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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 21/02/2025, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3480/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
SEZIONE CIVILE – AREA COMMERCIALE in composizione monocratica, in persona della Giudice Dott.ssa Diletta Calò, pronuncia ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n. 3480/2020, promossa da:
, rappresentato e difeso, giusta procura alle liti in atti, dall'avv. Parte_1
Raimondo Sanna;
-attore-
CONTRO
, in qualità di liquidatrice della Controparte_1 [...] in liquidazione, rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Controparte_2
Barracchia, giusta mandato in atti
-convenuta-
[...]
, rappresentato e difeso dall'avv. Graziano Ciccarelli, giusta mandato in CP_3 atti;
-convenuto-
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 20 novembre 2024 svoltasi nella modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato in data 24 luglio 2020, -nel Parte_1 premettere che: a) è stato socio della b) Controparte_2
1 insorti contrasti tra i soci che hanno paralizzato l'attività sociale, ha chiesto unitamente all'amministratore la nomina giudiziale del liquidatore della società; c) all'esito CP_3 della procedura RGVG 335/2019 con provvedimento dell'11 febbraio 2019 il Presidente del
Tribunale di Trani ha nominato liquidatrice l'avv.ta Antonia Patrizia LE;
d) a seguito di istanza della liquidatrice, è stato inoltre nominato il dott. poi sostituito dal dott. Per_1
, come coadiutore per la redazione dell'inventario; e) la liquidatrice ha provveduto alla Per_2 vendita della merce deperibile ancor prima della redazione dell'inventario; f) in data 5 aprile
2019 è stata esperita la vendita dei singoli beni, anziché dell'intero compendio aziendale e il socio si è aggiudicato al prezzo di € 35.000,00 oltre IVA i soli beni CP_3 strumentali;
g) dal verbale di consegna di tali cespiti si evince che l'acquisto è stato effettuato da un soggetto terzo e diverso rispetto al signor nella specie la SDS Alimentari CP_3
S.r.l.s. di cui poi il è diventato amministratore;
h) concluse le operazioni di vendita CP_3
è stato redatto il progetto di bilancio finale di liquidazione, trasmesso -in forma incompleta- con pec del 2 marzo 2020 e poi in forma integrale, a seguito di solleciti inviati all'avv.ta , CP_1 con mail ordinaria del 25 maggio 2020- ha proposto reclamo ex art. 2311 c.c. avverso il bilancio finale di liquidazione della ridetta società. A fondamento dell'impugnazione, il reclamante ha eccepito a) il difetto di chiarezza, veridicità e correttezza del bilancio che non indica le singole poste;
b) l'illegittimità dei compensi liquidati al dott. , la cui attività di stima del Per_2 compendio aziendale si è rivelata priva di utilità; c) la illegittimità delle modalità di liquidazione dei cespiti.
Sulla scorta di tali doglianze, il ha convenuto in giudizio l'avv.ta nella qualità Parte_1 CP_1 di liquidatrice della , al fine di sentire Controparte_4 accogliere le seguenti conclusioni: “. Accertare e dichiarare la radicale invalidità, o comunque
l'annullamento e/o il vizio, del bilancio finale di liquidazione redatto dal Liquidatore, per tutti i motivi sopra esposti, e conseguentemente del piano di riparto;
2. Previa indicazione analitica dei criteri di redazione oltre che delle singole voci, ordinare al Liquidatore la redazione del bilancio finale di liquidazione nonché del piano di riparto;
3. Ordinare al Liquidatore di procedere con la cancellazione della trascrizione della cancellazione dal registro Imprese della società ex arti 2191 c.c.; 4. Accertare e dichiarare nullo e non dovuto, rebus sic stantibus, il compenso maturato e liquidato in favore del Dott. per ultroneità ab origine dell'incarico atteso che Per_2 nessun tentativo di vendita del complesso aziendale secondo i valori indicati nella perizia è stato posto in essere, ordinando al Liquidatore il recupero del credito insorto;
5. In ogni caso, accertare e dichiarare la decadenza del signor dall'aggiudicazione dei beni strumentali in quanto egli non ha versato il relativo prezzo CP_3
2 entro il termine concesso di giorni 60 dall'esperimento della gara del 5 aprile 2019; 6. Accertare e dichiarare la nullità e/o il difetto di legittimazione dell'acquisto dei predetti beni strumentali del giorno 8 aprile 2019 da parte della società SDS Alimentari srls in quanto compiuto da soggetto estraneo all'esperimento di gara, con conseguente obbligo di restituzione immediata dei medesimi in favore della
[...]
