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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 05/11/2025, n. 3623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3623 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14103/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE 03 Terza sezione CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 14103/2022 Da remoto tra
Parte_1 PARTE ATTRICE e
Controparte_1 PARTE CONVENUTA
Oggi 5 novembre 2025 alle ore 12,00 nella stanza virtuale del giudice su piattaforma teams, innanzi al dott. Michela Biggi, sono comparsi:
Per l'avv. Laura Bernaudo in sostituzione dell'avv. RUOCCO DR. Parte_1 Per l'avv. BINI FEDERICA. Controparte_1
L'avv. Bernaudo precisa le conclusioni riportandosi alla conclusionale depositata ed agli arresti giurisprudenziali depositati. L'avv. Bini si riporta tutti gli scritti difensivi chiedendo l'accoglimento delle conclusioni precisate nelle note scritte del 6.2.25. Contesta al documentazione depositata da controparte il 3.11.25 nel contenuto. Chiede di essere autorizzata a depositare decisioni successive alla notoria sentenza della note di cassazione che confortano le tesi di questa resistente. Il Giudice, autorizza l'avv. Bini al deposito della giurisprudenza entro le ore 14,00 di oggi.
I difensori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, si ritira in Camera di consiglio. Successivamente, alle ore 18,00 pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice dott. Michela Biggi
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Michela Biggi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14103/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RUOCCO Parte_1 C.F._1 DR, elettivamente domiciliato in VIA LUSTRO, 29 71121 FOGGIA presso il difensore avv. RUOCCO DR PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BINI FEDERICA, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA GAETANO MAGNOLFI 73 59100 PRATO presso il difensore avv. BINI FEDERICA PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
RICORRENTE: “Voglia il Giudice adito, reietta ogni avversa richiesta, istanza ed eccezione, così provvedere. a) Accogliere la domanda e, per gli effetti, accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento revolving, con conseguente diritto di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c. b) Con condanna della Società convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario.”
RESISTENTE: “conclude affinché il Tribunale di Firenze - preliminarmente, dichiari l'incompetenza del Tribunale di Firenze, in favore del Tribunale di Oristano (Atzara) quale Foro del consumatore, o del Tribunale di Cagliari, quale luogo di residenza del medesimo, o del Tribunale di Sassari quale luogo ove è sorta l'obbligazione, infine del Tribunale di Firenze laddove essa deve essere adempiuta;
pagina 2 di 10 - sempre preliminarmente, dichiari la carenza di interesse ad agire in capo a per Parte_1 prescrizione del suo diritto;
- nel merito, respinga tutte le domande avanzate dal ricorrente, anche in via istruttoria, poiché inammissibili, infondate e temerarie sia in fatto che in diritto;
- in via riconvenzionale, accerti che il signor è debitore di Parte_1 Controparte_1 dell'importo di € 23.313,49 oltre ad interessi di mora convenzionali al tasso del 7,30% annuo (tasso inferiore a quello massimo effettivamente pattuito, comunque conforme alle condizioni dell'epoca) sul capitale residuo dovuto pari ad € 20.124,70 dalla domanda al saldo, o della maggiore o minore somma che risulterà all'esito dell'istruttoria, e per l'effetto lo condanni a pagare le predette somme in favore della convenuta;
- in ipotesi denegata di accertamento delle domande attoree, sempre in via riconvenzionale, accerti la responsabilità del ricorrente vuoi a mente dell'art. 1338 c.c. poiché ha taciuto la presunta causa di invalidità del contratto, vuoi a mente dell'art. 1227 c.c. poiché ha contribuito a causare il danno, avendo utilizzato per anni il contratto, ed il conseguente diritto al risarcimento del danno subito dalla convenuta per avere confidato senza sua colpa nella sussistenza di un contratto valido;
- sempre in ipotesi di accoglimento in tutto o in parte delle domande attoree, disponga la compensazione fra “il diritto di restituire solo le somme ricevute in prestito al tasso legale” ed i diritti azionati in via riconvenzionale, ossia il credito vantato ed il diritto al risarcimento del danno subito dalla comparente. Con vittoria di spese e compensi di causa.”
pagina 3 di 10 MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1
al fine di sentire dichiarare la nullità del contratto di finanziamento Controparte_1 concluso in data 14.6.2004. A fondamento della propria pretesa deduceva che, il suddetto contratto, con cui era stata aperta una linea di credito mediante carta revolving, era stato sottoscritto per l'acquisto di un elettrodomestico presso un rivenditore della grande distribuzione, e non tramite un intermediario finanziario abilitato, come invece previsto dalla normativa vigente in materia di collocamento di prodotti finanziari. Aggiungeva che, con riferimento alle attività di collocamento e distribuzione di prodotti finanziari, la Banca d'Italia aveva chiarito come l'obbligo per gli intermediari finanziari di ricorrere ad agenti in attività finanziaria per la stipula di contratti di finanziamento può essere derogato soltanto nei casi in cui tali contratti siano destinati all'acquisto di beni e servizi, restando esclusa la possibilità di applicare tale deroga ai contratti di credito revolving; evidenziando, infine, la nullità del contratto per violazione delle norme di cui agli artt. 1355 cc e 117 TUB stante la mancanza di forma scritta. Pertanto, il contratto così concluso doveva considerarsi nullo, con conseguente diritto di restituzione delle somme erogate a titolo di finanziamento al tasso legale ai sensi dell'art. 1284, comma tre c.c.
