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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VII, sentenza 07/01/2026, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 18/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 7, riunita in udienza il
19/12/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
CAMPAGNA GIUSEPPE, Presidente e Relatore
FINOCCHIARO SEBASTIANO, Giudice
INDELLICATI CARLO ALBERTO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4665/2025 depositato il 10/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via G. Grezar 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Calabria - Viale Europa Indirizzo_1 AN CZ
elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Reggio Di Calabria - Palazzo San Giorgio 89125 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4 ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria - Corso Vittorio Emanuele 89127 Reggio Di Calabria
RC
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249014779114000 IRPEF-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249014779114000 IMU
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249014779114000 BOLLO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3/2026 depositato il 05/01/2026
Richieste delle parti:
I difensori delle parti si riportano ai rispettivi scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame, inviato il 10.07.2025, Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n.094 2024 9014779114/000 notificatagli il 12.04.2025, limitatamente ai crediti di natura tributaria portati da varie cartelle di pagamento e avvisi di accertamento, eccependo in particolare la mancata notifica degli atti presupposti nonché l'intervenuta prescrizione della pretesa impositiva.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate-Riscossione la quale deduceva l'infondatezza del ricorso, poiché tutti gli atti sottesi erano stati ritualmente notificati e successivamente erano stati notificati atti interruttivi della prescrizione.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate la quale eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva con riguardo alle doglienze concernenti l'attività di riscossione;
evidenziava che gli avvisi di accertamento contestati erano stati già impugnati innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado.
Si costituiva altresì il Comune di Reggio Calabria che deduceva di avere notificato tempestivamente gli atti presupposti rientranti nella sua competenza.
Si costituiva, infine, la Regione Calabria che a sua volta assumeva di avere notificato gli avvisi di accertamento presupposti.
All'udienza di trattazione del 19.12.2025, udita la relazione, la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento per le ragioni qui appresso specificate. Va detto, innanzitutto, che in tema di contenzioso tributario, posto che ai sensi dell'art.19 comma 3 d.lg. 31 dicembre 1992 n.546 ognuno degli atti impugnabili può essere oggetto di gravame solo per vizi propri salvo che non si tratti di atti presupposti non notificati, non è ammissibile l'impugnazione dell'intimazione di pagamento riguardante sanzioni tributarie per dolersi di vizi inerenti alle cartelle di pagamento ad essa sottese, e già regolarmente notificate e non opposte nei termini.
E' stato costantemente affermato che qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (tra le tante: Cass. n.16641/2011; Cass.
n.8704/2013; Cass. n.3005/2020; Cass. n.37259/2021; Cass. n.13260/2022; Cass. n.34902/2023); si è anche detto che l'affermazione del principio secondo cui il meccanismo di cui all'art.19 comma 3 ultimo periodo, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che se l'intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (da ultimo, Cass. n.10736/2024; Cass.
n.22108/2024).
Orbene, è stato riscontrato, sulla scorta della copiosa produzione documentale versata in atti, che l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha ritualmente notificato non soltanto tutti gli atti presupposti, bensì anche una serie di atti tributari precedenti l'atto qui impugnato, e segnatamente l'intimazione di pagamento n.094 2019
9002814652000 il 04.05.2019; l'intimazione di pagamento n.094 2022 9000932660000 il 10.06.2022;
l'intimazione di pagamento n.094 2023 9008646585000 il 15.01.2024 e il 07.10.2024; l'intimazione di pagamento n.094 2024 9001367092000 il 10.04.2024 e il 07.10.2024; l'intimazione di pagamento n.094
2024 9003444434000 il 18.07.2024 e il 10.10.2024; il preavviso di fermo amministrativo n.094 802019
00002734000 il 10.02.2020; il preavviso di fermo amministrativo n.094 802024 00000924000 il 20.04.2024
e il 07.10.2024, nonché successivamente tre diversi atti di pignoramento presso terzi n.094 842025
00002485001, n.094 842025 00002486001 e n.094 842025 00002965001, atti contenenti complessivamente tutti gli atti presupposti contestati, e che hanno così determinato per i relativi crediti l'interruzione dei termini di prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c.
Ciò posto, a proposito dell'eccezione di prescrizione della pretesa tributaria sollevata dal ricorrente, osservato che per i crediti per i quali si procede la prescrizione è pacificamente decennale (tributi erariali), quinquennale
(tributi locali) e triennale (tassa automobilistica), non può che pervenirsi alla reiezione della relativa eccezione, atteso che alla data di notifica dell'atto qui impugnato risalente al 12.04.2025 non erano maturati i relativi termini utili ai fini prescrizionali, tenuto conto dell'avvenuta regolare notifica dei summenzionati atti interruttivi e pur prescindendo dalla sospensione dei termini conseguente all'emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 dall'08.03.2020 al 31.08.2021.