7. Ordinare, conseguenzialmente, stante l'infruttuosità del tentativo fra Controparte_5
i soci, l'esperimento della gara mediante pubblicazione sul sito di Aste Giudiziarie.it per la vendita del compendio aziendale;
8. In subordine, ove non fosse possibile procedere in tal guisa per impossibilità materiale, previa determinazione del probabile valore di realizzo tra la modalità di vendita del complesso aziendale attraverso la pubblicazione sul sito di Aste Giudiziarie e quanto versato dal o chi per egli, CP_3 ordinare al Liquidatore il recupero del credito insorto pari alla relativa differenza”. Il tutto con vittoria di spese del giudizio.
Nella contumacia della convenuta, all'esito della udienza di prima comparizione, sono stati assegnati i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c.
Ritenuta quindi la causa matura per la decisione senza la necessità di dare corso all'attività istruttoria sollecitata da parte attrice, il precedente G.I. ha rinviato all'udienza del 21.12.2022 per la precisazione delle conclusioni.
Senonchè, rilevata la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti del socio CP_3
non evocato in giudizio, con ordinanza resa all'udienza del 21 dicembre 2022 è stato
[...] assegnato all'uopo all'attore termine sino al 31 marzo 2023.
Con comparsa depositata il 16 ottobre 2023 si è costituito che ha CP_3 pregiudizialmente eccepito l'incompetenza del Tribunale adito, in ragione della clausola compromissoria contenuta nello statuto sociale, nonché l'inammissibilità dell'azione per decorso del termine previsto dall'art. 2311 c.c. Nel merito, il ha specificamente CP_3 contestato le avverse doglianze instando per il rigetto della domanda attorea.
Con successiva comparsa depositata il 20 novembre 2023 si è costituita, tardivamente, l'avv.ta che si è associata all'eccezione di inammissibilità del reclamo in quanto tardivo e nel CP_1 merito ha contestato gli addebiti mossi dall'attore.
All'esito dell'integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario, sono stati nuovamente assegnati i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c.
Quindi, confermata la valutazione in ordine alla superfluità e irrilevanza delle richieste istruttorie formulate dall'attore, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 20 novembre 2024.
3 A detta udienza, svoltasi in modalità c.d. cartolare, la causa è stata introitata per la decisione, con i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e note di replica.
Mette conto dare atto che, pendenti i termini ex art. 190 c.p.c., il Difensore della convenuta
LE ha deposito atto di rinuncia al mandato comunicato alla parte, la quale tuttavia non ha provveduto a nominare un nuovo difensore di fiducia. In applicazione dell'art. 85 c.p.c., la rinuncia non può pertanto ritenersi idonea a privare il difensore dello ius postulandi (cfr. ex multis
Cass. n. 12249/2020 “Nè la revoca, né la rinuncia alla procura privano il difensore delle capacità di compiere
o ricevere atti processuali. In base all'art. 85 c.p.c., ciò che priva il procuratore della capacità di compiere o ricevere atti non sono la revoca o la rinuncia di per sé sole, bensì il fatto che alla revoca o alla rinuncia si accompagni la sostituzione del difensore”).
*****
Ciò premesso, passando all'esame dell'eccezione di incompetenza del Tribunale adito, in ragione della clausola compromissoria contenuta nello statuto sociale, sollevata dal convenuto deve rilevarsene la tardività con conseguente inammissibilità. CP_3
Invero, come sopra rilevato, il si è costituito in data 16 ottobre 2023, mentre CP_3
l'udienza di prima comparizione è stata fissata al 18 ottobre 2023. E' evidente che la costituzione non è avvenuta nel rispetto del termine di cui all'art. 166 c.p.c., con la conseguenza che il convenuto è incorso nelle decadenze ivi contemplate.
