CASS
Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/01/2026, n. 2545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2545 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI ROMA nel procedimento a carico di:NN CO nato a [...] il [...] DE RA ESTEBAN nato il [...] SO PP nato a [...] il [...] SE MA RR FA avverso l'ordinanza del 03/07/2025 della CORTE ASSISE APPELLO di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;
lette/cm-atte le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 2545 Anno 2026 Presidente: BONI MONICA Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 13/11/2025 Letta la requisitoria del dott. Perla Lori, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di assise di appello di Roma ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dai Pubblici ministeri presso il Tribunale di Roma avverso la pronuncia di assoluzione emessa in data 4 novembre 2024 dalla Corte di assise di Frosinone nei confronti di EN Bennato per il delitto di omicidio aggravato anche dal metodo mafioso e di esclusione nei confronti degli imputati UL ST DE e IU SO, condannati all'ergastolo per omicidio aggravato, dell'aggravante del metodo mafioso. 2. Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma. Nella parte iniziale del ricorso si sofferma sulla ammissibilità dell'atto di impugnazione, non solo con riguardo alla pronuncia nei confronti di Bennato che ha definito nel merito il giudizio a carico del suddetto, ma anche con riguardo a quella nei confronti di DE e SO, direttamente impugnabile per evitare il passaggio in giudicato sulla specifica questione (esclusione dell'aggravante mafiosa). Passando al contenuto del ricorso, la Procura generale si duole, in primo luogo, dell'assenza di motivazione dell'ordinanza impugnata, che ha dichiarato inammissibile l'appello ai sensi degli artt. 582 e 111-bis cod. proc. pen. senza rendere percepibile il fondamento della decisione e in particolare senza spiegarne la ragione;
e ciò nonostante i rilievi svolti con memoria scritta da essa Procura, con i quali in alcun modo detta Corte si confronta. Osserva il ricorrente che, comunque, la Corte di assise di appello avrebbe valutato erroneamente le norme di riferimento e non si sarebbe confrontata con la relativa giurisprudenza di legittimità. Rileva che l'appello era depositato in modalità analogica (quindi cartacea) presso la cancelleria della Corte di assise di appello di Roma e non in formato digitale presso il Giudice di primo grado come da norme sopra indicate, ma che, ciò nonostante, l'appello era da ritenersi legittimo. 1 Il ricorrente, invero, a tale riguardo evidenzia che: - l'art. 111-bis, al comma 4, prevede che gli atti che le parti (quindi anche il P.m.) compiono personalmente possono essere depositati anche con modalità non telematiche;
- i Pubblici ministeri appellanti depositavano l'appello in forma cartacea presso la cancelleria del Giudice di secondo grado in data 18 marzo 2025 e il giorno successivo, quindi nel termine, detta cancelleria trasmetteva l'impugnazione del P.m. alla Corte di assise di Frosinone, con richiesta di inviare tempestivamente gli atti relativi a giudizio di primo grado;
- la corretta trasmissione era attestata dalla PEC inviata nello stesso giorno;
- quindi, presso la Corte di assise di Frosinone l'atto di appello è arrivato tempestivamente ed è stato preso in carico e registrato;
- deve ritenersi che l'atto in questione abbia raggiunto gli effetti tipici previsti dalle norme di rito con la notifica agli imputati nei confronti dei quali era proposto. Il Procuratore generale, quindi, conclude per la tempestività dell'atto di appello, in quanto pervenuto alla cancelleria presso il quale andava depositato prima del 20 marzo 2025, data di scadenza del termine per impugnare. Rileva, che, a tale riguardo, sovviene la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui in tema di impugnazioni, anche a seguito delle modifiche apportate all'art. 582 cod. proc. pen. dall'art. 33, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, l'atto deve essere presentato esclusivamente nella cancelleria del giudice che ha reso il provvedimento impugnato, ponendosi a carico del ricorrente il rischio che l'impugnazione, ove presentata ad un ufficio diverso, sia dichiarata inammissibile per tardività. Circostanza, quest'ultima, che, come evidenziato, non si è verificata nel caso in esame, in cui la trasmissione all'ufficio competente è avvenuta nel termine. Con riguardo, poi, al profilo del deposito telematico, osserva il ricorrente che presso la cancelleria della Corte di assise di Frosinone il deposito in forma digitale - in vigore dal primo gennaio 2025 - non poteva effettuarsi per le problematiche correlate al malfunzionamento dell'applicativo APP 2.0, come da provvedimento, in data 7 gennaio 2025, del Presidente del Tribunale di Frosinone che, in ragione di detto malfunzionamento, aveva previsto il deposito ai sensi dell'art. 175-bis, comma 3, cod. proc. pen., con modalità analogiche e non telematiche. Il ricorrente insiste, alla luce delle suddette censure, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. LÀ-1 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito specificati. Invero, con riguardo al profilo dell'ammissibilità del ricorso proposto avverso l'ordinanza che dichiara inammissibile l'appello, si osserva che la previsione di cui all'art. 586 cod. proc. pen., dell'impugnazione congiunta dell'ordinanza con la sentenza definitoria del giudizio, non trova applicazione nell'ipotesi in esame. E ciò non solo per ragioni formali, richiamando la norma gli artt. 465 e ss. e 470 e ss. cod. proc. pen. che riguardano espressamente i gravami contro tutte le ordinanze emesse dal giudice nel corso degli atti preliminari (art. 491 cod. proc. pen.), tra le quali non rientra la pronuncia di inammissibilità dell'appello, ovvero nel corso del giudizio in ordine all'ammissione delle prove (art. 495 cod. proc. pen.); ma anche per ragioni di ordine logico giuridico, avendo l'ordinanza di inammissibilità dell'appello natura definitoria del procedimento, trattandosi di un provvedimento che, precludendo ogni ulteriore esame nel merito, è equiparabile a una sentenza appellata. In tale senso si è espressa da ultimo Sez. 5, n. 12507 del 28/03/2025, M., Rv. 287906, che ha affermato, con riguardo specifico al ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di inammissibilità dell'appello proposto dalla parte civile ai soli effetti civili, che trova applicazione il disposto di cui all'art. 573, comma 1-bis cod. proc. pen., in quanto si tratta di provvedimento che, precludendo al giudice di esaminare le ragioni poste a fondamento della decisione, è equiparabile alla conferma della sentenza appellata. Detta pronuncia si pone in linea con il consolidato orientamento di questa Corte, secondo il quale in caso di annullamento da parte della Cassazione del provvedimento di inammissibilità dell'impugnazione, ancorché emesso con sentenza, consegue il rinvio allo stesso giudice che lo ha pronunciato, in quanto si tratta di un provvedimento per il quale è normalmente prevista la forma dell'ordinanza e che, impedendo la prosecuzione del processo, richiede in caso di sua invalidità, l'annullamento senza rinvio con la trasmissione degli atti al giudice che avrebbe dovuto conoscere dell'impugnazione (Sez. 5, n. 25048 del 30/03/2023, Islami, Rv. 284872; Sez. 3, n. 37737 del 18/06/2014, Bacci, Rv. 259908; Sez. 3, n. 41592 del 19/10/2005, Orsi ed altri, Rv. 232746). Tanto premesso in punto di ammissibilità del ricorso, va osservato che del tutto priva di motivazione è l'ordinanza impugnata, che, a fronte 3 di una questione senza dubbio complessa, come quella che di qui a poco si esaminerà, si limita a rilevare che «non sono state osservate dai Pubblici Ministeri appellanti le regole previste negli artt. 582 e 111 bis c.p.p. e che tale inosservanza non può che comportare una statuizione di inammissibilità dell'appello». Nello stesso ricorso in esame, invero, si evidenzia che l'appello era stato depositato in modalità analogica (quindi cartacea) presso la cancelleria della Corte di assise di appello di Roma in data 18 marzo 2025, quando il termine ultimo era il 20 marzo 2025, e non in formato digitale presso la Corte di assise di Frosinone, come andava depositato secondo il combinato disposto dei suddetti articoli. L'ufficio ricevente l'atto di appello, però, il giorno successivo trasmetteva l'impugnazione alla Corte di assise di Frosinone con richiesta, sottoscritta dal Presidente, come da annotazione sull'atto di appello allegato al ricorso, di "inviare tempestivamente gli atti relativi al giudizio di primo grado". La corretta trasmissione dell'appello è stata attestata dalla PEC inviata dalla Corte di assise di appello in data 19 marzo alle ore 12,49 indirizzata alla cancelleria della Corte di assise di Frosinone (sempre allegata al ricorso). Presso la Corte di assise di Frosinone, alla cui cancelleria l'appello andava depositato, detto atto è, quindi, arrivato tempestivamente, il 19 marzo 2025, prima della scadenza del termine per l'impugnazione del 20 marzo 2025 (venendo preso in carico e registrato nella suddetta data, come da documentazione allegata sempre al ricorso). E' principio consolidato che in tema di impugnazioni, anche a seguito delle modifiche apportate all'art. 582 cod. proc. pen. dall'art. 33, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, l'atto deve essere presentato esclusivamente nella cancelleria del giudice che ha reso il provvedimento impugnato, ponendosi a carico del ricorrente il rischio che l'impugnazione, ove presentata ad un ufficio diverso, sia dichiarata inammissibile per tardività (Sez. 5, n. 24732 del 13/05/2025, Tavalazzi, Rv. 288369: in motivazione, la Corte ha precisato che, anche dopo la soppressione del secondo comma dell'art. 582 cod. proc. pen., è da escludersi che incomba sulla cancelleria l'onere di trasmettere l'atto al giudice competente e che, non potendo trovare applicazione il principio di conversione ex art. 568, comma 5, cod. proc. pen., la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività è solo quella in cui l'atto( perviene all'ufficio competente a riceverlo). 4 Circostanza, quest'ultima, della tardività del deposito del ricorso, che, come evidenziato, non si è verificata nel caso in esame, in cui la trasmissione all'ufficio competente risulta essere avvenuta nel termine. Resta, però, da analizzare l'ultimo profilo, quello dell'obbligatorietà del deposito telematico presso il Tribunale, ex art. 111-bis, previsto ai sensi dell'art. 3 d. M. n. 217 del 2023, come sostituito dall'art. 1 d. M. n. 206 del 2024, per i ricorsi depositati dal primo gennaio 2025, con eccezione per tre ipotesi tra cui non rientra il caso in esame (giudizio abbreviato, giudizio direttissimo e immediato, per le quali fino al 31 marzo 2025 era consentita modalità di deposito anche diversa). Presso la cancelleria della Corte di assise di Frosinone il deposito in formato digitale, già dal gennaio 2025 fino almeno al luglio 2025, come da documentazione allegata al ricorso, non era possibile per il malfunzionamento dell'applicativo APP 2.0 attestato dal Presidente del Tribunale di Frosinone con provvedimento del 7 gennaio 2025, che consentiva il deposito con modalità non telematiche, in conformità a quanto disposto dall'art. 175-bis, comma 3, cod. proc. pen. E' evidente che detti profili non risultano essere considerati dalla Corte di assise di appello di Roma che si limita, a fronte di una vicenda processuale di indubbia complessità, come quella in esame, al mero richiamo alle norme sopra indicate, che alla luce di quanto documentato e dell'interpretazione offerta alle stesse da questa Corte, neppure risultano violate. Si impone, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per il giudizio alla Corte di assise di appello di Roma.
P. Q. M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per il giudizio alla Corte di appello di Roma. Così deciso in Roma, il 13 novembre 2025.
lette/cm-atte le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 2545 Anno 2026 Presidente: BONI MONICA Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 13/11/2025 Letta la requisitoria del dott. Perla Lori, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di assise di appello di Roma ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dai Pubblici ministeri presso il Tribunale di Roma avverso la pronuncia di assoluzione emessa in data 4 novembre 2024 dalla Corte di assise di Frosinone nei confronti di EN Bennato per il delitto di omicidio aggravato anche dal metodo mafioso e di esclusione nei confronti degli imputati UL ST DE e IU SO, condannati all'ergastolo per omicidio aggravato, dell'aggravante del metodo mafioso. 2. Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma. Nella parte iniziale del ricorso si sofferma sulla ammissibilità dell'atto di impugnazione, non solo con riguardo alla pronuncia nei confronti di Bennato che ha definito nel merito il giudizio a carico del suddetto, ma anche con riguardo a quella nei confronti di DE e SO, direttamente impugnabile per evitare il passaggio in giudicato sulla specifica questione (esclusione dell'aggravante mafiosa). Passando al contenuto del ricorso, la Procura generale si duole, in primo luogo, dell'assenza di motivazione dell'ordinanza impugnata, che ha dichiarato inammissibile l'appello ai sensi degli artt. 582 e 111-bis cod. proc. pen. senza rendere percepibile il fondamento della decisione e in particolare senza spiegarne la ragione;
e ciò nonostante i rilievi svolti con memoria scritta da essa Procura, con i quali in alcun modo detta Corte si confronta. Osserva il ricorrente che, comunque, la Corte di assise di appello avrebbe valutato erroneamente le norme di riferimento e non si sarebbe confrontata con la relativa giurisprudenza di legittimità. Rileva che l'appello era depositato in modalità analogica (quindi cartacea) presso la cancelleria della Corte di assise di appello di Roma e non in formato digitale presso il Giudice di primo grado come da norme sopra indicate, ma che, ciò nonostante, l'appello era da ritenersi legittimo. 1 Il ricorrente, invero, a tale riguardo evidenzia che: - l'art. 111-bis, al comma 4, prevede che gli atti che le parti (quindi anche il P.m.) compiono personalmente possono essere depositati anche con modalità non telematiche;
- i Pubblici ministeri appellanti depositavano l'appello in forma cartacea presso la cancelleria del Giudice di secondo grado in data 18 marzo 2025 e il giorno successivo, quindi nel termine, detta cancelleria trasmetteva l'impugnazione del P.m. alla Corte di assise di Frosinone, con richiesta di inviare tempestivamente gli atti relativi a giudizio di primo grado;
- la corretta trasmissione era attestata dalla PEC inviata nello stesso giorno;
- quindi, presso la Corte di assise di Frosinone l'atto di appello è arrivato tempestivamente ed è stato preso in carico e registrato;
- deve ritenersi che l'atto in questione abbia raggiunto gli effetti tipici previsti dalle norme di rito con la notifica agli imputati nei confronti dei quali era proposto. Il Procuratore generale, quindi, conclude per la tempestività dell'atto di appello, in quanto pervenuto alla cancelleria presso il quale andava depositato prima del 20 marzo 2025, data di scadenza del termine per impugnare. Rileva, che, a tale riguardo, sovviene la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui in tema di impugnazioni, anche a seguito delle modifiche apportate all'art. 582 cod. proc. pen. dall'art. 33, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, l'atto deve essere presentato esclusivamente nella cancelleria del giudice che ha reso il provvedimento impugnato, ponendosi a carico del ricorrente il rischio che l'impugnazione, ove presentata ad un ufficio diverso, sia dichiarata inammissibile per tardività. Circostanza, quest'ultima, che, come evidenziato, non si è verificata nel caso in esame, in cui la trasmissione all'ufficio competente è avvenuta nel termine. Con riguardo, poi, al profilo del deposito telematico, osserva il ricorrente che presso la cancelleria della Corte di assise di Frosinone il deposito in forma digitale - in vigore dal primo gennaio 2025 - non poteva effettuarsi per le problematiche correlate al malfunzionamento dell'applicativo APP 2.0, come da provvedimento, in data 7 gennaio 2025, del Presidente del Tribunale di Frosinone che, in ragione di detto malfunzionamento, aveva previsto il deposito ai sensi dell'art. 175-bis, comma 3, cod. proc. pen., con modalità analogiche e non telematiche. Il ricorrente insiste, alla luce delle suddette censure, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. LÀ-1 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito specificati. Invero, con riguardo al profilo dell'ammissibilità del ricorso proposto avverso l'ordinanza che dichiara inammissibile l'appello, si osserva che la previsione di cui all'art. 586 cod. proc. pen., dell'impugnazione congiunta dell'ordinanza con la sentenza definitoria del giudizio, non trova applicazione nell'ipotesi in esame. E ciò non solo per ragioni formali, richiamando la norma gli artt. 465 e ss. e 470 e ss. cod. proc. pen. che riguardano espressamente i gravami contro tutte le ordinanze emesse dal giudice nel corso degli atti preliminari (art. 491 cod. proc. pen.), tra le quali non rientra la pronuncia di inammissibilità dell'appello, ovvero nel corso del giudizio in ordine all'ammissione delle prove (art. 495 cod. proc. pen.); ma anche per ragioni di ordine logico giuridico, avendo l'ordinanza di inammissibilità dell'appello natura definitoria del procedimento, trattandosi di un provvedimento che, precludendo ogni ulteriore esame nel merito, è equiparabile a una sentenza appellata. In tale senso si è espressa da ultimo Sez. 5, n. 12507 del 28/03/2025, M., Rv. 287906, che ha affermato, con riguardo specifico al ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di inammissibilità dell'appello proposto dalla parte civile ai soli effetti civili, che trova applicazione il disposto di cui all'art. 573, comma 1-bis cod. proc. pen., in quanto si tratta di provvedimento che, precludendo al giudice di esaminare le ragioni poste a fondamento della decisione, è equiparabile alla conferma della sentenza appellata. Detta pronuncia si pone in linea con il consolidato orientamento di questa Corte, secondo il quale in caso di annullamento da parte della Cassazione del provvedimento di inammissibilità dell'impugnazione, ancorché emesso con sentenza, consegue il rinvio allo stesso giudice che lo ha pronunciato, in quanto si tratta di un provvedimento per il quale è normalmente prevista la forma dell'ordinanza e che, impedendo la prosecuzione del processo, richiede in caso di sua invalidità, l'annullamento senza rinvio con la trasmissione degli atti al giudice che avrebbe dovuto