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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 05/03/2025, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1125/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Virgilio Notari Presidente
Dott.ssa Michela Grillo Giudice est.
Dott.ssa Sara Lanzetta Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al 1125/2023 R.G., avente ad oggetto “cessazione effetti civili del matrimonio”, riservata per la decisione all'udienza del 19.02.2025 sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. e vertente
TRA
, nato in [...] il [...], elettivamente domiciliato Parte_1 in ARCE (FR) CORSO UMBERTO I N.47, presso lo studio dell'Avv. MARZILLI
MARCO che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
, nata in [...] il [...], elettivamente Controparte_1
domiciliata in FROSINONE VIA TUBURTINA N. 231 presso lo studio degli Avv.
CIMAOMO MARIA GRAZIA che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cassino;
1 INTERVENUTO
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti concludono riportandosi ai rispettivi atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 21.03.2023 chiedeva che il Parte_1
Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
27.05.2006 con in ARCE (FR), deducendo che i Controparte_1
coniugi si erano separati consensualmente, come da provvedimento di omologa del
Tribunale di Cassino n. 1619 del 27.01.2022 (alle seguenti condizioni: affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, alla quale viene assegnata la casa coniugale e disciplina del diritto di visita paterno;
un obbligo di mantenimento a carico del padre a favore dei figli di euro mensili complessivi 500,00, oltre il 70% delle spese straordinarie;
nessun assegno di mantenimento a favore della moglie); che dall'unione matrimoniale erano nati i figli:
(il 26.05.2008) e (2.08.2010); che la convivenza non era stata ripresa a Per_1 Per_2 far data dall'inizio della separazione e che era venuta meno ogni possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Tanto premesso, il ricorrente chiedeva: 1) dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
2) disporre l'affidamento condiviso dei minori con collocamento presso di sé, mantenimento diretto degli stessi e disciplina del diritto di visita materno;
3) l'assegnazione della casa coniugale;
4) un assegno divorzile a suo carico a favore della moglie di euro mensili 250,00.
Costituendosi in giudizio, si associava alla domanda di CP_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedendo la conferma delle condizioni di cui alla separazione personale dei coniugi.
All'esito della comparizione delle parti e della audizione dei minori, con ordinanza del 21.11.2023, a parziale modifica delle vigenti condizioni di separazione, il giudice disponeva il collocamento dei figli presso il padre, stabilendo a suo carico il mantenimento diretto degli stessi;
assegnava la casa coniugale al ricorrente;
disciplinava
2 il diritto di visita materno e prendeva atto della volontà del sig. di versare la Pt_1
somma di euro mensili 250,00 a titolo di mantenimento della moglie, anche come contributo per il canone locatizio.
Con istanza del 22.02.2024 parte resistete riferiva di non riuscire a reperire un'abitazione, versando in ristrettezze economiche e chiedeva, pertanto, a modifica dell'ordinanza del 21.11.2023, di porre a carico del ricorrente un assegno divorzile di euro mensili 250,00.
All'udienza del 3.04.2024 veniva rigettata l'istanza con integrale conferma della succitata ordinanza, non avendo la resistente fornito prova del dedotto peggioramento della propria situazione economica.
Concessi i termini per le memorie conclusionali, all'udienza cartolare del
19.02.2025, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio risulta fondata e deve essere accolta in quanto:
-il Tribunale di Cassino ha omologato la separazione personale dei coniugi con decreto n. 1619 del 17.01.2022;
-al momento della presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio erano trascorsi più di sei mesi dall'udienza di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale;
-è pacifico che non vi è stata interruzione della separazione;
-il tempo trascorso dall'inizio della separazione e la volontà manifestata dalle parti nel presente procedimento consentono di escludere che sussista la possibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi;
-ricorrono pertanto le condizioni (ex artt. 2 e 3, n. 2 lett. b) della l. n. 898/70, come modificati dalla l. n. 74/87 e succ. mod.) per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Deve conseguentemente ordinarsi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere, allorquando la sentenza sarà passata in giudicato, alle annotazioni e incombenze di rito.
