TRIB
Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 28/11/2025, n. 1255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1255 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Giuseppe Melisenda Giambertoni Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna AU US Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 2495 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nato a [...], il 19 maggio Parte_1
1987, rappresentato e difeso dall'avv. Ivano Vecchio, giusta procura allegata al ricorso introduttivo attore
CONTRO
nata a [...], il [...], rappresentata e difesa Controparte_1
dall'avv. Antonio Montana, giusta procura allegata alla memoria di costituzione convenuta
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 24 ottobre 2025.
DEL P.M: cfr. visto del 12 ottobre 2023.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso, depositato il 10 ottobre 2023, ha chiesto al Parte_1
Tribunale pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto a Licata, il 5 ottobre 2010 con Controparte_1
A sostegno della domanda l'attore ha rappresentato che la convivenza coniugale, dalla quale erano nate due figlie, ( nata il [...]) Per_1
e ( nata il [...]), minorenni, si era interrotta da molto Per_2
tempo e non era più ripresa successivamente a quando i coniugi erano comparsi davanti al Presidente del Tribunale nell'ambito della procedura di separazione personale, separazione successivamente dichiarata da questo Tribunale con sentenza n. 1555/2022, passata in giudicato.
Ha chiesto, inoltre, previa emissione di una sentenza parziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'affidamento condiviso delle figlie con collocazione stabile presso il domicilio della madre, la previsione dell'obbligo posto a suo carico di contribuire al loro mantenimento versando un assegno mensile pari ad euro 250,00, per ciascuna figlia, oltre al 50 % delle spese straordinarie, nonché la mancata previsione di un assegno divorzile in favore della , la quale CP_1
svolgerebbe attività lavorativa nell'attività di famiglia.
Costituitasi in giudizio, con comparsa depositata il 22 gennaio 2023, non si è opposta alla domanda principale, ma ha chiesto Controparte_1
- 2 - un aumento dell'importo dell'assegno di mantenimento per le figlie da fissarsi in euro 600,00, stante le accresciute esigenze delle medesime, nonché la previsione di un assegno divorzile di importo pari ad euro
150,00, contestando di esercitare attività lavorativa.
Esperito con esito infruttuoso il prescritto tentativo di conciliazione all'udienza del 23 gennaio 2024, il giudice delegato, adottati i provvedimenti provvisori e urgenti, ha rinviato la causa per discussione e decisione limitatamente alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Dichiarati cessati gli effetti civili del matrimonio con sentenza non definitiva n. 235 resa da questo Tribunale il 13-15 febbraio 2024, la causa, rimessa sul ruolo ed istruita mediante produzione documentale e con l'escussione di prove testimoniali, all'udienza ex art. 127-ter c.p.c. del 24 ottobre 2025, è stata posta in decisione.
Essendo già intervenuta sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio la pronuncia sopra richiamata, restano da esaminare le restanti domande.
Innanzitutto, va certamente confermato l'affidamento condiviso delle figlie minori e a entrambi i genitori, con collocazione stabile Per_1 Per_2
presso il domicilio materno e con facoltà per il di incontrarle Pt_1
liberamente, previo accordo con la , ovvero, in caso di CP_1
disaccordo secondo quanto stabilito con i provvedimenti provvisori e urgenti.
Per quanto concerne le statuizioni di ordine patrimoniale, tenuto conto del fisiologico aumento delle esigenze delle figlie rispetto all'epoca della separazione dichiarata nel 2022, tenuto conto delle condizioni
- 3 - economiche dei coniugi in comparazione ( il ha dichiarato di aver Pt_1
prodotto per l'anno 2024 un reddito di circa 24.000,00 € ) ma anche del miglioramento della condizione economica della , va previsto CP_1
l'obbligo posto a carico del di corrispondere alla , a Pt_1 CP_1
titolo di mantenimento delle figlie e , un assegno mensile Per_1 Per_2
complessivo di € 560,00 ( € 280,00 per ciascuna figlia), rivalutabili secondo gli indici Istat, da corrispondere entro il giorno dieci di ogni mese, oltre al 50 % delle spese straordinarie, ritenendo insussistenti i presupposti per prevedere l'integrale percezione dell'assegno unico erogato dall' da parte di un genitore CP_2
Venendo, adesso, alla domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della , giova premettere che, ai sensi della L. n. 898 CP_1
del 1970, art. 5, comma 6, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale e in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro, di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, e in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto ( cfr. Cassazione, s.u. n. 18287/2018).
Nel caso di specie, si osserva che la convenuta non ha fornito la prova
- 4 - dei suddetti presupposti, né ha dimostrato una impossibilità oggettiva a reperire una occupazione.
Peraltro, nel corso dell'istruttoria orale sollecitata dal è emerso Pt_1
che la svolge quanto meno dal 2023 attività lavorativa presso CP_1
la tabaccheria di famiglia ( cfr. verbale di udienza del 20 settembre 2024 esame di “ non sono cliente abituale né della caffetteria, nè del Persona_3
tabacchi, ma preciso che mi sono recata li piu di venti volte circa per prelevare i figli del mio compagno e l'ho sempre vista nelle vesti di operatore o in pasticceria o in tabaccheria”; cfr. verbale di udienza del 21 marzo 2025, esame di
[...]
