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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 02/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1153/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, TERZA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati:
Carlo Breggia Presidente relatore
Marco Cecchi Consigliere
Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1153/2020 promossa da:
(cf: e (cf: Parte_1 C.F._1 Parte_2
, con il patrocinio dell'Avv. DIMITRI STEFANINI;
C.F._2
PARTE APPELLANTE nei confronti di
(PI: , con il patrocinio dell'Avv. FEDERICO Controparte_1 P.IVA_1
ANTICH e dell'Avv. SARA CALONI;
(cf: , Controparte_2 P.IVA_2 contumace;
PARTI APPELLATE
avverso la sentenza n. 1322/2020 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 5.6.2020
CONCLUSIONI
In data 28.2.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, in accoglimento del presente appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, riformare integralmente per i motivi in narrativa la Sentenza del Tribunale di Firenze, Giudice Dott.ssa Michela Biggi, n. 1322/2020 pagina 1 di 20 emessa in data 5.06.2020 e pubblicata in pari data, resa nella causa R.G. 11009/2015, respinga le domande svolte da parte attrice in primo grado, accogliendo le conclusioni formulate in primo grado dagli odierni appellanti: “Parte convenuta - come in atti rappresentata e difesa – precisa le proprie conclusioni riportandosi a quelle rassegnate in comparsa di costituzione e risposta, chiedendo che l'Ill.mo Giudice del Tribunale adito, contrariis reiectis, respinga le domande di parte attrice per le ragioni dedotte in atti. In via istruttoria, conclude per la dichiarazione di inammissibilità della prova testimoniale di
Testimone_1
Con vittoria di spese e competenze professionali di causa”.
Con vittoria di competenze e spese di causa del primo e del secondo grado del Giudizio, oltre spese generali 15%, cap ed Iva come per legge, oltre rimborso delle spese vive di questo grado di giudizio pari a euro 1.138,50 per contributo unificato, euro 27,00 per marca da bollo.
Per la parte appellata:
“La come sopra rappresentata e difesa, insta per l'integrale rigetto del Controparte_3 gravame. Con vittoria di spese ed onorari.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
*
1. Il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 1322/2020 pubblicata il 5.6.2020, ha così deciso: accoglie la domanda, e, conseguentemente, dichiara l'inefficacia ex art. 2901 c.c. nei confronti della dell'atto di compravendita a rogito Notaio Controparte_4 [...]
n. Rep. 30540/15767 del 20/07/2010 avente ad oggetto i seguenti Persona_1 fabbricati posti in Firenze ed identificati catastalmente come segue: - Via di Novoli 50 –
Foglio 32, Particella 23, subalterni 501 e 502; - Via Lippi e Macia n. 1 – Foglio 32, Particella
236, subalterni 500, 501 e 502. Con ordine al Direttore dell' Parte_3 di annotare la presente sentenza a margine dell'atto impugnato;
condanna i convenuti in solido a pagare le spese processuali dell'attrice che liquida in euro 13.430,00 a titolo di compenso, oltre ad anticipazioni per euro 786,00, al 15% per spese generali da calcolarsi sull'imponibile, all'IVA e alla CPA come per legge.
1.1 (di qui innanzi anche solo aveva convenuto in Controparte_1 CP_3 revocatoria e chiedendo che fosse Controparte_2 Parte_1 Parte_2 dichiarato inefficace nei suoi confronti il contratto di compravendita stipulato il 20.7.2010 per atto pubblico rogato dal Notaio col quale la società Persona_1 CP_2 aveva alienato ai coniugi l'immobile sito in Via Novoli 50, con ingresso
[...] Persona_2
pagina 2 di 20 carrabile da Via Lippi e Mancia 1.
A sostegno della domanda aveva dedotto che:
(-) era creditrice di per 210mila euro, oltre interessi, a titolo di Controparte_2 saldo del corrispettivo d'appalto (stipulato il 18.6.2008) per i lavori edili di ristrutturazione sugli immobili di Via Novoli 50 con ingresso carrabile da Via Lippi e Mancia 1 (sei unità abitative da ricavare e rivendere);
(-) nel corso dell'esecuzione dei lavori appaltati, aveva comunicato Controparte_2 di avere promesso in vendita, con contratto preliminare del 27.3.2009, l'intero stabile ai coniugi e e che, in ragione della destinazione che essi volevano dare all'immobile Pt_1 Pt_2
(uso familiare e professionale), erano necessarie modifiche dell'opera;
(-) la committente aveva smesso di versare i pattuiti acconti in base ai SAL e CP_3 aveva più volte intimato i pagamenti, portando comunque a compimento i lavori, consegnati il
28.4.2010;
(-) aveva ottenuto contro il decreto ingiuntivo n. 4361/2021 di € Controparte_2
179.438,85 (oltre accessori e spese), che la debitrice aveva opposto il 14.7.2010 (opposizione in seguito rigettata dal Tribunale, con sentenza confermata dalla Corte d'Appello di Firenze con sentenza n. 1356/2023 pubblicata il 22.6.2023, come da copia depositata dall'appellata con la comparsa conclusionale d'appello; circostanza peraltro del tutto superflua per la presente decisione, come risulterà dal prosieguo);
(-) il 20.7.2010 era stata stipulata la compravendita da ai coniugi Controparte_2
Persona_2
(-) ricorrevano pertanto tutte le condizioni per l'esercizio dell'azione revocatoria.
1.2 e si erano costituiti per resistere. Parte_1 Parte_2
Avevano eccepito che:
(-) la compravendita non aveva ridotto il patrimonio della debitrice Controparte_2
perché:
[...]
(=) il bene trasferito era ipotecato per un valore superiore al suo valore (ipoteche per complessivi € 1.060.000,00 iscritte il 25.3.2008 e il 29.10.2008 in favore di
[...]
a garanzia di prestiti); CP_5
(=) era proprietaria di altri immobili (Firenze, Via Mazzetta Controparte_2
pagina 3 di 20 5/A, Firenze Via dei Preti 6/r e Firenze Viale Guidoni 85);
(-) non sussisteva alcun consilium fraudis, perché la compravendita era stata preceduta dal preliminare, posto in essere in un momento in cui non esistevano debiti della venditrice, né potevano essere ipotizzati. era restata contumace. Controparte_6
1.4 Il Tribunale, esperita istruttoria anche orale, ha ritenuto sussistenti i requisiti della revocatoria, in quanto:
(-) il credito era dimostrato ed era anteriore all'atto dispositivo;
(-) l'eventus damni sussisteva in considerazione delle maggiori difficoltà che l'alienazione aveva prodotto in danno della creditrice tenuto anche conto che: «[…] CP_3 il complesso immobiliare alienato ai coniugi costituiva il bene più consistente Persona_3 del patrimonio della società mentre gli altri immobili sono apparsi di consistenza CP_2 minore: il negozio di Via Mazzetta di 77 mq. di superficie, peraltro locato a terzi per finalità commerciali, ed il piccolo resede adibito a locale magazzino posto a suo servizio, avevano evidente ridotta consistenza rispetto all'immobile di specie, dunque non in grado di compensare la perdita della garanzia creditoria oggetto di giudizio. Quanto all'immobile di proprietà della socia accomandataria, risulta documentato in atti che l'Agenzia delle
Entrate avesse acceso ipoteca per oltre 50.000,00 Euro. Il bene peraltro è stato aggiudicato all'asta, circa sette anni dopo il suo trasferimento, per una cifra inferiore a quella dichiarata in sede di permuta, dunque lo stesso si è dimostrato anche nei fatti incapace di soddisfare il credito della […]» (sent., pag. 5); CP_3
(-) l'elemento soggettivo richiesto, ossia la scientia damni, sussisteva: era evidente per la debitrice ma era dimostrata presuntivamente anche in relazione ai terzi Controparte_2 acquirenti: «[…] Ciò difatti è possibile ricavare da una serie di elementi indiziari: i frequenti sopralluoghi sul cantiere, le rassicurazioni fornite dal al - di cui hanno Pt_1 CP_3 dato conto i testi escussi - avvenute alla presenza del Direttore dei Lavori Arch. di Tes_2 altri testimoni;
l'urgenza del di far eseguire i lavori edili dell'appartamento che Pt_1 intendeva acquistare;
gli avvertimenti ricevuti dall'attrice circa il pregiudizio arrecato alle ragioni dell'impresa appaltatrice , da ultimo infatti con raccomandata del 19 febbraio 2010.
I terzi acquirenti del bene non potevano dunque non essere consapevoli del rischio inerente
l'acquisto che si impegnavano ad effettuare. Ciò si desume anche da altre circostanze inequivocabili emerse nel corso dell'istruttoria: i soggetti acquirenti erano consapevoli di pagina 4 di 20 acquistare l'immobile non già da un privato bensì da un'impresa commerciale e che
l'immobile sarebbe stato oggetto di una serie consistente di lavori, tali da modificarne non solo l'originaria fisionomia, ma anche il precedente progetto approvato. Di fronte a queste circostanze di fatto, incontestate, non appare verosimile ritenere che il (e con Pt_1 questi, la sua moglie) potessero disinteressarsi dell'andamento dei lavori e del loro Pt_2 effettivo pagamento ad opera della committente Non risulta tantomeno verosimile CP_2
- in ragione della qualifica professionale del (che è risultato, da documentazione Pt_1 prodotta in atti, svolgere attività di consulente tributario e d'Impresa) ritenere che questi potesse non accorgersi che l'immobile promesso in vendita rappresentava una porzione considerevole del complessivo patrimonio della e che la sua alienazione avrebbe CP_2 comportato un depauperamento significativo di quel patrimonio.
Quanto osservato in merito alla sussistenza dell'elemento soggettivo in capo al Pt_1 deve ritenersi riferibile, in virtù della stretta parentela, anche per la coniuge E' Pt_2 verosimile difatti ritenere che dato il rapporto di coniugio la moglie fosse resa edotta dal marito - o avrebbe dovuto, in ogni caso, esserlo - di ogni informazione pregnante relativa alla promittente venditrice dell'immobile. […]» (ivi, pag. 6).
2. Con atto di citazione, regolarmente notificato, e Parte_1
(di seguito anche appellanti) hanno convenuto in giudizio, innanzi Parte_2 questa Corte di Appello, la e Controparte_1 Controparte_2
(di seguito anche appellati), proponendo gravame avverso la suddetta
[...] sentenza per i seguenti motivi di appello:
2.1 “1) Violazione dell'art. 2901 c.c. – erronea valutazione sulla ricorrenza del requisito soggettivo.”
In primo luogo, gli appellanti, sotto questo titolo, contestano che sussista l'elemento soggettivo dell'art. 2901 c.c. con riferimento alla posizione del terzo acquirente, in particolare il . CP_7
A tal fine, rimarcano che il contratto preliminare – la cui esistenza è pacifica e documentata – è stato stipulato il 27.3.2009, ossia molti mesi prima delle circostanze oggetto delle testimonianze.
