CA
Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/07/2025, n. 4633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4633 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Terza Sezione Civile
Composta dai signori magistrati: Dr. GEREMIA CASABURI Presidente REL. Dr.ssa ANTONELLA MIRYAM STERLICCHIO Consigliere Dr. BIAGIO ROBERTO CIMINI Consigliere
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa civile di II° grado iscritta al N. 3214\21 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, riservata in decisione all'esito di udienza cartolare del 15 aprile 2025 , con ordinanza di riserva in decisione del 17 aprile 2025 , con ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 16618\20
e vertente tra
– avv.to A. Jannoni Sebastianini Parte_1
- appellante– E
– avv.to A. De Cicco Controparte_1
- appellata –
IN FATTO E IN DIRITTO
Rilevato che:
- il Tribunale di Roma, con la sentenza di cui in epigrafe, ha rigettato l'opposizione di avverso Parte_1 il decreto ingiuntivo n. 22093\18, richiesto da , per l'importo di euro 7.654,29, per il mancato Controparte_1 pagamento di ratei di mutuo contratto da in data 8.10.2004 e gravante sull'immobile sito in Roma, Parte_1 via di Villa Massimo n. 37 (nel catasto fabbricati a foglio n. 588, part. N. 228, sub. 507 e 522), oltre accessori;
-qui di seguito si riporta lo snodo fondamentale della pronuncia in parola: “Il decreto ingiuntivo opposto si riferisce all'azione di regresso ex artt. 2871 e 1950 c.c. esercitata dal terzo datore di ipoteca proprietario dell'immobile, , Controparte_1 nei confronti del padre per aver dovuto pagare per l'intero al posto dell'obbligato attuale opponente, Parte_1 invece che per la metà, le rate dalla centododicesima alla centoventunesima del mutuo fondiario (pag. 4 della comparsa di costituzione e risposta) concesso dalla a in data 8.10.2004. Con la successiva Controparte_2 Parte_1 scrittura privata del 15.2.2013 all'art. 1 l'opposto, di intesa con la sorella e comproprietaria che gli ha Parte_2 ceduto la metà dell'immobile a lei intestata, si è accollato “il debito del sig. nei confronti di Unicredit Parte_1 Spa fino a concorrenza di ½ (un mezzo) del debito stesso, obbligandosi a corrispondere alle rispettive scadenze ½ (un mezzo) di ciascuna delle rate stesse” (doc. 12 di parte opponente). È evidente, perché risultante dalla stessa scrittura privata, che non ha, come invece sostenuto da parte opponente, assunto su di sé per l'intero l'obbligo Controparte_1 di pagare alla Unicredit Spa le rate del mutuo a scadenza successiva rispetto alla scrittura privata, bensì per la metà degli importi, restando l'altra metà a carico del padre . Infatti, proprio sulla base della predetta Parte_1 scrittura privata, è stata concessa la provvisoria esecutività ai decreti ingiuntivi richiesti dall'opposto e riferiti a rate precedentemente scadute nei procedimenti n. 69960/2014 RG n.74962/2017 RG del Tribunale di Roma e nella sentenza n. 17485/2018 del Tribunale di Roma che ha definito in primo grado il primo procedimento. Peraltro, all'art. 2 della stessa scrittura privata, si è obbligato nei confronti della sola sorella Controparte_1 Pt_2 a tenerla indenne da qualsiasi spesa ed onere eventualmente dovuti in relazione all'immobile, anche per le rate di mutuo, e ciò sia in riferimento al passato, sia al futuro, con l'evidente intento di assicurare la sorella che si sarebbe fatto carico di tutti gli oneri connessi alla precedente titolarità per ½ dell'immobile della sorella, compresi quelli connessi all'esistenza di ipoteca a garanzia del mutuo concesso al padre odierno opponente. Tale dichiarazione non può, in ogni caso, essere intesa quale assunzione da parte di di alcun obbligo di manleva nei confronti del padre, che rimaneva Controparte_1 dunque obbligato a pagare ½ degli importi delle rate dovute alla banca mutuante. Quanto alle affermazioni di parte opponente circa l'esistenza di controcrediti da opporre in compensazione, va rilevato con riferimento alla ripetizione dell'indebito mantenimento di € 20.000,00 percepito dall'opposto nel periodo compreso tra l'1.1.2010 ed il 30.8.2011 nonostante il raggiungimento dell'indipendenza economica, che tale importo è stato detratto dal precetto notificato all'opponente dalla madre di , , come risulta dalla sentenza Controparte_1 Controparte_3 n. 17485/2018 del Tribunale di Roma che ha definito in primo grado il procedimento n. 69960/2014 RG, e perciò tale credito non può essere fatto nuovamente