LEGGE SULL'EMIGRAZIONE.
Art. 1
((E' istituito presso il Ministero degli affari esteri un Commissariato generale al quale e' attribuita la competenza per tutto cio' che si riferisce alla emigrazione e nel quale sono concentrati i servizi ad essa attinenti.
Il Commissariato generale dell'emigrazione fa parte integrante dei Ministero degli affari esteri; e' composto di un Commissario generale, di tre Commissari, di cui uno puo' ricevere le funzioni ed il titolo di vice commissario generale e del personale necessario per i servizi all'interno e all'estero, ad esso devoluti))
Il Commissario generale e' nominato con decreto reale su proposta del ministro degli affari esteri, udito il Consiglio dei ministri, ed e' scelto tra gli impiegati superiori del Commissariato o di una delle Amministrazioni dello Stato.
I commissari sono nominati, per incarico temporaneo, con decreto reale, su proposta del ministro degli affari esteri, e sono scelti tra gli impiegati superiori del Commissariato o, eccezionalmente, tra gli impiegati di altre Amministrazioni aventi grado non inferiore a quello di direttore capo di divisione od a questo equiparato.
Le norme relative alle nomine e alle promozioni degli impiegati addetti al Commissariato ed all'assunzione di personale avventizio per lavori straordinari sono stabilite dal regolamento.
Agli impiegati del Commissariato si applicano le disposizioni della legge sullo stato giuridico degli impiegati civili.