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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 16/01/2025, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1570/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 1570/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. APRILE CARBONE Parte_1 C.F._1
GIUSEPPE
ATTORE/I contro
(C.F. ); Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO/I
OGGETTO
Vendita di cose immobili
CONCLUSIONI
Parte attrice:
“- Accertare e dichiarare che, ai sensi dell'art. 1359 c.c., la condizione sospensiva contenuta nel contratto di compravendita si deve considerare come avverata, essendo dipeso il mancato avveramento unicamente dal comportamento della parte che ne aveva interesse contrario, e per l'effetto ordinare al Notaio di consegnare tutto l'ammontare residuo, ad oggi depositato presso lo Persona_1 studio, all'attrice ; Parte_1
-Condannare la convenuta a versare all'attrice gli interessi maturati Controparte_1 Parte_1 sulla somma di euro 8.000,00 a partire dal 31 dicembre 2012 e sino alla data di inizio del presente giudizio, oltre a quanto, al medesimo titolo, il Giudice vorrà riconoscere per la durata totale del giudizio medesimo.”
pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia della convenuta la quale, nonostante la Controparte_1 regolarità della notifica dell'atto di citazione, avvenuta ai sensi dell'art. 140 c.p.c., non si è costituita in giudizio.
Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 19 aprile 2021, ha convenuto in Parte_1 giudizio esponendo che in data 23 maggio 2011, insieme ai figli Controparte_1 CP_2
e , stipulava un contratto di compravendita con ,
[...] Controparte_3 Controparte_4 avente ad oggetto un immobile sito a Donnalucata, frazione di Scicli, in via Monterotondo n. 12, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Scicli al foglio 96, p.lla 422, sub. 4, e classificato come
A/4, cl. 1; che il pagamento di una parte del saldo del prezzo, pari a € 8.000,00, era subordinato al rilascio da parte della venditrice (cioè parte attrice) del certificato di abitabilità entro la data del 31.12.2012; che in data 23 maggio 2011, stipulava un atto di dichiarazione di nomina, individuando CP_4
come effettiva acquirente dell'immobile, la quale accettava e ratificava tutte le azioni Controparte_1 compiute da quale suo rappresentante. CP_4
Chiedeva pertanto, al Tribunale, di accertare e dichiarare avverata la condizione sospensiva oggetto di controversia sostenendo che l'evento dedotto sarebbe mancato per causa imputabile all'acquirente.
Assegnati i chiesti termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. ed istruita la causa a mezzo di prove documentali e testimoniali, veniva posta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La domanda della parte attrice risulta infondata e deve pertanto essere rigettata.
Con il contratto di compravendita del 23.5.2011 le parti hanno espressamente pattuito che il saldo finale del prezzo (pari a 8.000,00 €) sarebbe stato consegnato al venditore previo rilascio del certificato di abitabilità entro la data del 31.12.2012: “...le pratiche necessarie per l'ottenimento del certificato di abitabilità ...verranno eseguiti a spese della parte alienante...dichiara la parte alienante che il certificato di abitabilità non risulta essere già stato rilasciato ...convengono le parti che il rilascio di tale certificato, e la sua consegna alla parte acquirente, dovranno essere eseguiti a cura e spese della parte alienante entro il 31 dicembre 2012. A garanzia dell'ottenimento del rilascio di tale certificato convengono sin d'ora le parti che la somma di € 8.000,00, facente parte di quanto oggi pagato a saldo del prezzo di vendita e portata dal sopra citato assegno circolare...all'ordine del notaio...viene depositata a me notaio, con l'incarico di versare la stessa somma...alla parte venditrice in occasione della consegna del certificato di abitabilità, che dovrà avvenire entro il 31.12.2012...decorso inutilmente il termine del 31.12.2012 senza che le competenti autorità comunali abbiano rilasciato il certificato di abitabilità la suddetta somma verrà riconsegnata alla parte acquirente”.
La Corte di Cassazione ha chiarito che “Nell'ipotesi di negozio condizionato, per l'operatività dell'art. 1359 cod. civ., in virtù del quale la condizione si considera avverata qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario al suo avveramento, è necessaria la sussistenza di una condotta dolosa o colposa di detta parte, non riscontrabile nel caso di mero comportamento inattivo, salvo che questo non costituisca violazione di un obbligo di agire imposto dal contratto o dalla legge”(Cass.Sentenza n. 8843 del 11/04/2013).
