TRIB
Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 12/12/2025, n. 1865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1865 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Seconda Sezione Civile Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari, nella causa n. RG 829 /2024 ;
- visti gli atti di causa e le note scritte ai sensi dell'art. 127-ter cpc depositate in sostituzione dell'udienza del 11.12.2025, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 16/02/2024 ed iscritto al n 829 - 2024 RG , vertente tra
- nata a [...] il [...], ed Parte_1 ivi residente a[...], Codice Fiscale
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, C.F._1 dall'Avv. Pietro SIVIGLIA, CF , PEC C.F._2
fax 1782212045, presso il cui Email_1 studio, sito in Reggio Calabria alla Via Antonio Cimino n. 65, è elettivamente domiciliata;
- ricorrente -
Contro
- (C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura CP_2
Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria (C.F. ), presso i cui P.IVA_2 uffici, in Via del Plebiscito n. 15, è ex lege domiciliato e presso cui andranno inviate le comunicazioni di Cancelleria, al numero di fax 0965811224, ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata
Email_2
- resistente -
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede: Motivazione contestuale
- CONCLUSIONI delle parti: come in atti. 1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato in data 16/02/2024 la ricorrente premette:
- che è docente a tempo indeterminato nella scuola dell'infanzia Per_1
) con attuale sede di servizio presso l'Istituto Comprensivo SAN
[...]
SPERATO-CARDETO di Reggio Calabria;
- che ha lavorato, prima dell'immissione in ruolo, alle dipendenze dell'amministrazione resistente in forza di vari contratti di lavoro a tempo determinato per supplenze brevi, meglio specificati in ricorso negli anni scolastici 2017/2018, 2019/2020, 2021/2022. Si duole del fatto che per gli anni scolastici in cui ha prestato servizio in virtù di contratti per supplenze brevi e saltuarie, l'amministrazione resistente non le ha corrisposto la retribuzione professionale docenti. Eccepisce, in estrema sintesi, l'illegittimità del mancato pagamento della retribuzione professionale docenti riservata al solo personale a tempo indeterminato, con esclusione di quello a tempo determinato, in quanto contraria ai principi di non discriminazione, argomentando che non appare sorretto da alcuna giustificazione il trattamento differenziato tra personale assunto a tempo indeterminato e a tempo determinato. Chiede nelle conclusioni: “accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 del CCNL del 31.08.1999 in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il convenuto;
per l'effetto di CP_1 condannare il , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, al pagamento in suo favore delle relative differenze retributive pari ad € 3.877,50 o a quella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo “.
§ 2. Si è costituito il resistente Controparte_1 formulando, in memoria di costituzione, eccezione di prescrizione quinquennale con riferimento ai diritti connessi, secondo la prospettazione di controparte, ai giorni di servizio richiamati in ricorso per gli a.s. 2017/2018 e 2018/19.” Conclude comunque per il rigetto del ricorso per l'asserita infondatezza in punto di diritto.
§ 3. L'eccezione di prescrizione sollevata dal resistente è tempestiva e fondata.
§ 3.1. Preliminarmente si osserva che la costituzione del resistente è avvenuta nel termine di cui all'art. 416 c.p.c è, pertanto, l'eccezione di prescrizione risulta validamente formulata. Parte ricorrente, con le note del 10/02/2025 e anche con le ultime note depositate, ha dedotto la tardività della costituzione del resistente per non essere avvenuta entro il 27/01/2025 ovvero nei 10 giorni prima rispetto al
2 06/02/2025 quale termine originariamente previsto per il deposito delle note di trattazione scritta. Con provvedimento del 12/02/2025 questo giudicante ha già rilevato la tempestività della costituzione del ricorrente in quanto con decreto del 16.01.2025 ed “a modifica del precedente decreto di trattazione scritta” (che prevedeva come termine per le note di trattazione scritta il 6.2.2025) l'udienza è stata spostata con termine per note di trattazione scritta fino alle ore 10,00 dell'11.02.2025. Sul punto, infatti, al fine di verificare la tempestività della costituzione del convenuto, non si deve avere riguardo all'udienza originariamente stabilita dal provvedimento del giudice, ma a quella fissata in dipendenza del rinvio d'ufficio della stessa, che concreta una modifica del precedente provvedimento di fissazione, e che venga effettivamente tenuta in sostituzione (cfr. tra le altre Cass. SU 14288/2007). Con il medesimo provvedimento del 12/02/2025 è stato sollecitato il contraddittorio sul punto, assegnando termine per note difensive che nessuna delle parti ha utilizzato.
