Sentenza 20 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. II, sentenza 20/03/2026, n. 412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 412 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00412/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00713/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 713 del 2025, proposto da
RI RI, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Rinaldi, Nicola Zampieri e Irene Lo Bue, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'ottemperanza
del giudicato formatosi sulla sentenza n. 40/2025 del Tribunale di Bergamo, Sezione Lavoro, pubblicata in data 17.01.2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 il dott. IB NO LI e udito l’avv. Piotti per il Ministero resistente, nessuno presente per la parte ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorso .
1.1. Con ricorso notificato il 4 giugno 2025 e ritualmente depositato, la ricorrente ha adito questo TAR, ai sensi degli articoli 114 e ss. c.p.a., per ottenere la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Bergamo, sezione lavoro, n. 40 del 17 gennaio 2025, nella parte in cui ha accertato e dichiarato il diritto della ricorrente di ottenere la Carta Elettronica del Docente per gli anni scolastici richiesti (dal 2020/2021 al 2023/2024) per l’importo di € 500,00 annui, e per l’effetto ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione della ricorrente detta Carta Docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge.
1.2. Ha esposto parte ricorrente che la predetta sentenza, notificata al Ministero in data 21 gennaio 2025, non è stata appellata e pertanto è passata in giudicato, come da attestazione di cancelleria prodotta in atti.
1.3. Il Ministero intimato, tuttavia, è rimasto totalmente inerte, omettendo di corrispondere alla ricorrente le somme liquidate dal giudice, nonostante sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996.
1.4. Alla stregua di quanto esposto, la ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di condannare l’Amministrazione intimata a dare esecuzione alla predetta sentenza in un termine prefiggendo da questo giudice, mediante l’accredito delle somme spettanti all’interessata, adottando tutti gli atti a tal fine necessari.
1.5. In caso di persistente inadempimento, ha chiesto nominarsi sin d’ora un commissario ad acta affinché provveda agli adempimenti sostitutivi, con condanna del Ministero intimato alla rifusione delle spese di lite, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
2. Svolgimento del processo .
2.1. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio con atto di mero stile.
2.2. Con successiva nota depositata il 20 gennaio 2026, il dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale di Bergamo ha fatto presente che, nelle more del giudizio, “l’Amministrazione centrale ha comunicato che in data 04/12/2025, Sogei S.p.A. (Società Generale d’Informatica), gestore della procedura di erogazione del servizio “Carta del docente”, ha provveduto ad accreditare nel “Borsellino elettronico” l’importo riconosciuto con la sentenza emessa dal Giudice del Lavoro alla docente TA RI” .
2.3. All’udienza camerale del 18 marzo 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
3. Decisione .
3.1. Ciò posto, alla luce di quanto dedotto dall’amministrazione resistente e non contestato dalla parte ricorrente, deve essere dichiarata la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, dal momento che in corso di causa l’Amministrazione intimata ha dato integrale esecuzione alla sentenza oggetto della domanda di ottemperanza.
3.2. Le spese di lite vanno poste a carico dell’Amministrazione resistente, in forza del principio di soccombenza virtuale, dal momento che l’adempimento è avvenuto soltanto dopo (e a distanza di diversi mesi) dall’introduzione del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda):
a) dichiara cessata la materia del contendere.
b) condanna l’Amministrazione resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, che liquida in € 1.000,00 (mille), oltre accessori di legge, e rimborso del contributo unificato (ove pagato) con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AU DR, Presidente
IB NO LI, Consigliere, Estensore
Laura Marchio', Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IB NO LI | AU DR |
IL SEGRETARIO