valere dall'opponente. Per quel che riguarda l'eventuale credito di € 25.000,00 vantato dall'opponente derivante dalla vendita a terzi di quadri asseritamente di proprietà esclusiva dell'opponente con incasso di parte del ricavato di , tale questione Controparte_1 è oggetto di separato giudizio n. 13121/2018 RG del Tribunale di Roma, non essendo perciò al momento un credito certo, liquido ed esigibile opponibile in compensazione, in quanto vi è contestazione sulla proprietà dei quadri e va verificato se ci sia stata una condotta personale appropriativa di in concorso con la madre . Controparte_1 Parte_3 Quanto infine al credito restitutorio conseguente alla revoca per ingratitudine della donazione della quota di ½ dell'immobile anch'esso non risulta avere i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, essendo pendente il procedimento n. 61828/2015 RG dinanzi al Tribunale di Roma. Le precedenti considerazioni comportano il rigetto dell'opposizione”;
-DE ha proposto appello, deducendo: Parte_1
-come primo motivo (p. 10 ss atto di appello): “Errata valutazione dei presupposti di fatto e di diritto - mancata applicazione di principi di diritto – art.1273 c.c. e 1367 c.c.- contraddittoria ed insufficiente motivazione in ordine all'intervenuto accollo integrale del debito originato da mutuo gravante sull'immobile in Roma alla Via di Villa Massimo n.27 da parte del Sig.
per effetto di scrittura 15.02.2013 – con conseguente inesistenza del credito rivendicato dal figlio Controparte_1
”; CP_1
-come secondo motivo (p. 14): “Mancata valutazione ed omessa motivazione – nella sentenza gravata - in ordine al II motivo di opposizione proposto nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado- Inesistenza di causa nel preteso rapporto obbligatorio addotto dal ricorrente tra il medesimo e il padre Dr ” ); Controparte_1 Parte_1
-come terzo motivo (p. 14): “Errata valutazione dei presupposti di fatto e di diritto - mancata applicazione di principi di diritto
– art. 1273 c.c. - contraddittoria ed insufficiente motivazione in ordine al mancato accoglimento delle eccezioni riconvenzionali compensative opposte dall'opponente al punto B) delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo di primo grado”;
-chiedeva pertanto:
“A) In via principale, Riconoscere e dichiarare l'inesistenza del credito rivendicato dal ricorrente e conseguentemente revocare e/o dichiarare nullo e privo di ogni giuridico effetto l'opposto D.I. di pagamento n.22093/2018 del 16.10.2018 - n.57383/2018 R.G. -richiamato in epigrafe, per i motivi tutti di cui alla narrativa del presente atto;
anche ai sensi e per gli effetti dell'art.2041 c.c.. B) In via subordinata, in accoglimento delle eccezioni riconvenzionali svolte dall'opponente, dichiarare comunque compensato il credito rivendicato dall'opposto e portato dal Decreto Ingiuntivo di pagamento Controparte_1 n.22093/2018 del 16.10.2018 - n.57383/2018 R.G. – emesso dal Tribunale di Roma il 10/16.10.2018 – con le somme tutte dovute in restituzione dall'opposto in favore dell'attore e costituite: a) dagli importi tutti dall'attore versati al figlio a titolo di mantenimento, dichiarato non dovuto ed indebitamente CP_1 percetti nel periodo 01.01.2010 / 30.08.2011, per complessivi Euro 20.000,00; oltre interessi dai singoli versamenti (od in subordine, dalla domanda) all'effettivo soddisfo;
b) dall'importo quanto meno di €25.000,00 (od in quella maggiore somma dovuta, anche per effetto dell'ulteriore relativo giudizio pendente inter partes dinanzi il Tribunale di Roma n.13121/2018 R.G. – doc. nn. 18, 19, 35, 36, 37, 38, 39, 53) dal medesimo percetto e trattenuto , o comunque locupletato in danno del'attore, dalla illecita Controparte_1 alienazione a terzi dei quadri di proprietà dell'attore, come richiamato ai superiori punti 7 e 8 della premessa;
oltre interessi dall'indebito percepimento delle relative somme (od in subordine, dalla domanda) all'effettivo soddisfo;
con conseguente compensazione del credito agito ex adverso in via monitoria – ove ritenuto dovuto dall'opponente. c) dalle somme tutte dovute dal convenuto in favore dell'attore – in conseguenza e per effetto di Controparte_1 declaratoria di esistenza e revoca di donazione indiretta effettuata dall'attore in data 08.10.2004 avente ad oggetto la proprietà dell'immobile sito in Roma alla Via di Villa Massimo n.37 , scala A, p. I, int. 10, in favore del figlio CP_1
quanto a quota pari al 50% dell'intero, con conseguente riconoscimento e reintestazione della relativa proprietà
