TRIB
Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 02/10/2025, n. 1000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 1000 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
Nella procedura n. 833/2022 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA SECONDA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 833/2022 tra
)Parte_1
ATTORE e
E CP_1 Parte_2
CONVENUTI
* Oggi 3 ottobre 2025, innanzi al Giudice dott.ssa RI RI sono comparsi l'Avv. Coriani in sostituzione dell'Avv. Schettino per e l'Avv. Malcisi per . E' presente Pt_1 CP_1 personalmente il convenuto . CP_1
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli di p.c. già depositati in fascicolo in occasione della precedente udienza. Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione. All'esito della camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., dandone lettura e depositandola telematicamente.
Il Giudice RI RI
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa RI RI, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 833/2022 Ruolo Generale promossa DA
Parte_1 con il patrocinio dell'Avv. Aniello Schettino come da mandato in atti;
ATTORE CONTRO
[...]
Controparte_2 con il patrocinio degli Avv.ti Susy Malcisi e Franco Varesi come da mandato in atti;
CONVENUTI
OGGETTO: “Danni da lesioni personali”
Conclusioni per parte attrice: “Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previe le declaratorie tutte del caso e di legge, attese le causali dedotte in atto di citazione, accertata la responsabilità di CP_1
e nella verificazione d'evento e delle relative conseguenze dannose in relazione ai fatti
[...] Parte_2 descritti nelle premesse dell'atto introduttivo, dichiarare i medesimi tenuti e condannare, in solido fra loro, al risarcimento dei danni tutti patiti da allo stato quantificati in €uro 67.791,70, od in quella Parte_1 somma maggiore o minore che per gli lterà dovuta, oltre interessi legali sulla somma rivalutata dal dovuto al saldo;
con il rimborso delle spese di C.T.U. e C.T.P.; vittoria di spese e compenso di causa, oltre spese generali nella misura del 15% ed oneri fiscali come per legge.”.
Conclusioni per parte convenuta: “Si precisano le conclusioni come segue. In via preliminare si eccepisce la nullità della perizia: -per mancato rispetto dei termini assegnati dal Giudice per le comunicazioni ai CTP dei convenuti con violazione del diritto di difesa;
-per mancata redazione dei verbali degli incontri;
-per l'utilizzo di documenti irritualmente depositati;
-inattendibilità per palese contraddizione fra l'elaborato del CTU con quello del proprio ausiliario dr mai chiarita;
-inattendibilità della perizia per mancata Per_1 presa in carico di elementi probatori acquisiti in istruttoria, testimonianze e documenti, e conseguentemente mancante valutazione degli stessi;
-inattendibilità della perizia per non aver mai individuato il nesso causale fra il fatto (pugno ricevuto) ed il danno (presunto) permanente, per carenza di valide motivazioni cliniche e medico legali a supporto e giustificazione dell'asserito nesso causale fra il fatto (pugno ricevuto) ed il presunto danno
2 permanente di natura psichica. Si chiede che la S.V. si compiaccia rinnovare la CTU, affidando ad altro medico legale la corrispondente indagine. Nel merito. Piaccia al Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria e avversa istanza, eccezione e deduzione, respingere le domande tutte di parte attrice in quanto infondate non provate in merito alla civile responsabilità di e con riferimento ai fatti del 16 giugno 2015 ed in merito alla mancanza Parte_2 CP_1 del nesso di causalità tra l'evento de quo e le conseguenze psicofisiche presumibilmente lamentate dallo Pt_1 con vittoria di spese e compenso di causa, oltre spese generali nella misura del 15% ed oneri fiscali come per legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
ha citato in giudizio i fratelli e , chiedendone la Parte_1 CP_1 Parte_2 condanna al risarcimento dei danni riportati in conseguenza dei fatti occorsi in data 16.06.2015, alle ore 13,30 circa, all'uscita dall'Istituto Format di via Paradigna in Parma. Nel dettaglio, ha allegato e dedotto: che nella data, orario e luogo anzi indicati, una volta terminate le lezioni del corso per operatore estetico da lui frequentato, si portava presso l'autovettura della madre,
che lo attendeva per accompagnarlo a casa, quando veniva avvicinato da tre Persona_2 ragazzi, che si trovavano fuori dal cancello della scuola;
che inizialmente non si preoccupava, conoscendo di vista due dei tre ragazzi, e , sapendo che il primo CP_1 Parte_2 era il fidanzato della sua compagna di corso che, mentre il terzo ragazzo si Persona_3 allontanava, , affiancato dal fratello , lo affrontava, affermando in CP_1 Parte_2 tono minaccioso: “Mi hanno detto che tu guardi la mia ragazza”; che chiedeva di far chiamare la ragazza in questione per chiarire la situazione, avendo compreso che lo pensava, CP_1 erroneamente, che lui avesse tentato un approccio sentimentale con la fidanzata;
che Per_3 interveniva, quindi, per dire che non era stata lei a riferire a quelle circostanze,
[...] CP_1 ma altre ragazze della stessa classe;
che, a quel punto, iniziava a spintonarlo, CP_1 mentre il fratello lo colpiva con un violento schiaffo alla guancia destra, Parte_2 spintonandolo ancora fino a farlo cadere a terra, urtando il cofano dell'autovettura del genitore;