Quanto agli ulteriori aspetti, tenuto conto della concorde volontà delle parti e non essendo emerse circostanze sopravvenute, va confermata l'ordinanza del
21.11.2023 con riferimento all'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, al
3 collocamento presso il padre, il quale provvederà al mantenimento diretto degli stessi, oltre il 50% delle spese straordinarie;
all'assegnazione della casa coniugale al padre, in quanto genitore collocatario dei minori e alla disciplina del diritto di visita materno secondo il seguente calendario: - per due pomeriggi infrasettimanali, il martedì e il giovedì, dall'uscita di scuola alle ore 21:00; - due fine settimana al mese, alternati, dall'uscita di scuola del sabato fino alle ore 21:00 della domenica;
- durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre oppure dal 31 dicembre al 6 gennaio;
per le festività pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì in Albis;
- per quindici giorni anche non consecutivi nel periodo estivo, da concordare ogni anno entro il 31 maggio;
ad anni alterni per le altre festività e per il giorno del compleanno dei minori.
Nulla è dovuto alla sig.ra a titolo di assegno divorzile, in assenza CP_1
dei presupposti di legge e avendo la stessa espressamente rinunciato alla relativa domanda nelle note conclusionali.
Sussistono senza dubbio le condizioni di cui all'art. 92, 2° comma c.p.c. (a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 77/18 del 7 marzo/19 aprile 2018, che ha dichiarato illegittima detta norma, quale risultante dalla riforma di cui al D.L. n.
132/2014, conv. con mod. nella L. n. 162/2014) per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di giudizio in considerazione della natura della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, definitamente pronunciando sul ricorso proposto da , nei confronti di Parte_1 Controparte_1
, con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
[...]
1) dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato in ARCE (FR) in data 27/05/2006, fra
, nato in [...] il [...] e Parte_1
, nata in [...] il [...], trascritto nel Controparte_1
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di ARCE (FR) dell'anno 2006, al n.
3, parte II, serie A;
2) conferma l'ordinanza del 21.11.2023 con riferimento all'affidamento, collocamento, mantenimento e disciplina del diritto di visita materno per i figli
4 e e con riferimento all'assegnazione della casa coniugale a favore Per_1 Per_2
del ricorrente;
3) nulla a titolo di assegno divorzile a favore della sig. Controparte_1
4) dichiara interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
5) manda la cancelleria di trasmettere al passaggio in giudicato copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ARCE (FR), al quale ordina le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000;
Cassino, 5.3.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr.ssa Michela Grillo Dr. Virgilio Notari
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Virgilio Notari Presidente
Dott.ssa Michela Grillo Giudice est.
Dott.ssa Sara Lanzetta Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al 1125/2023 R.G., avente ad oggetto “cessazione effetti civili del matrimonio”, riservata per la decisione all'udienza del 19.02.2025 sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. e vertente
TRA
, nato in [...] il [...], elettivamente domiciliato Parte_1 in ARCE (FR) CORSO UMBERTO I N.47, presso lo studio dell'Avv. MARZILLI
MARCO che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
, nata in [...] il [...], elettivamente Controparte_1
domiciliata in FROSINONE VIA TUBURTINA N. 231 presso lo studio degli Avv.
CIMAOMO MARIA GRAZIA che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cassino;
1 INTERVENUTO
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti concludono riportandosi ai rispettivi atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 21.03.2023 chiedeva che il Parte_1
Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
27.05.2006 con in ARCE (FR), deducendo che i Controparte_1
coniugi si erano separati consensualmente, come da provvedimento di omologa del
Tribunale di Cassino n. 1619 del 27.01.2022 (alle seguenti condizioni: affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, alla quale viene assegnata la casa coniugale e disciplina del diritto di visita paterno;
un obbligo di mantenimento a carico del padre a favore dei figli di euro mensili complessivi 500,00, oltre il 70% delle spese straordinarie;
nessun assegno di mantenimento a favore della moglie); che dall'unione matrimoniale erano nati i figli:
(il 26.05.2008) e (2.08.2010); che la convivenza non era stata ripresa a Per_1 Per_2 far data dall'inizio della separazione e che era venuta meno ogni possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Tanto premesso, il ricorrente chiedeva: 1) dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
2) disporre l'affidamento condiviso dei minori con collocamento presso di sé, mantenimento diretto degli stessi e disciplina del diritto di visita materno;
3) l'assegnazione della casa coniugale;
4) un assegno divorzile a suo carico a favore della moglie di euro mensili 250,00.
Costituendosi in giudizio, si associava alla domanda di CP_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedendo la conferma delle condizioni di cui alla separazione personale dei coniugi.
