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Sentenza 13 agosto 2025
Sentenza 13 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 13/08/2025, n. 524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 524 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 1281/2022
Il Giudice del Lavoro, Salvatore Ferraro, a seguito dell'udienza svolta in data
03.04.2025 a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Claudio Lalli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio professionale;
ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Gessica Banti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio professionale;
resistente
OGGETTO: Impugnazione del licenziamento e richiesta di condanna al risarcimento del danno
Conclusioni Per la parte ricorrente “1) Voglia dichiarare il provvedimento di Parte_1 licenziamento comunicato al ricorrente con lettera ricevuta il 21/09/2022 illegittimo/nullo e sproporzionato anche accertando la insussistenza del fatto contestato in sede di licenziamento 2) Voglia conseguentemente ordinare alla
[...] con sede in via Famiglia Petri 6 in Controparte_2 CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore di reintegrare la ricorrente nel suo posto di lavoro;
3) Voglia condannare la Controparte_2 con sede in via Famiglia Petri 6 in persona del legale rappresentante
[...] CP_1 pro tempore a risarcire alla Signora i danni dalla stessa subiti nella Parte_1 misura di tante mensilità (calcolate sulla base della ultima retribuzione globale di fatto pari ad € 1.701,63 (o in quella misura che sarà ritenuta di Giustizia) quante ne decorreranno dalla data del licenziamento a quella della effettiva reintegra, tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per Legge oltre al versamento di tutti i contributi previdenziali dovuti per legge;
4) Voglia infine condannare la
[...] con sede in via Famiglia Petri 6 in Controparte_2 CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore a pagare tutte le spese e competenze del presente giudizio”.
Per la parte resistente “Piaccia Controparte_2 all'Ill.mo Giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, previe tutte le declaratorie del caso: - in via preliminare dichiarare l'improcedibilità del ricorso in difetto di assoggettamento della convenuta all'art. 18 l 300/70 così come modificato dalla l. 92/2012. - in via principale e nel merito, previ accertamenti e istruttoria, rigettare tutte le domande formulate da parte ricorrente perché infondate in fatto e in diritto per i motivi sopra dedotti in narrativa da ritenersi qui integralmente richiamati e ritrascritti;
-- in via subordinata: nella denegata ipotesi si non ritenga integrata la giusta causa di licenziamento ex art. 2119 c.c., accertare e dichiarare che il licenziamento irrogato dalla Misericordia di alla sig.ra è CP_1 Parte_1 fondato su giustificato motivo soggettivo ex art. 3, L. 604/1966; - In via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi si ritenga illegittimo il licenziamento, ridurre il
Pag. 2 di 18 risarcimento disposto a favore della ricorrente al minimo di legge. Con vittoria di spese
e competenze di causa”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 15.12.2022, la ricorrente chiedeva di annullare il licenziamento a lei intimato dalla parte resistente, Controparte_2
con lettera del 21.09.2022, e, conseguentemente, condannare la
[...] convenuta a reintegrarla nel posto di lavoro e a risarcire i danni causati.
2. In particolare, la riferiva di avere lavorato alle dipendenze della Parte_1 dal 12.07.2007 fino alla data del Controparte_2 licenziamento, con la qualifica di autista-soccorritore, operando a bordo di un'ambulanza presso gli Ospedali di Cisanello e Santa Chiara di Pisa, con turni variabili e orario full-time. Dopo un periodo di ferie forzate, interveniva un certificato del medico aziendale di inidoneità permanente alle mansioni specifiche, a seguito del quale la le riduceva l'orario di lavoro. Dopo CP_2 essersi assentata dal lavoro per malattia dal 20.07.2022 al 05.09.2022, la rientrata a lavoro, riceveva una lettera di contestazione disciplinare. Parte_1
Nello specifico le veniva contestato di avere svolto, nel periodo di malattia, delle attività incompatibili con il suo stato di salute e di essere stata irreperibile in occasione di una visita domiciliare dell' del 23.07.2022, condotta già CP_3 reiterata dalla dipendente in passato. Alla contestazione disciplinare seguiva la lettera di licenziamento per giusta causa, ritenendo pregiudicato il rapporto fiduciario con la dipendente.
3. La ricorrente contestava l'addebito che le veniva mosso, spiegando di avere svolto semplici attività di cura e supporto del proprio nucleo familiare, composto da prole minorenne. In merito alla patologia lamentata, precisava che si trattava di un problema al ginocchio, che comunque non le impediva di guidare la macchina e di attendere alle esigenze di vita quotidiane. In riferimento al giorno 23.07.2022 la
Pag. 3 di 18 si giustificava asserendo che la sua assenza era motivata (per svolgere Parte_1 una visita medica urgente) e tempestivamente comunicata, sia al datore di lavoro sia all' CP_3
4. La ricorrente eccepiva, poi, la tardività del licenziamento nonché la sproporzione fra quanto contestato e il provvedimento adottato.
5. In data 20.01.2023 si costituiva in giudizio la parte resistente,
[...]
che contestava le argomentazioni esposte dalla Controparte_2 ricorrente e chiedeva il rigetto delle domande proposte.
6. La resistente, in particolare, evidenziava che: 1) la si era assentata più Parte_1 volte per malattia e per lunghi periodi, cumulando ben 445 giorni di assenza da gennaio 2019 a maggio 2022; 2) la ricorrente in più occasioni era risultata assente ingiustificata alla visita di controllo dell' 3) in data 18.05.2022, CP_3 sottoposta a visita medica, la dipendente veniva valutata inidonea al lavoro in modo permanente per problemi di lombosciatalgia, indicando gli specifici fattori di rischio (“movimentazione manuale carichi, vibrazioni e agenti biologici”); 4) durante l'attività lavorativa la non si era mai lamentata per dolori alla Parte_1 schiena;
5) in attesa che la fosse in grado di individuare una CP_2 collocazione lavorativa compatibile con le condizioni di salute della ricorrente, veniva con lei concordato di fruire di un periodo di ferie;
6) riammessa a lavoro su insistente richiesta della le venivano affidate mansioni che tenevano Parte_1 conto delle problematiche evidenziate dal medico competente, ovvero le venivano dati dei compiti che la ricorrente era in grado di svolgere da sola (perché non comportante alcuno sforzo fisico) oppure venendo affiancata da altro dipendente
(o da un volontario) che la sostituiva nel sollevare i pesi (quando necessario); queste le nuove mansioni individuate per “- supporto alla segreteria Parte_1 nella gestione degli ambulatori e delle ricette mediche;
- inventario dei farmaci e presidi;
- inventario e distribuzione dei DPI per il coordinamento provinciale;
- verificare la dotazione dei mezzi di soccorso;
- mantenere in ordine la sede della
e gestire la raccolta differenziata”; 7) in data 20.07.2022 la CP_2 presentava certificato medico per “mal di schiena”; 8) la resistente Parte_1
Pag. 4 di 18 incaricava un investigatore privato per verificare le attività svolte dalla dipendente nel periodo di malattia;
9) nel periodo di malattia (durato fino al 05.09.2022),
l'investigatore privato accertava che la svolgeva senza alcun Parte_1 problema le attività quotidiane (come guidare la macchina, fare la spesa, prendere in braccio la figlia di 5 anni), non manifestando alcun tipo di problema legato alla schiena;
10) dopo la contestazione disciplinare del 07.09.2022, non ricevendo dalla dipendente alcuna giustificazione in merito, veniva licenziata per giusta causa.
7. La resistente in via preliminare contestava il numero dei propri dipendenti
(inferiore a 15), chiedendo l'applicazione del rito relativo. Nel merito della vicenda, osservava che tutte le certificazioni mediche depositate dalla Parte_1 indicavano una patologia al ginocchio del tutto incompatibile con quanto osservato e accertato dall'investigatore privato. Inoltre, aggiungeva che era stato appurato che il giorno del rilascio della seconda certificazione medica (il
28.07.2022) la ricorrente non si era affatto recata in ambulatorio medico per farsi visitare, così come nei giorni successivi (almeno fino al 31.07.2022). Pertanto, la
Confraternita convenuta concludeva per la giusta causa del licenziamento, tenuto conto che la dipendente aveva simulato (in tutto o in parte) la malattia e ritardato la guarigione. Si aggiungeva che la sanzione disciplinare risultava congrua rispetto a quanto accertato e che la contestazione era senz'altro tempestiva.
8. Con ordinanza del 09.10.2023 questo ufficio accoglieva l'eccezione di inapplicabilità del cd. “rito Fornero” per difetto del requisito dimensionale, valutando corretta la consulenza di parte resistente (CTP Deri) e l'assenza di calcoli alternativi o di specifiche contestazioni di parte ricorrente. Pertanto, ritenendo insussistente nel caso di specie il requisito dimensionale, veniva disposto il mutamento di rito.
9. Con successiva ordinanza del 02.03.2024, il giudice procedente rigettava le istanze di prova orale avanzate dalla parte ricorrente in quanto inammissibili, considerato che, in violazione dell'art. 244 c.p.c., non erano stati formulati specifici capitoli di prova, facendo generico riferimento alle circostanze di cui alla
Pag. 5 di 18 premessa del ricorso.
10. I testimoni ammessi di parte resistente venivano sentiti alle udienze del
16.05.2024 e del 20.09.2024.
