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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 07/07/2025, n. 853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 853 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Genova
Sezione Prima Civile
R.G. 536/2023
La Corte D'Appello di Genova, Sezione Prima Civile, in persona dei magistrati: ha pronunciato la seguente
Dott. Rosella Silvestri Presidente
Dott. Riccardo Baudinelli Consigliere
Dott. Stefano Tarantola Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado tra
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Davide Ciriello, presso lo studio del quale è elettivamente domiciliato in Cecina (LI), in
Piazza XX Settembre 7 appellante
(ammesso al patrocinio a spese dello Stato) contro
(C.F.: ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura dello Stato, presso i cui uffici siti in Genova, Viale Brigate Partigiane, n. 2. è elettivamente domiciliata appellato
CONCLUSIONI: per parte appellante (precisazione conclusioni 21/01/2025 ex art. 352 co.1 cpc):
1 “Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di Genova, in accoglimento dell'appello, riformare la sentenza di primo grado n. 2708/2022, in modo da accogliere le conclusioni già formulate per il primo grado e più precisamente:
--- IN VIA PRINCIPALE – IN TESI
-A) si chiede alla Ecc.ma Corte di Appello di Genova di accogliere l'appello e, quindi, la domanda di risarcimento, ai sensi della Legge 117/1988, artt. 2043 e 2059 c.c., nei confronti dello Stato Italiano, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, accertata la colpa grave dei magistrati che all'epoca esercitavano negli uffici giudiziari del Distretto della Corte di Appello di Firenze;
-B) Per l'effetto condannare lo Stato Italiano, in persona del Presidente del Consiglio dei
Ministri pro tempore a risarcire al Sig. , il danno non patrimoniale e Parte_1 patrimoniale da quest'ultimo subito, per l'importo di € 50.000,00 (cinquantamila);
-C) Con la vittoria delle spese e dei compensi di avvocato, secondo i parametri di cui al
D.M. 147/2022 (e ex D.M. 55/2014 per il primo grado di giudizio);
--- IN IPOTESI SUBORDINATA
-D) Si chiede all'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, in accoglimento dell'appello e della domanda di risarcimento formulata dal Sig. , accertata la colpa grave Parte_1
dei magistrati (requirente e giudicante), di risarcire il danno patrimoniale e non patrimoniale subito dal Sig. nella misura ritenuta di giustizia;
Pt_1
-E) Con la vittoria delle spese e dei compensi, in ogni caso.”
--- IN SUBORDINE 1) Accogliere l'appello, con riforma della sentenza n. 2708/2022 con le conclusioni di cui all'udienza del 26.4.2022 (davanti al Tribunale di Genova):
“avv.to Ciriello precisa le conclusioni come da atto di citazione (per il primo grado di giudizio). In via istruttoria come da atto di citazione e seconda memoria 183 co.6 n.2 cpc e sempre in via istruttoria anche secondo l'istanza di rimessione in termini di cui al verbale del 22.6.2021. In subordine nel merito come ritenuto di giustizia e in via istruttoria eventuale rimessione della causa sul ruolo per l'espletamento della prova.
Con la vittoria delle spese e dei compensi”.
--- IN SUBORDINE 2) si chiede di accogliere la domanda di appello, riformando la sentenza di primo grado, condannando la Controparte_2
pag. 2/12 Ministri, in persona del pro tempore, alla somma Controparte_3
come ritenuta di giustizia, a favore dell'attore/appellante . Parte_1
Con la vittoria delle spese e dei compensi. Salvis iuribus”
Per la parte appellata (precisazione conclusioni 13/01/2025 ex art.352 co.1 cpc):
"Si chiede che l'avverso appello sia dichiarato inammissibile. Con il favore delle spese”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1- Con sentenza n.2708/2022 pubblicata il 30 novembre 2022 il Tribunale di Genova respingeva la seguente domanda svolta nel merito dall'attore nel primo grado di giudizio, come da conclusioni precisate all'udienza del giorno 26 aprile 2022 come segue: “l'avv.to Ciriello precisa le conclusioni come da atto di citazione. In via istruttoria come da atto di citazione e seconda memoria 183 co.6 n.2 cpc e sempre in via istruttoria anche secondo l'istanza di rimessione in termini di cui al verbale del
22.66.2021. In subordine nel merito come ritenuto di giustizia e in via istruttoria eventuale rimessione della causa sul ruolo per l'espletamento della prova. Con la vittoria delle spese e dei compensi” (in atto di citazione nel primo grado di giudizio le seguenti conclusioni: “In via principale: A) Si chiede all'Ill.mo Tribunale di Genova di accogliere la domanda di risarcimento, ai sensi della Legge 117/1988, artt. 2043 e
2059 c.c., nei confronti dello Stato Italiano, in persona del Presidente del Consiglio dei
Ministri pro tempore, accertata la colpa grave dei magistrati (requirente e giudicante) che all'epoca esercitavano negli uffici giudiziari del Distretto della Corte di Appello di
Firenze. B) Per l'effetto condannare lo Stato Italiano, in persona del Presidente del
Consiglio dei Ministri pro tempore a risarcire al Sig. , il danno non Parte_1
patrimoniale e patrimoniale da quest'ultimo subito, per l'importo di € 50.000,00
(cinquantamila). C) Con la vittoria delle spese e dei compensi di avvocato, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014. In via subordinata: D) Si chiede all'Ill.mo Tribunale di Genova, in accoglimento della domanda di risarcimento formulata dal Sig. Parte_1
, accertata la colpa grave dei magistrati (requirente e giudicante), di risarcire il
[...]
