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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 11/11/2025, n. 1233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1233 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 6352 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa CA DI Presidente dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dott.ssa SA RI BA NZ Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., con ricorso di separazione e divorzio congiunto depositato in data 21/10/2024, da:
nata a [...] il [...], con il proc. dom. avv. RIVA ON, Parte_1
AL DA, RI BE, GA SI, giusta procura in atti, e nato a [...] il [...], con il proc. dom. avv.ti RIVA Parte_2
ON, AL DA, RI BE, GA SI, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: divorzio congiunto
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso congiunto.
Per il P.M.: “parere favorevole”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi menzionati in epigrafe hanno contratto matrimonio in data 13/10/2021 a CUBA.
1 Dalla loro unione non sono nati figli.
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. regolarmente depositato e personalmente sottoscritto, gli odierni ricorrenti hanno cumulativamente richiesto la pronuncia della separazione personale e del divorzio alle condizioni da questi concordate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
In data 1.03.2025, l'adito Tribunale ha omologato la separazione personale dei coniugi e, contestualmente, ha rimesso la causa sul ruolo del Giudice relatore per la pronuncia di divorzio.
Tanto premesso, la domanda di divorzio è fondata e, pertanto, merita di essere accolta.
I coniugi vivono separati da più di sei mesi, successivamente alla prima udienza di comparizione, celebrata in data 12.02.2025 in forma scritta.
Con le note difensive d'udienza, entrambi hanno credibilmente dichiarato di non volersi riconciliare e l'eventuale interruzione degli effetti della separazione non potrebbe essere in ogni caso rilevata d'ufficio.
Deve quindi ritenersi accertato che la separazione dei coniugi è durata ininterrottamente per il periodo previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970 n. 898 e che la comunione spirituale e materiale tra loro non può essere ricostituita.
Pertanto, a norma dell'art. 2 della citata legge 1° dicembre 1970 n. 898, sussistono i presupposti per lo scioglimento del matrimonio civile, essendo decorso il periodo temporale richiesto ex lege ed essendo la pronuncia di separazione divenuta definitiva.
Può dunque decidersi in conformità alle condizioni concordate dalle parti, che si riportano in dispositivo.
Infine, appare equa e congrua, nella valutazione delle rispettive “posizioni” personali ed economico- patrimoniali dei coniugi, la corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno divorzile, secondo i criteri di cui all'art. 5, co. 8 della legge n. 898/1970.
Nulla sulle spese.
p.q.m.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
A. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra e Parte_1 [...]
a CUBA il 13/10/2021 (trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Parte_2
CALUSCO D'ADDA, anno 2022, atto n. 4, parte II, serie C);
B. RECEPISCE le condizioni di cui al ricorso congiunto, da intendersi qui integralmente richiamate e
2 trascritte;
C. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CALUSCO D'ADDA, perché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge di cui al D.P.R. 03.11.2000 n. 396, in conformità all'art. 152 septies disp.att.c.p.c.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 30 ottobre 2025.
Il Presidente
CA DI
Il Giudice relatore est.
SA RI BA NZ
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa CA DI Presidente dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dott.ssa SA RI BA NZ Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., con ricorso di separazione e divorzio congiunto depositato in data 21/10/2024, da:
nata a [...] il [...], con il proc. dom. avv. RIVA ON, Parte_1
AL DA, RI BE, GA SI, giusta procura in atti, e nato a [...] il [...], con il proc. dom. avv.ti RIVA Parte_2
ON, AL DA, RI BE, GA SI, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: divorzio congiunto
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso congiunto.
Per il P.M.: “parere favorevole”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi menzionati in epigrafe hanno contratto matrimonio in data 13/10/2021 a CUBA.
1 Dalla loro unione non sono nati figli.
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. regolarmente depositato e personalmente sottoscritto, gli odierni ricorrenti hanno cumulativamente richiesto la pronuncia della separazione personale e del divorzio alle condizioni da questi concordate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
In data 1.03.2025, l'adito Tribunale ha omologato la separazione personale dei coniugi e, contestualmente, ha rimesso la causa sul ruolo del Giudice relatore per la pronuncia di divorzio.
Tanto premesso, la domanda di divorzio è fondata e, pertanto, merita di essere accolta.
I coniugi vivono separati da più di sei mesi, successivamente alla prima udienza di comparizione, celebrata in data 12.02.2025 in forma scritta.
Con le note difensive d'udienza, entrambi hanno credibilmente dichiarato di non volersi riconciliare e l'eventuale interruzione degli effetti della separazione non potrebbe essere in ogni caso rilevata d'ufficio.
Deve quindi ritenersi accertato che la separazione dei coniugi è durata ininterrottamente per il periodo previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970 n. 898 e che la comunione spirituale e materiale tra loro non può essere ricostituita.
Pertanto, a norma dell'art. 2 della citata legge 1° dicembre 1970 n. 898, sussistono i presupposti per lo scioglimento del matrimonio civile, essendo decorso il periodo temporale richiesto ex lege ed essendo la pronuncia di separazione divenuta definitiva.
Può dunque decidersi in conformità alle condizioni concordate dalle parti, che si riportano in dispositivo.
Infine, appare equa e congrua, nella valutazione delle rispettive “posizioni” personali ed economico- patrimoniali dei coniugi, la corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno divorzile, secondo i criteri di cui all'art. 5, co. 8 della legge n. 898/1970.
Nulla sulle spese.
p.q.m.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
A. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra e Parte_1 [...]
a CUBA il 13/10/2021 (trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Parte_2
CALUSCO D'ADDA, anno 2022, atto n. 4, parte II, serie C);
B. RECEPISCE le condizioni di cui al ricorso congiunto, da intendersi qui integralmente richiamate e
2 trascritte;
C. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CALUSCO D'ADDA, perché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge di cui al D.P.R. 03.11.2000 n. 396, in conformità all'art. 152 septies disp.att.c.p.c.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 30 ottobre 2025.
Il Presidente
CA DI
Il Giudice relatore est.
SA RI BA NZ
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