11. All'udienza del 03.04.2025, tenutasi nelle forme di trattazione scritta, la causa è stata decisa con deposito della sentenza nel sistema telematico.
12. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
13. Preliminarmente, in merito al rito da seguire nel caso di specie, questo giudice conferma integralmente quanto disposto con ordinanza del 09.10.2023, condividendo le motivazioni espresse nella suddetta ordinanza. In relazione al numero dei dipendenti della parte convenuta risultano corrette e condivisibili le Per_ valutazioni del CTP che ha dato la prova della mancanza del requisito dimensionale, tenuto conto della normativa vigente nonché dei criteri di calcolo e della documentazione utilizzata. Di contro, la parte ricorrente ha sollevato eccezioni solo generiche a tali valutazioni e non ha offerto calcoli alternativi.
14. Parimenti da condividere le motivazioni poste a fondamento dell'ordinanza istruttoria del 02.03.2024, che ha rigettato la domanda di prova orale di parte ricorrente per non avere correttamente assolto all'onere previsto dall'art. 244
c.p.c. Nel ricorso, infatti, la si è limitata a chiedere di sentire i Parte_1 testimoni indicati relativamente alle “circostanze di cui alla premessa precedute dalla frase ”. Così facendo, è evidente che la ricorrente di fatto ha omesso di indicare in modo specifico i fatti oggetto di prova orale, evitando di formulare articoli separati. Richiamare semplicisticamente il contenuto di tutto il ricorso e chiedere di sentire i testimoni su tutto quanto esposto nell'atto introduttivo del giudizio equivale a non capitolare affatto la prova orale. Non è per niente sufficiente indicare tutte le circostanze del ricorso e dire che dovranno essere precedute dalla frase “Vero che” per ritenere assolto l'obbligo di capitolare correttamente la prova per testimoni. Né può essere sostenuto, come fa la parte
Pag. 6 di 18 ricorrente, che si è trattato di una capitolazione non corretta e che il giudice la poteva emendare concedendo alla parte un termine per porvi rimedio. In realtà non si tratta di una capitolazione erronea, ma di una capitolazione del tutto assente e, come tale, non rettificabile (come correttamente disposto da questo ufficio).
15. In ogni caso, anche volendo considerare i capitoli di prova formulati dalla ricorrente ex post (ossia dopo l'ordinanza del 02.03.2024) con la nota di parte del
15.01.2025, si evidenzia che i tre capitoli in questione sarebbero stati comunque inammissibili in quanto valutativi o irrilevanti o provati documentalmente o relativi a circostanze non contestate dalla controparte.
16. Passando al merito della controversia, i motivi posti a fondamento del ricorso risultano infondati.
17. Dalla documentazione depositata dalla parte resistente (doc. 1) risulta che la negli anni antecedenti al licenziamento, ha fruito di periodi di Parte_1 malattia molto lunghi: 143 giorni dal 28.12.2018 al 19.05.2019, 79 giorni dal
27.08.2020 al 13.11.2020, 141 giorni dal 24.11.2020 al 13.04.2021 e 114 giorni
(non consecutivi) dal 08.11.2021 al 05.09.2022. Complessivamente dal
28.12.2018 al 05.09.2022 la ricorrente è stata in malattia per 493 giorni, ovvero quasi un anno e mezzo.
18. I testimoni sentiti nel corso dell'istruttoria hanno riferito che non si trattava di assenze dovute a particolari patologie della (anche se la dipendente Parte_1 asseriva di avere dolori alla schiena), quanto piuttosto dell'esigenza della lavoratrice di beneficiare di giorni di assenza dal lavoro per poter accudire la propria figlia minorenne (dall'età di 5 anni nel 2022), non sapendo altrimenti come fare. Tutti i testi hanno, infatti, confermato il capitolo 2 della comparsa di costituzione, ovvero la seguente circostanza: “2) DCV che durante il rapporto di lavoro la sig.ra affermava che si sarebbe messa in malattia avendo Parte_1 la necessità di accudire da sola due figli, uno dei quali minorenne?”, con le seguenti precisazioni: “Preciso che io sono impiegata e era ausiliare Parte_1 ai trasporti, lavorava sulle ambulanze, la incontravo e parlavo con lei al cambio
Pag. 7 di 18 del turno o quando doveva fare richieste al nostro ufficio, posso riferire che dopo la nascita della seconda figlia di non ricordo l'anno ha Parte_1 Parte_1 cominciato ad avere problemi di compatibilità lavoro-famiglia e a lamentarsi della gestione familiare con baby sitter, ha cominciato a dire abbastanza spesso quanto riferito in capitolo ma non ricordo il periodo” (teste ); Testimone_1
“Non ricordo da quale anno ha iniziato a dire questo, i problemi principali li ha avuti dopo la nascita della bambina, aumentati di sicuro;
so della circostanza per averla sentita dire o da lei magari quando veniva in ufficio a chiedere un permesso o anche da altri” (teste ); “Vero, abbiamo avuto turni Tes_2 insieme e l'ho sentita dire questo, sono anche stato chiamato da lei quando ero reperibile di notte per sostituirla per il turno della mattina a motivo di impegni per la figlia piccola” (teste ). Tes_3
19. Sempre dal documento citato emerge che la oltre all'episodio di data Parte_1
23.07.2022 (indicato nella contestazione disciplinare), anche in un altro episodio non si era resa reperibile in occasione della visita di controllo eseguita dall' nei giorni di malattia, ovvero in data 25.03.2019. Risulta, pertanto, CP_3 corretto quando indicato dalla resistente in merito alla recidiva della Parte_1 riferita alla sua irreperibilità in occasione dei controlli fiscali durante i periodi di malattia.
20. Dopo che la veniva valutata permanentemente inidonea alle mansioni Parte_1 svolte (certificato del 18.05.2022 – doc. 4 di parte resistente), la dipendente concordava con la Confraternita un periodo di ferie, per consentire alla datrice di lavoro di individuare una soluzione lavorativa compatibile con quanto attestato dal referto medico in questione. Non si è trattato, quindi, di ferie “forzate”, come sostenuto dalla ricorrente, ma di un periodo di ferie concordato fra le parti. Tale circostanza è riferita in modo concorde dai testimoni ascoltati in corso di causa, che, nel confermare il capitolo 5 (“DCV che nel maggio 2022, quando pervenne in
Misericordia la comunicazione di inidoneità permanente alla mansione della sig.ra la lavoratrice e il Governatore convennero che la Parte_1 Parte_1 usufruisse intanto delle ferie in modo da poter organizzare, durante la sua
Pag. 8 di 18 assenza, una collocazione lavorativa idonea alle sue condizioni di salute?”), hanno dichiarato: “So della circostanza per avermela riferita il Governatore il quale mi comunicò che dopo le ferie residue le avrebbe trovato una collocazione temporanea idonea alle condizioni fisiche con un lavoro sedentario;
infatti quando è rientrata si è occupata della consegna delle ricette mediche, inventario dei farmaci, conteggio e gestione dei DPI” (teste ); “Confermo che Testimone_1 ha avuto le ferie, sono io che segno le presenze del personale, non ricordo nello specifico come venne decisa la collocazione nella mansione idonea, ricordo che questo presentava difficoltà non avendo le competenze per un lavoro Parte_1 di ufficio” (teste ); “La circostanza mi è stata riferita da Tes_2 Parte_1
(teste ). Tes_3
21. Il periodo di ferie cessava a seguito della missiva inviata dal legale della in data 09.06.2022 (doc. 6 di parte resistente), con cui contestava il Parte_1 periodo di ferie imposto dalla datrice di lavoro e si metteva a disposizione per un immediato rientro sul posto di lavoro. Conseguentemente la si CP_2 attivava, facendo rientrare a lavoro la e affidandole mansioni che non Parte_1 prevedevano l'uso della forza, in quanto per tali attività ella veniva sempre affiancata da un volontario. Anche su questo aspetto la prova testimoniale ha dato ampio riscontro, in quanto i testi sentiti hanno confermato i capitoli 6 e 7 (6) DCV che la sig.ra faceva ritorno in servizio in data 04.07.22 e che da quel Parte_1 giorno fino al 19.07.22, quando cadeva in malattia, le mansioni di adibizione furono le seguenti: - supporto alla segreteria nella gestione degli ambulatori e delle ricette mediche, - inventario dei farmaci e presidi, - inventario e distribuzione dei DPI per il coordinamento provinciale, - verificare la dotazione dei mezzi di soccorso, - mantenere in ordine la sede della e gestire CP_2 la raccolta differenziata”; “7) DCV che nell'esecuzione delle mansioni di cui al capitolo che precede la sig.ra per tutto il periodo 04.07 – 19.07 è Parte_1 stata affiancata da personale dipendente o volontario appositamente presente per svolgere in sua vece eventuali attività comportanti sforzo fisico?”), aggiungendo:
“Confermo, c'era sempre un volontario per lo più ragazzi del servizio civile che
Pag. 9 di 18 avevano la mansione di movimentare gli scatoloni”; ADR “Preciso che della circostanza non sono a conoscenza direttamente per averla vista perché il magazzino sta in un altro fondo adiacente alla sede a qualche centinaio di metri di distanza ma ho visto che quando doveva andare al magazzino per Parte_1 predisporre DPI da inviare ci andava insieme al ragazzo del servizio civile, preciso che eravamo noi dell'amministrazione che su indicazione del governatore si dava l'incarico da svolgere e l'affiancamento con il ragazzo” (teste Tes_1
; “Di una parte di queste attività, come la consegna delle ricette o la
[...] redazione dell'inventario, sono a conoscenza direttamente per averla vista gestire le ricette o andare al magazzino in compagnia del ragazzo che l'aiutava”; “Vero, il servizio veniva pianificato disponendo anche il nome di chi andava ad aiutare, erano spesso ragazzi del servizio civile” ADR “Non ci andavano i dipendenti”
(teste ; “Ho parlato con lei perché io mi occupo anche Tes_2 dell'inventario dei famaci e dei presidi e della dotazione dei mezzi di soccorso e lei mi disse che doveva occuparsi di queste mansioni, delle altre attività non so”;
“Vero, ho visto che era sempre accompagnata da due ragazzi del servizio civile che facevano al posto suo le attività che richiedevano sforzi” (teste ). Tes_3
22. Ulteriore riscontro deriva dai messaggi whatsapp allegati alla memoria di costituzione di parte resistente (docc. 8 e 10), nei quali il Governatore indica le nuove mansioni assegnate alla dipendente e si raccomanda di non svolgere attività di sollevamento di pesi (“non muoverli”).