pag. 3/12 danno patrimoniale e non patrimoniale subito dal Sig. nella misura ritenuta di Pt_1
giustizia e secondo criteri equitativi. E) Con la vittoria delle spese e dei compensi, in ogni caso”). Con la sentenza appellata il Tribunale di Genova ha ritenuto non sussistente la colpa grave del Pubblico presso la Procura della Repubblica di Parte_2
Livorno, e del GUP del Tribunale di Livorno che aveva pronunciato la sentenza di condanna dell'odierno appellante nel primo grado del giudizio penale, in cui lo stesso era imputato dei reati di cui agli artt. 99, 81 cpv, 609 bis commi 1 e 2 n.1 bis e 494 cp, commessi in Piombino il 3, il 7 e il 10 febbraio 2009, in relazione ai quali era stata proposta querela 17 dicembre 2009 da curatore speciale della persona Parte_3
offesa nonché imputato dei reati di cui agli artt. 99, 81, 612 comma 2 Persona_1
e 660 cp commessi in Piombino nel febbraio 2009, in relazione ai quali era stata proposta querela dalla persona offesa La sentenza pronunciata dal Parte_4
GUP di Livorno era stata riformata con sentenza della Corte d'Appello di Firenze, che aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato, in ordine al reato di cui all'art.609 bis commi 1 e 2 n.1 bis c.p., per mancanza di valida querela, e, in ordine al reato di cui all'art.612 co.1 c.p., così riqualificato il reato contestato in violazione del secondo comma, per remissione di querela accettata dall'imputato. La Corte d'Appello di Firenze aveva inoltre assolto l'imputato dai reati di cui agli artt. 494 e 660 c.p. perché il fatto non sussiste. Il Tribunale di Genova, con la sentenza appellata nel presente giudizio, ha ritenuto che i magistrati del e del Giudice per le Parte_5
indagini preliminari di Livorno – con attività coperta dalla clausola di salvaguardia di cui all'art.2 co.3 L.117/1988 – avessero svolto un'attività ermeneutica nell'interpretazione estensiva della nozione di infermità mentale di cui all'art.121 c.p., considerando rilevante al riguardo lo stato di inferiorità psichica della persona offesa.
Con la sentenza appellata è stata esclusa la sussistenza di una inescusabile violazione di legge nel senso delineato dalla giurisprudenza costante della Corte di Cassazione, ed altresì esclusa un'ipotesi di travisamento del fatto da parte dei magistrati.
2- Con l'atto di appello sono state formulate le seguenti domande:
“In via principale e nel merito:
pag. 4/12 I) in accoglimento dell'appello, riformare la sentenza di primo grado n.
2708/2022, in modo da accogliere le conclusioni di cui al primo grado: A) si chiede all'Ill.mo Tribunale di Genova di accogliere la domanda di risarcimento, ai sensi della Legge 117/1988, artt. 2043 e 2059 c.c., nei confronti dello Stato Italiano, in persona del Presidente del Consiglio dei
Ministri pro tempore, accertata la colpa grave dei magistrati (requirente e giudicante) che all'epoca esercitavano negli uffici giudiziari del Distretto della Corte di Appello di Firenze;
B) Per l'effetto condannare lo Stato
Italiano, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore a risarcire al Sig. , il danno non patrimoniale e patrimoniale da Parte_1
quest'ultimo subito, per l'importo di € 50.000,00 (cinquantamila); C) Con la vittoria delle spese e dei compensi di avvocato, secondo i parametri di cui al
D.M. 55/2014.D) Si chiede all'Ill.mo Tribunale di Genova, in accoglimento della domanda di risarcimento formulata dal Sig. , accertata la Parte_1
colpa grave dei magistrati (requirente e giudicante), di risarcire il danno patrimoniale e non patrimoniale subito dal Sig. nella misura Pt_1
ritenuta di giustizia e secondo criteri equitativi;
E) Con la vittoria delle spese e dei compensi, in ogni caso.”
II) Accogliere l'appello, con riforma della sentenza n. 2708/2022 con le conclusioni di cui all'udienza del 26.4.2022: avv.to Ciriello precisa le conclusioni come da atto di citazione. In via istruttoria come da atto di citazione e seconda memoria 183 co.6 n.2 cpc e sempre in via istruttoria anche secondo l'istanza di rimessione in termini di cui al verbale del 22.66.2021. In subordine nel merito come ritenuto di giustizia e in via istruttoria eventuale rimessione della causa sul ruolo per l'espletamento della prova. Con la vittoria delle spese e dei compensi.
III) In subordine, accogliere la domanda di appello, riformando la sentenza di primo grado, condannando i magistrati alla somma come ritenuta di giustizia.
IV) Con vittoria delle spese e dei compensi, anche per il primo grado di giudizio”.
Con l'atto d'appello sono svolti i seguenti motivi di impugnazione:
pag. 5/12 i. erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto rilevante l'attività ermeneutica dei magistrati in relazione ad una interpretazione estensiva dell'art. 121 c.p., senza considerare la “contestata tardività delle querela” e la
“contestata sussistenza degli elementi per giustificare una condanna”;
ii. erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui, con riguardo alla condizione di inferiorità psichica della persona offesa, non ha considerato l'estraneità di attività ermeneutica nell'assenza di “qualsiasi elemento che collega la condotta del a tale situazione di inferiorità (evidente a Pt_1
posteriori ma non necessariamente tale al momento in cui gli incontri tra Per_1
e erano avvenuti)”; Pt_1
iii. erroneità della sentenza di primo grado in quanto “… si occupa soltanto dell'inferiorità psichica della (quando, ad es., sottolinea il fatto che Per_1
per v'era un'aspettativa dichiarata che dall'incontro con l'uomo nascesse Per_1
una relazione duratura e stabile, potesse finalmente avere una famiglia, ecc.); non un momento in cui si occupa dell'attore (che nei procedimenti penali era stato indagato e condannato in primo grado) che però ha introdotto la causa civile (per la responsabilità civile dei magistrati). --- OTTICA a SENSO
UNICO: i magistrati è come se si fossero posti in una prospettiva esclusiva della persona offesa: ciò non può che condurre a errori e colpe gravi. --- Ciò che la persona offesa ha vissuto è – certamente – di fondamentale importanza (ci mancherebbe altro) e segna il punto di partenza di qualsiasi attività di indagine
e accertamento, ma non può costituire l'unica realtà determinante, come invece
è stato per le sorti in primo grado del Sig. Se si focalizza soltanto Pt_1
l'ottica della persona offesa, anche il fatto più innocente, potrebbe destare preoccupazione.”; iv. erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha esteso quanto ritenuto in relazione al reato di cui all'art. 609 bis c.p. anche al reato di cui all'art. 494 c.p., senza considerare l'assenza di elementi per la configurabilità di tale reato, e la non ipotizzabilità, neanche astratta, di una connessione, ai sensi dell'art. 12 c.p.p., con il reato di cui all'art. 609 bis c.p.;
pag. 6/12 v. erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui non ha considerato l'assenza di “elementi su cui fondare un'ipotesi di minaccia grave”; vi. erroneità della sentenza di primo grado nel non aver valutato l'istanza di rimessione in termini di cui al verbale d'udienza del 22 giugno 2021 e l'istanza di rimessione della causa sul ruolo per l'espletamento della prova;
vii. erroneità della sentenza di primo grado in quanto, “contrariamente a quanto previsto dall'art. 132, comma 2, n.4), c.p.c. non ha motivato con esposizione concisa le ragioni di fatto e di diritto: infatti, il Tribunale non fornisce le ragioni di fatto e di diritto per giustificare l'operato dei magistrati (requirente e giudicante), in merito al reato p. e p. dall'art. 494 c.p., al reato di cui all'art.
