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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 07/11/2025, n. 386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 386 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1722/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Stefania DEIANA - Presidente dott.ssa Susanna ZANDA - Giudice dott.ssa Elisabetta CARTA - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 21/05/2025 da:
nato a [...] il [...] (C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Sassari, via Manno n. 55 presso lo studio dell'Avv. Valentina Pinna (C.F.
) che lo rappresenta e difende come da delega in calce al ricorso introduttivo, C.F._2
e nata a [...] il [...] (C.F. ), elettivamente Parte_2 C.F._3 domiciliata in Sassari, via Cavour n. 48, presso lo studio dell'Avv. Maria Rossana Fadda (C.F.
), che la rappresenta e difende come da delega in calce al ricorso introduttivo, C.F._4
RICORRENTI nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c., depositato in data 21/05/2025, contenente le condizioni patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno chiesto congiuntamente di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, di seguito riportate:
“1) dichiarare la separazione personale dei coniugi con sentenza parziale di status, autorizzandoli a continuare a vivere separati e nel reciproco rispetto;
pagina 1 di 4 2) i coniugi si rilasciano reciprocamente incondizionato assenso all'espatrio temporaneo ed autorizzazione al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti per l'estero e di altro documento valido per l'espatrio;
3) i figli e saranno affidati a entrambi i genitori, ma collocati, per le ragioni esposte, Per_1 Per_2 presso la residenza paterna e già familiare, dove la madre potrà recarsi quotidianamente nelle ore pomeridiane libere dal lavoro per stare con i figli e occuparsi di loro sino al ritorno serale del padre o anche portarli con sé presso la sua abitazione nel rispetto dei loro impegni scolastici e sociali e in accordo con il padre, regolando i giorni di festa, compleanni e fine settimana secondo il principio dell'alternanza;
4) la condizione economica dei coniugi non necessita di alcuna reciproca pretesa, alla quale, pertanto, le parti concordemente rinunciano, poiché ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento;
5) i genitori contribuiranno al mantenimento dei figli in eguale misura, provvedendo alle loro esigenze quotidiane e straordinarie in misura paritaria, ma la signora verserà al coniuge un Parte_2 contributo al mantenimento dei figli - in ragione delle spese correnti della casa familiare – allo stato in misura non inferiore a € 200,00 (duecento) mensili riconoscendosi al il diritto a percepire Pt_1
l'Assegno Unico Universale attualmente pari a € 470,80 mensili, ferma la partecipazione alle spese straordinarie secondo il protocollo CNF richiamato dall'intestato Tribunale di Sassari;
6) Dichiarare altresì, decorsi i termini legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in Porto Torres il 15.06.2013 e trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Porto
Torres anno 2013 atto n.11, Parte 2, Serie A – ordinando al competente Ufficiale dello stato civile di procedere alle dovute annotazioni, ed alle medesime condizioni quivi previste.
7) Spese legali compensate.”
All'udienza del 23/10/2025 sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
La causa è stata quindi rimessa al collegio per la decisione
***
I coniugi e anno contratto matrimonio concordatario in PORTO Parte_1 Parte_2
OR (SS) trascritto nei Registri dello Stato Civile del predetto Comune (anno 2013, N. 11, Parte 2,
Serie A), dalla cui unione sono nati a Sassari i figli il 22/11/2011 e Persona_3 Persona_4 il 22/09/2014 entrambi minori di età.
pagina 2 di 4 La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta alle condizioni sopra descritte in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151 co. 1 c.p.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni congiunte all'interesse dei figli minori in quanto garantiscono sia la prosecuzione di adeguati e proficui rapporti con entrambi i genitori sia un mantenimento congruo per il soddisfacimento delle loro esigenze e ravvisato pertanto che le clausole relative alla prole non sono in contrasto con gli interessi della stessa, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, l'accordo non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico.
La domanda congiunta delle parti deve pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3 n. 2 lett. B) della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché questi - trascorsi mesi sei dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5 comma c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte - provveda ad acquisire, sempre con le modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione della parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n.898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473- bis 19 comma 2 c.p.c.. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta dei rapporti economici di cui all'art. 473-bis 51 2 comma c.p.c..
Le spese della separazione vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, pronunciando sulla domanda di separazione ma non definendo il presente giudizio:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi nato a [...] il [...] Parte_1
(C.F. ) e nata a [...] il [...] (C.F. C.F._1 Parte_2
), entrambi residenti in [...]in s.v. Spina Santa Pultigali n. 128/F che C.F._3 hanno contratto matrimonio concordatario il 15 giugno 2013 nel Comune di Porto Torres (SS) ,
(anno 2013, N. 11, Parte 2, Serie A) alle condizioni congiunte sopra riportate da intendersi qui integralmente trascritte, mandando alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di PORTO OR (SS) per l'annotazione della presente sentenza.
2) Dichiara interamente compensate le spese sulla domanda di separazione;
3) Provvede come da separata ordinanza la prosecuzione del giudizio sulla domanda di divorzio.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 4 novembre 2025.
Il Presidente Il giudice rel.