Si costituiva tempestivamente in giudizio con comparsa di risposta Controparte_1 chiedendo il rigetto della domanda attorea poiché infondata in fatto e in diritto e, in via riconvenzionale, la condanna del ricorrente al pagamento della somma di € 23.313,49. A sostegno delle conclusioni formulate la convenuta eccepiva, preliminarmente, l'incompetenza del Tribunale adito a favore del Tribunale di Oristano quale foro del consumatore e il mancato esperimento del procedimento di mediazione, integrante condizione di procedibilità ai sensi dell'art. 5 D. Lgs 28/2010 rispetto alla presente causa, avente ad oggetto contratti bancari. Ulteriormente, sempre in via preliminare, eccepiva l'assenza di interesse di agire del ricorrente, rilevando come l'istanza si limitasse alla declaratoria di nullità del contratto oggetto di causa, non potendo più essere esercitata l'azione di ripetizione delle somme versate, ormai prescritta. Nel merito, sottolineava la legittimità della sottoscrizione del contratto, avvenuta tramite un fornitore di beni che si era limitato a proporre sul mercato il contratto relativo alla carta revolving, senza svolgere attività riconducibili a quelle proprie dell'agente in attività finanziaria;
evidenziava, inoltre, come il ricorrente fosse pienamente consapevole di aver richiesto l'attivazione di una linea di credito mediante carta revolving, avendone fatto uso continuativo per 17 anni senza mai eccepire alcunché. Precisava, infine, che oltre al rapporto oggetto di causa, il ricorrente risultava titolare di altri due contratti di credito finalizzato stipulati nel 2019, e in relazione a tutti e tre i pagina 4 di 10 rapporti gli era stata comunicata la decadenza dal beneficio del termine con contestuale intimazione al pagamento degli importi di € 22.976,68 e € 336,81.
A scioglimento della riserva assunta all'esito della prima udienza tenutasi il 14.12.2023, il G.I., atteso l'oggetto della causa vertente su contratto bancario, disponeva l'esperimento del procedimento di mediazione integrante condizione di procedibilità ai sensi dell'art. 5 D.lgs. 28/2010, che, successivamente esperita, dava però esito negativo (verbale del 22.05.2024). Infine, all'esito dell'udienza del 6.6.2024, istruita la causa documentalmente e ritenuta la stessa matura per la decisione, fissava udienza al 26.2.2025 per la decisione del ricorso con termine per note conclusive delle parti, successivamente rinviata all'odierna udienza in attesa della decisione della Corte di
Cassazione, a seguito del rinvio pregiudiziale proposto dalla Corte di Appello di Firenze su questione rilevante per il presente giudizio.
La domanda del ricorrente è fondata, dunque va accolta.
1.Sull'incompetenza territoriale
L'eccezione d'incompetenza territoriale del Tribunale di Firenze in favore del Tribunale di Oristano
(Atzara) quale foro del consumatore, o del Tribunale di Cagliari, quale luogo di residenza di quest'ultimo, o ancora del Tribunale di Sassari quale luogo ove è sorta l'obbligazione, è infondata pertanto viene rigettata. Il consumatore può infatti derogare al foro individuato dal proprio domicilio e/o residenza, ma non viceversa (sul punto, v. ex multis, sent. Cass. Civ. n. 13944/14).
2. Sull'esperimento della mediazione quale condizione di procedibilità
L'eccezione di improcedibilità del presente giudizio formulata dalla resistente nella propria comparsa di risposta, deve ritenersi superata in virtù dell'esperimento del procedimento di mediazione in corso di causa su termine di avvio concesso dal giudice con ordinanza riservata del 8.1.24. Invero, è agli atti il verbale di mancato accordo attestante che il primo incontro tenutosi dinanzi al mediatore in data
22.5.2024 si è concluso con esito negativo (allegato alla nota del 3.6.2024 di parte ricorrente).
3. Sulla carenza d'interesse ad agire del ricorrente
Quanto all'eccepita carenza di interesse ad agire del ricorrente, per aver formulato unicamente una domanda di accertamento della nullità del contratto, ritenendo ormai prescritta la conseguente azione di ripetizione delle somme versate e, in secondo luogo, per aver operato illegittimo frazionamento, la pagina 5 di 10 stessa deve essere considerata infondata in entrambe le prospettive evidenziate. Va premesso che, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., l'interesse ad agire costituisce una condizione necessaria ed imprescindibile per l'esercizio di un'azione giudiziaria, in quanto configura l'interesse concreto ed attuale del soggetto ad ottenere, mediante l'intervento del giudice, la tutela di una situazione giuridica ritenuta violata. Nel caso di specie deve ritenersi sussistente l'interesse ad agire del ricorrente in ordine alle domande formulate volte ad ottenere l'accertamento della nullità del contratto di finanziamento e la conseguente rideterminazione degli interessi al tasso legale, poiché le parti stipulanti un contratto sono sempre legittimate a chiederne la declaratoria di nullità, in quanto tale interesse deriva direttamente dalla capacità del contratto di produrre effetti nella loro sfera giuridica. Il suddetto principio è costante nella giurisprudenza di legittimità, ove più volte è stato precisato che la locuzione "chiunque vi ha interesse", che l'art. 1421 c.c. usa per individuare i soggetti legittimati ad esperire l'azione di nullità di un contratto, si riferisce ai terzi che - non avendo sottoscritto il contratto - sono rimasti estranei ad esso, e non già alle parti stipulanti che sono sempre legittimate all'esercizio di detta azione, essendo in re ipsa il loro interesse all'accertamento della nullità; sicché soltanto i terzi devono dimostrare la sussistenza di un proprio interesse concreto alla declaratoria di nullità, non anche le parti, il cui interesse si fonda sull'attitudine del contratto di cui si invoca la nullità a incidere sulla loro sfera giuridica (Cass. Sez. II, Ord. n. 10703 del 23/04/2025; Cass. Sez. II, Sentenza n. 2670 del 05/02/2020).