§ 3.2. Fatta questa preliminare premessa si osserva, con riguardo alla fondatezza dell'eccezione di prescrizione, che prima del deposito del ricorso, avvenuto in data 16/02/2024, l'unico atto interruttivo della prescrizione prodotto è costituito da una diffida inviata a mezzo pec che risulta essere stata trasmessa nella stessa data del 16/02/2024. L'eccezione è quindi fondata: per cui è prescritto il diritto alla retribuzione professionale docente per i giorni di servizio espletati nel quinquennio anteriore al 16.02.2024, ovvero per il servizio anteriore al 16.02.2019.
§ 4. Il ricorso è risultato fondato con riferimento ai periodi richiesti e non prescritti in relazione all'anno scolastico 2019/2020 e all'anno scolastico 2021/2022, per complessivi 245 giorni (deve precisarsi che il servizio allegato dalla ricorrente è pacifico), e conseguentemente in tali limiti deve essere accolto per le ragioni che seguono.
§ 4.1. La ricorrente lamenta che non le è stata corrisposta la “retribuzione professionale docenti” prevista dall'art. 7 del C.C.N.L. del 15.03.2001 per il personale del comparto della scuola. La suddetta norma contrattuale così testualmente statuisce:
“
1. Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso
3 limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.
3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL
4.8.1995.”. La contrattazione successiva ha solo modificato l'entità della retribuzione professionale docenti. L'Amministrazione convenuta attribuisce la retribuzione professionale docenti (brevemente RPD) ai soli docenti di ruolo o con incarico annuale (30 giugno o 31 agosto) in forza dell'art. 7 del CCNL per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001. La questione di diritto in ordine all'applicabilità anche all'attività lavorativa prestata in forza di contratti a tempo determinato riconducibili alla supplenza temporanea dell'art. 7 del C.C.N.L. del 15.03.2001 per il personale del comparto della scuola, è stata affrontata e risolta dalla Suprema Corte di Cassazione – sez. Lavoro, con l'ordinanza n 20015 del 27.7.2018, in fattispecie del tutto sovrapponibile a quella che ci occupa. La Suprema Corte di Cassazione – sez. Lavoro, con l'ordinanza n 20015 del 27.7.2018, ha statuito il seguente principio di diritto: « l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio». Nel caso che ci occupa occorre fare applicazione del suddetto principio di diritto, non essendovi ragioni per discostarsene, tanto più che lo stesso è stato confermato da Cass. 6293/2020, che ha ribadito come risulti “conforme alla clausola 4 dell' Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE (per la quale gli assunti a tempo determinato "non possono essere trattati in modo meno favorevole ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato a meno che non sussistano ragioni oggettive") applicabile nella fattispecie, secondo l'orientamento espresso da questa Corte con la sentenza del 27.7.2018 n. 20015, l'interpretazione dell'art. 7 CCNL per il comparto Scuola del
4 15.3.2001, che, relativamente alla spettanza della "retribuzione professionale docenti" ivi prevista, ha finito per escludere l'esistenza di ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato, sia sulla base della formulazione letterale della norma, che, quanto alla titolarità di tale voce retributiva, non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, né consente di desumere una tale distinzione dal richiamo nella stessa norma contenuto all'art. 25 del CCNL 31.8.1999, disciplinante, viceversa, in termini selettivi con riguardo alle varie categorie di docenti il diverso emolumento denominato "compenso individuale accessorio", risultando quel richiamo operato solo quanto alle modalità ed al computo applicabili per la corresponsione della nuova voce retributiva, sia sulla base della ratio della norma istitutiva volta a compensare l apporto 6 professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio”.
