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Sentenza 13 aprile 2025
Sentenza 13 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/04/2025, n. 3666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3666 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
- XIV SEZIONE CIVILE -
in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Maria Balletti,
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 18745 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
T R A
cod. fisc. e P.IVA in persona Parte_1 P.IVA_1 del l.r.p.t., rapp.ta e difesa, giusta procura alle liti in atti, dall'Avv. Carmela Fimiani ( ), presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Torre del Greco (NA), C.F._1 alla via Nazionale n. 187/B e la quale dichiara di volere ricevere le comunicazioni all'indirizzo pec:
Email_1
- Appellante –
E
c.f. , rapp.to e difeso dall'avv. Virginia Buono (c.f. Controparte_1 C.F._2
), che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in atti depositato il C.F._3 27.03.2025 , ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in bBarano d'Ischia (Na) alla Piazza San Rocco n. 38, e che dichiara di voler ricevere le eventuali comunicazioni ai sensi dell'art. 136 c.p.c., via telefax al n. 081.990999, ovvero via p.e.c. all'indirizzo: Email_2
- Appellato–
NONCHE'
, in persona del Sindaco p.t, C.F. Controparte_2 P.IVA_2
- Appellato contumace – OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 2129/2022 resa dal Giudice di Pace di Ischia in persona della dott.ssa Beniamina Di Noto, depositata in data 12/03/2022 e non notificata.
CONCLUSIONI
All'udienza del 02.04.2025 i procuratori delle parti costituite, a seguito di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., concludevano riportandosi ai propri scritti difensivi.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione notificato il 26/08/2020 il sig. conveniva in giudizio, Parte_2 dinanzi al Giudice di Pace di Ischia, nel procedimento iscritto al n. R.G. 1335/2020, l'
[...]
(quale soggetto incaricato della riscossione ai sensi del DPR n. 602/1973) ed Parte_1 il (quale ente impositore), al fine di ottenere la declaratoria di nullità ed Controparte_2 inefficacia della cartella n.07120150012162447000 (ruolo n. 2015/1334), relativa a sanzioni amministrative risalenti all'anno 2013, dell'importo complessivo di euro 1.951,46.
Nel giudizio di opposizione ex art. 615 cpc avverso l'estratto di ruolo relativo alla predetta cartella, l'opponente eccepiva la mancata notifica della stessa e l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria.
Concludeva, dunque, per l'accoglimento dell'opposizione chiedendo dichiararsi l'illegittimità della cartella n.07120150012162447000 e, per l'effetto, annullarla e, in ogni caso, dichiarare non dovuta la somma di euro 1.951,46 per il decorso del termine di prescrizione quinquennale, con condanna dei convenuti al pagamento delle spese di giudizio con attribuzione al procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio l' eccependo: 1) l'inammissibilità dell'opposizione avverso l'estratto CP_3 di ruolo per carenza di interesse ad agire;
2) il mancato decorso del termine di prescrizione quinquennale;
3) la tardività della domanda;
4) il proprio difetto di legittimazione passiva.
Concludeva chiedendo rigettarsi l'avversa domanda, in quanto inammissibile, improponibile e comunque infondata, nonché dichiararsi il difetto di legittimazione passiva dell' in relazione a CP_3 tutte le contestazioni relative al merito della pretesa creditoria, con accertamento dell'esclusiva responsabilità dell'ente impositore per le attività antecedenti alla notifica della cartella;
in via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento anche parziale dell'avversa domanda, chiedeva la condanna dell'ente impositore a tenere indenne l' da tutte le eventuali conseguenze CP_3 pregiudizievoli derivanti dalla sentenza, con condanna dell'attore alla refusione di spese e competenze di giudizio.
