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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/11/2025, n. 6470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6470 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7701/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SECONDA
Specializzata in materia d'impresa
La Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
MI RO Presidente
Maria Delle Donne Consigliere
LI FF Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 7701 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 23.9.2025, vertente
TRA
1 (P.IVA ), (C.F. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
, (C.F. , C.F._1 Parte_3 C.F._2 [...]
P.IVA ), P.IVA ), rappresentati Parte_4 P.IVA_2 Parte_5 P.IVA_3
e difesi dagli avv.ti Angelo Ciolina, Carlo Maltese e Luigi Mazza.
APPELLANTI
E
P.IVA ), contumace. Controparte_1 P.IVA_4
APPELLATA
E
C.F. ), e per essa, quale rappresentante, Controparte_2 P.IVA_5 CP_3
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Pamela Schimperna.
[...] P.IVA_6
TERZA INTERVENUTA
CONCLUSIONI
L'appellante ha così concluso:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, contrariis rejectis, riformare integralmente la sentenza di primo grado n. 8908/2019, resa inter partes dal Tribunale di Roma, Sezione XVII^ Civile, in persona del Giudice
Unico Dott. Tommaso Martucci R.G. n. 33209/2014 - pubblicata il 29/04/2019 e mai notificata e, per i motivi esposti in narrativa, accogliere le seguenti conclusioni:
1. accertare e dichiarare la nullità totale o, in subordine, parziale, delle fideiussioni prestate dalla
[...]
dalla dal Sig. e dal Sig. poiché costituenti Parte_4 Parte_5 Parte_2 Parte_3
2 applicazione di intese anticoncorrenziali vietate dall'art. 2, L. 287/1990, e per l'effetto dichiarare l'inefficacia delle garanzie;
2. accertare e dichiarare, in relazione al contratto di conto corrente n. 1000/000006976 e al contratto di apertura di credito, l'applicazione da parte dell'Istituto di credito di tassi di interesse usurari, superando i limiti imposti dalla legge 7 marzo 1996 n. 108 e, per l'effetto, dichiarare la non debenza degli interessi addebitati;
3. accertare e dichiarare la nullità delle clausole del contratto di finanziamento del 5/12/2011, che stabiliscono la corresponsione di interessi a tasso usurario e, di conseguenza, accertare e dichiarare la gratuità del contratto ora detto ex art. 1815 del c.c. o, in subordine, la non debenza dei soli interessi moratori;
4. condannare la banca in p.l.r.p.t., a restituire alla Controparte_4 Parte_6 tutte le somme eventualmente corrisposte in eccesso da quest'ultima, nella misura
[...] indicata nella perizia o nella diversa misura che sarà determinata in corso di causa, previa, all'occorrenza, compensazione legale o giudiziale con quanto eventualmente ancora dovuto da parte attrice alla banca;
5. in ogni caso rigettare la domanda riconvenzionale formulata dalla dichiarando la Controparte_4 non debenza della somma richiesta o della maggiore o minore somma emergente in corso di causa, in ragione dei motivi esposti in narrativa;
Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa oltre IVA e CPA del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori, che si dichiarano antistatari.
In via istruttoria:
1. disporre Consulenza Tecnica d'Ufficio contabile al fine di rideterminare i rapporti di dare-avere tra le parti, nonché confermare le illegittimità riscontrate da parte attrice ed esposte in narrativa”.
L'intervenuta ha così concluso:
“Voglia l'Ecc.ma adita Corte d'Appello, contrariis reiectis,
In via preliminare e pregiudiziale
- Ritenere e dichiarare inammissibile l'avversario appello ex artt. 342 e 348 bis e ter cpc;
- Ritenere e dichiarare ai sensi dell'art. 345 cpc inammissibili le domande nuove spiegate soltanto con
l'avversario atto di appello;
Nel merito
- previa dichiarazione di estromissione in virtù del sopra descritto contratto di cessione, della cedente
[...]
, rigettare l'avversario appello perché, oltre che inammissibile, infondato in fatto e diritto Controparte_5
3 e sfornito di prova, e per l'effetto confermare la Sentenza appellata perché ineccepibile e dettagliatamente motivata relativamente alla decisa e da confermarsi condanna;
- Con vittoria di spese e compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio, come per legge.
