% dell'importo dell'esposizione dei soggetti richiedenti nei confronti delle piccole e medie imprese" (comma 2); d) "la garanzia è inoltre diretta, nel senso che si rivolge ad una singola esposizione" (comma 3); e) "in caso di inadempimento delle piccole e medie imprese, i soggetti richiedenti possono rivalersi sul Fondo per gli importi da esso garantiti, anziché continuare a perseguire il debitore principale"; f) "ai sensi dell'art. 1203 del codice civile, nell'effettuare il pagamento, il Fondo acquisisce il diritto a rivalersi sulle piccole e medie imprese inadempienti per le somme da esso pagate"; g) "nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del pagina 3 di 6 Fondo di gestione si applica, così come previsto dall'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 123, la procedura esattoriale di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, come sostituita dall'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46" (comma
4).
Il D.Lgs. n. 123/1998 (che reca le disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese a norma dell'art. 4, comma 4, lett. c), della L. n. 59/1997), prevede, inoltre, che: -
"nei casi di restituzione dell'intervento in conseguenza della revoca di cui al comma 3, o comunque disposta per azioni o fatti addebitati all'impresa beneficiaria, e della revoca di cui al comma 1, disposta anche in misura parziale purché proporzionale all'inadempimento riscontrato, l'impresa stessa versa il relativo importo maggiorato di un interesse..." (art. 9, comma 4); - "per le restituzioni di cui al comma
4 i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi"; - "al recupero dei crediti si provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione, nonché delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni" (art. 9, comma 5).
Dal predetto complesso assetto normativo si evince, quindi, che: - la garanzia diretta è concessa dal
Fondo di garanzia alla banca (o al soggetto finanziatore) in misura percentuale rispetto all'importo da questi complessivamente finanziato;
- in caso d'inadempimento dell'impresa che ha ricevuto il finanziamento, il soggetto finanziatore (anziché continuare a perseguire il debitore principale) può rivalersi sul Fondo per gli importi da esso garantiti;
- il Fondo, a sua volta, nell'effettuare il pagamento, acquisisce il diritto a rivalersi sull'impresa inadempiente, per le somme dallo stesso pagate, in surroga ai sensi dell'art. 1203 c.c.; - i crediti del Fondo di garanzia nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del D.Lgs. n. 123/1998 e delle disposizioni ivi richiamate sono assistiti da privilegio sin dalla nascita
(vedi, sul punto, Cass. n. 33369 del 2023); - il credito del Fondo di garanzia presuppone soltanto l'intervenuto pagamento (nella percentuale prevista) all'istituto di credito che aveva erogato il finanziamento bancario, non occorrendo, invece, un formale provvedimento di revoca del beneficio a carico dell'impresa inadempiente.
Il credito restitutorio vantato da per conto del Fondo e in conseguenza della surroga ex Pt_2 lege, ha natura pubblicistica ed è ontologicamente diverso rispetto al credito, di natura privatistica, originato dal finanziamento concesso dall'allora Di conseguenza, la Controparte_10 circostanza per cui sia stato giudizialmente accertata l'inesistenza di esposizioni debitorie dell'impresa pagina 4 di 6 e dei suoi garanti nei confronti di ES AN LO spa non vale in alcun modo a paralizzare il diritto di Contr di recuperare nei confronti della quanto liquidato all'Istituto finanziatore a titolo di CP_1 perdita sull'operazione finanziaria ammessa alla garanzia del Fondo, attenendo invece al diverso rapporto tra la medesima ed ES AN paolo S.p.A. la questione relativa alla ripetizione CP_1 delle somme da quest'ultima indebitamente percepite. Contr Ne deriva, quindi, la completa impermeabilità del diritto di alla restituzione delle somme corrisposte alla rispetto alla sentenza n. 164/2025 emessa, nel corso del Controparte_10 presente giudizio, dalla Corte di Appello di Ancona e passata in giudicato. Con conseguente rigetto anche del terzo motivo di opposizione fatto valere nella fase “cautelare” dalla . CP_1
***
Venendo, quindi, al merito dell'opposizione, va rilevato che la ha contestato l'applicabilità, CP_1 al caso di specie, della procedura di riscossione esattoriale di cui all'art. 9 co. 5 del d.lgs. 123/98.
Ebbene, va a tal fine evidenziato che la Cassazione, con una recente pronuncia, ha definitivamente riconosciuto che “il Collegio stima di dover dare continuità all'orientamento secondo cui "In tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, l'avvenuta escussione di quest'ultima nei confronti di determina la surrogazione di detto Parte_1 garante nella posizione del garantito, con la nascita di un diritto di natura privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese, con conseguente legittimità della riscossione esattoriale ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 46 del 1999"
(Cass., 3, n. 1005 del 16/1/2023); "In tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, in capo al gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, ex L. n. 662 del 1996, che ha soddisfatto il finanziatore, surrogandosi ad esso, sorge un diritto restitutorio di natura pubblicistica privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla diponibilità del
Fondo, con la conseguenza che ad esso è applicabile la procedura di riscossione coattiva dei crediti cc.dd. agevolati, ex art. 17 del D.Lgs. 146 del 1999, anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, ai sensi dell'art.
8-bis, comma 3, del D.L. n. 3 del 2015, conv. con modif. dalla L. n. 33 del 2015, pur se il credito sia sorto prima dell'entrata in vigore della norma, atteso che tale disposizione non è di interpretazione autentica, né innovativa, ma meramente ripetitiva e confermativa del regime già vigente"” (Cass. n. 9678/2025). Ne deriva, quindi, il rigetto del primo motivo di opposizione fatto valere dalla con il proprio ricorso, considerato che, secondo quanto chiarito dai giudici di CP_1 legittimità, il ricorso alla riscossione esattoriale opera tanto nei confronti del debitore principale che pagina 5 di 6 degli eventuali garanti e tanto nei casi di revoca del finanziamento, quanto nel caso di inadempimento della debitrice principale (e dei garanti).
***
La contesta, poi, di aver mai sottoscritto alcun documento che potesse impegnarla in via CP_1 principale o di garanzia con la Ubi Banca, nei cui confronti poteva, tutt'al più, dirsi obbligata la sola
Euro Far 99 srl.
L , poi incorporata nell' , ha, tuttavia, prodotto, quali allegati 3, Controparte_3 Controparte_9
4 e 5, le fideiussioni sottoscritte anche dalla e dalla stesse non disconosciute neanche dalla CP_1 sottoscrizione che attestano che la stessa si era costituita garante della Euro Far 99 srl e che, in forza di tale garanzia, è stata escussa dall , a seguito dell'iscrizione a ruolo delle somme portate dalla CP_5 cartella di pagamento n. 053 2018 0001 086218 001.
Anche tale ultimo motivo dell'opposizione proposta dalla sarebbe, dunque da rigettarsi. CP_1
Ne deriva, pertanto, il rigetto completo dell'opposizione proposta ex art. 615 comma 2 c.p.c., con assorbimento di ogni ulteriore questione.
***
La particolarità della vicenda, sotto il profilo delle conseguenze della sentenza emessa dalla Corte di
Appello di Ancona e passata in giudicato, giustifica la compensazione delle spese di lite tra tutte le parti in causa.
PQM
Il Tribunale di Isernia, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- Rigetta l'opposizione proposta da con ricorso del 5.7.2019 e, per l'effetto, Controparte_1 revoca l'ordinanza di sospensione dell'esecuzione emessa il 5.9.2019 e confermata il 18.9.2020;
- Compensa tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Isernia, il 13/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Simona Di LO
pagina 6 di 6