[...] immobiliare in capo all'attore – costituite dal valore dell'occupazione dell'immobile stesso da parte del convenuto intervenuta sin dal 15.02.2013 ; ovvero, costituite dal valore di quota parte pari al 50% dell'immobile stesso, ove ritenuto dovuto in alternativa rispetto alla intestazione di proprietà della quota stessa immobiliare in capo all'attore; oltre interessi e rivalutazione monetaria d) in alternativa rispetto all'ipotesi sub c): dalle somme tutte dovute in restituzione dal convenuto in Controparte_1 favore dell'attore, in conseguenza e per effetto di declaratoria di esistenza e revoca di donazione diretta effettuata dall'attore in data 08.10.2004 e successivamente, avente ad oggetto le somme tutte erogate dall'attore stesso a titolo di acconto prezzo , nonché delle ulteriori somme tutte successivamente erogate dall'attore a titolo di pagamento dei ratei di mutuo contratto all'atto della compravendita ai fini del pagamento del saldo prezzo dell'immobie suddetto sito in Roma alla Via di Villa Massimo n.37 , scala A, p. I, int. 10, intestato al figlio quanto a quota pari al 50% Controparte_1 dell'intero ; oltre interessi C) respingere le domande tutte proposte ex adverso;
D) Per effetto dell'accoglimento delle domande sub A) e B) proposte dall'opponente , dichiarare Parte_1 tenuto e conseguentemente condannare l'opposto alla restituzione, in favore dell'opponente, delle Controparte_1 somme tutte da quest'ultimo eventualmente versate medio tempore all'opposto in forza e per effetto del decreto ingiuntivo opposto;
oltre interessi dall'eventuale versamento all'effettivo soddisfo;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio;
--l'appellato si è costituito e ha chiesto dichiararsi inammissibile o comunque rigettarsi l'appello;
-il giudizio è stato assegnato in decisione (con i termini ex art. 190 c.p.c.) all'esito della udienza cartolare (art. 127 ter c.p.c.) del 15\4\25;
-le parti hanno depositato a tal fine le note previste dall'art. 127 ter c.p.c.;
- l'appellante, in particolare, ha dedotto: “Si riporta integralmente al contenuto delle “Note “Note di Trattazione scritta e contestuale rinuncia agli atti del giudizio, all'azione ed al gravame” da noi depositate il 13.03.2024 per i motivi tutti ampiamente e dettagliatamente ivi illustrati , ad evidenza della piena correttezza e buona fede in giudizio dimostrata dall'appellante . Parte_1 Rinvia l'attenzione della Corte adita altresì al contenuto della ulteriore “Nota di deposito” da noi depositata il 03.05.2024 unitamente al fascicolo di prime cure nonché a copia della sentenza n.2164/2024 (richiamata in Nota di deposito) emessa inter partes il 22.03.2024 dalla medesima Sez. III Civile della Corte di Appello di Roma, in giudizio di gravame perfettamente analogo al presente e nel quale – per i medesimi motivi di cui alle ns . “Note di Trattazione scritta e contestuale rinuncia agli atti del giudizio, all'azione ed al gravame” qui depositate – era stata depositata perfettamente analoga rinuncia. Come richiamato altresì nella citata sentenza n.2164/2024. Si insiste affinchè sia dichiarata l'estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia dell'appellante al gravame ed all'azione; con compensazione di spese in considerazione del comportamento processuale di parte appellante , od in subordine con condanna del medesimo nella minor ridotta misura consentita”; le note di udienza per l'udienza precedente, per ampiezza e contenuto, si risolvevano in una memoria non autorizzata;
-così le note dell'appellato, in conclusioni (la nota in oggetto, va rimarcato, per ampiezza e contenuto si risolve in una memoria non autorizzata): “Voglia l'On.le CORTE D'APPELLO adita, contrariis rejectis, in via pregiudiziale ritenere l'appello proposto inammissibile per violazione del disposto di cui agli articoli 342 e 434 cpc. e per l'effetto dichiarare la sua inefficacia con conseguente condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di lite. In via principale e nel merito rigettare l'avverso appello perché infondato in fatto ed in diritto così come dimostrato ampiamente in quel che precede e per quanto riferito in precedenza”;
-le parti hanno quindi depositato memorie conclusionali;
Ritenuto che:
-l'appello va deciso nel merito, in quanto la rinuncia di parte appellante non è stata accettata dall'appellato (art. 306 c.p.c.) che, in comparsa conclusionale, si limita a prenderne atto;