Si costituiva altresì il , contestando la domanda attorea. Controparte_2
Con sentenza n. 2129 depositata il 12.03.2022, il Giudice di Pace di qualificava la domanda CP_2 come opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, cpc e ne dichiarava l'ammissibilità, ritenendo sussistente l'interesse ad agire dell'opponente. Nel merito, riteneva sussistente la legittimazione passiva dell'ente impositore e dell' riscossione, considerando fondata la CP_4 domanda attorea, in ragione del fatto che il credito vantato dalla P.A. dovesse dichiararsi prescritto e, pertanto, disponeva l'annullamento della cartella n.07120150012162447000, condannando l' CP_3 al pagamento delle spese di lite, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Con atto di citazione in appello, notificato a mezzo pec in data 21.07.2022, l' impugnava la CP_3 sentenza sopra indicata, individuando le parti e le motivazioni erronee, e ne chiedeva l'integrale riforma, anche con riguardo al governo delle spese. L'Agente della Riscossione reiterava tutte le domande ed eccezioni proposte in primo grado e, in particolare, deduceva, l'inammissibilità della domanda fondata sull'estratto di ruolo stante la regolare notifica della cartella, alla luce di quanto statuito dalla sentenza delle SS.UU. della Corte di cassazione n. 19704 del 2015; in secondo luogo, eccepiva l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione, in quanto, considerata la regolare notifica della cartella di pagamento n.
071201500121162447000, il Giudice di Pace non avrebbe dovuto pronunciarsi nel merito della prescrizione;
eccepiva, in ogni caso, il mancato decorso del termine quinquennale di prescrizione, stante la regolare notifica della cartella e la sospensione dell'attività della riscossione disposta in forza della normativa emergenziale dovuta alla pandemia Covid-19; eccepiva, ancora, l'inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. dell'opponente, nonché l'illegittimità della condanna alle spese di giudizio per violazione dei parametri ex DM 55/2014. Pertanto, l'appellante chiedeva, in via pregiudiziale e cautelare, sospendere la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata e, nel merito, chiedeva accogliersi il proposto appello;
per l'effetto, in riforma della sentenza n. 2129/2022 del Giudice di Pace di Ischia, chiedeva accertarsi e dichiararsi la regolarità della notifica della cartella esattoriale n. 07120150012162447000 e dichiararsi l'inammissibilità del giudizio di opposizione ad estratto ruolo per totale carenza dell'interesse ad agire ex art. 100 cpc;
chiedeva inoltre accertarsi e dichiararsi che la pretesa creditoria di cui alla cartella n. 07120150012162447000 non è prescritta, anche per la sospensione dei termini disposta dalla normativa emergenziale Covid 19, nonché accertarsi e dichiararsi l' errata condanna dell' al pagamento delle spese di lite e, per l'effetto, condannare Controparte_5 l'opponente alle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio o, in subordine,
dichiararsi la compensazione delle spese, ovvero ricalcolarne l'importo in conformità ai minimi tariffari.
Assegnata la causa alla quattordicesima sezione civile del Tribunale di Napoli, il G.U., vista l'emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del Covid-19, disponeva che la prima udienza di comparizione delle parti, fissata per il 22/12/2022, si svolgesse mediante lo scambio di note scritte.
Si costituiva altresì il sig. eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del Parte_2 gravame per violazione dell'art. 342 c.p.c. e dell'art. 348 bis c.p.c. 1; in via pregiudiziale, deduceva la violazione dell'art. 83 ter disp. att. c.p.c., in quanto il giudizio sarebbe stato erroneamente incardinato innanzi al Tribunale di Napoli, piuttosto che presso la Sezione distaccata di Ischia;
nel merito, eccepiva l'infondatezza di tutti i motivi di appello proposti. Pertanto, concludeva affinché l'appello proposto da venisse dichiarato inammissibile, improcedibile Parte_1
e, comunque, infondato, con vittoria di spese e compensi di secondo grado, con attribuzione.
Non si costituiva il , nonostante la rituale vocatio in ius. Controparte_2
All'udienza del 22/12/2022 il G.U. lette le note scritte, rinviava per la precisazione delle conclusioni al 11/01/2025.
