Sentenza 1 dicembre 2025
Ordinanza collegiale 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 01/12/2025, n. 7752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 7752 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07752/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03124/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3124 del 2024, proposto da
PA AN, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Ferraro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza n.4434/2023 del Tribunale di Napoli Nord - Sezione Lavoro, a definizione del giudizio 4402/2023 R.G.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell’Ufficio Scolastico Regionale della Campania;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2025 la dott.ssa NA RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso in epigrafe, parte ricorrente agisce per l’esecuzione della sentenza in epigrafe, con la quale il Ministero dell’istruzione e del merito è stato condannato “al pagamento in favore della ricorrente dell’importo di € 1.728,65, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo […]” da calcolarsi, come indicato nella parte motiva della sentenza, “ex art. 22, 36° comma legge 724/94 come modificato dalla pronuncia di costituzionalità n. 459/2000” a titolo di retribuzione professionale docente per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2020/2021 in cui ha espletato gli incarichi di supplenze temporanee.
La sentenza, passata in giudicato, come da attestazione rilasciata in data 12.04.2024 dalla cancelleria del Tribunale di Napoli Nord – Sezione Lavoro, è stata notificata al Ministero a mezzo p.e.c. in data 11.12.2023 ai fini dell’esecuzione forzata ex art. 475 c.p.c.
Deduce parte ricorrente che, nonostante il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 L. 669/1996, il Ministero non avrebbe provveduto al pagamento di quanto dovuto.
Ha, dunque, chiesto che sia dichiarato l’inadempimento del Ministero all’obbligo di conformarsi al giudicato formatosi sulla sentenza in epigrafe; che sia ordinato all’Amministrazione di provvedere entro un termine stabilito a dare esecuzione alla sentenza; che si provveda, altresì, alla nomina di un commissario ad acta, per il caso di perdurante inottemperanza oltre il suddetto termine; che sia fissata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 114, co. 4, lett. e), c.p.a., una somma di denaro a carico dell’intimata amministrazione, da corrispondere alla ricorrente per ogni ulteriore violazione o inosservanza successiva, ovvero, per ogni ulteriore ritardo nell’esecuzione del giudicato.
Il Ministero dell’istruzione e del merito si è costituito in giudizio con memoria di stile.
All’udienza camerale del 15 ottobre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
In tema di prova dell'inadempimento dell'amministrazione trova applicazione il generale principio secondo cui il creditore che agisca per l'adempimento ha l’onere di provare soltanto il titolo della pretesa azionata, potendo limitarsi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte contrattuale. Spetta, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo del diritto ex adverso azionato.
Nel caso di specie, la pretesa creditoria azionata in executivis è cristallizzata nella sentenza in epigrafe indicata. È in atti la prova dell’avvenuta notifica del titolo, spedito in forma esecutiva, all’Amministrazione resistente in data 11.12.2023.
È decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del suddetto titolo previsto dall’art. 14 L. 669/1996 quale condizione di procedibilità dell’azione di ottemperanza, introdotta con ricorso notificato il 27.6.2024.
Il Ministero costituendosi in giudizio non ha contestato i fatti dedotti da controparte, né, tantomeno, provato di aver provveduto al pagamento delle somme dovute.
Pertanto la decisione può essere adottata sulla scorta delle sole allegazioni di parte ricorrente e in forza del principio di non contestazione.
Sussistono, dunque, i presupposti per l'accoglimento del ricorso e la condanna del Ministero resistente al pagamento in favore dei ricorrenti delle somme a essi spettanti per effetto del titolo azionato entro il termine di 60 giorni, decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza.
Sussistono, altresì, i presupposti di cui all'articolo 114, comma 4, lett. e), del codice del processo amministrativo per accogliere la domanda di fissazione di una penalità di mora, non essendo state evidenziate al riguardo valide ragioni ostative.
Il Collegio reputa equo il parametro dell'interesse legale, ora esplicitamente indicato dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., secondo le modifiche introdotte dalla legge di stabilità per il 2016.
In sintesi, l’astreinte verrà calcolata, nella misura indicata dell’interesse legale, sulla somma di cui alla condanna e in aggiunta agli interessi legali dovuti ex lege o disposti nella medesima condanna, stante la funzione sanzionatoria della stessa (e non compensativa del danno subito), che deve anche costituire un elemento di coazione indiretta all’adempimento.
Quanto alla data di decorrenza iniziale dell’astreinte, la novella introdotta dall’art. 1 della legge n. 208/2015 all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ha previsto che la penalità di mora debba essere disposta a far data dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza.
Pertanto, con riguardo alla presente fattispecie la norma in questione va interpretata nel senso che l’astreinte, nella suindicata misura dell’interesse legale aggiuntivo, sarà dovuta dalla data di intervenuta comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento emesso nella sentenza di ottemperanza.
Quanto alla data di decorrenza finale, la stessa, in conformità all’orientamento giurisprudenziale attualmente prevalente, sarà corrisposta fino all’effettivo soddisfacimento del credito o, in alternativa, sino alla data di insediamento del commissario ad acta ( ex multis Cons. Stato, Sez. IV, 3 novembre 2015, n. 5014; T.A.R. Lazio Roma, Sez. I, 18 gennaio 2016, n. 464).
Deve, altresì, procedersi sin d’ora alla nomina di un commissario ad acta, il Direttore Generale della Direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM), già MIUR, con facoltà di delega a idoneo funzionario dell'ufficio il quale, entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza (a cura di parte ricorrente), darà corso al pagamento compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente.
Il compenso del commissario ad acta rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti, ai sensi del comma 8 dell’art. 5- sexies (Modalità di pagamento) della legge n. 89/2001, così come inserito dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208/2015.
3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), lo accoglie nei sensi e termini di cui in motivazione e, per l’effetto:
- dichiara l’obbligo del Ministero dell’istruzione e del merito resistente di dare esecuzione alla sentenza in epigrafe, oltre al pagamento della somma a titolo di astreintes nella misura dovuta, indicata in motivazione;
- per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza nomina sin d’ora, quale Commissario ad acta , il Direttore Generale della Direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM), già MIUR, con facoltà di delega a idoneo funzionario dell'ufficio, che provvederà, su istanza della parte interessata e nell’ulteriore termine di giorni sessanta, al compimento degli atti necessari all’esecuzione della predetta sentenza nei sensi e nell’ulteriore termine di cui in motivazione;
- condanna il Ministero dell’istruzione e del merito al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 1.000,00, oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NA AR, Presidente
Daria Valletta, Primo Referendario
NA RI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA RI | NA AR |
IL SEGRETARIO