612, comma 2, c.p. e dell'art. 660 c.p. I Giudici del Tribunale di primo grado si limitano a far leva sulla clausola di salvaguardia, giustificando il loro operato, poiché dovuto a una legittima attività ermeneutica. Il Giudice di prime cure, però, non considera che – in particolare per quelle fattispecie – si assiste a un
c.d. “vuoto” di fatti che mal si concilia con un'attività ermeneutica da clausola di salvaguardia. Attività ermeneutica (da clausola di salvaguardia) non può limitarsi a ciò che a un Pubblico Ministero “sembra”: si nota una diversità di cognome, al P.M. “sembra” di muoversi nella fattispecie di cui all'art. 494 c.p.: se non vi sono elementi oggettivi che possano far pensare a dei vantaggi e/o all'induzione in errore, il P.M. non è legittimato a interpretare la sussistenza di una fattispecie, come quella descritta dall'art. 494 c.p.: se lo fa egualmente, non può che essere colpa grave, di cui deve rispondere. Lo stesso vale ovviamente per la minaccia grave e per il reato di cui all'art. 660 c.p. Pertanto, il Giudice di prime cure non ha – a questo punto – dato una lettura corretta degli artt.
609bis, 494, 612, comma 2, e 660 c.p.: se lo avesse fatto, non avrebbe respinto la domanda dell'attore . Parte_1
3- L'Avvocatura dello Stato si è costituita nel giudizio chiedendo dichiararsi inammissibile l'appello. Ha dedotto che, ratione temporis, devono considerarsi le norme di cui all'art.2 L.117/1988 nella formulazione anteriore alle modifiche intervenute con
L.18/2015, e, in particolare, il previgente termine biennale la proposizione dell'azione pag. 7/12 risarcitoria, ove l'atto di citazione nel primo grado del presente giudizio è stato notificato in data 29 giugno 2018, oltre il termine biennale. Ha osservato, richiamando
Cass.Sez.3, n.6810/2016 e n.258/2017, che “il termine per la proposizione della domanda non è riconducibile alla categoria delle modalità procedurali dell'azione, quanto alla diversa questione, attinente alla proponibilità dell'azione stessa”, e la relativa decadenza si colloca in una fase anteriore all'instaurazione del giudizio. Ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per la mancanza di chiarezza e rilevanza delle critiche mosse alla sentenza appellata.
4 – Sulle conclusioni precisate dalle parti ai sensi dell'art. 352 co.1 cpc nei termini assegnati, veniva riservata al collegio la decisione, ai sensi dell'art. 352 co.2 cpc, con ordinanza 17 aprile 2025, all'esito del deposito di note scritte in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter cpc.
5 – Preliminarmente deve escludersi la fondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'azione svolta dall'appellato. L'azione è stata intrapresa dall'appellante successivamente all'entrata in vigore delle modifiche apportate con L.16/2015 in ordine al termine di proponibilità, divenuto triennale.
6- Ritiene inoltre questa Corte di dover preliminarmente ricordare il principio secondo cui, “in tema di azione contro lo Stato per il risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie, le modifiche apportate dalla l. n. 18 del 2015 all'art. 2 della l. n. 117 del 1988 non hanno mutato in modo significativo la portata della norma, in relazione all'impossibilità di configurare una responsabilità civile del magistrato per l'attività di interpretazione delle norme di diritto e per quella di valutazione del fatto e delle prove, essendo i due testi, sul punto, identici, con la conseguenza che, anche a seguito della riforma, la grave violazione di legge, fonte di responsabilità, va individuata nelle ipotesi in cui la decisione appaia non essere frutto di un consapevole processo interpretativo, ma contenga affermazioni ad esso non riconducibili perché sconfinanti nel provvedimento abnorme o nel diritto libero, e pertanto caratterizzate da una negligenza inesplicabile, prima ancora che inescusabile.