La stessa aveva lamentato che l'elemento soggettivo non sussistesse all'epoca CP_3
pagina 5 di 20 del preliminare, ma fosse sopravvenuta.
Gli appellanti avevano versato, al momento del preliminare, ben 250mila euro e avevano pagato la provvigione al mediatore (di ben 31,5mila euro): «[…] Ebbene, costituisce principio unanimemente affermato che la valutazione della sussistenza, o meno, dell'elemento soggettivo previsto dall'art. 2901 c.c. deve essere effettuata al momento della stipula del contratto preliminare di compravendita. […]» (appello, pag. 9, ove si invocano Cass.
16287/2019, 17365/2011, 18528/2009 e altre).
Tutte le circostanze messe in luce dal Tribunale per motivare il consilium fraudis erano ben successive al preliminare:
(-) i frequenti sopralluoghi sul cantiere erano successivi al novembre 2009;
(-) le rassicurazioni fornite dal al erano successive al novembre Pt_1 CP_3
2009;
(-) l'urgenza del per il completamento dell'opera era emersa dopo il dicembre Pt_1
2009, a tacere del fatto che si trattava di un atteggiamento del tutto legittimo, dinanzi ai ritardi dell'appaltatore, così che era sbagliato desumerne la mala fede del Pt_1
(-) gli avvertimenti ricevuti dall'attrice circa il pregiudizio arrecato alle ragioni dell'impresa appaltatrice, da ultimo infatti con raccomandata del 19 febbraio 2010 erano per l'appunto molto successivi al preliminare.
Il primo giudice, a ben vedere, riteneva «[…] che il presupposto soggettivo della revocatoria ordinaria sia costituito dalla conoscenza del promissario acquirente del possibile “rischio futuro” inerente l'acquisto.
Tuttavia, tale dato non può assumere alcun rilievo nel giudicare della ricorrenza del requisito soggettivo previsto dall'art. 2901 c.c., che prevede invece “trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione”. […]» (appello, pag. 15).
Anche gli ulteriori fatti esposti dal Tribunale erano irrilevanti:
(-) la circostanza che l'acquisto avvenisse da un'impresa commerciale anziché da un privato era sinanche incomprensibile;
(-) del tutto normale che dopo mesi dal preliminare i promissarî acquirenti avessero iniziato a interessarsi dell'andamento dei lavori.
pagina 6 di 20 Solo dopo il novembre 2009 erano insorti i problemi fra la committente CP_2
e l'appaltatrice
[...] CP_3
Per il resto, tutti gli indici inerenti la buona fede degli acquirenti (congruità del prezzo, ecc.) erano positivi.
2.2 “2) Violazione dell'art. 2901 c.c. – erronea valutazione sulla ricorrenza del requisito oggettivo.”
Viene contestato anche l'eventus damni.
A tal fine, si ribadisce che l'immobile oggetto dell'atto impugnato era gravato da ipoteche che ne assorbivano il valore: «[…] In particolare, alla data del 20/07/2010 (giorno della stipula della compravendita), sugli immobili oggetto della compravendita, risultavano iscritte le seguenti ipoteche (Cfr. All. 2 alla comparsa di costituzione e risposta): - euro
700.000, di cui euro 390.000 per capitale – Iscrizione 2475 Reg. Part. Del 25/03/2008 a favore di Banca di Credito Cooperativo di Impruneta;
- euro 360.000, di cui cui euro
180.000 per capitale – iscrizione n. 8611 Reg. Part. Del 29/10/2008 a favore di Banca di di
Credito Cooperativo di Impruneta;
- euro 2.600.000, di cui euro 1.300.000 per capitale – iscrizione n. 2272 Reg. Part. Del 8/4/2008 in favore di Banca di Credito Cooperativo di
Impruneta. Insomma, sugli immobili compromessi in vendita gravano ipoteche iscritte per
l'importo di euro 3.660.000,00 (per un capitale di circa 2 milioni di euro). […]» (appello, pagg. 26/27).
2.3 “3) Non assoggettabilità all'azione revocatoria dell'adempimento di un debito scaduto”
Gli appellanti sollevano l'eccezione dell'art. 2901 co. 3^ c.c. nei seguenti termini
(appello, pagg. 28 e succ., enfasi della parte):
Risulta documentalmente (Cfr. All. 2 alla comparsa di costituzione e risposta) che sull'immobile:
- era stata iscritta (in data 25.03.2008) un'ipoteca di euro 700.000,00 in favore della
Banca di Credito Cooperativo di Impruneta a garanzia di un contratto di apertura di credito in conto corrente in favore di Controparte_2
- era stata iscritta (in data 29.10.2008) un'ipoteca di euro 360.000,00 (sempre) in favore della Banca di Credito Cooperativo di Impruneta a garanzia di un contratto di apertura di credito in conto corrente in favore di Controparte_2
pagina 7 di 20 L'apertura di credito in conto corrente concessa a pertanto, Controparte_2 era garantita dalle dette due ipoteche.
E tali due iscrizioni sono state cancellate in data 31.08.2010 a seguito dell'assenso alla cancellazione rilasciato in sede di contratto di compravendita.
Poiché, dunque, il prezzo della vendita era stato destinato al pagamento del debito che aveva con ricorreva l'ipotesi dell'art. 2901 co. 3^ c.c.- Controparte_2 CP_5
2.4 “4) Violazione dell'art. 2901 c.c. – erronea valutazione sul tempo del credito.”
Si contesta, qui, la affermata anteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo.
Il Tribunale aveva infatti sbagliato a utilizzare la data del contratto di compravendita, dovendo invece assumere come rilevante quella del contratto preliminare.
2.5 “5) Erroneità nel bilanciamento tra i diritti del terzo acquirente e del creditore”
Il Tribunale non aveva tenuto nel debito conto che i terzi acquirenti avevano acquistato il bene in perfetta buona fede.
2.6 “6) Erronea ritenuta integrazione dell'elemento soggettivo quanto alla sig.ra
Parte_2
Non v'era alcuna prova che riguardasse in qualche modo la che era stata Pt_2 considerata d'accordo col marito solo ed esclusivamente per il rapporto di coniugio.
2.7 “7) Erroneo accoglimento dell'istanza di sostituzione del testimone Arch. Tes_3
[...]
Dopo le preclusioni istruttorie, aveva chiesto la sostituzione del teste Arch. CP_3
asseritamente divenuto invalido, con la di lui moglie Ing. Testimone_3 Testimone_1
Immediata era stata l'opposizione della difesa ed erroneamente la Persona_2 sostituzione era stata autorizzata.
2.8 “8) Erronea statuizione sulle spese di lite consequenziale all'erronea decisione”
Le spese, in considerazione della fondatezza dell'appello, dovevano gravare, per i due gradi, su CP_3
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dalla parte APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. pagina 8 di 20 3. Radicatosi il contraddittorio, mentre Controparte_2 non si è costituita e viene qui dichiarata contumace,
[...] [...]
nel costituirsi in giudizio, ha contestato, perché infondate, le censure Controparte_4 mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale ha chiesto per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
4. La causa è stata trattenuta in decisione in data 28.2.2024, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
L'appello è infondato e va respinto, quantunque la sentenza di primo grado debba essere talora integrata ed emendata quanto a motivazione, nei termini che seguono.
I motivi saranno esaminati derogando talora all'ordine dato dalla parte, per seguire meglio l'ordine logico delle questioni rilevanti.
5. Il quarto motivo, che concerne la valutazione sulla anteriorità o posteriorità dell'atto impugnato rispetto al sorgere del credito, è manifestamente infondato, per due distinte ragioni.
5.1 Non è vero che, come si sostiene, possa a tal fine assumere rilievo la data di stipulazione del contratto preliminare in luogo di quella del contratto definitivo.
È, infatti, il contratto definitivo che determina l'effetto reale e, di conseguenza, provoca
(o può provocare) nocumento al creditore dell'alienante; laddove il contratto preliminare, che ha meri effetti obbligatorî, è intrinsecamente inidoneo a riflettersi negativamente sulle ragioni di quel creditore.
Tanto è vero che il contratto preliminare, proprio per tale sua caratteristica, non è assoggettabile a revocatoria (fra molte, Cass. sez. 3^ civ. ord. 12.6.2018 n. 15215; Cass. sez. 3^ civ. ord. 26.6.2019 n. 17067). pagina 9 di 20 Gli appellanti ragionano, in concreto, come se l'atto dispositivo fosse già il preliminare, il che, come appena mostrato, non è; potendo la questione che pongono rilevare solo al diverso fine della verifica dell'elemento soggettivo, come si avrà modo di spiegare in seguito (infra, §
8.2).
È dunque corretta la valutazione del Tribunale, laddove ha messo a raffronto con la data del sorgere del credito non già quella di stipula del preliminare (che non è atto dispositivo), ma del definitivo (che è l'unico atto dispositivo).
5.2 Ancor prima, peraltro, gli appellanti non tengono conto che anche a concentrarsi sulla data del preliminare (27.3.2009), il rapporto temporale fra credito e atto dispositivo non subirebbe modifiche.
Il credito, infatti, ha titolo nel contratto d'appalto stipulato il 18.6.2008 ed è a tale data che deve considerarsi, ai fini dell'azione revocatoria, sorto, in applicazione del seguente principio generale: «Nel caso di credito litigioso, comunque idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria, per stabilire se esso sia o meno sorto anteriormente all'atto di disposizione del patrimonio è necessario fare riferimento alla data del contratto, ove sia un credito di fonte contrattuale, o a quella dell'illecito, qualora si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito.» (Cass. sez. 3^ civ.
10.6.2020 n. 11121 rv 658141-01).
Il motivo d'appello, dunque, è addirittura inammissibile, perché intrinsecamente inidoneo a produrre un risultato utile per la parte.
6. Il terzo motivo, che solleva l'eccezione dell'art. 2901 co. 3^ c.c., è inammissibile;
in ogni caso infondato.
6.1 È inammissibile, perché l'eccezione de qua è in mera disponibilità di parte (Cass. sez.
3^ civ. 13.8.2015 n. 16793; Cass. sez. 3^ civ. ord. 12.7.2023 n. 19963) e non risulta sollevata nella comparsa di costituzione di primo grado, né nella 1^ memoria ex art. 183 co. 6^ c.p.c., né nella comparsa conclusionale, bensì nella memoria di replica, a contraddittorio ormai chiuso (Repliche conclusive autorizzate, § 7 di pag. 16).