§ 4.2. La ricorrente per l'anno scolastico 2019/2020 chiede la retribuzione professionale docenti per il periodo dal 14/10/2019 al 22/01/2020. Nell'anno scolastico 2021/2022 formula la richiesta della predetta retribuzione accessoria per i periodi dal 22/09/2021 al 30/10/2021 e dal 16/01/2022 al 30/06/2022. Per un totale complessivo di 245 giorni di servizio che moltiplicato per l'importo giornaliero di € 5,82 è pari alla complessiva somma di € 1.425,90 ed in tale misura il ricorso deve essere accolto.
§ 5. Le spese legali seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo ex DM 55/2014, applicata la riduzione del 50% ai valori medi dello scaglione di riferimento in considerazione della non complessità della causa, applicando la maggiorazione del 10% ex art. 4, c.1 bis, DM 55/2014, stante i collegamenti ipertestuali.
p.q.m.
- accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, condanna il resistente
, in persona del legale rapp.te p.t., al Controparte_1 pagamento in favore della ricorrente della complessiva somma pari ad € 1.425,90 a titolo di retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 del CCNL del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il convenuto per i periodi relativi CP_1 agli anni scolastici 2019/2020 e 2021/2022, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalle singole maturazioni mensili al saldo;
- rigetta nel resto il ricorso;
- condanna il resistente , in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t., alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 1.444,30 per compenso di avvocato (importo comprensivo della maggiorazione del 10%
5 ex art. 4, c.1 bis, DM 55/2014), oltre rimborso forfettario spese generali 15%, CPA ed IVA come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario avv. Pietro Siviglia.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in Reggio Calabria, 12/12/2025 Il giudice del lavoro Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
6
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari, nella causa n. RG 829 /2024 ;
- visti gli atti di causa e le note scritte ai sensi dell'art. 127-ter cpc depositate in sostituzione dell'udienza del 11.12.2025, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 16/02/2024 ed iscritto al n 829 - 2024 RG , vertente tra
- nata a [...] il [...], ed Parte_1 ivi residente a[...], Codice Fiscale
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, C.F._1 dall'Avv. Pietro SIVIGLIA, CF , PEC C.F._2
fax 1782212045, presso il cui Email_1 studio, sito in Reggio Calabria alla Via Antonio Cimino n. 65, è elettivamente domiciliata;
- ricorrente -
Contro
- (C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura CP_2
Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria (C.F. ), presso i cui P.IVA_2 uffici, in Via del Plebiscito n. 15, è ex lege domiciliato e presso cui andranno inviate le comunicazioni di Cancelleria, al numero di fax 0965811224, ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata
Email_2
- resistente -
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede: Motivazione contestuale
- CONCLUSIONI delle parti: come in atti. 1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato in data 16/02/2024 la ricorrente premette:
- che è docente a tempo indeterminato nella scuola dell'infanzia Per_1
) con attuale sede di servizio presso l'Istituto Comprensivo SAN
[...]
SPERATO-CARDETO di Reggio Calabria;
- che ha lavorato, prima dell'immissione in ruolo, alle dipendenze dell'amministrazione resistente in forza di vari contratti di lavoro a tempo determinato per supplenze brevi, meglio specificati in ricorso negli anni scolastici 2017/2018, 2019/2020, 2021/2022. Si duole del fatto che per gli anni scolastici in cui ha prestato servizio in virtù di contratti per supplenze brevi e saltuarie, l'amministrazione resistente non le ha corrisposto la retribuzione professionale docenti. Eccepisce, in estrema sintesi, l'illegittimità del mancato pagamento della retribuzione professionale docenti riservata al solo personale a tempo indeterminato, con esclusione di quello a tempo determinato, in quanto contraria ai principi di non discriminazione, argomentando che non appare sorretto da alcuna giustificazione il trattamento differenziato tra personale assunto a tempo indeterminato e a tempo determinato. Chiede nelle conclusioni: “accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 del CCNL del 31.08.1999 in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il convenuto;
per l'effetto di CP_1 condannare il , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, al pagamento in suo favore delle relative differenze retributive pari ad € 3.877,50 o a quella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo “.