che, una volta a terra, si copriva il volto con le mani per proteggersi mentre veniva colpito da calci sul capo, sul collo e sul fianco sinistro, dai due aggressori;
che solo l'intervento della madre e di un'insegnante del corso, interrompeva il pestaggio. Una Controparte_3 volta condotto al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Parma, era trattenuto in regime di ricovero e dimesso il giorno successivo con diagnosi di trauma cranico moderato e prognosi di dieci giorni di riposo e cure;
all'esito dei giorni di inabilità, era rimasto scosso e spaventato, tanto da rifiutare di uscire da casa, di riprendere le lezioni programmate e di frequentare lo stage formativo ugualmente previsto per paura di incontrare di nuovo i suoi aggressori. Seguiva presa in carico di all'epoca sedicenne, da parte del reparto di Neuropsichiatrica infantile Pt_1 della locale Azienda Ospedaliera e poi del come da documentazione in Controparte_4 atti, che nel 2020 certificava “disturbo di panico, episodio depressivo singolo di grado lieve” in relazione causale con l'evento traumatico per cui è causa. Di tutti i danni patiti, ha chiesto di ottenere il risarcimento dagli autori Parte_1 dell'aggressione. Si sono costituiti i convenuti per offrire differente ricostruzione dei fatti, ricondotti ad animata discussione tra le parti con reciproci spintonamenti conclusisi con il tentativo di aggressione alle spalle attuato dall'attore verso , impedito dal bloccaggio del fratello CP_1
che subiva, nell'immediatezza, l'urto dell'auto della madre di in ripartenza e Parte_2 Pt_1 gli insulti e sberle della donna. e negavano la responsabilità loro CP_1 Parte_2
3 ascritta e le conseguenze pregiudizievoli lamentate da portando a supporto varie Pt_1 riproduzioni fotografiche di momenti di svago dell'attore. La causa è stata istruita mediante documenti, audizione di testimoni e CTU, incombenti a cui è seguita la fissazione dell'udienza odierna per la precisazione delle conclusioni, discussione orale e pronuncia della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
*** Le risultanze processuali acquisite, complessivamente valutate, convincono della veridicità della ricostruzione del fatto storico così come sostanzialmente prospettato da , Parte_1 poiché se per la maggior parte delle persone udite, in ragione del consolidato rapporto di amicizia, sentimentale o parentale con l'una o l'altra parte, può essere espresso quanto meno un dubbio sulla loro attendibilità, così come reciprocamente fatto dalle parti nei confronti della madre di , , della fidanzata di , , e Parte_1 Controparte_5 CP_1 Persona_3 dell'amico dei convenuti, , ciò non può valere in alcun modo per l'insegnante CP_6 dell'Istituto Fornari, soggetto indifferente agli interessi in contesa, che Controparte_3 all'udienza del 12.10.2023 ha dichiarato in modo chiaro e lucido di avere “visto i fratelli CP_1 menare lo e di avere visto “sferrare un pugno al collo dello da uno dei due fratelli Pt_1 Pt_1 CP_1
(quello più vicino a me in quanto ero intervenuta per sedare la lite e staccarli l'uno dall'altro), non si Pt_1 difendeva, l'ho preso e l'ho portato nel cortile della scuola. Vi era anche la mamma di che io non Pt_1 conoscevo e l'ho appreso successivamente, che tirava via i due fratelli e gli diceva di non toccare il figlio”. La testimone non ha invece confermato gli insulti rivolti dai convenuti a e la caduta di Pt_1 questi sull'auto del genitore. La addebitabilità delle condotte lesive ai convenuti nei termini esposti in citazione e confermati dalla testimone è suffragata dal dato documentale, costituito dal messaggio inviato CP_5 nell'immediatezza del fatto da a , in cui si leggono le scuse rivolte a Persona_3 Parte_1 quest'ultimo e alla di lui madre dalla anche per conto del fidanzato “molto geloso e ha reagito Per_3 male … ti chiediamo scusa … se vuoi darmi il numero di tua mamma così chiedo scusa anche a lei”. Con riferimento alle testimonianze rilasciate dal padre e sorella dei convenuti, vale invece il rilievo assorbente, idoneo a privare di ogni valenza dimostrativa le due deposizioni, relativo alla assenza dei dichiaranti al momento del fatto: e Controparte_7 Controparte_8 hanno potuto confermare unicamente l'esistenza di un segno sulla gamba del loro congiunto al rientro a casa, posto in relazione causale con l'urto dell'auto condotta dalla – persona CP_5 che non è neppure parte del presente giudizio – unicamente per averne appreso da figli/fratello qui convenuti. La condotta degli ON è ontologicamente riconducibile al reato di lesioni personali dolose, attuata per motivi (pacifici) del tutto futili e riferiti ad attenzioni rivolte dall'attore alla fidanzata di uno dei convenuti: a tale condotta consegue la responsabilità risarcitoria solidale fondata sugli art. 2043, 2055 e 2059 cod. civ. Il fatto che i resistenti siano fratelli gemelli con tratti somatici identici (monozigoti) appare a chi scrive circostanza confermativa dell'attribuibilità delle condotte ai medesimi in quanto contemporaneamente presenti nel luogo, momento, contesto dell'aggressione, e permette di applicare la presunzione di pari responsabilità colpevole prevista dall'ultimo comma dell'art. 2055 citato, non certo di escluderla come invece ipotizzato dalla difesa degli . CP_1
Passando così alla quantificazione del danno, occorre in primo luogo respingere l'eccezione di nullità della CTU medica.
