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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/12/2025, n. 7739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7739 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
- dott. Diego Antonio Rosario Pinto - Presidente
- dott. Gianluca Mauro Pellegrini - Consigliere
- dott. Paolo Bonofiglio - Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 51651 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, trattenuta in decisione all'udienza del giorno 05/12/2025, vertente
TRA
- ( , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Parte_2
Canfora come da procura in atti;
RECLAMANTE
E
- ( , in persona del Controparte_1 P.IVA_2 curatore dott.ssa rappresentato e difeso dall'avv. Lucia Fantozzi Persona_1 come da procura in atti;
RECLAMATO
E
- ON TO ( ) in persona Controparte_2 P.IVA_3 del presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Simona Di Murro
r.g. n. 1 come da procura n atti;
RECLAMATO
E
- ( ), in persona del Controparte_3 P.IVA_4 legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa Controparte_4 dall'avv. Barbara Mignatti come da procura in atti;
RECLAMATA
OGGETTO: reclamo contro la sentenza di risoluzione del concordato fallimentare.
CONCLUSIONI
Per la reclamante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, contrariis rejectis, per tutto quanto dedotto ed eccepito e sussistendone i requisiti di legge: - IN VIA PRELIMINARE E D'URGENZA ED AI SENSI DELL'ART. 52 CCII: disporre, anche con decreto emesso inaudita altera parte, la sospensione dell'efficacia dell'impugnata sentenza del Tribunale di Velletri, emessa in data 09.09.2025, pubblicata il _, di risoluzione del concordato fallimentare e riapertura del fallimento della e, per l'effetto, disporre quindi la CP_1 sospensione delle operazioni di liquidazione dell'attivo nonché di formazione dello stato passivo e il compimento di qualsivoglia atto di gestione nella procedura di fallimento per tutti i motivi esposti in narrativa;
NEL MERITO: - disporre la revoca della impugnata sentenza n_ emessa dal Tribunale Velletri in data 09.09.2025, pubblicata in data di risoluzione del concordato fallimentare e riapertura del fallimento n. 78/2019 e, per l'effetto, rimettere gli atti al medesimo Tribunale di Velletri per i conseguenti provvedimenti ritenuti di giustizia. - Con vittoria di spese e compensi professionali”.
Per la curatela: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, rigettata ogni contraria istanza, ecce-zione e deduzione, -in via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 88/2025 del Tribunale di Velletri, per insussistenza sia del fumus boni iuris che del periculum in mora;
- nel merito, in via principale dichiarare il reclamo inammissibile in quanto generico e indeterminato;
- in subordine, rigettare integralmente il reclamo proposto da IN in quanto infondato in fatto e in diritto. In ogni caso, con Pt_1 conferma integrale della sentenza n. 88/2025 emessa dal Tribunale di Velletri in data 09.09.2025. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
Per il consorzio: “Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita, contrariis
r.g. n. 2 reiectis, così provvedere: In via preliminare/pregiudiziale: dichiarare Par l'inammissibilità del reclamo proposto da IN per carenza di interesse ai sensi dell'art. 100 cpc, per le motivazioni sopra dette;
In via preliminare: Par rigettare l'istanza di inibitoria come proposta dalla reclamante IN per tutti i motivi come sopra esposti e per insussistenza dei presupposti di cui all'art. 52 CCII e, per l'effetto, confermare l'efficacia esecutiva della sentenza n. 88/2025 del Tribunale di Velletri;
Nel merito: rigettare integralmente il reclamo proposto Par da IN poiché infondato in fatto e in diritto nonché pretestuoso e, per l'effetto, confermare integralmente ed in ogni sua parte la sentenza n. 88/2025 emessa dal Tribunale di Velletri in data 09.09.2025 e pubblicata il 24.09.2025. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente grado di giudizio da liquidarsi ai sensi del DM147/2022 oltre rimborso forfetario del 15%, Iva se dovuta e CPA. Con condanna della reclamante per lite temeraria”.
Per l'altra reclamata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: - IN VIA PREGIUDIZIALE: dichiarare l'inammissibilità del reclamo per carenza di interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c.; - IN VIA PRELIMINARE: rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 88/2025 del Tribunale di Velletri, per insussistenza dei presupposti di cui all'art. 52 CCII. - NEL MERITO: rigettare integralmente il reclamo proposto dalla in quanto Parte_1 manifestamente infondato in fatto e in diritto, nonché pretestuoso e temerario e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte la sentenza n. 88/2025 emessa dal Tribunale di Velletri in data 09.09.2025. - IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi professionali del presente grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge. Con condanna della reclamante per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.”.