Rinviata d'ufficio l'udienza al 02.04.2025, la causa veniva discussa oralmente ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. e, all'esito della discussione, rassegnate le conclusioni, il giudice tratteneva la causa in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies comma 3 cod. proc. civ.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. In via preliminare, va dichiarata la contumacia del il quale, sebbene Controparte_2 regolarmente citato, non si è costituito. § 2. Sempre in via preliminare, occorre pronunciarsi sull'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione degli artt. 342 e 348-bis cpc sollevata da in sede di Parte_2 costituzione nel presente giudizio. L'eccezione è infondata alla stregua dei principi espressi dalla S.C., che con la sentenza n. 7675/2019 ha affermato che: “…il vigente art. 342, comma 1, c.p.c., non diversamente dall'art. 434, comma 1, c.p.c. per il rito del lavoro, deve essere interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo Giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale, come mezzo di gravame a critica libera, mantiene inalterata la sua diversità rispetto alle impugnazioni e critica vincolata…”. Orbene l'appello è conforme al dettato normativo di cui all'art. 342 cpc, come interpretato dalla S.C., atteso che l'odierna appellante ha indicato in modo sufficientemente chiaro ed esaustivo le parti della sentenza che ha inteso impugnare e i motivi di contestazione avverso le ragioni della decisione di prime cure;
così come neppure sussistono i presupposti per la dichiarazione di inammissibilità ai sensi dell'art. 348-bis cpc in quanto non è riscontrabile la manifesta infondatezza del gravame che, al contrario, risulta sorretto da una pluralità di ragioni, in fatto e in diritto, meritevoli di una approfondita e specifica disamina.
§ 3. Per quanto concerne la dedotta la violazione dell'art. 83 ter disp. att. c.p.c., in quanto il giudizio sarebbe stato erroneamente incardinato innanzi al Tribunale di Napoli, piuttosto che presso la Sezione distaccata di Ischia, si rileva che la ripartizione degli affari tra la sede centrale del tribunale e le sezioni distaccate ha carattere interno e non può mai dare luogo né a questioni di competenza territoriale, né ad un vizio del provvedimento giurisdizionale conseguente.
§ 4. Nel merito, passando alla disamina dell'impugnazione, l'appello è fondato e va accolto con riforma della sentenza appellata.
Innanzitutto, va detto che la domanda proposta dall'opponente deve correttamente qualificarsi come “accertamento negativo del credito”, essendo stata proposta opposizione avverso l'estratto di ruolo relativo alla cartella di pagamento n. 07120150012162447000, deducendo l'omessa notifica della cartella, al solo fine di far dichiarare la prescrizione del diritto di credito oggetto di riscossione, maturata successivamente alla formazione del titolo esecutivo, ancorché in assenza di qualsivoglia azione posta in essere dal Concessionario per il recupero coattivo delle somme.
Ciò posto, stante il carattere preliminare ed assorbente rispetto agli altri motivi e/o eccezioni formulati, la scrivente ritiene fondato il motivo addotto da in ordine all'inammissibilità CP_3 dell'opposizione avverso l'estratto ruolo per carenza di interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 cpc.
Sul punto, ritiene questo giudice che – ai fini della verifica dell'interesse ad agire nel caso di opposizione diretta avverso il ruolo esattoriale (questione devoluta nella presente sede per effetto del gravame) – assuma rilievo la sopravvenuta novella normativa di cui all'art.
3-bis del D.L. n. 146 del 2021, convertito dalla legge n. 215 del 2021, disposizione con la quale è stato aggiunto il comma 4-bis all'art. 12 del DPR n. 602/1973, il quale, dopo l'ultima modifica intervenuta in data 08/08/2024, prevede che “.
4-bis. L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio: a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023,n36;b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto;
c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;
d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativon.14/2019; e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.).
Orbene, ai sensi dell'art. 12 del D.lgs 29 luglio 2024, n. 110 (che ha introdotto tale ultima versione) la disposizione in esame è in vigore dal 08 agosto 2024 (ovverosia dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale).
Si tratta, peraltro, di una previsione che ha carattere generale e che riguarda tutti i crediti pubblici per i quali trova applicazione la procedura di riscossione mediante ruolo di cui al DPR n.