Invero, poiché nel caso in esame il ricorrente ha promosso un'azione finalizzata esclusivamente al riconoscimento della nullità del contratto e al conseguente diritto alla rideterminazione degli interessi al tasso legale, senza tuttavia formulare una domanda di ripetizione dell'indebito oggettivo, la questione della prescrizione non risulta rilevante. Quest'ultima, potrà eventualmente essere sollevata nel momento in cui il ricorrente deciderà di promuovere un'azione di ripetizione dell'indebito. Ad abundantiam è opportuno sottolineare che il termine di prescrizione applicabile è quello decennale previsto dall'art. 2946 c.c. e, come chiarito dalla Suprema Corte, il decorso della prescrizione dell'azione di ripetizione non può essere fatto coincidere né con la chiusura del conto né con le singole annotazioni di addebito o accredito. Ciò che rileva, ai fini della decorrenza, è la natura dei versamenti effettuati dal correntista: se siano stati destinati all'estinzione di un debito oppure no. La giurisprudenza di legittimità, a tal proposito, ha distinto tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie, ove le prime si configurano quando i versamenti superano il limite del fido concesso o vengono effettuati su un conto passivo privo di apertura di credito, assumendo così funzione estintiva del debito;
le seconde, invece, si verificano quando i pagamenti avvengono entro i limiti del fido e hanno lo scopo di ripristinare la disponibilità del conto corrente. Nel caso di specie, trattandosi di un credito revolving, ossia di una tipologia di apertura di credito in cui il massimale si ricostituisce progressivamente con i rimborsi pagina 6 di 10 effettuati, permettendo al titolare di compiere nuove spese, i versamenti eseguiti hanno una funzione essenzialmente ripristinatoria, non potendo essere considerati come dei veri e propri pagamenti solutori nei confronti della Banca. Sebbene il contratto sia cessato nel 2012, anno in cui il ricorrente è stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine, con comunicazione inviata a mezzo PEC in data
1.9.2021, l'odierno ricorrente ha formalmente contestato alla Banca convenuta la validità del contratto e, a tale contestazione è seguita la risposta di , determinandosi in tal modo CP_1
l'interruzione del termine prescrizionale (all. B – parte ricorrente).
In merito poi alle contestate violazioni dei canoni di correttezza e buona fede, giova richiamare le valutazioni già espresse da questo Tribunale su fattispecie analoga (Trib. Di Firenze, 17.05.2023 est.
EL RG n. 3144/2022), ove si è evidenziato che gravava semmai sulla resistente ( , CP_1 quale operatore professionale, non certamente sul consumatore l'obbligo di conoscere o comunque “di prendere informazione, della legislazione concernente l'attività ed il settore in cui opera” e che la stessa “si sarebbe dovuta astenere dalla conclusione di contratti di credito stipulato con la collaborazione di soggetti non legittimati”. Pertanto deve concludersi che non può ascriversi al ricorrente alcuna violazione del principio di buona fede, né nella fase precontrattuale né nella fase dell'esecuzione del contratto. E comunque, non è stato provato che il cliente fosse consapevole della nullità del contratto durante tutto il periodo in cui esso ha avuto pacifica esecuzione. Risultano pertanto infondate le difese della resistente in punto di co-responsabilità del ricorrente ai sensi dell'art. CP_1
1227 c.c. Non può neppure ritenersi configurabile nel caso di specie una ipotesi di abuso del diritto per asserito frazionamento illegittimo della domanda, in quanto è stata esperita unicamente una domanda volta all'accertamento della nullità del contratto. In tale ipotesi, la domanda si configura come distinta e autonoma rispetto ad una pretesa creditoria frazionata, non essendo finalizzata alla riscossione parziale di un credito unitario, bensì all'accertamento di un presupposto giuridico, ossia la nullità del contratto, che costituisce condizione preliminare dell'eventuale azione restitutoria. Essa, pertanto, si colloca al di fuori dell'ambito applicativo del divieto di frazionamento, il quale potrà eventualmente rilevare, ove ne ricorrano i presupposti, in un successivo giudizio volto alla quantificazione e ripetizione delle somme versate.
4. Nel merito
Deve innanzitutto evidenziarsi che costituiscono circostanze incontestate, con le conseguenze di cui all'art. 115 c.p.c., nonché documentalmente provate, la stipula di un contratto di apertura linea di credito con carta di tipo revolving, in data 04.10.2004, concluso in occasione dell'acquisto di mobilio pagina 7 di 10 (nello specifico una cucina e una cameretta), presso il fornitore commerciale ove era stato sottoscritto il suddetto contratto (doc. 1-2 – parte attrice). Al fine di operare un corretto inquadramento della fattispecie in oggetto, va poi precisato che il contratto concluso dall'attore rientra nell'ambito di un contratto di concessione di carta di credito cd. revolving. Invero, trattasi di una specifica modalità di finanziamento collegato al rilascio di una carta di credito, la quale funge da mezzo per l'utilizzo della provvista messa a disposizione al cliente e corrispondente al fido concesso dall'istituto di credito. La caratteristica principale risiede nella possibilità per il titolare di effettuare acquisti entro il limite di credito messo a disposizione e di restituire detto importo anche ratealmente con l'addebito di interessi, differenziandosi così dalle carte di credito tradizionali che prevedono il rimborso integrale delle spese in un'unica soluzione mensile, senza interessi.
Tanto premesso, la questione posta alla base dell'odierno giudizio è stata oggetto di recente pronuncia della Corte di Cassazione, in seguito al rinvio pregiudiziale proposto dalla Corte di Appello di Firenze in altra causa avente fattispecie analoga, ove era altresì parte del giudizio Controparte_1
. Sul punto, con la recente pronuncia n. 12838 del 13.05.2025, la Corte di Cassazione ha elaborato
[...] il seguente principio di diritto: “nella vigenza del d.gs. n. 374 del 1999 e del d.m. 13 dicembre 2001, n.
485, anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 141 del 2010, non è consentita l'apertura di una linea di credito utilizzabile mediante carta di credito di tipo revolving a tempo indeterminato a seguito di contratto promosso e sottoscritto presso un fornitore di beni e servizi convenzionato con
l'intermediario finanziario ma non iscritto nell'elenco istituito presso l' ex art. 3 d.lgs. n. 374 del CP_2
1999; nella vigenza del d.gs. n. 374 del 1999 e del d.m. 13 dicembre 2001, n. 485, anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 141 del 2010, il contratto di apertura di una linea di credito utilizzabile mediante carta di credito di tipo revolving a tempo indeterminato a seguito di contratto promosso e sottoscritto presso un fornitore di beni e servizi convenzionato con l'intermediario finanziario ma non iscritto nell'elenco istituito presso l' ex art. 3, d.lgs. n. 374 del 1999 è nullo CP_2 ex art. 1418, primo comma, cod. proc. civ.” . Il principio è stato elaborato tenendo conto di una serie di valutazioni relative alla natura e alla disciplina normativa delle carte revolving, già in precedenza condivise da una consolidata giurisprudenza di merito. Ciò in considerazione del fatto che, anche prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 141/2010, l'attività di agenzia in ambito finanziario era riservata ai Con soggetti iscritti nell'elenco tenuto dall' , con l'unica eccezione rappresentata dalla promozione e conclusione di contratti di finanziamento finalizzati all'acquisto di beni e servizi (cd. credito finalizzato). Diversamente, la stipula di contratti di credito revolving non rientra nella deroga sopracitata e, contrariamente da quanto sostenuto da , non può essere Controparte_1
pagina 8 di 10 ricondotta alla categoria delle carte di pagamento, in ragione della sua peculiare funzione di finanziamento. Di conseguenza, la conclusione di tale tipologia contrattuale è riservata esclusivamente ai soggetti abilitati allo svolgimento dell'attività di agenzia e iscritti nell'albo istituito presso l'UIC (cfr.
Cass. n. 12838/2025; Corte d'Appello di Firenze n. 1494/2025; Corte d'Appello di Firenze n.
1663/2025).
Nel caso in esame, dagli atti depositati in giudizio emerge chiaramente che il ricorrente ha stipulato con la convenuta un contratto di finanziamento volto all'acquisto di mobilio, presso un esercente CP_1 specializzato nella vendita di mobili ed elettrodomestici e che, contestualmente, veniva attivata tramite una linea di credito mediante rilascio di una carta revolving da parte della Controparte_1
, la cui finalità non risulta limitata al solo acquisto del bene venduto dal rivenditore (doc. 1 – parte
[...] ricorrente). L'operato svolto dal rivenditore, il quale è pacifico non sia un intermediario finanziario iscritto nell'albo predisposto dall'UIC, ha comportato quindi anche l'attivazione di una linea di credito, configurando in tal modo una violazione della normativa soprarichiamata. Pertanto, come chiarito dalla
Corte di Cassazione, la violazione della normativa di riferimento, avente natura pubblicistica in quanto volta a regolare il settore creditizio, comporta la conseguenza della nullità del contratto ai sensi dell'art. 1418, comma primo, c.c. per violazione di norma imperativa.
Alla luce di tutte le considerazioni svolte, l'accoglimento della domanda del ricorrente finalizzata all'accertamento della nullità del contratto comporta quale conseguenza anche la dichiarazione di inapplicabilità del tasso contrattualmente previsto. Conseguentemente, le somme erogate a titolo di finanziamento revolving dovranno essere restituite non secondo il tasso pattuito - dichiarato nullo - bensì secondo il tasso legale d'interesse ex art. 1284 comma tre c.c. tempo per tempo vigente.
5.Sulla nullità del contratto per mancanza di forma scritta
Sono invece infondate le doglianze del ricorrente relative alla pretesa violazione degli artt. 117 e 125 bis TUB e ad una asserita mancanza di forma scritta del contratto de quo. Dall'esame del contratto allegato in atti si evince chiaramente che lo stesso fu redatto e sottoscritto dalle parti nel rispetto della normativa vigente, in particolare anche dei presupposti previsti dall'art. 117 e dalle altre norme del
TUB applicabili ratione temporis.
6.Sulla domanda riconvenzionale
La domanda riconvenzionale formulata da parte resistente è parimenti infondata. La domanda ha infatti pagina 9 di 10 ad oggetto posizioni prive di connessione con il contratto controverso, dunque esorbitanti rispetto al perimetro della domanda. Il ricorrente ha difatti agito in giudizio per la declaratoria di nullità del contratto di credito revolving e dall'accoglimento di detta domanda, per quanto sopra già osservato al punto n. 4 ne deriva una rideterminazione del rapporto obbligatorio in oggetto, con conseguente rimodulazione dell'eventuale esposizione debitoria che dovrà essere accertata in altra e diversa sede rispetto alla presente. Per gli stessi motivi di cui sopra, non può accogliersi neppure la domanda di compensazione fra il credito vantato dal ricorrente ed il risarcimento del danno richiesto dalla resistente.
7.Sulle spese di lite
Le spese processuali, liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. n. 147/2022, seguono la soccombenza, tenuto conto che, per il calcolo delle stesse, si è seguito il parametro minimo dello scaglione di riferimento (da € 5.201 a € 26.000) in ragione del grado di difficoltà della causa e dell'attività defensionale effettivamente espletata nelle singole fasi del giudizio, tenuto infine conto della decisione semplificata ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. e della serialità del contenzioso.
PQM
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando:
accoglie la domanda del ricorrente e, conseguentemente, dichiara la nullità del contratto stipulato fra le parti per la concessione di linea di credito con carta revolving, conseguentemente dichiarando il diritto del ricorrente a rimborsare il capitale con applicazione degli interessi calcolati al tasso legale tempo per tempo vigente;
rigetta la domanda riconvenzionale della resistente;
condanna la resistente soccombente a rifondere al difensore di parte ricorrente Avv. Andrea Ruocco, dichiaratosi antistatario, le spese di lite che liquida in € 2.540,00 per compensi, oltre spese generali
15%, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale. Verbale chiuso alle ore 18,30.
