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Sentenza 26 luglio 2025
Sentenza 26 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 26/07/2025, n. 494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 494 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. N.531/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente rel.
Dr.ssa Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa promossa con appello depositato in data 16 luglio 2021 da
(CF e PIVA ), in Parte_1 P.IVA_1
persona della legale rappresentante , rappresentata e difesa Parte_2
giusta mandato a margine del ricorso in appello dall'avv. Flavio Mattiuzzo
(C.F. , con domicilio digitale PEC CodiceFiscale_1
e dall'avv. Barbara Fedri (C.F. Email_1
) con domicilio digitale PEC C.F._2
Email_2 ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Matteo Pasqualato,
(C.F. con domicilio digitale PEC C.F._3
Email_3
-appellante- contro
Controparte_1
(CF. ), in persona del liquidatore, , legale P.IVA_2 Pt_3 CP_2
rapp.te p.t., , rappresentata e difesa giusta mandato allegato alla memoria con appello incidentale dall'avv. Annamaria Tosatto del Foro di Venezia con domicilio digitale PEC Email_4
- appellato-
E contro
, C.F. CP_3 C.F._4
, C.F. Controparte_4 C.F._5
, C.F. Parte_4 C.F._6
, C.F. Controparte_5 C.F._7
, C.F. CP_6 C.F._8
, C.F. Controparte_7 C.F._9
, C.F. Controparte_8 C.F._10
, C.F. Parte_5 C.F._11
, C.F. Parte_6 C.F._12
, C.F. Parte_7 C.F._13
, C.F. Parte_8 C.F._14
, C.F. Parte_9 C.F._15
, C.F. Parte_10 C.F._16
, C.F. Parte_11 C.F._17
pag. 2/11 tutti difesi e rappresentati in virtù dei mandati in calce al ricorso ex artt.
409 e ss. dagli avvocati Domenico Zito (C.F. con C.F._18
domicilio digitale PEC e Massimo Pagnin Email_5
(C.F. ) con domicilio digitale PEC C.F._19
Email_6
- appellati -
Oggetto: appello avverso sentenza n.361/20 del Tribunale di Venezia – sezione Lavoro
In punto: differenza retributive – obbligo solidale ex art.29 d..vo n.276 del
20023
Causa trattata all'udienza del 12 giugno 2025
Conclusioni per parte appellante: “Sospendersi l'esecuzione promossa dai resistenti opposti in forza del dispositivo della sentenza n. 361/2020, anche inaudita altera parte ed anche eventualmente imponendo cauzione in forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa;
IN VIA PRINCIPALE DI MERITO:
1. In accoglimento del presente appello riformarsi la sentenza impugnate e respingersi tutte le domande svolte dai ricorrenti nei confronti della società appellante 2. Spese di primo e Parte_1
secondo grado e relative somme accessorie rifuse.
IN VIA SUBORDINATA E SALVO GRAVAME:
1. Qualora si ritenga che i ricorrenti vantino dei crediti per differenze retributive, in accoglimento della prescrizione eccepita da
[...]
dichiararsi che quest'ultima nulla deve relativamente Parte_1
pag. 3/11 ai crediti risalenti ad epoca anteriore al quinquennio rispetto alla notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
2. Spese di primo e secondo grado compensate o comunque ridotte quelle del primo, attesa la soccombenza parziale degli appellati.