Essa, dunque, non doveva essere esaminata dal primo giudice, essendo la parte decaduta dal sollevarla;
né può essere riproposta in questa sede, ostandovi l'art. 345 c.p.c.-
6.2 In ogni caso, essa è infondata. pagina 10 di 20 La circostanza che il denaro costituente il prezzo della compravendita sia servito a estinguere i debiti della venditrice con maturati a Controparte_2 CP_5 seguito di aperture di credito in conto corrente (e che questa abbia, di conseguenza, assentito alla cancellazione delle ipoteche iscritte a garanzia) non è sufficiente a integrare la fattispecie dell'art. 2901 c.c., sia perché non si trattava di un debito scaduto, sia perché non è neppure allegato – men che meno provato - che non avesse altri modi per Controparte_2 ripagare il mutuo.
6.2.a In atti emerge esclusivamente che il denaro costituente il saldo del prezzo della compravendita fu versato dagli acquirenti a (come attestato nel Persona_2 CP_5 rogito), affinché questa desse l'assenso alla cancellazione delle iscrizioni ipotecarie;
ma non è noto se il debito che le ipoteche garantivano (discendente da rapporto di apertura di credito in conto corrente concesso da a fosse scaduto;
essendo – CP_5 Controparte_2 almeno per quanto risulti in causa - ben possibile, al contrario, che il credito della banca verso avente titolo nella suddetta apertura di credito, non fosse ancora Controparte_2 esigibile;
e che l'estinzione fu eseguita (non per sanare un debito scaduto di Controparte_2 verso ma) al diverso scopo di ottenere la cancellazione delle ipoteche, sì
[...] CP_5 da alienare a e un bene senza pregiudizi. Pt_1 Pt_2
6.2.b Si applica, sotto distinto profilo, il seguente principio: «L'alienazione di un bene con destinazione del prezzo al soddisfacimento di debiti scaduti non è soggetta ad azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901, comma 3, c.c., a condizione che il debitore provi la strumentalità della cessione di quel bene rispetto all'esigenza di estinguere il debito e, cioè, qualora dimostri che essa rappresentava l'unico modo per poter saldare il debito.» (Cass. sez. 3^ civ. ord. 16.11.2023 n. 31941 rv 669581-01).
Per quanto consti in causa, non v'è allegazione, men che meno prova, che CP_2 non avesse altri modi per estinguere il suo debito verso se non
[...] CP_5 vendere gli immobili ai Persona_2
Anche sotto questo profilo, dunque, il versamento del prezzo sul conto di CP_2 al fine di estinguere il debito a garanzia del quale le ipoteche erano state accese è
[...] elemento assolutamente equivoco per desumerne la circostanza – neppure allegata - che si trattasse dell'unico modo per poter saldare il debito, posto che anche in questo caso il fatto è diversamente spiegabile con la necessità di cancellare le iscrizioni, sì da poter trasmettere agli odierni appellanti un bene libero.
pagina 11 di 20 7. Il secondo motivo, che concerne l'eventus damni, è infondato.
7.1 Si dolgono gli appellanti che il primo giudice non abbia considerato che, alla data del contratto definitivo, l'immobile oggetto dell'alienazione era gravato da ipoteche in favore di per le ipoteche iscritte il 25.3.2008 (per 700mila euro), il 29.10.2008 (per CP_5
360mila euro) e l'8.4.2008 (per 2,6 milioni di euro).
In realtà, «In tema di azione revocatoria ordinaria introdotta da creditore chirografario, ove l'atto dispositivo abbia ad oggetto un bene gravato da ipoteca, l'idoneità dello stesso ad integrare l'"eventus damni" va valutata in modo diverso a seconda che
l'azione esecutiva sia stata o meno già introdotta. Nel primo caso, infatti, occorre verificare la concreta possibilità di soddisfazione del creditore chirografario nel potenziale conflitto con quello ipotecario, avuto riguardo all'entità della garanzia reale;
nell'altro, invece, è sufficiente una prognosi futura sul rischio di riduzione della garanzia patrimoniale del medesimo creditore chirografario, legato all'eventualità della cessazione o del ridimensionamento dell'ipoteca.» (Cass. sez. 3^ civ. ord. 26.11.2019 n. 30736 rv 655974-01; in precedenza, cfr Cass. sez. 3^ civ. 22.12.2015 n. 25733 rv 638077).
Nel caso in esame, è pacifico che nessuna azione esecutiva era stata iniziata da
[...]
e la prognosi da effettuare in merito al futuro rischio di riduzione della garanzia CP_5 patrimoniale è più che sufficiente per convalidare l'esistenza del pregiudizio del creditore.
Le ipoteche, infatti, erano, per quanto consti, ipoteche volontarie a garanzia di operazioni economiche di prestito (dalla banca all'imprenditore), poste in essere mediante aperture di credito su conto corrente o in altro modo.
Poiché non è stato neppure allegato, men che meno dimostrato, che Controparte_2 fosse morosa nell'adempiere alle sue obbligazioni verso l'istituto di credito, non si può che
[...] concludere, con valutazione rapportata all'epoca dell'atto dispositivo, che, secondo fisiologia, le garanzie ipotecarie non sarebbero mai state escusse e, dunque, non avrebbero in alcun modo pregiudicato le ragioni creditorie di CP_3
7.2 Rileva, per completezza, il collegio che gli appellanti, in nota (n. 1 di pag. 27 dell'impugnazione), richiamando documenti a corredo della propria 2^ memoria ex art. 183 co. 6^ c,.p.c., rammentano che era titolare di altri tre immobili e che la Controparte_2 socia accomandataria aveva pure un suo patrimonio immobiliare;
e che Controparte_2
pagina 12 di 20 pur non facendone cenno in atti, il 13.8.2010 aveva trascritto sequestro CP_3 conservativo su tre immobili di (abitazione in Viale Guidoni 85, negozio Controparte_2 in Via Mazzetta 5/A e magazzino in Via dei Preti 6/r), in seguito dando corso all'esecuzione e aggiudicandosene uno per la somma di € 165.600,00 (sic, pag. 27: «[…] ottenendo
l'aggiudicazione dell'immobile pignorato per la somma di euro 165.600,00 […]»).
La Corte ritiene che tali deduzioni non configurino un autonomo profilo di impugnazione, perché, anche a non dare rilievo alla forma (di nota a piè di pagina, come tale suggestiva di una mera precisazione), sta di fatto che il motivo di appello è esclusivamente incentrato a sorreggere la conclusione secondo la quale non può esservi stato eventus damni per l'incapacità dei beni oggetto dell'atto dispositivo, in quanto ipotecati, a giovare al creditore
(questa la significativa chiusa del mezzo, appello, pag. 28: «[…] Il bene, di fatto, non era utile
a soddisfare neanche parte del credito di Non risulta pertanto Controparte_1 sussistente il requisito dell'eventus damni. […]»).
Ove mai debba connettersi alla nota valore di gravame, non si può che osservare che, come replicato dalla difesa nella sua 3^ memoria ex art. 183 co. 6^ c.p.c.: CP_3
(-) il bene in Via Mazzetta 5/A era stato ipotecato a garanzia di mutuo fondiario acceso presso con contratto del 30.7.2010; CP_5
(-) il bene di Via dei Preti era un magazzino di scarsissimo valore a servizio del negozio di Via Mazzetta;
(-) il bene in Viale Guidoni era sì stato venduto all'asta per 160mila euro, ma, detratte le cospicue spese di procedura, era del tutto insufficiente a soddisfare il credito di CP_3
(-) i beni della rano ipotecati a garanzia di mutui e l'8.1.2009 era stata accesa CP_2 anche ipoteca legale a favore di LI per oltre 50mila euro.
Orbene, poiché la vendita oggetto di revocatoria, in quanto determinante una modifica quantitativa e qualitativa del patrimonio della debitrice (avendo Controparte_2 sottratto un bene immobile a fronte della estinzione di un debito verso la banca), aveva reso meno agevole per soddisfare il proprio credito, spettava ai convenuti in revocatoria CP_3 dare la prova che il patrimonio residuo della parte debitrice fosse comunque sufficiente a garantirlo (così, fra tante, Cass. sez. 3^ civ. ord. 19.7.2018 n. 19207; Cass. sez. 6^-3 ord.
18.6.2019 n. 16221).
pagina 13 di 20 Gli elementi passati in rassegna depongono per la prova dell'incapienza degli altri elementi patrimoniali del debitore;
a fortiori incrinano in modo irreversibile la prova del contrario, che spettava agli appellanti fornire.
8. Il primo motivo, che attiene all'elemento soggettivo (in capo a , e il sesto Pt_1 motivo, che attiene all'elemento soggettivo della vanno esaminati assieme per l'intima Pt_2 connessione, e sono infondati.
8.1 Essi sono pressoché totalmente pregiudicati dal rigetto del quarto motivo (supra, §
5).
I mezzi, infatti, presuppongono che in questa fattispecie sia necessario, ai fini dell'art. 2901 c.c., accertare il consilium fraudis; ma, siccome è confermata l'anteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo, è invece sufficiente, sia nel debitore, sia nei terzi acquirenti, la mera scientita damni.
Ne discende che tutte le argomentazioni e deduzioni intese a dimostrare l'assenza di mala fede, sono irrilevanti, perché possono escludere la preordinazione, non anche la scientia damni.
8.2 Va poi dato atto alla parte appellante che l'elemento soggettivo (al contrario dell'eventus damni,) va verificato con riferimento alla data del contratto preliminare.
Tuttavia, occorre ricordare – perché la difesa appellante omette di rammentarlo – che il
27.3.2009 non fu stipulato solo il contratto preliminare di compravendita fra e Pt_1
(attuato poi col definitivo qui impugnato), ma anche il contratto Controparte_2 preliminare di permuta con il quale promise di permutare alla società Controparte_2
Edacon di DA CA & C AS immobile contiguo a quello qui controverso sito in Via Lippi
e Macia n. 1 (preliminare di permuta a doc. 22 esso è stato poi adempiuto, come si CP_3 desume dalla circostanza che nel rogito del 20.7.2010 la Edacon di DA CA & C AS risulta citata quale parte confinante del bene compravenduto).
In calce al preliminare di permuta, con postilla di pari data (27.3.2009) regolarmente sottoscritta, si dava atto che l'immobile era oggetto di ristrutturazione;
e nel preliminare di vendita tale dichiarazione era contenuta all'art. 1 (Le parti Parte_4 reciprocamente danno e prendono atto che tale immobile è oggetto di interventi di
pagina 14 di 20 straordinaria manutenzione e di ristrutturazioni e che oggetto del presente atto è l'immobile per come sarà terminato quando dette opere saranno concluse a perfetta regola d'arte).
È dunque un dato incontrovertibilmente provato e non smentito dal gravame che sia sia erano pienamente consapevoli che l'immobile che, con la complessiva Pt_1 Pt_2 operazione (articolata nei due preliminari e con la presenza della nella duplice veste di Pt_2 persona fisica e di accomandataria della Edacon), intendevano fare proprio, era oggetto di opere commesse a un appaltatore da (che è una società immobiliare e Controparte_2 che, dunque, non svolge attività edilizia).
