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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/04/2025, n. 5282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5282 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 56316/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Paola Larosa Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 56316/2023 promossa da:
(C.F. ), nato il [...] a [...] , con Parte_1 C.F._1 il patrocinio degli Avv.ti SOLDINI PATRIZIA e DE SANTIS LORENZO ed elezione di domicilio presso lo studio dei difensori;
RICORRENTE contro
(C.F. ), nata il19/10/1962 a ROMA (RM) , con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'Avv. BRUNO MARIA ROSARIA ed elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti;
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 15.12.2023 ha chiesto all'intestato Tribunale la Parte_1
pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Roma il 22.06.1987 con
; premetteva che: dalla loro unione erano nati figli (l'11.10.1990) e CP_1 Per_1
(il 28.8.1995), entrambi autonomi economicamente;
il Tribunale di Roma con sentenza non Per_2
definitiva n.3006/2023 pubblicata il 22.02.2023 aveva pronunciato la separazione tra le parti,; successivamente l'intestato Tribunale aveva emesso sentenza definitiva di separazione n.
1 18225/2024 pubblicata il 28.11.2024; chiedeva pertanto di disporre che ciascuno dei coniugi provvedesse autonomamente al proprio mantenimento. Inoltre, nelle more del giudizio, parte ricorrente rappresentava di aver raggiunto con l'odierna resistente un accordo dinnanzi all'Istituto di
Mediazione in data 1.3.2024 e chiedeva pertanto la trasformazione del rito da giudiziale in congiunto.
, nel costituirsi in giudizio, aderiva alla richiesta del ricorrente in merito alla CP_1 pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e chiedeva di omologare tutte le condizioni contratte tra le parti in sede di mediazione.
All'udienza del 26.6.2024, il Giudice sentite entrambe le parti, preso atto del raggiungimento di un accordo per la definizione bonaria del giudizio, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava all'udienza del 18.9.2024 in modalità cartolare;
all'esito della predetta udienza, rilevata l'assenza in atti dell'estratto dell'atto di matrimonio e della sentenza non definitiva sullo status della separazione munita di attestazione di passaggio in giudicato, rinviava per la decisione all'udienza cartolare del
12.12.2024.
Le parti hanno depositato il suddetto accordo, chiedendo l'accoglimento delle condizioni di divorzio così come di seguito integralmente riportate:
“1. Le parti, ai fini della risoluzione della crisi coniugale e come atto funzionale alla completa definizione dei rapporti economici tra i coniugi, si obbligano ai sensi e per gli effetti dell'art. 1376
c.c. a porre in vendita il rustico e il terreno in Comune di Guardea (TR), Strada Vallemazzare, gravati da mutuo ipotecario, e partitamente:
- unità immobiliare urbana ad uso civile abitazione da ristrutturare, in Comune di Guardea (TR),
Strada Vallemazzare, senza numero civico, distinta nel Catasto dei Fabbricati del detto Comune al foglio 23 con la particella 602 subalterno 1 ( ex 602 - a sua volta proveniente dall'accatastamento all'urbano del fabbricato già rurale distinto con la particella 602 - ex 139 - del foglio 23 del catasto terreni), quanto sopra comprensivo della piena proprietà sulla corte esclusiva comprensiva di sovrastante piccolo fabbricato rurale semidiruto , il tutto distinto nel Catasto dei terreni del detto
Comune al foglio 23 parte con la particella 602 (ex 139) e parte con la particella 135 e con la particella
137, il tutto di pertinenza ed a servizio della sopra indicata abitazione;
- i diritti indivisi di piena proprietà in ragione di una metà su area rurale sempre di pertinenza ed a
2 servizio dell'abitazione sopra descritta, in Comune di Guardea (TR) strada Vallemazzare distinta al catasto dei terreni di detto Comune al foglio 23 con la particella 138 di mq catastali 450; al prezzo di stima di € 260.000,00 (concordando il prezzo minimo di cessione in € 240.000,00) conferendo mandato alla vendita per un anno ad una Agenzia immobiliare. Qualora dopo un anno il predetto bene rimanga invenduto lo stesso, così come richiesto dalla NO , verrà messo CP_1 in vendita al prezzo di € 240.000,00 riconfermando mandato all'Agenzia per ulteriori sei mesi.
Qualora dopo sei mesi il predetto bene rimanga invenduto lo stesso verrà messo in vendita al prezzo di € 220.000,00 riconfermando mandato all'Agenzia per ulteriori sei mesi, anche individuando agenzia diversa su accordo delle parti. Trascorsi i predetti sei mesi, qualora il predetto bene rimanga ancora invenduto alla scadenza del mandato conferito all'Agenzia, lo stesso potrà essere acquistato da una delle parti al prezzo di € 126.450,50 come indicato nella perizia redatta dallo Studio tecnico DGA in data 25.10.2023 (qualora entrambe desiderassero acquistarlo si tirerà a sorte per la scelta dell'acquirente). Si precisa che le parti possono individuare un promissario acquirente anche in forma autonoma.
Il ricavato della vendita verrà suddiviso in parti uguali al netto:
a. dei ratei di mutuo dalla vendita del bene sino all'estinzione nel caso in cui l'acquirente non subentri nel contratto di mutuo;
b. del 50% delle spese sostenute da dal settembre 2021 per la manutenzione del Parte_1 bene, e precisamente relative alle utenze di pertinenza dell'immobile.
c. delle spese e provvigioni dell'Agenzia e di ogni altra spesa o tassa inerente la stessa vendita.