FATTO E DIRITTO
La società in epigrafe ha proposto reclamo contro la sentenza n. 88/2025 con cui il Tribunale di Velletri, stante il mancato versamento delle imposte e degli oneri consortili maturati durante la procedura, ha dichiarato la risoluzione del concordato fallimentare e la riapertura del fallimento Controparte_1
La reclamante, quale proponente/assuntore del concordato fallimentare, lamenta: 1) il “vizio di violazione di legge”, in ragione dell'erronea applicazione delle disposizioni del c.c.i.i. in luogo della legge fallimentare;
2) l' “omessa rituale vocatio in ius” in violazione dell'art. 137 l.f. e del diritto di difesa, stante la mancata notifica del ricorso introduttivo presso il procuratore costituito.
Hanno resistito al gravame la curatela del fallimento ed i creditori che r.g. n. 3 avevano chiesto la risoluzione del concordato.
Le parti hanno discusso la causa, riportandosi ai rispettivi atti processuali.
Tanto premesso, osserva la Corte quanto segue.
La prima ragione di doglianza è manifestamente infondata.
Il tribunale non ha richiamato le disposizioni del c.c.i.i. ma, verificata la rituale convocazione delle parti ed i presupposti per la risoluzione del concordato, ha dichiarato la riapertura del “fallimento”.
D'altro canto, non risulta, in concreto, alcuna violazione: a) come osservato dalle parti reclamate (che hanno eccepito il difetto di interesse ex art. 100 c.p.c.), la disciplina dell'istituto di cui al nuovo codice (art. 250 c.c.i.i.) è perfettamente sovrapponibile a quella previgente (art. 137 l.f.); b) pur lamentando la “violazione di legge” che “inficia radicalmente la decisione”, la reclamante si è limitata a invocare l'art. 390 c.c.i.i. (ai fini dell'applicazione della legge fallimentare), ma non ha in alcun modo specificato quale sia la norma che non è stata osservata.
La sola disposizione richiamata, infatti, è quella di cui all'art. 137 l.f., in relazione alla partecipazione necessaria dell'assuntore al giudizio di risoluzione del concordato fallimentare.
Tale lagnanza, tuttavia, è priva di pregio.
Infatti, è pacifica e documentata in atti la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza all'indirizzo P.E.C. della risultante dal Controparte_5 registro imprese: l'instaurazione del contraddittorio, pertanto, ha avuto luogo secondo le forme di cui all'art. 15 l.f., espressamente richiamato dall'art. 137, II comma l.f..
Come osservato dalle reclamate, inoltre, il mandato conferito al difensore si riferisce alla “procedura di concordato fallimentare ex art. 124 e seguenti della legge fallimentare”: tale procedura si è definitivamente conclusa in quanto, divenuto irrevocabile il decreto di omologa, il fallimento è stato dichiarato chiuso ex art. 130 l.f..
Per altro verso, il riferimento ad “ogni sua fase, stato e grado”, contenuto nella procura alle liti, non vale ad estendere gli effetti di quest'ultima alla r.g. n. 4 risoluzione del concordato, trattandosi di giudizio che resta del tutto autonomo ed eventuale.
Si nota peraltro che, a dispetto dell'effetto integralmente devolutivo del reclamo (ex artt. 18 e 137 l.f.), la reclamante non ha proposto alcuna doglianza nel merito.
Anzi, nel lamentare di non aver potuto rappresentare di essere “in procinto” di reperire i fondi occorrenti, essa stessa ha confermato il mancato versamento delle somme necessarie per l'esecuzione del concordato, quale omissione che è stata posta a fondamento della decisione: “il trasferimento del complesso immobiliare in capo alla creditrice ipotecaria non è stato possibile in conseguenza del mancato pagamento degli oneri connessi, ovvero l'IMU e gli oneri consortili”, quale inadempimento alle obbligazioni derivanti dal concordato (v. sentenza impugnata).
Per quanto premesso, il reclamo va respinto, non essendovi luogo a provvedere sull'istanza di sospensione (peraltro avanzata “ex art. 52 c.c.i.i.”).
Non ravvisandosi i presupposti della “lite temeraria”, genericamente invocata dalle reclamate, si provvede come da dispositivo: le spese seguono la soccombenza, con liquidazione in base all'art. 4, comma 10 sexies D.M. 55/2014
(valore indeterminabile) che tiene conto della natura del giudizio e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1 nei confronti di
[...] Controparte_1 [...]
ed contro la Controparte_6 Controparte_3 sentenza del Tribunale di Velletri n. 88 del 9/9/2025, ogni altra conclusione disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta il reclamo;
- condanna IN alla refusione delle spese in favore del fallimento Pt_1
del e di CP_1 Controparte_6 Controparte_3
che liquida, per ciascuna parte, in euro 5.000,00 per
[...]
r.g. n. 5 compensi, oltre spese generali ed accessori come per legge;
- dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater D.P.R. n. 115/2002 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della società reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il giorno 18/12/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Paolo Bonofiglio dott. Diego Rosario Antonio Pinto
r.g. n. 6