Articolo 9 della Legge 3 maggio 1989, n. 169
Articolo 8
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10 luglio 1989
Art. 9. Norma transitoria 1. I prodotti ottenuti precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere commercializzati nel rispetto della normativa precedente sino alla rispettiva data di scadenza dei termini di conservazione.
2. La presente legge entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 10 luglio 1989