§ 2. Si è costituito il resistente Controparte_1 formulando, in memoria di costituzione, eccezione di prescrizione quinquennale con riferimento ai diritti connessi, secondo la prospettazione di controparte, ai giorni di servizio richiamati in ricorso per gli a.s. 2017/2018 e 2018/19.” Conclude comunque per il rigetto del ricorso per l'asserita infondatezza in punto di diritto.
§ 3. L'eccezione di prescrizione sollevata dal resistente è tempestiva e fondata.
§ 3.1. Preliminarmente si osserva che la costituzione del resistente è avvenuta nel termine di cui all'art. 416 c.p.c è, pertanto, l'eccezione di prescrizione risulta validamente formulata. Parte ricorrente, con le note del 10/02/2025 e anche con le ultime note depositate, ha dedotto la tardività della costituzione del resistente per non essere avvenuta entro il 27/01/2025 ovvero nei 10 giorni prima rispetto al
2 06/02/2025 quale termine originariamente previsto per il deposito delle note di trattazione scritta. Con provvedimento del 12/02/2025 questo giudicante ha già rilevato la tempestività della costituzione del ricorrente in quanto con decreto del 16.01.2025 ed “a modifica del precedente decreto di trattazione scritta” (che prevedeva come termine per le note di trattazione scritta il 6.2.2025) l'udienza è stata spostata con termine per note di trattazione scritta fino alle ore 10,00 dell'11.02.2025. Sul punto, infatti, al fine di verificare la tempestività della costituzione del convenuto, non si deve avere riguardo all'udienza originariamente stabilita dal provvedimento del giudice, ma a quella fissata in dipendenza del rinvio d'ufficio della stessa, che concreta una modifica del precedente provvedimento di fissazione, e che venga effettivamente tenuta in sostituzione (cfr. tra le altre Cass. SU 14288/2007). Con il medesimo provvedimento del 12/02/2025 è stato sollecitato il contraddittorio sul punto, assegnando termine per note difensive che nessuna delle parti ha utilizzato.
§ 3.2. Fatta questa preliminare premessa si osserva, con riguardo alla fondatezza dell'eccezione di prescrizione, che prima del deposito del ricorso, avvenuto in data 16/02/2024, l'unico atto interruttivo della prescrizione prodotto è costituito da una diffida inviata a mezzo pec che risulta essere stata trasmessa nella stessa data del 16/02/2024. L'eccezione è quindi fondata: per cui è prescritto il diritto alla retribuzione professionale docente per i giorni di servizio espletati nel quinquennio anteriore al 16.02.2024, ovvero per il servizio anteriore al 16.02.2019.
§ 4. Il ricorso è risultato fondato con riferimento ai periodi richiesti e non prescritti in relazione all'anno scolastico 2019/2020 e all'anno scolastico 2021/2022, per complessivi 245 giorni (deve precisarsi che il servizio allegato dalla ricorrente è pacifico), e conseguentemente in tali limiti deve essere accolto per le ragioni che seguono.
§ 4.1. La ricorrente lamenta che non le è stata corrisposta la “retribuzione professionale docenti” prevista dall'art. 7 del C.C.N.L. del 15.03.2001 per il personale del comparto della scuola. La suddetta norma contrattuale così testualmente statuisce:
“
1. Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso
3 limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.