23. Risulta, quindi, ampiamente provato che la dopo il suo rientro a Parte_1 lavoro nel giugno 2022, ha svolto attività compatibili con i limiti imposti dal medico competente, ovvero tenendo conto delle sue condizioni di salute.
24. Ciò premesso, analizziamo le ragioni del licenziamento intimato alla ricorrente per giusta causa, al fine di verificarne la legittimità.
25. La datrice di lavoro ha interrotto il rapporto di lavoro con la ricorrente, ritenendo irrimediabilmente compromesso il rapporto fiduciario fra il datore di lavoro e il lavoratore. Fondamento di ciò la condotta della dipendente che avrebbe simulato
Pag. 10 di 18 una malattia, per assentarsi dal posto di lavoro per un mese e mezzo.
26. Le ragioni della parte resistente poste a base del licenziamento risultano legittime e fondate per i seguenti motivi.
27. Dopo la comunicazione della dipendente di essere malata (del 20.07.2022), la
Confraternita incaricava un investigatore privato, che svolgeva i richiesti accertamenti nei confronti della appurando le seguenti circostanze, Parte_1 riportate nella relazione depositata (doc. 14 di parte resistente): 1) il giorno 26
Luglio 2022 alle ore 19.40 è uscita di casa e alla guida del suo veicolo tg. FB 992
TY si è diretta a Ponsacco dove si è intrattenuta presso il Caffè “Idea Verde” in via N. Sauro, dopodiché, sempre mettendosi alla guida della sua auto, ha fatto ritorno a casa, 2) il giorno 27 Luglio alle ore 19.30 è uscita da casa alla guida del suo veicolo dirigendosi in loc. Le Casine dopodiché è risalita nuovamente in auto raggiugendo il supermercato Lidel in Ponsacco, via Praga, ove senza alcun aiuto, ha fatto la spesa e, completati gli acquisti, si è diretta a casa, 3) il giorno
28 Luglio alle ore 9.00 circa si è nuovamente messa alla guida del suo veicolo, dirigendosi a Casciana Terme, via Mulino. Alle ore 10.30 è risalita in auto e ha fatto ritorno a casa. 4) il giorno 29 Luglio è uscita da casa intorno alle 13.00 per raggiugere l'agriturismo Bucine basso di via del Commercio a Lari (PI) ove si è intrattenuta fino alle 16.00 per poi fare ritorno a casa. 5) Il giorno 31 Luglio
2022 alle ore 12.00 è uscita di casa e alla guida della sua autovettura ha percorso circa 25 Km per giungere fino a Laiatico (PI) presso la struttura recettiva “Tuscany Country Food” ove ha trascorso la giornata in compagnia di sua figlia. In tali circostanze la ricorrente si è mossa senza difficoltà per liberare sua figlia dal seggiolino posteriore del veicolo, ha aperto la bauliera del veicolo per estrarre un borsone ed uno zaino e con scioltezza li ha posizionati entrambi sulla spalla destra incamminandosi verso l'ingresso della struttura. Dopo aver pranzato si è intrattenuta in piscina per tutto il pomeriggio svolgendo attività fisica (sollevando ripetutamente la bambina sul bordo della piscina, salendo e scendendo dalle scale a bordo vasca, sedendosi sul bordo piscina) e natatoria senza apparente rigidità o difficoltà nei movimenti. Alle 17.00 circa è risalita
Pag. 11 di 18 sulla sua auto e ha fatto rientro a Perignano, sempre ponendosi alla guida del veicolo”.
28. Tali circostanze sono state pienamente confermate dal teste in Testimone_4 quale ha aggiunto: “Non l'ho vista muoversi mai zoppicando”, “Non ho visto indossare nessuna fasciatura”.
29. L'accertamento dell'investigatore privato incaricato ha plurima valenza probatoria, dovendosi condividere le argomentazioni sul punto della parte convenuta. Dagli accertamenti svolti, infatti, è emerso che nei giorni immediatamente successivi alla dichiarazione di malattia la ha svolto Parte_1 plurime attività, senza mostrare alcun impedimento o difficoltà fisica. Si è ripetutamente spostata, ha più volte guidato l'autovettura, ha sollevato dei pesi, è salita e scesa dalla scaletta della piscina.
30. Tali attività non sono state mai confutate dalla ricorrente né a seguito della contestazione disciplinare (non trasmettendo le proprie giustificazioni) né negli atti del presente giudizio. La si è limitata semplicemente a Parte_1 giustificarsi dicendo che si è trattato di normali attività di vita quotidiana, che la patologia al ginocchio (sussistente e certificata) non le impediva di compiere.
Quindi, la posizione in merito della ricorrente è: la malattia non è simulata;
era effettivamente sussistente e non le impediva, comunque, di svolgere le ordinarie attività della vita quotidiana, accertate dall'investigatore privato.
31. In realtà, se effettivamente la avesse avuto delle problematiche legate Parte_1 all'articolazione del ginocchio, ciò avrebbe sicuramente inciso sui suoi movimenti, sui suoi piegamenti e sui suoi spostamenti.
32. La conferma che si tratti di una malattia simulata deriva anche dal fatto che inizialmente la ha riferito al Governatore della Confraternita di non Parte_1 presentarsi a lavoro non per problemi al ginocchio, ma per problemi alla schiena. I testimoni sentiti in merito al capitolo 8 (“8) DCV che il giorno 20.07.22 la ricorrente telefonava al sig. affermando di trovarsi in malattia da quel CP_4 giorno a causa di problemi alla schiena?”) ammettono la circostanza: “Non ho
Pag. 12 di 18 assistito alla telefonata, ho saputo dopo della circostanza parlandone” (teste
); “La circostanza mi è stata riferita da quando abbiamo Tes_2 CP_4 spostato la postazione che occupava rimettendola come era prima” Parte_1
(teste ). Tes_3
33. Ulteriore conferma, poi, emerge dalla seguente considerazione. La ha Parte_1 inoltrato un certificato medico (il secondo dopo l'inizio della malattia) datato
28.07.2022 (doc. 14 di parte ricorrente). In quel giorno e nei giorni successivi, ovvero fino al 31.07.2022, era attivo il servizio di pedinamento commissionato dalla resistente all'investigatore privato. Ebbene, dall'attività di controllo svolta nei confronti della ricorrente è risultato che la né il 28.07.2022 né nei Parte_1 tre giorni successivi si è mai recata presso l'ambulatorio del medico (dott.
che ha rilasciato tale certificato, nonostante nel documento Persona_2 sanitario in oggetto sia espressamente indicato che il medico ha svolto una “visita ambulatoriale”. A ciò va aggiunto che l'osservazione diretta dell'investigatore privato incaricato, documentata dalle fotografie prodotte (doc. 17 di parte resistente), ha indicato in modo chiaro che la in quella data e nei Parte_1 giorni immediatamente successivi non soffriva di alcuna patologia al ginocchio sinistro né di alcuna limitazione funzionale.
34. Vi sono, quindi, fondati motivi per ritenere sussistente l'ipotesi di reato di falso ideologico (art. 479 c.p.) in riferimento alla redazione di tale referto medico, imponendo la trasmissione degli atti alla locale Procura della Repubblica per le valutazioni di competenza.
35. Altra considerazione in merito al referto medico dell'11.08.2022 (doc. 3 di parte ricorrente). In questa occasione l'ortopedico, nell'accertare la gonalgia al ginocchio sinistro, precisa che essa deriva da un processo di usura della cartilagine e certifica l'assenza di versamento articolare, non indicando alcuna infiammazione o limitazione funzionale dell'articolazione. Analoghe indicazioni anche nel referto dell'ortopedico del 12.09.2022 (doc. 4 di parte ricorrente).
L'assenza di traumi, di processi infiammatori e limitazioni funzionali viene ulteriormente confermata dal referto medico del 13.09.2022 (doc. 12 di parte
Pag. 13 di 18 ricorrente). In tale referto si fa riferimento alla risonanza magnetica svolta il
27.07.2022, ma agli atti non risulta depositato il relativo certificato.