IN VIA SUBORDINATA E SALVO GRAVAME:
1. con riferimento alle posizioni di , Parte_5 Parte_6
atteso che nulla è loro dovuto,
[...] Parte_12
condannarsi gli stessi a rifondere le spese relative al giudizio di primo grado e se vi è opposizione nel grado d'appello anche quelle d'appello;
2. in ogni caso ridursi le spese liquidati in primo grado in proporzione alle posizioni di , Parte_5 Parte_6
. Parte_12
IN VIA ISTRUTTORIA…”
Conclusioni per parte appellata : Controparte_1
“In via preliminare In relazione alla domanda di inibitoria svolta dall'appellante in via principale, già parte Parte_1
esecutata, nulla si oppone per quanto di spettanza e di competenza in questa sede, con richiamo a quanto già dedotto e allegato in atti sul punto;
NEL MERITO Contrariis reiectis, riformarsi integralmente l'impugnata sentenza n. 361 /2020 Tribunale di Venezia – Sezione Lavoro, Giudice del
Lavoro, dispositivo del 27.10.2020, sentenza con motivazioni depositata in data 04.05.2021, mai notificata ex adverso, impugnata in relazione ai capi sub 1 e sub 2 per tutti i motivi dedotti in narrativa e per l'effetto, previa declatoria dell'inammissibilità delle domande nuove ex adverso formulate
e/o formulande: -accogliersi le conclusioni tutte formulate, in via preliminare, nel merito e nel merito in via subordinata, nonché in via
pag. 4/11 istruttoria, già formulate nel giudizio di primo grado (RG. 1203 2019
Tribunale di Venezia, Sezione Lavoro), - e di seguito riproposte – SI
CHIEDE A Parte_13
- siccome formulata in atto introduttivo: memoria di costituzione nonché nelle note autorizzate, ed invero:“NEL MERITO Respingere tutte le domande di cui al ricorso introduttivo formulate dai ricorrenti tutti,
– – – CP_3 Controparte_4 Parte_4 [...]
– - – CP_5 Parte_14 Controparte_7
– – Controparte_8 Parte_5 Parte_15
– - –
[...] Parte_7 Parte_8 Pt_9
– - ciascuno per
[...] Parte_16 Parte_17
i motivi esposti in narrativa e, comunque, perché infondate in fatto ed in diritto e per l'effetto altresì dichiararsi che – in ogni caso - nulla è dovuto in loro favore da parte della resistente , in persona Controparte_1
del presidente p.t., a qualsivoglia titolo e/o ragione e/o causa, NEL
MERITO IN VIA SUOBORDINATA Nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avversarie in punto an debeaur, per i motivi dedotti in narrativa, rigettarsi comunque le domande in punto quantum debeatur svolte dai ricorrenti in quanto non provate e contestate, ovvero, in estremo subordine, limitarsi nei limiti del giusto e del provato il quantum eventualmente dovuto in favore dei ricorrenti, tenendo in ogni caso conto della eccezione di prescrizione formulata nonché delle difese e contestazioni svolte nonché ancora di quanto già percepito o percipiendum. IN OGNI CASO : Con vittoria di spese e competenze professionali di lite.
IN VIA ISTRUTTORIA…”
pag. 5/11 Conclusioni per parte appellata e altri: “nel merito: rigettare in CP_3
quanto infondati, in fatto e in diritto, per le ragioni meglio esposte in narrativa, tutti i motivi di appello proposti sia da Parte_1
sia da confermando, per Controparte_1
l'effetto, la sentenza appellata n.361/2020 emessa dal Tribunale di Venezia il 27/10/2020 (dispositivo) e pubblicata in data 04/05/2021;
- in ogni caso: con vittoria di competenze e spese di lite oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, per entrambi i gradi di giudizio. in via istruttoria...”
Svolgimento del processo
Con ricorso in appello depositato in data 16 luglio 2021 L'
[...]
ha impugnato la sentenza n.361/20 del giudice del lavoro Parte_1
del Tribunale di Venezia con la quale, in parziale accoglimento del ricorso degli odierni lavoratori appellati, ha dichiarato il loro diritto, dall'inizio di ciascun rapporto e fino al 31/1/2019, all' applicazione del complessivo trattamento economico del CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e per la provincia Controparte_9
di Venezia, ai sensi dell'art. 7, condannando la Controparte_10
e in solido ex art. 29 d.lvo 276/2003 con
[...] Parte_18
CP a corrispondere ai ricorrenti gli importi riportati per ciascuno
[...]
in ricorso detratto quanto percepito a titolo di premio oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo effettivo.
