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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 07/11/2025, n. 4068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4068 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 2562/2025.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI PR I M A SE Z I O N E CI V I L E
* * * Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Giudici:
- PE AT Presidente
- LA Nocera Componente
- EL PI Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 2562/2025 R.G. avente ad oggetto separazione personale di coniugi e pendente tra
( ), rappresentata e difesa da Parte_1 C.F._1
Avv. Pasquale Mirizzi,
-parte attrice-
e
( ), rappresentato e difeso da Avv. CP_1 C.F._2
ER ZA,
-parte convenuta- nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Bari,
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132 c.p.c. et 118 disp. att.
c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- ha adito questo Tribunale riferendo di Parte_1 essere coniuge della parte convenuta in forza di matrimonio celebrato in data 15.01.2009. Ha precisato che dalla loro unione sono nate le figlie (10.07.2012) e (02.01.2015). Per_1 Per_2
Il Giudice estensore Emanuele PI
Pagina 1 di 3 R.G. 2562/2025.
Ha dichiarato che tra le parti la convivenza è divenuta intollerabile per essere venuta meno la affectio coniugalis.
Ha domandato la separazione personale e l'adozione dei provvedimenti conseguenti e accessori (ricorso depositato il
26.02.2025).
I.2.- Il Presidente ha designato il giudice delegato e disposto la comunicazione degli atti al Pubblico Ministero per l'intervento in giudizio.
I.3.- La parte convenuta si è costituita in CP_1 giudizio non opponendosi alla decisione sullo status.
Per il resto, ha dichiarato che le parti hanno raggiunto un'intesa conciliativa (comparsa di risposta depositata il
28.05.2025).
I.3.- Proseguito il giudizio, in occasione dell'udienza del
19.09.2025, sostituita da deposito di note scritte ex art. 127- ter c.p.c., le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un'intesa conciliativa domandando il mutamento del rito e l'omologazione della separazione secondo le condizioni di cui alla convenzione depositata in atti. Il giudice delegato si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
I.4.- Il Pubblico Ministero è intervenuto in giudizio riservandosi di rassegnare le proprie conclusioni all'esito dell'istruzione del giudizio.
II.- La separazione consensuale è meritevole di omologazione in conformità agli accordi intervenuti tra le parti.
Dalla certificazione anagrafica prodotta risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio civile in data 15.01.2009 (atto iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Altamura al n. 2, parte I, anno 2009).
Preso atto della volontà comune dei coniugi di non riconciliarsi deve conseguentemente ritenersi che la loro convivenza è divenuta intollerabile. Quanto alle condizioni inerenti la prole ed i rapporti economici, non risultano elementi ostativi al recepimento della convenzione sottoscritta dalle parti e depositata telematicamente in data 28.05.2025.
III.- Spese e compensi di giudizio possono essere compensati tra le parti in ragione della soluzione conciliativa.
Il Giudice estensore Emanuele PI
Pagina 2 di 3 R.G. 2562/2025.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 2562/2025 introdotto con ricorso del 26.02.2025 da nei confronti di , Parte_1 CP_1 con l'intervento del P.M., così provvede:
1) OMOLOGA la separazione consensuale tra i coniugi in conformità agli accordi specificati nella convenzione da loro sottoscritta e depositata telematicamente in data 28.05.2025;
2) DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Bari, camera di consiglio del 04 novembre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Emanuele PI PE AT
Il Giudice estensore Emanuele PI
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI PR I M A SE Z I O N E CI V I L E
* * * Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Giudici:
- PE AT Presidente
- LA Nocera Componente
- EL PI Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 2562/2025 R.G. avente ad oggetto separazione personale di coniugi e pendente tra
( ), rappresentata e difesa da Parte_1 C.F._1
Avv. Pasquale Mirizzi,
-parte attrice-
e
( ), rappresentato e difeso da Avv. CP_1 C.F._2
ER ZA,
-parte convenuta- nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Bari,
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132 c.p.c. et 118 disp. att.
c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- ha adito questo Tribunale riferendo di Parte_1 essere coniuge della parte convenuta in forza di matrimonio celebrato in data 15.01.2009. Ha precisato che dalla loro unione sono nate le figlie (10.07.2012) e (02.01.2015). Per_1 Per_2
Il Giudice estensore Emanuele PI
Pagina 1 di 3 R.G. 2562/2025.
Ha dichiarato che tra le parti la convivenza è divenuta intollerabile per essere venuta meno la affectio coniugalis.
Ha domandato la separazione personale e l'adozione dei provvedimenti conseguenti e accessori (ricorso depositato il
26.02.2025).
I.2.- Il Presidente ha designato il giudice delegato e disposto la comunicazione degli atti al Pubblico Ministero per l'intervento in giudizio.
I.3.- La parte convenuta si è costituita in CP_1 giudizio non opponendosi alla decisione sullo status.
Per il resto, ha dichiarato che le parti hanno raggiunto un'intesa conciliativa (comparsa di risposta depositata il
28.05.2025).
I.3.- Proseguito il giudizio, in occasione dell'udienza del
19.09.2025, sostituita da deposito di note scritte ex art. 127- ter c.p.c., le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un'intesa conciliativa domandando il mutamento del rito e l'omologazione della separazione secondo le condizioni di cui alla convenzione depositata in atti. Il giudice delegato si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
I.4.- Il Pubblico Ministero è intervenuto in giudizio riservandosi di rassegnare le proprie conclusioni all'esito dell'istruzione del giudizio.
II.- La separazione consensuale è meritevole di omologazione in conformità agli accordi intervenuti tra le parti.
Dalla certificazione anagrafica prodotta risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio civile in data 15.01.2009 (atto iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Altamura al n. 2, parte I, anno 2009).
Preso atto della volontà comune dei coniugi di non riconciliarsi deve conseguentemente ritenersi che la loro convivenza è divenuta intollerabile. Quanto alle condizioni inerenti la prole ed i rapporti economici, non risultano elementi ostativi al recepimento della convenzione sottoscritta dalle parti e depositata telematicamente in data 28.05.2025.
III.- Spese e compensi di giudizio possono essere compensati tra le parti in ragione della soluzione conciliativa.
Il Giudice estensore Emanuele PI
Pagina 2 di 3 R.G. 2562/2025.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 2562/2025 introdotto con ricorso del 26.02.2025 da nei confronti di , Parte_1 CP_1 con l'intervento del P.M., così provvede:
1) OMOLOGA la separazione consensuale tra i coniugi in conformità agli accordi specificati nella convenzione da loro sottoscritta e depositata telematicamente in data 28.05.2025;
2) DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Bari, camera di consiglio del 04 novembre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Emanuele PI PE AT
Il Giudice estensore Emanuele PI
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