36. Ulteriore riflessione va compiuta in merito alla relazione medica del 21.09.2022 della dott.ssa (doc. 13 di parte ricorrente). In tale atto il sanitario fa Per_2 riferimento a un precedente certificato medico del 27.08.2022, che non risulta prodotto in atti né dalla parte ricorrente né dalla parte resistente. Pertanto, il contenuto di questa precisazione è difficilmente valutabile in assenza del certificato medico a cui fa riferimento. Nel merito delle indicazioni del medico è facile osservare che le condizioni patologiche ivi descritte (“zoppicando vistosamente e con limitazione funzionale in flessoestensione del ginocchio e sotto carico”) sono del tutto smentite dall'osservazione diretta compiuta dall'investigatore un mese prima, avendo accertato facilità e libertà nei movimenti della senza alcun impedimento o limitazione funzionale. Anche il Parte_1 trattamento terapeutico indicato (“utilizzo di un tutore, ghiaccio e riposo”) risulta del tutto in contrasto con le attività svolte dalla a fine luglio 2022 e Parte_1 sopra riportate.
37. Si potrebbe obiettare che le condizioni fisiche della da fine luglio a Parte_1 fine agosto 2022 si siano aggravate. Ma anche tale argomentazione è priva di pregio logico. Se le condizioni fisiche della ricorrente a fine luglio 2022 erano migliori di quelle accertate il 27.08.2022, ovvero se erano quelle riscontrate e documentate dall'investigatore privato, allora non si comprende perché la si sia messa in malattia, considerato che poteva muoversi liberamente Parte_1
e senza alcun tipo di impedimento o limitazione funzionale dell'arto. Inoltre, se le condizioni fisiche della ricorrente il 27.08.2022 erano effettivamente quelle descritte dalla dott.ssa allora si fatica a comprendere come dopo soli 8 Per_2 giorni la dipendente sia stata in grado in rientrare a lavorare. Senza contare, poi, la necessità di osservare gli obblighi di diligenza e buona fede, che avrebbero dovuto imporre alla dipendente, durante il periodo di malattia, di tenere una condotta finalizzata alla guarigione e al recupero fisico e non all'aggravamento della patologia e, conseguentemente, al prolungamento del periodo di assenza dal
Pag. 14 di 18 lavoro.
38. Si deve, pertanto, ritenere fondata la contestazione disciplinare che ha portato al licenziamento, essendo stato dimostrato che la ha simulato una Parte_1 malattia di fatto inesistente, sia per aver dichiarato una patologia totalmente inesistente sia (in alternativa) per aver indicato una malattia preesistente che comunque non le impediva affatto di recarsi sul posto di lavoro o, comunque, non le impediva di assentarsi dal lavoro per un mese e mezzo. Infatti, in riferimento a questa seconda ipotesi, pur volendo ammettere che la ricorrente comunque avesse effettivamente una qualche problematica legata all'articolazione della gamba sinistra, in ogni caso essa non determinava alcuna impossibilità di recarsi sul posto di lavoro per attendere alle ordinarie mansioni affidate, considerato che in quel periodo, come sopra sottolineato, la non svolgeva più alcuna Parte_1 attività lavorativa che comportasse uno sforzo fisico. In ogni caso, il carattere modesto dei sintomi accertati a fine luglio del 2022 avrebbe dovuto portare ad un celere rientro nel posto di lavoro e non a prolungare illegittimamente la malattia fino ai primi di settembre 2022.
39. In realtà, dalla ricostruzione della successione dei fatti, così come indicato dalla parte resistente, emerge la fondata ipotesi che la malattia sia stata semplicemente il modo con cui la dipendente abbia cercato di sottrarsi al clima di conflittualità che era sorto sul posto di lavoro. Infatti, risulta che la ha inviato il Parte_1 primo certificato di malattia il 20.07.2022, ovvero il giorno dopo avere sottoscritto con il proprio difensore la missiva (doc. 12 di parte resistente) con cui chiedeva al datore di lavoro di essere impiegata per l'intero orario di lavoro e in mansioni compatibili con il suo stato di salute accertato dal medico competente, riservandosi di attivare ogni iniziativa necessaria in sede penale e in sede civile.
40. Quanto complessivamente dedotto e osservato trova conforto nelle sentenze della giurisprudenza di legittimità. In merito possono essere menzionate le seguenti pronunce della Suprema Corte: “La prestazione, da parte del lavoratore assente per malattia, di attività lavorativa a favore di terzi configura giusta causa di licenziamento ove il lavoratore abbia agito fraudolentemente in danno del datore
Pag. 15 di 18 di lavoro, simulando la malattia per assentarsi in modo da poter esplicare un lavoro diverso, oppure, anziché collaborare al recupero della salute per riprendere al più presto la propria attività lavorativa, abbia compromesso o ritardato la propria guarigione strumentalizzando il suo diritto al riposo per trarre un reddito dal diverso lavoro svolto durante la malattia. (Nella specie, in cui l'impugnata sentenza aveva affermato la legittimità del licenziamento del lavoratore in malattia impegnato in altra attività lavorativa, la S.C. ha ritenuto corretta la decisione con riguardo non al rilievo della fittizietà della malattia ma al rilievo dell'idoneità della condotta del lavoratore ad aggravare lo stato
d'infermità denunciato” (Cass. Sez. L., sent. 13490/1991); “Esso, infatti, per la parte in esame, evocando la fattispecie dell'assenza ingiustificata per giorni due
(come tale punita con sanzione conservativa anziché con il licenziamento), non si confronta specificamente con il ragionamento decisorio della sentenza impugnata, posto che il giudice di appello - richiamato il principio di diritto, per il quale, in caso di pluralità di contestazioni, è sufficiente che la giusta causa sia configurabile anche in uno soltanto dei fatti addebitati - ha accertato la sussistenza, nel caso concreto, della diversa e ben più grave condotta consistita nella simulazione dello stato di malattia, e cioè un comportamento di natura fraudolenta, e ritenuto che tale condotta, per la irrimediabile lesione del vincolo fiduciario che le è propria, integrasse un'ipotesi di giusta causa di recesso per il datore di lavoro” (Cass. Sez. L., sent. n. 21616/2019). Sulla violazione dei doveri di correttezza e buona fede si menzionano le seguenti pronunce della Corte di
Cassazione: sent. n. 9474/2009 e n. 1173/2018.
41. Va ulteriormente aggiunto che la ricorrente in ben due occasioni, nel periodo in oggetto, si è sottratta alla visita fiscale: il 23.07.2022, risultando ingiustificatamente non reperibile (doc. 13 di parte resistente), e il 18.08.2022, quando il medico incaricato non ha potuto accedere all'abitazione della dipendente in quanto suo figlio aveva la febbre. Inoltre, nel periodo dal
05.08.2022 al 10.08.2022 la ricorrente non ha prodotto alcun certificato medico.
42. Priva di pregio è la contestazione di parte ricorrente in merito al fatto che nella
Pag. 16 di 18 lettera di contestazione dell'illecito disciplinare (doc. 10 di parte ricorrente) è stata indicata una diversa patologia (“mal di schiena” invece di “gonalgia al ginocchio”). Il tipo di patologia indicata nella lettera di contestazione non ha rilevanza in quanto il datore di lavoro in quel momento non era a conoscenza del tipo di malattia certificata e gli accertamenti dell'investigatore privato (posti a fondamento del provvedimento adottato) hanno piena valenza probatoria anche in riferimento alla malattia indicata nei referti medici rilasciati alla dipendente.
43. Anche l'eccezione relativa alla tardività della contestazione disciplinare avanzata dalla ricorrente non è fondata, considerato che la ha elevato detta CP_2 contestazione il giorno dopo aver ricevuto il rapporto dall'investigatore privato, come emerge dalla documentazione depositata e dalla testimonianza resa dal
Tes_4
44. Infine, in merito alla proporzione fra la sanzione adottata (licenziamento) e la violazione disciplinare accertata (simulazione della malattia) è sufficiente menzionare l'art. 36 del CCNL che prevede espressamente: “Nel rispetto CP_5 delle normative vigenti e sempre che si configuri un notevole inadempimento è consentito il licenziamento per giusta causa o giustificato motivo: […] d) assenze per simulata malattia”.
45. Per quanto sopra rappresentato e tenendo conto complessivamente del comportamento della ricorrente si ritiene che la sanzione disciplinare
(licenziamento) sia proporzionata ai fatti accertati e contestati alla Parte_1
46. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. 10.3.2014 n.55, pubbl. in GU n. 77 del 2.4.2014 e successive modifiche.
P.Q.M.
1) rigetta il ricorso;
Pag. 17 di 18 2) condanna al pagamento delle spese di lite in favore della Parte_1
che liquida in complessivi 4.629,00 Controparte_2 euro per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie (determinate nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione), ad IVA e CPA come per legge;
3) dispone la trasmissione degli atti del presente procedimento alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Pisa, affinché svolga gli opportuni accertamenti in merito al delitto di falso ideologico (art. 479 c.p.), ipotizzabile in riferimento al referto medico redatto in data 28.07.2022.