In effetti, la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che, in considerazione della natura giurisdizionale dell'arbitrato e della sua funzione sostitutiva della giurisdizione ordinaria, come desumibile dalla disciplina introdotta dalla l. n. 5 del 1994 e dalle modificazioni di cui al d.lgs.
n. 40 del 2006, l'eccezione di compromesso ha carattere processuale e integra una questione di competenza, che deve essere eccepita dalla parte interessata, a pena di decadenza e conseguente radicamento presso il giudice adito del potere di decidere in ordine alla domanda proposta, nella comparsa di risposta e nel termine fissato dall'art. 166 c.p.c. Né la competenza arbitrale, quanto meno in questioni incidenti su diritti indisponibili, può essere assimilata alla competenza funzionale, così da giustificare il rilievo officioso ex art. 38, comma 3, c.p.c., atteso che essa si fonda unicamente sulla volontà delle parti, le quali sono libere di scegliere se affidare la controversia agli arbitri e, quindi, anche di adottare condotte processuali tacitamente convergenti verso l'esclusione della competenza di questi ultimi, con l'introduzione di un giudizio ordinario, da un lato, e la mancata proposizione dell'eccezione di arbitrato, dall'altro
(cfr. Cass. n. 22748/2015).
4 Parimenti non può trovare ingresso l'eccezione di inammissibilità del reclamo perché proposto oltre il termine di due mesi previsto dall'art. 2311 c.c.
Risulta per tabulas che alla pec del marzo 2020 non è stato allegato il documento contabile integrale ma solo la prima pagina;
il bilancio nella sua interezza è entrato nella disponibilità dell'odierno reclamante solo in data 25 maggio 2020. Sicchè è evidente che, essendosi perfezionata la notifica dell'atto di citazione in data 24 luglio 2020, l'azione è stata tempestivamente esperita.
Cionondimeno, il reclamo deve essere dichiarato inammissibile in ragione del difetto di legittimazione passiva dell'avv.ta che viene rilevato in via officiosa. CP_1
Al riguardo va anzitutto rammentato che, per consolidato insegnamento giurisprudenziale, la legitimatio ad causam, costituente una condizione dell'azione la cui sussistenza deve essere verificata d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del procedimento, consiste, sotto il profilo passivo, nella titolarità in capo alla parte convenuta del dovere di subire il giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, secondo la stessa prospettazione dell'attore.
Sicché la preliminare questione del difetto della legittimazione a contraddire (come di quella ad agire) può porsi allorquando, prescindendo dalla titolarità effettiva del rapporto dedotto in causa, integrante un tema di merito, l'attore pretenda di ottenere una pronunzia contro il convenuto secondo una prospettazione giuridica o di fatto che escluda il coinvolgimento di quest'ultimo nel rapporto sostanziale controverso (cfr., tra le molte, Cass. n. 14468/2008, n.
11284/2010, n. 14177/2011).
Tanto chiarito, nella vicenda in esame il reclamante con il presente giudizio mira a porre nel nulla il bilancio finale di liquidazione che è atto della società, sebbene predisposto dall'organo a tanto preposto. Sicchè la relativa azione avrebbe dovuto essere incardinata nei confronti della società in liquidazione, seppure in persona Controparte_2 del liquidatore, ma non già nei confronti di quest'ultimo in proprio.
In proposito va osservato che non si ignora l'indirizzo dottrinario - espresso con specifico riferimento al bilancio finale di liquidazione di società - secondo cui il reclamo ex artt. 2311 e
2492 c.c. darebbe luogo ad un'azione di rendiconto, con conseguente legittimazione passiva del liquidatore in proprio (quale soggetto obbligato a rendere il conto dell'attività svolta nell'esplicazione del mandato ricevuto) e la partecipazione necessaria di tutti i soci, nei cui confronti la decisione è destinata a fare stato.