-va premesso che, effettivamente, come eccepito dall'appellato (ma si tratta di profilo rilevabile d'ufficio) il gravame, ad onta dell'ampiezza, e dei riferimenti- ma solo apodittici- alla motivazione di prime cure, si pone ai limiti della inammissibilità, ex art. 342 c.p.c., non muovendo- già nella prospettazione- specifiche censure alla pronuncia appellata;
-giova poi richiamare le note per l'udienza del 7\5\24, poi differita, nella quale l'odierno appellante (al di là della inutile ricostruzione della fattispecie, e di riferimenti giuridicamente non pertinenti, relativi ai difficili rapporti familiari), deduceva, espressamente richiamando la sentenza di questa Corte n. 3440\23, relativa ad altra controversia tra le parti, connessa però alla presente: “la citata sentenza…. pur confermando la decisione resa nel merito dal Tribunale a conclusione del giudizio di opposizione n.69960/2014 RG, offriva peraltro un impianto motivazionale ben più ampio ed esaustivo rispetto a quello lapidariamente offerto dal Giudice di primo grado;
in particolare, esponendo la Corte d'Appello i motivi - di ritenuta rejezione delle domande proposte dall'appellante - condivisibili o meno, ma in ogni caso ineccepibilmente esposti sotto il profilo logico-normativo. Motivo per il quale riteneva di NON proporre impugnazione avverso la Parte_1 statuizione n.3440/2023 resa dalla adita Corte di Appello, lasciando che la stessa divenisse cosa giudicata in via definitiva. Stante la piena applicabilità delle medesime motivazioni (rese nella sentenza n.3440/2023 emessa dalla Corte di Appello) altresì ai motivi proposti nel presente gravame e nell'ulteriore analogo gravame tuttora pendente dinanzi la medesima Corte n.893/2022 RG , e malgrado l'ipotetica possibilità che i gravami pendenti possano esser diversamente valutati e decisi rispetto alla citata sentenza n.3440/2023, non ha a questo punto interesse alla ulteriore Parte_1 prosecuzione degli analoghi gravami citati, ritenendo del tutto ultroneo il relativo dispendio di disamina dei medesimi gravami (analoghi tra loro e rispetto al gravame deciso con sentenza n.3440/2023) da parte dell'adita Corte d'Appello. Gravami originariamente proposti non nella prospettiva di ottenere eventuale difformità di giudicati, bensì al solo scopo di ottenere quanto meno la decisione del primo gravame;
in senso favorevole o meno all'appellante, purchè e comunque offerente – come avvenuto – efficace impianto motivazionale”;
-il medesimo appellante, in conclusionale, definisce la sentenza n. 3440\23 “sentenza madre”, richiamando e esibendo altra pronuncia di questa Corte, n. 2164\24, pure sfavorevole alle sue ragioni;
da qui, appunto, la rinuncia di cui si è detto;
-la sentenza 3440\23, merita aggiungere, concerne fattispecie del tutto corrispondente a quella per cui è causa (opposizione dell'odierno appellato a decreto ingiuntivo, conseguito dal figlio, per la stessa causale), e del resto i motivi di impugnazione largamente coincidono;
-quello che però è dirimente, è che l'appellante, con le note cit., nel dichiarare la propria acquiescenza alla pronuncia in parola, riconosce , come già riportato, “la piena applicabilità delle medesime motivazioni (rese nella sentenza n.3440/2023 emessa dalla Corte di Appello) altresì ai motivi proposti nel presente gravame”, così però manifestando la propria acquiescenza anche alla pronuncia per cui è causa (che è istituto diverso e precedente la rinuncia, come detto nella specie non accettata);
-si tratta di profilo dirimente;
questa Corte è allora esonerata da un esame particolareggiato dei motivi di appello (in questa sede va solo confermato, con il primo giudice, che il credito di cui al decreto ingiuntivo è documentalmente provato, e non certo scalfito dalle argomentazioni dell'appellante, come del resto da questi riconosciuto;
in particolare l'”eccezione di compensazione”, relativo a posizioni “creditorie” solo asserite- ovvero inesistenti, quale quella da mantenimento- è del tutto priva, già nella prospettazione, di pregio giuridico);
-al rigetto del gravame segue (pur dovendosi apprezzare la condotta processuale dell'appellante) la condanna alle spese, alla stregua dei principi generali in tema di soccombenza, che non possono trovare eccezione, non sussistendone i presupposti;
PQM
Rigetta l'appello e condanna l'appellante alle spese, che liquida in euro 4500,00 oltre competenze di legge;
sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato. Roma, data della decisione Il Presidente est.
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Terza Sezione Civile
Composta dai signori magistrati: Dr. GEREMIA CASABURI Presidente REL. Dr.ssa ANTONELLA MIRYAM STERLICCHIO Consigliere Dr. BIAGIO ROBERTO CIMINI Consigliere
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa civile di II° grado iscritta al N. 3214\21 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, riservata in decisione all'esito di udienza cartolare del 15 aprile 2025 , con ordinanza di riserva in decisione del 17 aprile 2025 , con ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 16618\20
e vertente tra
– avv.to A. Jannoni Sebastianini Parte_1
- appellante– E
– avv.to A. De Cicco Controparte_1
- appellata –
IN FATTO E IN DIRITTO
Rilevato che:
- il Tribunale di Roma, con la sentenza di cui in epigrafe, ha rigettato l'opposizione di avverso Parte_1 il decreto ingiuntivo n. 22093\18, richiesto da , per l'importo di euro 7.654,29, per il mancato Controparte_1 pagamento di ratei di mutuo contratto da in data 8.10.2004 e gravante sull'immobile sito in Roma, Parte_1 via di Villa Massimo n. 37 (nel catasto fabbricati a foglio n. 588, part. N. 228, sub. 507 e 522), oltre accessori;
-qui di seguito si riporta lo snodo fondamentale della pronuncia in parola: “Il decreto ingiuntivo opposto si riferisce all'azione di regresso ex artt. 2871 e 1950 c.c. esercitata dal terzo datore di ipoteca proprietario dell'immobile, , Controparte_1 nei confronti del padre per aver dovuto pagare per l'intero al posto dell'obbligato attuale opponente, Parte_1 invece che per la metà, le rate dalla centododicesima alla centoventunesima del mutuo fondiario (pag. 4 della comparsa di costituzione e risposta) concesso dalla a in data 8.10.2004. Con la successiva Controparte_2 Parte_1 scrittura privata del 15.2.2013 all'art. 1 l'opposto, di intesa con la sorella e comproprietaria che gli ha Parte_2 ceduto la metà dell'immobile a lei intestata, si è accollato “il debito del sig. nei confronti di Unicredit Parte_1 Spa fino a concorrenza di ½ (un mezzo) del debito stesso, obbligandosi a corrispondere alle rispettive scadenze ½ (un mezzo) di ciascuna delle rate stesse” (doc. 12 di parte opponente). È evidente, perché risultante dalla stessa scrittura privata, che non ha, come invece sostenuto da parte opponente, assunto su di sé per l'intero l'obbligo Controparte_1 di pagare alla Unicredit Spa le rate del mutuo a scadenza successiva rispetto alla scrittura privata, bensì per la metà degli importi, restando l'altra metà a carico del padre . Infatti, proprio sulla base della predetta Parte_1 scrittura privata, è stata concessa la provvisoria esecutività ai decreti ingiuntivi richiesti dall'opposto e riferiti a rate precedentemente scadute nei procedimenti n. 69960/2014 RG n.74962/2017 RG del Tribunale di Roma e nella sentenza n. 17485/2018 del Tribunale di Roma che ha definito in primo grado il primo procedimento. Peraltro, all'art. 2 della stessa scrittura privata, si è obbligato nei confronti della sola sorella Controparte_1 Pt_2 a tenerla indenne da qualsiasi spesa ed onere eventualmente dovuti in relazione all'immobile, anche per le rate di mutuo, e ciò sia in riferimento al passato, sia al futuro, con l'evidente intento di assicurare la sorella che si sarebbe fatto carico di tutti gli oneri connessi alla precedente titolarità per ½ dell'immobile della sorella, compresi quelli connessi all'esistenza di ipoteca a garanzia del mutuo concesso al padre odierno opponente. Tale dichiarazione non può, in ogni caso, essere intesa quale assunzione da parte di di alcun obbligo di manleva nei confronti del padre, che rimaneva Controparte_1 dunque obbligato a pagare ½ degli importi delle rate dovute alla banca mutuante. Quanto alle affermazioni di parte opponente circa l'esistenza di controcrediti da opporre in compensazione, va rilevato con riferimento alla ripetizione dell'indebito mantenimento di € 20.000,00 percepito dall'opposto nel periodo compreso tra l'1.1.2010 ed il 30.8.2011 nonostante il raggiungimento dell'indipendenza economica, che tale importo è stato detratto dal precetto notificato all'opponente dalla madre di , , come risulta dalla sentenza Controparte_1 Controparte_3 n. 17485/2018 del Tribunale di Roma che ha definito in primo grado il procedimento n. 69960/2014 RG, e perciò tale credito non può essere fatto nuovamente valere dall'opponente. Per quel che riguarda l'eventuale credito di € 25.000,00 vantato dall'opponente