Art. 9. Norma transitoria 1. I prodotti ottenuti precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere commercializzati nel rispetto della normativa precedente sino alla rispettiva data di scadenza dei termini di conservazione.
2. La presente legge entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. La presente legge entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.