Tutte le spese inerenti la manutenzione del predetto bene (come sopra elencate) verranno sostenute dalle parti in misura del 50% ciascuna, sino all'atto di compravendita e concordate di volta in volta tra le parti. si impegna ad anticipare la quota parte della rata di mutuo spettante alla moglie Parte_1
a far data da aprile 2024 sino alla vendita del rustico in Guardea. Tale somma anticipata per conto della sig. verrà detratta dal ricavato della vendita del bene a favore dell'anticipatario CP_1
[...]
unitamente alle altre voci di spesa di cui al punto 1) a. b. e c. Parte_1
3 2. Le parti, ai fini della risoluzione della crisi coniugale e come atto funzionale alla completa definizione dei rapporti economici tra i coniugi, si obbligano a porre in vendita diritto di utilizzo per anni 24 del posto barca ad Ostia, al prezzo di cessione di € 25.000,00 e comunque al minimo di €
20.000,00, conferendo mandato per la vendita ad una Agenzia Immobiliare sul territorio con mandato di 12 mesi. Per l'intanto e fino alla vendita il bene verrà posto in locazione ed il canone verrà suddiviso tra le parti al 50% detratti gli oneri condominiali e le spese da affrontare sino alla compravendita.
3. ha, concorde , acquistato il 50% della roulotte tg. AF91774 Parte_1 CP_1 versando a l'importo di € 4.000,00 (euroquattromile/00). CP_1
4. ha già provveduto ad acquistare il 50% della autovettura Toyota tg. ZA086TZ Parte_1
versando a , la somma di euro 2.000,00 (euroduemila/00); CP_1
5. la moto GI PT tg. CF28287 verrà posta in vendita ad un prezzo concordato tra le parti, anche avvalendosi dell'aiuto di Agenzia del settore, per un anno. Nel frattempo il bene verrà utilizzato da entrambe le parti e le spese per la manutenzione, bollo e assicurazione dello stesso sino alla compravendita sostenute al 50%. Il ricavato della vendita verrà suddiviso in parti uguali al netto delle spese e dei bolli e dei premi assicurativi anticipati dal settembre 2021 da
[...]
Qualora, dopo un anno il bene sia rimasto invenduto le parti potranno accordarsi per Parte_1
colui/colei che acquisterà lo stesso al 50% del prezzo indicato.
6. il carrello Umbria Rimorchi tg. XA961AP, verrà posto in vendita solo dopo la vendita del rustico e del terreno in Guardea necessitando l'utilizzo dello stesso durante gli accessi ai fini manutentivi del terreno. Il prezzo della vendita verrà concordato tra le parti, anche avvalendosi dell'aiuto di
Agenzia del settore e individuato verrà posto in vendita per un anno. Il ricavato al netto delle spese sostenute da dal settembre 2021 e dei bolli, tutte documentate e del passaggio di Parte_1
proprietà verrà suddiviso in parti uguali tra e . Qualora, dopo un Parte_1 CP_1
anno il bene sia rimasto invenduto le parti potranno accordarsi per colui che acquisterà lo stesso al 50% del prezzo indicato.
7. il conto bancario cointestato è stato concordemente chiuso dalle parti.
8. si impegna a riconoscere a la somma di euro 8.000,00 Parte_1 CP_1
(euroottomila/00) a titolo di una tantum, dichiarando di rinunciare alla restituzione del 50% dei ratei di mutuo da lui anticipati sino al marzo 2024. Tale somma, che dichiara essere CP_1
congrua, comprensiva e satisfattiva di ogni pretesa verrà trattenuta dalla stessa, a titolo di liquidazione una tantum ex art. 5 L. div. ed il marito rinuncerà alla sua restituzione;
4 9. le parti dichiarano fin d'ora che a seguito della perfetta esecuzione dei presenti accordi, tutto compreso nulla escluso, non avranno più nulla a pretendere l'una nei confronti dell'altra per qualsivoglia titolo o ragione, dandosi reciprocamente atto che, in tale evenienza, ogni pregresso rapporto di dare e avere tra le stesse intercorso (anche in via restitutoria e/o risarcitoria) deve intendersi integralmente definito ed estinto con reciproca soddisfazione, anche in via transattiva e a saldo e stralcio;
10. le parti fin d'ora con la sottoscrizione del presente atto prestano acquiescenza alla emananda sentenza, con formale reciproca rinuncia a proporre appello, al fine di provocarne l'immediato passaggio in giudicato;
11. le spese di lite si intendono compensate con espressa rinuncia dei legali alla solidarietà prevista dall'art.13, comma 8, della vigente legge professionale.”
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti giacché è decorso il termine previsto dalla legge dal momento in cui veniva omologata la separazione (art. 3, n. 2, lett. b] della legge n. 898/1970 come successivamente modificata) e non vi è dubbio alcuno sulla impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Ebbene, dalla lettura della documentazione versata in atti, nulla osta alla conferma di tale accordo con riferimento alle questioni conseguenti alla cessazione degli effetti civili del matrimonio delle parti, dovendosi specificare che la presente sentenza non costituisce alcun titolo in ordine ai trasferimenti di diritti su beni immobili eventualmente previsti nell'accordo, avendo comunque valore negoziale tra le parti, così come le altre clausole accessorie esulanti dal contenuto necessario all'oggetto della causa.
In vista dell'accordo raggiunto dalle parti le spese di lite devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti le cui condizioni sono state integralmente riportate in parte motiva:
-Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1
contratto in Roma il 22.06.1987; CP_1
5 -dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di
Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1987, atto n.00473, Parte 2, serie A03).
-dispone in ordine alle condizioni del divorzio in conformità a quanto indicato dalle parti nell'accordo le cui condizioni sono state integralmente riportate in parte motiva;
-spese di lite compensate.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale ordinario di Roma in data 25/03/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Paola Larosa Marta Ienzi
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