Con memoria deposita il 25 settembre 2021 si è costituita la Controparte_1
chiedendo l'accoglimento dell'appello incidentale
[...]
contestualmente proposto.
pag. 6/11 Con memoria deposita il 11 gennaio 2023 si sono costituiti , CP_3
, , , , Controparte_4 Parte_4 Controparte_5 CP_6 CP_7
,
[...] Controparte_8 Parte_5 Parte_6
, , , Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10 [...]
chiedendo di respingere l'impugnazione. Parte_11
La causa, disposta la sospensione dell'esecuzione previo rilascio di fideiussione, regolarmente depositata, rinviata d'ufficio per ragioni di carattere organizzativo, è stata discussa all'udienza del 14 marzo 2024, all'esito della quale il collegio decideva in modo non definitivo la causa, accogliendo il motivo di appello proposto da e dalla Parte_19
relativo all'equiparazione Controparte_12
del trattamento retributivo dei lavoratori non soci odierni appellati, rigettando la domanda proposta dai lavoratori non soci ed il motivo di appello relativo all'applicazione del c.c.n.l. nei confronti dei Parte_20
soci lavoratori, odierni appellati (sentenza n.577 del 2024).
Veniva disposto il prosieguo nei termini fissati dalla contestuale ordinanza con la quale era disposta la consulenza tecnica contabile con conferimento dell'incarico alla dottoressa . Parte_21
All'esito dell'attività consulenziale depositata la relazione dell'ausiliario la causa è stata discussa all'odierna udienza, e, sulla base delle conclusioni in epigrafe riportate decisa con contestuale lettura del dispositivo.
Motivi della decisione
Per quanto interessa in questa sede va rammentato che con la sentenza non definitiva il collegio ha rigettato i motivi di appello circa il carattere di rappresentatività compartiva del contratto collettivo , CP_13
mentre quanto all'ulteriore motivo, svolto dall'appellante principale,
pag. 7/11 relativo alla valenza del c.c.n.l. invocato dai lavoratori, la critica posta a sostegno del motivo con cui assume che il è contratto Parte_20
collettivo che non rientra tra quelli della “categoria” e per ciò solo, non assume il carattere di contratto rappresentativo sul piano comparativo, non era stato considerato quando dedotto in replica dai lavoratori secondo i quali entrambi i contratti collettivi oggetto di raffronto sono contratti che non riguardano il settore agroalimentare, ma appunto una generalità di servizi, per cui la critica si riverbera sulla stessa pretesa di vedere applicato il contratto adottato dalla cooperativa. Aveva poi rilievo dirimente l'oggetto del “contratto di fornitura di servizi” (doc. 1 in primo grado dell'appellante) nel quale è esplicito il riferimento alla natura del servizio prestato.
Con riguardo alla prova del requisito della rappresentatività comparativa del contratto collettivo la sentenza non definiva ha ricordato che “Anche tale aspetto, invece, risulta puntualmente trattato dal primo giudice, in particolare, con riguardo all'accertamento compiuto in altra vicenda giudiziaria…”.
Era respinto, infine, il motivo di doglianza relativo all'esclusione di determinate voci del trattamento retributivo complessivo, precisando che
“La parte normativa di un contratto collettivo non ha alcuna incidenza, quindi, sul trattamento retributivo complessivo di cui si discute in cui legittimamente devono essere incluse tutte e voci che concorrono alla sua determinazione.”.
Con riguardo al livello di inquadramento utile in primo grado i ricorrenti aveva precisato: “I parametri sono normalmente quelli del 2° livello del
Multiservizi, paragonabile, per mansioni, al 7° ed al 6° del contratto CP_13
pag. 8/11 che è stato applicato ai ricorrenti fino a gennaio 2019. Non a caso
, e specificamente la sua consorziata una volta CP_14 CP_15
subentrati a Cls hanno iniziato ad applicare il Multiservizi ed hanno assegnato a ciascuno degli odierni ricorrenti (fatta eccezione per e Pt_5
) il livello 2°, che infatti è il primo per gli operai comuni, come si Pt_11
può constatare dal doc. 32 cit.”, per cui “In assenza di più perspicue indicazioni risulta prudenziale attestarsi sul trattamento del livello di inquadramento minore. Da ciò la necessità dell'opportuna verifica circa il corretto conteggio alla luce dell'ordinanza istruttoria con cui è stato disposto il conferimento di incarico a consulente tecnico al fine di determinare il trattamento retributivo complessivo parametrato al 7° livello del c.c.n.l. Multiservizi in atti per ciascuno dei soci lavoratori appellati, impregiudicato l'esame dell'eccezione di prescrizione.”.
