Art. 28-bis. ((Fino alla data di entrata in vigore del contratto con cui sara' determinato il trattamento economico e giuridico, ai fini della corresponsione dei miglioramenti economici connessi all'applicazione della legge 11 luglio 1980, n. 312, nonche' del presente decreto e del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310, il personale dell'Aeronautica militare trasferito nei ruoli transitori del commissariato per l'assistenza al volo per effetto del decreto-legge 24 ottobre 1979, n. 511, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1979, n. 635, e' equiparato al personale non smilitarizzato.
La misura dell'indennita' prevista dall'articolo 4, ultimo comma, del decreto-legge 24 ottobre 1979, n. 511, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1979, n. 635, viene elevata a L. 230.000 sino alla data di entrata in vigore del contratto con cui sara' determinato il trattamento economico e giuridico.
L'indennita' sara' riassorbita nei tempi e con le modalita' stabilite nei futuri contratti))
La misura dell'indennita' prevista dall'articolo 4, ultimo comma, del decreto-legge 24 ottobre 1979, n. 511, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1979, n. 635, viene elevata a L. 230.000 sino alla data di entrata in vigore del contratto con cui sara' determinato il trattamento economico e giuridico.
L'indennita' sara' riassorbita nei tempi e con le modalita' stabilite nei futuri contratti))