Inoltre, l'obbligo previsto dall'articolo 1358 c.c., di comportarsi, in pendenza della condizione, secondo buona fede, non può implicare per una delle parti l'accettazione di un sacrificio dei suoi diritti o legittimi interessi, nel senso di vedere mutare l'equilibrio economico delle prestazioni stabilito nel pagina 2 di 3 contratto condizionato. Infatti, sebbene l'articolo 1358 c.c. imponga ai contraenti di comportarsi secondo buona fede durante il periodo di pendenza della condizione, tale obbligo deve essere valutato secondo uno standard di diligenza media e tollerabile sacrificio, senza imporre uno specifico comportamento omissivo in assenza di un obbligo giuridico specifico (cfr. 28/8/2020, n. 18031).
Orbene nel caso in esame, parte attrice si duole che la parte compratrice non si sarebbe fatta carico delle spese di adeguamento dell'immobile, necessarie per ottenere il certificato di abitabilità, così determinando l'impossibilità di avveramento della condizione ex art. 1359 c.c., ma il presupposto di tale effetto giuridico, ovvero della finzione di avveramento della condizione, non risulta in alcun modo essere stato concordato dalle parti. La convenuta non poteva essere tenuta, sulla base del contratto prodotto da parte attrice, a farsi carico dei costi di adeguamento dell'impianto (così genericamente indicati in citazione e poi specificati nella seconda memoria ex art. 183 cpc come relativi all'adeguamento elettrico), poiché tali spese non erano state ivi espressamente concordate, e il contratto non prevedeva che l'acquirente dovesse sostenere tali costi. È evidente, dunque, che non risulta alcuna violazione di un obbligo di agire da parte della , né si può ravvisare un comportamento doloso CP_1
o colposo. Il contratto di compravendita non contemplava obblighi di agire per l'acquirente e la clausola inserita nel contratto stabiliva chiaramente che fosse la venditrice a sostenere i costi "per tutto quanto possa occorrere per l'ottenimento del relativo certificato di abitabilità". L'avveramento della condizione era quindi subordinato all'operato della venditrice che avrebbe dovuto eseguire le opere necessarie per l'ottenimento del certificato entro i termini stabiliti.
Pertanto deve escludersi che il mancato ottenimento del certificato di abitabilità entro il 31.12.2012 sia ascrivibile alla condotta della convenuta contraria a buona fede, né tanto meno può ritenersi che l'evento dedotto sia mancato per causa imputabile all'acquirente.
Alla luce delle dette considerazioni, la domanda, proposta dopo quasi un novennio dalla scadenza del
31.12.2012, va rigettata;
nulla sulle spese di lite, nella contumacia di parte convenuta.
P.Q.M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa o eccezione: rigetta la domanda.
Ragusa, 16/01/2025
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 1570/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. APRILE CARBONE Parte_1 C.F._1
GIUSEPPE
ATTORE/I contro
(C.F. ); Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO/I
OGGETTO
Vendita di cose immobili
CONCLUSIONI
Parte attrice:
“- Accertare e dichiarare che, ai sensi dell'art. 1359 c.c., la condizione sospensiva contenuta nel contratto di compravendita si deve considerare come avverata, essendo dipeso il mancato avveramento unicamente dal comportamento della parte che ne aveva interesse contrario, e per l'effetto ordinare al Notaio di consegnare tutto l'ammontare residuo, ad oggi depositato presso lo Persona_1 studio, all'attrice ; Parte_1
-Condannare la convenuta a versare all'attrice gli interessi maturati Controparte_1 Parte_1 sulla somma di euro 8.000,00 a partire dal 31 dicembre 2012 e sino alla data di inizio del presente giudizio, oltre a quanto, al medesimo titolo, il Giudice vorrà riconoscere per la durata totale del giudizio medesimo.”
pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia della convenuta la quale, nonostante la Controparte_1 regolarità della notifica dell'atto di citazione, avvenuta ai sensi dell'art. 140 c.p.c., non si è costituita in giudizio.
Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 19 aprile 2021, ha convenuto in Parte_1 giudizio esponendo che in data 23 maggio 2011, insieme ai figli Controparte_1 CP_2
e , stipulava un contratto di compravendita con ,
[...] Controparte_3 Controparte_4 avente ad oggetto un immobile sito a Donnalucata, frazione di Scicli, in via Monterotondo n. 12, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Scicli al foglio 96, p.lla 422, sub. 4, e classificato come
A/4, cl. 1; che il pagamento di una parte del saldo del prezzo, pari a € 8.000,00, era subordinato al rilascio da parte della venditrice (cioè parte attrice) del certificato di abitabilità entro la data del 31.12.2012; che in data 23 maggio 2011, stipulava un atto di dichiarazione di nomina, individuando CP_4
come effettiva acquirente dell'immobile, la quale accettava e ratificava tutte le azioni Controparte_1 compiute da quale suo rappresentante. CP_4
Chiedeva pertanto, al Tribunale, di accertare e dichiarare avverata la condizione sospensiva oggetto di controversia sostenendo che l'evento dedotto sarebbe mancato per causa imputabile all'acquirente.