La discussione finale ha consentito di accertare quali voci retributive sono utili al fine di individuare il “trattamento economico complessivo” e, quindi, determinare eventuali differenze retributive.
A tale proposito, alla luce dei principi di diritto sopra sunteggiati, e in modo più articolato esposti nella motivazione della sentenza non definitiva, va individuato detto trattamento alla luce delle seguenti precisazioni.
Correttamente gli appellati hanno richiamato gli accordi provinciali invocati dai lavoratori sin dal ricorso in primo grado, aventi contenuto integrativo del c.c.n.l. Parte_20
Allo stato, la Corte ritiene che per i lavoratori soci di cooperativa non vi siano ragioni per discostarsi dal proprio orientamento in tema di corso della prescrizione in costanza di rapporto. Ed invero, con riferimento alla questione della decorrenza della prescrizione dei diritti del socio lavoratore pag. 9/11 di cooperativa in corso di rapporto di lavoro, questa Corte aderisce, ex art. 118 disp. att. c.p.c., a Cass. 17989/2018, orientamento ribadito da Cass.
27783/22, ed in ordine al quale non sono stati addotti in questa sede argomenti che inducano a discostarsene.
Pertanto, va escluso il diritto a differenze retributive maturate antecedentemente al quinquennio che ha preceduto la richiesta via pec del
18 aprile 2018.
Infine quanto alle voci utili vanno escluse la maggiorazione per il “6° giorno”, istituto non contemplato nella prospettazione di primo grado, come riconosciuto in sede di discussione finale dal legale dei soci lavoratori, mentre opera sempre secondo la prospettazione di primo grado il meccanismo di inquadramento al 2° livello differito.
Va poi escluso dal computo il differenziale a titolo di t.f.r. che non compare neppure questo nei conteggi degli appellati, ad eccezione della posizione
Sono invece istituti contrattuali di natura schiettamente CP_8
retributiva o latamente economica gli scatti, e le mensilità aggiuntive e le indennità per ferie.
Residuano differenze positive, in conclusione, per in CP_3
€.2.885,82, in €.14.999,47, in Controparte_8 Parte_8
€.18.639,42 e in €.12.300,57. Controparte_7
Le somme vanno maggiorate degli interessi legali sulle somme via via maturate ed annualmente rivalutate secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.
Tenuto conto dell'esito complessivo del doppio grado di giudizio che ha determinato una parziale reciproca soccombenza di tutte le parti le spese di lite dei due gradi di giudizio vanno compensate peer la metà tenuto conto pag. 10/11 del valore di causa come determinato, venendo liquidate secondo i parametri di cui al d.m. n.55 del 2014 e delle successive modifiche ex d.m.
n. 147 del 13 agosto 2022, nei medi.
Vanno poste a carico delle parti appellanti, invece, le spese di consulenza tecnica il cui espletamento si è reso necessario all'esito dell'accoglimento dei motivi principali della domanda dei soci lavoratori, la cui liquidazione è stata disposta con separato decreto.
p.q.m.
La Corte, , definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede: in parziale riforma della sentenza impugnata
- rigetta la domanda proposta da;
Parte_22
- ridetermina le somme dovute in favore di in €.2.885,82 CP_3
di in €.14.999,47, di in Controparte_8 Parte_8
€.18.639,42 e di in €.12.300,57; Controparte_7
- compensa per la metà le spese di lite di entrambi i gradi e condanna le parti appellante principale e appellante incidentale al pagamento della metà residua, frazione liquidata quanto al primo grado in €.3.650,00 e quanto al presente grado in €.4.950,00 oltre al rimborso forfetario ex lege, iva e cpa;
pone le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto a carico delle parti appellante principale e della parte appellante incidentale.
Venezia, 12 giugno 2025
Il Presidente est.