Pisa, 13.08.2025
Il Giudice del Lavoro
Salvatore Ferraro
Pag. 18 di 18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 1281/2022
Il Giudice del Lavoro, Salvatore Ferraro, a seguito dell'udienza svolta in data
03.04.2025 a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Claudio Lalli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio professionale;
ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Gessica Banti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio professionale;
resistente
OGGETTO: Impugnazione del licenziamento e richiesta di condanna al risarcimento del danno
Conclusioni Per la parte ricorrente “1) Voglia dichiarare il provvedimento di Parte_1 licenziamento comunicato al ricorrente con lettera ricevuta il 21/09/2022 illegittimo/nullo e sproporzionato anche accertando la insussistenza del fatto contestato in sede di licenziamento 2) Voglia conseguentemente ordinare alla
[...] con sede in via Famiglia Petri 6 in Controparte_2 CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore di reintegrare la ricorrente nel suo posto di lavoro;
3) Voglia condannare la Controparte_2 con sede in via Famiglia Petri 6 in persona del legale rappresentante
[...] CP_1 pro tempore a risarcire alla Signora i danni dalla stessa subiti nella Parte_1 misura di tante mensilità (calcolate sulla base della ultima retribuzione globale di fatto pari ad € 1.701,63 (o in quella misura che sarà ritenuta di Giustizia) quante ne decorreranno dalla data del licenziamento a quella della effettiva reintegra, tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per Legge oltre al versamento di tutti i contributi previdenziali dovuti per legge;
4) Voglia infine condannare la
[...] con sede in via Famiglia Petri 6 in Controparte_2 CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore a pagare tutte le spese e competenze del presente giudizio”.
Per la parte resistente “Piaccia Controparte_2 all'Ill.mo Giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, previe tutte le declaratorie del caso: - in via preliminare dichiarare l'improcedibilità del ricorso in difetto di assoggettamento della convenuta all'art. 18 l 300/70 così come modificato dalla l. 92/2012. - in via principale e nel merito, previ accertamenti e istruttoria, rigettare tutte le domande formulate da parte ricorrente perché infondate in fatto e in diritto per i motivi sopra dedotti in narrativa da ritenersi qui integralmente richiamati e ritrascritti;
-- in via subordinata: nella denegata ipotesi si non ritenga integrata la giusta causa di licenziamento ex art. 2119 c.c., accertare e dichiarare che il licenziamento irrogato dalla Misericordia di alla sig.ra è CP_1 Parte_1 fondato su giustificato motivo soggettivo ex art. 3, L. 604/1966; - In via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi si ritenga illegittimo il licenziamento, ridurre il
Pag. 2 di 18 risarcimento disposto a favore della ricorrente al minimo di legge. Con vittoria di spese
e competenze di causa”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 15.12.2022, la ricorrente chiedeva di annullare il licenziamento a lei intimato dalla parte resistente, Controparte_2
con lettera del 21.09.2022, e, conseguentemente, condannare la
[...] convenuta a reintegrarla nel posto di lavoro e a risarcire i danni causati.
2. In particolare, la riferiva di avere lavorato alle dipendenze della Parte_1 dal 12.07.2007 fino alla data del Controparte_2 licenziamento, con la qualifica di autista-soccorritore, operando a bordo di un'ambulanza presso gli Ospedali di Cisanello e Santa Chiara di Pisa, con turni variabili e orario full-time. Dopo un periodo di ferie forzate, interveniva un certificato del medico aziendale di inidoneità permanente alle mansioni specifiche, a seguito del quale la le riduceva l'orario di lavoro. Dopo CP_2 essersi assentata dal lavoro per malattia dal 20.07.2022 al 05.09.2022, la rientrata a lavoro, riceveva una lettera di contestazione disciplinare. Parte_1
Nello specifico le veniva contestato di avere svolto, nel periodo di malattia, delle attività incompatibili con il suo stato di salute e di essere stata irreperibile in occasione di una visita domiciliare dell' del 23.07.2022, condotta già CP_3 reiterata dalla dipendente in passato. Alla contestazione disciplinare seguiva la lettera di licenziamento per giusta causa, ritenendo pregiudicato il rapporto fiduciario con la dipendente.
3. La ricorrente contestava l'addebito che le veniva mosso, spiegando di avere svolto semplici attività di cura e supporto del proprio nucleo familiare, composto da prole minorenne. In merito alla patologia lamentata, precisava che si trattava di un problema al ginocchio, che comunque non le impediva di guidare la macchina e di attendere alle esigenze di vita quotidiane. In riferimento al giorno 23.07.2022 la
Pag. 3 di 18 si giustificava asserendo che la sua assenza era motivata (per svolgere Parte_1 una visita medica urgente) e tempestivamente comunicata, sia al datore di lavoro sia all' CP_3
4. La ricorrente eccepiva, poi, la tardività del licenziamento nonché la sproporzione fra quanto contestato e il provvedimento adottato.
5. In data 20.01.2023 si costituiva in giudizio la parte resistente,
[...]
che contestava le argomentazioni esposte dalla Controparte_2 ricorrente e chiedeva il rigetto delle domande proposte.
6. La resistente, in particolare, evidenziava che: 1) la si era assentata più Parte_1 volte per malattia e per lunghi periodi, cumulando ben 445 giorni di assenza da gennaio 2019 a maggio 2022; 2) la ricorrente in più occasioni era risultata assente ingiustificata alla visita di controllo dell' 3) in data 18.05.2022, CP_3 sottoposta a visita medica, la dipendente veniva valutata inidonea al lavoro in modo permanente per problemi di lombosciatalgia, indicando gli specifici fattori di rischio (“movimentazione manuale carichi, vibrazioni e agenti biologici”); 4) durante l'attività lavorativa la non si era mai lamentata per dolori alla Parte_1 schiena;
5) in attesa che la fosse in grado di individuare una CP_2 collocazione lavorativa compatibile con le condizioni di salute della ricorrente, veniva con lei concordato di fruire di un periodo di ferie;
6) riammessa a lavoro su insistente richiesta della le venivano affidate mansioni che tenevano Parte_1 conto delle problematiche evidenziate dal medico competente, ovvero le venivano dati dei compiti che la ricorrente era in grado di svolgere da sola (perché non comportante alcuno sforzo fisico) oppure venendo affiancata da altro dipendente
(o da un volontario) che la sostituiva nel sollevare i pesi (quando necessario); queste le nuove mansioni individuate per “- supporto alla segreteria Parte_1 nella gestione degli ambulatori e delle ricette mediche;
- inventario dei farmaci e presidi;
- inventario e distribuzione dei DPI per il coordinamento provinciale;
- verificare la dotazione dei mezzi di soccorso;
- mantenere in ordine la sede della
e gestire la raccolta differenziata”; 7) in data 20.07.2022 la CP_2 presentava certificato medico per “mal di schiena”; 8) la resistente Parte_1
Pag. 4 di 18 incaricava un investigatore privato per verificare le attività svolte dalla dipendente nel periodo di malattia;
9) nel periodo di malattia (durato fino al 05.09.2022),
l'investigatore privato accertava che la svolgeva senza alcun Parte_1 problema le attività quotidiane (come guidare la macchina, fare la spesa, prendere in braccio la figlia di 5 anni), non manifestando alcun tipo di problema legato alla schiena;
10) dopo la contestazione disciplinare del 07.09.2022, non ricevendo dalla dipendente alcuna giustificazione in merito, veniva licenziata per giusta causa.
7. La resistente in via preliminare contestava il numero dei propri dipendenti
(inferiore a 15), chiedendo l'applicazione del rito relativo. Nel merito della vicenda, osservava che tutte le certificazioni mediche depositate dalla Parte_1 indicavano una patologia al ginocchio del tutto incompatibile con quanto osservato e accertato dall'investigatore privato. Inoltre, aggiungeva che era stato appurato che il giorno del rilascio della seconda certificazione medica (il
28.07.2022) la ricorrente non si era affatto recata in ambulatorio medico per farsi visitare, così come nei giorni successivi (almeno fino al 31.07.2022). Pertanto, la
Confraternita convenuta concludeva per la giusta causa del licenziamento, tenuto conto che la dipendente aveva simulato (in tutto o in parte) la malattia e ritardato la guarigione. Si aggiungeva che la sanzione disciplinare risultava congrua rispetto a quanto accertato e che la contestazione era senz'altro tempestiva.
8. Con ordinanza del 09.10.2023 questo ufficio accoglieva l'eccezione di inapplicabilità del cd. “rito Fornero” per difetto del requisito dimensionale, valutando corretta la consulenza di parte resistente (CTP Deri) e l'assenza di calcoli alternativi o di specifiche contestazioni di parte ricorrente. Pertanto, ritenendo insussistente nel caso di specie il requisito dimensionale, veniva disposto il mutamento di rito.
9. Con successiva ordinanza del 02.03.2024, il giudice procedente rigettava le istanze di prova orale avanzate dalla parte ricorrente in quanto inammissibili, considerato che, in violazione dell'art. 244 c.p.c., non erano stati formulati specifici capitoli di prova, facendo generico riferimento alle circostanze di cui alla
Pag. 5 di 18 premessa del ricorso.
10. I testimoni ammessi di parte resistente venivano sentiti alle udienze del
16.05.2024 e del 20.09.2024.