pag. 8/12 (Nella specie la S.C., confermando la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda risarcitoria, ha precisato che decidere una controversia in difformità dall'orientamento della giurisprudenza di legittimità più recente e rifacendosi ad un orientamento precedente e meno rigoroso, non costituisce di per sé ipotesi di colpa grave, poiché la decisione, restando nel perimetro dell'attività interpretativa, forniva una interpretazione che, pur non essendo in astratto l'unica possibile, era tuttavia ragionevole)” (Cass.Sez.3, 15 novembre 2023, n.31837). Esplicano così ancora efficacia i principi fissati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, secondo cui, “in tema di responsabilità civile dello Stato per danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie, la presenza di una motivazione non è condizione sufficiente per escludere l'ammissibilità di un'azione risarcitoria per grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile, ma è di certo ausilio alla comprensibilità della decisione e quindi, di regola, è un elemento per escludere, alla luce del testo originario della l. n. 117 del 1988, la stessa sindacabilità della scelta decisionale, in quanto consapevole frutto del processo interpretativo;
per contro, non tutti i casi di mancanza della motivazione, ancorché la pronunzia si ponga in contrasto con l'orientamento giurisprudenziale maggioritario, sono fonte di responsabilità, purché la scelta interpretativa sia ugualmente riconoscibile” (Cass.Sez.Un, 3 maggio
2019, n.11747; con la stessa pronuncia è stato anche fissato il principio secondo cui “in tema di responsabilità civile dello Stato per danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie, la decisione del giudice difforme da precedenti orientamenti della giurisprudenza non integra grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile, fonte di responsabilità ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. a), della l. n. 117 del 1988 (nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla l. n. 18 del 2015), atteso che il precedente giurisprudenziale, pur se proveniente dalla Corte di legittimità e finanche dalle Sezioni Unite, e quindi anche se è diretta espressione di nomofilachia, non rientra tra le fonti del diritto e, pertanto, non è di norma vincolante per il giudice;
tuttavia, in un sistema che valorizza l'affidabilità e la prevedibilità delle decisioni, l'adozione di una soluzione difforme dai precedenti non può essere né gratuita, né immotivata, né immeditata, ma deve essere frutto di una scelta interpretativa consapevole e riconoscibile come tale, ossia comprensibile, ciò che avviene più facilmente se sia
pag. 9/12 esplicitata a mezzo della motivazione”; nonché il principio secondo cui “in tema di azione contro lo Stato per il risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie, la grave violazione di legge, fonte di responsabilità ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. a), della l. n. 117 del 1988, nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla l. n. 18 del 2015, va individuata nelle ipotesi in cui la decisione appaia non essere frutto di un consapevole processo interpretativo, ma contenga affermazioni ad esso non riconducibili perché sconfinanti nel provvedimento abnorme o nel diritto libero, e pertanto caratterizzate da una negligenza inesplicabile, prima ancora che inescusabile, restando pertanto sottratta alla operatività della clausola di salvaguardia di cui all'art. 2, comma 2, della legge citata, ipotesi che può verificarsi in vari momenti dell'attività prodromica alla decisione, in cui la violazione non si sostanzia negli esiti del processo interpretativo, ma ne rimane concettualmente e logicamente distinta, ossia quando l'errore del giudice cada sulla individuazione, ovvero sulla applicazione o, infine, sul significato della disposizione, intesa quest'ultima come fatto, come elaborato linguistico preso in considerazione dal giudice che non ne comprende la portata semantica”).
7 – Stante i principi fissati dalla Suprema Corte di Cassazione, correttamente il
Tribunale ha ritenuto che l'ampia motivazione della decisione, nel primo grado del giudizio presupposto, in ordine alle condizioni di infermità psichica della persona offesa, con conseguente ritenuta validità della querela proposta dal curatore speciale, costituisca espressione di attività ermeneutica coperta dalla cosiddetta clausola di salvaguardia di cui all'art. 2 L.117/1988. Come già considerato dal Tribunale tale attività ermeneutica non può essere ritenuta integrare l'ipotesi di inescusabile grave violazione di legge. Né, come già ritenuto dal Tribunale, appare riconoscibile un'ipotesi di travisamento dei fatti, ove le condizioni psichiche della persona offesa emergevano dai documenti in atti (v. in particolare;
verbale della Commissione medica di verifica dell'invalidità in cui veniva attestata la presenza di situazione di “insufficienza mentale da probabile causa prenatale, con formulazione di diagnosi di insufficienza mentale media e sindrome depressiva, con riconoscimento di invalidità civile al 75%; dichiarazioni della psicologa presso l' relative alla valutazione della persona Pt_6
pag. 10/12 offesa come in possesso di capacità cognitive ridotte, scarsa aderenza alla realtà, scarsa capacità di valutazione dei valori morali e inadeguatezza nella gestione delle relazioni sociali), ed erano confermate da accertamento peritale (all'esito del quale veniva formulata diagnosi di disturbo di personalità dipendente secondo il DSM IV-TR, con livello intellettivo ai limiti della deficitarietà, e inadeguato processo di strutturazione anche nella sfera sessuale), nonché dall'esame della stessa persona offesa condotto nel giudizio. Sono pertanto infondati il primo, secondo e terzo motivo d'appello.
8 – In ordine al reato di cui all'art. 494 cp, è risultato accertato nel processo presupposto che l'odierno appellante aveva dichiarato alla persona offesa del reato un nome falso, nella piena consapevolezza di tale azione, risultando pertanto sicuramente configurabili tutti gli elementi costitutivi del reato contestato, e la connessione dello stesso con il reato di cui all'art.609 bis co2 n.1 cp, stante il momento e la situazione in cui il nome falso veniva comunicato dall'appellante alla persona offesa. Sul punto non è condivisibile quanto ritenuto dalla Corte d'Appello di Firenze in ordine all'assenza di intenzionalità nella condotta contestata. È pertanto infondato il quarto motivo d'appello.
9 – Infondato è anche il quinto motivo d'appello. La circostanza che la minaccia – oggetto di contestazione nel processo presupposto – sia stata compiuta tramite sms non elide la gravità oggettiva della stessa. In ogni caso si tratta, anche in questo caso di un'attività ermeneutica coperta dalla clausola di salvaguardia, in relazione alla quale, quanto diversamente ritenuto dalla Corte d'Appello di Firenze, con conseguente considerata rilevanza della remissione di querela, non è circostanza idonea a configurare un'ipotesi di responsabilità in capo al giudice di primo grado e in capo al pubblico ministero.
pag. 11/12 11- Le spese di lite del presente procedimento d'appello seguono la soccombenza dell'appellante e sono liquidate, secondo i valori medi della vigente TF in relazione al valore di causa, con riferimento allo scaglione da € 26.001,00 sino ad € 52.000,00, come di seguito indicato: fase di studio della controversia € 2.058,00, fase introduttiva del giudizio € 1.418,00, fase di trattazione € 3.045,00, fase decisionale € 3.470,00, e così complessivamente € 9.991,00, oltre 15 % per spese generali, oltre i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
12- Si deve dare atto della “sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002”
(Cass. SS.UU. 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Genova, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando, confermando per quanto di ragione la sentenza appellata, ogni contraria eccezione respinta, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado del giudizio, in favore della parte appellata, che liquida in € 9.991,00 oltre 15 % per spese generali, oltre i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
3) da atto della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13 co.1 quater D.P.R. n. 115 del 2002.
Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio del giorno 26 giugno 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott. Stefano Tarantola Dott. Rosella Silvestri
pag. 12/12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
10 – Per quanto sopra considerato, ritiene questa Corte infondati anche il sesto motivo d'appello, stante la superfluità dell'attività istruttoria richiesta in primo grado dall'appellante, e il settimo motivo d'appello, essendo risultato provato nel giudizio presupposto l'uso del telefono, da parte dell'appellante, per fissare e sollecitare appuntamenti con la persona offesa.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Genova
Sezione Prima Civile
R.G. 536/2023
La Corte D'Appello di Genova, Sezione Prima Civile, in persona dei magistrati: ha pronunciato la seguente
Dott. Rosella Silvestri Presidente
Dott. Riccardo Baudinelli Consigliere
Dott. Stefano Tarantola Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado tra
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Davide Ciriello, presso lo studio del quale è elettivamente domiciliato in Cecina (LI), in
Piazza XX Settembre 7 appellante
(ammesso al patrocinio a spese dello Stato) contro
(C.F.: ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura dello Stato, presso i cui uffici siti in Genova, Viale Brigate Partigiane, n. 2. è elettivamente domiciliata appellato
CONCLUSIONI: per parte appellante (precisazione conclusioni 21/01/2025 ex art. 352 co.1 cpc):
1 “Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di Genova, in accoglimento dell'appello, riformare la sentenza di primo grado n. 2708/2022, in modo da accogliere le conclusioni già formulate per il primo grado e più precisamente:
--- IN VIA PRINCIPALE – IN TESI
-A) si chiede alla Ecc.ma Corte di Appello di Genova di accogliere l'appello e, quindi, la domanda di risarcimento, ai sensi della Legge 117/1988, artt. 2043 e 2059 c.c., nei confronti dello Stato Italiano, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, accertata la colpa grave dei magistrati che all'epoca esercitavano negli uffici giudiziari del Distretto della Corte di Appello di Firenze;
-B) Per l'effetto condannare lo Stato Italiano, in persona del Presidente del Consiglio dei
Ministri pro tempore a risarcire al Sig. , il danno non patrimoniale e Parte_1 patrimoniale da quest'ultimo subito, per l'importo di € 50.000,00 (cinquantamila);
-C) Con la vittoria delle spese e dei compensi di avvocato, secondo i parametri di cui al
D.M. 147/2022 (e ex D.M. 55/2014 per il primo grado di giudizio);
--- IN IPOTESI SUBORDINATA
-D) Si chiede all'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, in accoglimento dell'appello e della domanda di risarcimento formulata dal Sig. , accertata la colpa grave Parte_1
dei magistrati (requirente e giudicante), di risarcire il danno patrimoniale e non patrimoniale subito dal Sig. nella misura ritenuta di giustizia;
Pt_1
-E) Con la vittoria delle spese e dei compensi, in ogni caso.”
--- IN SUBORDINE 1) Accogliere l'appello, con riforma della sentenza n. 2708/2022 con le conclusioni di cui all'udienza del 26.4.2022 (davanti al Tribunale di Genova):
“avv.to Ciriello precisa le conclusioni come da atto di citazione (per il primo grado di giudizio). In via istruttoria come da atto di citazione e seconda memoria 183 co.6 n.2 cpc e sempre in via istruttoria anche secondo l'istanza di rimessione in termini di cui al verbale del 22.6.2021. In subordine nel merito come ritenuto di giustizia e in via istruttoria eventuale rimessione della causa sul ruolo per l'espletamento della prova.
Con la vittoria delle spese e dei compensi”.
--- IN SUBORDINE 2) si chiede di accogliere la domanda di appello, riformando la sentenza di primo grado, condannando la Controparte_2
pag. 2/12 Ministri, in persona del pro tempore, alla somma Controparte_3
come ritenuta di giustizia, a favore dell'attore/appellante . Parte_1
Con la vittoria delle spese e dei compensi. Salvis iuribus”
Per la parte appellata (precisazione conclusioni 13/01/2025 ex art.352 co.1 cpc):
"Si chiede che l'avverso appello sia dichiarato inammissibile. Con il favore delle spese”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1- Con sentenza n.2708/2022 pubblicata il 30 novembre 2022 il Tribunale di Genova respingeva la seguente domanda svolta nel merito dall'attore nel primo grado di giudizio, come da conclusioni precisate all'udienza del giorno 26 aprile 2022 come segue: “l'avv.to Ciriello precisa le conclusioni come da atto di citazione. In via istruttoria come da atto di citazione e seconda memoria 183 co.6 n.2 cpc e sempre in via istruttoria anche secondo l'istanza di rimessione in termini di cui al verbale del
22.66.2021. In subordine nel merito come ritenuto di giustizia e in via istruttoria eventuale rimessione della causa sul ruolo per l'espletamento della prova. Con la vittoria delle spese e dei compensi” (in atto di citazione nel primo grado di giudizio le seguenti conclusioni: “In via principale: A) Si chiede all'Ill.mo Tribunale di Genova di accogliere la domanda di risarcimento, ai sensi della Legge 117/1988, artt. 2043 e
2059 c.c., nei confronti dello Stato Italiano, in persona del Presidente del Consiglio dei
Ministri pro tempore, accertata la colpa grave dei magistrati (requirente e giudicante) che all'epoca esercitavano negli uffici giudiziari del Distretto della Corte di Appello di
Firenze. B) Per l'effetto condannare lo Stato Italiano, in persona del Presidente del
Consiglio dei Ministri pro tempore a risarcire al Sig. , il danno non Parte_1
patrimoniale e patrimoniale da quest'ultimo subito, per l'importo di € 50.000,00
(cinquantamila). C) Con la vittoria delle spese e dei compensi di avvocato, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014. In via subordinata: D) Si chiede all'Ill.mo Tribunale di Genova, in accoglimento della domanda di risarcimento formulata dal Sig. Parte_1
, accertata la colpa grave dei magistrati (requirente e giudicante), di risarcire il
[...]