Gianluca Alessio
pag. 11/11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente rel.
Dr.ssa Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa promossa con appello depositato in data 16 luglio 2021 da
(CF e PIVA ), in Parte_1 P.IVA_1
persona della legale rappresentante , rappresentata e difesa Parte_2
giusta mandato a margine del ricorso in appello dall'avv. Flavio Mattiuzzo
(C.F. , con domicilio digitale PEC CodiceFiscale_1
e dall'avv. Barbara Fedri (C.F. Email_1
) con domicilio digitale PEC C.F._2
Email_2 ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Matteo Pasqualato,
(C.F. con domicilio digitale PEC C.F._3
Email_3
-appellante- contro
Controparte_1
(CF. ), in persona del liquidatore, , legale P.IVA_2 Pt_3 CP_2
rapp.te p.t., , rappresentata e difesa giusta mandato allegato alla memoria con appello incidentale dall'avv. Annamaria Tosatto del Foro di Venezia con domicilio digitale PEC Email_4
- appellato-
E contro
, C.F. CP_3 C.F._4
, C.F. Controparte_4 C.F._5
, C.F. Parte_4 C.F._6
, C.F. Controparte_5 C.F._7
, C.F. CP_6 C.F._8
, C.F. Controparte_7 C.F._9
, C.F. Controparte_8 C.F._10
, C.F. Parte_5 C.F._11
, C.F. Parte_6 C.F._12
, C.F. Parte_7 C.F._13
, C.F. Parte_8 C.F._14
, C.F. Parte_9 C.F._15
, C.F. Parte_10 C.F._16
, C.F. Parte_11 C.F._17
pag. 2/11 tutti difesi e rappresentati in virtù dei mandati in calce al ricorso ex artt.
409 e ss. dagli avvocati Domenico Zito (C.F. con C.F._18
domicilio digitale PEC e Massimo Pagnin Email_5
(C.F. ) con domicilio digitale PEC C.F._19
Email_6
- appellati -
Oggetto: appello avverso sentenza n.361/20 del Tribunale di Venezia – sezione Lavoro
In punto: differenza retributive – obbligo solidale ex art.29 d..vo n.276 del
20023
Causa trattata all'udienza del 12 giugno 2025
Conclusioni per parte appellante: “Sospendersi l'esecuzione promossa dai resistenti opposti in forza del dispositivo della sentenza n. 361/2020, anche inaudita altera parte ed anche eventualmente imponendo cauzione in forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa;
IN VIA PRINCIPALE DI MERITO:
1. In accoglimento del presente appello riformarsi la sentenza impugnate e respingersi tutte le domande svolte dai ricorrenti nei confronti della società appellante 2. Spese di primo e Parte_1
secondo grado e relative somme accessorie rifuse.
IN VIA SUBORDINATA E SALVO GRAVAME:
1. Qualora si ritenga che i ricorrenti vantino dei crediti per differenze retributive, in accoglimento della prescrizione eccepita da
[...]
dichiararsi che quest'ultima nulla deve relativamente Parte_1
pag. 3/11 ai crediti risalenti ad epoca anteriore al quinquennio rispetto alla notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
2. Spese di primo e secondo grado compensate o comunque ridotte quelle del primo, attesa la soccombenza parziale degli appellati.