8.3 Così corretto il quadro all'interno del quale deve scrutinarsi la questione, non può sussistere dubbio sull'elemento soggettivo del non meno che della moglie;
e, ancor Pt_1 prima, della società debitrice Controparte_2
8.3.a La scientia damni, infatti, può essere così definita: «In tema di condizioni per
l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria, allorché l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, è necessaria e sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore ("scientia damni"), essendo l'elemento soggettivo integrato dalla semplice conoscenza, cui va equiparata la agevole conoscibilità, nel debitore e, in ipotesi di atto a titolo oneroso, nel terzo di tale pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione, e senza che assumano rilevanza
l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore
("consilium fraudis") né la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore. Ad integrare il pregiudizio alle ragioni del creditore
("eventus damni"), è, poi, sufficiente che l'atto di disposizione del debitore renda più difficile la soddisfazione coattiva del credito, sicché anche la "trasformazione" di un bene in un altro che sia meno agevolmente aggredibile in sede esecutiva, com'è tipico del danaro, realizza il pericolo di danno costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva.»
(Cass. 7262/00, massima n. 537106; conf.: sez. 3^ civ. 29.7.2004 n. 14489, rv. 575091).
8.3.b L'esposizione della promissaria venditrice/permutante Controparte_2 verso l'appaltatore che stava eseguendo importanti lavori di ristrutturazione straordinaria sull'intero edificio era un fatto che sia il sia la conoscevano per esperienza Pt_1 Pt_2 diretta sin dal 27.3.2009, come risulta dai due preliminari esaminati.
pagina 15 di 20 Ammesso e non concesso che i due coniugi fossero all'oscuro degli esatti termini del rapporto tra e è però certo che essi sapevano che Controparte_2 CP_3 CP_2 era debitrice, in quanto committente, dell'appaltatore.
[...]
per quanto consti dai contratti preliminari citati o da altri Controparte_2 elementi, non fornì ai coniugi e alcuna indicazione in merito al pagamento del Pt_1 Pt_2 corrispettivo dell'appalto; così che, sin dalla stipula dei preliminari, sia sia Pt_1 Pt_2 erano consapevoli che il loro futuro acquisto avrebbe determinato in danno dell'appaltatore una riduzione della garanzia del suo credito, perché l'immobile alienato da Controparte_2 sarebbe uscito dal suo patrimonio, senza contropartita adeguata (ai fini di garantire il ceto
[...] creditorio).
Solo se avesse rassicurato in qualche modo i promissarî sui propri Controparte_2 diversi mezzi coi quali far fronte ai costi dell'appalto, gli odierni appellanti potrebbero effettivamente sostenere di essersi determinati all'acquisto in data 27.3.2009 senza avere alcuna consapevolezza di una possibile lesione dell'appaltatore in termini di restrizione della garanzia offertagli dal patrimonio di ma, per quanto emerga dagli atti, Controparte_2 una simile rassicurazione non è stata mai data.
Né avrebbe utilità prendere in considerazione, sotto questo diverso profilo soggettivo, i residui beni di perché si è già avuto modo di osservare che questo tema Controparte_2 non è neppure oggetto di gravame e, comunque, concerne un compendio patrimoniale del tutto insufficiente (supra, § 7.2).
Si può e si deve allora affermare che il 27.3.2009 entrambi i coniugi erano coscienti che il loro acquisto, ancorché futuro, avrebbe fatto venir meno per l'appaltatore un cespite immobiliare sul quale soddisfare il suo credito;
senza che la cognizione di tale nocumento fosse bilanciata dalla certezza (o, almeno, dalla ragionevole opinione) che Controparte_2 disponesse di altre provviste per saldare l'appaltatore e intendesse adoperarle a tal fine.
[...]
non sia oggetto specifico di critica la posizione soggettiva della Controparte_8 debitrice è opportuno, per completezza, mostrare che ancor più Controparte_2 evidente è la prova della sua scientia damni, pur rapportata all'epoca del preliminare.
La società promittente, infatti, aveva una conoscenza anche più precisa e dettagliata del rapporto con l'appaltatore essendo parte di quel contratto. CP_3
pagina 16 di 20 È legittimo presumere retrospettivamente che, sin dall'origine (i.e., dal preliminare), avesse in animo di utilizzare il prezzo della compravendita per tacitare Controparte_2 la banca, come poi è avvenuto in sede di contratto definitivo (rectius, nel periodo fra il preliminare e il definitivo, posto che i nove bonifici dei coniugi sul conto Persona_2 corrente di presso di cui si dà atto nel rogito Controparte_2 CP_5 Per_1 quale pagamento del prezzo, risultano effettuati in date che vanno dal 21.4.209 al 27.11.2009): infatti, per la venditrice si trattava della via più agevole per ottenere Controparte_2 dalla banca il consenso alla cancellazione delle ipoteche, indispensabile per trasmettere ai promissarî un bene esente da pregiudizi.
dunque, non poteva che rendersi conto ancor meglio dei coniugi Controparte_2
sin dal preliminare, che la futura alienazione dell'immobile avrebbe ristretto la Persona_2 garanzia del credito del suo appaltatore.
Anche in questo caso è inutile indagare oltre su un eventuale piano di Controparte_2 inteso a ostacolare positivamente le ragioni creditorie di perché tale questione
[...] CP_3 sposterebbe il discorso sul consilium fraudis, che la presente fattispecie non richiede.
8.4 Gli argomenti sin qui sviluppati sono più che sufficienti a dimostrare nella debitrice e in entrambi i coniugi – i quali agirono evidentemente all'unisono, come dimostra la stipulazione dei due coevi preliminari, e che dunque ebbero sempre piena condivisione dei dati – la scientia damni.
Tutte le altre disquisizioni dell'appellante possono essere a questo punto trascurate, perché, attenendo semmai al consilium fraudis, restano assorbite e comunque irrilevanti.
9. Il quinto motivo, che denuncia l'erroneo bilanciamento tra i diritti del terzo acquirente e quelli del creditore, è, se non assorbito, infondato.
Invero, in un caso come il presente, l'affidamento del terzo nello svolgimento della propria autonomia privata è tutelata, per l'appunto, dalla necessità di valutare l'elemento soggettivo alla data del contratto preliminare, anziché a quella dell'atto dispositivo (in tal senso, vedi Cass. sez. 3^ civ. 18.8.2011 n. 17365 rv 619120).
Ed è per questo che il collegio, a integrazione ed emendazione della motivazione del
Tribunale, ha verificato la scientia damni conformemente a tale principio.
pagina 17 di 20 Non esiste però alcun altro profilo che, nel paradigma dell'azione revocatoria, possa far prevalere l'affidamento del terzo in danno del creditore;
né sul punto la difesa impugnante offre spunti validi di meditazione.
I coniugi e per quanto emerso nei termini già esposti, condussero le Pt_1 Pt_2 proprie libere attività negoziali perseguendo, come era legittimo che fosse, il proprio personale interesse, che era quello di fare proprio l'intero immobile come ristrutturato.
Quantunque non si possa affermare che essi ciò fecero con l'intenzione di nuocere all'appaltatore (che quella ristrutturazione, che li aveva determinati all'acquisto, stava eseguendo), nondimeno è sicuro che così agirono pur sapendo che il prezzo di quelle opere costituiva un debito (pregresso, perché avente titolo nel contratto d'appalto del 2008) del loro venditore ( verso l'appaltatore e senza nulla sapere su come quel debito Controparte_2 sarebbe stato soddisfatto.
È una situazione questa in cui deve prevalere la tutela del creditore, che, già titolare della posizione attiva verso il debitore, s'è visto pregiudicato da un atto dispositivo che i terzi acquirenti hanno successivamente posto in essere sapendo di quella esposizione del loro dante causa e del possibile pregiudizio che l'alienazione avrebbe determinato.
10. Il settimo motivo, afferente alla sostituzione del teste on la teste è Tes_2 Tes_1 inammissibile sotto due diversi profili.
10.1 In primo luogo, la parte appellante non specifica quale concreto nocumento abbia patito per via della sostituzione;
risolvendosi la doglianza nella mera censura formale di un atto processuale;
ed emergendo che nulla cambierebbe ove la deposizione fosse esclusa. Tes_1
Infatti, tutti i capitoli per i quali era addotto il (articolati nella 2^ memoria ex Tes_2 art. 183 co. 6^ c.p.c. di vertevano sul concreto interessamento di ai lavori CP_3 Pt_1 in corso a far data dal novembre/dicembre 2009, con sua presenza nel cantiere;
e su sue condotte successive rivelatrici della piena consapevolezza del nocumento patito dall'appaltatore CP_3
Su tutti tali capitoli è stato escusso il teste geometra, il quale, Testimone_4 all'udienza del 9.10.2019, li ha in sostanza confermati.
In difetto di censure sulla deposizione così come di autonomi motivi che Tes_4 possano rilevarsi di ufficio e che facciano dubitare della sua attendibilità, il risultato pagina 18 di 20 probatorio della conferma dei capitoli resterebbe acquisito al processo anche se la deposizione fosse eliminata. Tes_1
L'appellante difesa non specifica quale altro e diverso giovamento potrebbe avere da una simile esclusione.
10.2 Si è comunque già motivato che l'elemento soggettivo emerge già nel momento della stipulazione del preliminare, talché la inutilizzabilità della deposizione resterebbe Tes_1 ininfluente ai fini del decidere.
11. L'ottavo motivo sulle spese è assorbito.
Esso, infatti, mirava a ottenere una revisione del governo degli oneri esclusivamente fondato sull'accoglimento dei mezzi di merito, che, invertendo la soccombenza, avrebbe portato a porre i costi di causa a carico della controparte.
Rigettati i precedenti motivi, dunque, la pretesa è automaticamente caducata.
12. Gli appellanti, soccombenti, devono rimborsare, con vincolo solidale, le spese del grado sopportate da CP_3
Esse, vista la nota (da ridurre come segue), si liquidano in base al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, § 12, parametri medi (eccettuato quello per la fase 3, da dimezzare per la scarsa attività di trattazione), valore di causa pari a quello del credito a tutela del quale l'azione revocatoria è stata esperita (scaglione sino a 260mila euro).
Pertanto: € 2.977,00 fase 1, € 1.911,00 fase 2, € 2.163,00 fase 3 ed € 5.103,00 fase 4, in tutto € 12.154,00, oltre accessori di legge.
Sussistono infine le condizioni processuali per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da e nei confronti Parte_1 Parte_2 pagina 19 di 20 di e di Controparte_1 Controparte_2 avverso la sentenza n. 1322/2020 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 5.6.2020;
2. condanna e in solido, a rimborsare a Parte_1 Parte_2 le spese processuali del presente grado, che liquida in complessivi € Controparte_1
12.154,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge;
3. dà atto che ricorrono nei confronti degli appellanti le condizioni per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. 115/02.
Firenze, camera di consiglio del 19 dicembre 2024.
