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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 05/05/2025, n. 364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 364 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
La Corte d'Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, composta da
Dott. Giuseppe Minutoli Presidente
Dott. Antonino Zappalà Consigliere
Dott.ssa Maria Luisa Tortorella Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nel giudizio iscritto al n. 354/2023 R.G.A.C., promosso da
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
), elettiv.te domiciliati in Via Boner 49, Messina, presso CodiceFiscale_2
lo studio dell'Avv. Mobilia, recapito professionale dell'Avv. Antonio Raimondo che li rappresenta e difende per procura in atti, appellanti, contro
(c.f. ), elettiv.te domiciliata in Via Controparte_1 CodiceFiscale_3
Lenzi 5, Messina, presso lo studio degli Avv.ti Giuseppe e Silvana Benvenga che la rappresentano e difendono per procura in atti, appellata, avente ad oggetto: proprietà (appello avverso la sentenza n. 39/23 R.S. del
Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto).
Conclusioni delle parti: come da atti e verbali di causa.
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione notificato in data 1 maggio 2023 e Parte_1
proponevano appello avverso la sentenza n. 39/23 R.S. con la quale Parte_2
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, accogliendo parzialmente le domande svolte da , aveva accerta(to) che il muro di contenimento Controparte_1
1 costituisce il confine esatto tra le particelle nn. 697 (di proprietà convenuta) e
845 (di proprietà attrice) del foglio di mappa n. 32 del Comune di Montalbano
Elicona, aveva ordina(to) ai convenuti in solido di procedere all'immediata rimozione della tubazione del gas, aveva rigetta(to) la domanda di risarcimento del danno proposta da parte attrice, condannando gli odierni appellanti al pagamento delle spese processuali, ivi comprese le spese di c.t.u.
, premesso di essere proprietaria di un fabbricato con annesso Controparte_1
cortile sito nel Comune di Montalbano Elicona, Via Pertini 20, in catasto al fg. 32 part. 845, aveva agito innanzi al Tribunale di Barcellona P.G. esponendo che
, nuda proprietaria di un appartamento in Montalbano Elicona, Via Parte_2
Libertà 47, al quale accede lo spazio di isolamento confinante con la proprietà
, in catasto al fg. 32 part. 697 sub. 3, e CP_1 Parte_1
usufruttuario del medesimo immobile, avevano collocato nel dicembre 2019 una tubazione conduttrice di gas sul muro di confine, lamentando quindi la violazione delle distanze imposte dall'art. 889, 2° comma, c.c.; aveva quindi chiesto la condanna dei convenuti alla rimozione della tubazione del gas ed alla collocazione della stessa nel rispetto delle distanze legali, con condanna degli odierni appellanti al risarcimento dei danni da lei subiti.
I convenuti, costituendosi, avevano contestato la fondatezza delle doglianze svolte dalla , chiedendo il rigetto delle domande svolte da quest'ultima, CP_1
sostenendo che la tubazione in contestazione non era stata collocata sul confine tra le proprietà delle parti in causa ma all'interno della proprietà In via Pt_2 riconvenzionale avevano chiesto l'accertamento dell'esatto confine tra le due proprietà.
Con il primo motivo di gravame gli appellanti hanno lamentato la “violazione dell'art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c. per non avere spiegato il Giudice di prime cure, aderendo al parere del consulente tecnico d'ufficio, in maniera puntuale e dettagliata, le ragioni di tale adesione, in presenza di critiche specifiche e circostanziate sollevate dagli odierni appellanti alla relazione di CTU, depositata nel giudizio di primo grado”.
Gli appellanti contestavano le conclusioni rassegnate dal c.t.u. nominato dal
Tribunale secondo cui il confine tra le proprietà delle parti in causa coincideva
2 con il muro di contenimento sul quale era stato collocato il tubo del gas, così disattendendo le risultanze della planimetria dei luoghi dalla quale emergeva la difformità tra il confine urbanistico e quello individuato dal c.t.u. sulla scorta di frazionamenti catastali.
Con il secondo motivo di appello il e la nel ribadire la Pt_1 Pt_2
difformità tra confine catastale e confine urbanistico, insistevano nella richiesta di rinnovo della c.t.u. affinché venisse eseguito un rilievo topografico per l'accertamento del confine tra la part. 845 e la part. 697, deducendo l'erroneità della valutazione delle risultanze probatorie da parte del giudice di prime cure.
Con il terzo motivo di gravame, infine, gli appellanti si dolevano della condanna nei loro confronti al pagamento delle spese processuali, non avendo il
Tribunale tenuto conto della parziale soccombenza della in ordine alle CP_1
domande risarcitorie svolte;
il rigetto di tali domande avrebbe dovuto comportare la compensazione, anche parziale, delle spese del giudizio tra le parti.
In riforma della sentenza impugnata chiedevano, pertanto, il rigetto delle domande formulate dalla con accoglimento della domanda CP_1
riconvenzionale da loro spiegata in primo grado.
, costituendosi, contestava la fondatezza delle doglianze Controparte_1 svolte dagli appellanti e chiedeva il rigetto dell'appello; evidenziava che i frazionamenti catastali contestati dagli appellanti erano stati eseguiti dal Comune di Montalbano Elicona, originario proprietario delle aree oggetto di causa.
I primi due motivi di appello devono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi;
incidentalmente si rileva che la violazione dell'art. 360, comma 1 n. 5, c.p.c. lamentata dagli appellanti attiene ad un vizio deducibile innanzi alla Corte di Cassazione e non in questa sede.
In ogni caso con i primi due motivi di gravame gli appellanti hanno dedotto l'erroneità degli accertamenti svolti dal c.t.u. nominato nel giudizio di primo grado, alle cui conclusioni il Tribunale avrebbe aderito in modo acritico.