IN VIA SUBORDINATA E SALVO GRAVAME:
1. con riferimento alle posizioni di , Parte_5 Parte_6
atteso che nulla è loro dovuto,
[...] Parte_12
condannarsi gli stessi a rifondere le spese relative al giudizio di primo grado e se vi è opposizione nel grado d'appello anche quelle d'appello;
2. in ogni caso ridursi le spese liquidati in primo grado in proporzione alle posizioni di , Parte_5 Parte_6
. Parte_12
IN VIA ISTRUTTORIA…”
Conclusioni per parte appellata : Controparte_1
“In via preliminare In relazione alla domanda di inibitoria svolta dall'appellante in via principale, già parte Parte_1
esecutata, nulla si oppone per quanto di spettanza e di competenza in questa sede, con richiamo a quanto già dedotto e allegato in atti sul punto;
NEL MERITO Contrariis reiectis, riformarsi integralmente l'impugnata sentenza n. 361 /2020 Tribunale di Venezia – Sezione Lavoro, Giudice del
Lavoro, dispositivo del 27.10.2020, sentenza con motivazioni depositata in data 04.05.2021, mai notificata ex adverso, impugnata in relazione ai capi sub 1 e sub 2 per tutti i motivi dedotti in narrativa e per l'effetto, previa declatoria dell'inammissibilità delle domande nuove ex adverso formulate
e/o formulande: -accogliersi le conclusioni tutte formulate, in via preliminare, nel merito e nel merito in via subordinata, nonché in via
pag. 4/11 istruttoria, già formulate nel giudizio di primo grado (RG. 1203 2019
Tribunale di Venezia, Sezione Lavoro), - e di seguito riproposte – SI
CHIEDE A Parte_13
- siccome formulata in atto introduttivo: memoria di costituzione nonché nelle note autorizzate, ed invero:“NEL MERITO Respingere tutte le domande di cui al ricorso introduttivo formulate dai ricorrenti tutti,
– – – CP_3 Controparte_4 Parte_4 [...]
– - – CP_5 Parte_14 Controparte_7
– – Controparte_8 Parte_5 Parte_15
– - –
[...] Parte_7 Parte_8 Pt_9
– - ciascuno per
[...] Parte_16 Parte_17
i motivi esposti in narrativa e, comunque, perché infondate in fatto ed in diritto e per l'effetto altresì dichiararsi che – in ogni caso - nulla è dovuto in loro favore da parte della resistente , in persona Controparte_1
del presidente p.t., a qualsivoglia titolo e/o ragione e/o causa, NEL
MERITO IN VIA SUOBORDINATA Nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avversarie in punto an debeaur, per i motivi dedotti in narrativa, rigettarsi comunque le domande in punto quantum debeatur svolte dai ricorrenti in quanto non provate e contestate, ovvero, in estremo subordine, limitarsi nei limiti del giusto e del provato il quantum eventualmente dovuto in favore dei ricorrenti, tenendo in ogni caso conto della eccezione di prescrizione formulata nonché delle difese e contestazioni svolte nonché ancora di quanto già percepito o percipiendum. IN OGNI CASO : Con vittoria di spese e competenze professionali di lite.
IN VIA ISTRUTTORIA…”
pag. 5/11 Conclusioni per parte appellata e altri: “nel merito: rigettare in CP_3
quanto infondati, in fatto e in diritto, per le ragioni meglio esposte in narrativa, tutti i motivi di appello proposti sia da Parte_1
sia da confermando, per Controparte_1
l'effetto, la sentenza appellata n.361/2020 emessa dal Tribunale di Venezia il 27/10/2020 (dispositivo) e pubblicata in data 04/05/2021;
- in ogni caso: con vittoria di competenze e spese di lite oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, per entrambi i gradi di giudizio. in via istruttoria...”
Svolgimento del processo
Con ricorso in appello depositato in data 16 luglio 2021 L'
[...]
ha impugnato la sentenza n.361/20 del giudice del lavoro Parte_1
del Tribunale di Venezia con la quale, in parziale accoglimento del ricorso degli odierni lavoratori appellati, ha dichiarato il loro diritto, dall'inizio di ciascun rapporto e fino al 31/1/2019, all' applicazione del complessivo trattamento economico del CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e per la provincia Controparte_9
di Venezia, ai sensi dell'art. 7, condannando la Controparte_10
e in solido ex art. 29 d.lvo 276/2003 con
[...] Parte_18
CP a corrispondere ai ricorrenti gli importi riportati per ciascuno
[...]
in ricorso detratto quanto percepito a titolo di premio oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo effettivo.
