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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. II, sentenza 23/01/2026, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 83/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 15:45 in composizione monocratica:
AMERIO SARA, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 985/2025 depositato il 23/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - VI Valentia
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920250001140340000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava in data 28.05.2025 la cartella di pagamento n. 13920250001140340000 a lei notificata in data 14.05.2025 a mezzo raccomandata A/R relativa al mancato pagamento della tassa automobilistica anno 2022 per un totale complessivo di € 217,53 nei confronti della Regione Calabria e dell'Agenzia delle Entrate SS, sulla base dell'unico seguente motivo:
a. Omessa notifica degli atti presupposti e conseguente nullità e/o illegittimità della cartella di pagamento.
Vi era istanza di trattazione in pubblica udienza.
Si costituiva in giudizio la Regione Calabria, che rappresentava la legittimità del proprio operato, sul presupposto della legge regionale Calabria n. 56 del 2023 che consentirebbe di accorpare la contestazione nel seno di cartella, purché la detta sia notificata entro il termine del terzo anno successivo (e dunque per l'annualità 2022 entro il 31/12/2025).
Si costituiva in giudizio anche l'Agenzia delle Entrate SS, che si difendeva su motivi non oggetto del ricorso, sostenendo in particolare il proprio difetto di legittimazione passiva.
All'udienza del 22 gennaio 2026, compariva il solo difensore della ricorrente, che insisteva nei motivi di ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e come tale va rigettato.
Non è meritevole di accoglimento l'eccezione della parte ricorrente circa l'omessa notifica dell'atto prodromico in relazione all'annualità 2022, in quanto effettivamente non risulta alcun atto prodromico notificato, dal momento che la cartella impugnata costituisce il primo atto impositivo col quale è stata esercitata la pretesa creditoria: in proposito, va evidenziato che la legge regionale n. 56/2023 consente di accorpare la contestazione all'interno della cartella di pagamento, purché la cartella venga notificata entro il termine del terzo anno successivo, cosa avvenuta nel caso di specie, trattandosi di tassa auto anno 2022.
Infatti, la cartella di pagamento, come già sopra evidenziato, è stata notificata alla contribuente in data
14.05.2025, quindi nei termini di legge, ossia entro il 31.12.2025.
Pertanto, il termine prescrizionale triennale è rispettato.
In conclusione, il ricorso risulta infondato e, pertanto, va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di I grado rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 233,00, in favore di ciascuna parte convenuta.
VI Valentia, 22 gennaio 2026 Il Giudice,dott.ssa Sara Amerio
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 15:45 in composizione monocratica:
AMERIO SARA, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 985/2025 depositato il 23/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - VI Valentia
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920250001140340000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava in data 28.05.2025 la cartella di pagamento n. 13920250001140340000 a lei notificata in data 14.05.2025 a mezzo raccomandata A/R relativa al mancato pagamento della tassa automobilistica anno 2022 per un totale complessivo di € 217,53 nei confronti della Regione Calabria e dell'Agenzia delle Entrate SS, sulla base dell'unico seguente motivo:
a. Omessa notifica degli atti presupposti e conseguente nullità e/o illegittimità della cartella di pagamento.
Vi era istanza di trattazione in pubblica udienza.
Si costituiva in giudizio la Regione Calabria, che rappresentava la legittimità del proprio operato, sul presupposto della legge regionale Calabria n. 56 del 2023 che consentirebbe di accorpare la contestazione nel seno di cartella, purché la detta sia notificata entro il termine del terzo anno successivo (e dunque per l'annualità 2022 entro il 31/12/2025).
Si costituiva in giudizio anche l'Agenzia delle Entrate SS, che si difendeva su motivi non oggetto del ricorso, sostenendo in particolare il proprio difetto di legittimazione passiva.
All'udienza del 22 gennaio 2026, compariva il solo difensore della ricorrente, che insisteva nei motivi di ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e come tale va rigettato.
Non è meritevole di accoglimento l'eccezione della parte ricorrente circa l'omessa notifica dell'atto prodromico in relazione all'annualità 2022, in quanto effettivamente non risulta alcun atto prodromico notificato, dal momento che la cartella impugnata costituisce il primo atto impositivo col quale è stata esercitata la pretesa creditoria: in proposito, va evidenziato che la legge regionale n. 56/2023 consente di accorpare la contestazione all'interno della cartella di pagamento, purché la cartella venga notificata entro il termine del terzo anno successivo, cosa avvenuta nel caso di specie, trattandosi di tassa auto anno 2022.
Infatti, la cartella di pagamento, come già sopra evidenziato, è stata notificata alla contribuente in data
14.05.2025, quindi nei termini di legge, ossia entro il 31.12.2025.
Pertanto, il termine prescrizionale triennale è rispettato.
In conclusione, il ricorso risulta infondato e, pertanto, va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di I grado rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 233,00, in favore di ciascuna parte convenuta.
VI Valentia, 22 gennaio 2026 Il Giudice,dott.ssa Sara Amerio