In via istruttoria
- Rigettare l'avversaria richiesta istruttoria di CTU contabile perché ancora una volta esplorativa, surrogatoria dell'onere della prova, non ammissibile.”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. nonché Parte_1 Parte_4 Parte_5
e in qualità di fideiussori, unitamente ad altri soggetti che Parte_2 Parte_3
non sono parti del presente giudizio d'appello, citavano, dinanzi al Tribunale di Roma, la banca chiedendone la condanna alla ripetizione delle somme Controparte_4
indebitamente percepite in esecuzione del contratto di conto corrente n. 1000/976 e del contratto di finanziamento chirografario n. 61088392 del 5.12.2011, stipulati tra la
[...]
la banca convenuta, e la condanna della banca al risarcimento dei Parte_1
danni.
Con particolare riferimento al contratto di conto corrente, gli attori chiedevano l'accertamento della illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, della unilaterale variazione dei tassi e delle condizioni contrattuali, della nullità della c.m.s.
perché non pattuita o per mancanza di causa, della illegittima applicazione di tassi usurari e ultralegali, e con riferimento al contratto di mutuo lamentavano la natura usuraria degli interessi.
si costituiva chiedendo il rigetto delle domande attoree e Controparte_1
proponeva domanda riconvenzionale di pagamento del credito maturato complessivamente in relazione ai rapporti per cui è causa, nella misura al 28.11.2014 di €
386.338,68.
4 2. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 8908/2019, rigettava le domande proposte dalla società nonché dai fideiussori Parte_1 Parte_4
e
[...] Parte_5 Parte_2 Parte_3
In accoglimento della domanda riconvenzionale della , condannava i Controparte_4
predetti soggetti in solido tra loro, al pagamento della somma di € 386.338,68 (la
[...]
fino alla concorrenza della somma di € 264.278,20), oltre agli interessi Parte_4
dal 28.4.2014 per le società e Parte_1 Parte_4
nonché per e dal 27.4.2014 per fino al saldo. Parte_5 Parte_3 Parte_2
Per quanto di specifico interesse nel presente grado di giudizio, il Tribunale riteneva prive di pregio le doglianze attoree circa l'usurarietà dei predetti contratti, atteso che i tassi di interesse corrispettivi e moratori previsti con i contratti di conto corrente e di apertura di credito erano stati pattuiti nel rispetto della soglia antiusura, avuto anche riguardo alla clausola di salvaguardia prevista dal contratto di apertura di credito.
Quanto al contratto di mutuo, il Tribunale escludeva il superamento del tasso soglia degli interessi moratori, dovendosi calcolare la soglia previa maggiorazione del TEGM nella misura del 2,1%.
3. Gli opponenti hanno proposto appello per i seguenti motivi.
Con il primo motivo hanno lamentato l'omesso rilievo officioso da parte del Tribunale
della nullità delle fideiussioni per divieto di intese anticoncorrenziali vietate dall'art. 2 L. n.
287/1990, essendo nei relativI contratti riprodotte delle clausole dello schema ABI censurato dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005.
Hanno quindi chiesto dichiararsi la nullità totale o quanto meno parziale delle fideiussioni, accertando la violazione dell'art. 1957 c.c. che non poteva considerarsi validamente derogato.
Con il secondo motivo hanno censurato l'omesso rilievo della pattuizione di tassi usurari nel conto corrente.
5 Difatti nel contratto di conto corrente bancario n. 1000/000006976 stipulato il 2.11.2011
era pattuita l'applicazione di un tasso debitore annuo nominale pari al 17%, di un tasso effettivo annuo pari al 18,114% e di una commissione di massimo scoperto giornaliera per quota di saldo pari ad € 2,00, con importo massimo trimestrale di € 500,00. Era quindi superato il tasso soglia usura indicato nel decreto ministeriale del 26.9.2011, per conti correnti garantiti e non garantiti fino a 5.000,00 euro, pari, al momento della stipula, al
17,8375%.
L'usura non poteva essere esclusa dalla clausola di salvaguardia contenuta in un contratto differente e successivo da quello viziato, ossia nel contratto di apertura di credito del 2.12.2011.
In ogni caso la mera presenza della clausola non escludeva l'usurarietà dei tassi applicati dalla banca, dovendo la convenuta dimostrare di aver sempre rispettato la clausola apposta.
Anche nel contratto di apertura di credito erano pattuiti interessi usurari (TAN del 13,5%,
tasso effettivo annuo del 14,198%, TAEG del 16,424%, commissione disponibilità fondi pari a 0,500% a fronte di un tasso usura del 15,52%).