: “preciso che io ho visto la lavorare nella tabaccheria che si trova Tes_1 CP_1
di fronte al bar da gennaio 2023 a oggi”; “ preciso che sono più un frequentatore della tabaccheria, che del bar, in quanto sono un fumatore, non ho una frequenza giornaliera, mi reco in questa tabaccheria circa due volte a settimana;
quando mi reco in tabaccheria a volte trovo la da sola, altre volte in compagnia di altre CP_1
persone, ma specifico che ogni volta vengo servito dalla ”). CP_1
Inoltre, alla luce di quanto emerso, la non ha neppure CP_1
dimostrato il reddito percepito, non consentendo al Tribunale di valutare la sussistenza o meno di redditi adeguati e l'esistenza di uno squilibrio reddituale tra i coniugi.
Pertanto, in assenza di prova dei suddetti presupposti, la relativa domanda va disattesa.
Si dà atto, infine, che è stato ritenuto non necessario disporre l'audizione della minore stante l'insussistenza di contrasti tra i genitori sulle Per_1
questioni relative all'affidamento e al collocamento delle minori.
La mancata opposizione alla domanda principale, la natura della
- 5 - controversia e le modalità del suo iter processuale inducono il Collegio a dichiarare interamente compensate fra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i difensori delle parti ed il
Pubblico Ministero, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento n. 2495/2023 R.G. a seguito di sentenza non definitiva n. 235/2024 depositata in data 15 febbraio 2024; dispone l'affidamento condiviso delle figlie minori e Per_1 Persona_4
a entrambi i genitori con collocamento stabile presso il domicilio materno e con facoltà per il padre di incontrarle liberamente, in caso di contrasto, secondo quanto previsto nei provvedimenti provvisori e urgenti;
pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1
un assegno mensile di € 580,00, per il mantenimento Controparte_1
delle figlie e rivalutabili secondo gli indici ISTAT, Per_1 Persona_4
da versare entro il giorno dieci di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie;
rigetta la domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile avanzata dalla . CP_1
dichiara interamente compensate fra le parti le spese del giudizio;
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del
Tribunale, il 26 novembre 2025.
Il Presidente
Il Giudice est. Giuseppe Melisenda Giambertoni
G. AU US
- 6 - - 7 -
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Giuseppe Melisenda Giambertoni Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna AU US Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 2495 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nato a [...], il 19 maggio Parte_1
1987, rappresentato e difeso dall'avv. Ivano Vecchio, giusta procura allegata al ricorso introduttivo attore
CONTRO
nata a [...], il [...], rappresentata e difesa Controparte_1
dall'avv. Antonio Montana, giusta procura allegata alla memoria di costituzione convenuta
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 24 ottobre 2025.
DEL P.M: cfr. visto del 12 ottobre 2023.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso, depositato il 10 ottobre 2023, ha chiesto al Parte_1
Tribunale pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto a Licata, il 5 ottobre 2010 con Controparte_1
A sostegno della domanda l'attore ha rappresentato che la convivenza coniugale, dalla quale erano nate due figlie, ( nata il [...]) Per_1
e ( nata il [...]), minorenni, si era interrotta da molto Per_2
tempo e non era più ripresa successivamente a quando i coniugi erano comparsi davanti al Presidente del Tribunale nell'ambito della procedura di separazione personale, separazione successivamente dichiarata da questo Tribunale con sentenza n. 1555/2022, passata in giudicato.
Ha chiesto, inoltre, previa emissione di una sentenza parziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'affidamento condiviso delle figlie con collocazione stabile presso il domicilio della madre, la previsione dell'obbligo posto a suo carico di contribuire al loro mantenimento versando un assegno mensile pari ad euro 250,00, per ciascuna figlia, oltre al 50 % delle spese straordinarie, nonché la mancata previsione di un assegno divorzile in favore della , la quale CP_1
svolgerebbe attività lavorativa nell'attività di famiglia.
Costituitasi in giudizio, con comparsa depositata il 22 gennaio 2023, non si è opposta alla domanda principale, ma ha chiesto Controparte_1
- 2 - un aumento dell'importo dell'assegno di mantenimento per le figlie da fissarsi in euro 600,00, stante le accresciute esigenze delle medesime, nonché la previsione di un assegno divorzile di importo pari ad euro
150,00, contestando di esercitare attività lavorativa.
Esperito con esito infruttuoso il prescritto tentativo di conciliazione all'udienza del 23 gennaio 2024, il giudice delegato, adottati i provvedimenti provvisori e urgenti, ha rinviato la causa per discussione e decisione limitatamente alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Dichiarati cessati gli effetti civili del matrimonio con sentenza non definitiva n. 235 resa da questo Tribunale il 13-15 febbraio 2024, la causa, rimessa sul ruolo ed istruita mediante produzione documentale e con l'escussione di prove testimoniali, all'udienza ex art. 127-ter c.p.c. del 24 ottobre 2025, è stata posta in decisione.