4 Non è ravvisabile alcuna lesione del contraddittorio tecnico poiché i CTP, dott. e Per_4 dott. per la parte convenuta, dott. e dott. per la parte attrice hanno Per_5 Per_6 Per_7 trasmesso le loro osservazioni complete e il CTU ha potuto esaminarle e prendere posizione sulle stesse con la articolata nota integrativa datata 21.05.2024. Inoltre, seppure non depositato il relativo verbale, l'elaborato peritale dà conto che alle operazioni di consulenza tecnica, fissate per il giorno 10.01.2024, presso lo studio del dott. (c/o Azienda USL distretto Fornovo di Taro), oltre allo stesso dott. Per_1 Per_1 hanno partecipato tutti i consulenti nominati. E' altresì documentato che, di comune accordo tra CTU e CTP di ambo le parti, si sia convenuto di sottoporre a valutazioni testistiche integrative ai fini di favorire un Parte_1 più dettagliato inquadramento clinico-diagnostico. La valutazione è stata eseguita dalla Dott.ssa , psicologa e psicoterapeuta, esperta psicodiagnosta in ambito clinico e Persona_8 forense, abituale collaboratrice sia del sottoscritto sia di altri professionisti. Agli incontri ha partecipato anche il Dott. psicologo, ausiliario del CTP di parte convenuta Dr. Persona_9
Persona_10
Al termine delle valutazioni la Dott.ssa ha così concluso: “Dall'analisi del profilo di Per_8 personalità emerso attraverso i questionari M MCMI-III si rileva nel ragazzo la presenza di sentimenti di inadeguatezza e introversione accompagnati dalla tendenza a svalutarsi e a pensare che gli altri siano più capaci o meritevoli. Il ragazzo potrebbe apparire come molto timido e introverso ed evitare il contesto gruppale e il coinvolgimento con gli altri. Emerge inoltre una sintomatologia ansiosa caratterizzata da senso di apprensione che porta il ragazzo ad aumentare strategie di coping rigide, autocritiche e perfezionistiche, rischiando di assumere uno stile ossessivo compulsivo. Inoltre, i punteggi di gravità e frequenza dei sintomi indagati attraverso l‟intervista CAPS 5 Ultimo Mese non soddisfano i criteri necessari a definire la presenza di un Disturbo da Stress Post-Traumatico secondo il DSM-5; tuttavia, si evidenzia la presenza di criteri sufficienti a confermare un Disturbo da Stress Post-Traumatico rilevati attraverso la somministrazione della CAPS 5 del Mese peggiore.” E infine, il fatto storico risulta effettivamente “acclarato” nei termini esposti dall'attore sulla base delle risultanze della prova testimoniale, alle quali il CTU ha avuto accesso, insieme all'intero fascicolo telematico, con il conferimento dell'incarico peritale. Va pertanto affermata la piena validità dell'accertamento tecnico d'ufficio svolto su Pt_1
, esteso all'esame diretto del periziando, alla valutazione psichiatrica compiuta dal dott.
[...] alla somministrazione di test da parte della dott.ssa e all'esame della Per_1 Per_8 zione sanitaria personale dell'attore, anche di formazione iva alle preclusioni istruttorie poiché è seguito dai Servizi per la Salute Mentale dall'agosto 2015 in maniera Pt_1 continuativa, dapprima dal Servizio di Neuropsichiatrica per l'Infanzia e l'Adolescenza (di seguito ) e successivamente, per la sopraggiunta maggiore età, dal marzo 2017 a tutt'oggi, CP_9 dal (di seguito CSM) Parma Nord-Ovest. Controparte_10
Ciò posto, l'inquadramento in punto di quantum risarcitorio è ormai consolidato e di tipo bipolare, a seguito delle sentenze della Suprema Corte di Cassazione n. 8827 e 8828 del 31.05.2003 e della Corte Cost.le n. 233/2003), che individuano unicamente le due categorie del danno patrimoniale e del danno non patrimoniale, comprendendo nel secondo ogni danno di natura non patrimoniale derivante da valori inerenti alla persona, quindi sia il danno morale soggettivo sia il danno biologico, sia il danno da lesione di altri interessi di rilievo costituzionale inerenti alla persona (v. anche Cass. civ SU n. 26972/2008). Ciò, ponendo particolare attenzione e rigore nell'individuazione e quantificazione del ristoro onde evitare di incorrere in automatismi e duplicazioni risarcitori, in particolare per quanto attiene al danno morale e alla personalizzazione del danno biologico.
