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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/06/2025, n. 4897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4897 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 41329/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel. est.
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 20/11/2024 da
1) Parte_1
Nato a MILANO (MI) il 03/02/1968 cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente VIA STAMPA 8 20123 MILANO ITALIA con l'Avv. PISTORELLO FEDERICA presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nata a MILANO (MI) il 07/03/1971 cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2
Residente VIA VIC. COLOMBAIA 11 57020 BIBBONA (LI) ITALIA con L'Avv. BORELLA OTTAVIA presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Inverigo (CO) in data 3 giugno 2000
(anno 2000 atto n. 22 parte II serie A)
Divorziati consensualmente con sentenza n. 8629/2017 del Tribunale di Milano del 12/07/2017 e resa pubblica in data 09/08/ 2017 con le seguenti figlie:
(maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente) nata in [...] Persona_1
11/02/2003 in Milano, cittadina italiana
(maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente) nata in [...] Persona_2
22/01/2006 in Milano, cittadina italiana
FATTO
Con ricorso ex art. 473-bis.12 c.p.c. depositato in data 20/11/2024 il Sig. ha Parte_1 chiesto la modifica della sentenza di divorzio n. 8629 del 12/07/2017 e resa pubblica il 09/08/2017, alle condizioni ivi previste.
Con atto depositato in data 28/02/2025 si è costituita in giudizio la Sig.ra Parte_2
Le parti, all'udienza tenutasi il 31/03/2025, celebrata dinanzi al GOT, hanno chiesto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., in quanto raggiungevano un accordo alle seguenti condizioni:
“1. il padre corrisponderà direttamente a e a la somma di € 4700 complessive a Per_1 Per_3 titolo di mantenimento mensile entro e non oltre il 5 di ogni mese in via anticipata, con decorrenza dal mese di aprile 2025, importo rivalutato annualmente secondo indici istat;
2. il padre terrà a suo carico le spese straordinarie delle figlie come da sentenza del Tribunale di
Milano nr. 8629/2017;
3 la signora rilascerà l'immobile sito in Milano via Mercalli n. 5 entro il 31 agosto 2025, Pt_2
4.le parti hanno raggiunto accordi sugli arretrati maturati alle data odierna pari ad € 10.000,00 , importo che verrà versato dal signor in un'unica soluzione alla signora entro il 5 Pt_1 Pt_2 maggio 2025, tale somma sarà corrisposta a tacitazione di ogni pretesa di cui alla negoziazioni assistita e con tale somma la signora dichiara di non aver più nulla pretendere a qualsiasi Pt_2 titolo o ragione nei confronti del signor . Pt_1
Con ordinanza emessa in data 18/04/2025, il Giudice delegato, dato atto dell'accordo raggiunto, ha disposto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., assegnando termini alle parti per il deposito di note scritte.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate. Ritiene altresì il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti in tal senso.
P.Q.M.
Il Tribunale, a parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 8629 del
12/07/2017 e resa pubblica il 09/08/2017, così statuisce:
1) Omologa le condizioni come riportate in parte motiva da intendersi qui trascritte;
2) Conferma nel resto per quanto di ragione;
3) Compensa tra le parti le spese di lite
Così deciso in Milano, il 07/05/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel. est.
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 20/11/2024 da
1) Parte_1
Nato a MILANO (MI) il 03/02/1968 cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente VIA STAMPA 8 20123 MILANO ITALIA con l'Avv. PISTORELLO FEDERICA presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nata a MILANO (MI) il 07/03/1971 cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2
Residente VIA VIC. COLOMBAIA 11 57020 BIBBONA (LI) ITALIA con L'Avv. BORELLA OTTAVIA presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Inverigo (CO) in data 3 giugno 2000
(anno 2000 atto n. 22 parte II serie A)
Divorziati consensualmente con sentenza n. 8629/2017 del Tribunale di Milano del 12/07/2017 e resa pubblica in data 09/08/ 2017 con le seguenti figlie:
(maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente) nata in [...] Persona_1
11/02/2003 in Milano, cittadina italiana
(maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente) nata in [...] Persona_2
22/01/2006 in Milano, cittadina italiana
FATTO
Con ricorso ex art. 473-bis.12 c.p.c. depositato in data 20/11/2024 il Sig. ha Parte_1 chiesto la modifica della sentenza di divorzio n. 8629 del 12/07/2017 e resa pubblica il 09/08/2017, alle condizioni ivi previste.
Con atto depositato in data 28/02/2025 si è costituita in giudizio la Sig.ra Parte_2
Le parti, all'udienza tenutasi il 31/03/2025, celebrata dinanzi al GOT, hanno chiesto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., in quanto raggiungevano un accordo alle seguenti condizioni:
“1. il padre corrisponderà direttamente a e a la somma di € 4700 complessive a Per_1 Per_3 titolo di mantenimento mensile entro e non oltre il 5 di ogni mese in via anticipata, con decorrenza dal mese di aprile 2025, importo rivalutato annualmente secondo indici istat;
2. il padre terrà a suo carico le spese straordinarie delle figlie come da sentenza del Tribunale di
Milano nr. 8629/2017;
3 la signora rilascerà l'immobile sito in Milano via Mercalli n. 5 entro il 31 agosto 2025, Pt_2
4.le parti hanno raggiunto accordi sugli arretrati maturati alle data odierna pari ad € 10.000,00 , importo che verrà versato dal signor in un'unica soluzione alla signora entro il 5 Pt_1 Pt_2 maggio 2025, tale somma sarà corrisposta a tacitazione di ogni pretesa di cui alla negoziazioni assistita e con tale somma la signora dichiara di non aver più nulla pretendere a qualsiasi Pt_2 titolo o ragione nei confronti del signor . Pt_1
Con ordinanza emessa in data 18/04/2025, il Giudice delegato, dato atto dell'accordo raggiunto, ha disposto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., assegnando termini alle parti per il deposito di note scritte.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate. Ritiene altresì il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti in tal senso.
P.Q.M.
Il Tribunale, a parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 8629 del
12/07/2017 e resa pubblica il 09/08/2017, così statuisce:
1) Omologa le condizioni come riportate in parte motiva da intendersi qui trascritte;
2) Conferma nel resto per quanto di ragione;
3) Compensa tra le parti le spese di lite
Così deciso in Milano, il 07/05/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai