Articolo 65 della Legge 23 dicembre 1976, n. 874
Articolo 64Articolo 66
Versione
15 gennaio 1977
Art. 65.
E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per l'anno finanziario 1977, in conformita' dell'annesso stato di previsione (tabella n. 4).
Entrata in vigore il 15 gennaio 1977