Con il terzo motivo gli appellanti hanno censurato il criterio di calcolo del tasso soglia degli interessi moratori del mutuo, così come utilizzato dal giudice di primo grado, in quanto privo di valide basi scientifiche e normative.
Con il quarto motivo gli appellanti infine hanno lamentato il mancato assolvimento dell'onere della prova dei diritti vantati con la domanda riconvenzionale della banca. Il
Tribunale non aveva tenuto conto dell'applicazione di interessi usurari e della mancata produzione da parte della banca degli estratti conto.
4. La banca non si è costituita ed è invece intervenuta la Controparte_4 Controparte_2
(C.F. ), e per essa, quale rappresentante, la quale cessionaria P.IVA_5 Controparte_3
del credito.
La cessionaria ha dichiarato che la cessione era avvenuta nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ai sensi degli articoli 4 e 7.1 della legge n. 130/1999 con contratto concluso
6 in data 10.12.2020 di acquisto pro soluto da di tutti i crediti derivanti Controparte_4
da contratti di finanziamento ipotecario, chirografari, saldi debitori di conti corrente,
insoluti di portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1.1.1950 e il 30.6.
2020, i cui debitori erano stati classificati "a sofferenza" ai sensi della Circolare della Banca
d'Italia n. 272/2008 e segnalati in Centrale dei Rischi.
Ha quindi chiesto l'estromissione della cedente.
5. Gli appellanti hanno eccepito la mancata prova della cessione dei rapporti contestati e contestato la procura presuntivamente conferita da a posto CP_2 Controparte_3
che non era provato che il soggetto che aveva sottoscritto la procura speciale godesse dei giusti poteri di rappresentanza.
6. Le eccezioni sono infondate.
Il soggetto che ha rilasciato la procura speciale alla per conto della CP_3 CP_2
ha speso la qualità di amministratore unico delle predetta società e spettava alla controparte dimostrare la fondatezza della propria contestazione, trattandosi di carica risultante da atti pubblici (v. Cass. Sez. Un. n. 31963/2021).
Quanto alla prova della legittimazione attiva del soggetto che agisce quale cessionario del credito, si ritiene opportuno riportare alcuni brani della recente sentenza n. 17944/2023
della Corte di Cassazione che ha ripercorso l'evoluzione giurisprudenziale sulla questione.
E' stato in particolare premesso che “Va tenuto presente che: a) la prova della cessione di un
credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile
con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera
valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in
proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova
dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito)
dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di
una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.. Sulla base di
tali ultime puntualizzazioni, si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione
7 di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del
contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli
rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti
ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta
Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di
contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di
ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue
caratteristiche concrete.”.
La Cassazione nella medesima sentenza ha precisato che diverso è il caso in cui sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto, poiché, in questo caso, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova,
non essendo sufficiente la prova della notificazione mediante inclusione del credito nell'avviso pubblicato avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B.,
anche se “D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa
eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione,
al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in
cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente
alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un
elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione. In tali casi,
la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da
parte del giudice del merito e detto accertamento, come è ovvio, se sostenuto da adeguata motivazione,
non sarà sindacabile in sede di legittimità.”.
Nel caso in esame appunto deve ritenersi provata la legittimazione attiva della , CP_2
tenuto conto della genericità della contestazione avversaria a fronte della produzione dell'estratto della Gazzetta Ufficiale in cui è specificata la categoria dei crediti ceduti e viene riportato il link per accedere all'elenco di tutti i crediti ceduti.
8 7. Sempre preliminarmente deve essere pure rigettata l'eccezione di inammissibilità
dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c.. Sulla base della descrizione dei motivi di appello si evincono chiaramente le parti della sentenza censurate, le specifiche ragioni a base delle censure e l'incidenza dei vizi riscontrati sulla decisione. La Corte di Cassazione si è
pronunciata a tal proposito affermando che l'onere di specificità dei motivi di appello deve ritenersi assolto quando, anche in assenza di una formalistica enunciazione, le argomentazioni contrapposte dall'appellante a quelle esposte nella decisione gravata siano tali da inficiarne il fondamento logico giuridico (Cass. n. 18307/2015).
8. Nel merito il primo motivo d'appello è infondato.
Il rilievo officioso della nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust nel caso in esame è precluso dalla mancanza della documentazione in atti da cui potere ricavare i profili di nullità, tenuto conto che nemmeno si tratta di fatti tempestivamente allegati dalle parti.