Firenze, 5 novembre 2025 Il Giudice, dott. Michela Biggi
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TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE 03 Terza sezione CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 14103/2022 Da remoto tra
Parte_1 PARTE ATTRICE e
Controparte_1 PARTE CONVENUTA
Oggi 5 novembre 2025 alle ore 12,00 nella stanza virtuale del giudice su piattaforma teams, innanzi al dott. Michela Biggi, sono comparsi:
Per l'avv. Laura Bernaudo in sostituzione dell'avv. RUOCCO DR. Parte_1 Per l'avv. BINI FEDERICA. Controparte_1
L'avv. Bernaudo precisa le conclusioni riportandosi alla conclusionale depositata ed agli arresti giurisprudenziali depositati. L'avv. Bini si riporta tutti gli scritti difensivi chiedendo l'accoglimento delle conclusioni precisate nelle note scritte del 6.2.25. Contesta al documentazione depositata da controparte il 3.11.25 nel contenuto. Chiede di essere autorizzata a depositare decisioni successive alla notoria sentenza della note di cassazione che confortano le tesi di questa resistente. Il Giudice, autorizza l'avv. Bini al deposito della giurisprudenza entro le ore 14,00 di oggi.
I difensori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, si ritira in Camera di consiglio. Successivamente, alle ore 18,00 pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice dott. Michela Biggi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Michela Biggi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14103/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RUOCCO Parte_1 C.F._1 DR, elettivamente domiciliato in VIA LUSTRO, 29 71121 FOGGIA presso il difensore avv. RUOCCO DR PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BINI FEDERICA, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA GAETANO MAGNOLFI 73 59100 PRATO presso il difensore avv. BINI FEDERICA PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
RICORRENTE: “Voglia il Giudice adito, reietta ogni avversa richiesta, istanza ed eccezione, così provvedere. a) Accogliere la domanda e, per gli effetti, accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento revolving, con conseguente diritto di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c. b) Con condanna della Società convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario.”
RESISTENTE: “conclude affinché il Tribunale di Firenze - preliminarmente, dichiari l'incompetenza del Tribunale di Firenze, in favore del Tribunale di Oristano (Atzara) quale Foro del consumatore, o del Tribunale di Cagliari, quale luogo di residenza del medesimo, o del Tribunale di Sassari quale luogo ove è sorta l'obbligazione, infine del Tribunale di Firenze laddove essa deve essere adempiuta;
pagina 2 di 10 - sempre preliminarmente, dichiari la carenza di interesse ad agire in capo a per Parte_1 prescrizione del suo diritto;
- nel merito, respinga tutte le domande avanzate dal ricorrente, anche in via istruttoria, poiché inammissibili, infondate e temerarie sia in fatto che in diritto;
- in via riconvenzionale, accerti che il signor è debitore di Parte_1 Controparte_1 dell'importo di € 23.313,49 oltre ad interessi di mora convenzionali al tasso del 7,30% annuo (tasso inferiore a quello massimo effettivamente pattuito, comunque conforme alle condizioni dell'epoca) sul capitale residuo dovuto pari ad € 20.124,70 dalla domanda al saldo, o della maggiore o minore somma che risulterà all'esito dell'istruttoria, e per l'effetto lo condanni a pagare le predette somme in favore della convenuta;
- in ipotesi denegata di accertamento delle domande attoree, sempre in via riconvenzionale, accerti la responsabilità del ricorrente vuoi a mente dell'art. 1338 c.c. poiché ha taciuto la presunta causa di invalidità del contratto, vuoi a mente dell'art. 1227 c.c. poiché ha contribuito a causare il danno, avendo utilizzato per anni il contratto, ed il conseguente diritto al risarcimento del danno subito dalla convenuta per avere confidato senza sua colpa nella sussistenza di un contratto valido;
- sempre in ipotesi di accoglimento in tutto o in parte delle domande attoree, disponga la compensazione fra “il diritto di restituire solo le somme ricevute in prestito al tasso legale” ed i diritti azionati in via riconvenzionale, ossia il credito vantato ed il diritto al risarcimento del danno subito dalla comparente. Con vittoria di spese e compensi di causa.”
pagina 3 di 10 MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1
al fine di sentire dichiarare la nullità del contratto di finanziamento Controparte_1 concluso in data 14.6.2004. A fondamento della propria pretesa deduceva che, il suddetto contratto, con cui era stata aperta una linea di credito mediante carta revolving, era stato sottoscritto per l'acquisto di un elettrodomestico presso un rivenditore della grande distribuzione, e non tramite un intermediario finanziario abilitato, come invece previsto dalla normativa vigente in materia di collocamento di prodotti finanziari. Aggiungeva che, con riferimento alle attività di collocamento e distribuzione di prodotti finanziari, la Banca d'Italia aveva chiarito come l'obbligo per gli intermediari finanziari di ricorrere ad agenti in attività finanziaria per la stipula di contratti di finanziamento può essere derogato soltanto nei casi in cui tali contratti siano destinati all'acquisto di beni e servizi, restando esclusa la possibilità di applicare tale deroga ai contratti di credito revolving; evidenziando, infine, la nullità del contratto per violazione delle norme di cui agli artt. 1355 cc e 117 TUB stante la mancanza di forma scritta. Pertanto, il contratto così concluso doveva considerarsi nullo, con conseguente diritto di restituzione delle somme erogate a titolo di finanziamento al tasso legale ai sensi dell'art. 1284, comma tre c.c.