5 Tanto premesso a livello generale, si richiamano i risultati della CTU affidata al dott. , Per_11 espletata con l'ausilio del dott. (Direttore Centro Salute Mentale Distretto Persona_12
Valli Taro e Ceno dell' . Parte_3
L'ausiliario, sulla base di approfondito e assai dettagliato esame ha potuto verificare a carico di in conformità ai risultanti emersi dall'indagine testistitica, una sofferenza effettiva Pt_1 ricondotta a Disturbo da Stress Post-Traumatico (Criteri DSM-5, 2013) senza sintomi dissociativi. Si legge nella relazione che il quadro morboso è insorto in via reattiva alla lite/aggressione di cui è stato vittima nel giugno 2015 ed ha richiesto un trattamento specialistico continuativo, tuttora in corso, che ha compreso sia, inizialmente, un percorso psicoterapeutico specifico (EMDR), sia un trattamento psicofarmacologico con farmaci antidepressivi. Dal maggio 2017 tale quadro è andato incontro a parziale remissione sintomatologica. I successivi episodi di acuzie appaiono più verosimilmente correlati ad altre fonti di stress e hanno mostrato una fenomenica di chiaro stampo depressivo. Attualmente il quadro clinico è ben stabilizzato e il funzionamento è buono, tuttavia residuano, insicurezza, bassa autostima, lieve ansia fobica nei luoghi affollati e condotte di evitamento delle medesime situazioni. Il ragazzo prosegue il trattamento con farmaci antidepressivi (sertralina 100 mg/die
+ amitriptilina 10 mg/die) e la presa in carico presso il CSM Parma Nord-Ovest. La relazione peritale ha affermato la sussistenza del nesso di causalità tra l'evento e i postumi invalidanti riportati dall'attore, individuati essenzialmente in danno psichico, orami cronicizzato, quantificato in percentuale del 15-16% che si condivide sulla base delle motivazioni articolate espresse dal medico legale e medico psichiatra anche in replica alle osservazioni critiche dei convenuti (gli esiti della CTU sono invece condivisi dai consulenti di parte attrice). Gli esiti peritali sono infatti corroborati da una motivazione corretta sul piano logico e tecnico, la quale ben può porsi a fondamento della presente decisione, perché immune da ogni rilievo critico ("quando il giudice di merito aderisce alla CTU non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni dell'adesione in quanto l'accettazione di detto parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione": cfr. Cass. nn. 28647/2013, 10222/2009, 3881/2006), non essendovi validi motivi per disattenderne i risultati: è stato chiaramente e convincentemente sostenuto che prima del 16.06.2015 Pt_1 non fosse portatore di alcun elemento/sintomo psicopatologico e che essi abbiano iniziato a manifestarsi solo successivamente, qualificabili e qualificati in termini di disturbi post- traumatici da stress. Non è applicabile al caso in esame il DPR n. 12/2025, attuativo dell'art. 138 del Codice delle assicurazioni, vale a dire il regolamento relativo alla Tabella unica nazionale (Tun) dei valori pecuniari di liquidazione del danno biologico e di quello morale derivanti da sinistri stradali e da responsabilità sanitaria che abbiano causato lesioni gravi, con postumi invalidanti superiori al 10 per cento, poiché operante solo per sinistri verificatisi successivamente al 5 marzo 2025 data della sua entrata in vigore (v. art. 5). Di conseguenza, quantificando il danno biologico stimato dai consulenti in base alle note e recenti tabelle di Milano 2024 (per il riconoscimento del ruolo nazionale e applicabilità delle tabelle milanesi v. Cass. civ. n. 12408/2011 e per l'operatività, in modo specifico, di quelle vigenti al momento della liquidazione cfr. Cass. n. 33770/2019), in relazione all'età dell'attore all'epoca dell'aggressione (16 anni), si giunge all'importo di Euro 44.560,00, sul quale non si ritiene giustificato operare personalizzazioni in aumento o appesantimento del punto per peculiare sofferenza soggettiva o danno morale ulteriore, essendo stato di fatto accertato dal CTU un danno biologico essenzialmente di natura psicopatologica, ormai cronicizzato, con
6 riflessi sulla vita di relazione del soggetto limitati a specifici contesti esterni (segnati da vicinanza alle persone o contesto di verificazione dell'evento dannoso), dunque standard rispetto al valore del punto determinato dalle Tabelle, che nella liquidazione permettono all'attore di giovarsi della parametrazione a elementi aggiornati e assai successivi all'evento dannoso, perché espressi in moneta attuale. Il riconoscimento anche di una invalidità temporanea appare scarsamente motivato, sia per durata che per entità comunque modesta, che può ritenersi assorbita nell'entità complessiva del danno permanente attualizzato nell'importo sopra indicato. Vi è sul punto, da parte del perito d'ufficio, in ciò sollecitato dai consulenti attorei, una affermazione espressa in forma ipotetica e piuttosto generica, quasi apodittica, di “maggior intensità dei disturbi che hanno avuto una durata stimabile di circa 6 mesi”, è che permetterebbero di confermare un periodo di temporanea inabilità biologica di 180 giorni al 25%: non è possibile sulla base di tali sole asserzioni riconoscere un danno aggiuntivo a favore di Pt_1
Spetta invece a titolo di danno patrimoniale quello delle spese documentate e ritenute congrue dal CTU per 669,70 Euro. Sull'importo totale, arrotondato a 45.230,00 Euro già in moneta attuale, in quanto convertito con la liquidazione in credito di valuta, spettano gli interessi legali dalla data della pubblicazione della sentenza: i convenuti devono essere dichiarati tenuti e condannati, in solido tra loro, a rifondere il danno patito e liquidato in favore di . Parte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate sui valori medi dello scaglione in cui ricade l'ammontare del danno riconosciuto all'attore. Infine, le spese di CTU già liquidate sono poste definitivamente a carico dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa proposta da nei confronti di e , così decide: Parte_1 CP_1 Parte_2
- ritenuta la paritaria responsabilità dei convenuti per i fatti di causa, dichiara tenuti e condanna in solido tra loro e al pagamento in favore di , CP_1 Parte_2 Parte_1
a titolo di risarcimento danni, della complessiva somma di Euro 45.230,00 Euro in moneta attuale, oltre agli interessi legali dalla data della pubblicazione della sentenza al saldo effettivo;
- dichiara tenuti e condanna i convenuti in solido a rifondere a le spese processuali Parte_1 sostenute, liquidate sul valore dell'accolto in Euro 7.616,00 per compenso professionale e Euro 786,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- pone a carico dei convenuti in solido anche le spese di CTU nella misura liquidata in corso di causa.
Parma, 2 ottobre 2025
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura e allegata al verbale.