pag. 3/12 danno patrimoniale e non patrimoniale subito dal Sig. nella misura ritenuta di Pt_1
giustizia e secondo criteri equitativi. E) Con la vittoria delle spese e dei compensi, in ogni caso”). Con la sentenza appellata il Tribunale di Genova ha ritenuto non sussistente la colpa grave del Pubblico presso la Procura della Repubblica di Parte_2
Livorno, e del GUP del Tribunale di Livorno che aveva pronunciato la sentenza di condanna dell'odierno appellante nel primo grado del giudizio penale, in cui lo stesso era imputato dei reati di cui agli artt. 99, 81 cpv, 609 bis commi 1 e 2 n.1 bis e 494 cp, commessi in Piombino il 3, il 7 e il 10 febbraio 2009, in relazione ai quali era stata proposta querela 17 dicembre 2009 da curatore speciale della persona Parte_3
offesa nonché imputato dei reati di cui agli artt. 99, 81, 612 comma 2 Persona_1
e 660 cp commessi in Piombino nel febbraio 2009, in relazione ai quali era stata proposta querela dalla persona offesa La sentenza pronunciata dal Parte_4
GUP di Livorno era stata riformata con sentenza della Corte d'Appello di Firenze, che aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato, in ordine al reato di cui all'art.609 bis commi 1 e 2 n.1 bis c.p., per mancanza di valida querela, e, in ordine al reato di cui all'art.612 co.1 c.p., così riqualificato il reato contestato in violazione del secondo comma, per remissione di querela accettata dall'imputato. La Corte d'Appello di Firenze aveva inoltre assolto l'imputato dai reati di cui agli artt. 494 e 660 c.p. perché il fatto non sussiste. Il Tribunale di Genova, con la sentenza appellata nel presente giudizio, ha ritenuto che i magistrati del e del Giudice per le Parte_5
indagini preliminari di Livorno – con attività coperta dalla clausola di salvaguardia di cui all'art.2 co.3 L.117/1988 – avessero svolto un'attività ermeneutica nell'interpretazione estensiva della nozione di infermità mentale di cui all'art.121 c.p., considerando rilevante al riguardo lo stato di inferiorità psichica della persona offesa.
Con la sentenza appellata è stata esclusa la sussistenza di una inescusabile violazione di legge nel senso delineato dalla giurisprudenza costante della Corte di Cassazione, ed altresì esclusa un'ipotesi di travisamento del fatto da parte dei magistrati.
2- Con l'atto di appello sono state formulate le seguenti domande:
“In via principale e nel merito:
pag. 4/12 I) in accoglimento dell'appello, riformare la sentenza di primo grado n.
2708/2022, in modo da accogliere le conclusioni di cui al primo grado: A) si chiede all'Ill.mo Tribunale di Genova di accogliere la domanda di risarcimento, ai sensi della Legge 117/1988, artt. 2043 e 2059 c.c., nei confronti dello Stato Italiano, in persona del Presidente del Consiglio dei
Ministri pro tempore, accertata la colpa grave dei magistrati (requirente e giudicante) che all'epoca esercitavano negli uffici giudiziari del Distretto della Corte di Appello di Firenze;
B) Per l'effetto condannare lo Stato
Italiano, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore a risarcire al Sig. , il danno non patrimoniale e patrimoniale da Parte_1
quest'ultimo subito, per l'importo di € 50.000,00 (cinquantamila); C) Con la vittoria delle spese e dei compensi di avvocato, secondo i parametri di cui al
D.M. 55/2014.D) Si chiede all'Ill.mo Tribunale di Genova, in accoglimento della domanda di risarcimento formulata dal Sig. , accertata la Parte_1
colpa grave dei magistrati (requirente e giudicante), di risarcire il danno patrimoniale e non patrimoniale subito dal Sig. nella misura Pt_1
ritenuta di giustizia e secondo criteri equitativi;
E) Con la vittoria delle spese e dei compensi, in ogni caso.”
II) Accogliere l'appello, con riforma della sentenza n. 2708/2022 con le conclusioni di cui all'udienza del 26.4.2022: avv.to Ciriello precisa le conclusioni come da atto di citazione. In via istruttoria come da atto di citazione e seconda memoria 183 co.6 n.2 cpc e sempre in via istruttoria anche secondo l'istanza di rimessione in termini di cui al verbale del 22.66.2021. In subordine nel merito come ritenuto di giustizia e in via istruttoria eventuale rimessione della causa sul ruolo per l'espletamento della prova. Con la vittoria delle spese e dei compensi.
III) In subordine, accogliere la domanda di appello, riformando la sentenza di primo grado, condannando i magistrati alla somma come ritenuta di giustizia.
IV) Con vittoria delle spese e dei compensi, anche per il primo grado di giudizio”.
Con l'atto d'appello sono svolti i seguenti motivi di impugnazione:
pag. 5/12 i. erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto rilevante l'attività ermeneutica dei magistrati in relazione ad una interpretazione estensiva dell'art. 121 c.p., senza considerare la “contestata tardività delle querela” e la
“contestata sussistenza degli elementi per giustificare una condanna”;
ii. erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui, con riguardo alla condizione di inferiorità psichica della persona offesa, non ha considerato l'estraneità di attività ermeneutica nell'assenza di “qualsiasi elemento che collega la condotta del a tale situazione di inferiorità (evidente a Pt_1
posteriori ma non necessariamente tale al momento in cui gli incontri tra Per_1
e erano avvenuti)”; Pt_1
iii. erroneità della sentenza di primo grado in quanto “… si occupa soltanto dell'inferiorità psichica della (quando, ad es., sottolinea il fatto che Per_1
per v'era un'aspettativa dichiarata che dall'incontro con l'uomo nascesse Per_1
una relazione duratura e stabile, potesse finalmente avere una famiglia, ecc.); non un momento in cui si occupa dell'attore (che nei procedimenti penali era stato indagato e condannato in primo grado) che però ha introdotto la causa civile (per la responsabilità civile dei magistrati). --- OTTICA a SENSO
UNICO: i magistrati è come se si fossero posti in una prospettiva esclusiva della persona offesa: ciò non può che condurre a errori e colpe gravi. --- Ciò che la persona offesa ha vissuto è – certamente – di fondamentale importanza (ci mancherebbe altro) e segna il punto di partenza di qualsiasi attività di indagine
e accertamento, ma non può costituire l'unica realtà determinante, come invece
è stato per le sorti in primo grado del Sig. Se si focalizza soltanto Pt_1
l'ottica della persona offesa, anche il fatto più innocente, potrebbe destare preoccupazione.”; iv. erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha esteso quanto ritenuto in relazione al reato di cui all'art. 609 bis c.p. anche al reato di cui all'art. 494 c.p., senza considerare l'assenza di elementi per la configurabilità di tale reato, e la non ipotizzabilità, neanche astratta, di una connessione, ai sensi dell'art. 12 c.p.p., con il reato di cui all'art. 609 bis c.p.;
pag. 6/12 v. erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui non ha considerato l'assenza di “elementi su cui fondare un'ipotesi di minaccia grave”; vi. erroneità della sentenza di primo grado nel non aver valutato l'istanza di rimessione in termini di cui al verbale d'udienza del 22 giugno 2021 e l'istanza di rimessione della causa sul ruolo per l'espletamento della prova;
vii. erroneità della sentenza di primo grado in quanto, “contrariamente a quanto previsto dall'art. 132, comma 2, n.4), c.p.c. non ha motivato con esposizione concisa le ragioni di fatto e di diritto: infatti, il Tribunale non fornisce le ragioni di fatto e di diritto per giustificare l'operato dei magistrati (requirente e giudicante), in merito al reato p. e p. dall'art. 494 c.p., al reato di cui all'art.
