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Decreto 11 giugno 2025
Decreto 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, decreto 11/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
n. 3544-2 /2025 VG
Tribunale di Bergamo
UFFICIO RUOLO GENERALE VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Giudice Tutelare,
vista la convalida della proposta firmata dalla dott.ssa Federica Pezzini, medico presso la ASST Bergamo
Est ospedale di Alzano Lombardo, datata il 9/06/2025 alle ore 12.01, da cui si evince che la sig.ra Pt_1 nata in [...] il [...]:
[...]
« »
vista l'ordinanza del Sindaco del Comune di Alzano Lombardo, datata il 9/06/2025 notificata a questo ufficio del Giudice Tutelare in data odierna alle ore 9.45 con la quale è stata disposta la proroga del trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera, per massimo ulteriori 7 giorni, nell'interesse di nata in [...] il [...], residente a [...] e domiciliata in Parte_1
Bergamo Via Gleno n. 61, ricoverata presso la ASST Bergamo Est ospedale di Alzano Lombardo dal giorno
28/05/2025 ore 16.50 in forza di ordinanze sindacali precedentemente convalidate (v. ord. GT Bergamo del
29/05/2025 e ord. GT Bergamo 4/06/2025);
rilevato che l'ordinanza del Sindaco è stata comunicata all'interessata in data 9/06/2025;
verificata la propria competenza territoriale;
rilevato che l'interessata è stata ascoltata dal Giudice Tutelare in data odierna alle ore 16.45 mediante collegamenti audiovisivi tramite l'applicativo Microsoft Teams previa comunicazione alla struttura ospedaliera della data e dell'ora dell'udienza (comunicazione effettuata via pec dalla Cancelleria all'indirizzo dedicato);
rilevato che in data odierna alle ore 14.05 è stato trasmesso via e-mail il link per il collegamento alla stanza virtuale del Giudice Tutelare mediante l'applicativo Microsoft Teams e che il collegamento da remoto è stato effettuato alle ore 16.40 a fronte di problemi tecnici della struttura ospedaliera, poi superati;
rilevato che durante l'ascolto dell'interessata era presente il medico proponente, dott.ssa la Persona_1 quale in data odierna alle ore 16.40, che ha aperto il link;
rilevato che l'interessata era presente nella stanza del reparto dell'Ospedale di Alzano Lombardo e risultava vigile e oppositiva;
rilevato che l'interessata ha dichiarato di non accettare il trattamento e di voler andare in comunità, coprendosi poi il volto e affermando di non voler parlare con il Giudice;
rilevato che il medico ha dichiarato che la sig.ra è una donna senza fissa dimora e affetta da Pt_1 intossicazione cronica da alcol e sostanze stupefacenti e presenta disturbi che si manifestano in agitazione psicomotoria, impulsività, aggressività e disorganizzazione ideo-comportamentale, disforia e oppositività alla cure. Il medico ha precisato che, dopo la prima proroga, la paziente era ancora in fase di intossicazione, presentando una fase iperacuta con sintomatologia persecutoria e paranoide, mentre attualmente è in fase di astinenza e il quadro non è stabilizzato tenuto conto che stamattina è stata sorpresa mentre fumava a letto e sputava sul lenzuolo, tenendo comportamenti pericolosi per sé e gli altri pazienti. Su domanda del Giudice, in ordine alla possibilità di proseguire le cure fuori dalla struttura ospedaliera, il medico ha precisato che la paziente non andrebbe mai spontaneamente al essendo quindi necessario proseguire la terapia in regime Pt_2 ospedaliero atteso che le anomalie comportamentali sono ancora troppo evidenti ed ella non ha una casa, né una residenza, né una rete sociale o un supporto familiare e soprattutto non accetta le cure.
ritenuto che, anche in considerazione delle risultanze dell'ascolto dell'interessato e delle informazioni acquisite dal personale medico presente in udienza:
(a) esistono alterazioni psichiche tali da richiedere la prosecuzione degli interventi terapeutici;
(b) gli stessi non vengono accettati dalla paziente;
(c) non vi sono le condizioni e le circostanze che consentano di adottare tempestive e idonee misure sanitarie extra-ospedaliere;
ritenuto che il provvedimento del Sindaco sia conforme ai certificati medici e allo stato attuale della paziente;
ritenuto che il ricovero rispetti la dignità della persona e i suoi diritti civili e politici, essendo disposto ed eseguito nell'esclusivo interesse della paziente ad essere curata;
Letti gli artt. 33, 34 e 35 della Legge n. 833/1978;
C O N V A L I D A
con efficacia immediata, la richiamata ordinanza con cui il Sindaco del Comune di Alzano Lombardo che ha disposto la proroga del trattamento sanitario obbligatorio nell'interesse di nata in [...] il Parte_1
16/06/1987, sopra generalizzata;
avverte che, ex art. 35 co. 8 della Legge n. 833/1978, «chi è sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio,
e chiunque vi abbia interesse, può proporre al tribunale competente per territorio ricorso contro il provvedimento convalidato dal giudice tutelare».
Manda con urgenza alla Cancelleria per la comunicazione al Sindaco del Comune che ha emesso l'ordinanza, nonché per la notificazione all'interessata, da effettuarsi a mani presso l'Ospedale di Alzano Lombardo tramite i Carabinieri del detto Comune.
Manda altresì alla Cancelleria per la comunicazione Sindaco alla competente Prefettura per le comunicazioni di cui all'art. 35, comma terzo, legge n. 833/1978.