Si costituiva tempestivamente in giudizio con comparsa di risposta Controparte_1 chiedendo il rigetto della domanda attorea poiché infondata in fatto e in diritto e, in via riconvenzionale, la condanna del ricorrente al pagamento della somma di € 23.313,49. A sostegno delle conclusioni formulate la convenuta eccepiva, preliminarmente, l'incompetenza del Tribunale adito a favore del Tribunale di Oristano quale foro del consumatore e il mancato esperimento del procedimento di mediazione, integrante condizione di procedibilità ai sensi dell'art. 5 D. Lgs 28/2010 rispetto alla presente causa, avente ad oggetto contratti bancari. Ulteriormente, sempre in via preliminare, eccepiva l'assenza di interesse di agire del ricorrente, rilevando come l'istanza si limitasse alla declaratoria di nullità del contratto oggetto di causa, non potendo più essere esercitata l'azione di ripetizione delle somme versate, ormai prescritta. Nel merito, sottolineava la legittimità della sottoscrizione del contratto, avvenuta tramite un fornitore di beni che si era limitato a proporre sul mercato il contratto relativo alla carta revolving, senza svolgere attività riconducibili a quelle proprie dell'agente in attività finanziaria;
evidenziava, inoltre, come il ricorrente fosse pienamente consapevole di aver richiesto l'attivazione di una linea di credito mediante carta revolving, avendone fatto uso continuativo per 17 anni senza mai eccepire alcunché. Precisava, infine, che oltre al rapporto oggetto di causa, il ricorrente risultava titolare di altri due contratti di credito finalizzato stipulati nel 2019, e in relazione a tutti e tre i pagina 4 di 10 rapporti gli era stata comunicata la decadenza dal beneficio del termine con contestuale intimazione al pagamento degli importi di € 22.976,68 e € 336,81.
A scioglimento della riserva assunta all'esito della prima udienza tenutasi il 14.12.2023, il G.I., atteso l'oggetto della causa vertente su contratto bancario, disponeva l'esperimento del procedimento di mediazione integrante condizione di procedibilità ai sensi dell'art. 5 D.lgs. 28/2010, che, successivamente esperita, dava però esito negativo (verbale del 22.05.2024). Infine, all'esito dell'udienza del 6.6.2024, istruita la causa documentalmente e ritenuta la stessa matura per la decisione, fissava udienza al 26.2.2025 per la decisione del ricorso con termine per note conclusive delle parti, successivamente rinviata all'odierna udienza in attesa della decisione della Corte di
Cassazione, a seguito del rinvio pregiudiziale proposto dalla Corte di Appello di Firenze su questione rilevante per il presente giudizio.
La domanda del ricorrente è fondata, dunque va accolta.
1.Sull'incompetenza territoriale
L'eccezione d'incompetenza territoriale del Tribunale di Firenze in favore del Tribunale di Oristano
(Atzara) quale foro del consumatore, o del Tribunale di Cagliari, quale luogo di residenza di quest'ultimo, o ancora del Tribunale di Sassari quale luogo ove è sorta l'obbligazione, è infondata pertanto viene rigettata. Il consumatore può infatti derogare al foro individuato dal proprio domicilio e/o residenza, ma non viceversa (sul punto, v. ex multis, sent. Cass. Civ. n. 13944/14).
2. Sull'esperimento della mediazione quale condizione di procedibilità
L'eccezione di improcedibilità del presente giudizio formulata dalla resistente nella propria comparsa di risposta, deve ritenersi superata in virtù dell'esperimento del procedimento di mediazione in corso di causa su termine di avvio concesso dal giudice con ordinanza riservata del 8.1.24. Invero, è agli atti il verbale di mancato accordo attestante che il primo incontro tenutosi dinanzi al mediatore in data
22.5.2024 si è concluso con esito negativo (allegato alla nota del 3.6.2024 di parte ricorrente).
3. Sulla carenza d'interesse ad agire del ricorrente
Quanto all'eccepita carenza di interesse ad agire del ricorrente, per aver formulato unicamente una domanda di accertamento della nullità del contratto, ritenendo ormai prescritta la conseguente azione di ripetizione delle somme versate e, in secondo luogo, per aver operato illegittimo frazionamento, la pagina 5 di 10 stessa deve essere considerata infondata in entrambe le prospettive evidenziate. Va premesso che, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., l'interesse ad agire costituisce una condizione necessaria ed imprescindibile per l'esercizio di un'azione giudiziaria, in quanto configura l'interesse concreto ed attuale del soggetto ad ottenere, mediante l'intervento del giudice, la tutela di una situazione giuridica ritenuta violata. Nel caso di specie deve ritenersi sussistente l'interesse ad agire del ricorrente in ordine alle domande formulate volte ad ottenere l'accertamento della nullità del contratto di finanziamento e la conseguente rideterminazione degli interessi al tasso legale, poiché le parti stipulanti un contratto sono sempre legittimate a chiederne la declaratoria di nullità, in quanto tale interesse deriva direttamente dalla capacità del contratto di produrre effetti nella loro sfera giuridica. Il suddetto principio è costante nella giurisprudenza di legittimità, ove più volte è stato precisato che la locuzione "chiunque vi ha interesse", che l'art. 1421 c.c. usa per individuare i soggetti legittimati ad esperire l'azione di nullità di un contratto, si riferisce ai terzi che - non avendo sottoscritto il contratto - sono rimasti estranei ad esso, e non già alle parti stipulanti che sono sempre legittimate all'esercizio di detta azione, essendo in re ipsa il loro interesse all'accertamento della nullità; sicché soltanto i terzi devono dimostrare la sussistenza di un proprio interesse concreto alla declaratoria di nullità, non anche le parti, il cui interesse si fonda sull'attitudine del contratto di cui si invoca la nullità a incidere sulla loro sfera giuridica (Cass. Sez. II, Ord. n. 10703 del 23/04/2025; Cass. Sez. II, Sentenza n. 2670 del 05/02/2020).