612, comma 2, c.p. e dell'art. 660 c.p. I Giudici del Tribunale di primo grado si limitano a far leva sulla clausola di salvaguardia, giustificando il loro operato, poiché dovuto a una legittima attività ermeneutica. Il Giudice di prime cure, però, non considera che – in particolare per quelle fattispecie – si assiste a un
c.d. “vuoto” di fatti che mal si concilia con un'attività ermeneutica da clausola di salvaguardia. Attività ermeneutica (da clausola di salvaguardia) non può limitarsi a ciò che a un Pubblico Ministero “sembra”: si nota una diversità di cognome, al P.M. “sembra” di muoversi nella fattispecie di cui all'art. 494 c.p.: se non vi sono elementi oggettivi che possano far pensare a dei vantaggi e/o all'induzione in errore, il P.M. non è legittimato a interpretare la sussistenza di una fattispecie, come quella descritta dall'art. 494 c.p.: se lo fa egualmente, non può che essere colpa grave, di cui deve rispondere. Lo stesso vale ovviamente per la minaccia grave e per il reato di cui all'art. 660 c.p. Pertanto, il Giudice di prime cure non ha – a questo punto – dato una lettura corretta degli artt.
609bis, 494, 612, comma 2, e 660 c.p.: se lo avesse fatto, non avrebbe respinto la domanda dell'attore . Parte_1
3- L'Avvocatura dello Stato si è costituita nel giudizio chiedendo dichiararsi inammissibile l'appello. Ha dedotto che, ratione temporis, devono considerarsi le norme di cui all'art.2 L.117/1988 nella formulazione anteriore alle modifiche intervenute con
L.18/2015, e, in particolare, il previgente termine biennale la proposizione dell'azione pag. 7/12 risarcitoria, ove l'atto di citazione nel primo grado del presente giudizio è stato notificato in data 29 giugno 2018, oltre il termine biennale. Ha osservato, richiamando
Cass.Sez.3, n.6810/2016 e n.258/2017, che “il termine per la proposizione della domanda non è riconducibile alla categoria delle modalità procedurali dell'azione, quanto alla diversa questione, attinente alla proponibilità dell'azione stessa”, e la relativa decadenza si colloca in una fase anteriore all'instaurazione del giudizio. Ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per la mancanza di chiarezza e rilevanza delle critiche mosse alla sentenza appellata.
4 – Sulle conclusioni precisate dalle parti ai sensi dell'art. 352 co.1 cpc nei termini assegnati, veniva riservata al collegio la decisione, ai sensi dell'art. 352 co.2 cpc, con ordinanza 17 aprile 2025, all'esito del deposito di note scritte in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter cpc.
5 – Preliminarmente deve escludersi la fondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'azione svolta dall'appellato. L'azione è stata intrapresa dall'appellante successivamente all'entrata in vigore delle modifiche apportate con L.16/2015 in ordine al termine di proponibilità, divenuto triennale.
6- Ritiene inoltre questa Corte di dover preliminarmente ricordare il principio secondo cui, “in tema di azione contro lo Stato per il risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie, le modifiche apportate dalla l. n. 18 del 2015 all'art. 2 della l. n. 117 del 1988 non hanno mutato in modo significativo la portata della norma, in relazione all'impossibilità di configurare una responsabilità civile del magistrato per l'attività di interpretazione delle norme di diritto e per quella di valutazione del fatto e delle prove, essendo i due testi, sul punto, identici, con la conseguenza che, anche a seguito della riforma, la grave violazione di legge, fonte di responsabilità, va individuata nelle ipotesi in cui la decisione appaia non essere frutto di un consapevole processo interpretativo, ma contenga affermazioni ad esso non riconducibili perché sconfinanti nel provvedimento abnorme o nel diritto libero, e pertanto caratterizzate da una negligenza inesplicabile, prima ancora che inescusabile.
