Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 14/04/2025, n. 2054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2054 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G.15533/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANIA
III Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
(c.f ), in persona dell'amministratore pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliato in VIA UMBERTO 306 CATANIA, presso lo studio dell'Avv.
PISTONE GIUSEPPINA e dell'avv. Graziella D'Urso, che lo rappresentano e difendono, per procura in calce alla citazione;
ATTORE
CONTRO
), elettivamente domiciliato in Catania, via Luigi Controparte_1 CodiceFiscale_1
Sturzo n. 92, presso lo studio dell'Avv. Angela Liliana Grasso, che lo rappresenta e difende, per procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
CONVENUTO
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Conclusioni come da verbale di udienza del 31/03/2025, in questa sede da intendersi integralmente richiamato.
Con atto di citazione notificato in data 29.11.2021, il ha convenuto Parte_1
in giudizio il condomino proprietario di un appartamento al quinto ed ultimo piano Controparte_1 della scala A del fabbricato, formulando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza: - in via preliminare: accettare e dichiarare che le opere realizzate dal
Sig. nel sottotetto condominiale sono state eseguite in violazione di quanto previsto Controparte_1 dall'articolo 1102 modificandone la destinazione e impedendo il pari uso degli altri condomini c.c. e per l'effetto condannare il convenuto al ripristino dello status quo ante;
- condannare il convenuto al risarcimento del danno patito dal condominio quantificabile in € 10.000,00 ovvero in quella maggiore
o minore somma che verrà ritenuta di giustizia;
- in ogni caso: condannare il alla Controparte_1 refusione delle spese e dei compensi del presente giudizio”.
Con comparsa depositata in data 25.2.2022, si è costituito in giudizio contestando le Controparte_1
1
infiltrazioni al proprio immobile, al risarcimento dei danni e/o alla riduzione in pristino dei luoghi di proprietà esclusiva.
Con ordinanza del 4.4.2023 è stata disposta CTU e la relazione è stata depositata in data 4.7.2023.
All'esito della CTU, risultando giustificate le doglianze del in rapporto ai danni rilevati nel CP_1
suo appartamento ed esclusa l'occupazione abusiva del sottotetto lamentata da parte attrice, il CTU, ha tentato la conciliazione tra le parti, alle condizioni indicate dal sulle quali ha successivamente CP_1
favorevolmente deliberato l'assemblea condominiale.
All'ultima udienza, le parti attrici hanno dato atto dell'esecuzione dei lavori indicati dal CTU, in forza dell'accordo raggiunto tra le parti, su proposta del e adesione della parte attrice. Le parti CP_1
attrici hanno chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere.
Le parti hanno ambedue dichiarato di avere raggiunto un accordo anche per la compensazione delle spese di lite.
Parte convenuta ha tuttavia chiesto di porre le spese di CTU a carico della parte attrice, stante l'infondatezza delle doglianze attoree, come emersa nel corso della CTU e stante la fondatezza delle pretese avanzate in via riconvenzionale, sebbene sia intervenuto l'accordo transattivo tra le parti.
Pertanto, preso atto degli accordi intercorsi tra le parti in causa, va dichiarata la cessazione della materia del contendere con spese di lite compensate per accordo tra le parti in tal senso.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, stante quanto emerso nelle operazioni peritali, vanno poste a carico della parte attrice.
Va infine disposta la condanna del convenuto al pagamento del contributo unificato per mancata partecipazione senza giustificato motivo alla mediazione obbligatoria.
nP.Q.M.
Il Tribunale di Catania, III Sezione Civile, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa: dichiara cessata la materia del contendere;
compensa le spese di lite;
pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico della parte attrice;
condanna il convenuto al pagamento del contributo unificato per mancata partecipazione senza giustificato motivo alla mediazione obbligatoria.
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale in data 14/04/2025.
Il Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro
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