Con memoria deposita il 25 settembre 2021 si è costituita la Controparte_1
chiedendo l'accoglimento dell'appello incidentale
[...]
contestualmente proposto.
pag. 6/11 Con memoria deposita il 11 gennaio 2023 si sono costituiti , CP_3
, , , , Controparte_4 Parte_4 Controparte_5 CP_6 CP_7
,
[...] Controparte_8 Parte_5 Parte_6
, , , Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10 [...]
chiedendo di respingere l'impugnazione. Parte_11
La causa, disposta la sospensione dell'esecuzione previo rilascio di fideiussione, regolarmente depositata, rinviata d'ufficio per ragioni di carattere organizzativo, è stata discussa all'udienza del 14 marzo 2024, all'esito della quale il collegio decideva in modo non definitivo la causa, accogliendo il motivo di appello proposto da e dalla Parte_19
relativo all'equiparazione Controparte_12
del trattamento retributivo dei lavoratori non soci odierni appellati, rigettando la domanda proposta dai lavoratori non soci ed il motivo di appello relativo all'applicazione del c.c.n.l. nei confronti dei Parte_20
soci lavoratori, odierni appellati (sentenza n.577 del 2024).
Veniva disposto il prosieguo nei termini fissati dalla contestuale ordinanza con la quale era disposta la consulenza tecnica contabile con conferimento dell'incarico alla dottoressa . Parte_21
All'esito dell'attività consulenziale depositata la relazione dell'ausiliario la causa è stata discussa all'odierna udienza, e, sulla base delle conclusioni in epigrafe riportate decisa con contestuale lettura del dispositivo.
Motivi della decisione
Per quanto interessa in questa sede va rammentato che con la sentenza non definitiva il collegio ha rigettato i motivi di appello circa il carattere di rappresentatività compartiva del contratto collettivo , CP_13
mentre quanto all'ulteriore motivo, svolto dall'appellante principale,
pag. 7/11 relativo alla valenza del c.c.n.l. invocato dai lavoratori, la critica posta a sostegno del motivo con cui assume che il è contratto Parte_20
collettivo che non rientra tra quelli della “categoria” e per ciò solo, non assume il carattere di contratto rappresentativo sul piano comparativo, non era stato considerato quando dedotto in replica dai lavoratori secondo i quali entrambi i contratti collettivi oggetto di raffronto sono contratti che non riguardano il settore agroalimentare, ma appunto una generalità di servizi, per cui la critica si riverbera sulla stessa pretesa di vedere applicato il contratto adottato dalla cooperativa. Aveva poi rilievo dirimente l'oggetto del “contratto di fornitura di servizi” (doc. 1 in primo grado dell'appellante) nel quale è esplicito il riferimento alla natura del servizio prestato.
Con riguardo alla prova del requisito della rappresentatività comparativa del contratto collettivo la sentenza non definiva ha ricordato che “Anche tale aspetto, invece, risulta puntualmente trattato dal primo giudice, in particolare, con riguardo all'accertamento compiuto in altra vicenda giudiziaria…”.
Era respinto, infine, il motivo di doglianza relativo all'esclusione di determinate voci del trattamento retributivo complessivo, precisando che
“La parte normativa di un contratto collettivo non ha alcuna incidenza, quindi, sul trattamento retributivo complessivo di cui si discute in cui legittimamente devono essere incluse tutte e voci che concorrono alla sua determinazione.”.
Con riguardo al livello di inquadramento utile in primo grado i ricorrenti aveva precisato: “I parametri sono normalmente quelli del 2° livello del
Multiservizi, paragonabile, per mansioni, al 7° ed al 6° del contratto CP_13
pag. 8/11 che è stato applicato ai ricorrenti fino a gennaio 2019. Non a caso
, e specificamente la sua consorziata una volta CP_14 CP_15
subentrati a Cls hanno iniziato ad applicare il Multiservizi ed hanno assegnato a ciascuno degli odierni ricorrenti (fatta eccezione per e Pt_5
) il livello 2°, che infatti è il primo per gli operai comuni, come si Pt_11
può constatare dal doc. 32 cit.”, per cui “In assenza di più perspicue indicazioni risulta prudenziale attestarsi sul trattamento del livello di inquadramento minore. Da ciò la necessità dell'opportuna verifica circa il corretto conteggio alla luce dell'ordinanza istruttoria con cui è stato disposto il conferimento di incarico a consulente tecnico al fine di determinare il trattamento retributivo complessivo parametrato al 7° livello del c.c.n.l. Multiservizi in atti per ciascuno dei soci lavoratori appellati, impregiudicato l'esame dell'eccezione di prescrizione.”.