Il Presidente est. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 20 di 20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, TERZA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati:
Carlo Breggia Presidente relatore
Marco Cecchi Consigliere
Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1153/2020 promossa da:
(cf: e (cf: Parte_1 C.F._1 Parte_2
, con il patrocinio dell'Avv. DIMITRI STEFANINI;
C.F._2
PARTE APPELLANTE nei confronti di
(PI: , con il patrocinio dell'Avv. FEDERICO Controparte_1 P.IVA_1
ANTICH e dell'Avv. SARA CALONI;
(cf: , Controparte_2 P.IVA_2 contumace;
PARTI APPELLATE
avverso la sentenza n. 1322/2020 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 5.6.2020
CONCLUSIONI
In data 28.2.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, in accoglimento del presente appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, riformare integralmente per i motivi in narrativa la Sentenza del Tribunale di Firenze, Giudice Dott.ssa Michela Biggi, n. 1322/2020 pagina 1 di 20 emessa in data 5.06.2020 e pubblicata in pari data, resa nella causa R.G. 11009/2015, respinga le domande svolte da parte attrice in primo grado, accogliendo le conclusioni formulate in primo grado dagli odierni appellanti: “Parte convenuta - come in atti rappresentata e difesa – precisa le proprie conclusioni riportandosi a quelle rassegnate in comparsa di costituzione e risposta, chiedendo che l'Ill.mo Giudice del Tribunale adito, contrariis reiectis, respinga le domande di parte attrice per le ragioni dedotte in atti. In via istruttoria, conclude per la dichiarazione di inammissibilità della prova testimoniale di
Testimone_1
Con vittoria di spese e competenze professionali di causa”.
Con vittoria di competenze e spese di causa del primo e del secondo grado del Giudizio, oltre spese generali 15%, cap ed Iva come per legge, oltre rimborso delle spese vive di questo grado di giudizio pari a euro 1.138,50 per contributo unificato, euro 27,00 per marca da bollo.
Per la parte appellata:
“La come sopra rappresentata e difesa, insta per l'integrale rigetto del Controparte_3 gravame. Con vittoria di spese ed onorari.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
*
1. Il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 1322/2020 pubblicata il 5.6.2020, ha così deciso: accoglie la domanda, e, conseguentemente, dichiara l'inefficacia ex art. 2901 c.c. nei confronti della dell'atto di compravendita a rogito Notaio Controparte_4 [...]
n. Rep. 30540/15767 del 20/07/2010 avente ad oggetto i seguenti Persona_1 fabbricati posti in Firenze ed identificati catastalmente come segue: - Via di Novoli 50 –
Foglio 32, Particella 23, subalterni 501 e 502; - Via Lippi e Macia n. 1 – Foglio 32, Particella
236, subalterni 500, 501 e 502. Con ordine al Direttore dell' Parte_3 di annotare la presente sentenza a margine dell'atto impugnato;
condanna i convenuti in solido a pagare le spese processuali dell'attrice che liquida in euro 13.430,00 a titolo di compenso, oltre ad anticipazioni per euro 786,00, al 15% per spese generali da calcolarsi sull'imponibile, all'IVA e alla CPA come per legge.
1.1 (di qui innanzi anche solo aveva convenuto in Controparte_1 CP_3 revocatoria e chiedendo che fosse Controparte_2 Parte_1 Parte_2 dichiarato inefficace nei suoi confronti il contratto di compravendita stipulato il 20.7.2010 per atto pubblico rogato dal Notaio col quale la società Persona_1 CP_2 aveva alienato ai coniugi l'immobile sito in Via Novoli 50, con ingresso
[...] Persona_2
pagina 2 di 20 carrabile da Via Lippi e Mancia 1.
A sostegno della domanda aveva dedotto che:
(-) era creditrice di per 210mila euro, oltre interessi, a titolo di Controparte_2 saldo del corrispettivo d'appalto (stipulato il 18.6.2008) per i lavori edili di ristrutturazione sugli immobili di Via Novoli 50 con ingresso carrabile da Via Lippi e Mancia 1 (sei unità abitative da ricavare e rivendere);
(-) nel corso dell'esecuzione dei lavori appaltati, aveva comunicato Controparte_2 di avere promesso in vendita, con contratto preliminare del 27.3.2009, l'intero stabile ai coniugi e e che, in ragione della destinazione che essi volevano dare all'immobile Pt_1 Pt_2
(uso familiare e professionale), erano necessarie modifiche dell'opera;
(-) la committente aveva smesso di versare i pattuiti acconti in base ai SAL e CP_3 aveva più volte intimato i pagamenti, portando comunque a compimento i lavori, consegnati il
28.4.2010;
(-) aveva ottenuto contro il decreto ingiuntivo n. 4361/2021 di € Controparte_2
179.438,85 (oltre accessori e spese), che la debitrice aveva opposto il 14.7.2010 (opposizione in seguito rigettata dal Tribunale, con sentenza confermata dalla Corte d'Appello di Firenze con sentenza n. 1356/2023 pubblicata il 22.6.2023, come da copia depositata dall'appellata con la comparsa conclusionale d'appello; circostanza peraltro del tutto superflua per la presente decisione, come risulterà dal prosieguo);
(-) il 20.7.2010 era stata stipulata la compravendita da ai coniugi Controparte_2
Persona_2
(-) ricorrevano pertanto tutte le condizioni per l'esercizio dell'azione revocatoria.
1.2 e si erano costituiti per resistere. Parte_1 Parte_2
Avevano eccepito che:
(-) la compravendita non aveva ridotto il patrimonio della debitrice Controparte_2
perché:
[...]
(=) il bene trasferito era ipotecato per un valore superiore al suo valore (ipoteche per complessivi € 1.060.000,00 iscritte il 25.3.2008 e il 29.10.2008 in favore di
[...]
a garanzia di prestiti); CP_5
(=) era proprietaria di altri immobili (Firenze, Via Mazzetta Controparte_2
pagina 3 di 20 5/A, Firenze Via dei Preti 6/r e Firenze Viale Guidoni 85);
(-) non sussisteva alcun consilium fraudis, perché la compravendita era stata preceduta dal preliminare, posto in essere in un momento in cui non esistevano debiti della venditrice, né potevano essere ipotizzati. era restata contumace. Controparte_6
1.4 Il Tribunale, esperita istruttoria anche orale, ha ritenuto sussistenti i requisiti della revocatoria, in quanto:
(-) il credito era dimostrato ed era anteriore all'atto dispositivo;
(-) l'eventus damni sussisteva in considerazione delle maggiori difficoltà che l'alienazione aveva prodotto in danno della creditrice tenuto anche conto che: «[…] CP_3 il complesso immobiliare alienato ai coniugi costituiva il bene più consistente Persona_3 del patrimonio della società mentre gli altri immobili sono apparsi di consistenza CP_2 minore: il negozio di Via Mazzetta di 77 mq. di superficie, peraltro locato a terzi per finalità commerciali, ed il piccolo resede adibito a locale magazzino posto a suo servizio, avevano evidente ridotta consistenza rispetto all'immobile di specie, dunque non in grado di compensare la perdita della garanzia creditoria oggetto di giudizio. Quanto all'immobile di proprietà della socia accomandataria, risulta documentato in atti che l'Agenzia delle
Entrate avesse acceso ipoteca per oltre 50.000,00 Euro. Il bene peraltro è stato aggiudicato all'asta, circa sette anni dopo il suo trasferimento, per una cifra inferiore a quella dichiarata in sede di permuta, dunque lo stesso si è dimostrato anche nei fatti incapace di soddisfare il credito della […]» (sent., pag. 5); CP_3
(-) l'elemento soggettivo richiesto, ossia la scientia damni, sussisteva: era evidente per la debitrice ma era dimostrata presuntivamente anche in relazione ai terzi Controparte_2 acquirenti: «[…] Ciò difatti è possibile ricavare da una serie di elementi indiziari: i frequenti sopralluoghi sul cantiere, le rassicurazioni fornite dal al - di cui hanno Pt_1 CP_3 dato conto i testi escussi - avvenute alla presenza del Direttore dei Lavori Arch. di Tes_2 altri testimoni;
l'urgenza del di far eseguire i lavori edili dell'appartamento che Pt_1 intendeva acquistare;
gli avvertimenti ricevuti dall'attrice circa il pregiudizio arrecato alle ragioni dell'impresa appaltatrice , da ultimo infatti con raccomandata del 19 febbraio 2010.
I terzi acquirenti del bene non potevano dunque non essere consapevoli del rischio inerente
l'acquisto che si impegnavano ad effettuare. Ciò si desume anche da altre circostanze inequivocabili emerse nel corso dell'istruttoria: i soggetti acquirenti erano consapevoli di pagina 4 di 20 acquistare l'immobile non già da un privato bensì da un'impresa commerciale e che
l'immobile sarebbe stato oggetto di una serie consistente di lavori, tali da modificarne non solo l'originaria fisionomia, ma anche il precedente progetto approvato. Di fronte a queste circostanze di fatto, incontestate, non appare verosimile ritenere che il (e con Pt_1 questi, la sua moglie) potessero disinteressarsi dell'andamento dei lavori e del loro Pt_2 effettivo pagamento ad opera della committente Non risulta tantomeno verosimile CP_2
- in ragione della qualifica professionale del (che è risultato, da documentazione Pt_1 prodotta in atti, svolgere attività di consulente tributario e d'Impresa) ritenere che questi potesse non accorgersi che l'immobile promesso in vendita rappresentava una porzione considerevole del complessivo patrimonio della e che la sua alienazione avrebbe CP_2 comportato un depauperamento significativo di quel patrimonio.
Quanto osservato in merito alla sussistenza dell'elemento soggettivo in capo al Pt_1 deve ritenersi riferibile, in virtù della stretta parentela, anche per la coniuge E' Pt_2 verosimile difatti ritenere che dato il rapporto di coniugio la moglie fosse resa edotta dal marito - o avrebbe dovuto, in ogni caso, esserlo - di ogni informazione pregnante relativa alla promittente venditrice dell'immobile. […]» (ivi, pag. 6).
2. Con atto di citazione, regolarmente notificato, e Parte_1
(di seguito anche appellanti) hanno convenuto in giudizio, innanzi Parte_2 questa Corte di Appello, la e Controparte_1 Controparte_2
(di seguito anche appellati), proponendo gravame avverso la suddetta
[...] sentenza per i seguenti motivi di appello:
2.1 “1) Violazione dell'art. 2901 c.c. – erronea valutazione sulla ricorrenza del requisito soggettivo.”
In primo luogo, gli appellanti, sotto questo titolo, contestano che sussista l'elemento soggettivo dell'art. 2901 c.c. con riferimento alla posizione del terzo acquirente, in particolare il . CP_7
A tal fine, rimarcano che il contratto preliminare – la cui esistenza è pacifica e documentata – è stato stipulato il 27.3.2009, ossia molti mesi prima delle circostanze oggetto delle testimonianze.