derivante dalla vendita a terzi di quadri asseritamente di proprietà esclusiva dell'opponente con incasso di parte del ricavato di , tale questione Controparte_1 è oggetto di separato giudizio n. 13121/2018 RG del Tribunale di Roma, non essendo perciò al momento un credito certo, liquido ed esigibile opponibile in compensazione, in quanto vi è contestazione sulla proprietà dei quadri e va verificato se ci sia stata una condotta personale appropriativa di in concorso con la madre . Controparte_1 Parte_3 Quanto infine al credito restitutorio conseguente alla revoca per ingratitudine della donazione della quota di ½ dell'immobile anch'esso non risulta avere i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, essendo pendente il procedimento n. 61828/2015 RG dinanzi al Tribunale di Roma. Le precedenti considerazioni comportano il rigetto dell'opposizione”;
-DE ha proposto appello, deducendo: Parte_1
-come primo motivo (p. 10 ss atto di appello): “Errata valutazione dei presupposti di fatto e di diritto - mancata applicazione di principi di diritto – art.1273 c.c. e 1367 c.c.- contraddittoria ed insufficiente motivazione in ordine all'intervenuto accollo integrale del debito originato da mutuo gravante sull'immobile in Roma alla Via di Villa Massimo n.27 da parte del Sig.
per effetto di scrittura 15.02.2013 – con conseguente inesistenza del credito rivendicato dal figlio Controparte_1
”; CP_1
-come secondo motivo (p. 14): “Mancata valutazione ed omessa motivazione – nella sentenza gravata - in ordine al II motivo di opposizione proposto nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado- Inesistenza di causa nel preteso rapporto obbligatorio addotto dal ricorrente tra il medesimo e il padre Dr ” ); Controparte_1 Parte_1
-come terzo motivo (p. 14): “Errata valutazione dei presupposti di fatto e di diritto - mancata applicazione di principi di diritto
– art. 1273 c.c. - contraddittoria ed insufficiente motivazione in ordine al mancato accoglimento delle eccezioni riconvenzionali compensative opposte dall'opponente al punto B) delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo di primo grado”;
-chiedeva pertanto:
“A) In via principale, Riconoscere e dichiarare l'inesistenza del credito rivendicato dal ricorrente e conseguentemente revocare e/o dichiarare nullo e privo di ogni giuridico effetto l'opposto D.I. di pagamento n.22093/2018 del 16.10.2018 - n.57383/2018 R.G. -richiamato in epigrafe, per i motivi tutti di cui alla narrativa del presente atto;
anche ai sensi e per gli effetti dell'art.2041 c.c.. B) In via subordinata, in accoglimento delle eccezioni riconvenzionali svolte dall'opponente, dichiarare comunque compensato il credito rivendicato dall'opposto e portato dal Decreto Ingiuntivo di pagamento Controparte_1 n.22093/2018 del 16.10.2018 - n.57383/2018 R.G. – emesso dal Tribunale di Roma il 10/16.10.2018 – con le somme tutte dovute in restituzione dall'opposto in favore dell'attore e costituite: a) dagli importi tutti dall'attore versati al figlio a titolo di mantenimento, dichiarato non dovuto ed indebitamente CP_1 percetti nel periodo 01.01.2010 / 30.08.2011, per complessivi Euro 20.000,00; oltre interessi dai singoli versamenti (od in subordine, dalla domanda) all'effettivo soddisfo;
b) dall'importo quanto meno di €25.000,00 (od in quella maggiore somma dovuta, anche per effetto dell'ulteriore relativo giudizio pendente inter partes dinanzi il Tribunale di Roma n.13121/2018 R.G. – doc. nn. 18, 19, 35, 36, 37, 38, 39, 53) dal medesimo percetto e trattenuto , o comunque locupletato in danno del'attore, dalla illecita Controparte_1 alienazione a terzi dei quadri di proprietà dell'attore, come richiamato ai superiori punti 7 e 8 della premessa;
oltre interessi dall'indebito percepimento delle relative somme (od in subordine, dalla domanda) all'effettivo soddisfo;
con conseguente compensazione del credito agito ex adverso in via monitoria – ove ritenuto dovuto dall'opponente. c) dalle somme tutte dovute dal convenuto in favore dell'attore – in conseguenza e per effetto di Controparte_1 declaratoria di esistenza e revoca di donazione indiretta effettuata dall'attore in data 08.10.2004 avente ad oggetto la proprietà dell'immobile sito in Roma alla Via di Villa Massimo n.37 , scala A, p. I, int. 10, in favore del figlio CP_1
quanto a quota pari al 50% dell'intero, con conseguente riconoscimento e reintestazione della relativa proprietà