Dott.ssa Stefania Deiana Dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Stefania DEIANA - Presidente dott.ssa Susanna ZANDA - Giudice dott.ssa Elisabetta CARTA - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 21/05/2025 da:
nato a [...] il [...] (C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Sassari, via Manno n. 55 presso lo studio dell'Avv. Valentina Pinna (C.F.
) che lo rappresenta e difende come da delega in calce al ricorso introduttivo, C.F._2
e nata a [...] il [...] (C.F. ), elettivamente Parte_2 C.F._3 domiciliata in Sassari, via Cavour n. 48, presso lo studio dell'Avv. Maria Rossana Fadda (C.F.
), che la rappresenta e difende come da delega in calce al ricorso introduttivo, C.F._4
RICORRENTI nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c., depositato in data 21/05/2025, contenente le condizioni patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno chiesto congiuntamente di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, di seguito riportate:
“1) dichiarare la separazione personale dei coniugi con sentenza parziale di status, autorizzandoli a continuare a vivere separati e nel reciproco rispetto;
pagina 1 di 4 2) i coniugi si rilasciano reciprocamente incondizionato assenso all'espatrio temporaneo ed autorizzazione al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti per l'estero e di altro documento valido per l'espatrio;
3) i figli e saranno affidati a entrambi i genitori, ma collocati, per le ragioni esposte, Per_1 Per_2 presso la residenza paterna e già familiare, dove la madre potrà recarsi quotidianamente nelle ore pomeridiane libere dal lavoro per stare con i figli e occuparsi di loro sino al ritorno serale del padre o anche portarli con sé presso la sua abitazione nel rispetto dei loro impegni scolastici e sociali e in accordo con il padre, regolando i giorni di festa, compleanni e fine settimana secondo il principio dell'alternanza;
4) la condizione economica dei coniugi non necessita di alcuna reciproca pretesa, alla quale, pertanto, le parti concordemente rinunciano, poiché ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento;
5) i genitori contribuiranno al mantenimento dei figli in eguale misura, provvedendo alle loro esigenze quotidiane e straordinarie in misura paritaria, ma la signora verserà al coniuge un Parte_2 contributo al mantenimento dei figli - in ragione delle spese correnti della casa familiare – allo stato in misura non inferiore a € 200,00 (duecento) mensili riconoscendosi al il diritto a percepire Pt_1
l'Assegno Unico Universale attualmente pari a € 470,80 mensili, ferma la partecipazione alle spese straordinarie secondo il protocollo CNF richiamato dall'intestato Tribunale di Sassari;
6) Dichiarare altresì, decorsi i termini legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in Porto Torres il 15.06.2013 e trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Porto
Torres anno 2013 atto n.11, Parte 2, Serie A – ordinando al competente Ufficiale dello stato civile di procedere alle dovute annotazioni, ed alle medesime condizioni quivi previste.
7) Spese legali compensate.”
All'udienza del 23/10/2025 sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
La causa è stata quindi rimessa al collegio per la decisione
***
I coniugi e anno contratto matrimonio concordatario in PORTO Parte_1 Parte_2
OR (SS) trascritto nei Registri dello Stato Civile del predetto Comune (anno 2013, N. 11, Parte 2,
Serie A), dalla cui unione sono nati a Sassari i figli il 22/11/2011 e Persona_3 Persona_4 il 22/09/2014 entrambi minori di età.
pagina 2 di 4 La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta alle condizioni sopra descritte in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151 co. 1 c.p.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni congiunte all'interesse dei figli minori in quanto garantiscono sia la prosecuzione di adeguati e proficui rapporti con entrambi i genitori sia un mantenimento congruo per il soddisfacimento delle loro esigenze e ravvisato pertanto che le clausole relative alla prole non sono in contrasto con gli interessi della stessa, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, l'accordo non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico.
La domanda congiunta delle parti deve pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3 n. 2 lett. B) della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché questi - trascorsi mesi sei dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5 comma c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte - provveda ad acquisire, sempre con le modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione della parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n.898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473- bis 19 comma 2 c.p.c.. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta dei rapporti economici di cui all'art. 473-bis 51 2 comma c.p.c..
Le spese della separazione vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, pronunciando sulla domanda di separazione ma non definendo il presente giudizio:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi nato a [...] il [...] Parte_1
(C.F. ) e nata a [...] il [...] (C.F. C.F._1 Parte_2
), entrambi residenti in [...]in s.v. Spina Santa Pultigali n. 128/F che C.F._3 hanno contratto matrimonio concordatario il 15 giugno 2013 nel Comune di Porto Torres (SS) ,
(anno 2013, N. 11, Parte 2, Serie A) alle condizioni congiunte sopra riportate da intendersi qui integralmente trascritte, mandando alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di PORTO OR (SS) per l'annotazione della presente sentenza.
2) Dichiara interamente compensate le spese sulla domanda di separazione;
3) Provvede come da separata ordinanza la prosecuzione del giudizio sulla domanda di divorzio.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 4 novembre 2025.
Il Presidente Il giudice rel.
Dott.ssa Stefania Deiana Dott.ssa Elisabetta Carta
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