Bergamo 10/06/2025 ore 18.22
Il Giudice Tutelare
LL CI
Tribunale di Bergamo
UFFICIO RUOLO GENERALE VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Giudice Tutelare,
vista la convalida della proposta firmata dalla dott.ssa Federica Pezzini, medico presso la ASST Bergamo
Est ospedale di Alzano Lombardo, datata il 9/06/2025 alle ore 12.01, da cui si evince che la sig.ra Pt_1 nata in [...] il [...]:
[...]
« »
vista l'ordinanza del Sindaco del Comune di Alzano Lombardo, datata il 9/06/2025 notificata a questo ufficio del Giudice Tutelare in data odierna alle ore 9.45 con la quale è stata disposta la proroga del trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera, per massimo ulteriori 7 giorni, nell'interesse di nata in [...] il [...], residente a [...] e domiciliata in Parte_1
Bergamo Via Gleno n. 61, ricoverata presso la ASST Bergamo Est ospedale di Alzano Lombardo dal giorno
28/05/2025 ore 16.50 in forza di ordinanze sindacali precedentemente convalidate (v. ord. GT Bergamo del
29/05/2025 e ord. GT Bergamo 4/06/2025);
rilevato che l'ordinanza del Sindaco è stata comunicata all'interessata in data 9/06/2025;
verificata la propria competenza territoriale;
rilevato che l'interessata è stata ascoltata dal Giudice Tutelare in data odierna alle ore 16.45 mediante collegamenti audiovisivi tramite l'applicativo Microsoft Teams previa comunicazione alla struttura ospedaliera della data e dell'ora dell'udienza (comunicazione effettuata via pec dalla Cancelleria all'indirizzo dedicato);
rilevato che in data odierna alle ore 14.05 è stato trasmesso via e-mail il link per il collegamento alla stanza virtuale del Giudice Tutelare mediante l'applicativo Microsoft Teams e che il collegamento da remoto è stato effettuato alle ore 16.40 a fronte di problemi tecnici della struttura ospedaliera, poi superati;
rilevato che durante l'ascolto dell'interessata era presente il medico proponente, dott.ssa la Persona_1 quale in data odierna alle ore 16.40, che ha aperto il link;
rilevato che l'interessata era presente nella stanza del reparto dell'Ospedale di Alzano Lombardo e risultava vigile e oppositiva;
rilevato che l'interessata ha dichiarato di non accettare il trattamento e di voler andare in comunità, coprendosi poi il volto e affermando di non voler parlare con il Giudice;
rilevato che il medico ha dichiarato che la sig.ra è una donna senza fissa dimora e affetta da Pt_1 intossicazione cronica da alcol e sostanze stupefacenti e presenta disturbi che si manifestano in agitazione psicomotoria, impulsività, aggressività e disorganizzazione ideo-comportamentale, disforia e oppositività alla cure. Il medico ha precisato che, dopo la prima proroga, la paziente era ancora in fase di intossicazione, presentando una fase iperacuta con sintomatologia persecutoria e paranoide, mentre attualmente è in fase di astinenza e il quadro non è stabilizzato tenuto conto che stamattina è stata sorpresa mentre fumava a letto e sputava sul lenzuolo, tenendo comportamenti pericolosi per sé e gli altri pazienti. Su domanda del Giudice, in ordine alla possibilità di proseguire le cure fuori dalla struttura ospedaliera, il medico ha precisato che la paziente non andrebbe mai spontaneamente al essendo quindi necessario proseguire la terapia in regime Pt_2 ospedaliero atteso che le anomalie comportamentali sono ancora troppo evidenti ed ella non ha una casa, né una residenza, né una rete sociale o un supporto familiare e soprattutto non accetta le cure.
ritenuto che, anche in considerazione delle risultanze dell'ascolto dell'interessato e delle informazioni acquisite dal personale medico presente in udienza:
(a) esistono alterazioni psichiche tali da richiedere la prosecuzione degli interventi terapeutici;
(b) gli stessi non vengono accettati dalla paziente;
(c) non vi sono le condizioni e le circostanze che consentano di adottare tempestive e idonee misure sanitarie extra-ospedaliere;
ritenuto che il provvedimento del Sindaco sia conforme ai certificati medici e allo stato attuale della paziente;
ritenuto che il ricovero rispetti la dignità della persona e i suoi diritti civili e politici, essendo disposto ed eseguito nell'esclusivo interesse della paziente ad essere curata;
Letti gli artt. 33, 34 e 35 della Legge n. 833/1978;
C O N V A L I D A
con efficacia immediata, la richiamata ordinanza con cui il Sindaco del Comune di Alzano Lombardo che ha disposto la proroga del trattamento sanitario obbligatorio nell'interesse di nata in [...] il Parte_1
16/06/1987, sopra generalizzata;
avverte che, ex art. 35 co. 8 della Legge n. 833/1978, «chi è sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio,
e chiunque vi abbia interesse, può proporre al tribunale competente per territorio ricorso contro il provvedimento convalidato dal giudice tutelare».
Manda con urgenza alla Cancelleria per la comunicazione al Sindaco del Comune che ha emesso l'ordinanza, nonché per la notificazione all'interessata, da effettuarsi a mani presso l'Ospedale di Alzano Lombardo tramite i Carabinieri del detto Comune.
Manda altresì alla Cancelleria per la comunicazione Sindaco alla competente Prefettura per le comunicazioni di cui all'art. 35, comma terzo, legge n. 833/1978.
Bergamo 10/06/2025 ore 18.22
Il Giudice Tutelare
LL CI