11. All'udienza del 03.04.2025, tenutasi nelle forme di trattazione scritta, la causa è stata decisa con deposito della sentenza nel sistema telematico.
12. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
13. Preliminarmente, in merito al rito da seguire nel caso di specie, questo giudice conferma integralmente quanto disposto con ordinanza del 09.10.2023, condividendo le motivazioni espresse nella suddetta ordinanza. In relazione al numero dei dipendenti della parte convenuta risultano corrette e condivisibili le Per_ valutazioni del CTP che ha dato la prova della mancanza del requisito dimensionale, tenuto conto della normativa vigente nonché dei criteri di calcolo e della documentazione utilizzata. Di contro, la parte ricorrente ha sollevato eccezioni solo generiche a tali valutazioni e non ha offerto calcoli alternativi.
14. Parimenti da condividere le motivazioni poste a fondamento dell'ordinanza istruttoria del 02.03.2024, che ha rigettato la domanda di prova orale di parte ricorrente per non avere correttamente assolto all'onere previsto dall'art. 244
c.p.c. Nel ricorso, infatti, la si è limitata a chiedere di sentire i Parte_1 testimoni indicati relativamente alle “circostanze di cui alla premessa precedute dalla frase ”. Così facendo, è evidente che la ricorrente di fatto ha omesso di indicare in modo specifico i fatti oggetto di prova orale, evitando di formulare articoli separati. Richiamare semplicisticamente il contenuto di tutto il ricorso e chiedere di sentire i testimoni su tutto quanto esposto nell'atto introduttivo del giudizio equivale a non capitolare affatto la prova orale. Non è per niente sufficiente indicare tutte le circostanze del ricorso e dire che dovranno essere precedute dalla frase “Vero che” per ritenere assolto l'obbligo di capitolare correttamente la prova per testimoni. Né può essere sostenuto, come fa la parte
Pag. 6 di 18 ricorrente, che si è trattato di una capitolazione non corretta e che il giudice la poteva emendare concedendo alla parte un termine per porvi rimedio. In realtà non si tratta di una capitolazione erronea, ma di una capitolazione del tutto assente e, come tale, non rettificabile (come correttamente disposto da questo ufficio).
15. In ogni caso, anche volendo considerare i capitoli di prova formulati dalla ricorrente ex post (ossia dopo l'ordinanza del 02.03.2024) con la nota di parte del
15.01.2025, si evidenzia che i tre capitoli in questione sarebbero stati comunque inammissibili in quanto valutativi o irrilevanti o provati documentalmente o relativi a circostanze non contestate dalla controparte.
16. Passando al merito della controversia, i motivi posti a fondamento del ricorso risultano infondati.
17. Dalla documentazione depositata dalla parte resistente (doc. 1) risulta che la negli anni antecedenti al licenziamento, ha fruito di periodi di Parte_1 malattia molto lunghi: 143 giorni dal 28.12.2018 al 19.05.2019, 79 giorni dal
27.08.2020 al 13.11.2020, 141 giorni dal 24.11.2020 al 13.04.2021 e 114 giorni
(non consecutivi) dal 08.11.2021 al 05.09.2022. Complessivamente dal
28.12.2018 al 05.09.2022 la ricorrente è stata in malattia per 493 giorni, ovvero quasi un anno e mezzo.
18. I testimoni sentiti nel corso dell'istruttoria hanno riferito che non si trattava di assenze dovute a particolari patologie della (anche se la dipendente Parte_1 asseriva di avere dolori alla schiena), quanto piuttosto dell'esigenza della lavoratrice di beneficiare di giorni di assenza dal lavoro per poter accudire la propria figlia minorenne (dall'età di 5 anni nel 2022), non sapendo altrimenti come fare. Tutti i testi hanno, infatti, confermato il capitolo 2 della comparsa di costituzione, ovvero la seguente circostanza: “2) DCV che durante il rapporto di lavoro la sig.ra affermava che si sarebbe messa in malattia avendo Parte_1 la necessità di accudire da sola due figli, uno dei quali minorenne?”, con le seguenti precisazioni: “Preciso che io sono impiegata e era ausiliare Parte_1 ai trasporti, lavorava sulle ambulanze, la incontravo e parlavo con lei al cambio
Pag. 7 di 18 del turno o quando doveva fare richieste al nostro ufficio, posso riferire che dopo la nascita della seconda figlia di non ricordo l'anno ha Parte_1 Parte_1 cominciato ad avere problemi di compatibilità lavoro-famiglia e a lamentarsi della gestione familiare con baby sitter, ha cominciato a dire abbastanza spesso quanto riferito in capitolo ma non ricordo il periodo” (teste ); Testimone_1
“Non ricordo da quale anno ha iniziato a dire questo, i problemi principali li ha avuti dopo la nascita della bambina, aumentati di sicuro;
so della circostanza per averla sentita dire o da lei magari quando veniva in ufficio a chiedere un permesso o anche da altri” (teste ); “Vero, abbiamo avuto turni Tes_2 insieme e l'ho sentita dire questo, sono anche stato chiamato da lei quando ero reperibile di notte per sostituirla per il turno della mattina a motivo di impegni per la figlia piccola” (teste ). Tes_3
19. Sempre dal documento citato emerge che la oltre all'episodio di data Parte_1
23.07.2022 (indicato nella contestazione disciplinare), anche in un altro episodio non si era resa reperibile in occasione della visita di controllo eseguita dall' nei giorni di malattia, ovvero in data 25.03.2019. Risulta, pertanto, CP_3 corretto quando indicato dalla resistente in merito alla recidiva della Parte_1 riferita alla sua irreperibilità in occasione dei controlli fiscali durante i periodi di malattia.
20. Dopo che la veniva valutata permanentemente inidonea alle mansioni Parte_1 svolte (certificato del 18.05.2022 – doc. 4 di parte resistente), la dipendente concordava con la Confraternita un periodo di ferie, per consentire alla datrice di lavoro di individuare una soluzione lavorativa compatibile con quanto attestato dal referto medico in questione. Non si è trattato, quindi, di ferie “forzate”, come sostenuto dalla ricorrente, ma di un periodo di ferie concordato fra le parti. Tale circostanza è riferita in modo concorde dai testimoni ascoltati in corso di causa, che, nel confermare il capitolo 5 (“DCV che nel maggio 2022, quando pervenne in
Misericordia la comunicazione di inidoneità permanente alla mansione della sig.ra la lavoratrice e il Governatore convennero che la Parte_1 Parte_1 usufruisse intanto delle ferie in modo da poter organizzare, durante la sua
Pag. 8 di 18 assenza, una collocazione lavorativa idonea alle sue condizioni di salute?”), hanno dichiarato: “So della circostanza per avermela riferita il Governatore il quale mi comunicò che dopo le ferie residue le avrebbe trovato una collocazione temporanea idonea alle condizioni fisiche con un lavoro sedentario;
infatti quando è rientrata si è occupata della consegna delle ricette mediche, inventario dei farmaci, conteggio e gestione dei DPI” (teste ); “Confermo che Testimone_1 ha avuto le ferie, sono io che segno le presenze del personale, non ricordo nello specifico come venne decisa la collocazione nella mansione idonea, ricordo che questo presentava difficoltà non avendo le competenze per un lavoro Parte_1 di ufficio” (teste ); “La circostanza mi è stata riferita da Tes_2 Parte_1
(teste ). Tes_3
21. Il periodo di ferie cessava a seguito della missiva inviata dal legale della in data 09.06.2022 (doc. 6 di parte resistente), con cui contestava il Parte_1 periodo di ferie imposto dalla datrice di lavoro e si metteva a disposizione per un immediato rientro sul posto di lavoro. Conseguentemente la si CP_2 attivava, facendo rientrare a lavoro la e affidandole mansioni che non Parte_1 prevedevano l'uso della forza, in quanto per tali attività ella veniva sempre affiancata da un volontario. Anche su questo aspetto la prova testimoniale ha dato ampio riscontro, in quanto i testi sentiti hanno confermato i capitoli 6 e 7 (6) DCV che la sig.ra faceva ritorno in servizio in data 04.07.22 e che da quel Parte_1 giorno fino al 19.07.22, quando cadeva in malattia, le mansioni di adibizione furono le seguenti: - supporto alla segreteria nella gestione degli ambulatori e delle ricette mediche, - inventario dei farmaci e presidi, - inventario e distribuzione dei DPI per il coordinamento provinciale, - verificare la dotazione dei mezzi di soccorso, - mantenere in ordine la sede della e gestire CP_2 la raccolta differenziata”; “7) DCV che nell'esecuzione delle mansioni di cui al capitolo che precede la sig.ra per tutto il periodo 04.07 – 19.07 è Parte_1 stata affiancata da personale dipendente o volontario appositamente presente per svolgere in sua vece eventuali attività comportanti sforzo fisico?”), aggiungendo:
“Confermo, c'era sempre un volontario per lo più ragazzi del servizio civile che
Pag. 9 di 18 avevano la mansione di movimentare gli scatoloni”; ADR “Preciso che della circostanza non sono a conoscenza direttamente per averla vista perché il magazzino sta in un altro fondo adiacente alla sede a qualche centinaio di metri di distanza ma ho visto che quando doveva andare al magazzino per Parte_1 predisporre DPI da inviare ci andava insieme al ragazzo del servizio civile, preciso che eravamo noi dell'amministrazione che su indicazione del governatore si dava l'incarico da svolgere e l'affiancamento con il ragazzo” (teste Tes_1
; “Di una parte di queste attività, come la consegna delle ricette o la
[...] redazione dell'inventario, sono a conoscenza direttamente per averla vista gestire le ricette o andare al magazzino in compagnia del ragazzo che l'aiutava”; “Vero, il servizio veniva pianificato disponendo anche il nome di chi andava ad aiutare, erano spesso ragazzi del servizio civile” ADR “Non ci andavano i dipendenti”
(teste ; “Ho parlato con lei perché io mi occupo anche Tes_2 dell'inventario dei famaci e dei presidi e della dotazione dei mezzi di soccorso e lei mi disse che doveva occuparsi di queste mansioni, delle altre attività non so”;
“Vero, ho visto che era sempre accompagnata da due ragazzi del servizio civile che facevano al posto suo le attività che richiedevano sforzi” (teste ). Tes_3
22. Ulteriore riscontro deriva dai messaggi whatsapp allegati alla memoria di costituzione di parte resistente (docc. 8 e 10), nei quali il Governatore indica le nuove mansioni assegnate alla dipendente e si raccomanda di non svolgere attività di sollevamento di pesi (“non muoverli”).