Il Giudice
RI RI
7
TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA SECONDA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 833/2022 tra
)Parte_1
ATTORE e
E CP_1 Parte_2
CONVENUTI
* Oggi 3 ottobre 2025, innanzi al Giudice dott.ssa RI RI sono comparsi l'Avv. Coriani in sostituzione dell'Avv. Schettino per e l'Avv. Malcisi per . E' presente Pt_1 CP_1 personalmente il convenuto . CP_1
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli di p.c. già depositati in fascicolo in occasione della precedente udienza. Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione. All'esito della camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., dandone lettura e depositandola telematicamente.
Il Giudice RI RI
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa RI RI, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 833/2022 Ruolo Generale promossa DA
Parte_1 con il patrocinio dell'Avv. Aniello Schettino come da mandato in atti;
ATTORE CONTRO
[...]
Controparte_2 con il patrocinio degli Avv.ti Susy Malcisi e Franco Varesi come da mandato in atti;
CONVENUTI
OGGETTO: “Danni da lesioni personali”
Conclusioni per parte attrice: “Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previe le declaratorie tutte del caso e di legge, attese le causali dedotte in atto di citazione, accertata la responsabilità di CP_1
e nella verificazione d'evento e delle relative conseguenze dannose in relazione ai fatti
[...] Parte_2 descritti nelle premesse dell'atto introduttivo, dichiarare i medesimi tenuti e condannare, in solido fra loro, al risarcimento dei danni tutti patiti da allo stato quantificati in €uro 67.791,70, od in quella Parte_1 somma maggiore o minore che per gli lterà dovuta, oltre interessi legali sulla somma rivalutata dal dovuto al saldo;
con il rimborso delle spese di C.T.U. e C.T.P.; vittoria di spese e compenso di causa, oltre spese generali nella misura del 15% ed oneri fiscali come per legge.”.
Conclusioni per parte convenuta: “Si precisano le conclusioni come segue. In via preliminare si eccepisce la nullità della perizia: -per mancato rispetto dei termini assegnati dal Giudice per le comunicazioni ai CTP dei convenuti con violazione del diritto di difesa;
-per mancata redazione dei verbali degli incontri;
-per l'utilizzo di documenti irritualmente depositati;
-inattendibilità per palese contraddizione fra l'elaborato del CTU con quello del proprio ausiliario dr mai chiarita;
-inattendibilità della perizia per mancata Per_1 presa in carico di elementi probatori acquisiti in istruttoria, testimonianze e documenti, e conseguentemente mancante valutazione degli stessi;
-inattendibilità della perizia per non aver mai individuato il nesso causale fra il fatto (pugno ricevuto) ed il danno (presunto) permanente, per carenza di valide motivazioni cliniche e medico legali a supporto e giustificazione dell'asserito nesso causale fra il fatto (pugno ricevuto) ed il presunto danno
2 permanente di natura psichica. Si chiede che la S.V. si compiaccia rinnovare la CTU, affidando ad altro medico legale la corrispondente indagine. Nel merito. Piaccia al Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria e avversa istanza, eccezione e deduzione, respingere le domande tutte di parte attrice in quanto infondate non provate in merito alla civile responsabilità di e con riferimento ai fatti del 16 giugno 2015 ed in merito alla mancanza Parte_2 CP_1 del nesso di causalità tra l'evento de quo e le conseguenze psicofisiche presumibilmente lamentate dallo Pt_1 con vittoria di spese e compenso di causa, oltre spese generali nella misura del 15% ed oneri fiscali come per legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
ha citato in giudizio i fratelli e , chiedendone la Parte_1 CP_1 Parte_2 condanna al risarcimento dei danni riportati in conseguenza dei fatti occorsi in data 16.06.2015, alle ore 13,30 circa, all'uscita dall'Istituto Format di via Paradigna in Parma. Nel dettaglio, ha allegato e dedotto: che nella data, orario e luogo anzi indicati, una volta terminate le lezioni del corso per operatore estetico da lui frequentato, si portava presso l'autovettura della madre,
che lo attendeva per accompagnarlo a casa, quando veniva avvicinato da tre Persona_2 ragazzi, che si trovavano fuori dal cancello della scuola;
che inizialmente non si preoccupava, conoscendo di vista due dei tre ragazzi, e , sapendo che il primo CP_1 Parte_2 era il fidanzato della sua compagna di corso che, mentre il terzo ragazzo si Persona_3 allontanava, , affiancato dal fratello , lo affrontava, affermando in CP_1 Parte_2 tono minaccioso: “Mi hanno detto che tu guardi la mia ragazza”; che chiedeva di far chiamare la ragazza in questione per chiarire la situazione, avendo compreso che lo pensava, CP_1 erroneamente, che lui avesse tentato un approccio sentimentale con la fidanzata;
che Per_3 interveniva, quindi, per dire che non era stata lei a riferire a quelle circostanze,
[...] CP_1 ma altre ragazze della stessa classe;
che, a quel punto, iniziava a spintonarlo, CP_1 mentre il fratello lo colpiva con un violento schiaffo alla guancia destra, Parte_2 spintonandolo ancora fino a farlo cadere a terra, urtando il cofano dell'autovettura del genitore;
che, una volta a terra, si copriva il volto con le mani per proteggersi mentre veniva colpito da calci sul capo, sul collo e sul fianco sinistro, dai due aggressori;