conoscere dell'impugnazione (Sez. 5, n. 25048 del 30/03/2023, Islami, Rv. 284872; Sez. 3, n. 37737 del 18/06/2014, Bacci, Rv. 259908; Sez. 3, n. 41592 del 19/10/2005, Orsi ed altri, Rv. 232746). Tanto premesso in punto di ammissibilità del ricorso, va osservato che del tutto priva di motivazione è l'ordinanza impugnata, che, a fronte 3 di una questione senza dubbio complessa, come quella che di qui a poco si esaminerà, si limita a rilevare che «non sono state osservate dai Pubblici Ministeri appellanti le regole previste negli artt. 582 e 111 bis c.p.p. e che tale inosservanza non può che comportare una statuizione di inammissibilità dell'appello». Nello stesso ricorso in esame, invero, si evidenzia che l'appello era stato depositato in modalità analogica (quindi cartacea) presso la cancelleria della Corte di assise di appello di Roma in data 18 marzo 2025, quando il termine ultimo era il 20 marzo 2025, e non in formato digitale presso la Corte di assise di Frosinone, come andava depositato secondo il combinato disposto dei suddetti articoli. L'ufficio ricevente l'atto di appello, però, il giorno successivo trasmetteva l'impugnazione alla Corte di assise di Frosinone con richiesta, sottoscritta dal Presidente, come da annotazione sull'atto di appello allegato al ricorso, di "inviare tempestivamente gli atti relativi al giudizio di primo grado". La corretta trasmissione dell'appello è stata attestata dalla PEC inviata dalla Corte di assise di appello in data 19 marzo alle ore 12,49 indirizzata alla cancelleria della Corte di assise di Frosinone (sempre allegata al ricorso). Presso la Corte di assise di Frosinone, alla cui cancelleria l'appello andava depositato, detto atto è, quindi, arrivato tempestivamente, il 19 marzo 2025, prima della scadenza del termine per l'impugnazione del 20 marzo 2025 (venendo preso in carico e registrato nella suddetta data, come da documentazione allegata sempre al ricorso). E' principio consolidato che in tema di impugnazioni, anche a seguito delle modifiche apportate all'art. 582 cod. proc. pen. dall'art. 33, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, l'atto deve essere presentato esclusivamente nella cancelleria del giudice che ha reso il provvedimento impugnato, ponendosi a carico del ricorrente il rischio che l'impugnazione, ove presentata ad un ufficio diverso, sia dichiarata inammissibile per tardività (Sez. 5, n. 24732 del 13/05/2025, Tavalazzi, Rv. 288369: in motivazione, la Corte ha precisato che, anche dopo la soppressione del secondo comma dell'art. 582 cod. proc. pen., è da escludersi che incomba sulla cancelleria l'onere di trasmettere l'atto al giudice competente e che, non potendo trovare applicazione il principio di conversione ex art. 568, comma 5, cod. proc. pen., la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività è solo quella in cui l'atto( perviene all'ufficio competente a riceverlo). 4 Circostanza, quest'ultima, della tardività del deposito del ricorso, che, come evidenziato, non si è verificata nel caso in esame, in cui la trasmissione all'ufficio competente risulta essere avvenuta nel termine. Resta, però, da analizzare l'ultimo profilo, quello dell'obbligatorietà del deposito telematico presso il Tribunale, ex art. 111-bis, previsto ai sensi dell'art. 3 d. M. n. 217 del 2023, come sostituito dall'art. 1 d. M. n. 206 del 2024, per i ricorsi depositati dal primo gennaio 2025, con eccezione per tre ipotesi tra cui non rientra il caso in esame (giudizio abbreviato, giudizio direttissimo e immediato, per le quali fino al 31 marzo 2025 era consentita modalità di deposito anche diversa). Presso la cancelleria della Corte di assise di Frosinone il deposito in formato digitale, già dal gennaio 2025 fino almeno al luglio 2025, come da documentazione allegata al ricorso, non era possibile per il malfunzionamento dell'applicativo APP 2.0 attestato dal Presidente del Tribunale di Frosinone con provvedimento del 7 gennaio 2025, che consentiva il deposito con modalità non telematiche, in conformità a quanto disposto dall'art. 175-bis, comma 3, cod. proc. pen. E' evidente che detti profili non risultano essere considerati dalla Corte di assise di appello di Roma che si limita, a fronte di una vicenda processuale di indubbia complessità, come quella in esame, al mero richiamo alle norme sopra indicate, che alla luce di quanto documentato e dell'interpretazione offerta alle stesse da questa Corte, neppure risultano violate. Si impone, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per il giudizio alla Corte di assise di appello di Roma.
P. Q. M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per il giudizio alla Corte di appello di Roma. Così deciso in Roma, il 13 novembre 2025.