Le spese del giudizio, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico di parte ricorrente e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio che liquida in favore di ciascuna parte resistente, in complessivi € 10.000,00 oltre accessori di legge, se dovuti, e con distrazione ex art.93 c.p.c., per l'Agenzia delle Entrate Riscossione, in favore dell'avv. Difensore_3 Reggio Calabria, 19.12.2025 Il Presidente rel. dott. Giuseppe Campagna
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 7, riunita in udienza il
19/12/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
CAMPAGNA GIUSEPPE, Presidente e Relatore
FINOCCHIARO SEBASTIANO, Giudice
INDELLICATI CARLO ALBERTO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4665/2025 depositato il 10/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via G. Grezar 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Calabria - Viale Europa Indirizzo_1 AN CZ
elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Reggio Di Calabria - Palazzo San Giorgio 89125 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4 ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria - Corso Vittorio Emanuele 89127 Reggio Di Calabria
RC
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249014779114000 IRPEF-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249014779114000 IMU
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249014779114000 BOLLO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3/2026 depositato il 05/01/2026
Richieste delle parti:
I difensori delle parti si riportano ai rispettivi scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame, inviato il 10.07.2025, Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n.094 2024 9014779114/000 notificatagli il 12.04.2025, limitatamente ai crediti di natura tributaria portati da varie cartelle di pagamento e avvisi di accertamento, eccependo in particolare la mancata notifica degli atti presupposti nonché l'intervenuta prescrizione della pretesa impositiva.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate-Riscossione la quale deduceva l'infondatezza del ricorso, poiché tutti gli atti sottesi erano stati ritualmente notificati e successivamente erano stati notificati atti interruttivi della prescrizione.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate la quale eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva con riguardo alle doglienze concernenti l'attività di riscossione;
evidenziava che gli avvisi di accertamento contestati erano stati già impugnati innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado.
Si costituiva altresì il Comune di Reggio Calabria che deduceva di avere notificato tempestivamente gli atti presupposti rientranti nella sua competenza.
Si costituiva, infine, la Regione Calabria che a sua volta assumeva di avere notificato gli avvisi di accertamento presupposti.
All'udienza di trattazione del 19.12.2025, udita la relazione, la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento per le ragioni qui appresso specificate. Va detto, innanzitutto, che in tema di contenzioso tributario, posto che ai sensi dell'art.19 comma 3 d.lg. 31 dicembre 1992 n.546 ognuno degli atti impugnabili può essere oggetto di gravame solo per vizi propri salvo che non si tratti di atti presupposti non notificati, non è ammissibile l'impugnazione dell'intimazione di pagamento riguardante sanzioni tributarie per dolersi di vizi inerenti alle cartelle di pagamento ad essa sottese, e già regolarmente notificate e non opposte nei termini.
E' stato costantemente affermato che qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (tra le tante: Cass. n.16641/2011; Cass.
n.8704/2013; Cass. n.3005/2020; Cass. n.37259/2021; Cass. n.13260/2022; Cass. n.34902/2023); si è anche detto che l'affermazione del principio secondo cui il meccanismo di cui all'art.19 comma 3 ultimo periodo, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che se l'intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (da ultimo, Cass. n.10736/2024; Cass.
n.22108/2024).
Orbene, è stato riscontrato, sulla scorta della copiosa produzione documentale versata in atti, che l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha ritualmente notificato non soltanto tutti gli atti presupposti, bensì anche una serie di atti tributari precedenti l'atto qui impugnato, e segnatamente l'intimazione di pagamento n.094 2019
9002814652000 il 04.05.2019; l'intimazione di pagamento n.094 2022 9000932660000 il 10.06.2022;
l'intimazione di pagamento n.094 2023 9008646585000 il 15.01.2024 e il 07.10.2024; l'intimazione di pagamento n.094 2024 9001367092000 il 10.04.2024 e il 07.10.2024; l'intimazione di pagamento n.094
2024 9003444434000 il 18.07.2024 e il 10.10.2024; il preavviso di fermo amministrativo n.094 802019
00002734000 il 10.02.2020; il preavviso di fermo amministrativo n.094 802024 00000924000 il 20.04.2024
e il 07.10.2024, nonché successivamente tre diversi atti di pignoramento presso terzi n.094 842025
00002485001, n.094 842025 00002486001 e n.094 842025 00002965001, atti contenenti complessivamente tutti gli atti presupposti contestati, e che hanno così determinato per i relativi crediti l'interruzione dei termini di prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c.
Ciò posto, a proposito dell'eccezione di prescrizione della pretesa tributaria sollevata dal ricorrente, osservato che per i crediti per i quali si procede la prescrizione è pacificamente decennale (tributi erariali), quinquennale
(tributi locali) e triennale (tassa automobilistica), non può che pervenirsi alla reiezione della relativa eccezione, atteso che alla data di notifica dell'atto qui impugnato risalente al 12.04.2025 non erano maturati i relativi termini utili ai fini prescrizionali, tenuto conto dell'avvenuta regolare notifica dei summenzionati atti interruttivi e pur prescindendo dalla sospensione dei termini conseguente all'emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 dall'08.03.2020 al 31.08.2021.
Le spese del giudizio, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico di parte ricorrente e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio che liquida in favore di ciascuna parte resistente, in complessivi € 10.000,00 oltre accessori di legge, se dovuti, e con distrazione ex art.93 c.p.c., per l'Agenzia delle Entrate Riscossione, in favore dell'avv. Difensore_3 Reggio Calabria, 19.12.2025 Il Presidente rel. dott. Giuseppe Campagna