A parere di questa Giudice, tuttavia - come condivisibilmente affermato da autorevole dottrina
5 oltre che della giurisprudenza di merito - il reclamo avverso il bilancio finale di liquidazione, da introdurre con atto di citazione, va promosso nei confronti dell'ente cui tale documento contabile è direttamente riferibile, ancorché lo stesso vada convenuto in persona del liquidatore che ha redatto il bilancio (cfr. Trib. Roma 15992/2020, sebbene con riferimento all'azione ex art. 2492 c.c., ma sulla base di motivazioni applicabili analogicamente all'ipotesi di società in nome collettivo. Segnatamente, il Tribunale capitolino evidenzia che “Del resto anche l'art. 2492, III co., c.c. - che, come noto, prevede che il reclamo dei soci avverso il bilancio finale di liquidazione si svolga “in contraddittorio dei liquidatori” - viene normalmente inteso nel senso che al giudizio di reclamo ivi contemplato il liquidatore partecipa non in proprio bensì quale organo della società ed in rappresentanza di questa”). D'altronde, fino al decorso del termine per proporre reclamo la società non è estinta, non potendo essere cancellata dal Registro delle Imprese, e conserva una personalità giuridica distinta da quella del soggetto – persona fisica che la rappresenta come pure da quella dei soci.
Il reclamo va quindi dichiarato inammissibile.
Per completezza, deve darsi atto che pur ove astrattamente ammissibili, le domande formulate dal sono infondate e non possono trovare accoglimento. Parte_1
In primo luogo, non è inutile ricordare che i motivi di impugnazione del bilancio finale di liquidazione devono essere specifici e analitici.
Ebbene, nella vicenda in esame le doglianze mosse dal reclamante si connotano per la loro genericità e carenza sotto il profilo della necessaria allegazione prima ancora che sotto quello probatorio, limitandosi il reclamante a dedurre che il documento contabile è privo di chiarezza, veridicità e correttezza.
Peraltro, il documento contabile in esame non può considerarsi illegittimo solo perché redatto in maniera sintetica, anche in ragione delle note esplicative, seppure ridotte, che contiene e dell'assenza di norme che impongono l'indicazione analitica delle singole poste dell'attivo e del passivo.
Mette conto poi evidenziare che ai fini della valutazione circa la legittimità del bilancio finale di liquidazione non assume rilevanza alcuna né il profilo della convenienza della scelta del liquidatore di vendere i singoli beni strumentali anzichè il compendio aziendale nel suo complesso, né tantomeno la questione della congruità del prezzo di acquisto dei beni strumentali e del soggetto acquirente.
Trattasi di circostanze ininfluenti ai fini del presente giudizio di correttezza del bilancio, nel
6 quale viene fotografata la situazione concreta, mediante l'indicazione veritiera delle operazioni effettuate secondo i principi generali enunciati dall'art. 2423 c.c.
Al più la parte avrebbe dovuto impugnare specificamente e singolarmente gli atti di cui asserisce l'illegittimità, chiedendone l'annullamento.
Si soggiunga che il socio era ben consapevole della modalità liquidatoria prescelta e non pare avere mosso alcuna contestazione durante le operazioni di dismissione del patrimonio sociale.
Analoghe considerazioni valgono in merito al compenso in favore del dott. e inserito Per_2 nel bilancio finale di liquidazione. Al riguardo è sufficiente evidenziare che la nomina del coadiutore è stata autorizzata dal Tribunale che ha anche provveduto alla liquidazione del suo compenso. Avverso tale decreto non è stato esperito il rimedio specificamente previsto dalla legge (cfr. art. 170 D.P.R. n. 115/2002), di talchè in questa sede non vi è spazio per contestazioni in merito all'an e al quantum debeatur.