In tal senso si espressa la Corte di Cassazione affermando in fattispecie analoga che “Le
nullità negoziali che non siano state rilevate d'ufficio in primo grado sono suscettibili di tale rilievo
in grado di appello o in cassazione, a condizione che i relativi fatti costitutivi siano stati ritualmente
allegati dalle parti (Nella specie, in relazione alla contrarietà alla normativa "antitrust" di un
contratto di fideiussione "omnibus" posto a valle di intese anticoncorrenziali, la S.C. ha confermato
la sentenza di merito che aveva ritenuto precluso il rilievo officioso della nullità in appello, per non
avere la parte interessata, nell'ambito del giudizio di primo grado, dedotto la conformità delle clausole
contrattuali al modello ABI né prodotto il modello medesimo).” (Cass. n. 20713/2023, Rv. 668476 –
02).
9. Pure il secondo motivo d'appello è infondato.
Quanto al contratto di conto corrente viene lamentato difatti il superamento di un tasso soglia che però corrisponde alle operazioni di apertura di credito in conto corrente di importi fino a 5.000 euro, mentre il tasso contrattuale preso a riferimento riguarda gli sconfinamenti in assenza di fido. 9 Quanto al contratto di apertura di credito, deve richiamarsi il principio affermato dalle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione secondo cui il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli interessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del TE.G.M. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento (Cass. Sez. Un. n. 19597/2020).
Nel caso in esame gli appellanti non hanno individuato specificamente, secondo le
Istruzioni della Banca d'Italia vigenti all'epoca dei fatti e sulla base dei principi giurisprudenziali, il tasso effettivo globale da confrontare con il TEGM indicato nel decreto ministeriale, ma si sono limitati a fare riferimento al TAEG indicato in contratto senza individuarne le singole componenti del costo del finanziamento e senza considerare che il
TAEG indicato in contratto ha valore puramente indicativo e sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento.
10. Il terzo motivo d'appello è infondato.
In tema di rilevanza degli interessi di mora ai fini dell'usura la Corte di Cassazione a
Sezioni Unite ha affermato che nell'applicazione della normativa antiusura a tutela del debitore occorre tenere conto anche della componente degli interessi moratori del mutuo,
anche se chiaramente distinta da quella degli interessi corrispettivi, posto che si tratta pur sempre di voce convenuta e di un possibile debito del finanziato (Cass. Sez. Un. n.
19597/2020).
Allo stesso tempo è stato precisato che occorre differenziare le componenti del costo del credito, sicché, ai fini della determinazione del tasso soglia, non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura appunto corrispettiva dei primi e di penale per l'inadempimento dei secondi (v.
anche Cass. n. 9237/2020), essendo necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni dell'art. 2, comma 4, della legge n.
10 108 del 1996, e per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento (Cass. n.
31615/2021).
Viene così riaffermato il principio di simmetria secondo cui non sono accomunabili, nella comparazione necessaria alla verifica delle soglie usurarie, voci del costo del credito corrispondenti a distinte funzioni.
Più nel dettaglio si osserva che con la citata pronuncia delle Sezioni Unite è stato risolto il contrasto sulla questione riguardante la rilevanza ai fini dell'usura del tasso moratorio nei seguenti termini:
“La disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria
dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata
ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione
dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano
comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in
quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli
interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali
previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre
invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media,
la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto,
comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti.
Dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., di modo che
gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei
corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c.; (…)” (Cass. Civ.
Sez. Un. n.19597/2020, Rv. 658833 - 01)
11 11. Infine è infondato il quarto motivo circa il mancato assolvimento dell'onere della prova della fondatezza della domanda riconvenzionale, atteso che l'assenza di profili di illegittimità delle competenze addebitate rende sufficiente il dato risultante dagli estratti sintetici ex art. 50 T.U.B.
12. L'appello deve quindi essere integralmente rigettato, mentre, in assenza di accordo tra le parti, non vi sono i presupposti per l'estromissione della parte cedente il credito.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, ai sensi del
DM n. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia.
Sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater D.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna gli appellanti in solido al pagamento in favore della terza intervenuta delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in € 12.000,00 per compensi,
oltre rimborso spese forfettarie del 15%, IVA e CPA come per legge.
Dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater D.P.R. n. 115/2002, dei presupposti processuali per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 4.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
LI FF MI RO
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