La stessa aveva lamentato che l'elemento soggettivo non sussistesse all'epoca CP_3
pagina 5 di 20 del preliminare, ma fosse sopravvenuta.
Gli appellanti avevano versato, al momento del preliminare, ben 250mila euro e avevano pagato la provvigione al mediatore (di ben 31,5mila euro): «[…] Ebbene, costituisce principio unanimemente affermato che la valutazione della sussistenza, o meno, dell'elemento soggettivo previsto dall'art. 2901 c.c. deve essere effettuata al momento della stipula del contratto preliminare di compravendita. […]» (appello, pag. 9, ove si invocano Cass.
16287/2019, 17365/2011, 18528/2009 e altre).
Tutte le circostanze messe in luce dal Tribunale per motivare il consilium fraudis erano ben successive al preliminare:
(-) i frequenti sopralluoghi sul cantiere erano successivi al novembre 2009;
(-) le rassicurazioni fornite dal al erano successive al novembre Pt_1 CP_3
2009;
(-) l'urgenza del per il completamento dell'opera era emersa dopo il dicembre Pt_1
2009, a tacere del fatto che si trattava di un atteggiamento del tutto legittimo, dinanzi ai ritardi dell'appaltatore, così che era sbagliato desumerne la mala fede del Pt_1
(-) gli avvertimenti ricevuti dall'attrice circa il pregiudizio arrecato alle ragioni dell'impresa appaltatrice, da ultimo infatti con raccomandata del 19 febbraio 2010 erano per l'appunto molto successivi al preliminare.
Il primo giudice, a ben vedere, riteneva «[…] che il presupposto soggettivo della revocatoria ordinaria sia costituito dalla conoscenza del promissario acquirente del possibile “rischio futuro” inerente l'acquisto.
Tuttavia, tale dato non può assumere alcun rilievo nel giudicare della ricorrenza del requisito soggettivo previsto dall'art. 2901 c.c., che prevede invece “trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione”. […]» (appello, pag. 15).
Anche gli ulteriori fatti esposti dal Tribunale erano irrilevanti:
(-) la circostanza che l'acquisto avvenisse da un'impresa commerciale anziché da un privato era sinanche incomprensibile;
(-) del tutto normale che dopo mesi dal preliminare i promissarî acquirenti avessero iniziato a interessarsi dell'andamento dei lavori.
pagina 6 di 20 Solo dopo il novembre 2009 erano insorti i problemi fra la committente CP_2
e l'appaltatrice
[...] CP_3
Per il resto, tutti gli indici inerenti la buona fede degli acquirenti (congruità del prezzo, ecc.) erano positivi.
2.2 “2) Violazione dell'art. 2901 c.c. – erronea valutazione sulla ricorrenza del requisito oggettivo.”
Viene contestato anche l'eventus damni.
A tal fine, si ribadisce che l'immobile oggetto dell'atto impugnato era gravato da ipoteche che ne assorbivano il valore: «[…] In particolare, alla data del 20/07/2010 (giorno della stipula della compravendita), sugli immobili oggetto della compravendita, risultavano iscritte le seguenti ipoteche (Cfr. All. 2 alla comparsa di costituzione e risposta): - euro
700.000, di cui euro 390.000 per capitale – Iscrizione 2475 Reg. Part. Del 25/03/2008 a favore di Banca di Credito Cooperativo di Impruneta;
- euro 360.000, di cui cui euro
180.000 per capitale – iscrizione n. 8611 Reg. Part. Del 29/10/2008 a favore di Banca di di
Credito Cooperativo di Impruneta;
- euro 2.600.000, di cui euro 1.300.000 per capitale – iscrizione n. 2272 Reg. Part. Del 8/4/2008 in favore di Banca di Credito Cooperativo di
Impruneta. Insomma, sugli immobili compromessi in vendita gravano ipoteche iscritte per
l'importo di euro 3.660.000,00 (per un capitale di circa 2 milioni di euro). […]» (appello, pagg. 26/27).
2.3 “3) Non assoggettabilità all'azione revocatoria dell'adempimento di un debito scaduto”
Gli appellanti sollevano l'eccezione dell'art. 2901 co. 3^ c.c. nei seguenti termini
(appello, pagg. 28 e succ., enfasi della parte):
Risulta documentalmente (Cfr. All. 2 alla comparsa di costituzione e risposta) che sull'immobile:
- era stata iscritta (in data 25.03.2008) un'ipoteca di euro 700.000,00 in favore della
Banca di Credito Cooperativo di Impruneta a garanzia di un contratto di apertura di credito in conto corrente in favore di Controparte_2
- era stata iscritta (in data 29.10.2008) un'ipoteca di euro 360.000,00 (sempre) in favore della Banca di Credito Cooperativo di Impruneta a garanzia di un contratto di apertura di credito in conto corrente in favore di Controparte_2
pagina 7 di 20 L'apertura di credito in conto corrente concessa a pertanto, Controparte_2 era garantita dalle dette due ipoteche.
E tali due iscrizioni sono state cancellate in data 31.08.2010 a seguito dell'assenso alla cancellazione rilasciato in sede di contratto di compravendita.
Poiché, dunque, il prezzo della vendita era stato destinato al pagamento del debito che aveva con ricorreva l'ipotesi dell'art. 2901 co. 3^ c.c.- Controparte_2 CP_5
2.4 “4) Violazione dell'art. 2901 c.c. – erronea valutazione sul tempo del credito.”
Si contesta, qui, la affermata anteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo.
Il Tribunale aveva infatti sbagliato a utilizzare la data del contratto di compravendita, dovendo invece assumere come rilevante quella del contratto preliminare.
2.5 “5) Erroneità nel bilanciamento tra i diritti del terzo acquirente e del creditore”
Il Tribunale non aveva tenuto nel debito conto che i terzi acquirenti avevano acquistato il bene in perfetta buona fede.
2.6 “6) Erronea ritenuta integrazione dell'elemento soggettivo quanto alla sig.ra
Parte_2
Non v'era alcuna prova che riguardasse in qualche modo la che era stata Pt_2 considerata d'accordo col marito solo ed esclusivamente per il rapporto di coniugio.
2.7 “7) Erroneo accoglimento dell'istanza di sostituzione del testimone Arch. Tes_3
[...]
Dopo le preclusioni istruttorie, aveva chiesto la sostituzione del teste Arch. CP_3
asseritamente divenuto invalido, con la di lui moglie Ing. Testimone_3 Testimone_1
Immediata era stata l'opposizione della difesa ed erroneamente la Persona_2 sostituzione era stata autorizzata.
2.8 “8) Erronea statuizione sulle spese di lite consequenziale all'erronea decisione”
Le spese, in considerazione della fondatezza dell'appello, dovevano gravare, per i due gradi, su CP_3
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dalla parte APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. pagina 8 di 20 3. Radicatosi il contraddittorio, mentre Controparte_2 non si è costituita e viene qui dichiarata contumace,
[...] [...]
nel costituirsi in giudizio, ha contestato, perché infondate, le censure Controparte_4 mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale ha chiesto per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
4. La causa è stata trattenuta in decisione in data 28.2.2024, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
L'appello è infondato e va respinto, quantunque la sentenza di primo grado debba essere talora integrata ed emendata quanto a motivazione, nei termini che seguono.
I motivi saranno esaminati derogando talora all'ordine dato dalla parte, per seguire meglio l'ordine logico delle questioni rilevanti.
5. Il quarto motivo, che concerne la valutazione sulla anteriorità o posteriorità dell'atto impugnato rispetto al sorgere del credito, è manifestamente infondato, per due distinte ragioni.
5.1 Non è vero che, come si sostiene, possa a tal fine assumere rilievo la data di stipulazione del contratto preliminare in luogo di quella del contratto definitivo.
È, infatti, il contratto definitivo che determina l'effetto reale e, di conseguenza, provoca
(o può provocare) nocumento al creditore dell'alienante; laddove il contratto preliminare, che ha meri effetti obbligatorî, è intrinsecamente inidoneo a riflettersi negativamente sulle ragioni di quel creditore.
Tanto è vero che il contratto preliminare, proprio per tale sua caratteristica, non è assoggettabile a revocatoria (fra molte, Cass. sez. 3^ civ. ord. 12.6.2018 n. 15215; Cass. sez. 3^ civ. ord. 26.6.2019 n. 17067). pagina 9 di 20 Gli appellanti ragionano, in concreto, come se l'atto dispositivo fosse già il preliminare, il che, come appena mostrato, non è; potendo la questione che pongono rilevare solo al diverso fine della verifica dell'elemento soggettivo, come si avrà modo di spiegare in seguito (infra, §
8.2).
È dunque corretta la valutazione del Tribunale, laddove ha messo a raffronto con la data del sorgere del credito non già quella di stipula del preliminare (che non è atto dispositivo), ma del definitivo (che è l'unico atto dispositivo).
5.2 Ancor prima, peraltro, gli appellanti non tengono conto che anche a concentrarsi sulla data del preliminare (27.3.2009), il rapporto temporale fra credito e atto dispositivo non subirebbe modifiche.
Il credito, infatti, ha titolo nel contratto d'appalto stipulato il 18.6.2008 ed è a tale data che deve considerarsi, ai fini dell'azione revocatoria, sorto, in applicazione del seguente principio generale: «Nel caso di credito litigioso, comunque idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria, per stabilire se esso sia o meno sorto anteriormente all'atto di disposizione del patrimonio è necessario fare riferimento alla data del contratto, ove sia un credito di fonte contrattuale, o a quella dell'illecito, qualora si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito.» (Cass. sez. 3^ civ.
10.6.2020 n. 11121 rv 658141-01).
Il motivo d'appello, dunque, è addirittura inammissibile, perché intrinsecamente inidoneo a produrre un risultato utile per la parte.
6. Il terzo motivo, che solleva l'eccezione dell'art. 2901 co. 3^ c.c., è inammissibile;
in ogni caso infondato.
6.1 È inammissibile, perché l'eccezione de qua è in mera disponibilità di parte (Cass. sez.
3^ civ. 13.8.2015 n. 16793; Cass. sez. 3^ civ. ord. 12.7.2023 n. 19963) e non risulta sollevata nella comparsa di costituzione di primo grado, né nella 1^ memoria ex art. 183 co. 6^ c.p.c., né nella comparsa conclusionale, bensì nella memoria di replica, a contraddittorio ormai chiuso (Repliche conclusive autorizzate, § 7 di pag. 16).