Assegnati i chiesti termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. ed istruita la causa a mezzo di prove documentali e testimoniali, veniva posta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La domanda della parte attrice risulta infondata e deve pertanto essere rigettata.
Con il contratto di compravendita del 23.5.2011 le parti hanno espressamente pattuito che il saldo finale del prezzo (pari a 8.000,00 €) sarebbe stato consegnato al venditore previo rilascio del certificato di abitabilità entro la data del 31.12.2012: “...le pratiche necessarie per l'ottenimento del certificato di abitabilità ...verranno eseguiti a spese della parte alienante...dichiara la parte alienante che il certificato di abitabilità non risulta essere già stato rilasciato ...convengono le parti che il rilascio di tale certificato, e la sua consegna alla parte acquirente, dovranno essere eseguiti a cura e spese della parte alienante entro il 31 dicembre 2012. A garanzia dell'ottenimento del rilascio di tale certificato convengono sin d'ora le parti che la somma di € 8.000,00, facente parte di quanto oggi pagato a saldo del prezzo di vendita e portata dal sopra citato assegno circolare...all'ordine del notaio...viene depositata a me notaio, con l'incarico di versare la stessa somma...alla parte venditrice in occasione della consegna del certificato di abitabilità, che dovrà avvenire entro il 31.12.2012...decorso inutilmente il termine del 31.12.2012 senza che le competenti autorità comunali abbiano rilasciato il certificato di abitabilità la suddetta somma verrà riconsegnata alla parte acquirente”.
La Corte di Cassazione ha chiarito che “Nell'ipotesi di negozio condizionato, per l'operatività dell'art. 1359 cod. civ., in virtù del quale la condizione si considera avverata qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario al suo avveramento, è necessaria la sussistenza di una condotta dolosa o colposa di detta parte, non riscontrabile nel caso di mero comportamento inattivo, salvo che questo non costituisca violazione di un obbligo di agire imposto dal contratto o dalla legge”(Cass.Sentenza n. 8843 del 11/04/2013).
Inoltre, l'obbligo previsto dall'articolo 1358 c.c., di comportarsi, in pendenza della condizione, secondo buona fede, non può implicare per una delle parti l'accettazione di un sacrificio dei suoi diritti o legittimi interessi, nel senso di vedere mutare l'equilibrio economico delle prestazioni stabilito nel pagina 2 di 3 contratto condizionato. Infatti, sebbene l'articolo 1358 c.c. imponga ai contraenti di comportarsi secondo buona fede durante il periodo di pendenza della condizione, tale obbligo deve essere valutato secondo uno standard di diligenza media e tollerabile sacrificio, senza imporre uno specifico comportamento omissivo in assenza di un obbligo giuridico specifico (cfr. 28/8/2020, n. 18031).
Orbene nel caso in esame, parte attrice si duole che la parte compratrice non si sarebbe fatta carico delle spese di adeguamento dell'immobile, necessarie per ottenere il certificato di abitabilità, così determinando l'impossibilità di avveramento della condizione ex art. 1359 c.c., ma il presupposto di tale effetto giuridico, ovvero della finzione di avveramento della condizione, non risulta in alcun modo essere stato concordato dalle parti. La convenuta non poteva essere tenuta, sulla base del contratto prodotto da parte attrice, a farsi carico dei costi di adeguamento dell'impianto (così genericamente indicati in citazione e poi specificati nella seconda memoria ex art. 183 cpc come relativi all'adeguamento elettrico), poiché tali spese non erano state ivi espressamente concordate, e il contratto non prevedeva che l'acquirente dovesse sostenere tali costi. È evidente, dunque, che non risulta alcuna violazione di un obbligo di agire da parte della , né si può ravvisare un comportamento doloso CP_1
o colposo. Il contratto di compravendita non contemplava obblighi di agire per l'acquirente e la clausola inserita nel contratto stabiliva chiaramente che fosse la venditrice a sostenere i costi "per tutto quanto possa occorrere per l'ottenimento del relativo certificato di abitabilità". L'avveramento della condizione era quindi subordinato all'operato della venditrice che avrebbe dovuto eseguire le opere necessarie per l'ottenimento del certificato entro i termini stabiliti.
Pertanto deve escludersi che il mancato ottenimento del certificato di abitabilità entro il 31.12.2012 sia ascrivibile alla condotta della convenuta contraria a buona fede, né tanto meno può ritenersi che l'evento dedotto sia mancato per causa imputabile all'acquirente.
Alla luce delle dette considerazioni, la domanda, proposta dopo quasi un novennio dalla scadenza del
31.12.2012, va rigettata;
nulla sulle spese di lite, nella contumacia di parte convenuta.
P.Q.M
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Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa o eccezione: rigetta la domanda.
Ragusa, 16/01/2025
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
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