23. Risulta, quindi, ampiamente provato che la dopo il suo rientro a Parte_1 lavoro nel giugno 2022, ha svolto attività compatibili con i limiti imposti dal medico competente, ovvero tenendo conto delle sue condizioni di salute.
24. Ciò premesso, analizziamo le ragioni del licenziamento intimato alla ricorrente per giusta causa, al fine di verificarne la legittimità.
25. La datrice di lavoro ha interrotto il rapporto di lavoro con la ricorrente, ritenendo irrimediabilmente compromesso il rapporto fiduciario fra il datore di lavoro e il lavoratore. Fondamento di ciò la condotta della dipendente che avrebbe simulato
Pag. 10 di 18 una malattia, per assentarsi dal posto di lavoro per un mese e mezzo.
26. Le ragioni della parte resistente poste a base del licenziamento risultano legittime e fondate per i seguenti motivi.
27. Dopo la comunicazione della dipendente di essere malata (del 20.07.2022), la
Confraternita incaricava un investigatore privato, che svolgeva i richiesti accertamenti nei confronti della appurando le seguenti circostanze, Parte_1 riportate nella relazione depositata (doc. 14 di parte resistente): 1) il giorno 26
Luglio 2022 alle ore 19.40 è uscita di casa e alla guida del suo veicolo tg. FB 992
TY si è diretta a Ponsacco dove si è intrattenuta presso il Caffè “Idea Verde” in via N. Sauro, dopodiché, sempre mettendosi alla guida della sua auto, ha fatto ritorno a casa, 2) il giorno 27 Luglio alle ore 19.30 è uscita da casa alla guida del suo veicolo dirigendosi in loc. Le Casine dopodiché è risalita nuovamente in auto raggiugendo il supermercato Lidel in Ponsacco, via Praga, ove senza alcun aiuto, ha fatto la spesa e, completati gli acquisti, si è diretta a casa, 3) il giorno
28 Luglio alle ore 9.00 circa si è nuovamente messa alla guida del suo veicolo, dirigendosi a Casciana Terme, via Mulino. Alle ore 10.30 è risalita in auto e ha fatto ritorno a casa. 4) il giorno 29 Luglio è uscita da casa intorno alle 13.00 per raggiugere l'agriturismo Bucine basso di via del Commercio a Lari (PI) ove si è intrattenuta fino alle 16.00 per poi fare ritorno a casa. 5) Il giorno 31 Luglio
2022 alle ore 12.00 è uscita di casa e alla guida della sua autovettura ha percorso circa 25 Km per giungere fino a Laiatico (PI) presso la struttura recettiva “Tuscany Country Food” ove ha trascorso la giornata in compagnia di sua figlia. In tali circostanze la ricorrente si è mossa senza difficoltà per liberare sua figlia dal seggiolino posteriore del veicolo, ha aperto la bauliera del veicolo per estrarre un borsone ed uno zaino e con scioltezza li ha posizionati entrambi sulla spalla destra incamminandosi verso l'ingresso della struttura. Dopo aver pranzato si è intrattenuta in piscina per tutto il pomeriggio svolgendo attività fisica (sollevando ripetutamente la bambina sul bordo della piscina, salendo e scendendo dalle scale a bordo vasca, sedendosi sul bordo piscina) e natatoria senza apparente rigidità o difficoltà nei movimenti. Alle 17.00 circa è risalita
Pag. 11 di 18 sulla sua auto e ha fatto rientro a Perignano, sempre ponendosi alla guida del veicolo”.
28. Tali circostanze sono state pienamente confermate dal teste in Testimone_4 quale ha aggiunto: “Non l'ho vista muoversi mai zoppicando”, “Non ho visto indossare nessuna fasciatura”.
29. L'accertamento dell'investigatore privato incaricato ha plurima valenza probatoria, dovendosi condividere le argomentazioni sul punto della parte convenuta. Dagli accertamenti svolti, infatti, è emerso che nei giorni immediatamente successivi alla dichiarazione di malattia la ha svolto Parte_1 plurime attività, senza mostrare alcun impedimento o difficoltà fisica. Si è ripetutamente spostata, ha più volte guidato l'autovettura, ha sollevato dei pesi, è salita e scesa dalla scaletta della piscina.
30. Tali attività non sono state mai confutate dalla ricorrente né a seguito della contestazione disciplinare (non trasmettendo le proprie giustificazioni) né negli atti del presente giudizio. La si è limitata semplicemente a Parte_1 giustificarsi dicendo che si è trattato di normali attività di vita quotidiana, che la patologia al ginocchio (sussistente e certificata) non le impediva di compiere.
Quindi, la posizione in merito della ricorrente è: la malattia non è simulata;
era effettivamente sussistente e non le impediva, comunque, di svolgere le ordinarie attività della vita quotidiana, accertate dall'investigatore privato.
31. In realtà, se effettivamente la avesse avuto delle problematiche legate Parte_1 all'articolazione del ginocchio, ciò avrebbe sicuramente inciso sui suoi movimenti, sui suoi piegamenti e sui suoi spostamenti.
32. La conferma che si tratti di una malattia simulata deriva anche dal fatto che inizialmente la ha riferito al Governatore della Confraternita di non Parte_1 presentarsi a lavoro non per problemi al ginocchio, ma per problemi alla schiena. I testimoni sentiti in merito al capitolo 8 (“8) DCV che il giorno 20.07.22 la ricorrente telefonava al sig. affermando di trovarsi in malattia da quel CP_4 giorno a causa di problemi alla schiena?”) ammettono la circostanza: “Non ho
Pag. 12 di 18 assistito alla telefonata, ho saputo dopo della circostanza parlandone” (teste
); “La circostanza mi è stata riferita da quando abbiamo Tes_2 CP_4 spostato la postazione che occupava rimettendola come era prima” Parte_1
(teste ). Tes_3
33. Ulteriore conferma, poi, emerge dalla seguente considerazione. La ha Parte_1 inoltrato un certificato medico (il secondo dopo l'inizio della malattia) datato
28.07.2022 (doc. 14 di parte ricorrente). In quel giorno e nei giorni successivi, ovvero fino al 31.07.2022, era attivo il servizio di pedinamento commissionato dalla resistente all'investigatore privato. Ebbene, dall'attività di controllo svolta nei confronti della ricorrente è risultato che la né il 28.07.2022 né nei Parte_1 tre giorni successivi si è mai recata presso l'ambulatorio del medico (dott.
che ha rilasciato tale certificato, nonostante nel documento Persona_2 sanitario in oggetto sia espressamente indicato che il medico ha svolto una “visita ambulatoriale”. A ciò va aggiunto che l'osservazione diretta dell'investigatore privato incaricato, documentata dalle fotografie prodotte (doc. 17 di parte resistente), ha indicato in modo chiaro che la in quella data e nei Parte_1 giorni immediatamente successivi non soffriva di alcuna patologia al ginocchio sinistro né di alcuna limitazione funzionale.
34. Vi sono, quindi, fondati motivi per ritenere sussistente l'ipotesi di reato di falso ideologico (art. 479 c.p.) in riferimento alla redazione di tale referto medico, imponendo la trasmissione degli atti alla locale Procura della Repubblica per le valutazioni di competenza.
35. Altra considerazione in merito al referto medico dell'11.08.2022 (doc. 3 di parte ricorrente). In questa occasione l'ortopedico, nell'accertare la gonalgia al ginocchio sinistro, precisa che essa deriva da un processo di usura della cartilagine e certifica l'assenza di versamento articolare, non indicando alcuna infiammazione o limitazione funzionale dell'articolazione. Analoghe indicazioni anche nel referto dell'ortopedico del 12.09.2022 (doc. 4 di parte ricorrente).
L'assenza di traumi, di processi infiammatori e limitazioni funzionali viene ulteriormente confermata dal referto medico del 13.09.2022 (doc. 12 di parte
Pag. 13 di 18 ricorrente). In tale referto si fa riferimento alla risonanza magnetica svolta il
27.07.2022, ma agli atti non risulta depositato il relativo certificato.