Essendo già intervenuta sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio la pronuncia sopra richiamata, restano da esaminare le restanti domande.
Innanzitutto, va certamente confermato l'affidamento condiviso delle figlie minori e a entrambi i genitori, con collocazione stabile Per_1 Per_2
presso il domicilio materno e con facoltà per il di incontrarle Pt_1
liberamente, previo accordo con la , ovvero, in caso di CP_1
disaccordo secondo quanto stabilito con i provvedimenti provvisori e urgenti.
Per quanto concerne le statuizioni di ordine patrimoniale, tenuto conto del fisiologico aumento delle esigenze delle figlie rispetto all'epoca della separazione dichiarata nel 2022, tenuto conto delle condizioni
- 3 - economiche dei coniugi in comparazione ( il ha dichiarato di aver Pt_1
prodotto per l'anno 2024 un reddito di circa 24.000,00 € ) ma anche del miglioramento della condizione economica della , va previsto CP_1
l'obbligo posto a carico del di corrispondere alla , a Pt_1 CP_1
titolo di mantenimento delle figlie e , un assegno mensile Per_1 Per_2
complessivo di € 560,00 ( € 280,00 per ciascuna figlia), rivalutabili secondo gli indici Istat, da corrispondere entro il giorno dieci di ogni mese, oltre al 50 % delle spese straordinarie, ritenendo insussistenti i presupposti per prevedere l'integrale percezione dell'assegno unico erogato dall' da parte di un genitore CP_2
Venendo, adesso, alla domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della , giova premettere che, ai sensi della L. n. 898 CP_1
del 1970, art. 5, comma 6, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale e in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro, di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, e in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto ( cfr. Cassazione, s.u. n. 18287/2018).
Nel caso di specie, si osserva che la convenuta non ha fornito la prova
- 4 - dei suddetti presupposti, né ha dimostrato una impossibilità oggettiva a reperire una occupazione.
Peraltro, nel corso dell'istruttoria orale sollecitata dal è emerso Pt_1
che la svolge quanto meno dal 2023 attività lavorativa presso CP_1
la tabaccheria di famiglia ( cfr. verbale di udienza del 20 settembre 2024 esame di “ non sono cliente abituale né della caffetteria, nè del Persona_3
tabacchi, ma preciso che mi sono recata li piu di venti volte circa per prelevare i figli del mio compagno e l'ho sempre vista nelle vesti di operatore o in pasticceria o in tabaccheria”; cfr. verbale di udienza del 21 marzo 2025, esame di
[...]
: “preciso che io ho visto la lavorare nella tabaccheria che si trova Tes_1 CP_1
di fronte al bar da gennaio 2023 a oggi”; “ preciso che sono più un frequentatore della tabaccheria, che del bar, in quanto sono un fumatore, non ho una frequenza giornaliera, mi reco in questa tabaccheria circa due volte a settimana;
quando mi reco in tabaccheria a volte trovo la da sola, altre volte in compagnia di altre CP_1
persone, ma specifico che ogni volta vengo servito dalla ”). CP_1
Inoltre, alla luce di quanto emerso, la non ha neppure CP_1
dimostrato il reddito percepito, non consentendo al Tribunale di valutare la sussistenza o meno di redditi adeguati e l'esistenza di uno squilibrio reddituale tra i coniugi.
Pertanto, in assenza di prova dei suddetti presupposti, la relativa domanda va disattesa.
Si dà atto, infine, che è stato ritenuto non necessario disporre l'audizione della minore stante l'insussistenza di contrasti tra i genitori sulle Per_1
questioni relative all'affidamento e al collocamento delle minori.
La mancata opposizione alla domanda principale, la natura della
- 5 - controversia e le modalità del suo iter processuale inducono il Collegio a dichiarare interamente compensate fra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i difensori delle parti ed il
Pubblico Ministero, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento n. 2495/2023 R.G. a seguito di sentenza non definitiva n. 235/2024 depositata in data 15 febbraio 2024; dispone l'affidamento condiviso delle figlie minori e Per_1 Persona_4
a entrambi i genitori con collocamento stabile presso il domicilio materno e con facoltà per il padre di incontrarle liberamente, in caso di contrasto, secondo quanto previsto nei provvedimenti provvisori e urgenti;
pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1
un assegno mensile di € 580,00, per il mantenimento Controparte_1
delle figlie e rivalutabili secondo gli indici ISTAT, Per_1 Persona_4
da versare entro il giorno dieci di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie;
rigetta la domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile avanzata dalla . CP_1
dichiara interamente compensate fra le parti le spese del giudizio;
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del
Tribunale, il 26 novembre 2025.
Il Presidente
Il Giudice est. Giuseppe Melisenda Giambertoni
G. AU US
- 6 - - 7 -