602/1973 e, segnatamente, sia quelli di natura tributaria, che quelli c.d. extra-tributari (ivi compresi, quindi, i crediti nascenti dai verbali di contestazione delle contravvenzioni per violazione del Codice della strada).
Sotto tale profilo, infatti, la conclusione in questione discende dagli artt. 17 e 18 del D.lgs. n.
46/1999 (per i crediti contributivi e previdenziali), dall'art. 27 della legge n. 689/1981 e dall'art. 206 del D.lgs. n. 285/1992 (per le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, anche per contravvenzioni al C.d.S.), atteso che la riscossione di tali somme è espressamente disciplinata mediante rinvio alle norme previste per la riscossione delle imposte dirette (si ribadisce, il DPR n. 602/1973).
Ciò posto, la disposizione sopra citata dell'art. 12, comma 4-bis, del DPR n. 602/1973 è di immediata applicabilità a tutti i giudizi ancora pendenti alla data di entrata in vigore.
Invero, le SS.UU. della Corte di Cassazione hanno espressamente affermato il principio per cui
“in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla I. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata” (Cass. Sez. Un. 6 settembre 2022, n. 26283).
Nel caso di specie, quindi, la sopravvenuta previsione così introdotta comporta – in via del tutto assorbente rispetto ad ogni altra considerazione – l'accoglimento del gravame e la dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione: invero l'originario opponente assumendo l'omessa o invalida notificazione degli atti, ovvero il semplice decorso del termine di prescrizione, non ha provato, né allegato (neppure nel presente grado di giudizio) il pregiudizio derivategli dall'iscrizione del proprio nominativo nel ruolo esattoriale nei termini prescritti dal più volte citato art. 12, comma 4 bis, del DPR n. 602/1973.
L'accoglimento del gravame sotto tale profilo riveste carattere assorbente rispetto ad ogni altra questione prospettata nell'atto di impugnazione.
§ 5. Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, deve pertanto concludersi circa la carenza di interesse ad agire del sig. ad impugnare l'estratto di ruolo. Parte_2
Nondimeno ritiene questo Giudicante di disporre la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Com'è noto, l'art. 92 cpc, comma 2, ultima versione (introdotta dall'art. 13, I comma, del decreto-legge D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162,) prevede che il giudice possa compensare le spese “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza, rispetto alle questioni dirimenti”. Con sentenza n. 77 depositata il 19 aprile 2018, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del suddetto II comma nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”, oltre a quelle espressamente menzionate.
Ebbene, nella presente controversia, non può certamente disconoscersi la pregressa esistenza di un contrasto giurisprudenziale circa la ammissibilità o meno della domanda spiegata nella forma dell'opposizione diretta avverso il ruolo esattoriale, che ha segnato il panorama giuridico negli ultimi anni e che può dirsi appianato soltanto a seguito della novella normativa di cui all'art. 12, co. IV-bis, del DPR 602/1973 e della pronuncia a SS.UU. della S.C. di Cassazione n. 26283/2022, sopra citate.
Dunque, sussistono i presupposti per compensare interamente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio. Ne discende il diritto della parte che abbia eventualmente versato le somme oggetto di condanna di ripetere quanto versato;
diritto che sussiste nei confronti del difensore antistatario (tra le tante, Cass. sez. 3, sent. 4 aprile 2013, n. 8215).
P.Q.M.
Il Tribunale, in grado di appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di e del iscritta al n. Parte_1 Parte_2 Controparte_2
R.G. 18745/2022, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, assorbita e rigettata, così provvede in contumacia del Controparte_2
1. ACCOGLIE l'appello e, per l'effetto, in riforma totale della sentenza del Giudice di Pace di
Ischia n. 2129/2022, pubblicata in data 12.03.2022, nel giudizio instaurato da Parte_2 contro l' ed il dichiara inammissibile Parte_1 Controparte_2 l'opposizione avverso la cartella di pagamento n.0712015001216244700 revocando la statuizione di annullamento, nonché la statuizione sulle spese. 2. COMPENSA integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Napoli 13/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Balletti