La definizione del giudizio sulla base del rilievo officioso del difetto di legittimazione passiva della convenuta giustifica la integrale compensazione delle spese di lite. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa,
1. dichiara inammissibile il reclamo ex art. 2311 c.c. proposto da;
Parte_1
2. Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Trani, il 21 febbraio 2025
La Giudice
Diletta Calò
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
SEZIONE CIVILE – AREA COMMERCIALE in composizione monocratica, in persona della Giudice Dott.ssa Diletta Calò, pronuncia ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n. 3480/2020, promossa da:
, rappresentato e difeso, giusta procura alle liti in atti, dall'avv. Parte_1
Raimondo Sanna;
-attore-
CONTRO
, in qualità di liquidatrice della Controparte_1 [...] in liquidazione, rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Controparte_2
Barracchia, giusta mandato in atti
-convenuta-
[...]
, rappresentato e difeso dall'avv. Graziano Ciccarelli, giusta mandato in CP_3 atti;
-convenuto-
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 20 novembre 2024 svoltasi nella modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato in data 24 luglio 2020, -nel Parte_1 premettere che: a) è stato socio della b) Controparte_2
1 insorti contrasti tra i soci che hanno paralizzato l'attività sociale, ha chiesto unitamente all'amministratore la nomina giudiziale del liquidatore della società; c) all'esito CP_3 della procedura RGVG 335/2019 con provvedimento dell'11 febbraio 2019 il Presidente del
Tribunale di Trani ha nominato liquidatrice l'avv.ta Antonia Patrizia LE;
d) a seguito di istanza della liquidatrice, è stato inoltre nominato il dott. poi sostituito dal dott. Per_1
, come coadiutore per la redazione dell'inventario; e) la liquidatrice ha provveduto alla Per_2 vendita della merce deperibile ancor prima della redazione dell'inventario; f) in data 5 aprile
2019 è stata esperita la vendita dei singoli beni, anziché dell'intero compendio aziendale e il socio si è aggiudicato al prezzo di € 35.000,00 oltre IVA i soli beni CP_3 strumentali;
g) dal verbale di consegna di tali cespiti si evince che l'acquisto è stato effettuato da un soggetto terzo e diverso rispetto al signor nella specie la SDS Alimentari CP_3
S.r.l.s. di cui poi il è diventato amministratore;
h) concluse le operazioni di vendita CP_3
è stato redatto il progetto di bilancio finale di liquidazione, trasmesso -in forma incompleta- con pec del 2 marzo 2020 e poi in forma integrale, a seguito di solleciti inviati all'avv.ta , CP_1 con mail ordinaria del 25 maggio 2020- ha proposto reclamo ex art. 2311 c.c. avverso il bilancio finale di liquidazione della ridetta società. A fondamento dell'impugnazione, il reclamante ha eccepito a) il difetto di chiarezza, veridicità e correttezza del bilancio che non indica le singole poste;
b) l'illegittimità dei compensi liquidati al dott. , la cui attività di stima del Per_2 compendio aziendale si è rivelata priva di utilità; c) la illegittimità delle modalità di liquidazione dei cespiti.
Sulla scorta di tali doglianze, il ha convenuto in giudizio l'avv.ta nella qualità Parte_1 CP_1 di liquidatrice della , al fine di sentire Controparte_4 accogliere le seguenti conclusioni: “. Accertare e dichiarare la radicale invalidità, o comunque
l'annullamento e/o il vizio, del bilancio finale di liquidazione redatto dal Liquidatore, per tutti i motivi sopra esposti, e conseguentemente del piano di riparto;
2. Previa indicazione analitica dei criteri di redazione oltre che delle singole voci, ordinare al Liquidatore la redazione del bilancio finale di liquidazione nonché del piano di riparto;
3. Ordinare al Liquidatore di procedere con la cancellazione della trascrizione della cancellazione dal registro Imprese della società ex arti 2191 c.c.; 4. Accertare e dichiarare nullo e non dovuto, rebus sic stantibus, il compenso maturato e liquidato in favore del Dott. per ultroneità ab origine dell'incarico atteso che Per_2 nessun tentativo di vendita del complesso aziendale secondo i valori indicati nella perizia è stato posto in essere, ordinando al Liquidatore il recupero del credito insorto;
5. In ogni caso, accertare e dichiarare la decadenza del signor dall'aggiudicazione dei beni strumentali in quanto egli non ha versato il relativo prezzo CP_3
2 entro il termine concesso di giorni 60 dall'esperimento della gara del 5 aprile 2019; 6. Accertare e dichiarare la nullità e/o il difetto di legittimazione dell'acquisto dei predetti beni strumentali del giorno 8 aprile 2019 da parte della società SDS Alimentari srls in quanto compiuto da soggetto estraneo all'esperimento di gara, con conseguente obbligo di restituzione immediata dei medesimi in favore della
[...]