Invero, poiché nel caso in esame il ricorrente ha promosso un'azione finalizzata esclusivamente al riconoscimento della nullità del contratto e al conseguente diritto alla rideterminazione degli interessi al tasso legale, senza tuttavia formulare una domanda di ripetizione dell'indebito oggettivo, la questione della prescrizione non risulta rilevante. Quest'ultima, potrà eventualmente essere sollevata nel momento in cui il ricorrente deciderà di promuovere un'azione di ripetizione dell'indebito. Ad abundantiam è opportuno sottolineare che il termine di prescrizione applicabile è quello decennale previsto dall'art. 2946 c.c. e, come chiarito dalla Suprema Corte, il decorso della prescrizione dell'azione di ripetizione non può essere fatto coincidere né con la chiusura del conto né con le singole annotazioni di addebito o accredito. Ciò che rileva, ai fini della decorrenza, è la natura dei versamenti effettuati dal correntista: se siano stati destinati all'estinzione di un debito oppure no. La giurisprudenza di legittimità, a tal proposito, ha distinto tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie, ove le prime si configurano quando i versamenti superano il limite del fido concesso o vengono effettuati su un conto passivo privo di apertura di credito, assumendo così funzione estintiva del debito;
le seconde, invece, si verificano quando i pagamenti avvengono entro i limiti del fido e hanno lo scopo di ripristinare la disponibilità del conto corrente. Nel caso di specie, trattandosi di un credito revolving, ossia di una tipologia di apertura di credito in cui il massimale si ricostituisce progressivamente con i rimborsi pagina 6 di 10 effettuati, permettendo al titolare di compiere nuove spese, i versamenti eseguiti hanno una funzione essenzialmente ripristinatoria, non potendo essere considerati come dei veri e propri pagamenti solutori nei confronti della Banca. Sebbene il contratto sia cessato nel 2012, anno in cui il ricorrente è stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine, con comunicazione inviata a mezzo PEC in data
1.9.2021, l'odierno ricorrente ha formalmente contestato alla Banca convenuta la validità del contratto e, a tale contestazione è seguita la risposta di , determinandosi in tal modo CP_1
l'interruzione del termine prescrizionale (all. B – parte ricorrente).
In merito poi alle contestate violazioni dei canoni di correttezza e buona fede, giova richiamare le valutazioni già espresse da questo Tribunale su fattispecie analoga (Trib. Di Firenze, 17.05.2023 est.
EL RG n. 3144/2022), ove si è evidenziato che gravava semmai sulla resistente ( , CP_1 quale operatore professionale, non certamente sul consumatore l'obbligo di conoscere o comunque “di prendere informazione, della legislazione concernente l'attività ed il settore in cui opera” e che la stessa “si sarebbe dovuta astenere dalla conclusione di contratti di credito stipulato con la collaborazione di soggetti non legittimati”. Pertanto deve concludersi che non può ascriversi al ricorrente alcuna violazione del principio di buona fede, né nella fase precontrattuale né nella fase dell'esecuzione del contratto. E comunque, non è stato provato che il cliente fosse consapevole della nullità del contratto durante tutto il periodo in cui esso ha avuto pacifica esecuzione. Risultano pertanto infondate le difese della resistente in punto di co-responsabilità del ricorrente ai sensi dell'art. CP_1
1227 c.c. Non può neppure ritenersi configurabile nel caso di specie una ipotesi di abuso del diritto per asserito frazionamento illegittimo della domanda, in quanto è stata esperita unicamente una domanda volta all'accertamento della nullità del contratto. In tale ipotesi, la domanda si configura come distinta e autonoma rispetto ad una pretesa creditoria frazionata, non essendo finalizzata alla riscossione parziale di un credito unitario, bensì all'accertamento di un presupposto giuridico, ossia la nullità del contratto, che costituisce condizione preliminare dell'eventuale azione restitutoria. Essa, pertanto, si colloca al di fuori dell'ambito applicativo del divieto di frazionamento, il quale potrà eventualmente rilevare, ove ne ricorrano i presupposti, in un successivo giudizio volto alla quantificazione e ripetizione delle somme versate.
4. Nel merito
Deve innanzitutto evidenziarsi che costituiscono circostanze incontestate, con le conseguenze di cui all'art. 115 c.p.c., nonché documentalmente provate, la stipula di un contratto di apertura linea di credito con carta di tipo revolving, in data 04.10.2004, concluso in occasione dell'acquisto di mobilio pagina 7 di 10 (nello specifico una cucina e una cameretta), presso il fornitore commerciale ove era stato sottoscritto il suddetto contratto (doc. 1-2 – parte attrice). Al fine di operare un corretto inquadramento della fattispecie in oggetto, va poi precisato che il contratto concluso dall'attore rientra nell'ambito di un contratto di concessione di carta di credito cd. revolving. Invero, trattasi di una specifica modalità di finanziamento collegato al rilascio di una carta di credito, la quale funge da mezzo per l'utilizzo della provvista messa a disposizione al cliente e corrispondente al fido concesso dall'istituto di credito. La caratteristica principale risiede nella possibilità per il titolare di effettuare acquisti entro il limite di credito messo a disposizione e di restituire detto importo anche ratealmente con l'addebito di interessi, differenziandosi così dalle carte di credito tradizionali che prevedono il rimborso integrale delle spese in un'unica soluzione mensile, senza interessi.
Tanto premesso, la questione posta alla base dell'odierno giudizio è stata oggetto di recente pronuncia della Corte di Cassazione, in seguito al rinvio pregiudiziale proposto dalla Corte di Appello di Firenze in altra causa avente fattispecie analoga, ove era altresì parte del giudizio Controparte_1
. Sul punto, con la recente pronuncia n. 12838 del 13.05.2025, la Corte di Cassazione ha elaborato
[...] il seguente principio di diritto: “nella vigenza del d.gs. n. 374 del 1999 e del d.m. 13 dicembre 2001, n.
485, anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 141 del 2010, non è consentita l'apertura di una linea di credito utilizzabile mediante carta di credito di tipo revolving a tempo indeterminato a seguito di contratto promosso e sottoscritto presso un fornitore di beni e servizi convenzionato con
l'intermediario finanziario ma non iscritto nell'elenco istituito presso l' ex art. 3 d.lgs. n. 374 del CP_2
1999; nella vigenza del d.gs. n. 374 del 1999 e del d.m. 13 dicembre 2001, n. 485, anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 141 del 2010, il contratto di apertura di una linea di credito utilizzabile mediante carta di credito di tipo revolving a tempo indeterminato a seguito di contratto promosso e sottoscritto presso un fornitore di beni e servizi convenzionato con l'intermediario finanziario ma non iscritto nell'elenco istituito presso l' ex art. 3, d.lgs. n. 374 del 1999 è nullo CP_2 ex art. 1418, primo comma, cod. proc. civ.” . Il principio è stato elaborato tenendo conto di una serie di valutazioni relative alla natura e alla disciplina normativa delle carte revolving, già in precedenza condivise da una consolidata giurisprudenza di merito. Ciò in considerazione del fatto che, anche prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 141/2010, l'attività di agenzia in ambito finanziario era riservata ai Con soggetti iscritti nell'elenco tenuto dall' , con l'unica eccezione rappresentata dalla promozione e conclusione di contratti di finanziamento finalizzati all'acquisto di beni e servizi (cd. credito finalizzato). Diversamente, la stipula di contratti di credito revolving non rientra nella deroga sopracitata e, contrariamente da quanto sostenuto da , non può essere Controparte_1
pagina 8 di 10 ricondotta alla categoria delle carte di pagamento, in ragione della sua peculiare funzione di finanziamento. Di conseguenza, la conclusione di tale tipologia contrattuale è riservata esclusivamente ai soggetti abilitati allo svolgimento dell'attività di agenzia e iscritti nell'albo istituito presso l'UIC (cfr.
Cass. n. 12838/2025; Corte d'Appello di Firenze n. 1494/2025; Corte d'Appello di Firenze n.
1663/2025).
Nel caso in esame, dagli atti depositati in giudizio emerge chiaramente che il ricorrente ha stipulato con la convenuta un contratto di finanziamento volto all'acquisto di mobilio, presso un esercente CP_1 specializzato nella vendita di mobili ed elettrodomestici e che, contestualmente, veniva attivata tramite una linea di credito mediante rilascio di una carta revolving da parte della Controparte_1
, la cui finalità non risulta limitata al solo acquisto del bene venduto dal rivenditore (doc. 1 – parte
[...] ricorrente). L'operato svolto dal rivenditore, il quale è pacifico non sia un intermediario finanziario iscritto nell'albo predisposto dall'UIC, ha comportato quindi anche l'attivazione di una linea di credito, configurando in tal modo una violazione della normativa soprarichiamata. Pertanto, come chiarito dalla
Corte di Cassazione, la violazione della normativa di riferimento, avente natura pubblicistica in quanto volta a regolare il settore creditizio, comporta la conseguenza della nullità del contratto ai sensi dell'art. 1418, comma primo, c.c. per violazione di norma imperativa.
Alla luce di tutte le considerazioni svolte, l'accoglimento della domanda del ricorrente finalizzata all'accertamento della nullità del contratto comporta quale conseguenza anche la dichiarazione di inapplicabilità del tasso contrattualmente previsto. Conseguentemente, le somme erogate a titolo di finanziamento revolving dovranno essere restituite non secondo il tasso pattuito - dichiarato nullo - bensì secondo il tasso legale d'interesse ex art. 1284 comma tre c.c. tempo per tempo vigente.
5.Sulla nullità del contratto per mancanza di forma scritta
Sono invece infondate le doglianze del ricorrente relative alla pretesa violazione degli artt. 117 e 125 bis TUB e ad una asserita mancanza di forma scritta del contratto de quo. Dall'esame del contratto allegato in atti si evince chiaramente che lo stesso fu redatto e sottoscritto dalle parti nel rispetto della normativa vigente, in particolare anche dei presupposti previsti dall'art. 117 e dalle altre norme del
TUB applicabili ratione temporis.
6.Sulla domanda riconvenzionale
La domanda riconvenzionale formulata da parte resistente è parimenti infondata. La domanda ha infatti pagina 9 di 10 ad oggetto posizioni prive di connessione con il contratto controverso, dunque esorbitanti rispetto al perimetro della domanda. Il ricorrente ha difatti agito in giudizio per la declaratoria di nullità del contratto di credito revolving e dall'accoglimento di detta domanda, per quanto sopra già osservato al punto n. 4 ne deriva una rideterminazione del rapporto obbligatorio in oggetto, con conseguente rimodulazione dell'eventuale esposizione debitoria che dovrà essere accertata in altra e diversa sede rispetto alla presente. Per gli stessi motivi di cui sopra, non può accogliersi neppure la domanda di compensazione fra il credito vantato dal ricorrente ed il risarcimento del danno richiesto dalla resistente.
7.Sulle spese di lite
Le spese processuali, liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. n. 147/2022, seguono la soccombenza, tenuto conto che, per il calcolo delle stesse, si è seguito il parametro minimo dello scaglione di riferimento (da € 5.201 a € 26.000) in ragione del grado di difficoltà della causa e dell'attività defensionale effettivamente espletata nelle singole fasi del giudizio, tenuto infine conto della decisione semplificata ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. e della serialità del contenzioso.
PQM
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando:
accoglie la domanda del ricorrente e, conseguentemente, dichiara la nullità del contratto stipulato fra le parti per la concessione di linea di credito con carta revolving, conseguentemente dichiarando il diritto del ricorrente a rimborsare il capitale con applicazione degli interessi calcolati al tasso legale tempo per tempo vigente;
rigetta la domanda riconvenzionale della resistente;
condanna la resistente soccombente a rifondere al difensore di parte ricorrente Avv. Andrea Ruocco, dichiaratosi antistatario, le spese di lite che liquida in € 2.540,00 per compensi, oltre spese generali
15%, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale. Verbale chiuso alle ore 18,30.
Firenze, 5 novembre 2025 Il Giudice, dott. Michela Biggi
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