3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL
4.8.1995.”. La contrattazione successiva ha solo modificato l'entità della retribuzione professionale docenti. L'Amministrazione convenuta attribuisce la retribuzione professionale docenti (brevemente RPD) ai soli docenti di ruolo o con incarico annuale (30 giugno o 31 agosto) in forza dell'art. 7 del CCNL per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001. La questione di diritto in ordine all'applicabilità anche all'attività lavorativa prestata in forza di contratti a tempo determinato riconducibili alla supplenza temporanea dell'art. 7 del C.C.N.L. del 15.03.2001 per il personale del comparto della scuola, è stata affrontata e risolta dalla Suprema Corte di Cassazione – sez. Lavoro, con l'ordinanza n 20015 del 27.7.2018, in fattispecie del tutto sovrapponibile a quella che ci occupa. La Suprema Corte di Cassazione – sez. Lavoro, con l'ordinanza n 20015 del 27.7.2018, ha statuito il seguente principio di diritto: « l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio». Nel caso che ci occupa occorre fare applicazione del suddetto principio di diritto, non essendovi ragioni per discostarsene, tanto più che lo stesso è stato confermato da Cass. 6293/2020, che ha ribadito come risulti “conforme alla clausola 4 dell' Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE (per la quale gli assunti a tempo determinato "non possono essere trattati in modo meno favorevole ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato a meno che non sussistano ragioni oggettive") applicabile nella fattispecie, secondo l'orientamento espresso da questa Corte con la sentenza del 27.7.2018 n. 20015, l'interpretazione dell'art. 7 CCNL per il comparto Scuola del
4 15.3.2001, che, relativamente alla spettanza della "retribuzione professionale docenti" ivi prevista, ha finito per escludere l'esistenza di ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato, sia sulla base della formulazione letterale della norma, che, quanto alla titolarità di tale voce retributiva, non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, né consente di desumere una tale distinzione dal richiamo nella stessa norma contenuto all'art. 25 del CCNL 31.8.1999, disciplinante, viceversa, in termini selettivi con riguardo alle varie categorie di docenti il diverso emolumento denominato "compenso individuale accessorio", risultando quel richiamo operato solo quanto alle modalità ed al computo applicabili per la corresponsione della nuova voce retributiva, sia sulla base della ratio della norma istitutiva volta a compensare l apporto 6 professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio”.
§ 4.2. La ricorrente per l'anno scolastico 2019/2020 chiede la retribuzione professionale docenti per il periodo dal 14/10/2019 al 22/01/2020. Nell'anno scolastico 2021/2022 formula la richiesta della predetta retribuzione accessoria per i periodi dal 22/09/2021 al 30/10/2021 e dal 16/01/2022 al 30/06/2022. Per un totale complessivo di 245 giorni di servizio che moltiplicato per l'importo giornaliero di € 5,82 è pari alla complessiva somma di € 1.425,90 ed in tale misura il ricorso deve essere accolto.
§ 5. Le spese legali seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo ex DM 55/2014, applicata la riduzione del 50% ai valori medi dello scaglione di riferimento in considerazione della non complessità della causa, applicando la maggiorazione del 10% ex art. 4, c.1 bis, DM 55/2014, stante i collegamenti ipertestuali.
p.q.m.
- accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, condanna il resistente
, in persona del legale rapp.te p.t., al Controparte_1 pagamento in favore della ricorrente della complessiva somma pari ad € 1.425,90 a titolo di retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 del CCNL del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il convenuto per i periodi relativi CP_1 agli anni scolastici 2019/2020 e 2021/2022, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalle singole maturazioni mensili al saldo;
- rigetta nel resto il ricorso;
- condanna il resistente , in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t., alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 1.444,30 per compenso di avvocato (importo comprensivo della maggiorazione del 10%
5 ex art. 4, c.1 bis, DM 55/2014), oltre rimborso forfettario spese generali 15%, CPA ed IVA come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario avv. Pietro Siviglia.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in Reggio Calabria, 12/12/2025 Il giudice del lavoro Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
6