Essa, dunque, non doveva essere esaminata dal primo giudice, essendo la parte decaduta dal sollevarla;
né può essere riproposta in questa sede, ostandovi l'art. 345 c.p.c.-
6.2 In ogni caso, essa è infondata. pagina 10 di 20 La circostanza che il denaro costituente il prezzo della compravendita sia servito a estinguere i debiti della venditrice con maturati a Controparte_2 CP_5 seguito di aperture di credito in conto corrente (e che questa abbia, di conseguenza, assentito alla cancellazione delle ipoteche iscritte a garanzia) non è sufficiente a integrare la fattispecie dell'art. 2901 c.c., sia perché non si trattava di un debito scaduto, sia perché non è neppure allegato – men che meno provato - che non avesse altri modi per Controparte_2 ripagare il mutuo.
6.2.a In atti emerge esclusivamente che il denaro costituente il saldo del prezzo della compravendita fu versato dagli acquirenti a (come attestato nel Persona_2 CP_5 rogito), affinché questa desse l'assenso alla cancellazione delle iscrizioni ipotecarie;
ma non è noto se il debito che le ipoteche garantivano (discendente da rapporto di apertura di credito in conto corrente concesso da a fosse scaduto;
essendo – CP_5 Controparte_2 almeno per quanto risulti in causa - ben possibile, al contrario, che il credito della banca verso avente titolo nella suddetta apertura di credito, non fosse ancora Controparte_2 esigibile;
e che l'estinzione fu eseguita (non per sanare un debito scaduto di Controparte_2 verso ma) al diverso scopo di ottenere la cancellazione delle ipoteche, sì
[...] CP_5 da alienare a e un bene senza pregiudizi. Pt_1 Pt_2
6.2.b Si applica, sotto distinto profilo, il seguente principio: «L'alienazione di un bene con destinazione del prezzo al soddisfacimento di debiti scaduti non è soggetta ad azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901, comma 3, c.c., a condizione che il debitore provi la strumentalità della cessione di quel bene rispetto all'esigenza di estinguere il debito e, cioè, qualora dimostri che essa rappresentava l'unico modo per poter saldare il debito.» (Cass. sez. 3^ civ. ord. 16.11.2023 n. 31941 rv 669581-01).
Per quanto consti in causa, non v'è allegazione, men che meno prova, che CP_2 non avesse altri modi per estinguere il suo debito verso se non
[...] CP_5 vendere gli immobili ai Persona_2
Anche sotto questo profilo, dunque, il versamento del prezzo sul conto di CP_2 al fine di estinguere il debito a garanzia del quale le ipoteche erano state accese è
[...] elemento assolutamente equivoco per desumerne la circostanza – neppure allegata - che si trattasse dell'unico modo per poter saldare il debito, posto che anche in questo caso il fatto è diversamente spiegabile con la necessità di cancellare le iscrizioni, sì da poter trasmettere agli odierni appellanti un bene libero.
pagina 11 di 20 7. Il secondo motivo, che concerne l'eventus damni, è infondato.
7.1 Si dolgono gli appellanti che il primo giudice non abbia considerato che, alla data del contratto definitivo, l'immobile oggetto dell'alienazione era gravato da ipoteche in favore di per le ipoteche iscritte il 25.3.2008 (per 700mila euro), il 29.10.2008 (per CP_5
360mila euro) e l'8.4.2008 (per 2,6 milioni di euro).
In realtà, «In tema di azione revocatoria ordinaria introdotta da creditore chirografario, ove l'atto dispositivo abbia ad oggetto un bene gravato da ipoteca, l'idoneità dello stesso ad integrare l'"eventus damni" va valutata in modo diverso a seconda che
l'azione esecutiva sia stata o meno già introdotta. Nel primo caso, infatti, occorre verificare la concreta possibilità di soddisfazione del creditore chirografario nel potenziale conflitto con quello ipotecario, avuto riguardo all'entità della garanzia reale;
nell'altro, invece, è sufficiente una prognosi futura sul rischio di riduzione della garanzia patrimoniale del medesimo creditore chirografario, legato all'eventualità della cessazione o del ridimensionamento dell'ipoteca.» (Cass. sez. 3^ civ. ord. 26.11.2019 n. 30736 rv 655974-01; in precedenza, cfr Cass. sez. 3^ civ. 22.12.2015 n. 25733 rv 638077).
Nel caso in esame, è pacifico che nessuna azione esecutiva era stata iniziata da
[...]
e la prognosi da effettuare in merito al futuro rischio di riduzione della garanzia CP_5 patrimoniale è più che sufficiente per convalidare l'esistenza del pregiudizio del creditore.
Le ipoteche, infatti, erano, per quanto consti, ipoteche volontarie a garanzia di operazioni economiche di prestito (dalla banca all'imprenditore), poste in essere mediante aperture di credito su conto corrente o in altro modo.
Poiché non è stato neppure allegato, men che meno dimostrato, che Controparte_2 fosse morosa nell'adempiere alle sue obbligazioni verso l'istituto di credito, non si può che
[...] concludere, con valutazione rapportata all'epoca dell'atto dispositivo, che, secondo fisiologia, le garanzie ipotecarie non sarebbero mai state escusse e, dunque, non avrebbero in alcun modo pregiudicato le ragioni creditorie di CP_3
7.2 Rileva, per completezza, il collegio che gli appellanti, in nota (n. 1 di pag. 27 dell'impugnazione), richiamando documenti a corredo della propria 2^ memoria ex art. 183 co. 6^ c,.p.c., rammentano che era titolare di altri tre immobili e che la Controparte_2 socia accomandataria aveva pure un suo patrimonio immobiliare;
e che Controparte_2
pagina 12 di 20 pur non facendone cenno in atti, il 13.8.2010 aveva trascritto sequestro CP_3 conservativo su tre immobili di (abitazione in Viale Guidoni 85, negozio Controparte_2 in Via Mazzetta 5/A e magazzino in Via dei Preti 6/r), in seguito dando corso all'esecuzione e aggiudicandosene uno per la somma di € 165.600,00 (sic, pag. 27: «[…] ottenendo
l'aggiudicazione dell'immobile pignorato per la somma di euro 165.600,00 […]»).
La Corte ritiene che tali deduzioni non configurino un autonomo profilo di impugnazione, perché, anche a non dare rilievo alla forma (di nota a piè di pagina, come tale suggestiva di una mera precisazione), sta di fatto che il motivo di appello è esclusivamente incentrato a sorreggere la conclusione secondo la quale non può esservi stato eventus damni per l'incapacità dei beni oggetto dell'atto dispositivo, in quanto ipotecati, a giovare al creditore
(questa la significativa chiusa del mezzo, appello, pag. 28: «[…] Il bene, di fatto, non era utile
a soddisfare neanche parte del credito di Non risulta pertanto Controparte_1 sussistente il requisito dell'eventus damni. […]»).
Ove mai debba connettersi alla nota valore di gravame, non si può che osservare che, come replicato dalla difesa nella sua 3^ memoria ex art. 183 co. 6^ c.p.c.: CP_3
(-) il bene in Via Mazzetta 5/A era stato ipotecato a garanzia di mutuo fondiario acceso presso con contratto del 30.7.2010; CP_5
(-) il bene di Via dei Preti era un magazzino di scarsissimo valore a servizio del negozio di Via Mazzetta;
(-) il bene in Viale Guidoni era sì stato venduto all'asta per 160mila euro, ma, detratte le cospicue spese di procedura, era del tutto insufficiente a soddisfare il credito di CP_3
(-) i beni della rano ipotecati a garanzia di mutui e l'8.1.2009 era stata accesa CP_2 anche ipoteca legale a favore di LI per oltre 50mila euro.
Orbene, poiché la vendita oggetto di revocatoria, in quanto determinante una modifica quantitativa e qualitativa del patrimonio della debitrice (avendo Controparte_2 sottratto un bene immobile a fronte della estinzione di un debito verso la banca), aveva reso meno agevole per soddisfare il proprio credito, spettava ai convenuti in revocatoria CP_3 dare la prova che il patrimonio residuo della parte debitrice fosse comunque sufficiente a garantirlo (così, fra tante, Cass. sez. 3^ civ. ord. 19.7.2018 n. 19207; Cass. sez. 6^-3 ord.
18.6.2019 n. 16221).
pagina 13 di 20 Gli elementi passati in rassegna depongono per la prova dell'incapienza degli altri elementi patrimoniali del debitore;
a fortiori incrinano in modo irreversibile la prova del contrario, che spettava agli appellanti fornire.
8. Il primo motivo, che attiene all'elemento soggettivo (in capo a , e il sesto Pt_1 motivo, che attiene all'elemento soggettivo della vanno esaminati assieme per l'intima Pt_2 connessione, e sono infondati.
8.1 Essi sono pressoché totalmente pregiudicati dal rigetto del quarto motivo (supra, §
5).
I mezzi, infatti, presuppongono che in questa fattispecie sia necessario, ai fini dell'art. 2901 c.c., accertare il consilium fraudis; ma, siccome è confermata l'anteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo, è invece sufficiente, sia nel debitore, sia nei terzi acquirenti, la mera scientita damni.
Ne discende che tutte le argomentazioni e deduzioni intese a dimostrare l'assenza di mala fede, sono irrilevanti, perché possono escludere la preordinazione, non anche la scientia damni.
8.2 Va poi dato atto alla parte appellante che l'elemento soggettivo (al contrario dell'eventus damni,) va verificato con riferimento alla data del contratto preliminare.
Tuttavia, occorre ricordare – perché la difesa appellante omette di rammentarlo – che il
27.3.2009 non fu stipulato solo il contratto preliminare di compravendita fra e Pt_1
(attuato poi col definitivo qui impugnato), ma anche il contratto Controparte_2 preliminare di permuta con il quale promise di permutare alla società Controparte_2
Edacon di DA CA & C AS immobile contiguo a quello qui controverso sito in Via Lippi
e Macia n. 1 (preliminare di permuta a doc. 22 esso è stato poi adempiuto, come si CP_3 desume dalla circostanza che nel rogito del 20.7.2010 la Edacon di DA CA & C AS risulta citata quale parte confinante del bene compravenduto).
In calce al preliminare di permuta, con postilla di pari data (27.3.2009) regolarmente sottoscritta, si dava atto che l'immobile era oggetto di ristrutturazione;
e nel preliminare di vendita tale dichiarazione era contenuta all'art. 1 (Le parti Parte_4 reciprocamente danno e prendono atto che tale immobile è oggetto di interventi di
pagina 14 di 20 straordinaria manutenzione e di ristrutturazioni e che oggetto del presente atto è l'immobile per come sarà terminato quando dette opere saranno concluse a perfetta regola d'arte).
È dunque un dato incontrovertibilmente provato e non smentito dal gravame che sia sia erano pienamente consapevoli che l'immobile che, con la complessiva Pt_1 Pt_2 operazione (articolata nei due preliminari e con la presenza della nella duplice veste di Pt_2 persona fisica e di accomandataria della Edacon), intendevano fare proprio, era oggetto di opere commesse a un appaltatore da (che è una società immobiliare e Controparte_2 che, dunque, non svolge attività edilizia).
