Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VII, sentenza 07/01/2026, n. 18
CGT1
Sentenza 7 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Mancata notifica atti presupposti

    La Corte ha ritenuto che l'intimazione di pagamento non possa essere impugnata per vizi inerenti agli atti presupposti, se questi sono stati regolarmente notificati e non impugnati nei termini. Inoltre, la notifica di atti interruttivi della prescrizione ha reso consolidato il credito.

  • Rigettato
    Prescrizione della pretesa impositiva

    La Corte ha rigettato l'eccezione di prescrizione, ritenendo che la notifica di vari atti interruttivi della prescrizione da parte dell'Agente della Riscossione abbia impedito il maturare dei termini prescrizionali, anche considerando la sospensione dei termini dovuta all'emergenza sanitaria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VII, sentenza 07/01/2026, n. 18
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 18
    Data del deposito : 7 gennaio 2026

    Testo completo