Le censure non meritano accoglimento.
Il c.t.u., nell'espletamento del mandato conferitogli, all'esito di scrupoloso esame dei luoghi e dei titoli di proprietà degli immobili oggetto di causa, ha verificato la corrispondenza del confine tra la part. 845 della e la part. CP_1
3 697 della con il muro di contenimento sulla sommità del quale è stata Pt_2
collocata la tubazione del gas in contestazione.
La ha acquistato la part. 845 da potere del Comune di Montalbano CP_1
Elicona con atto dell'11 maggio 1982, al quale risulta allegato il frazionamento catastale n. 26/81; con successivo atto del 12 novembre 1983 la CP_1
acquistava, sempre dal Comune di Montalbano, una striscia di terreno di 14 mq. confinante con la part. 845, individuata, con frazionamento n. 8/83, nella part. 849
(poi accorpata alla part. 845).
Il muro di contenimento sul quale è stata collocata la tubazione oggetto di causa coincide perfettamente con la delimitazione della proprietà , quale CP_1
risulta dai frazionamenti allegati ai titoli di proprietà della stessa.
Il riferimento degli appellanti alla planimetria allegata alla C.E. n. 955/82 relativa al fabbricato (cfr. pag. 4 relazione ing. , consulente di CP_1 Per_1
parte degli appellanti), al fine di individuare l'estensione delle partt. 845 e 697 ed il confine tra le stesse, appare fuorviante alla luce del successivo frazionamento n.
8/83 e del successivo atto di acquisto della in data 12 novembre 1983 CP_1
della part. 849 (proveniente dalla originaria part. 697). La situazione dei luoghi accertata dal c.t.u. coincide con quella derivante dal frazionamento del 1983 eseguito dal Comune di Montalbano Elicona sicché deve ritenersi che sin dall'atto di acquisto della del 12 novembre 1983 l'estensione della proprietà di CP_1 quest'ultima sia rimasta immutata.
Come precisato dalla S.C., nell'indagine diretta all'individuazione del confine tra due fondi riveste importanza fondamentale il tipo di frazionamento allegato ai singoli atti di acquisto ed in essi richiamato con valore vincolante, sicché il giudice può ricorrere ad altri mezzi di prova soltanto nel caso in cui le indicazioni desumibili dai rispettivi titoli di provenienza siano mancanti o insufficienti (Cass.
Civ. Sez. 6, 23 giugno 2020 n. 12327).
Il c.t.u. ha, quindi, correttamente individuato il confine tra le partt. delle parti in causa avendo riguardo agli atti di acquisto delle stesse ed ai frazionamenti ad essi allegati, affermandone la coincidenza con il muro di contenimento in questione.
I primi due motivi di appello devono, pertanto, essere rigettati.
4 Con il terzo motivo di gravame gli appellanti hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure aveva posto le spese processuali interamente a loro carico malgrado il rigetto delle richieste risarcitorie formulate dalla . CP_1
Anche tale doglianza non appare fondata.
Si osserva, infatti, che la ha proposto un'actio negatoria servitutis CP_1
volta ad accertare la violazione delle distanze ex art. 889 c.c. da parte degli odierni appellanti nella collocazione del tubo di gas sul muro di confine, formulando altresì domanda di risarcimento dei danni subiti;
il e la hanno Pt_1 Pt_2
chiesto il rigetto di tali domande, eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione attiva della e formulando poi, in via riconvenzionale, CP_1
domanda di accertamento del confine tra le proprietà delle parti in causa.
All'esito del giudizio il Tribunale di Barcellona P.G. ha rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione della , sollevata dagli appellanti, nonché la CP_1
domanda riconvenzionale formulata da questi ultimi ed ha accolto l'actio negatoria servitutis proposta dalla con conseguente condanna dei CP_1
al ripristino dei luoghi, rigettando le richieste risarcitorie della Parte_3
appellata.
Alla luce dell'esito complessivo della lite, appare corretta la statuizione del giudice di prime cure il quale ha ritenuto la soccombenza dei convenuti, odierni appellanti, considerato l'accoglimento della domanda principale svolta dalla ed il rigetto sia dell'eccezione preliminare che della domanda CP_1
riconvenzionale svolta dagli odierni appellanti, tenuto anche conto che l'istruttoria della causa (c.t.u.) e le questioni giuridiche affrontate dalle parti hanno riguardato l'accertamento dell'esatto confine tra le parti e la conseguente violazione dell'art. 889, 2° comma, c.c. da parte dei convenuti.
Come chiarito dalla S.C., la valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un'esatta proporzionalità fra la
5 domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente (Cass.
Civ. Sez. 2, 20 dicembre 2017 n. 30592).
L'appello deve, pertanto, essere rigettato.
Le spese del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Deve inoltre trovare applicazione l'art. 13 D.P.R. n. 115/02 che dispone che
“quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”.
Deve quindi darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente;
l'obbligo di pagamento, a carico degli appellanti, sorge ex lege al momento del deposito del presente provvedimento.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 39/23 R.S. emessa dal
Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, così provvede: rigetta l'appello proposto da e;
Parte_2 Parte_1
condanna gli appellanti al pagamento, a favore di , delle spese Controparte_1
processuali liquidate in € 5.700,00 per compensi (€ 1.100,00 fase studio, € 900,00 fase introduttiva, € 1.800,00 fase trattazione, € 1.900,00 fase decisoria), oltre rimborso spese generali, CPA e IVA come per legge.
Visto l'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicabilità di tale norma.
Messina, 30 aprile 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott.ssa Maria Luisa Tortorella) (dott. Giuseppe Minutoli)
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