8.3 Così corretto il quadro all'interno del quale deve scrutinarsi la questione, non può sussistere dubbio sull'elemento soggettivo del non meno che della moglie;
e, ancor Pt_1 prima, della società debitrice Controparte_2
8.3.a La scientia damni, infatti, può essere così definita: «In tema di condizioni per
l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria, allorché l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, è necessaria e sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore ("scientia damni"), essendo l'elemento soggettivo integrato dalla semplice conoscenza, cui va equiparata la agevole conoscibilità, nel debitore e, in ipotesi di atto a titolo oneroso, nel terzo di tale pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione, e senza che assumano rilevanza
l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore
("consilium fraudis") né la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore. Ad integrare il pregiudizio alle ragioni del creditore
("eventus damni"), è, poi, sufficiente che l'atto di disposizione del debitore renda più difficile la soddisfazione coattiva del credito, sicché anche la "trasformazione" di un bene in un altro che sia meno agevolmente aggredibile in sede esecutiva, com'è tipico del danaro, realizza il pericolo di danno costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva.»
(Cass. 7262/00, massima n. 537106; conf.: sez. 3^ civ. 29.7.2004 n. 14489, rv. 575091).
8.3.b L'esposizione della promissaria venditrice/permutante Controparte_2 verso l'appaltatore che stava eseguendo importanti lavori di ristrutturazione straordinaria sull'intero edificio era un fatto che sia il sia la conoscevano per esperienza Pt_1 Pt_2 diretta sin dal 27.3.2009, come risulta dai due preliminari esaminati.
pagina 15 di 20 Ammesso e non concesso che i due coniugi fossero all'oscuro degli esatti termini del rapporto tra e è però certo che essi sapevano che Controparte_2 CP_3 CP_2 era debitrice, in quanto committente, dell'appaltatore.
[...]
per quanto consti dai contratti preliminari citati o da altri Controparte_2 elementi, non fornì ai coniugi e alcuna indicazione in merito al pagamento del Pt_1 Pt_2 corrispettivo dell'appalto; così che, sin dalla stipula dei preliminari, sia sia Pt_1 Pt_2 erano consapevoli che il loro futuro acquisto avrebbe determinato in danno dell'appaltatore una riduzione della garanzia del suo credito, perché l'immobile alienato da Controparte_2 sarebbe uscito dal suo patrimonio, senza contropartita adeguata (ai fini di garantire il ceto
[...] creditorio).
Solo se avesse rassicurato in qualche modo i promissarî sui propri Controparte_2 diversi mezzi coi quali far fronte ai costi dell'appalto, gli odierni appellanti potrebbero effettivamente sostenere di essersi determinati all'acquisto in data 27.3.2009 senza avere alcuna consapevolezza di una possibile lesione dell'appaltatore in termini di restrizione della garanzia offertagli dal patrimonio di ma, per quanto emerga dagli atti, Controparte_2 una simile rassicurazione non è stata mai data.
Né avrebbe utilità prendere in considerazione, sotto questo diverso profilo soggettivo, i residui beni di perché si è già avuto modo di osservare che questo tema Controparte_2 non è neppure oggetto di gravame e, comunque, concerne un compendio patrimoniale del tutto insufficiente (supra, § 7.2).
Si può e si deve allora affermare che il 27.3.2009 entrambi i coniugi erano coscienti che il loro acquisto, ancorché futuro, avrebbe fatto venir meno per l'appaltatore un cespite immobiliare sul quale soddisfare il suo credito;
senza che la cognizione di tale nocumento fosse bilanciata dalla certezza (o, almeno, dalla ragionevole opinione) che Controparte_2 disponesse di altre provviste per saldare l'appaltatore e intendesse adoperarle a tal fine.
[...]
non sia oggetto specifico di critica la posizione soggettiva della Controparte_8 debitrice è opportuno, per completezza, mostrare che ancor più Controparte_2 evidente è la prova della sua scientia damni, pur rapportata all'epoca del preliminare.
La società promittente, infatti, aveva una conoscenza anche più precisa e dettagliata del rapporto con l'appaltatore essendo parte di quel contratto. CP_3
pagina 16 di 20 È legittimo presumere retrospettivamente che, sin dall'origine (i.e., dal preliminare), avesse in animo di utilizzare il prezzo della compravendita per tacitare Controparte_2 la banca, come poi è avvenuto in sede di contratto definitivo (rectius, nel periodo fra il preliminare e il definitivo, posto che i nove bonifici dei coniugi sul conto Persona_2 corrente di presso di cui si dà atto nel rogito Controparte_2 CP_5 Per_1 quale pagamento del prezzo, risultano effettuati in date che vanno dal 21.4.209 al 27.11.2009): infatti, per la venditrice si trattava della via più agevole per ottenere Controparte_2 dalla banca il consenso alla cancellazione delle ipoteche, indispensabile per trasmettere ai promissarî un bene esente da pregiudizi.
dunque, non poteva che rendersi conto ancor meglio dei coniugi Controparte_2
sin dal preliminare, che la futura alienazione dell'immobile avrebbe ristretto la Persona_2 garanzia del credito del suo appaltatore.
Anche in questo caso è inutile indagare oltre su un eventuale piano di Controparte_2 inteso a ostacolare positivamente le ragioni creditorie di perché tale questione
[...] CP_3 sposterebbe il discorso sul consilium fraudis, che la presente fattispecie non richiede.
8.4 Gli argomenti sin qui sviluppati sono più che sufficienti a dimostrare nella debitrice e in entrambi i coniugi – i quali agirono evidentemente all'unisono, come dimostra la stipulazione dei due coevi preliminari, e che dunque ebbero sempre piena condivisione dei dati – la scientia damni.
Tutte le altre disquisizioni dell'appellante possono essere a questo punto trascurate, perché, attenendo semmai al consilium fraudis, restano assorbite e comunque irrilevanti.
9. Il quinto motivo, che denuncia l'erroneo bilanciamento tra i diritti del terzo acquirente e quelli del creditore, è, se non assorbito, infondato.
Invero, in un caso come il presente, l'affidamento del terzo nello svolgimento della propria autonomia privata è tutelata, per l'appunto, dalla necessità di valutare l'elemento soggettivo alla data del contratto preliminare, anziché a quella dell'atto dispositivo (in tal senso, vedi Cass. sez. 3^ civ. 18.8.2011 n. 17365 rv 619120).
Ed è per questo che il collegio, a integrazione ed emendazione della motivazione del
Tribunale, ha verificato la scientia damni conformemente a tale principio.
pagina 17 di 20 Non esiste però alcun altro profilo che, nel paradigma dell'azione revocatoria, possa far prevalere l'affidamento del terzo in danno del creditore;
né sul punto la difesa impugnante offre spunti validi di meditazione.
I coniugi e per quanto emerso nei termini già esposti, condussero le Pt_1 Pt_2 proprie libere attività negoziali perseguendo, come era legittimo che fosse, il proprio personale interesse, che era quello di fare proprio l'intero immobile come ristrutturato.
Quantunque non si possa affermare che essi ciò fecero con l'intenzione di nuocere all'appaltatore (che quella ristrutturazione, che li aveva determinati all'acquisto, stava eseguendo), nondimeno è sicuro che così agirono pur sapendo che il prezzo di quelle opere costituiva un debito (pregresso, perché avente titolo nel contratto d'appalto del 2008) del loro venditore ( verso l'appaltatore e senza nulla sapere su come quel debito Controparte_2 sarebbe stato soddisfatto.
È una situazione questa in cui deve prevalere la tutela del creditore, che, già titolare della posizione attiva verso il debitore, s'è visto pregiudicato da un atto dispositivo che i terzi acquirenti hanno successivamente posto in essere sapendo di quella esposizione del loro dante causa e del possibile pregiudizio che l'alienazione avrebbe determinato.
10. Il settimo motivo, afferente alla sostituzione del teste on la teste è Tes_2 Tes_1 inammissibile sotto due diversi profili.
10.1 In primo luogo, la parte appellante non specifica quale concreto nocumento abbia patito per via della sostituzione;
risolvendosi la doglianza nella mera censura formale di un atto processuale;
ed emergendo che nulla cambierebbe ove la deposizione fosse esclusa. Tes_1
Infatti, tutti i capitoli per i quali era addotto il (articolati nella 2^ memoria ex Tes_2 art. 183 co. 6^ c.p.c. di vertevano sul concreto interessamento di ai lavori CP_3 Pt_1 in corso a far data dal novembre/dicembre 2009, con sua presenza nel cantiere;
e su sue condotte successive rivelatrici della piena consapevolezza del nocumento patito dall'appaltatore CP_3
Su tutti tali capitoli è stato escusso il teste geometra, il quale, Testimone_4 all'udienza del 9.10.2019, li ha in sostanza confermati.
In difetto di censure sulla deposizione così come di autonomi motivi che Tes_4 possano rilevarsi di ufficio e che facciano dubitare della sua attendibilità, il risultato pagina 18 di 20 probatorio della conferma dei capitoli resterebbe acquisito al processo anche se la deposizione fosse eliminata. Tes_1
L'appellante difesa non specifica quale altro e diverso giovamento potrebbe avere da una simile esclusione.
10.2 Si è comunque già motivato che l'elemento soggettivo emerge già nel momento della stipulazione del preliminare, talché la inutilizzabilità della deposizione resterebbe Tes_1 ininfluente ai fini del decidere.
11. L'ottavo motivo sulle spese è assorbito.
Esso, infatti, mirava a ottenere una revisione del governo degli oneri esclusivamente fondato sull'accoglimento dei mezzi di merito, che, invertendo la soccombenza, avrebbe portato a porre i costi di causa a carico della controparte.
Rigettati i precedenti motivi, dunque, la pretesa è automaticamente caducata.
12. Gli appellanti, soccombenti, devono rimborsare, con vincolo solidale, le spese del grado sopportate da CP_3
Esse, vista la nota (da ridurre come segue), si liquidano in base al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, § 12, parametri medi (eccettuato quello per la fase 3, da dimezzare per la scarsa attività di trattazione), valore di causa pari a quello del credito a tutela del quale l'azione revocatoria è stata esperita (scaglione sino a 260mila euro).
Pertanto: € 2.977,00 fase 1, € 1.911,00 fase 2, € 2.163,00 fase 3 ed € 5.103,00 fase 4, in tutto € 12.154,00, oltre accessori di legge.
Sussistono infine le condizioni processuali per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da e nei confronti Parte_1 Parte_2 pagina 19 di 20 di e di Controparte_1 Controparte_2 avverso la sentenza n. 1322/2020 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 5.6.2020;
2. condanna e in solido, a rimborsare a Parte_1 Parte_2 le spese processuali del presente grado, che liquida in complessivi € Controparte_1
12.154,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge;
3. dà atto che ricorrono nei confronti degli appellanti le condizioni per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. 115/02.
Firenze, camera di consiglio del 19 dicembre 2024.
Il Presidente est. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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