7. Ordinare, conseguenzialmente, stante l'infruttuosità del tentativo fra Controparte_5
i soci, l'esperimento della gara mediante pubblicazione sul sito di Aste Giudiziarie.it per la vendita del compendio aziendale;
8. In subordine, ove non fosse possibile procedere in tal guisa per impossibilità materiale, previa determinazione del probabile valore di realizzo tra la modalità di vendita del complesso aziendale attraverso la pubblicazione sul sito di Aste Giudiziarie e quanto versato dal o chi per egli, CP_3 ordinare al Liquidatore il recupero del credito insorto pari alla relativa differenza”. Il tutto con vittoria di spese del giudizio.
Nella contumacia della convenuta, all'esito della udienza di prima comparizione, sono stati assegnati i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c.
Ritenuta quindi la causa matura per la decisione senza la necessità di dare corso all'attività istruttoria sollecitata da parte attrice, il precedente G.I. ha rinviato all'udienza del 21.12.2022 per la precisazione delle conclusioni.
Senonchè, rilevata la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti del socio CP_3
non evocato in giudizio, con ordinanza resa all'udienza del 21 dicembre 2022 è stato
[...] assegnato all'uopo all'attore termine sino al 31 marzo 2023.
Con comparsa depositata il 16 ottobre 2023 si è costituito che ha CP_3 pregiudizialmente eccepito l'incompetenza del Tribunale adito, in ragione della clausola compromissoria contenuta nello statuto sociale, nonché l'inammissibilità dell'azione per decorso del termine previsto dall'art. 2311 c.c. Nel merito, il ha specificamente CP_3 contestato le avverse doglianze instando per il rigetto della domanda attorea.
Con successiva comparsa depositata il 20 novembre 2023 si è costituita, tardivamente, l'avv.ta che si è associata all'eccezione di inammissibilità del reclamo in quanto tardivo e nel CP_1 merito ha contestato gli addebiti mossi dall'attore.
All'esito dell'integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario, sono stati nuovamente assegnati i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c.
Quindi, confermata la valutazione in ordine alla superfluità e irrilevanza delle richieste istruttorie formulate dall'attore, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 20 novembre 2024.
3 A detta udienza, svoltasi in modalità c.d. cartolare, la causa è stata introitata per la decisione, con i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e note di replica.
Mette conto dare atto che, pendenti i termini ex art. 190 c.p.c., il Difensore della convenuta
LE ha deposito atto di rinuncia al mandato comunicato alla parte, la quale tuttavia non ha provveduto a nominare un nuovo difensore di fiducia. In applicazione dell'art. 85 c.p.c., la rinuncia non può pertanto ritenersi idonea a privare il difensore dello ius postulandi (cfr. ex multis
Cass. n. 12249/2020 “Nè la revoca, né la rinuncia alla procura privano il difensore delle capacità di compiere
o ricevere atti processuali. In base all'art. 85 c.p.c., ciò che priva il procuratore della capacità di compiere o ricevere atti non sono la revoca o la rinuncia di per sé sole, bensì il fatto che alla revoca o alla rinuncia si accompagni la sostituzione del difensore”).
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Ciò premesso, passando all'esame dell'eccezione di incompetenza del Tribunale adito, in ragione della clausola compromissoria contenuta nello statuto sociale, sollevata dal convenuto deve rilevarsene la tardività con conseguente inammissibilità. CP_3
Invero, come sopra rilevato, il si è costituito in data 16 ottobre 2023, mentre CP_3
l'udienza di prima comparizione è stata fissata al 18 ottobre 2023. E' evidente che la costituzione non è avvenuta nel rispetto del termine di cui all'art. 166 c.p.c., con la conseguenza che il convenuto è incorso nelle decadenze ivi contemplate.