[...] immobiliare in capo all'attore – costituite dal valore dell'occupazione dell'immobile stesso da parte del convenuto intervenuta sin dal 15.02.2013 ; ovvero, costituite dal valore di quota parte pari al 50% dell'immobile stesso, ove ritenuto dovuto in alternativa rispetto alla intestazione di proprietà della quota stessa immobiliare in capo all'attore; oltre interessi e rivalutazione monetaria d) in alternativa rispetto all'ipotesi sub c): dalle somme tutte dovute in restituzione dal convenuto in Controparte_1 favore dell'attore, in conseguenza e per effetto di declaratoria di esistenza e revoca di donazione diretta effettuata dall'attore in data 08.10.2004 e successivamente, avente ad oggetto le somme tutte erogate dall'attore stesso a titolo di acconto prezzo , nonché delle ulteriori somme tutte successivamente erogate dall'attore a titolo di pagamento dei ratei di mutuo contratto all'atto della compravendita ai fini del pagamento del saldo prezzo dell'immobie suddetto sito in Roma alla Via di Villa Massimo n.37 , scala A, p. I, int. 10, intestato al figlio quanto a quota pari al 50% Controparte_1 dell'intero ; oltre interessi C) respingere le domande tutte proposte ex adverso;
D) Per effetto dell'accoglimento delle domande sub A) e B) proposte dall'opponente , dichiarare Parte_1 tenuto e conseguentemente condannare l'opposto alla restituzione, in favore dell'opponente, delle Controparte_1 somme tutte da quest'ultimo eventualmente versate medio tempore all'opposto in forza e per effetto del decreto ingiuntivo opposto;
oltre interessi dall'eventuale versamento all'effettivo soddisfo;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio;
--l'appellato si è costituito e ha chiesto dichiararsi inammissibile o comunque rigettarsi l'appello;
-il giudizio è stato assegnato in decisione (con i termini ex art. 190 c.p.c.) all'esito della udienza cartolare (art. 127 ter c.p.c.) del 15\4\25;
-le parti hanno depositato a tal fine le note previste dall'art. 127 ter c.p.c.;
- l'appellante, in particolare, ha dedotto: “Si riporta integralmente al contenuto delle “Note “Note di Trattazione scritta e contestuale rinuncia agli atti del giudizio, all'azione ed al gravame” da noi depositate il 13.03.2024 per i motivi tutti ampiamente e dettagliatamente ivi illustrati , ad evidenza della piena correttezza e buona fede in giudizio dimostrata dall'appellante . Parte_1 Rinvia l'attenzione della Corte adita altresì al contenuto della ulteriore “Nota di deposito” da noi depositata il 03.05.2024 unitamente al fascicolo di prime cure nonché a copia della sentenza n.2164/2024 (richiamata in Nota di deposito) emessa inter partes il 22.03.2024 dalla medesima Sez. III Civile della Corte di Appello di Roma, in giudizio di gravame perfettamente analogo al presente e nel quale – per i medesimi motivi di cui alle ns . “Note di Trattazione scritta e contestuale rinuncia agli atti del giudizio, all'azione ed al gravame” qui depositate – era stata depositata perfettamente analoga rinuncia. Come richiamato altresì nella citata sentenza n.2164/2024. Si insiste affinchè sia dichiarata l'estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia dell'appellante al gravame ed all'azione; con compensazione di spese in considerazione del comportamento processuale di parte appellante , od in subordine con condanna del medesimo nella minor ridotta misura consentita”; le note di udienza per l'udienza precedente, per ampiezza e contenuto, si risolvevano in una memoria non autorizzata;
-così le note dell'appellato, in conclusioni (la nota in oggetto, va rimarcato, per ampiezza e contenuto si risolve in una memoria non autorizzata): “Voglia l'On.le CORTE D'APPELLO adita, contrariis rejectis, in via pregiudiziale ritenere l'appello proposto inammissibile per violazione del disposto di cui agli articoli 342 e 434 cpc. e per l'effetto dichiarare la sua inefficacia con conseguente condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di lite. In via principale e nel merito rigettare l'avverso appello perché infondato in fatto ed in diritto così come dimostrato ampiamente in quel che precede e per quanto riferito in precedenza”;
-le parti hanno quindi depositato memorie conclusionali;
Ritenuto che:
-l'appello va deciso nel merito, in quanto la rinuncia di parte appellante non è stata accettata dall'appellato (art. 306 c.p.c.) che, in comparsa conclusionale, si limita a prenderne atto;