che solo l'intervento della madre e di un'insegnante del corso, interrompeva il pestaggio. Una Controparte_3 volta condotto al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Parma, era trattenuto in regime di ricovero e dimesso il giorno successivo con diagnosi di trauma cranico moderato e prognosi di dieci giorni di riposo e cure;
all'esito dei giorni di inabilità, era rimasto scosso e spaventato, tanto da rifiutare di uscire da casa, di riprendere le lezioni programmate e di frequentare lo stage formativo ugualmente previsto per paura di incontrare di nuovo i suoi aggressori. Seguiva presa in carico di all'epoca sedicenne, da parte del reparto di Neuropsichiatrica infantile Pt_1 della locale Azienda Ospedaliera e poi del come da documentazione in Controparte_4 atti, che nel 2020 certificava “disturbo di panico, episodio depressivo singolo di grado lieve” in relazione causale con l'evento traumatico per cui è causa. Di tutti i danni patiti, ha chiesto di ottenere il risarcimento dagli autori Parte_1 dell'aggressione. Si sono costituiti i convenuti per offrire differente ricostruzione dei fatti, ricondotti ad animata discussione tra le parti con reciproci spintonamenti conclusisi con il tentativo di aggressione alle spalle attuato dall'attore verso , impedito dal bloccaggio del fratello CP_1
che subiva, nell'immediatezza, l'urto dell'auto della madre di in ripartenza e Parte_2 Pt_1 gli insulti e sberle della donna. e negavano la responsabilità loro CP_1 Parte_2
3 ascritta e le conseguenze pregiudizievoli lamentate da portando a supporto varie Pt_1 riproduzioni fotografiche di momenti di svago dell'attore. La causa è stata istruita mediante documenti, audizione di testimoni e CTU, incombenti a cui è seguita la fissazione dell'udienza odierna per la precisazione delle conclusioni, discussione orale e pronuncia della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
*** Le risultanze processuali acquisite, complessivamente valutate, convincono della veridicità della ricostruzione del fatto storico così come sostanzialmente prospettato da , Parte_1 poiché se per la maggior parte delle persone udite, in ragione del consolidato rapporto di amicizia, sentimentale o parentale con l'una o l'altra parte, può essere espresso quanto meno un dubbio sulla loro attendibilità, così come reciprocamente fatto dalle parti nei confronti della madre di , , della fidanzata di , , e Parte_1 Controparte_5 CP_1 Persona_3 dell'amico dei convenuti, , ciò non può valere in alcun modo per l'insegnante CP_6 dell'Istituto Fornari, soggetto indifferente agli interessi in contesa, che Controparte_3 all'udienza del 12.10.2023 ha dichiarato in modo chiaro e lucido di avere “visto i fratelli CP_1 menare lo e di avere visto “sferrare un pugno al collo dello da uno dei due fratelli Pt_1 Pt_1 CP_1
(quello più vicino a me in quanto ero intervenuta per sedare la lite e staccarli l'uno dall'altro), non si Pt_1 difendeva, l'ho preso e l'ho portato nel cortile della scuola. Vi era anche la mamma di che io non Pt_1 conoscevo e l'ho appreso successivamente, che tirava via i due fratelli e gli diceva di non toccare il figlio”. La testimone non ha invece confermato gli insulti rivolti dai convenuti a e la caduta di Pt_1 questi sull'auto del genitore. La addebitabilità delle condotte lesive ai convenuti nei termini esposti in citazione e confermati dalla testimone è suffragata dal dato documentale, costituito dal messaggio inviato CP_5 nell'immediatezza del fatto da a , in cui si leggono le scuse rivolte a Persona_3 Parte_1 quest'ultimo e alla di lui madre dalla anche per conto del fidanzato “molto geloso e ha reagito Per_3 male … ti chiediamo scusa … se vuoi darmi il numero di tua mamma così chiedo scusa anche a lei”. Con riferimento alle testimonianze rilasciate dal padre e sorella dei convenuti, vale invece il rilievo assorbente, idoneo a privare di ogni valenza dimostrativa le due deposizioni, relativo alla assenza dei dichiaranti al momento del fatto: e Controparte_7 Controparte_8 hanno potuto confermare unicamente l'esistenza di un segno sulla gamba del loro congiunto al rientro a casa, posto in relazione causale con l'urto dell'auto condotta dalla – persona CP_5 che non è neppure parte del presente giudizio – unicamente per averne appreso da figli/fratello qui convenuti. La condotta degli ON è ontologicamente riconducibile al reato di lesioni personali dolose, attuata per motivi (pacifici) del tutto futili e riferiti ad attenzioni rivolte dall'attore alla fidanzata di uno dei convenuti: a tale condotta consegue la responsabilità risarcitoria solidale fondata sugli art. 2043, 2055 e 2059 cod. civ. Il fatto che i resistenti siano fratelli gemelli con tratti somatici identici (monozigoti) appare a chi scrive circostanza confermativa dell'attribuibilità delle condotte ai medesimi in quanto contemporaneamente presenti nel luogo, momento, contesto dell'aggressione, e permette di applicare la presunzione di pari responsabilità colpevole prevista dall'ultimo comma dell'art. 2055 citato, non certo di escluderla come invece ipotizzato dalla difesa degli . CP_1
Passando così alla quantificazione del danno, occorre in primo luogo respingere l'eccezione di nullità della CTU medica.