In effetti, la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che, in considerazione della natura giurisdizionale dell'arbitrato e della sua funzione sostitutiva della giurisdizione ordinaria, come desumibile dalla disciplina introdotta dalla l. n. 5 del 1994 e dalle modificazioni di cui al d.lgs.
n. 40 del 2006, l'eccezione di compromesso ha carattere processuale e integra una questione di competenza, che deve essere eccepita dalla parte interessata, a pena di decadenza e conseguente radicamento presso il giudice adito del potere di decidere in ordine alla domanda proposta, nella comparsa di risposta e nel termine fissato dall'art. 166 c.p.c. Né la competenza arbitrale, quanto meno in questioni incidenti su diritti indisponibili, può essere assimilata alla competenza funzionale, così da giustificare il rilievo officioso ex art. 38, comma 3, c.p.c., atteso che essa si fonda unicamente sulla volontà delle parti, le quali sono libere di scegliere se affidare la controversia agli arbitri e, quindi, anche di adottare condotte processuali tacitamente convergenti verso l'esclusione della competenza di questi ultimi, con l'introduzione di un giudizio ordinario, da un lato, e la mancata proposizione dell'eccezione di arbitrato, dall'altro
(cfr. Cass. n. 22748/2015).
4 Parimenti non può trovare ingresso l'eccezione di inammissibilità del reclamo perché proposto oltre il termine di due mesi previsto dall'art. 2311 c.c.
Risulta per tabulas che alla pec del marzo 2020 non è stato allegato il documento contabile integrale ma solo la prima pagina;
il bilancio nella sua interezza è entrato nella disponibilità dell'odierno reclamante solo in data 25 maggio 2020. Sicchè è evidente che, essendosi perfezionata la notifica dell'atto di citazione in data 24 luglio 2020, l'azione è stata tempestivamente esperita.
Cionondimeno, il reclamo deve essere dichiarato inammissibile in ragione del difetto di legittimazione passiva dell'avv.ta che viene rilevato in via officiosa. CP_1
Al riguardo va anzitutto rammentato che, per consolidato insegnamento giurisprudenziale, la legitimatio ad causam, costituente una condizione dell'azione la cui sussistenza deve essere verificata d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del procedimento, consiste, sotto il profilo passivo, nella titolarità in capo alla parte convenuta del dovere di subire il giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, secondo la stessa prospettazione dell'attore.
Sicché la preliminare questione del difetto della legittimazione a contraddire (come di quella ad agire) può porsi allorquando, prescindendo dalla titolarità effettiva del rapporto dedotto in causa, integrante un tema di merito, l'attore pretenda di ottenere una pronunzia contro il convenuto secondo una prospettazione giuridica o di fatto che escluda il coinvolgimento di quest'ultimo nel rapporto sostanziale controverso (cfr., tra le molte, Cass. n. 14468/2008, n.
11284/2010, n. 14177/2011).
Tanto chiarito, nella vicenda in esame il reclamante con il presente giudizio mira a porre nel nulla il bilancio finale di liquidazione che è atto della società, sebbene predisposto dall'organo a tanto preposto. Sicchè la relativa azione avrebbe dovuto essere incardinata nei confronti della società in liquidazione, seppure in persona Controparte_2 del liquidatore, ma non già nei confronti di quest'ultimo in proprio.
In proposito va osservato che non si ignora l'indirizzo dottrinario - espresso con specifico riferimento al bilancio finale di liquidazione di società - secondo cui il reclamo ex artt. 2311 e
2492 c.c. darebbe luogo ad un'azione di rendiconto, con conseguente legittimazione passiva del liquidatore in proprio (quale soggetto obbligato a rendere il conto dell'attività svolta nell'esplicazione del mandato ricevuto) e la partecipazione necessaria di tutti i soci, nei cui confronti la decisione è destinata a fare stato.