La discussione finale ha consentito di accertare quali voci retributive sono utili al fine di individuare il “trattamento economico complessivo” e, quindi, determinare eventuali differenze retributive.
A tale proposito, alla luce dei principi di diritto sopra sunteggiati, e in modo più articolato esposti nella motivazione della sentenza non definitiva, va individuato detto trattamento alla luce delle seguenti precisazioni.
Correttamente gli appellati hanno richiamato gli accordi provinciali invocati dai lavoratori sin dal ricorso in primo grado, aventi contenuto integrativo del c.c.n.l. Parte_20
Allo stato, la Corte ritiene che per i lavoratori soci di cooperativa non vi siano ragioni per discostarsi dal proprio orientamento in tema di corso della prescrizione in costanza di rapporto. Ed invero, con riferimento alla questione della decorrenza della prescrizione dei diritti del socio lavoratore pag. 9/11 di cooperativa in corso di rapporto di lavoro, questa Corte aderisce, ex art. 118 disp. att. c.p.c., a Cass. 17989/2018, orientamento ribadito da Cass.
27783/22, ed in ordine al quale non sono stati addotti in questa sede argomenti che inducano a discostarsene.
Pertanto, va escluso il diritto a differenze retributive maturate antecedentemente al quinquennio che ha preceduto la richiesta via pec del
18 aprile 2018.
Infine quanto alle voci utili vanno escluse la maggiorazione per il “6° giorno”, istituto non contemplato nella prospettazione di primo grado, come riconosciuto in sede di discussione finale dal legale dei soci lavoratori, mentre opera sempre secondo la prospettazione di primo grado il meccanismo di inquadramento al 2° livello differito.
Va poi escluso dal computo il differenziale a titolo di t.f.r. che non compare neppure questo nei conteggi degli appellati, ad eccezione della posizione
Sono invece istituti contrattuali di natura schiettamente CP_8
retributiva o latamente economica gli scatti, e le mensilità aggiuntive e le indennità per ferie.
Residuano differenze positive, in conclusione, per in CP_3
€.2.885,82, in €.14.999,47, in Controparte_8 Parte_8
€.18.639,42 e in €.12.300,57. Controparte_7
Le somme vanno maggiorate degli interessi legali sulle somme via via maturate ed annualmente rivalutate secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.
Tenuto conto dell'esito complessivo del doppio grado di giudizio che ha determinato una parziale reciproca soccombenza di tutte le parti le spese di lite dei due gradi di giudizio vanno compensate peer la metà tenuto conto pag. 10/11 del valore di causa come determinato, venendo liquidate secondo i parametri di cui al d.m. n.55 del 2014 e delle successive modifiche ex d.m.
n. 147 del 13 agosto 2022, nei medi.
Vanno poste a carico delle parti appellanti, invece, le spese di consulenza tecnica il cui espletamento si è reso necessario all'esito dell'accoglimento dei motivi principali della domanda dei soci lavoratori, la cui liquidazione è stata disposta con separato decreto.
p.q.m.
La Corte, , definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede: in parziale riforma della sentenza impugnata
- rigetta la domanda proposta da;
Parte_22
- ridetermina le somme dovute in favore di in €.2.885,82 CP_3
di in €.14.999,47, di in Controparte_8 Parte_8
€.18.639,42 e di in €.12.300,57; Controparte_7
- compensa per la metà le spese di lite di entrambi i gradi e condanna le parti appellante principale e appellante incidentale al pagamento della metà residua, frazione liquidata quanto al primo grado in €.3.650,00 e quanto al presente grado in €.4.950,00 oltre al rimborso forfetario ex lege, iva e cpa;
pone le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto a carico delle parti appellante principale e della parte appellante incidentale.
Venezia, 12 giugno 2025
Il Presidente est.
Gianluca Alessio
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