4 Non è ravvisabile alcuna lesione del contraddittorio tecnico poiché i CTP, dott. e Per_4 dott. per la parte convenuta, dott. e dott. per la parte attrice hanno Per_5 Per_6 Per_7 trasmesso le loro osservazioni complete e il CTU ha potuto esaminarle e prendere posizione sulle stesse con la articolata nota integrativa datata 21.05.2024. Inoltre, seppure non depositato il relativo verbale, l'elaborato peritale dà conto che alle operazioni di consulenza tecnica, fissate per il giorno 10.01.2024, presso lo studio del dott. (c/o Azienda USL distretto Fornovo di Taro), oltre allo stesso dott. Per_1 Per_1 hanno partecipato tutti i consulenti nominati. E' altresì documentato che, di comune accordo tra CTU e CTP di ambo le parti, si sia convenuto di sottoporre a valutazioni testistiche integrative ai fini di favorire un Parte_1 più dettagliato inquadramento clinico-diagnostico. La valutazione è stata eseguita dalla Dott.ssa , psicologa e psicoterapeuta, esperta psicodiagnosta in ambito clinico e Persona_8 forense, abituale collaboratrice sia del sottoscritto sia di altri professionisti. Agli incontri ha partecipato anche il Dott. psicologo, ausiliario del CTP di parte convenuta Dr. Persona_9
Persona_10
Al termine delle valutazioni la Dott.ssa ha così concluso: “Dall'analisi del profilo di Per_8 personalità emerso attraverso i questionari M MCMI-III si rileva nel ragazzo la presenza di sentimenti di inadeguatezza e introversione accompagnati dalla tendenza a svalutarsi e a pensare che gli altri siano più capaci o meritevoli. Il ragazzo potrebbe apparire come molto timido e introverso ed evitare il contesto gruppale e il coinvolgimento con gli altri. Emerge inoltre una sintomatologia ansiosa caratterizzata da senso di apprensione che porta il ragazzo ad aumentare strategie di coping rigide, autocritiche e perfezionistiche, rischiando di assumere uno stile ossessivo compulsivo. Inoltre, i punteggi di gravità e frequenza dei sintomi indagati attraverso l‟intervista CAPS 5 Ultimo Mese non soddisfano i criteri necessari a definire la presenza di un Disturbo da Stress Post-Traumatico secondo il DSM-5; tuttavia, si evidenzia la presenza di criteri sufficienti a confermare un Disturbo da Stress Post-Traumatico rilevati attraverso la somministrazione della CAPS 5 del Mese peggiore.” E infine, il fatto storico risulta effettivamente “acclarato” nei termini esposti dall'attore sulla base delle risultanze della prova testimoniale, alle quali il CTU ha avuto accesso, insieme all'intero fascicolo telematico, con il conferimento dell'incarico peritale. Va pertanto affermata la piena validità dell'accertamento tecnico d'ufficio svolto su Pt_1
, esteso all'esame diretto del periziando, alla valutazione psichiatrica compiuta dal dott.
[...] alla somministrazione di test da parte della dott.ssa e all'esame della Per_1 Per_8 zione sanitaria personale dell'attore, anche di formazione iva alle preclusioni istruttorie poiché è seguito dai Servizi per la Salute Mentale dall'agosto 2015 in maniera Pt_1 continuativa, dapprima dal Servizio di Neuropsichiatrica per l'Infanzia e l'Adolescenza (di seguito ) e successivamente, per la sopraggiunta maggiore età, dal marzo 2017 a tutt'oggi, CP_9 dal (di seguito CSM) Parma Nord-Ovest. Controparte_10
Ciò posto, l'inquadramento in punto di quantum risarcitorio è ormai consolidato e di tipo bipolare, a seguito delle sentenze della Suprema Corte di Cassazione n. 8827 e 8828 del 31.05.2003 e della Corte Cost.le n. 233/2003), che individuano unicamente le due categorie del danno patrimoniale e del danno non patrimoniale, comprendendo nel secondo ogni danno di natura non patrimoniale derivante da valori inerenti alla persona, quindi sia il danno morale soggettivo sia il danno biologico, sia il danno da lesione di altri interessi di rilievo costituzionale inerenti alla persona (v. anche Cass. civ SU n. 26972/2008). Ciò, ponendo particolare attenzione e rigore nell'individuazione e quantificazione del ristoro onde evitare di incorrere in automatismi e duplicazioni risarcitori, in particolare per quanto attiene al danno morale e alla personalizzazione del danno biologico.