A parere di questa Giudice, tuttavia - come condivisibilmente affermato da autorevole dottrina
5 oltre che della giurisprudenza di merito - il reclamo avverso il bilancio finale di liquidazione, da introdurre con atto di citazione, va promosso nei confronti dell'ente cui tale documento contabile è direttamente riferibile, ancorché lo stesso vada convenuto in persona del liquidatore che ha redatto il bilancio (cfr. Trib. Roma 15992/2020, sebbene con riferimento all'azione ex art. 2492 c.c., ma sulla base di motivazioni applicabili analogicamente all'ipotesi di società in nome collettivo. Segnatamente, il Tribunale capitolino evidenzia che “Del resto anche l'art. 2492, III co., c.c. - che, come noto, prevede che il reclamo dei soci avverso il bilancio finale di liquidazione si svolga “in contraddittorio dei liquidatori” - viene normalmente inteso nel senso che al giudizio di reclamo ivi contemplato il liquidatore partecipa non in proprio bensì quale organo della società ed in rappresentanza di questa”). D'altronde, fino al decorso del termine per proporre reclamo la società non è estinta, non potendo essere cancellata dal Registro delle Imprese, e conserva una personalità giuridica distinta da quella del soggetto – persona fisica che la rappresenta come pure da quella dei soci.
Il reclamo va quindi dichiarato inammissibile.
Per completezza, deve darsi atto che pur ove astrattamente ammissibili, le domande formulate dal sono infondate e non possono trovare accoglimento. Parte_1
In primo luogo, non è inutile ricordare che i motivi di impugnazione del bilancio finale di liquidazione devono essere specifici e analitici.
Ebbene, nella vicenda in esame le doglianze mosse dal reclamante si connotano per la loro genericità e carenza sotto il profilo della necessaria allegazione prima ancora che sotto quello probatorio, limitandosi il reclamante a dedurre che il documento contabile è privo di chiarezza, veridicità e correttezza.
Peraltro, il documento contabile in esame non può considerarsi illegittimo solo perché redatto in maniera sintetica, anche in ragione delle note esplicative, seppure ridotte, che contiene e dell'assenza di norme che impongono l'indicazione analitica delle singole poste dell'attivo e del passivo.
Mette conto poi evidenziare che ai fini della valutazione circa la legittimità del bilancio finale di liquidazione non assume rilevanza alcuna né il profilo della convenienza della scelta del liquidatore di vendere i singoli beni strumentali anzichè il compendio aziendale nel suo complesso, né tantomeno la questione della congruità del prezzo di acquisto dei beni strumentali e del soggetto acquirente.
Trattasi di circostanze ininfluenti ai fini del presente giudizio di correttezza del bilancio, nel
6 quale viene fotografata la situazione concreta, mediante l'indicazione veritiera delle operazioni effettuate secondo i principi generali enunciati dall'art. 2423 c.c.
Al più la parte avrebbe dovuto impugnare specificamente e singolarmente gli atti di cui asserisce l'illegittimità, chiedendone l'annullamento.
Si soggiunga che il socio era ben consapevole della modalità liquidatoria prescelta e non pare avere mosso alcuna contestazione durante le operazioni di dismissione del patrimonio sociale.
Analoghe considerazioni valgono in merito al compenso in favore del dott. e inserito Per_2 nel bilancio finale di liquidazione. Al riguardo è sufficiente evidenziare che la nomina del coadiutore è stata autorizzata dal Tribunale che ha anche provveduto alla liquidazione del suo compenso. Avverso tale decreto non è stato esperito il rimedio specificamente previsto dalla legge (cfr. art. 170 D.P.R. n. 115/2002), di talchè in questa sede non vi è spazio per contestazioni in merito all'an e al quantum debeatur.
La definizione del giudizio sulla base del rilievo officioso del difetto di legittimazione passiva della convenuta giustifica la integrale compensazione delle spese di lite. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa,
1. dichiara inammissibile il reclamo ex art. 2311 c.c. proposto da;
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2. Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Trani, il 21 febbraio 2025
La Giudice
Diletta Calò
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