Articolo 1214 del Codice della navigazione
Articolo 1233Articolo 1235
Versione
21 aprile 1942
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15 gennaio 2000
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Versione
29 maggio 2006
Art. 1214.
(Sanzioni amministrative accessorie).

La violazione degli articoli 1193, 1198, 1199, ((. . .)) 1207 e 1209 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione dai titoli o dalla professione.
Entrata in vigore il 29 maggio 2006
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