5 Tanto premesso a livello generale, si richiamano i risultati della CTU affidata al dott. , Per_11 espletata con l'ausilio del dott. (Direttore Centro Salute Mentale Distretto Persona_12
Valli Taro e Ceno dell' . Parte_3
L'ausiliario, sulla base di approfondito e assai dettagliato esame ha potuto verificare a carico di in conformità ai risultanti emersi dall'indagine testistitica, una sofferenza effettiva Pt_1 ricondotta a Disturbo da Stress Post-Traumatico (Criteri DSM-5, 2013) senza sintomi dissociativi. Si legge nella relazione che il quadro morboso è insorto in via reattiva alla lite/aggressione di cui è stato vittima nel giugno 2015 ed ha richiesto un trattamento specialistico continuativo, tuttora in corso, che ha compreso sia, inizialmente, un percorso psicoterapeutico specifico (EMDR), sia un trattamento psicofarmacologico con farmaci antidepressivi. Dal maggio 2017 tale quadro è andato incontro a parziale remissione sintomatologica. I successivi episodi di acuzie appaiono più verosimilmente correlati ad altre fonti di stress e hanno mostrato una fenomenica di chiaro stampo depressivo. Attualmente il quadro clinico è ben stabilizzato e il funzionamento è buono, tuttavia residuano, insicurezza, bassa autostima, lieve ansia fobica nei luoghi affollati e condotte di evitamento delle medesime situazioni. Il ragazzo prosegue il trattamento con farmaci antidepressivi (sertralina 100 mg/die
+ amitriptilina 10 mg/die) e la presa in carico presso il CSM Parma Nord-Ovest. La relazione peritale ha affermato la sussistenza del nesso di causalità tra l'evento e i postumi invalidanti riportati dall'attore, individuati essenzialmente in danno psichico, orami cronicizzato, quantificato in percentuale del 15-16% che si condivide sulla base delle motivazioni articolate espresse dal medico legale e medico psichiatra anche in replica alle osservazioni critiche dei convenuti (gli esiti della CTU sono invece condivisi dai consulenti di parte attrice). Gli esiti peritali sono infatti corroborati da una motivazione corretta sul piano logico e tecnico, la quale ben può porsi a fondamento della presente decisione, perché immune da ogni rilievo critico ("quando il giudice di merito aderisce alla CTU non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni dell'adesione in quanto l'accettazione di detto parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione": cfr. Cass. nn. 28647/2013, 10222/2009, 3881/2006), non essendovi validi motivi per disattenderne i risultati: è stato chiaramente e convincentemente sostenuto che prima del 16.06.2015 Pt_1 non fosse portatore di alcun elemento/sintomo psicopatologico e che essi abbiano iniziato a manifestarsi solo successivamente, qualificabili e qualificati in termini di disturbi post- traumatici da stress. Non è applicabile al caso in esame il DPR n. 12/2025, attuativo dell'art. 138 del Codice delle assicurazioni, vale a dire il regolamento relativo alla Tabella unica nazionale (Tun) dei valori pecuniari di liquidazione del danno biologico e di quello morale derivanti da sinistri stradali e da responsabilità sanitaria che abbiano causato lesioni gravi, con postumi invalidanti superiori al 10 per cento, poiché operante solo per sinistri verificatisi successivamente al 5 marzo 2025 data della sua entrata in vigore (v. art. 5). Di conseguenza, quantificando il danno biologico stimato dai consulenti in base alle note e recenti tabelle di Milano 2024 (per il riconoscimento del ruolo nazionale e applicabilità delle tabelle milanesi v. Cass. civ. n. 12408/2011 e per l'operatività, in modo specifico, di quelle vigenti al momento della liquidazione cfr. Cass. n. 33770/2019), in relazione all'età dell'attore all'epoca dell'aggressione (16 anni), si giunge all'importo di Euro 44.560,00, sul quale non si ritiene giustificato operare personalizzazioni in aumento o appesantimento del punto per peculiare sofferenza soggettiva o danno morale ulteriore, essendo stato di fatto accertato dal CTU un danno biologico essenzialmente di natura psicopatologica, ormai cronicizzato, con
6 riflessi sulla vita di relazione del soggetto limitati a specifici contesti esterni (segnati da vicinanza alle persone o contesto di verificazione dell'evento dannoso), dunque standard rispetto al valore del punto determinato dalle Tabelle, che nella liquidazione permettono all'attore di giovarsi della parametrazione a elementi aggiornati e assai successivi all'evento dannoso, perché espressi in moneta attuale. Il riconoscimento anche di una invalidità temporanea appare scarsamente motivato, sia per durata che per entità comunque modesta, che può ritenersi assorbita nell'entità complessiva del danno permanente attualizzato nell'importo sopra indicato. Vi è sul punto, da parte del perito d'ufficio, in ciò sollecitato dai consulenti attorei, una affermazione espressa in forma ipotetica e piuttosto generica, quasi apodittica, di “maggior intensità dei disturbi che hanno avuto una durata stimabile di circa 6 mesi”, è che permetterebbero di confermare un periodo di temporanea inabilità biologica di 180 giorni al 25%: non è possibile sulla base di tali sole asserzioni riconoscere un danno aggiuntivo a favore di Pt_1
Spetta invece a titolo di danno patrimoniale quello delle spese documentate e ritenute congrue dal CTU per 669,70 Euro. Sull'importo totale, arrotondato a 45.230,00 Euro già in moneta attuale, in quanto convertito con la liquidazione in credito di valuta, spettano gli interessi legali dalla data della pubblicazione della sentenza: i convenuti devono essere dichiarati tenuti e condannati, in solido tra loro, a rifondere il danno patito e liquidato in favore di . Parte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate sui valori medi dello scaglione in cui ricade l'ammontare del danno riconosciuto all'attore. Infine, le spese di CTU già liquidate sono poste definitivamente a carico dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa proposta da nei confronti di e , così decide: Parte_1 CP_1 Parte_2
- ritenuta la paritaria responsabilità dei convenuti per i fatti di causa, dichiara tenuti e condanna in solido tra loro e al pagamento in favore di , CP_1 Parte_2 Parte_1
a titolo di risarcimento danni, della complessiva somma di Euro 45.230,00 Euro in moneta attuale, oltre agli interessi legali dalla data della pubblicazione della sentenza al saldo effettivo;
- dichiara tenuti e condanna i convenuti in solido a rifondere a le spese processuali Parte_1 sostenute, liquidate sul valore dell'accolto in Euro 7.616,00 per compenso professionale e Euro 786,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- pone a carico dei convenuti in solido anche le spese di CTU nella misura liquidata in corso di causa.
Parma, 2 ottobre 2025
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura e allegata al verbale.
Il Giudice
RI RI
7