pag. 8/12 (Nella specie la S.C., confermando la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda risarcitoria, ha precisato che decidere una controversia in difformità dall'orientamento della giurisprudenza di legittimità più recente e rifacendosi ad un orientamento precedente e meno rigoroso, non costituisce di per sé ipotesi di colpa grave, poiché la decisione, restando nel perimetro dell'attività interpretativa, forniva una interpretazione che, pur non essendo in astratto l'unica possibile, era tuttavia ragionevole)” (Cass.Sez.3, 15 novembre 2023, n.31837). Esplicano così ancora efficacia i principi fissati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, secondo cui, “in tema di responsabilità civile dello Stato per danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie, la presenza di una motivazione non è condizione sufficiente per escludere l'ammissibilità di un'azione risarcitoria per grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile, ma è di certo ausilio alla comprensibilità della decisione e quindi, di regola, è un elemento per escludere, alla luce del testo originario della l. n. 117 del 1988, la stessa sindacabilità della scelta decisionale, in quanto consapevole frutto del processo interpretativo;
per contro, non tutti i casi di mancanza della motivazione, ancorché la pronunzia si ponga in contrasto con l'orientamento giurisprudenziale maggioritario, sono fonte di responsabilità, purché la scelta interpretativa sia ugualmente riconoscibile” (Cass.Sez.Un, 3 maggio
2019, n.11747; con la stessa pronuncia è stato anche fissato il principio secondo cui “in tema di responsabilità civile dello Stato per danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie, la decisione del giudice difforme da precedenti orientamenti della giurisprudenza non integra grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile, fonte di responsabilità ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. a), della l. n. 117 del 1988 (nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla l. n. 18 del 2015), atteso che il precedente giurisprudenziale, pur se proveniente dalla Corte di legittimità e finanche dalle Sezioni Unite, e quindi anche se è diretta espressione di nomofilachia, non rientra tra le fonti del diritto e, pertanto, non è di norma vincolante per il giudice;
tuttavia, in un sistema che valorizza l'affidabilità e la prevedibilità delle decisioni, l'adozione di una soluzione difforme dai precedenti non può essere né gratuita, né immotivata, né immeditata, ma deve essere frutto di una scelta interpretativa consapevole e riconoscibile come tale, ossia comprensibile, ciò che avviene più facilmente se sia
pag. 9/12 esplicitata a mezzo della motivazione”; nonché il principio secondo cui “in tema di azione contro lo Stato per il risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie, la grave violazione di legge, fonte di responsabilità ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. a), della l. n. 117 del 1988, nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla l. n. 18 del 2015, va individuata nelle ipotesi in cui la decisione appaia non essere frutto di un consapevole processo interpretativo, ma contenga affermazioni ad esso non riconducibili perché sconfinanti nel provvedimento abnorme o nel diritto libero, e pertanto caratterizzate da una negligenza inesplicabile, prima ancora che inescusabile, restando pertanto sottratta alla operatività della clausola di salvaguardia di cui all'art. 2, comma 2, della legge citata, ipotesi che può verificarsi in vari momenti dell'attività prodromica alla decisione, in cui la violazione non si sostanzia negli esiti del processo interpretativo, ma ne rimane concettualmente e logicamente distinta, ossia quando l'errore del giudice cada sulla individuazione, ovvero sulla applicazione o, infine, sul significato della disposizione, intesa quest'ultima come fatto, come elaborato linguistico preso in considerazione dal giudice che non ne comprende la portata semantica”).
7 – Stante i principi fissati dalla Suprema Corte di Cassazione, correttamente il
Tribunale ha ritenuto che l'ampia motivazione della decisione, nel primo grado del giudizio presupposto, in ordine alle condizioni di infermità psichica della persona offesa, con conseguente ritenuta validità della querela proposta dal curatore speciale, costituisca espressione di attività ermeneutica coperta dalla cosiddetta clausola di salvaguardia di cui all'art. 2 L.117/1988. Come già considerato dal Tribunale tale attività ermeneutica non può essere ritenuta integrare l'ipotesi di inescusabile grave violazione di legge. Né, come già ritenuto dal Tribunale, appare riconoscibile un'ipotesi di travisamento dei fatti, ove le condizioni psichiche della persona offesa emergevano dai documenti in atti (v. in particolare;
verbale della Commissione medica di verifica dell'invalidità in cui veniva attestata la presenza di situazione di “insufficienza mentale da probabile causa prenatale, con formulazione di diagnosi di insufficienza mentale media e sindrome depressiva, con riconoscimento di invalidità civile al 75%; dichiarazioni della psicologa presso l' relative alla valutazione della persona Pt_6
pag. 10/12 offesa come in possesso di capacità cognitive ridotte, scarsa aderenza alla realtà, scarsa capacità di valutazione dei valori morali e inadeguatezza nella gestione delle relazioni sociali), ed erano confermate da accertamento peritale (all'esito del quale veniva formulata diagnosi di disturbo di personalità dipendente secondo il DSM IV-TR, con livello intellettivo ai limiti della deficitarietà, e inadeguato processo di strutturazione anche nella sfera sessuale), nonché dall'esame della stessa persona offesa condotto nel giudizio. Sono pertanto infondati il primo, secondo e terzo motivo d'appello.
8 – In ordine al reato di cui all'art. 494 cp, è risultato accertato nel processo presupposto che l'odierno appellante aveva dichiarato alla persona offesa del reato un nome falso, nella piena consapevolezza di tale azione, risultando pertanto sicuramente configurabili tutti gli elementi costitutivi del reato contestato, e la connessione dello stesso con il reato di cui all'art.609 bis co2 n.1 cp, stante il momento e la situazione in cui il nome falso veniva comunicato dall'appellante alla persona offesa. Sul punto non è condivisibile quanto ritenuto dalla Corte d'Appello di Firenze in ordine all'assenza di intenzionalità nella condotta contestata. È pertanto infondato il quarto motivo d'appello.
9 – Infondato è anche il quinto motivo d'appello. La circostanza che la minaccia – oggetto di contestazione nel processo presupposto – sia stata compiuta tramite sms non elide la gravità oggettiva della stessa. In ogni caso si tratta, anche in questo caso di un'attività ermeneutica coperta dalla clausola di salvaguardia, in relazione alla quale, quanto diversamente ritenuto dalla Corte d'Appello di Firenze, con conseguente considerata rilevanza della remissione di querela, non è circostanza idonea a configurare un'ipotesi di responsabilità in capo al giudice di primo grado e in capo al pubblico ministero.
pag. 11/12 11- Le spese di lite del presente procedimento d'appello seguono la soccombenza dell'appellante e sono liquidate, secondo i valori medi della vigente TF in relazione al valore di causa, con riferimento allo scaglione da € 26.001,00 sino ad € 52.000,00, come di seguito indicato: fase di studio della controversia € 2.058,00, fase introduttiva del giudizio € 1.418,00, fase di trattazione € 3.045,00, fase decisionale € 3.470,00, e così complessivamente € 9.991,00, oltre 15 % per spese generali, oltre i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
12- Si deve dare atto della “sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002”
(Cass. SS.UU. 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Genova, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando, confermando per quanto di ragione la sentenza appellata, ogni contraria eccezione respinta, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado del giudizio, in favore della parte appellata, che liquida in € 9.991,00 oltre 15 % per spese generali, oltre i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
3) da atto della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13 co.1 quater D.P.R. n. 115 del 2002.
Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio del giorno 26 giugno 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott. Stefano Tarantola Dott. Rosella Silvestri
pag. 12/12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
10 – Per quanto sopra considerato, ritiene questa Corte infondati anche il sesto motivo d'appello, stante la superfluità dell'attività istruttoria richiesta in primo grado dall'appellante, e il settimo motivo d'appello, essendo risultato provato nel giudizio presupposto l'uso del telefono, da parte dell'appellante, per fissare e sollecitare appuntamenti con la persona offesa.