36. Ulteriore riflessione va compiuta in merito alla relazione medica del 21.09.2022 della dott.ssa (doc. 13 di parte ricorrente). In tale atto il sanitario fa Per_2 riferimento a un precedente certificato medico del 27.08.2022, che non risulta prodotto in atti né dalla parte ricorrente né dalla parte resistente. Pertanto, il contenuto di questa precisazione è difficilmente valutabile in assenza del certificato medico a cui fa riferimento. Nel merito delle indicazioni del medico è facile osservare che le condizioni patologiche ivi descritte (“zoppicando vistosamente e con limitazione funzionale in flessoestensione del ginocchio e sotto carico”) sono del tutto smentite dall'osservazione diretta compiuta dall'investigatore un mese prima, avendo accertato facilità e libertà nei movimenti della senza alcun impedimento o limitazione funzionale. Anche il Parte_1 trattamento terapeutico indicato (“utilizzo di un tutore, ghiaccio e riposo”) risulta del tutto in contrasto con le attività svolte dalla a fine luglio 2022 e Parte_1 sopra riportate.
37. Si potrebbe obiettare che le condizioni fisiche della da fine luglio a Parte_1 fine agosto 2022 si siano aggravate. Ma anche tale argomentazione è priva di pregio logico. Se le condizioni fisiche della ricorrente a fine luglio 2022 erano migliori di quelle accertate il 27.08.2022, ovvero se erano quelle riscontrate e documentate dall'investigatore privato, allora non si comprende perché la si sia messa in malattia, considerato che poteva muoversi liberamente Parte_1
e senza alcun tipo di impedimento o limitazione funzionale dell'arto. Inoltre, se le condizioni fisiche della ricorrente il 27.08.2022 erano effettivamente quelle descritte dalla dott.ssa allora si fatica a comprendere come dopo soli 8 Per_2 giorni la dipendente sia stata in grado in rientrare a lavorare. Senza contare, poi, la necessità di osservare gli obblighi di diligenza e buona fede, che avrebbero dovuto imporre alla dipendente, durante il periodo di malattia, di tenere una condotta finalizzata alla guarigione e al recupero fisico e non all'aggravamento della patologia e, conseguentemente, al prolungamento del periodo di assenza dal
Pag. 14 di 18 lavoro.
38. Si deve, pertanto, ritenere fondata la contestazione disciplinare che ha portato al licenziamento, essendo stato dimostrato che la ha simulato una Parte_1 malattia di fatto inesistente, sia per aver dichiarato una patologia totalmente inesistente sia (in alternativa) per aver indicato una malattia preesistente che comunque non le impediva affatto di recarsi sul posto di lavoro o, comunque, non le impediva di assentarsi dal lavoro per un mese e mezzo. Infatti, in riferimento a questa seconda ipotesi, pur volendo ammettere che la ricorrente comunque avesse effettivamente una qualche problematica legata all'articolazione della gamba sinistra, in ogni caso essa non determinava alcuna impossibilità di recarsi sul posto di lavoro per attendere alle ordinarie mansioni affidate, considerato che in quel periodo, come sopra sottolineato, la non svolgeva più alcuna Parte_1 attività lavorativa che comportasse uno sforzo fisico. In ogni caso, il carattere modesto dei sintomi accertati a fine luglio del 2022 avrebbe dovuto portare ad un celere rientro nel posto di lavoro e non a prolungare illegittimamente la malattia fino ai primi di settembre 2022.
39. In realtà, dalla ricostruzione della successione dei fatti, così come indicato dalla parte resistente, emerge la fondata ipotesi che la malattia sia stata semplicemente il modo con cui la dipendente abbia cercato di sottrarsi al clima di conflittualità che era sorto sul posto di lavoro. Infatti, risulta che la ha inviato il Parte_1 primo certificato di malattia il 20.07.2022, ovvero il giorno dopo avere sottoscritto con il proprio difensore la missiva (doc. 12 di parte resistente) con cui chiedeva al datore di lavoro di essere impiegata per l'intero orario di lavoro e in mansioni compatibili con il suo stato di salute accertato dal medico competente, riservandosi di attivare ogni iniziativa necessaria in sede penale e in sede civile.
40. Quanto complessivamente dedotto e osservato trova conforto nelle sentenze della giurisprudenza di legittimità. In merito possono essere menzionate le seguenti pronunce della Suprema Corte: “La prestazione, da parte del lavoratore assente per malattia, di attività lavorativa a favore di terzi configura giusta causa di licenziamento ove il lavoratore abbia agito fraudolentemente in danno del datore
Pag. 15 di 18 di lavoro, simulando la malattia per assentarsi in modo da poter esplicare un lavoro diverso, oppure, anziché collaborare al recupero della salute per riprendere al più presto la propria attività lavorativa, abbia compromesso o ritardato la propria guarigione strumentalizzando il suo diritto al riposo per trarre un reddito dal diverso lavoro svolto durante la malattia. (Nella specie, in cui l'impugnata sentenza aveva affermato la legittimità del licenziamento del lavoratore in malattia impegnato in altra attività lavorativa, la S.C. ha ritenuto corretta la decisione con riguardo non al rilievo della fittizietà della malattia ma al rilievo dell'idoneità della condotta del lavoratore ad aggravare lo stato
d'infermità denunciato” (Cass. Sez. L., sent. 13490/1991); “Esso, infatti, per la parte in esame, evocando la fattispecie dell'assenza ingiustificata per giorni due
(come tale punita con sanzione conservativa anziché con il licenziamento), non si confronta specificamente con il ragionamento decisorio della sentenza impugnata, posto che il giudice di appello - richiamato il principio di diritto, per il quale, in caso di pluralità di contestazioni, è sufficiente che la giusta causa sia configurabile anche in uno soltanto dei fatti addebitati - ha accertato la sussistenza, nel caso concreto, della diversa e ben più grave condotta consistita nella simulazione dello stato di malattia, e cioè un comportamento di natura fraudolenta, e ritenuto che tale condotta, per la irrimediabile lesione del vincolo fiduciario che le è propria, integrasse un'ipotesi di giusta causa di recesso per il datore di lavoro” (Cass. Sez. L., sent. n. 21616/2019). Sulla violazione dei doveri di correttezza e buona fede si menzionano le seguenti pronunce della Corte di
Cassazione: sent. n. 9474/2009 e n. 1173/2018.
41. Va ulteriormente aggiunto che la ricorrente in ben due occasioni, nel periodo in oggetto, si è sottratta alla visita fiscale: il 23.07.2022, risultando ingiustificatamente non reperibile (doc. 13 di parte resistente), e il 18.08.2022, quando il medico incaricato non ha potuto accedere all'abitazione della dipendente in quanto suo figlio aveva la febbre. Inoltre, nel periodo dal
05.08.2022 al 10.08.2022 la ricorrente non ha prodotto alcun certificato medico.
42. Priva di pregio è la contestazione di parte ricorrente in merito al fatto che nella
Pag. 16 di 18 lettera di contestazione dell'illecito disciplinare (doc. 10 di parte ricorrente) è stata indicata una diversa patologia (“mal di schiena” invece di “gonalgia al ginocchio”). Il tipo di patologia indicata nella lettera di contestazione non ha rilevanza in quanto il datore di lavoro in quel momento non era a conoscenza del tipo di malattia certificata e gli accertamenti dell'investigatore privato (posti a fondamento del provvedimento adottato) hanno piena valenza probatoria anche in riferimento alla malattia indicata nei referti medici rilasciati alla dipendente.
43. Anche l'eccezione relativa alla tardività della contestazione disciplinare avanzata dalla ricorrente non è fondata, considerato che la ha elevato detta CP_2 contestazione il giorno dopo aver ricevuto il rapporto dall'investigatore privato, come emerge dalla documentazione depositata e dalla testimonianza resa dal
Tes_4
44. Infine, in merito alla proporzione fra la sanzione adottata (licenziamento) e la violazione disciplinare accertata (simulazione della malattia) è sufficiente menzionare l'art. 36 del CCNL che prevede espressamente: “Nel rispetto CP_5 delle normative vigenti e sempre che si configuri un notevole inadempimento è consentito il licenziamento per giusta causa o giustificato motivo: […] d) assenze per simulata malattia”.
45. Per quanto sopra rappresentato e tenendo conto complessivamente del comportamento della ricorrente si ritiene che la sanzione disciplinare
(licenziamento) sia proporzionata ai fatti accertati e contestati alla Parte_1
46. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. 10.3.2014 n.55, pubbl. in GU n. 77 del 2.4.2014 e successive modifiche.
P.Q.M.
1) rigetta il ricorso;
Pag. 17 di 18 2) condanna al pagamento delle spese di lite in favore della Parte_1
che liquida in complessivi 4.629,00 Controparte_2 euro per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie (determinate nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione), ad IVA e CPA come per legge;
3) dispone la trasmissione degli atti del presente procedimento alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Pisa, affinché svolga gli opportuni accertamenti in merito al delitto di falso ideologico (art. 479 c.p.), ipotizzabile in riferimento al referto medico redatto in data 28.07.2022.
Pisa, 13.08.2025
Il Giudice del Lavoro
Salvatore Ferraro
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