All'esito della comparizione delle parti e della audizione dei minori, con ordinanza del 21.11.2023, a parziale modifica delle vigenti condizioni di separazione, il giudice disponeva il collocamento dei figli presso il padre, stabilendo a suo carico il mantenimento diretto degli stessi;
assegnava la casa coniugale al ricorrente;
disciplinava
2 il diritto di visita materno e prendeva atto della volontà del sig. di versare la Pt_1
somma di euro mensili 250,00 a titolo di mantenimento della moglie, anche come contributo per il canone locatizio.
Con istanza del 22.02.2024 parte resistete riferiva di non riuscire a reperire un'abitazione, versando in ristrettezze economiche e chiedeva, pertanto, a modifica dell'ordinanza del 21.11.2023, di porre a carico del ricorrente un assegno divorzile di euro mensili 250,00.
All'udienza del 3.04.2024 veniva rigettata l'istanza con integrale conferma della succitata ordinanza, non avendo la resistente fornito prova del dedotto peggioramento della propria situazione economica.
Concessi i termini per le memorie conclusionali, all'udienza cartolare del
19.02.2025, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio risulta fondata e deve essere accolta in quanto:
-il Tribunale di Cassino ha omologato la separazione personale dei coniugi con decreto n. 1619 del 17.01.2022;
-al momento della presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio erano trascorsi più di sei mesi dall'udienza di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale;
-è pacifico che non vi è stata interruzione della separazione;
-il tempo trascorso dall'inizio della separazione e la volontà manifestata dalle parti nel presente procedimento consentono di escludere che sussista la possibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi;
-ricorrono pertanto le condizioni (ex artt. 2 e 3, n. 2 lett. b) della l. n. 898/70, come modificati dalla l. n. 74/87 e succ. mod.) per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Deve conseguentemente ordinarsi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere, allorquando la sentenza sarà passata in giudicato, alle annotazioni e incombenze di rito.
Quanto agli ulteriori aspetti, tenuto conto della concorde volontà delle parti e non essendo emerse circostanze sopravvenute, va confermata l'ordinanza del
21.11.2023 con riferimento all'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, al
3 collocamento presso il padre, il quale provvederà al mantenimento diretto degli stessi, oltre il 50% delle spese straordinarie;
all'assegnazione della casa coniugale al padre, in quanto genitore collocatario dei minori e alla disciplina del diritto di visita materno secondo il seguente calendario: - per due pomeriggi infrasettimanali, il martedì e il giovedì, dall'uscita di scuola alle ore 21:00; - due fine settimana al mese, alternati, dall'uscita di scuola del sabato fino alle ore 21:00 della domenica;
- durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre oppure dal 31 dicembre al 6 gennaio;
per le festività pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì in Albis;
- per quindici giorni anche non consecutivi nel periodo estivo, da concordare ogni anno entro il 31 maggio;
ad anni alterni per le altre festività e per il giorno del compleanno dei minori.
Nulla è dovuto alla sig.ra a titolo di assegno divorzile, in assenza CP_1
dei presupposti di legge e avendo la stessa espressamente rinunciato alla relativa domanda nelle note conclusionali.
Sussistono senza dubbio le condizioni di cui all'art. 92, 2° comma c.p.c. (a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 77/18 del 7 marzo/19 aprile 2018, che ha dichiarato illegittima detta norma, quale risultante dalla riforma di cui al D.L. n.
132/2014, conv. con mod. nella L. n. 162/2014) per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di giudizio in considerazione della natura della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, definitamente pronunciando sul ricorso proposto da , nei confronti di Parte_1 Controparte_1
, con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
[...]
1) dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato in ARCE (FR) in data 27/05/2006, fra
, nato in [...] il [...] e Parte_1
, nata in [...] il [...], trascritto nel Controparte_1
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di ARCE (FR) dell'anno 2006, al n.
3, parte II, serie A;
2) conferma l'ordinanza del 21.11.2023 con riferimento all'affidamento, collocamento, mantenimento e disciplina del diritto di visita materno per i figli
4 e e con riferimento all'assegnazione della casa coniugale a favore Per_1 Per_2
del ricorrente;
3) nulla a titolo di assegno divorzile a favore della sig. Controparte_1
4) dichiara interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
5) manda la cancelleria di trasmettere al passaggio in giudicato copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ARCE (FR), al quale ordina le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000;
Cassino, 5.3.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr.ssa Michela Grillo Dr. Virgilio Notari
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