-va premesso che, effettivamente, come eccepito dall'appellato (ma si tratta di profilo rilevabile d'ufficio) il gravame, ad onta dell'ampiezza, e dei riferimenti- ma solo apodittici- alla motivazione di prime cure, si pone ai limiti della inammissibilità, ex art. 342 c.p.c., non muovendo- già nella prospettazione- specifiche censure alla pronuncia appellata;
-giova poi richiamare le note per l'udienza del 7\5\24, poi differita, nella quale l'odierno appellante (al di là della inutile ricostruzione della fattispecie, e di riferimenti giuridicamente non pertinenti, relativi ai difficili rapporti familiari), deduceva, espressamente richiamando la sentenza di questa Corte n. 3440\23, relativa ad altra controversia tra le parti, connessa però alla presente: “la citata sentenza…. pur confermando la decisione resa nel merito dal Tribunale a conclusione del giudizio di opposizione n.69960/2014 RG, offriva peraltro un impianto motivazionale ben più ampio ed esaustivo rispetto a quello lapidariamente offerto dal Giudice di primo grado;
in particolare, esponendo la Corte d'Appello i motivi - di ritenuta rejezione delle domande proposte dall'appellante - condivisibili o meno, ma in ogni caso ineccepibilmente esposti sotto il profilo logico-normativo. Motivo per il quale riteneva di NON proporre impugnazione avverso la Parte_1 statuizione n.3440/2023 resa dalla adita Corte di Appello, lasciando che la stessa divenisse cosa giudicata in via definitiva. Stante la piena applicabilità delle medesime motivazioni (rese nella sentenza n.3440/2023 emessa dalla Corte di Appello) altresì ai motivi proposti nel presente gravame e nell'ulteriore analogo gravame tuttora pendente dinanzi la medesima Corte n.893/2022 RG , e malgrado l'ipotetica possibilità che i gravami pendenti possano esser diversamente valutati e decisi rispetto alla citata sentenza n.3440/2023, non ha a questo punto interesse alla ulteriore Parte_1 prosecuzione degli analoghi gravami citati, ritenendo del tutto ultroneo il relativo dispendio di disamina dei medesimi gravami (analoghi tra loro e rispetto al gravame deciso con sentenza n.3440/2023) da parte dell'adita Corte d'Appello. Gravami originariamente proposti non nella prospettiva di ottenere eventuale difformità di giudicati, bensì al solo scopo di ottenere quanto meno la decisione del primo gravame;
in senso favorevole o meno all'appellante, purchè e comunque offerente – come avvenuto – efficace impianto motivazionale”;
-il medesimo appellante, in conclusionale, definisce la sentenza n. 3440\23 “sentenza madre”, richiamando e esibendo altra pronuncia di questa Corte, n. 2164\24, pure sfavorevole alle sue ragioni;
da qui, appunto, la rinuncia di cui si è detto;
-la sentenza 3440\23, merita aggiungere, concerne fattispecie del tutto corrispondente a quella per cui è causa (opposizione dell'odierno appellato a decreto ingiuntivo, conseguito dal figlio, per la stessa causale), e del resto i motivi di impugnazione largamente coincidono;
-quello che però è dirimente, è che l'appellante, con le note cit., nel dichiarare la propria acquiescenza alla pronuncia in parola, riconosce , come già riportato, “la piena applicabilità delle medesime motivazioni (rese nella sentenza n.3440/2023 emessa dalla Corte di Appello) altresì ai motivi proposti nel presente gravame”, così però manifestando la propria acquiescenza anche alla pronuncia per cui è causa (che è istituto diverso e precedente la rinuncia, come detto nella specie non accettata);
-si tratta di profilo dirimente;
questa Corte è allora esonerata da un esame particolareggiato dei motivi di appello (in questa sede va solo confermato, con il primo giudice, che il credito di cui al decreto ingiuntivo è documentalmente provato, e non certo scalfito dalle argomentazioni dell'appellante, come del resto da questi riconosciuto;
in particolare l'”eccezione di compensazione”, relativo a posizioni “creditorie” solo asserite- ovvero inesistenti, quale quella da mantenimento- è del tutto priva, già nella prospettazione, di pregio giuridico);
-al rigetto del gravame segue (pur dovendosi apprezzare la condotta processuale dell'appellante) la condanna alle spese, alla stregua dei principi generali in tema di soccombenza, che non possono trovare eccezione, non sussistendone i presupposti;
PQM
Rigetta l'appello e condanna l'appellante alle spese, che liquida in euro 4500,00 oltre competenze di legge;
sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato. Roma, data della decisione Il Presidente est.